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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2024, n. 5737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5737 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5630/24 RG in data 16.7.24 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi Parte
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Parte_2 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosario Santese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Macchia di Montecorvino Rovella alla via Giuseppe D'Aiutolo n. 4;
RICORRENTE
E
(CF: ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 3.12.24, all'esito della discussione orale del procuratore di parte ricorrente, la causa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.24, premettendo di aver contratto Parte_2 matrimonio civile con in data 31.1.04 a Bellizzi e che dalla loro unione erano nati i CP_1 figli (10.6.04), (13.7.06) ed (27.1.11), chiedeva dichiararsi la Persona_1 Per_2 Per_3 separazione dalla coniuge, deducendo che l'unione familiare era ormai incrinata.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e invitava la parte alla discussione orale della causa.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente non si è opposto di fatto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente, rilevandosi la contumacia del resistente.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quella di affido del minore , unico a non aver compiuto i 18 anni. Per_3
Orbene, come si evince dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'udienza del 3.12.24, risulta che i genitori non hanno problemi a colloquiare e che si interfacciano per la gestione di . Per_3
Ne segue che, in mancanza di elementi di segno contrario, senza necessità di procedere all'audizione del minore (audizione che sarebbe superflua, non essendo emerse problematiche per la sua gestione), va disposto l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre con cui convive il figlio, disponendo che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte tra loro di comune accordo, informandosi i genitori reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative alla prole.
In considerazione dell'età del minore, vanno disposti incontri liberi nel rispetto della volontà del minore.
Nessuna statuizione sulla casa coniugale va emessa, rilevandosi che le parti sono ritornate a vivere presso i rispettivi nuclei familiari di origine.
Deve, quindi, quantificarsi il contributo per il mantenimento in favore dei figli, rilevandosi che, secondo quanto dichiarato dalla ricorrente, all'attualità di due figli maggiori convivono con il padre.
Per essi, ritiene il Tribunale che nessun mantenimento possa essere riconosciuto, in applicazione dell'art. 337 septies c.c., come interpretato dalla giurisprudenza più recente.
In proposito, si ricorda che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito
è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, entrambi i figli non hanno conseguito il diploma e svolgono lavori saltuari. I di loro genitori non sono regolarmente assunti ed hanno un basso tenore di vita, di talchè non sussistono i presupposti per riconoscere loro un assegno di mantenimento.
Diversa valutazione opera per il figlio , minorenne, per il quale, ai fini del contributo per il Per_3 mantenimento deve farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c.
Orbene, dalle dichiarazioni rese dalla parte ricorrente, risulta che il padre del minore non ha mai lavorato con regolarità, non ha un'attività lavorativa costante. La ricorrente invece lavora in modo saltuario e convive con la sua famiglia di origine, percepisce per intero l'assegno unico, unitamente all'indennità di frequenza che viene corrisposta per che ha problemi di dislessia. Per_3
Orbene, considerando la situazione attuale, ritiene il Tribunale di dover determinare, in considerazione delle modalità del diritto di visita e del tenore di vita goduto, in € 200,00 l'assegno di mantenimento che il resistente dovrà corrispondere alla ricorrente a titolo di contributo per il minore entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Ciascuno dei genitori inoltre dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del minore.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerazione che la crisi familiare
è ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- dichiara la separazione personale di , nata a [...] il [...], e Parte_2 CP_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in Bellizzi in data 31.1.04;
[...]
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, disponendo che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte tra loro di comune accordo, informandosi i genitori reciprocamente e regolarmente sulle questioni significative relative alla prole;
- dispone che il figlio possa incontrare liberamente il padre, quando lo vorrà;
- rigetta la domanda di mantenimento per il figlio Per_2
- determina in € 200,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per il figlio minore che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bellizzi per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto Comune);
- compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.12.24
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi