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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GO Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3375/2016 del Ruolo Generale, promossa
D A
con l'Avv. M. C. Tateo, Parte_1
opponente
CONTRO
(cessionaria di ), in persona del Legale rapp.te p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall' Avv. M. P. Ferri, opposta
CONCLUSIONI delle Parti : come da memorie conclusionali.
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti.
Rilevato che Parte opponente ha formulato le conclusioni seguenti : “1) ritenere e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario contratto dalla Sig.ra con il in Parte_1 Controparte_2 data 30 novembre 2007 prevede si dall'origine condizioni economiche superiori alle cc.dd. soglie usura;
2)ritenere e dichiarare che il contratto di mutuo fondiario contratto dalla Sig.ra Parte_1
con il è stato posto in violazione della normativa civilistica, bancaria
[...] Controparte_2
e dell'art. 644 cpc in tema di usura soggettiva;
3)per l'effetto dell'usura oggettiva e soggettiva, ritenere e dichiarare la nullità del contratto, con conseguente trasformazione del mutuo in mutuo gratuito e la non debenza di alcun interesse, sia esso corrispettivo che moratorio, commissione e spesa e obbligo di restituzione da parte del finanziato del solo debito in via capitale;
4)ritenere e dichiarare che le condizioni economiche pattuite dalle parti non risultano determinate univocamente, né riportano l'I.S.C. rendendo impossibile qualsiasi valutazione, da parte dei mutuatari, sia sul costo complessivo dell'operazione che sulla opportunità del finanziamento anche comparandolo con operazioni similari e pertanto sono nulle per indeterminatezza o indeterminabilità del loro oggetto, ex art. 1418 e 1346 c.c.;5)conseguentemente, ritenere e dichiarare che la Sig.ra ha diritto alla ripetizione da parte del Parte_1 Controparte_2 della somma di € 29.549,89 e/o della diversa somma ritenuta di giustizia anche a mezzo CTU
[...] contabile che qui sin d'ora si invoca;
mentre per il periodo successivo al 31.10.11 l'attrice è tenuta
a restituire alla banca la rata costituita dalla sola quota capitale;
6)vinte le spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore della deducente anticipataria”. [in corsivo le testuali conclusioni dell'Opponente].
Visto che Parte opposta ha concluso chiedendo “il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto
e diritto, nonché la condanna dell'opponente alle spese e competenze del giudizio.” [in corsivo le testuali conclusioni di Parte convenuta]
Osserva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 615 c.p.c. Parte opponente conveniva innanzi al Tribunale di Brindisi il CP_2
in persona del Legale rapp.te p.t., al fine di sentir accogliere le sopraestese conclusioni.
[...]
Si costituiva in giudizio dapprima il e successivamente con comparsa del Controparte_2
24.9.2017 (dicendosi cessionaria del credito vantato dalla Banca mutuante), Controparte_1 impugnando, contestando e disconoscendo tutti gli assunti di Parte opponente con consequenziale rigetto di tutte le domande formulate da detta Parte.
Veniva espletata CTU, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione, con specifico riferimento al comportamento della Banca mutuante.
Dopo vari rinvii (finalizzati a tentare una definizione in via bonaria del presente giudizio), all'udienza del 7.2.2025 la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva definitivamente introitata in decisione, con concessione alle Parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva in capo a Controparte_1
in quanto non vi è in atti alcuna documentazione che comprovi il contratto di cessione fra CP_2
originaria creditrice della Parte attrice, e la odierna Convenuta.
[...]
L'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevedendo quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari in G.U. e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti.
Gli adempimenti di cui all'art. 58, co.2, del TUB, quindi, sono assimilabili a quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., con la conseguenza che possono essere validamente surrogati da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, la quale non è subordinata a particolari requisiti di forma.
“L'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 c.c. allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente, mentre non assolve in re ipsa la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco;
colui, che “si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria” ai sensi dell'art. 58 TUB, ha l'onere puntuale di “fornire la prova documentale della propria legittimazione”, con documenti idonei a “dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco”.
(Trib. Velletri, 20.9.2022)
A mente dell'art. 1264 c.c., la cessione di un credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo se questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata;
pertanto, il creditore che acquista un credito altrui deve comunicarlo al debitore ceduto il prima possibile. Non risulta la sequela della comunicazione di cessione dall'originaria Cedente all'odierna
Convenuta, né alcuna accettazione della cessione da parte della odierna Parte opponente con la conseguente inefficacia della cessione.
In atti non si rinvengono insomma le prove documentali dell' avvenuta cessione e non vi è in sostanza alcuna prova che la posizione dell'odierna Parte opponente sia stata effettivamente oggetto di cessione.
Certezza della cessione potrebbe esserci per il debitore ceduto solo dal proprio nominativo citato in
Gazzetta o che nella stessa ci siano univoci e inequivoci riferimenti, idonei a ricondurre il credito oggetto della cessione nell'ambito del blocco ceduto.
Il debitore ceduto deve avere, quindi, contezza che la propria posizione faccia parte del blocco ceduto, incombendo alla Società cessionaria l'onere di provare che proprio quello specifico debito/credito dedotto in giudizio faccia parte dei crediti ceduti in blocco e che, quindi, essa sia legittimata a chiedere il pagamento del credito stesso.
Pertanto, il contenuto della Gazzetta Ufficiale non deve fare riferimento alle posizioni cedute con mera elencazione di una serie numeri e posizioni senza alcuna indicazione circostanziata di nominativi con i contratti agli stessi riconducibili, posto che vanno indicati con sufficiente chiarezza i crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, senza rimandare a criteri, condizioni ed elenchi generici.
Questo Giudice ritiene di aderire, sul punto, all'orientamento della Corte di Cassazione, la quale ha sancito che “la mera indicazione dei dati della cessione in blocco, come riportati nella G.U., non consente di verificare se il credito per cui è causa sia nella stessa cessione, non avendo la ricorrente prodotto l'atto di cui all'art. 58 TUB. Né, tantomeno, si perviene a una diversa conclusione aderendo al riportato orientamento interpretativo “intermedio”, poiché non è stata provata la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U., recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, in modo da poter individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.(C.Cass. Civ., Sez. VI, 13.5.2021, n. 12739).
Limitarsi a produrre l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, senza fornire idonea prova dell'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione e, di conseguenza, senza fornire prova di legittimazione sostanziale della Cessionaria, importa che la cessione di crediti in blocco “di per sé non può ritenersi sufficiente ad attestare che proprio (ed anche) il credito specificatamente dedotto in giudizio fosse ricompreso tra quelli oggetto di cessione”. (Cass. Civ.,
Sez. III, 6 febbraio 2024, n. 3405).
E' pacifico, dunque, che non si ravvisa in capo all'odierna Parte convenuta e alla originaria Cedente un comportamento diligente. Il concetto di diligenza, richiamato dall'art. 1176 c.c., riassume in sé il complesso di cure e cautele che dovrebbero fondare il comportamento di ogni debitore al momento di soddisfare la propria obbligazione, avuto riguardo alla natura del particolare rapporto e alle circostanze di fatto che lo caratterizzano.
Autorevole Dottrina – il cui pensiero questo Giudice condivide – ha chiarito che, pur essendo il concetto di diligenza un criterio obiettivo, va visto ed interpretato nell'ottica del particolare rapporto, in funzione della sua specialità e della natura dell'attività esercitata, come prescritto dall'articolo sopra richiamato.
Ebbene, va attribuita particolare rilevanza alla specifica posizione del “soggetto-banca” o finanziaria o intermediario del credito, che, professionalmente, ha l'obbligo di osservare i canoni di comportamento del “buon banchiere”: l'oggetto del negozio viene, quindi, ad essere in concreto determinato per relationem, sulla base di atti di normale esercizio dell'attività bancaria. (Cfr., ex pl.
Cass. 25.8.1992 n. 9839, FI 1993,I, 2172).
Lo statuto particolare dell'impresa bancaria o finanziaria o dell'intermediario del credito assume, in definitiva, rilievo essenziale ai fini dell'attribuzione del privilegio ma, al contempo, implica che le operazioni bancarie, a prescindere dalla qualificazione meramente formale di operazioni poste in essere da soggetto-banchiere, secondo gli usuali schemi operativi, siano poste in essere con la dovuta professionalità.
All'obbligo dell'istituto di credito o della finanziaria o dell'intermediario del credito di agire con diligenza, si accompagna, inoltre, quello di agire con correttezza (honeste agere), ovvero di comportarsi in modo leale ed equo: “equo trattamento” significa, in senso generico, che la banca non deve abusare della fiducia ripostagli dal cliente, anche in ossequio alla c.d. “tutela dell'affidamento” (sancita dal codice civile, in specie, agli artt.1337 e 1338) del cliente
Non è richiesta in capo alla Banca o alla finanziaria o all'intermediario del credito una semplice e generica “diligenza del buon padre di famiglia”, ma la ben più specifica e rigorosa “diligenza del buon banchiere”, che presuppone, a beneficio del cliente che è il diretto destinatario di questa superiore diligenza, non solo un'ampia prospettazione dei vantaggi e delle perdite, che derivino dalla sottoscrizione di determinati contratti, ma anche meri suggerimenti su quali contratti sottoscrivere e, viceversa, sull'inopportunità di altri contratti.
In merito alla diligenza specifica del buon banchiere (concetto mutuabile alla buona finanziaria, come nel caso che ci occupa), la Dottrina, così come la Giurisprudenza, richiede al banchiere, e di conseguenza ai suoi dipendenti, l'assunzione di una particolare diligenza professionale nell'adempimento delle proprie funzioni in relazione al particolare ruolo che gli istituti di credito ricoprono nella moderna società. La Giurisprudenza, in particolare, ha specificato sul punto che la professionalità imposta al banchiere o alla finanziaria o all'intermediario del credito richiede “un massimo grado di diligenza nella predisposizione dei mezzi idonei rispetto agli eventi pregiudizievoli comunque prevedibili” (C.
Cass.
7.5.1992 n. 5421).
La “cura dell'interesse del cliente” (strumentale all'integrità del mercato) è, quindi, l'obiettivo primario che il principio della correttezza mira a raggiungere.
Ed è proprio secondo quest'ottica che la Suprema Corte ha espressamente stabilito che l'attività esercitata dalla o dalla finanziaria o dall'intermediario del credito, costituisce “un servizio CP_3
per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, di vigilanza e di trasparenza;
da ciò deriva che
i profili di responsabilità nell'espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità all'elevato grado di professionalità richiesto” (C. Cass. Sez. I, 23.02.2000
n. 2058).
Conformemente a ciò, la Suprema Corte ha, inoltre, affermato che “qualora sia ritenuta la violazione del dovere di comportarsi con correttezza e buona fede da parte della banca, ciò da luogo a responsabilità contrattuale della stessa, e la conseguenza non è l'inefficacia del contratto che lega il soggetto alla banca, ma l'obbligo del risarcimento del danno a carico della banca a favore dell'altro contraente, secondo i principi generali che regolano la responsabilità contrattuale”. (C. Cass. 15.03.1999 n. 2284).
In tal modo, si ipotizza un preesistente rapporto tra danneggiato e danneggiante, fondato sull'obbligo discendente in capo alla banca o alla finanziaria o all'intermediario del credito dal suo status, fondato sulle regole di condotta individuate dalla normativa di settore nella generale prospettiva dell'art. 2 Cost., ovvero dall'obbligo generale di protezione dell'integrità patrimoniale della sfera giuridica del soggetto debole, esplicata nelle situazione di “contatto sociale”.
Secondo la vigente normativa, il concetto di diligenza si riferisce, quindi, alla “diligenza del buon professionista” (e, come detto, non a quella del “buon padre di famiglia”); così che, anche se non menzionata espressamente, la professionalità contrassegna la modalità di comportamento degli operatori del credito, precisando il significato della diligenza.
E a conferma di ciò, può essere richiamato, come detto, l'art. 1176 c.c., comma 2, che sancisce l'inversione dell'onere probatorio, imponendo alla banca o alla finanziaria o all'intermediario del credito di dover provare di aver assunto una condotta diligente.
E' la diligenza professionale che comporta il rispetto del patrimonio di esperienze e di competenze tecniche tipico del settore di attività considerato: la peritia artis.
La ricostruzione dello standard di diligenza professionale va ricondotto esclusivamente alle regole tecniche che presiedono i servizi bancari. Esse consistono nel dovere della banca di acquisire le informazioni necessarie dai clienti, dovere di assicurare ai clienti trasparenza ed equo trattamento, obblighi informativi, correttezza (natura, rischi, implicazioni negative). Sul piano esecutivo, la diligenza della banca si coglie nell'astenersi dall'effettuare operazioni che possano immotivatamente ledere il cliente e distruggerne la
'ricchezza'.
In più, all'obbligo della banca o della finanziaria o dell'intermediario del credito di agire con diligenza, si accompagna anche quello di agire con correttezza (honeste agere), ovvero di comportarsi in modo leale ed equo: “equo trattamento” significa, in senso generico, che la banca o la finanziaria o l'intermediario del credito non devono abusare della fiducia ripostagli dal cliente, anche in ossequio alla c.d. “tutela dell'affidamento” nelle trattative precontrattuali (sancita dal codice civile, in specie, agli artt.1337 e 1338 c.c.) del cliente,
Secondo la più autorevole Dottrina e la Giurisprudenza di legittimità, il fondamento della responsabilità della banca o della finanziaria o dell'intermediario del credito va individuato nella deviazione sia dai principi che regolano la corretta erogazione del credito (e cioè la violazione dei doveri gravanti sul soggetto “Banca/finanziaria/intermediario del credito” a causa del proprio
“status”, oltre che dei principi di correttezza che governano l'adempimento delle obbligazioni ai sensi degli artt.1175, 1374 e 1375 c.c.), sia dei doveri di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., i quali comportano “che diritti e obblighi se pure specificamente regolati dalle norme che li prevedono, non possono mai prescindere dall'osservanza del principio di buona fede operante all'interno delle posizioni soggettive, non potendo l'autore di un comportamento trarre da esse utilità con l'altrui danno”. (C. Cass., 13.1.1993, n.343).
Il Legislatore ha inteso privilegiare, nel contemperamento degli opposti interessi, la tutela della parte debole del rapporto ed ha tenuto conto della correttezza dell'intermediario in connessione con l'affidamento del terzo danneggiato, così che i limiti di sussistenza della responsabilità dell'intermediario devono ricercarsi soprattutto nella rilevanza della condizione delle parti del rapporto.
La Dottrina e la Giurisprudenza, dunque, tendono ad interpretare estensivamente il concetto di
“inerenza del danno all'incarico”, esaltando la tutela dell'utente bancario/del credito e del consumatore, ritenendo sufficiente un minimo collegamento di occasionalità con le mansioni svolte per ritenere soddisfatto il requisito normativo.
Per quanto riguarda, infine, l'obbligo di agire con correttezza, esso non è altro che la traduzione della norma di cui all'art. 1175 c.c., che impone di agire secondo buona fede nell'esecuzione della prestazione e che, più in particolare, impone all'intermediario di agire in ogni situazione privilegiando l'interesse dei risparmiatori a fruire di un servizio professionale, privilegiando l'interesse del cliente.
Tale “lealtà di comportamento” opera sin dalla fase precontrattuale, traducendosi nell'evitare lo sviamento dell'attenzione del cliente suscitando falsi affidamenti e nel dovere di non approfittare dell'inesperienza del cliente;
e nei momenti successivi può individuarsi in un generale “obbligo di salvaguardia” posto in capo alla banca/finanziaria/intermediario, inteso come dovere di agire in modo tale da preservare l'integrità della sfera degli interessi del proprio interlocutore, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o dal principio generale del neminem laedere.
Alla luce di quanto sopra, deve allora ritenersi infondata carente la legittimazione passiva della odierna Convenuta, non essendo stata esplicitata la sequela della cessione del credito per cui è causa.
NEL MERITO, se è vero che il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata;
è anche vero che ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce e tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale.
Tutto ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che quelli inclusi nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente.
Dunque, il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., abbattendo così il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto (Trib. Siena 17.7.2014, Trib. Milano, 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014).
L'espletata CTU tecnico contabile ha accertato che l' convenuto ha applicato al piano di CP_4 ammortamento del mutuo per cui è causa il c.d. “ammortamento francese” ed “e' noto, infatti, che la previsione di un piano di ammortamento "alla francese" determina un meccanismo anatocistico che, oltre ad essere in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c., rileva la non determinatezza e indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ossia del costo dell'operazione e, nel caso di specie, del tasso effettivo….” (Cfr., Trib. Brindisi, sent. n. 709 del 21.5.2021, GO Avv. R.
Cafaro; Trib. Bari – Sez. Distaccata Rutigliano, sent. 29 ottobre 2008, n. 113; Trib. Larino, Sez. distaccata Termoli, sentenza n. 119 del 2012). Il piano di ammortamento utilizzato ed applicato per la determinazione delle rate del mutuo oggetto del presente giudizio è quello cosiddetto “alla francese”.
L'adozione e l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese traggono origine dal principio di mantenere costante e conoscere in anticipo l'entità della rata di rimborso, tanto che la caratteristica distintiva di questa tipologia di piano è proprio quella di avere un rata sempre di uguale importo.
La stessa è composta da parte del capitale e parte degli interessi calcolati, nel momento in cui si redige il piano di ammortamento, sul capitale residuo non ancora restituito: la componente di capitale rimborsa il prestito mentre la parte di interessi lo remunera.
Il rimborso del capitale ne costituisce l'obbligazione principale;
mentre, l'obbligazione secondaria è la remunerazione dello stesso capitale che avviene mediante la corresponsione degli interessi.
Più il tempo passa, minore diventa l'incidenza della remunerazione e, così, maggiore è il capitale che sarà restituito.
Nell'ammortamento alla francese con la pattuizione del valore della rata, oltre all'importo del capitale si determina anche l'importo dell'obbligazione accessoria, ovvero degli interessi.
Dall'analisi dei documenti contabili, il nominato CTU ha rilevato che la nel caso di specie, CP_3
nel predisporre il contratto, non ha esplicitato approssimativamente la modalità di determinazione della rata, ovvero l'utilizzo del piano di ammortamento alla francese, in contrasto con il principio di trasparenza bancaria.
Prescindendo dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione composta degli interessi da parte del mutuatario, posto comunque a conoscenza dell'ammontare complessivo delle rate da pagare per il rimborso graduale del finanziamento, anche in caso di accettazione del regime composto, il predetto costo occulto andrebbe comunque computato ai fini del calcolo del TEG, al pari di tutti gli altri costi e spese collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all'art. 1283 c.c. (Cfr., Trib. Cremona, sent. 12.1.2022 n.8).
La legge sancisce che gli interessi composti possono essere applicati solo quando è maturato l'interesse effettivo e mai prima.
Nel sistema di calcolo "alla francese", che prevede appunto che le rate di mutuo vengano calcolate secondo l'interesse composto, avviene proprio il contrario, ovvero per la determinazione della rata si applicano interessi composti quando ancora le rate devono essere ancora pagate il che, ovviamente, comporta effetti anatocistici.
In parole più semplici l'anatocismo si può applicare solo quando le rate del mutuo sono già scadute, siccome nel calcolo del piano di ammortamento francese le rate devono ancora essere pagate non è possibile applicare l'interesse composto. L'oggetto del contratto in esame risiede nella sua indeterminatezza ex art. 1346 c.c., con conseguente violazione dell'art. 1284 c.c. e, soprattutto, dell'art. 117 commi 4 e 6 del D.Lgs n.
385/1993 TUB, quindi con applicazione del tasso sostitutivo di cui al successivo comma 7 del medesimo art. 117.
Il nominato CTU rispondendo ai quesiti posti, pur a fronte della scarsa documentazione versata in atti, ha comunque confortato gli assunti della Parte opponente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15340 del 29 maggio 2024 hanno legittimato i mutui con sistema di ammortamento “alla francese”, ritenendo che la mancata pattuizione e indicazione delle modalità di ammortamento e di calcolo degli interessi passivi non ne determini la nullità.
Secondo la Corte di legittimità, infatti, “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento «alla francese» di tipo standardizzato tradizionale – afferma la Cassazione con un principio di diritto -, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. (C.Cass., SS.UU., 29.5.2024, n.
15340)
Dunque, si dovrebbe escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento cosiddetta “alla francese” e del regime di capitalizzazione
“composto” degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale, pur se l'ammortamento “alla francese” può determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito.
Secondo il Supremo Collegio, il maggior carico di interessi derivante dell'ammortamento alla francese “non deriva dunque da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”. (C.Cass., SS.UU., 29.5.2024, n. 15340)
I principi di diritto sanciti dal Collegio di legittimità, tuttavia, vanno circoscritti alla materia del contendere che riguardava i contratti di mutuo a tasso fisso e, in particolare, i finanziamenti a cui il piano di ammortamento risulta allegato, con indicazione della quota capitale e della quota interessi corrisposti all'istituto bancario. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, circoscrivendo il perimetro della propria pronuncia, non ha affrontato la questione dei piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile né si ha vagliato le conseguenze della mancata allegazione o inserzione del piano di ammortamento nel contratto di finanziamento, né dell'anticipata estinzione del rapporto di mutuo per scelta volontaria del cliente.
L'espletata CTU tecnico-contabile ha accertato i termini contrattuali del contratto di mutuo per cui è causa, ossia : siamo al cospetto di un contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 30.11.2007, che prevede la restituzione di euro 120.000,00 in rate mensili per la durata di 20 anni.
Nulla dice la relazione tecnico contabile sul preammortamento;
ma senza dubbio rileva che il mutuo de quo, inizialmente a tasso fisso, diviene a tasso variabile per espressa pattuizione sin dal momento della sottoscrizione.
Il nominato CTU ha, invero, accertato che è previsto un termine di applicazione del tasso di interesse fisso “sino ad una data prevista ma non specificata (mancante), successivamente alla quale il tasso d'interesse nominale annuo (TAN) si sarebbe trasformato in tasso variabile”. [in corsivo e grassetto le testuali asserzioni del nominato CTU]
In sostanza, nel mutuo che ci occupa, il tasso di interesse è divenuto variabile e, secondo il nominato CTU, restano incognite da calcolare attraverso l'applicazione delle dovute formule matematiche.
L'incertezza delle condizioni contrattuali applicate al contratto per cui è causa è determinante ai fini del convincimento di questo Giudice, che non può non rilavare la violazione da parte della CP_3
originariamente convenuta dei vigenti principi di trasparenza bancaria.
L'applicazione di tassi di interessi diversi, quindi, da un punto di vista giuridico, non soddisfa il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità, come costantemente affermato, in materia di mutuo, dalla Giurisprudenza di legittimità anche più recente delle Sezioni Unite.
Il comportamento tenuto dalla convenuta è stato in palese contrasto con la buona fede cui CP_3
sarebbe stata tenuta ex art. 1375 c.c., oltre che costituire una pratica commerciale scorretta e comportare la vessatorietà delle condizioni imposte alla Parte attrice.
Del resto, il principio di correttezza e buona fede (il quale, secondo la relazione ministeriale al codice civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore”) deve essere inteso in senso oggettivo ed enuncia un dovere di solidarietà, fondato sull'art. 2 della Costituzione, che, operando come un criterio di reciprocità, esplica la sua rilevanza nell'imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge, sicché dalla violazione di tale regola di comportamento discende, anche di per sé, un danno risarcibile. (Cfr., anche C. Cass. S.U., sent. n. 28056/2008; C. Cass., sent. n. 1618/2009; C.
Cass., sent. n. 22819/2010. C.Cass., sent. 4.10.2013, n. 23232).
La domanda attorea va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la nullità del contratto di mutuo per cui è causa con conseguente rimborso da parte dell' odierna Parte opponente solo della sorte capitale senza interessi, che per quanto versati vanno restituiti dalla Convenuta originaria.
L'integrale accoglimento dell'opposizione domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo e pedissequo decreto.
In applicazione del principio di soccombenza, la Convenuta cessionaria va, quindi, condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla Parte opponente, vengono liquidate come da decreto, trattandosi di attività svolta in procedimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
l'Avv. M. C. Tateo, contro (cessionaria di ), in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l' Avv. M. P. Ferri, così provvede:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo alla Convenuta/Cessionaria;
2) accoglie integralmente l'opposizione;
3) per l'effetto, dichiara la nullità del contratto di mutuo per cui è causa con conseguente rimborso da parte dell' Opponente solo della sorte capitale senza interessi, il cui importo finora corrisposto va restituito all'Opponente stessa;
5) accerta e dichiara che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo per indeterminatezza delle condizioni di calcolo degli interessi applicati, con conseguente nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi;
6) condanna la Convenuta/Cessionaria alla rifusione in favore di Parte Opponente delle spese di lite dalla stessa sostenute, quantificate euro 10.000 per onorari, oltre oneri fiscali come per legge, e in euro 1.000 per spese vive con distrazione in favore del Procuratore antistataria;
7) Pone le spese di CTU ad esclusivo carico della Parte convenuta/cessionaria soccombente.
Brindisi, 21 maggio 2025
Il GO
(Avv. Rosanna Cafaro)