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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 21/05/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dottor Corrado Croci _ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 370/2023 e promosso da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Alessandria, Via Venezia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Castellotti, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Elio Gianni Garibaldi e Maria Daniela Cogo per procura in atti;
- parte appellante -
Contro
DOTT. , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 della elettivamente domiciliati Controparte_2 in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71, presso lo studio dell'Avv. Paolo Virano, che li rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Francesco Setti e Pietro Zambonardi per procura in atti;
-parte appellata –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
pagina 1 di 15
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “riformare la sentenza impugnata e/o revocarla e/o annullarla per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate in primo grado dal sig. in proprio e in qualità di legale Controparte_2 rappresentante della Con riserva Controparte_2 di ogni diritto e difesa anche in via istruttoria. Con vittoria di spese, anche relativamente al primo grado di giudizio.”.
Per parte appellata: “Nel merito In via principale: - Rigettare integralmente l'appello promosso dall' per i motivi esposti in atti e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado n. 675/2022 emessa in data 19 luglio 2022 dal
Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 15 settembre 2022. In via subordinata: -
Considerata la pendenza della Causa 47/22 presso la CGUE, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia o, alternativamente, rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile con la direttiva comunitaria una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle;
- Dichiarare applicabile l'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa del Dott. . In via ulteriormente subordinata: CP_1
- Determinare l'ammontare della sanzione irrogata in un importo pari al minimo edittale alla luce di tutti gli elementi esposti nel presente atto. In ogni caso, Con vittoria di spese
e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con due separarti ricorsi, rispettivamente del 13/01/2021 e 16/03/2021 dinanzi al
Tribunale di Alessandria, il dott. , in proprio e quale legale Controparte_2 rappresentante della proponeva Controparte_2 Controparte_2 opposizione avverso 11 ordinanze-ingiunzione (aventi i nn.: 396/2020, 397/2020,
398/2020, 399/2020, 400/2020, 401/2020, 402/2020, 403/2020, 404/2020, 405/2020,
406/2020) emesse dalla a seguito della contestazione della violazione dell'art. Pt_2
100 D. Lgs n. 219/2006, come sanzionato dall'art. 148, comma 13, D. Lgs n. 219/2006, sull'assenza di apposita autorizzazione, rilasciata dagli Enti competenti, per lo stoccaggio pagina 2 di 15 e la vendita all'ingrosso di medicinali, il tutto come meglio dettagliato nei relativi verbali di violazione amministrativa (ognuno dei quali, a propria volta, riferito a un determinato trasferimento individuato da distinti DDT) e per un importo sanzionato di euro 6.000,00 cadauna 1.
1.2. Con le suddette opposizioni, il dott. chiedeva, in via preliminare cautelare, CP_1 la sospensione dell'efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti impugnati e, nel merito,
l'accoglimento dell'opposizione con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento dei provvedimenti stessi o, in subordine, la riduzione della sanzione ai minimi edittali e la rideterminazione della sanzione pecuniaria previa applicazione alla fattispecie del cumulo giuridico di cui all'art. 8, L. n.° 689/1981. L'opponente in punto di fatto rilevava che: i)
Cessata, ad opera del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248,
l'incompatibilità tra le attività di distribuzione al pubblico e di distribuzione all'ingrosso di medicinali, originariamente stabilita dall'art. 100, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la aveva conseguito, in data 18 marzo 2015, anche CP_2 le autorizzazioni per la commercializzazione all'ingrosso di farmaci ai sensi del menzionato art. 100 del D.lgs. 219/2006 relativamente al magazzino situato in AN
AN d'TI (AT) Via Industrie n. 38; ii) a seguito dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, il Ministero della Salute aveva attribuito alla il CP_2
“codice univoco 011060” aggiuntosi al “codice univoco 1472” (previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 2004), già attribuito per l'esercizio della farmacia;
iii) utilizzando tale ultimo codice univoco, nell'anno 2016 la acquistò diverse CP_2 partite di medicinali, affluite al proprio magazzino;
iv) tali partite si rivelarono tuttavia eccedenti rispetto alle necessità di distribuzione al pubblico e furono quindi trasferite al magazzino situato in AN AN d'TI (AT), Via Industria n. 38, utilizzato, appunto, per la distribuzione all'ingrosso, accompagnate dal documento di trasporto (ddt) avente il codice 1472 e ricevute nel magazzino all'ingrosso con il codice 011060; v) a seguito di ispezione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Alessandria del 7 novembre 2016 e a conclusione del processo amministrativo, il Dott. e con lui CP_1 1 Più precisamente la motivazione delle 11 ingiunzioni afferma che la sanzione è irrogata al Dott. : “per CP_1 aver consentito, nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti in Novi Ligure, via Saffi n. 50, nonché autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in AN AN D'TI (AT) Via Industria n. 38, che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in Novi Ligure, via Saffi n. 50, con successivo trasferimento, cui al D.D.T. n. TRFG2016000003 in data 28/01/2016, presso i locali siti in AN AN D'TI (AT) Via Industria n. 38” pagina 3 di 15 la in solido, venivano sanzionati con 11 sanzioni Controparte_3
Parte amministrative oggetto di causa;
vi) secondo la prospettazione della la CP_2
nel trasferire le partite di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino
[...] della distribuzione all'ingrosso, aveva operato come “grossista” privo di autorizzazione, ma tale prospettazione violava la normativa di riferimento, la quale, avendo subito diverse modifiche e sviluppi, andava interpretata ritenendo ammissibili le duplici attività, essendo pacifico che le attività di farmacia e di grossista possano coesistere in capo allo stesso soggetto.
Esposti i fatti come sopra brevemente richiamati, il ricorrente lamentava diversi profili di illegittimità delle impugnate ordinanze ritenendo che non era configurabile la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs. 219/2006 perché la Controparte_2 era in possesso delle autorizzazioni per operare sul mercato, sia come
[...] distributrice di medicinali all'ingrosso, sia come farmacia distributrice al dettaglio e nessuna norma vietava il passaggio interno di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino destinato al commercio all'ingrosso, nel caso di specie debitamente tracciato tramite documento di trasporto.
1.3. Si costituiva ritualmente nei due giudizi la eccependo l'infondatezza di tutti i Pt_2 profili delle opposizioni, evidenziando che parte ricorrente aveva violato l'autorizzazione al commercio all'ingrosso perché si era presentata sul mercato come farmacia
(utilizzando il codice identificativo univoco della farmacia) invece che come grossista, conseguendo l'approvvigionamento di medicinali destinati al commercio all'ingrosso mediante l'esercizio al dettaglio e, per ricevere le forniture, aveva utilizzando i locali della farmacia (anziché i locali indicati nell'autorizzazione). Inoltre, parte opposta rilevava che non vi erano i presupposti per l'esimente dell'errore sul fatto non colpevole e per una riduzione della sanzione e concludeva per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
1.4. Il Tribunale di Alessandria, disposta la riunione dei due giudizi, ed accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte, con la sentenza n. 675/2022 pubblicata in data 15 settembre 2022, accoglieva i ricorsi, annullava le ordinanze-ingiunzione e compensava interamente le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, premesso un excursus del quadro normativo di riferimento, rilevava che:
pagina 4 di 15 1) attesa la necessità di una costante efficiente ed esaustiva dispensazione dei medicinali al cittadino, la filiera distributiva della categoria merceologica del prodotto farmaco segue regole rigide per le quali viene identificata una netta differenza tra il ruolo del distributore all'ingrosso, che deve rifornire le farmacie, e il ruolo della farmacia, che deve vendere farmaci al pubblico, pur potendo tali due attività essere svolte dallo stesso soggetto;
2) i distributori all'ingrosso di medicinali: devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal titolo VII. D.L. 219/2006 che non coincidono, né sono uguali a quelli eventualmente già in possesso in qualità di farmacista;
debbono disporre di idonei locali, installazioni e attrezzature di cui all'art. 101 del medesimo testo di legge, volti, in sostanza, a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali, ma diversi dai locali e dalle attrezzature richiesti per la gestione della farmacia, oltre che di personale all'uopo qualificato;
sono titolari di un codice identificativo univoco rilasciato dal Ministero della Salute per l'attività di distribuzione e devono svolgere ogni attività in qualità di distributore utilizzando esclusivamente il predetto codice, in quanto ogni operazione effettuata dal distributore all'ingrosso dei medicinali deve essere “tracciata”;
3) la giurisprudenza richiamata dalla per ritenere contra legem l'attività della Pt_2 parte ricorrente che utilizzerebbe codici e locali della farmacia per svolgere alcune fasi connesse all'attività di distribuzione all'ingrosso, invertendo le fasi della filiera ed eludendo le disposizioni in materia di distribuzione e tracciabilità (TAR Campania
5285/2016, TAR Sicilia 256/2016), deve essere coordinata con la giurisprudenza TAR
Sicilia 143/2017 e TAR Lazio 11240/2016, che in modo condivisibile, rileva che non si rinviene una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni”, tracciati tramite documento di trasporto, di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista;
né un divieto in tal senso si può ricavare dal complessivo assetto normativo della materia;
pertanto la fornitura di farmaci in via “ascendente” non deve ritenersi aprioristicamente vietata dall'ordinamento;
4) il risultato, funzionale al raggiungimento degli interessi pubblicistici evidenziati, viene preservato laddove il trasferimento interno sia viceversa riscontrabile tramite emissione di documento di trasporto (DDT) nel quale sia indicato il codice identificativo della farmacia cedente, così che, “a valle”, il successivo trasferimento da parte del grossista a soggetto terzo, veda correlativamente impiegato il codice identificativo di quest'ultimo; quindi, la finalità di scongiurare una, potenzialmente illecita, commistione
(“ascendente”) dei magazzini relativi alle due attività, non deve risolversi esclusivamente pagina 5 di 15 tramite la rigida incomunicabilità “fisica” dei magazzini del farmacista, da un lato, e del grossista, dall'altro, ma anche tramite la possibilità di una, altrettanto concreta, individuabilità “documentale” dei beni in entrata ed in uscita dai magazzini stessi, tramite l'indicazione dei diversi codici identificativi ed, in particolare, di quello della farmacia al momento del trasferimento al magazzino del grossista;
1.5. Tanto premesso, il Tribunale rilevava in punto di fatto come: a) la
[...]
, nella fattispecie, era (come è) titolare Controparte_2 delle necessarie autorizzazioni alla commercializzazione all'ingrosso di farmaci
(Determina dirigenziale Regione Pimonte, Direzione ANità, Settore Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale, 18 marzo 2015, n.° 153) ed era altresì (come parimenti è) titolare del codice univoco relativo all'attività di farmacia pubblica, 1472; b) i trasferimenti interni tra il magazzino della farmacia e quello di cui al deposito in qualità di grossista erano stati tracciati, nei documenti di trasporto (DDT) tutti in atti ed enumerati con codice univoco relativo all'attività di farmacia pubblica, 1472, così come i successivi trasferimenti in qualità di grossista erano stati altrettanto tracciati tramite documenti di trasporto (DDT) con codice univoco relativo all'attività di commercializzazione all'ingrosso di farmaci, 01060.
Concludeva quindi il Tribunale che, ancorché correttamente qualificata la contestazione ex art. 104, comma 1, lett. b), D.L.vo n.° 219/2006 (e non ex art. 100, comma 1), la condotta posta in essere - consistita nel trasferimento di medicinali, con documento di trasporto (DDT) contenente il codice univo della farmacia, nel distinto magazzino relativo all'attività di grossista dal quale, da ultimo, i medicinali medesimi erano poi venduti, con codice identificativo proprio dell'attività svolta come distributore all'ingrosso e secondo le relative modalità, verso i destinatari - non aveva impedito il rispetto dei principi della tracciabilità del farmaco e della sua immediata disponibilità e, prima ancora, non aveva attinto ontologicamente la fattispecie illecita di cui al combinato disposto degli artt. 104, comma 1, lett. b), e 148, comma 13, D.L.vo n.° 219/2006. Una interpretazione diversa di quanto sopra farebbe infatti pervenire ad una, inammissibile, interpretazione estensiva di tali disposizioni normative, in potenziale contrasto con gli artt. 1, L. n.° 689/1981 ed
1, L. n.° 27/2012.
Per le sopra esposte motivazioni il primo giudice accoglieva il ricorso annullando le ordinanze ingiuntive impugnate e compensando le spese di lite, data la complessità della pagina 6 di 15 materia oggetto di giudizio nonché i mutamenti giurisprudenziali in ordine all'oggetto del contendere
2. Con ricorso in appello del 15.03.2023 la ha impugnato la sentenza di Pt_2 primo grado dolendosene per un unico articolato motivo con cui censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli illeciti contestati, allegando, sulla condotta oggetto di contestazione, che: 1) La era (e presumibilmente lo CP_2
è ancora) autorizzata sia all'esercizio di farmacia con vendita al dettaglio, nei locali siti in
Novi Ligure, Via Saffi n. 50, sia al commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano nel magazzino sito in AN AN d'TI (AT), Via Industria n. 38; 2) Presso tale secondo stabilimento, opera, tra atre imprese dedite sia al commercio all'ingrosso di medicinali per uso umano, sia all'esercizio di una o più farmacie al dettaglio site in altre località, la autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali;
3) Il N.A.S. di CP_4
Alessandria avevano accertato che l'odierno appellato, in veste di grossista, in base ad un Parte accordo commerciale acquisito agli atti (doc. 8 fascicolo 1° grado), era dedita alla fornitura in via preferenziale alla (grossista) di taluni farmaci oggetto di CP_4 monitoraggio da parte dell'organo accertatore, reperendoli sul mercato nei quantitativi richiesti attraverso il codice univoco attribuito all'attività di farmacista;
4) Presso i locali della farmacia di Novi Ligure venivano, in una prima fase, ricevuti dai distributori i medicinali richiesti dalla successivamente i medesimi medicinali venivano CP_4 trasferiti presso i magazzini di AN AN d'TI e poi venduti alla richiedente;
5)
Durante l'ispezione del 22/09/2016 il dott. aveva riferito che i medicinali CP_1 venivano acquistati dall'impresa indistintamente con unico ordine sia se destinati all'esercizio di farmacia sia se destinati all'esercizio di distribuzione all'ingrosso; 6)
Pertanto, la per soddisfare le esigenze di approvvigionamento del Controparte_2 proprio esercizio di commercio all'ingrosso, di volta in volta reperiva i medicinali qualificandosi sul mercato nella propria qualità di farmacista anziché di grossista, potendo così godere dei vantaggi derivanti dall'obbligo di fornitura, in capo ai distributori cedenti, entro dodici ore lavorative successive alla richiesta – così come previsto dall'art. 105, comma 3, D.Lgs. n. 219/2006 e – in capo ai produttori/titolari di A.I.C.
(Autorizzazione all'Immissione in Commercio), entro quarantotto ore per i medicinali non reperibili nella rete di distribuzione regionale – così come previsto dall'art. 105, comma
4, del medesimo D.L.-.
pagina 7 di 15 Così sintetizzata la condotta posta in essere dal sig. , l'Appellante Controparte_2 ha quindi richiamato i recenti orientamenti giurisprudenziali che confermerebbero l'illiceità del modus operandi adottato dalla controparte.
In particolare, in un caso analogo il Tribunale di TI, con sentenza n. 455/2022, ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 100 comma 1 D. Lgs. 219/2006 perché la società, utilizzando il codice identificativo abbinato alla farmacia al dettaglio, poneva in essere attività di distribuzione all'ingrosso senza la necessaria autorizzazione, che comprendeva l'effettivo uso del relativo codice identificativo, e utilizzando i locali della farmacia anziché i locali abbinati all'autorizzazione alla vendita all'ingrosso; anche ritenendo di qualificare la condotta posta in essere nell'ambito dell'art. 104 comma 1 lett.
b) D.Lgs. 219/2006, la stessa sarebbe illecita, come ritenuto dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 240/2021 e dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 1013/2022, anche richiamando la nota del 15.10.2015 emessa ad esito del parere reso in data 2.10.2015 dal Ministero della Salute.
Infine, l'appellante rileva, sulla richiesta di parte opponente in primo grado, di applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/1981, che, trattandosi di più azioni ripetute nel tempo, per cui ogni verbale di contestazione era stato elevato sulla base di uno specifico documento di trasporto avente diversa data, la suddetta norma sarebbe inapplicabile
Per le sopra, brevemente richiamate motivazioni, parte appellante ha concluso come in premessa
3. Con comparsa del 12.06.2023 si è costituito il dott. Controparte_2 in proprio e quale l.r. della evidenziando in particolare che: Controparte_2
l'appellante, strumentalizzando il ragionamento del Tribunale, ritiene che la condotta posta in essere sia da sanzionare anche come violazione dell'art. 104 comma 1 lett. b)
D.Lgs. 219/2016; tale nuovo riferimento normativo non deve essere preso in considerazione, poiché la sanzione amministrativa va valutata per come è stata irrogata, nel caso di specie per violazione dell'art. 100 comma 1, e non è consentita al giudice dell'impugnazione una diversa configurazione giuridica, che violerebbe i principi di legalità e di determinatezza;
la violazione dell'art. 104 presuppone inoltre che non si possieda l'autorizzazione al commercio all'ingrosso ex art. 100 comma 1; vi è comunque Parte incertezza da parte della sull'applicabilità dell'art. 100 o 104, considerato che i medesimi fatti sono stati altre volte sanzionati per violazione non dell'art. 100 ma pagina 8 di 15 dell'art. 104 (come nel caso oggetto della sentenza n. 1013/2022 della Corte d'Appello di
Torino, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, e del giudizio pendente innanzi alla
Corte d'Appello di Torino r.g. n.1327/2022); peraltro è evidente che, una volta soppressa l'incompatibilità tra svolgimento di attività di farmacia e svolgimento di attività di grossista, nessuna delle due ipotesi sanzionatorie può trovare applicazione quando l'operatore è in possesso delle due autorizzazioni e assicuri la separatezza dei due magazzini e il tracciamento delle movimentazioni, come avvenuto nel caso di specie;
il
Tribunale ha correttamente valutato la condotta di parte appellata in conformità alla normativa in materia, che consente la concentrazione in un unico soggetto dell'attività di distributore di farmaci e di farmacista e non vieta il cosiddetto passaggio interno qualora effettuato in maniera corretta;
l'unico limite è che si deve evitare una confusione tra le due attività che porti alla perdita della tracciabilità del farmaco;
la movimentazione interna, quando effettuata attraverso un sistema di tracciatura con apposito documento di trasporto e con utilizzo corretto dei codici identificativi univoci, non interrompe il Parte percorso di tracciabilità e permette il monitoraggio dei medicinali;
quella fornita dalla
è un'interpretazione estensiva della norma, in violazione del principio del divieto di analogia in malam partem.
Parte appellata insiste quindi per il rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza;
in via subordinata insiste per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della decisione della Corte di Giustizia Europea, vista, la pendenza della causa n. 47/2022 o, in alternativa per rimettere la questione pregiudiziale per la corretta interpretazione della normativa comunitaria o, ancora in via ulteriormente subordinata, per l'applicazione del minimo edittale alla luce degli elementi emersi in causa
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la Corte ha rinviato la causa all'udienza di discussione del 20 maggio 2025 che, su richiesta di entrambe le parti, si è svolta anch'essa per trattazione scritta: all'esito dell'udienza la Corte ha emesso la presente sentenza.
5. L'appello è fondato.
Nel caso in esame non si pongono questioni di diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quanto contestato nelle ordinanze-ingiunzione; questa Corte ritiene, infatti, che la condotta di parte appellata integri la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs.
219/2006, così come rilevato dalla nelle ordinanze oggetto di opposizione. In Pt_2
pagina 9 di 15 ordine alla sussistenza dell'illecito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse da questa stessa Corte d'Appello in casi analoghi (sentenze n.586/2024, n.587/2024, n.588/2024, n.589/2024).
L'art. 100 comma 1 citato (la cui violazione è sanzionata dall'art. 148 comma 13 del medesimo testo normativo) dispone che “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione” e che “Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida”.
La “distribuzione all'ingrosso” ricomprende, ai sensi dell'art. 1 lett. r) D.Lgs. 219/2006,
“qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico”; rientrano quindi nell'attività di distribuzione, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, anche l'approvvigionamento
(“procurarsi”) e lo stoccaggio (“detenere”).
5.1. La è titolare di autorizzazione Controparte_2 per lo svolgimento di attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali presso i locali in
AN AN d'TI via Industria 38, con codice identificativo univoco nonché di P.IVA_2 autorizzazione per lo svolgimento di attività di farmacia, che esercita in Novi Ligure (AL) al Viale Saffi n. 50, con codice identificativo univoco 1472.
Non è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui la titolarità dell'autorizzazione per attività di grossista e del relativo codice univoco identificativo, escluderebbe l'illecito di cui all'art. 100 comma 1. La condotta illecita è consistita nell'approvvigionamento di medicinali destinati all'attività di grossista, in quanto da rivendere alla in virtù CP_4 di accordo commerciale con la medesima, ordinandoli e acquistandoli utilizzando il codice identificativo univoco dell'attività di farmacia (anziché il codice identificativo univoco dell'attività di grossista), e nello stoccaggio di tali medicinali nei locali della farmacia
(anziché nei locali del grossista), per poi trasferirli nei magazzini del grossista. L'esercizio dell'attività di grossista di medicinali richiede infatti non solo il possesso, ma anche l'effettivo utilizzo del codice univoco identificativo, che serve ad identificare i soggetti legittimati in forza dell'autorizzazione ad operare quali grossisti nella filiera del farmaco;
se il soggetto, pur essendo munito di autorizzazione con relativo codice, non si identifica sul mercato con tale codice univoco (ma, come nel caso di specie, con un codice univoco diverso), non viene riconosciuto sul mercato come soggetto autorizzato ad operare quale grossista (ma, nel caso in esame, quale farmacista).
pagina 10 di 15 L'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è inoltre espressamente rilasciata per determinati locali (in AN AN d'TI via Industria 38); lo stoccaggio, anche temporaneo, dei medicinali presso altri locali, quali il magazzino della farmacia, non è quindi consentito.
Parte appellata, approvvigionandosi di medicinali destinati alla commercializzazione all'ingrosso con il codice univoco ottenuto per l'attività di vendita al dettaglio e immagazzinandoli nei locali della farmacia, ha posto in essere un'attività di distribuzione all'ingrosso al di fuori dei limiti entro i quali tale attività le era consentita.
Né risulta fondata l'allegazione di parte appellata secondo cui la ratio della normativa è di escludere dalla filiera soggetti non sottoposti a vigilanza sanitaria e assicurare la tracciabilità fisica del farmaco, e secondo cui lo scopo perseguito dal legislatore nel caso di specie sarebbe assicurato sussistendo le necessarie autorizzazioni ed essendo i passaggi interni, dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, nonché la successiva cessione a terzi, avvenuti in modo tracciabile con i documenti di trasporto.
La netta separazione prevista dalla normativa in materia delle due sfere di attività di vendita al dettaglio come farmacista e di distribuzione all'ingrosso, che possono essere svolte dallo stesso soggetto, non risponde solo ad esigenze di tracciabilità del farmaco. Il
Ministero della Salute, nella nota prot. n. 46884 del 2.10.2015 richiamata e prodotta dall'appellante, ha precisato che “Le norme che disciplinano l'esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali … le due attività sopradette, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro … I medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all'esercizio di farmacia. La farmacia in quanto tale è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare possiede
l'autorizzazione all'esercizio di detta attività. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un'unica persona, deve risultare formalmente attraverso l'uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso;
detti medicinali, inoltre, anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia
pagina 11 di 15 acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia;
pertanto in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente”.
La distribuzione dei farmaci deve quindi seguire un andamento “discendente” che va dal produttore al grossista al singolo farmacista, senza che sia consentito il percorso inverso
(se non nei casi di errori di fornitura o rientri dal cliente); e tale ordine nella catena di distribuzione dei farmaci è giustificato dalle esigenze di efficienza connesse alla tutela della salute pubblica. Per contro, l'approvvigionamento dei farmaci destinati alla rivendita all'ingrosso, attuato mediante l'utilizzo del codice univoco attribuito alla farmacia, ha consentito a parte appellata di sfruttare i tempi di consegna maggiormente rapidi imposti al distributore e al titolare dell' nei confronti delle farmacie dall'art. 105 D.Lgs. Pt_3
219/2006, comma 3 (secondo cui la fornitura alle farmacie dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta) e comma 4 (secondo cui il titolare dell' è obbligato a fornire entro le Pt_3 quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale), e al contempo di sottrarre alcuni medicinali alla dispensazione locale, ponendo a rischio il funzionamento, a livello generale, del sistema di approvvigionamento delle farmacie stabilito dalla legge a tutela della salute dei cittadini.
Non rileva che nel caso concreto non vi sia prova di un effettivo pregiudizio all'approvvigionamento delle farmacie, in quanto la violazione delle norme che regolano il sistema di approvvigionamento e rivendita dei medicinali da parte dei grossisti e dei singoli farmacisti costituisce un illecito di pericolo, ampiamente giustificato dalle esigenze di tutela della salute pubblica;
non è quindi condivisibile l'interpretazione della normativa data dal Tribunale, volta a trasformare l'illecito in esame come illecito di evento e non di mero pericolo, onde conformarlo al disposto dell'art. 1 comma 1 e 2 L. 27/2012.
E la condotta di parte appellata non è conseguita all'esistenza di partite di medicinali rivelatesi eccedenti le necessità di distribuzione al pubblico, come allegato in comparsa di risposta in appello, ma è stata posta in essere sulla base di accordo commerciale stipulato dalla con la sicché con un unico ordine, Controparte_2 CP_4 utilizzando il codice univoco della farmacia, sono stati acquistati medicinali destinati all'attività di farmacia e medicinali destinati ab origine all'attività di grossista e alla vendita alla (circostanza provata dagli accertamenti svolti dai Carabinieri dei CP_4
pagina 12 di 15 N.A.S. riportati nei relativi verbali e dalle dichiarazioni rese dallo stesso dott. , Per_1 nonché non contestata con l'opposizione in primo grado).
Si osserva anche che la procedura di tracciamento dei farmaci non è comunque stata pienamente rispettata;
come rilevato nelle ordinanze-ingiunzione e mai contestato da parte appellata, i documenti di trasporto relativi ai medicinali pervenuti alla farmacia acquirente dal distributore, non contenevano l'indicazione del numero di lotto, non necessario per la fornitura alle farmacie e richiesto invece per la fornitura ai grossisti.
5.2. Infine, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 21.9.2023 resa nella causa C-
47/22, è estranea alla materia dei trasferimenti interni di medicinali dall'attività di farmacia all'attività di grossista svolte dal medesimo soggetto. La CGUE, con riferimento al caso di una società titolare di autorizzazione all'esercizio di attività di grossista di medicinali che acquistava medicinali da farmacie (terzi soggetti), stabilisce che l'articolo
80 primo comma lettera b) della direttiva 2001/83/CE (che prevede che il titolare di un'autorizzazione di distribuzione può procurarsi gli approvvigionamenti di medicinali unicamente da persone in possesso dell'autorizzazione di distribuzione o esentate da tale autorizzazione perché autorizzati alla produzione) deve essere interpretato secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che una persona titolare di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di medicinali non può procurarsi medicinali da altre persone che, in forza della normativa nazionale, sono autorizzate a fornire medicinali al pubblico, ma che non sono a loro volta titolari di siffatta autorizzazione di distribuzione né sono esentate dall'obbligo di ottenere detta autorizzazione, anche se l'approvvigionamento abbia luogo solo su scala ridotta o se i medicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo a persone autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a persone che sono a loro volta titolari di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso.
Né vi sono questioni interpretative da sottoporre alla CGUE, come richiesto in modo del tutto generico da parte appellata.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 comma 2 L.
689/1981, secondo cui “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza richiamata dalla stessa parte appellata ha statuito che l'esimente si applica quando “l'errore sulla liceità del fatto (…) risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto pagina 13 di 15 tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ., n. 19579/2015). Nessun elemento è stato fornito a supporto dell'inevitabilità dell'errore e dell'assenza di colpa, non avendo parte appellata allegato, né tantomeno provato, alcun elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione su cui fondare il proprio convincimento;
né sono stati documentati precedenti controlli dei N.A.S. che avessero ritenuto la liceità della condotta, indicati in modo del tutto generico.
5.3. La Corte ritiene infine di accogliere parzialmente la domanda svolta in via ulteriormente subordinata da parte appellata, di ridurre l'importo della sanzione.
Esigenze di proporzionamento della sanzione complessivamente irrogata al disvalore della condotta posta in essere, oltre a ragioni di sostanziale equità, suggeriscono alla
Corte di rideterminare l'importo di ciascuna sanzione in euro 4.500,00 (comunque superiore al minimo previsto dall'art. 148 comma 13 D.Lgs. 219/2006, pari a €
3.000,00), per un totale di euro 49.500,00.
L'appello viene pertanto parzialmente accolto, con riforma della sentenza di primo grado e rideterminazione della sanzione in € 4.500,00 per ciascuna ordinanza-ingiunzione.
6. Le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello vengono poste a carico di parte appellata, a fronte della soccombenza assolutamente prevalente della medesima.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio di primo grado, € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 2.905,00 per fase decisionale, pari a totali € 5.810,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, € 1.165,50 per esposti, CPA e IVA se dovuta.;
-per il giudizio d'appello, € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva,
€ 3.470,00 per fase decisionale, pari a totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
PQM
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 675/2022 pubblicata in data
15/09/2022, nei procedimenti riuniti aventi n. di r.g. 116/2021 e 854/2021, nei confronti del dott. , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 della Controparte_2
Ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
- ridetermina in € 4.500,00 la sanzione per ciascuna delle ordinanze-ingiunzione di cui ai nn. 396/2020, 397/2020, 398/2020, 399/2020, 400/2020, 401/2020,
402/2020, 403/2020, 404/2020, 405/2020, 406/2020 emesse dall'
[...]
; Parte_1
- -condanna il dr. e la Controparte_2 Controparte_2
a rimborsare all' le spese
[...] Controparte_2 Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, e per l'appello in euro 6946,00 oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta.
-
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 20/05/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
Sezione I Civile
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Gabriella Ratti – Presidente relatore dott.ssa Silvia Orlando – Consigliere dottor Corrado Croci _ Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile di appello iscritto al n. di R.G. 370/2023 e promosso da:
(C.F. e P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Alessandria, Via Venezia n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carlo Castellotti, che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Elio Gianni Garibaldi e Maria Daniela Cogo per procura in atti;
- parte appellante -
Contro
DOTT. , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 della elettivamente domiciliati Controparte_2 in Torino, Corso Galileo Ferraris n. 71, presso lo studio dell'Avv. Paolo Virano, che li rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Francesco Setti e Pietro Zambonardi per procura in atti;
-parte appellata –
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981.
pagina 1 di 15
Conclusioni delle parti
Per parte appellante: “riformare la sentenza impugnata e/o revocarla e/o annullarla per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, respingere le domande tutte formulate in primo grado dal sig. in proprio e in qualità di legale Controparte_2 rappresentante della Con riserva Controparte_2 di ogni diritto e difesa anche in via istruttoria. Con vittoria di spese, anche relativamente al primo grado di giudizio.”.
Per parte appellata: “Nel merito In via principale: - Rigettare integralmente l'appello promosso dall' per i motivi esposti in atti e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza di primo grado n. 675/2022 emessa in data 19 luglio 2022 dal
Tribunale di Alessandria e pubblicata in data 15 settembre 2022. In via subordinata: -
Considerata la pendenza della Causa 47/22 presso la CGUE, sospendere il giudizio in attesa della decisione della Corte di Giustizia o, alternativamente, rimettere la questione pregiudiziale se sia compatibile con la direttiva comunitaria una disposizione di diritto interno che vieti al possessore della duplice autorizzazione di esercizio della farmacia e di distribuzione all'ingrosso di esercitare l'impresa in modo integrato sia a monte che a valle;
- Dichiarare applicabile l'esimente di cui all'art. 3 della L. 689/1981 per errore sul fatto non determinato da colpa del Dott. . In via ulteriormente subordinata: CP_1
- Determinare l'ammontare della sanzione irrogata in un importo pari al minimo edittale alla luce di tutti gli elementi esposti nel presente atto. In ogni caso, Con vittoria di spese
e compensi, oltre il rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con due separarti ricorsi, rispettivamente del 13/01/2021 e 16/03/2021 dinanzi al
Tribunale di Alessandria, il dott. , in proprio e quale legale Controparte_2 rappresentante della proponeva Controparte_2 Controparte_2 opposizione avverso 11 ordinanze-ingiunzione (aventi i nn.: 396/2020, 397/2020,
398/2020, 399/2020, 400/2020, 401/2020, 402/2020, 403/2020, 404/2020, 405/2020,
406/2020) emesse dalla a seguito della contestazione della violazione dell'art. Pt_2
100 D. Lgs n. 219/2006, come sanzionato dall'art. 148, comma 13, D. Lgs n. 219/2006, sull'assenza di apposita autorizzazione, rilasciata dagli Enti competenti, per lo stoccaggio pagina 2 di 15 e la vendita all'ingrosso di medicinali, il tutto come meglio dettagliato nei relativi verbali di violazione amministrativa (ognuno dei quali, a propria volta, riferito a un determinato trasferimento individuato da distinti DDT) e per un importo sanzionato di euro 6.000,00 cadauna 1.
1.2. Con le suddette opposizioni, il dott. chiedeva, in via preliminare cautelare, CP_1 la sospensione dell'efficacia esecutiva di tutti i provvedimenti impugnati e, nel merito,
l'accoglimento dell'opposizione con conseguente declaratoria di nullità e/o annullamento dei provvedimenti stessi o, in subordine, la riduzione della sanzione ai minimi edittali e la rideterminazione della sanzione pecuniaria previa applicazione alla fattispecie del cumulo giuridico di cui all'art. 8, L. n.° 689/1981. L'opponente in punto di fatto rilevava che: i)
Cessata, ad opera del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. dalla L. 4 agosto 2006, n. 248,
l'incompatibilità tra le attività di distribuzione al pubblico e di distribuzione all'ingrosso di medicinali, originariamente stabilita dall'art. 100, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, la aveva conseguito, in data 18 marzo 2015, anche CP_2 le autorizzazioni per la commercializzazione all'ingrosso di farmaci ai sensi del menzionato art. 100 del D.lgs. 219/2006 relativamente al magazzino situato in AN
AN d'TI (AT) Via Industrie n. 38; ii) a seguito dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso, il Ministero della Salute aveva attribuito alla il CP_2
“codice univoco 011060” aggiuntosi al “codice univoco 1472” (previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 15 luglio 2004), già attribuito per l'esercizio della farmacia;
iii) utilizzando tale ultimo codice univoco, nell'anno 2016 la acquistò diverse CP_2 partite di medicinali, affluite al proprio magazzino;
iv) tali partite si rivelarono tuttavia eccedenti rispetto alle necessità di distribuzione al pubblico e furono quindi trasferite al magazzino situato in AN AN d'TI (AT), Via Industria n. 38, utilizzato, appunto, per la distribuzione all'ingrosso, accompagnate dal documento di trasporto (ddt) avente il codice 1472 e ricevute nel magazzino all'ingrosso con il codice 011060; v) a seguito di ispezione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Alessandria del 7 novembre 2016 e a conclusione del processo amministrativo, il Dott. e con lui CP_1 1 Più precisamente la motivazione delle 11 ingiunzioni afferma che la sanzione è irrogata al Dott. : “per CP_1 aver consentito, nella sua qualità di rappresentante legale di impresa autorizzata ad esercizio di farmacia per i locali siti in Novi Ligure, via Saffi n. 50, nonché autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano per i locali siti in AN AN D'TI (AT) Via Industria n. 38, che l'approvvigionamento dei medicinali destinati alla distribuzione all'ingrosso ed il loro primo stoccaggio avvenissero presso i locali siti in Novi Ligure, via Saffi n. 50, con successivo trasferimento, cui al D.D.T. n. TRFG2016000003 in data 28/01/2016, presso i locali siti in AN AN D'TI (AT) Via Industria n. 38” pagina 3 di 15 la in solido, venivano sanzionati con 11 sanzioni Controparte_3
Parte amministrative oggetto di causa;
vi) secondo la prospettazione della la CP_2
nel trasferire le partite di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino
[...] della distribuzione all'ingrosso, aveva operato come “grossista” privo di autorizzazione, ma tale prospettazione violava la normativa di riferimento, la quale, avendo subito diverse modifiche e sviluppi, andava interpretata ritenendo ammissibili le duplici attività, essendo pacifico che le attività di farmacia e di grossista possano coesistere in capo allo stesso soggetto.
Esposti i fatti come sopra brevemente richiamati, il ricorrente lamentava diversi profili di illegittimità delle impugnate ordinanze ritenendo che non era configurabile la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs. 219/2006 perché la Controparte_2 era in possesso delle autorizzazioni per operare sul mercato, sia come
[...] distributrice di medicinali all'ingrosso, sia come farmacia distributrice al dettaglio e nessuna norma vietava il passaggio interno di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino destinato al commercio all'ingrosso, nel caso di specie debitamente tracciato tramite documento di trasporto.
1.3. Si costituiva ritualmente nei due giudizi la eccependo l'infondatezza di tutti i Pt_2 profili delle opposizioni, evidenziando che parte ricorrente aveva violato l'autorizzazione al commercio all'ingrosso perché si era presentata sul mercato come farmacia
(utilizzando il codice identificativo univoco della farmacia) invece che come grossista, conseguendo l'approvvigionamento di medicinali destinati al commercio all'ingrosso mediante l'esercizio al dettaglio e, per ricevere le forniture, aveva utilizzando i locali della farmacia (anziché i locali indicati nell'autorizzazione). Inoltre, parte opposta rilevava che non vi erano i presupposti per l'esimente dell'errore sul fatto non colpevole e per una riduzione della sanzione e concludeva per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
1.4. Il Tribunale di Alessandria, disposta la riunione dei due giudizi, ed accolta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze opposte, con la sentenza n. 675/2022 pubblicata in data 15 settembre 2022, accoglieva i ricorsi, annullava le ordinanze-ingiunzione e compensava interamente le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, premesso un excursus del quadro normativo di riferimento, rilevava che:
pagina 4 di 15 1) attesa la necessità di una costante efficiente ed esaustiva dispensazione dei medicinali al cittadino, la filiera distributiva della categoria merceologica del prodotto farmaco segue regole rigide per le quali viene identificata una netta differenza tra il ruolo del distributore all'ingrosso, che deve rifornire le farmacie, e il ruolo della farmacia, che deve vendere farmaci al pubblico, pur potendo tali due attività essere svolte dallo stesso soggetto;
2) i distributori all'ingrosso di medicinali: devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal titolo VII. D.L. 219/2006 che non coincidono, né sono uguali a quelli eventualmente già in possesso in qualità di farmacista;
debbono disporre di idonei locali, installazioni e attrezzature di cui all'art. 101 del medesimo testo di legge, volti, in sostanza, a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei medicinali, ma diversi dai locali e dalle attrezzature richiesti per la gestione della farmacia, oltre che di personale all'uopo qualificato;
sono titolari di un codice identificativo univoco rilasciato dal Ministero della Salute per l'attività di distribuzione e devono svolgere ogni attività in qualità di distributore utilizzando esclusivamente il predetto codice, in quanto ogni operazione effettuata dal distributore all'ingrosso dei medicinali deve essere “tracciata”;
3) la giurisprudenza richiamata dalla per ritenere contra legem l'attività della Pt_2 parte ricorrente che utilizzerebbe codici e locali della farmacia per svolgere alcune fasi connesse all'attività di distribuzione all'ingrosso, invertendo le fasi della filiera ed eludendo le disposizioni in materia di distribuzione e tracciabilità (TAR Campania
5285/2016, TAR Sicilia 256/2016), deve essere coordinata con la giurisprudenza TAR
Sicilia 143/2017 e TAR Lazio 11240/2016, che in modo condivisibile, rileva che non si rinviene una norma che impedisca al medesimo farmacista passaggi “interni”, tracciati tramite documento di trasporto, di medicinali dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, entrambi gestiti dallo stesso professionista;
né un divieto in tal senso si può ricavare dal complessivo assetto normativo della materia;
pertanto la fornitura di farmaci in via “ascendente” non deve ritenersi aprioristicamente vietata dall'ordinamento;
4) il risultato, funzionale al raggiungimento degli interessi pubblicistici evidenziati, viene preservato laddove il trasferimento interno sia viceversa riscontrabile tramite emissione di documento di trasporto (DDT) nel quale sia indicato il codice identificativo della farmacia cedente, così che, “a valle”, il successivo trasferimento da parte del grossista a soggetto terzo, veda correlativamente impiegato il codice identificativo di quest'ultimo; quindi, la finalità di scongiurare una, potenzialmente illecita, commistione
(“ascendente”) dei magazzini relativi alle due attività, non deve risolversi esclusivamente pagina 5 di 15 tramite la rigida incomunicabilità “fisica” dei magazzini del farmacista, da un lato, e del grossista, dall'altro, ma anche tramite la possibilità di una, altrettanto concreta, individuabilità “documentale” dei beni in entrata ed in uscita dai magazzini stessi, tramite l'indicazione dei diversi codici identificativi ed, in particolare, di quello della farmacia al momento del trasferimento al magazzino del grossista;
1.5. Tanto premesso, il Tribunale rilevava in punto di fatto come: a) la
[...]
, nella fattispecie, era (come è) titolare Controparte_2 delle necessarie autorizzazioni alla commercializzazione all'ingrosso di farmaci
(Determina dirigenziale Regione Pimonte, Direzione ANità, Settore Farmaceutica
Ospedaliera e Territoriale, 18 marzo 2015, n.° 153) ed era altresì (come parimenti è) titolare del codice univoco relativo all'attività di farmacia pubblica, 1472; b) i trasferimenti interni tra il magazzino della farmacia e quello di cui al deposito in qualità di grossista erano stati tracciati, nei documenti di trasporto (DDT) tutti in atti ed enumerati con codice univoco relativo all'attività di farmacia pubblica, 1472, così come i successivi trasferimenti in qualità di grossista erano stati altrettanto tracciati tramite documenti di trasporto (DDT) con codice univoco relativo all'attività di commercializzazione all'ingrosso di farmaci, 01060.
Concludeva quindi il Tribunale che, ancorché correttamente qualificata la contestazione ex art. 104, comma 1, lett. b), D.L.vo n.° 219/2006 (e non ex art. 100, comma 1), la condotta posta in essere - consistita nel trasferimento di medicinali, con documento di trasporto (DDT) contenente il codice univo della farmacia, nel distinto magazzino relativo all'attività di grossista dal quale, da ultimo, i medicinali medesimi erano poi venduti, con codice identificativo proprio dell'attività svolta come distributore all'ingrosso e secondo le relative modalità, verso i destinatari - non aveva impedito il rispetto dei principi della tracciabilità del farmaco e della sua immediata disponibilità e, prima ancora, non aveva attinto ontologicamente la fattispecie illecita di cui al combinato disposto degli artt. 104, comma 1, lett. b), e 148, comma 13, D.L.vo n.° 219/2006. Una interpretazione diversa di quanto sopra farebbe infatti pervenire ad una, inammissibile, interpretazione estensiva di tali disposizioni normative, in potenziale contrasto con gli artt. 1, L. n.° 689/1981 ed
1, L. n.° 27/2012.
Per le sopra esposte motivazioni il primo giudice accoglieva il ricorso annullando le ordinanze ingiuntive impugnate e compensando le spese di lite, data la complessità della pagina 6 di 15 materia oggetto di giudizio nonché i mutamenti giurisprudenziali in ordine all'oggetto del contendere
2. Con ricorso in appello del 15.03.2023 la ha impugnato la sentenza di Pt_2 primo grado dolendosene per un unico articolato motivo con cui censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto insussistenti gli illeciti contestati, allegando, sulla condotta oggetto di contestazione, che: 1) La era (e presumibilmente lo CP_2
è ancora) autorizzata sia all'esercizio di farmacia con vendita al dettaglio, nei locali siti in
Novi Ligure, Via Saffi n. 50, sia al commercio all'ingrosso di medicinali ad uso umano nel magazzino sito in AN AN d'TI (AT), Via Industria n. 38; 2) Presso tale secondo stabilimento, opera, tra atre imprese dedite sia al commercio all'ingrosso di medicinali per uso umano, sia all'esercizio di una o più farmacie al dettaglio site in altre località, la autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di medicinali;
3) Il N.A.S. di CP_4
Alessandria avevano accertato che l'odierno appellato, in veste di grossista, in base ad un Parte accordo commerciale acquisito agli atti (doc. 8 fascicolo 1° grado), era dedita alla fornitura in via preferenziale alla (grossista) di taluni farmaci oggetto di CP_4 monitoraggio da parte dell'organo accertatore, reperendoli sul mercato nei quantitativi richiesti attraverso il codice univoco attribuito all'attività di farmacista;
4) Presso i locali della farmacia di Novi Ligure venivano, in una prima fase, ricevuti dai distributori i medicinali richiesti dalla successivamente i medesimi medicinali venivano CP_4 trasferiti presso i magazzini di AN AN d'TI e poi venduti alla richiedente;
5)
Durante l'ispezione del 22/09/2016 il dott. aveva riferito che i medicinali CP_1 venivano acquistati dall'impresa indistintamente con unico ordine sia se destinati all'esercizio di farmacia sia se destinati all'esercizio di distribuzione all'ingrosso; 6)
Pertanto, la per soddisfare le esigenze di approvvigionamento del Controparte_2 proprio esercizio di commercio all'ingrosso, di volta in volta reperiva i medicinali qualificandosi sul mercato nella propria qualità di farmacista anziché di grossista, potendo così godere dei vantaggi derivanti dall'obbligo di fornitura, in capo ai distributori cedenti, entro dodici ore lavorative successive alla richiesta – così come previsto dall'art. 105, comma 3, D.Lgs. n. 219/2006 e – in capo ai produttori/titolari di A.I.C.
(Autorizzazione all'Immissione in Commercio), entro quarantotto ore per i medicinali non reperibili nella rete di distribuzione regionale – così come previsto dall'art. 105, comma
4, del medesimo D.L.-.
pagina 7 di 15 Così sintetizzata la condotta posta in essere dal sig. , l'Appellante Controparte_2 ha quindi richiamato i recenti orientamenti giurisprudenziali che confermerebbero l'illiceità del modus operandi adottato dalla controparte.
In particolare, in un caso analogo il Tribunale di TI, con sentenza n. 455/2022, ha ritenuto sussistere la violazione dell'art. 100 comma 1 D. Lgs. 219/2006 perché la società, utilizzando il codice identificativo abbinato alla farmacia al dettaglio, poneva in essere attività di distribuzione all'ingrosso senza la necessaria autorizzazione, che comprendeva l'effettivo uso del relativo codice identificativo, e utilizzando i locali della farmacia anziché i locali abbinati all'autorizzazione alla vendita all'ingrosso; anche ritenendo di qualificare la condotta posta in essere nell'ambito dell'art. 104 comma 1 lett.
b) D.Lgs. 219/2006, la stessa sarebbe illecita, come ritenuto dal Consiglio di Giustizia
Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 240/2021 e dalla Corte d'Appello di Torino con sentenza n. 1013/2022, anche richiamando la nota del 15.10.2015 emessa ad esito del parere reso in data 2.10.2015 dal Ministero della Salute.
Infine, l'appellante rileva, sulla richiesta di parte opponente in primo grado, di applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8 L. 689/1981, che, trattandosi di più azioni ripetute nel tempo, per cui ogni verbale di contestazione era stato elevato sulla base di uno specifico documento di trasporto avente diversa data, la suddetta norma sarebbe inapplicabile
Per le sopra, brevemente richiamate motivazioni, parte appellante ha concluso come in premessa
3. Con comparsa del 12.06.2023 si è costituito il dott. Controparte_2 in proprio e quale l.r. della evidenziando in particolare che: Controparte_2
l'appellante, strumentalizzando il ragionamento del Tribunale, ritiene che la condotta posta in essere sia da sanzionare anche come violazione dell'art. 104 comma 1 lett. b)
D.Lgs. 219/2016; tale nuovo riferimento normativo non deve essere preso in considerazione, poiché la sanzione amministrativa va valutata per come è stata irrogata, nel caso di specie per violazione dell'art. 100 comma 1, e non è consentita al giudice dell'impugnazione una diversa configurazione giuridica, che violerebbe i principi di legalità e di determinatezza;
la violazione dell'art. 104 presuppone inoltre che non si possieda l'autorizzazione al commercio all'ingrosso ex art. 100 comma 1; vi è comunque Parte incertezza da parte della sull'applicabilità dell'art. 100 o 104, considerato che i medesimi fatti sono stati altre volte sanzionati per violazione non dell'art. 100 ma pagina 8 di 15 dell'art. 104 (come nel caso oggetto della sentenza n. 1013/2022 della Corte d'Appello di
Torino, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione, e del giudizio pendente innanzi alla
Corte d'Appello di Torino r.g. n.1327/2022); peraltro è evidente che, una volta soppressa l'incompatibilità tra svolgimento di attività di farmacia e svolgimento di attività di grossista, nessuna delle due ipotesi sanzionatorie può trovare applicazione quando l'operatore è in possesso delle due autorizzazioni e assicuri la separatezza dei due magazzini e il tracciamento delle movimentazioni, come avvenuto nel caso di specie;
il
Tribunale ha correttamente valutato la condotta di parte appellata in conformità alla normativa in materia, che consente la concentrazione in un unico soggetto dell'attività di distributore di farmaci e di farmacista e non vieta il cosiddetto passaggio interno qualora effettuato in maniera corretta;
l'unico limite è che si deve evitare una confusione tra le due attività che porti alla perdita della tracciabilità del farmaco;
la movimentazione interna, quando effettuata attraverso un sistema di tracciatura con apposito documento di trasporto e con utilizzo corretto dei codici identificativi univoci, non interrompe il Parte percorso di tracciabilità e permette il monitoraggio dei medicinali;
quella fornita dalla
è un'interpretazione estensiva della norma, in violazione del principio del divieto di analogia in malam partem.
Parte appellata insiste quindi per il rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza;
in via subordinata insiste per la sospensione del giudizio in attesa della decisione della decisione della Corte di Giustizia Europea, vista, la pendenza della causa n. 47/2022 o, in alternativa per rimettere la questione pregiudiziale per la corretta interpretazione della normativa comunitaria o, ancora in via ulteriormente subordinata, per l'applicazione del minimo edittale alla luce degli elementi emersi in causa
4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la Corte ha rinviato la causa all'udienza di discussione del 20 maggio 2025 che, su richiesta di entrambe le parti, si è svolta anch'essa per trattazione scritta: all'esito dell'udienza la Corte ha emesso la presente sentenza.
5. L'appello è fondato.
Nel caso in esame non si pongono questioni di diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quanto contestato nelle ordinanze-ingiunzione; questa Corte ritiene, infatti, che la condotta di parte appellata integri la violazione dell'art. 100 comma 1 D.Lgs.
219/2006, così come rilevato dalla nelle ordinanze oggetto di opposizione. In Pt_2
pagina 9 di 15 ordine alla sussistenza dell'illecito si richiamano, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., le precedenti sentenze conformi emesse da questa stessa Corte d'Appello in casi analoghi (sentenze n.586/2024, n.587/2024, n.588/2024, n.589/2024).
L'art. 100 comma 1 citato (la cui violazione è sanzionata dall'art. 148 comma 13 del medesimo testo normativo) dispone che “La distribuzione all'ingrosso di medicinali è subordinata al possesso di un'autorizzazione” e che “Tale autorizzazione precisa per quali locali, stabiliti sul loro territorio, è valida”.
La “distribuzione all'ingrosso” ricomprende, ai sensi dell'art. 1 lett. r) D.Lgs. 219/2006,
“qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico”; rientrano quindi nell'attività di distribuzione, ai fini dell'applicazione della normativa in questione, anche l'approvvigionamento
(“procurarsi”) e lo stoccaggio (“detenere”).
5.1. La è titolare di autorizzazione Controparte_2 per lo svolgimento di attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali presso i locali in
AN AN d'TI via Industria 38, con codice identificativo univoco nonché di P.IVA_2 autorizzazione per lo svolgimento di attività di farmacia, che esercita in Novi Ligure (AL) al Viale Saffi n. 50, con codice identificativo univoco 1472.
Non è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui la titolarità dell'autorizzazione per attività di grossista e del relativo codice univoco identificativo, escluderebbe l'illecito di cui all'art. 100 comma 1. La condotta illecita è consistita nell'approvvigionamento di medicinali destinati all'attività di grossista, in quanto da rivendere alla in virtù CP_4 di accordo commerciale con la medesima, ordinandoli e acquistandoli utilizzando il codice identificativo univoco dell'attività di farmacia (anziché il codice identificativo univoco dell'attività di grossista), e nello stoccaggio di tali medicinali nei locali della farmacia
(anziché nei locali del grossista), per poi trasferirli nei magazzini del grossista. L'esercizio dell'attività di grossista di medicinali richiede infatti non solo il possesso, ma anche l'effettivo utilizzo del codice univoco identificativo, che serve ad identificare i soggetti legittimati in forza dell'autorizzazione ad operare quali grossisti nella filiera del farmaco;
se il soggetto, pur essendo munito di autorizzazione con relativo codice, non si identifica sul mercato con tale codice univoco (ma, come nel caso di specie, con un codice univoco diverso), non viene riconosciuto sul mercato come soggetto autorizzato ad operare quale grossista (ma, nel caso in esame, quale farmacista).
pagina 10 di 15 L'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è inoltre espressamente rilasciata per determinati locali (in AN AN d'TI via Industria 38); lo stoccaggio, anche temporaneo, dei medicinali presso altri locali, quali il magazzino della farmacia, non è quindi consentito.
Parte appellata, approvvigionandosi di medicinali destinati alla commercializzazione all'ingrosso con il codice univoco ottenuto per l'attività di vendita al dettaglio e immagazzinandoli nei locali della farmacia, ha posto in essere un'attività di distribuzione all'ingrosso al di fuori dei limiti entro i quali tale attività le era consentita.
Né risulta fondata l'allegazione di parte appellata secondo cui la ratio della normativa è di escludere dalla filiera soggetti non sottoposti a vigilanza sanitaria e assicurare la tracciabilità fisica del farmaco, e secondo cui lo scopo perseguito dal legislatore nel caso di specie sarebbe assicurato sussistendo le necessarie autorizzazioni ed essendo i passaggi interni, dal magazzino della farmacia al magazzino del grossista, nonché la successiva cessione a terzi, avvenuti in modo tracciabile con i documenti di trasporto.
La netta separazione prevista dalla normativa in materia delle due sfere di attività di vendita al dettaglio come farmacista e di distribuzione all'ingrosso, che possono essere svolte dallo stesso soggetto, non risponde solo ad esigenze di tracciabilità del farmaco. Il
Ministero della Salute, nella nota prot. n. 46884 del 2.10.2015 richiamata e prodotta dall'appellante, ha precisato che “Le norme che disciplinano l'esercizio di farmacia sono diverse da quelle che disciplinano l'attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali … le due attività sopradette, anche se svolte da una medesima persona, debbono essere assolutamente separate tra di loro … I medicinali acquistati dalla farmacia, utilizzando il codice univoco della farmacia, debbono essere conservati nei magazzini annessi alla farmacia, quali risultano dall'autorizzazione all'esercizio di farmacia, e non possono che essere venduti al pubblico, in quanto destinati all'esercizio di farmacia. La farmacia in quanto tale è deputata all'erogazione dell'assistenza farmaceutica e non può svolgere attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, anche se il suo titolare possiede
l'autorizzazione all'esercizio di detta attività. Alla luce di quanto sopra, il passaggio dei medicinali dal distributore al titolare di farmacia, ancorché le due figure coincidano in un'unica persona, deve risultare formalmente attraverso l'uso dei distinti codici identificativi che tracciano il cambiamento del titolo di possesso;
detti medicinali, inoltre, anche fisicamente debbono confluire nel magazzino della farmacia e non possono, una volta avvenuto il passaggio dal distributore al farmacista, rimanere nei magazzini del distributore, ma debbono essere conservati nel magazzino annesso alla farmacia
pagina 11 di 15 acquirente, che deve venderli solo ed esclusivamente al pubblico e non ad altro distributore e/o farmacia;
pertanto in nessun caso il deposito può approvvigionarsi di medicinali dalla farmacia e l'unico movimento previsto dalla farmacia al grossista è la restituzione, che avviene a fronte di errori di fornitura o rientri dal cliente”.
La distribuzione dei farmaci deve quindi seguire un andamento “discendente” che va dal produttore al grossista al singolo farmacista, senza che sia consentito il percorso inverso
(se non nei casi di errori di fornitura o rientri dal cliente); e tale ordine nella catena di distribuzione dei farmaci è giustificato dalle esigenze di efficienza connesse alla tutela della salute pubblica. Per contro, l'approvvigionamento dei farmaci destinati alla rivendita all'ingrosso, attuato mediante l'utilizzo del codice univoco attribuito alla farmacia, ha consentito a parte appellata di sfruttare i tempi di consegna maggiormente rapidi imposti al distributore e al titolare dell' nei confronti delle farmacie dall'art. 105 D.Lgs. Pt_3
219/2006, comma 3 (secondo cui la fornitura alle farmacie dei medicinali di cui il distributore è provvisto deve avvenire entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta) e comma 4 (secondo cui il titolare dell' è obbligato a fornire entro le Pt_3 quarantotto ore, su richiesta delle farmacie, un medicinale che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale), e al contempo di sottrarre alcuni medicinali alla dispensazione locale, ponendo a rischio il funzionamento, a livello generale, del sistema di approvvigionamento delle farmacie stabilito dalla legge a tutela della salute dei cittadini.
Non rileva che nel caso concreto non vi sia prova di un effettivo pregiudizio all'approvvigionamento delle farmacie, in quanto la violazione delle norme che regolano il sistema di approvvigionamento e rivendita dei medicinali da parte dei grossisti e dei singoli farmacisti costituisce un illecito di pericolo, ampiamente giustificato dalle esigenze di tutela della salute pubblica;
non è quindi condivisibile l'interpretazione della normativa data dal Tribunale, volta a trasformare l'illecito in esame come illecito di evento e non di mero pericolo, onde conformarlo al disposto dell'art. 1 comma 1 e 2 L. 27/2012.
E la condotta di parte appellata non è conseguita all'esistenza di partite di medicinali rivelatesi eccedenti le necessità di distribuzione al pubblico, come allegato in comparsa di risposta in appello, ma è stata posta in essere sulla base di accordo commerciale stipulato dalla con la sicché con un unico ordine, Controparte_2 CP_4 utilizzando il codice univoco della farmacia, sono stati acquistati medicinali destinati all'attività di farmacia e medicinali destinati ab origine all'attività di grossista e alla vendita alla (circostanza provata dagli accertamenti svolti dai Carabinieri dei CP_4
pagina 12 di 15 N.A.S. riportati nei relativi verbali e dalle dichiarazioni rese dallo stesso dott. , Per_1 nonché non contestata con l'opposizione in primo grado).
Si osserva anche che la procedura di tracciamento dei farmaci non è comunque stata pienamente rispettata;
come rilevato nelle ordinanze-ingiunzione e mai contestato da parte appellata, i documenti di trasporto relativi ai medicinali pervenuti alla farmacia acquirente dal distributore, non contenevano l'indicazione del numero di lotto, non necessario per la fornitura alle farmacie e richiesto invece per la fornitura ai grossisti.
5.2. Infine, la sentenza della Corte di Giustizia UE del 21.9.2023 resa nella causa C-
47/22, è estranea alla materia dei trasferimenti interni di medicinali dall'attività di farmacia all'attività di grossista svolte dal medesimo soggetto. La CGUE, con riferimento al caso di una società titolare di autorizzazione all'esercizio di attività di grossista di medicinali che acquistava medicinali da farmacie (terzi soggetti), stabilisce che l'articolo
80 primo comma lettera b) della direttiva 2001/83/CE (che prevede che il titolare di un'autorizzazione di distribuzione può procurarsi gli approvvigionamenti di medicinali unicamente da persone in possesso dell'autorizzazione di distribuzione o esentate da tale autorizzazione perché autorizzati alla produzione) deve essere interpretato secondo il suo chiaro tenore letterale, nel senso che una persona titolare di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso di medicinali non può procurarsi medicinali da altre persone che, in forza della normativa nazionale, sono autorizzate a fornire medicinali al pubblico, ma che non sono a loro volta titolari di siffatta autorizzazione di distribuzione né sono esentate dall'obbligo di ottenere detta autorizzazione, anche se l'approvvigionamento abbia luogo solo su scala ridotta o se i medicinali così acquisiti sono destinati alla rivendita solo a persone autorizzate o abilitate a fornire medicinali al pubblico o a persone che sono a loro volta titolari di un'autorizzazione di distribuzione all'ingrosso.
Né vi sono questioni interpretative da sottoporre alla CGUE, come richiesto in modo del tutto generico da parte appellata.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 comma 2 L.
689/1981, secondo cui “Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto,
l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”.
La giurisprudenza richiamata dalla stessa parte appellata ha statuito che l'esimente si applica quando “l'errore sulla liceità del fatto (…) risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto pagina 13 di 15 tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza” (Cass. civ., n. 19579/2015). Nessun elemento è stato fornito a supporto dell'inevitabilità dell'errore e dell'assenza di colpa, non avendo parte appellata allegato, né tantomeno provato, alcun elemento positivo estraneo all'autore dell'infrazione su cui fondare il proprio convincimento;
né sono stati documentati precedenti controlli dei N.A.S. che avessero ritenuto la liceità della condotta, indicati in modo del tutto generico.
5.3. La Corte ritiene infine di accogliere parzialmente la domanda svolta in via ulteriormente subordinata da parte appellata, di ridurre l'importo della sanzione.
Esigenze di proporzionamento della sanzione complessivamente irrogata al disvalore della condotta posta in essere, oltre a ragioni di sostanziale equità, suggeriscono alla
Corte di rideterminare l'importo di ciascuna sanzione in euro 4.500,00 (comunque superiore al minimo previsto dall'art. 148 comma 13 D.Lgs. 219/2006, pari a €
3.000,00), per un totale di euro 49.500,00.
L'appello viene pertanto parzialmente accolto, con riforma della sentenza di primo grado e rideterminazione della sanzione in € 4.500,00 per ciascuna ordinanza-ingiunzione.
6. Le spese processuali del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello vengono poste a carico di parte appellata, a fronte della soccombenza assolutamente prevalente della medesima.
Le stesse vengono liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato con D.M.
147/2022, tenuto conto del valore di causa (scaglione da € 26.001 a € 52.000) e dell'attività svolta (con esclusione della fase istruttoria), nei seguenti importi corrispondenti ai valori medi:
-per il giudizio di primo grado, € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per fase introduttiva, € 2.905,00 per fase decisionale, pari a totali € 5.810,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, € 1.165,50 per esposti, CPA e IVA se dovuta.;
-per il giudizio d'appello, € 2.058,00 per fase di studio, € 1.418,00 per fase introduttiva,
€ 3.470,00 per fase decisionale, pari a totali € 6.946,00 per compensi;
oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA se dovuta.
PQM
pagina 14 di 15 La Corte d'Appello di Torino, sezione I civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Direttore Generale e l.r.p.t., Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 675/2022 pubblicata in data
15/09/2022, nei procedimenti riuniti aventi n. di r.g. 116/2021 e 854/2021, nei confronti del dott. , in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante Controparte_1 della Controparte_2
Ogni contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata,
- ridetermina in € 4.500,00 la sanzione per ciascuna delle ordinanze-ingiunzione di cui ai nn. 396/2020, 397/2020, 398/2020, 399/2020, 400/2020, 401/2020,
402/2020, 403/2020, 404/2020, 405/2020, 406/2020 emesse dall'
[...]
; Parte_1
- -condanna il dr. e la Controparte_2 Controparte_2
a rimborsare all' le spese
[...] Controparte_2 Parte_1 di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in € 5.810,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta, e per l'appello in euro 6946,00 oltre rimborso spese forfettario 15%, CPA e IVA se dovuta.
-
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile della Corte
d'Appello in data 20/05/2025.
La Presidente Est.
Dott.ssa Gabriella Ratti
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