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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/04/2025, n. 2020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2020 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21491/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21491/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Clotilde INGRASSIA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio sito in Torino, Via Palmieri n. 34 bis, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione;
ATTORE contro
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Rita BONFIGLIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore sito in Torino Via Palmieri n. 34 bis, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 09.02.2022 CONVENUTA e contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 procuratore generali alle lite, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giancarlo FALETTI (C.F. ) e Maria Novella C.F._5
FALETTI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._6 dei difensori in Torino, corso Vinzaglio 2, come da mandato speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2022;
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ordinario di Torino, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda:
-Nel merito:
“A) Riconoscere che il Sig. ha diritto al pagamento da parte della Parte_1
Sig.ra del risarcimento del danno materiale, economico e Controparte_1 morale subito a causa del comportamento del figlio minore che Persona_1 il Tribunale adito vorrà quantificare, e, per l'effetto, condannare la convenuta–e/o in solido con la terza chiamata -al pagamento Controparte_2 dell'importo onnicomprensivo (danno materiale, economico e morale) che sin d'ora si indica in € 25.000,00=, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, ed alla rivalutazione monetaria, o nella diversa e veriore somma che il
Tribunale Ill.mo riterrà equa;
B) Condannare la convenuta vista la mancata Controparte_1 partecipazione alla mediazione obbligatoria, anche al pagamento all'attore di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato (art. 8, 4 bis, del D.legs. 28/10), oltre al pagamento di quanto versato –e cioè € 74,80 -all'Organismo di Mediazione, e, da ultimo, oltre al pagamento, ex art. 96 c. 3 c.p.c., di una somma che lo stesso Tribunale adito riterrà equa.
C) Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 oltre rimborso spese generali e CPA come per legge”.
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, dichiarare la terza chiamata in causa in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, (P. IVA ), corrente in via Ignazio Gardella n. P.IVA_1
2 a Milano, tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare, in virtù della polizza assicurativa denominata “ ” n. 506.058.0000902962, la Controparte_3
Sig.ra e pertanto, condannare tale compagnia a Controparte_1 corrispondere direttamente all'attore tutte le somme che risulteranno a questi dovute.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfettario 15%, CPA come per legge”;
Parte terza chiamata:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via istruttoria
Ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 30.09.22, ferma l'opposizione all'ammissione alle prove di controparte per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc del 20.10.22.
Nel richiamare integralmente le osservazioni del proprio CTP alla relazione tecnica depositata con ogni più ampia riserva su quest'ultima da svolgersi in sede di comparsa conclusionale, si richiamano le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in previsione dell'udienza del 30.05.24 in ordine all'inammissibilità delle note depositate dall'avv. Ingrassia alla bozza di integrazione di CTU e si insiste per quanto ivi dedotto.
Nel merito
In via principale
Previo accertamento della (in)operatività della polizza azionata dalla chiamante, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate e comunque non provate e, di riflesso, la domanda di garanzia proposta da parte convenuta.
In subordine
Determinare in evento la somma dovuta avuto riguarda alla concorrente responsabilità nell'occorso imputabile a parte attrice ex art. 1227 cc.
In ogni caso
Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e CPA ex DM 147/22, spese di CTU e di CTP”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in Parte_1 giudizio la signora al fine di sentirla dichiarare tenuta e Controparte_1 condannarla al risarcimento del danno materiale economico e morale subito per effetto della condotta tenuta dal figlio minore Persona_1
In particolare è dedotto in atto di citazione che in data 27 gennaio 2018, verso le ore 21,00, si trovava nella propria autovettura in compagnia della Parte_1 moglie di e di e che Persona_2 Controparte_1 Persona_1 quest'ultimo, seduto al sedile posteriore insieme alla madre, suonava distrattamente una pagina 3 di 9 tromba ad aria, trovata dentro uno zainetto posizionato sotto al sedile lato passeggero, nell'orecchio dell'attore così provocandogli la perdita completa dell'udito dall'orecchio destro ed una diminuzione a quello sinistro.
L'attore deduceva di aver subito oltre alla compromissione biologica derivante da ipoacusia – per la quale ha dedotto di aver già ricevuto indennizzo da parte della propria assicurazione – anche un danno patrimoniale da lucro cessante non avendo più CP_4 potuto lavorare quale autista di scuolabus alle dipendenze della società
[...]
Controparte_5
Quantificava la propria richiesta risarcitoria o in € 25.000,00 o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale ammetteva Controparte_1
l'episodio osservando peraltro come la richiesta avanzata fosse carente di riscontro probatorio e contestando altresì la quantificazione di € 25.000,00 in quanto operata senza specificare l'entità del danno biologico e di quello morale asseritamente patiti.
La convenuta chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata a chiamare in causa con cui aveva stipulato una polizza “ Controparte_2 [...]
vigente nel periodo di verificazione del sinistro, al fine di essere Controparte_3 tenuta indenne e manlevata da qualsivoglia pretesa risarcitoria.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva Controparte_2
la quale deduceva in principalità l'inoperatività della polizza essendo la garanzia
[...] invocata scaduta alle ore 24,00 del 24.01.2018, contestava altresì la sussistenza di nesso di causalità tra il fatto storico e il danno lamentato da parte attrice, nonché la quantificazione del danno ex adverso operata.
Depositate le memorie ex art 183 IV comma c.p.c. è stato sentito il teste indicato da parte attrice ed è, successivamente, stata disposta ed espletata CTU medico collegiale volta ad accertare la natura e l'entità dei danni lamentati dall'attore, la riconducibilità causale degli stessi all'evento dedotto in atti, la preesistenza di patologie pregresse all'udito e l'eventuale incidenza del danno sulla capacità lavorativa specifica.
Depositata la relazione di CTU, a fronte delle osservazioni della difesa attorea con ordinanza del 8.03.2024 sono state richieste al Collegio integrazioni e chiarimenti circa le conclusioni cui erano pervenute, che apparivano perplesse circa l'insorgere di così rilevante ipoacusia a seguito di uno timolo sonoro isolato della intensità lamentata in soggetto ultrasettantenne.
All'esito del deposito della suddetta integrazione, con ordinanza del 29.06.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 9 A seguito del provvedimento di riassegnazione, è stato assegnato alle parti nuovo termine al 18.02.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni. A tale data la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
******
Nella causa in decisione oggetto del giudizio è il danno uditivo che l'attore asserisce di aver subìto, e l'effettiva insorgenza del medesimo per effetto della condotta illecita tenuta dal figlio di 8 anni della convenuta nonché le Controparte_1 conseguenze asseritamente da esso derivate.
L'esplicarsi della dinamica dei fatti, tratteggiata in giudizio peraltro in modo alquanto generico – l'attore ha riferito in sede di interrogatorio libero di “non essere in grado di indicare la marca ed il modello del segnalatore acustico” che si trovava sull'auto e che sarebbe stato di proprietà del proprio figlio – non è stata sostanzialmente contestata dalla convenuta.
Tanto premesso, in un siffatto contesto, la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della convenuta non può che presupporre e richiedere la verifica circa l'effettiva riconducibilità della ipoacusia riferita in citazione a quell'unico estemporaneo episodio che è stato descritto dalle parti in sede di libero interrogatorio, verifica che è stata affidata a CTU medico-legale collegiale.
La presente controversia implica, infatti, conoscenze medico legali e medico specialistiche che il Giudice non può avere, rispetto alle quali dunque occorre ricorrere alla cd. prova scientifica mediante la cd. consulenza percipiente (v. le risalenti ma sempre incisive Cass., 2794/1989; Cass., 3105/1987, secondo cui le conoscenze di natura tecnica vanno specificamente acquisite tramite CTU;
sulla CTU percipiente quale fonte oggettiva di prova, v. Cass., Sez. un., 9522/1996; Cass. 17233/2011).
Investito dell'incarico di accertare se sussista nesso di causalità tra l'evento per cui è causa e la natura ed entità dei danni invalidanti lamentati da parte attrice il Collegio peritale, in accordo con i CTP ha fondato le proprie determinazioni sulle seguenti circostanze da ritenersi pacifiche: “1) l'assenza di lesioni anatomiche dell'orecchio; 2) la presenza di una ipoacusia recettiva bilaterale, accertata la prima volta due settimane circa dopo il trauma acustico;
3) l'assenza agli atti di esami audiometrici precedenti al trauma che dimostrino una normoacusia pre-esistente” (cfr. pag. 3 della relazione peritale).
Su tali premesse i CTU hanno evidenziato e svolto le seguenti considerazioni:
“- l'età di 70 anni rende probabile una presbiacusia preesistente al trauma almeno a livello delle frequenze medio-acute (non quantificabile);
pagina 5 di 9 -il trauma acustico spesso determina un danno tra i 3 e i 6 KHZ, mentre le curve audiometriche messe agli atti coinvolgono anche le frequenze gravi (condizione inusuale e infrequente);
- la tromba per segnalazione navale, dalle informazioni reperibili su internet emette un suono uguale o di poco superiore ai 120 dB, che non è uno stimolo sonoro tale da determinare con certezza danno uditivo” (cfr. pag. 4 relazione peritale).
Da queste premesse e considerazioni i CC.TT.UU nella relazione depositata il 14.10.2023 sono pervenuti alla conclusione che “se il danno uditivo è da considerare ipotetica conseguenza del trauma acustico, la documentazione esibita evidenzia un tracciato non tipico del trauma acustico che ordinariamente si presenta con il tipico aspetto “a cucchiaio” (cfr pag. 5 relazione peritale).
Il chiarimento sulla tipologia del tracciato audiometrico esaminato, non tipico del trauma acustico in ragione della tipologia di curva riscontrata, lascerebbe intendere che non possa ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un danno da porsi in connessione causale con l'evento descritto in atti.
A fronte delle contestazioni di parte attrice circa tale esito è stata ritenuta l'opportunità di demandare al Collegio peritale di interloquire con i rilievi mossi, con riferimento alla incidenza di eventuali presbiacusia preesistente al trauma ed altri profili posti come problematici dalla difesa attorea
Con relazione integrativa depositata il 14.5.2024 il Collegio ha avuto modo di meglio illustrare le ragioni che non consentono di ricondurre la lesione all'udito lamentata alla condotta del bimbo trasportato, precisando che “l'unica prova che poteva dare valore scientifico alle contestazioni della parte attrice sarebbe stata l'esibizione di un test audiometrico nei limiti della norma (…) datato precedentemente rispetto al trauma acustico , supportato da un esame audiometrico successivo al medesimo, con evidenza di peggioramento tra i due” (cfr. pag. 8 integrazione peritale).
Viene sottolineato dai CTU come in presenza di un tracciato audiometrico non avente il tipico aspetto “a cucchiaio” - e che potrebbe definirsi anomalo rispetto al tipo di trauma descritto - ed in assenza di prova di un test audiometrico pregresso nei limiti della norma non ci sono elementi che consentano di ritenere provato il nesso causale prospettato in citazione.
Inoltre il Collegio ha posto in evidenza come l'attore stesso abbia affermato “che le protesi acustiche in uso stavano diventando poco efficaci” a dimostrazione che “un ulteriore declino dell'acuità uditiva realizzatasi diversi anni dopo il trauma acustico acuto e quindi da esso indipendente”, evidenziando altresì “come logica conseguenza, che è ragionevole pensare che - oltre alla presbiacusia – il paziente sia portatore di una forma degenerativa del suo udito, che sta continuando ad agire e - verosimilmente - era presente anche prima, seppur in minor misura. Secondo questa ipotesi, il trauma
pagina 6 di 9 acustico acuto potrebbe aver determinato una percezione anticipata di un danno che si sarebbe realizzato comunque” (cfr. pag. 8 integrazione peritale).
Non inducono a diverse considerazioni le deduzioni attoree secondo cui eventuali deficit uditivi pregressi avrebbero dovuto emergere dagli esami audiometrici fatti eseguire periodicamente dalla i propri dipendenti. CP_5
Se è infatti vero che da un lato il teste ha confermato “che prima Testimone_1 dell'inizio di ogni anno scolastico i dipendenti della soc. venivano CP_5 sottoposti a visite mediche specialistiche, comprese quella dell'udito” (v. verbale udienza 05.06.2023), dall'altro il Collegio ha offerto un esauriente chiarimento sul punto affermando che: “I test audiometrici di routine che vengono eseguiti per qualsiasi dipendente potenzialmente esposto a rumore vengono espletati per lo più da medici del lavoro, che ricorrono allo specialista ORL solo in casi particolari. Ordinariamente una presbiacusia non è segnalata, a meno che sia così accentuata da poter essere potenzialmente sovrapponibile a una curva da trauma acustico cronico”. (cfr. pag. 5 integrazione peritale). DA cui deriva – secondo i CTU, che “l'assenza di segnalazioni alle visite di medicina del lavoro non escludono la presenza né di presbiacusia pre- esistente al trauma, né di ipoacusia di tipo degenerativo o su base famigliare” (cfr. pag. 10 integrazione peritale)
A tal proposito non può che sottolinearsi anche quanto affermato a più riprese dai componenti il Collegio peritale in relazione al fatto che (contrariamente a quanto accaduto) se fossero stati prodotti in atti i test audiometrici eseguiti durante la vita lavorativa dell'attore sarebbe stato possibile avere “una base valida sulla quale valutare la presenza o meno di un danno uditivo post-trauma acustico” (cfr. pag. 5 integrazione peritale). Documentazione questa che sarebbe stato onere di parte attrice produrre o che, allegandone eventuali impedimenti, avrebbe potuto quantomeno formare oggetto di istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della datrice di lavoro
Parimenti, non consentono di pervenire a diverse conclusioni le allegazioni attoree volte a valorizzare l'esame audiometrico svolto dal Dott. e il contenuto della visita Per_3 legale eseguita dal dott. per conto dell'assicurazione Per_4 CP_4
Infatti anche con tale riguardo si condivide quanto evidenziato dal Collegio peritale ed evincibile dalla documentazione in atti: “Le affermazioni di (…) e si Pt_2 Per_4 limitano a certificare la presenza di una ipoacusia. In particolare, il dott. certifica Pt_2 la successione temporale tra l'evento e il riscontro audiometrico, mentre le affermazioni del collega rappresentano una sua percezione personale, ma non si Per_4 comprende quale sia il supporto scientifico di tale affermazione (e il collega non cita alcuna voce bibliografica in merito)” (cfr. pag.
9-10 integrazione peritale).
Il Collegio ha, altresì, offerto ulteriori approfondimenti, rifacendosi alle linee guida Evidence- Based Medicine, affermando che “solo le frequenze tra i 3 e i 6 kHz possono essere danneggiate da un trauma acustico acuto;
pertanto, i dati scientifici escludono
pagina 7 di 9 che le frequenze al di sotto dei 2 kHz possano essere danneggiate da un trauma acustico acuto. Conseguentemente, (…) la percentuale di coinvolgimento delle frequenze gravi (ndr attestate dal tracciato audiometrico in atti) è valutabile prossima allo zero” (cfr. pag. 9 integrazione peritale).
I CTU hanno aggiunto, con riferimento alla contestazione attorea riguardante la pericolosità di rumori superiori agli 85-87 dB, che “ 85 dB possono essere pericolosi in caso di esposizione per 8 (otto) ore per cinque giorni la settimana per mesi o anni (e questo riguarda l'esposizione in fabbrica, ossia il trauma acustico cronico). Per provocare un aumento di soglia con una singola esposizione, dobbiamo pensare ad una intensità sonora superiore: un rumore di alta intensità con un picco che superi approssimativamente i 140 dB. Per completezza dell'informazione, sono stati presi in considerazione anche rumori di intensità superiore ai 140 dB, che possono giungere anche a 190 dB, se generati da esplosioni, alle quali è esposto soprattutto personale militare.
Anche con suoni ben più intensi di quello provocato da una tromba di segnalazione navale (che si assesta sui 120 dB)” - hanno infine evidenziato - “la regola è un innalzamento della soglia solo temporaneo, con recupero pressoché completo dopo qualche settimana nella maggior parte dei casi. (cfr. pag. 9 integrazione peritale).
Devono dunque essere ritenute tanto suggestive quanto indimostrate tutte le obiezioni ancora mosse dalla difesa di parte attrice all'operato e conclusioni del Collegio peritale, tenuto conto del fatto che i CTU (come sopra ampiamente riportato) hanno proceduto ad una articolata e concreta disamina della specifica situazione di fatto sulla base della documentazione prodotta in giudizio e della letteratura scientifica disponibile, e che devono ritenersi esaurienti i chiarimenti forniti e del tutto condivisibili le conclusioni cui la consulenza collegiale è pervenuta.
Si veda sul punto anche la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità”: Cass. n. 28647/ 2013; n. 10222/2009; n. 3881/2006; e ciò in quanto il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente: cfr. Cass. n. 15147/2018; precisa ancora la Cassazione che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte”: cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000).
pagina 8 di 9 ****
Non essendo stata raggiunta in giudizio la prova in ordine alla effettiva sussistenza di nesso di causalità tra l'occorso e il danno patito dall'attore, la domanda attorea deve essere rigettata, e tale decisione assorbe ogni ulteriore profilo ed esime dall'analisi delle ulteriori eccezioni e domande formulate dalle parti in causa
****
5. La decisione sulle spese del giudizio
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c.
L'attore va pertanto condannato a rimborsare alla convenuta Parte_1
e alla MP VA (della cui chiamata in Controparte_1 giudizio ha dato causa con la domanda risarcitoria) le spese per l'attività difensiva dalle medesime svolte nell'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio oggetto della domanda, in applicazione del criterio c.d. del disputatum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto dei valori medi della tariffa professionale – vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, ritenuta non provata la responsabilità dedotta a carico della convenuta
[...] per le lesioni lamentate dall'attore; CP_1
rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della predetta convenuta, ed ogni altra domanda ad essa correlata e conseguente condanna l'attore a rimborsare alla convenuta Parte_1 Controparte_1 ed alla terza chiamata le spese di lite per importo che – Controparte_2 facendo riferimento ai criteri sopra richiamati - liquida in favore di ciascuna per Euro € 2.540,00 per compenso professionale (di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed Euro 851,00), oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 26.4.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
Provvedimento predisposto in bozza da funzionaria addetta all'Ufficio del Processo
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Sergio Pochettino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21491/2021 promossa da:
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Clotilde INGRASSIA (C.F. ) ed elettivamente domiciliati C.F._2 presso lo studio sito in Torino, Via Palmieri n. 34 bis, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione;
ATTORE contro
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Rita BONFIGLIO (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._4 studio del difensore sito in Torino Via Palmieri n. 34 bis, come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 09.02.2022 CONVENUTA e contro
(P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 procuratore generali alle lite, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Giancarlo FALETTI (C.F. ) e Maria Novella C.F._5
FALETTI (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._6 dei difensori in Torino, corso Vinzaglio 2, come da mandato speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 10.06.2022;
TERZA CHIAMATA
pagina 1 di 9 Conclusioni delle parti
Parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ordinario di Torino, contrariis rejectis, in accoglimento della domanda:
-Nel merito:
“A) Riconoscere che il Sig. ha diritto al pagamento da parte della Parte_1
Sig.ra del risarcimento del danno materiale, economico e Controparte_1 morale subito a causa del comportamento del figlio minore che Persona_1 il Tribunale adito vorrà quantificare, e, per l'effetto, condannare la convenuta–e/o in solido con la terza chiamata -al pagamento Controparte_2 dell'importo onnicomprensivo (danno materiale, economico e morale) che sin d'ora si indica in € 25.000,00=, oltre agli interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo, ed alla rivalutazione monetaria, o nella diversa e veriore somma che il
Tribunale Ill.mo riterrà equa;
B) Condannare la convenuta vista la mancata Controparte_1 partecipazione alla mediazione obbligatoria, anche al pagamento all'attore di una somma di denaro pari al valore del contributo unificato (art. 8, 4 bis, del D.legs. 28/10), oltre al pagamento di quanto versato –e cioè € 74,80 -all'Organismo di Mediazione, e, da ultimo, oltre al pagamento, ex art. 96 c. 3 c.p.c., di una somma che lo stesso Tribunale adito riterrà equa.
C) Condannare la Sig.ra al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 oltre rimborso spese generali e CPA come per legge”.
Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- respingere la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attore, dichiarare la terza chiamata in causa in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, (P. IVA ), corrente in via Ignazio Gardella n. P.IVA_1
2 a Milano, tenuta a garantire, tenere indenne e manlevare, in virtù della polizza assicurativa denominata “ ” n. 506.058.0000902962, la Controparte_3
Sig.ra e pertanto, condannare tale compagnia a Controparte_1 corrispondere direttamente all'attore tutte le somme che risulteranno a questi dovute.
pagina 2 di 9 Con vittoria di spese ed onorari di causa oltre rimborso forfettario 15%, CPA come per legge”;
Parte terza chiamata:
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via istruttoria
Ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc del 30.09.22, ferma l'opposizione all'ammissione alle prove di controparte per i motivi esposti nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc del 20.10.22.
Nel richiamare integralmente le osservazioni del proprio CTP alla relazione tecnica depositata con ogni più ampia riserva su quest'ultima da svolgersi in sede di comparsa conclusionale, si richiamano le note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in previsione dell'udienza del 30.05.24 in ordine all'inammissibilità delle note depositate dall'avv. Ingrassia alla bozza di integrazione di CTU e si insiste per quanto ivi dedotto.
Nel merito
In via principale
Previo accertamento della (in)operatività della polizza azionata dalla chiamante, respingere tutte le domande formulate da parte attrice perché infondate e comunque non provate e, di riflesso, la domanda di garanzia proposta da parte convenuta.
In subordine
Determinare in evento la somma dovuta avuto riguarda alla concorrente responsabilità nell'occorso imputabile a parte attrice ex art. 1227 cc.
In ogni caso
Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e CPA ex DM 147/22, spese di CTU e di CTP”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor conveniva in Parte_1 giudizio la signora al fine di sentirla dichiarare tenuta e Controparte_1 condannarla al risarcimento del danno materiale economico e morale subito per effetto della condotta tenuta dal figlio minore Persona_1
In particolare è dedotto in atto di citazione che in data 27 gennaio 2018, verso le ore 21,00, si trovava nella propria autovettura in compagnia della Parte_1 moglie di e di e che Persona_2 Controparte_1 Persona_1 quest'ultimo, seduto al sedile posteriore insieme alla madre, suonava distrattamente una pagina 3 di 9 tromba ad aria, trovata dentro uno zainetto posizionato sotto al sedile lato passeggero, nell'orecchio dell'attore così provocandogli la perdita completa dell'udito dall'orecchio destro ed una diminuzione a quello sinistro.
L'attore deduceva di aver subito oltre alla compromissione biologica derivante da ipoacusia – per la quale ha dedotto di aver già ricevuto indennizzo da parte della propria assicurazione – anche un danno patrimoniale da lucro cessante non avendo più CP_4 potuto lavorare quale autista di scuolabus alle dipendenze della società
[...]
Controparte_5
Quantificava la propria richiesta risarcitoria o in € 25.000,00 o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale ammetteva Controparte_1
l'episodio osservando peraltro come la richiesta avanzata fosse carente di riscontro probatorio e contestando altresì la quantificazione di € 25.000,00 in quanto operata senza specificare l'entità del danno biologico e di quello morale asseritamente patiti.
La convenuta chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzata a chiamare in causa con cui aveva stipulato una polizza “ Controparte_2 [...]
vigente nel periodo di verificazione del sinistro, al fine di essere Controparte_3 tenuta indenne e manlevata da qualsivoglia pretesa risarcitoria.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva Controparte_2
la quale deduceva in principalità l'inoperatività della polizza essendo la garanzia
[...] invocata scaduta alle ore 24,00 del 24.01.2018, contestava altresì la sussistenza di nesso di causalità tra il fatto storico e il danno lamentato da parte attrice, nonché la quantificazione del danno ex adverso operata.
Depositate le memorie ex art 183 IV comma c.p.c. è stato sentito il teste indicato da parte attrice ed è, successivamente, stata disposta ed espletata CTU medico collegiale volta ad accertare la natura e l'entità dei danni lamentati dall'attore, la riconducibilità causale degli stessi all'evento dedotto in atti, la preesistenza di patologie pregresse all'udito e l'eventuale incidenza del danno sulla capacità lavorativa specifica.
Depositata la relazione di CTU, a fronte delle osservazioni della difesa attorea con ordinanza del 8.03.2024 sono state richieste al Collegio integrazioni e chiarimenti circa le conclusioni cui erano pervenute, che apparivano perplesse circa l'insorgere di così rilevante ipoacusia a seguito di uno timolo sonoro isolato della intensità lamentata in soggetto ultrasettantenne.
All'esito del deposito della suddetta integrazione, con ordinanza del 29.06.2024, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e pertanto veniva fissato termine per il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. finalizzate alla precisazione delle conclusioni.
pagina 4 di 9 A seguito del provvedimento di riassegnazione, è stato assegnato alle parti nuovo termine al 18.02.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni. A tale data la causa è stata trattenuta per la decisione, con la concessione del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
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Nella causa in decisione oggetto del giudizio è il danno uditivo che l'attore asserisce di aver subìto, e l'effettiva insorgenza del medesimo per effetto della condotta illecita tenuta dal figlio di 8 anni della convenuta nonché le Controparte_1 conseguenze asseritamente da esso derivate.
L'esplicarsi della dinamica dei fatti, tratteggiata in giudizio peraltro in modo alquanto generico – l'attore ha riferito in sede di interrogatorio libero di “non essere in grado di indicare la marca ed il modello del segnalatore acustico” che si trovava sull'auto e che sarebbe stato di proprietà del proprio figlio – non è stata sostanzialmente contestata dalla convenuta.
Tanto premesso, in un siffatto contesto, la fondatezza o meno della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della convenuta non può che presupporre e richiedere la verifica circa l'effettiva riconducibilità della ipoacusia riferita in citazione a quell'unico estemporaneo episodio che è stato descritto dalle parti in sede di libero interrogatorio, verifica che è stata affidata a CTU medico-legale collegiale.
La presente controversia implica, infatti, conoscenze medico legali e medico specialistiche che il Giudice non può avere, rispetto alle quali dunque occorre ricorrere alla cd. prova scientifica mediante la cd. consulenza percipiente (v. le risalenti ma sempre incisive Cass., 2794/1989; Cass., 3105/1987, secondo cui le conoscenze di natura tecnica vanno specificamente acquisite tramite CTU;
sulla CTU percipiente quale fonte oggettiva di prova, v. Cass., Sez. un., 9522/1996; Cass. 17233/2011).
Investito dell'incarico di accertare se sussista nesso di causalità tra l'evento per cui è causa e la natura ed entità dei danni invalidanti lamentati da parte attrice il Collegio peritale, in accordo con i CTP ha fondato le proprie determinazioni sulle seguenti circostanze da ritenersi pacifiche: “1) l'assenza di lesioni anatomiche dell'orecchio; 2) la presenza di una ipoacusia recettiva bilaterale, accertata la prima volta due settimane circa dopo il trauma acustico;
3) l'assenza agli atti di esami audiometrici precedenti al trauma che dimostrino una normoacusia pre-esistente” (cfr. pag. 3 della relazione peritale).
Su tali premesse i CTU hanno evidenziato e svolto le seguenti considerazioni:
“- l'età di 70 anni rende probabile una presbiacusia preesistente al trauma almeno a livello delle frequenze medio-acute (non quantificabile);
pagina 5 di 9 -il trauma acustico spesso determina un danno tra i 3 e i 6 KHZ, mentre le curve audiometriche messe agli atti coinvolgono anche le frequenze gravi (condizione inusuale e infrequente);
- la tromba per segnalazione navale, dalle informazioni reperibili su internet emette un suono uguale o di poco superiore ai 120 dB, che non è uno stimolo sonoro tale da determinare con certezza danno uditivo” (cfr. pag. 4 relazione peritale).
Da queste premesse e considerazioni i CC.TT.UU nella relazione depositata il 14.10.2023 sono pervenuti alla conclusione che “se il danno uditivo è da considerare ipotetica conseguenza del trauma acustico, la documentazione esibita evidenzia un tracciato non tipico del trauma acustico che ordinariamente si presenta con il tipico aspetto “a cucchiaio” (cfr pag. 5 relazione peritale).
Il chiarimento sulla tipologia del tracciato audiometrico esaminato, non tipico del trauma acustico in ragione della tipologia di curva riscontrata, lascerebbe intendere che non possa ritenersi raggiunta la prova della sussistenza di un danno da porsi in connessione causale con l'evento descritto in atti.
A fronte delle contestazioni di parte attrice circa tale esito è stata ritenuta l'opportunità di demandare al Collegio peritale di interloquire con i rilievi mossi, con riferimento alla incidenza di eventuali presbiacusia preesistente al trauma ed altri profili posti come problematici dalla difesa attorea
Con relazione integrativa depositata il 14.5.2024 il Collegio ha avuto modo di meglio illustrare le ragioni che non consentono di ricondurre la lesione all'udito lamentata alla condotta del bimbo trasportato, precisando che “l'unica prova che poteva dare valore scientifico alle contestazioni della parte attrice sarebbe stata l'esibizione di un test audiometrico nei limiti della norma (…) datato precedentemente rispetto al trauma acustico , supportato da un esame audiometrico successivo al medesimo, con evidenza di peggioramento tra i due” (cfr. pag. 8 integrazione peritale).
Viene sottolineato dai CTU come in presenza di un tracciato audiometrico non avente il tipico aspetto “a cucchiaio” - e che potrebbe definirsi anomalo rispetto al tipo di trauma descritto - ed in assenza di prova di un test audiometrico pregresso nei limiti della norma non ci sono elementi che consentano di ritenere provato il nesso causale prospettato in citazione.
Inoltre il Collegio ha posto in evidenza come l'attore stesso abbia affermato “che le protesi acustiche in uso stavano diventando poco efficaci” a dimostrazione che “un ulteriore declino dell'acuità uditiva realizzatasi diversi anni dopo il trauma acustico acuto e quindi da esso indipendente”, evidenziando altresì “come logica conseguenza, che è ragionevole pensare che - oltre alla presbiacusia – il paziente sia portatore di una forma degenerativa del suo udito, che sta continuando ad agire e - verosimilmente - era presente anche prima, seppur in minor misura. Secondo questa ipotesi, il trauma
pagina 6 di 9 acustico acuto potrebbe aver determinato una percezione anticipata di un danno che si sarebbe realizzato comunque” (cfr. pag. 8 integrazione peritale).
Non inducono a diverse considerazioni le deduzioni attoree secondo cui eventuali deficit uditivi pregressi avrebbero dovuto emergere dagli esami audiometrici fatti eseguire periodicamente dalla i propri dipendenti. CP_5
Se è infatti vero che da un lato il teste ha confermato “che prima Testimone_1 dell'inizio di ogni anno scolastico i dipendenti della soc. venivano CP_5 sottoposti a visite mediche specialistiche, comprese quella dell'udito” (v. verbale udienza 05.06.2023), dall'altro il Collegio ha offerto un esauriente chiarimento sul punto affermando che: “I test audiometrici di routine che vengono eseguiti per qualsiasi dipendente potenzialmente esposto a rumore vengono espletati per lo più da medici del lavoro, che ricorrono allo specialista ORL solo in casi particolari. Ordinariamente una presbiacusia non è segnalata, a meno che sia così accentuata da poter essere potenzialmente sovrapponibile a una curva da trauma acustico cronico”. (cfr. pag. 5 integrazione peritale). DA cui deriva – secondo i CTU, che “l'assenza di segnalazioni alle visite di medicina del lavoro non escludono la presenza né di presbiacusia pre- esistente al trauma, né di ipoacusia di tipo degenerativo o su base famigliare” (cfr. pag. 10 integrazione peritale)
A tal proposito non può che sottolinearsi anche quanto affermato a più riprese dai componenti il Collegio peritale in relazione al fatto che (contrariamente a quanto accaduto) se fossero stati prodotti in atti i test audiometrici eseguiti durante la vita lavorativa dell'attore sarebbe stato possibile avere “una base valida sulla quale valutare la presenza o meno di un danno uditivo post-trauma acustico” (cfr. pag. 5 integrazione peritale). Documentazione questa che sarebbe stato onere di parte attrice produrre o che, allegandone eventuali impedimenti, avrebbe potuto quantomeno formare oggetto di istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti della datrice di lavoro
Parimenti, non consentono di pervenire a diverse conclusioni le allegazioni attoree volte a valorizzare l'esame audiometrico svolto dal Dott. e il contenuto della visita Per_3 legale eseguita dal dott. per conto dell'assicurazione Per_4 CP_4
Infatti anche con tale riguardo si condivide quanto evidenziato dal Collegio peritale ed evincibile dalla documentazione in atti: “Le affermazioni di (…) e si Pt_2 Per_4 limitano a certificare la presenza di una ipoacusia. In particolare, il dott. certifica Pt_2 la successione temporale tra l'evento e il riscontro audiometrico, mentre le affermazioni del collega rappresentano una sua percezione personale, ma non si Per_4 comprende quale sia il supporto scientifico di tale affermazione (e il collega non cita alcuna voce bibliografica in merito)” (cfr. pag.
9-10 integrazione peritale).
Il Collegio ha, altresì, offerto ulteriori approfondimenti, rifacendosi alle linee guida Evidence- Based Medicine, affermando che “solo le frequenze tra i 3 e i 6 kHz possono essere danneggiate da un trauma acustico acuto;
pertanto, i dati scientifici escludono
pagina 7 di 9 che le frequenze al di sotto dei 2 kHz possano essere danneggiate da un trauma acustico acuto. Conseguentemente, (…) la percentuale di coinvolgimento delle frequenze gravi (ndr attestate dal tracciato audiometrico in atti) è valutabile prossima allo zero” (cfr. pag. 9 integrazione peritale).
I CTU hanno aggiunto, con riferimento alla contestazione attorea riguardante la pericolosità di rumori superiori agli 85-87 dB, che “ 85 dB possono essere pericolosi in caso di esposizione per 8 (otto) ore per cinque giorni la settimana per mesi o anni (e questo riguarda l'esposizione in fabbrica, ossia il trauma acustico cronico). Per provocare un aumento di soglia con una singola esposizione, dobbiamo pensare ad una intensità sonora superiore: un rumore di alta intensità con un picco che superi approssimativamente i 140 dB. Per completezza dell'informazione, sono stati presi in considerazione anche rumori di intensità superiore ai 140 dB, che possono giungere anche a 190 dB, se generati da esplosioni, alle quali è esposto soprattutto personale militare.
Anche con suoni ben più intensi di quello provocato da una tromba di segnalazione navale (che si assesta sui 120 dB)” - hanno infine evidenziato - “la regola è un innalzamento della soglia solo temporaneo, con recupero pressoché completo dopo qualche settimana nella maggior parte dei casi. (cfr. pag. 9 integrazione peritale).
Devono dunque essere ritenute tanto suggestive quanto indimostrate tutte le obiezioni ancora mosse dalla difesa di parte attrice all'operato e conclusioni del Collegio peritale, tenuto conto del fatto che i CTU (come sopra ampiamente riportato) hanno proceduto ad una articolata e concreta disamina della specifica situazione di fatto sulla base della documentazione prodotta in giudizio e della letteratura scientifica disponibile, e che devono ritenersi esaurienti i chiarimenti forniti e del tutto condivisibili le conclusioni cui la consulenza collegiale è pervenuta.
Si veda sul punto anche la giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui “qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni dell'adesione e ciò in quanto l'accettazione di detto parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità”: Cass. n. 28647/ 2013; n. 10222/2009; n. 3881/2006; e ciò in quanto il richiamo, anche per relationem, implica una compiuta, positiva, valutazione del percorso argomentativo e dei principi e dei metodi scientifici seguiti dal consulente: cfr. Cass. n. 15147/2018; precisa ancora la Cassazione che “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico - che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte - esaurisce l'obbligo della motivazione mediante l'indicazione delle fonti del suo convincimento: senza necessità che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti di fiducia, che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili con le conclusioni tratte”: cfr. Cass. n. 282/2009; n. 8355/2007; n. 12080/2000).
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Non essendo stata raggiunta in giudizio la prova in ordine alla effettiva sussistenza di nesso di causalità tra l'occorso e il danno patito dall'attore, la domanda attorea deve essere rigettata, e tale decisione assorbe ogni ulteriore profilo ed esime dall'analisi delle ulteriori eccezioni e domande formulate dalle parti in causa
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5. La decisione sulle spese del giudizio
Il regolamento delle spese di lite segue anche nella presente controversia il criterio della soccombenza fissato all'art. 91 c.p.c.
L'attore va pertanto condannato a rimborsare alla convenuta Parte_1
e alla MP VA (della cui chiamata in Controparte_1 giudizio ha dato causa con la domanda risarcitoria) le spese per l'attività difensiva dalle medesime svolte nell'importo che - facendo riferimento per la sua determinazione all'entità del credito risarcitorio oggetto della domanda, in applicazione del criterio c.d. del disputatum (Cass. S.U. 19014/07), e tenuto conto dei valori medi della tariffa professionale – vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, rigettata ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, ritenuta non provata la responsabilità dedotta a carico della convenuta
[...] per le lesioni lamentate dall'attore; CP_1
rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della predetta convenuta, ed ogni altra domanda ad essa correlata e conseguente condanna l'attore a rimborsare alla convenuta Parte_1 Controparte_1 ed alla terza chiamata le spese di lite per importo che – Controparte_2 facendo riferimento ai criteri sopra richiamati - liquida in favore di ciascuna per Euro € 2.540,00 per compenso professionale (di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 840,00 per la fase istruttoria ed Euro 851,00), oltre al rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 26.4.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
Provvedimento predisposto in bozza da funzionaria addetta all'Ufficio del Processo
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