Art. 19.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell' articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificata dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , e dall' articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167 , resta determinato, per l'anno finanziario 1977, in L. 511.402.631.000.
Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, calcolato ai sensi dell' articolo 26, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59 , modificata dall' articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181 , e dall' articolo 1 della legge 9 aprile 1971, n. 167 , resta determinato, per l'anno finanziario 1977, in L. 511.402.631.000.