Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4950 /2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli giudice dott.ssa Simona Iavazzo giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4950 / 2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 29 gennaio 2025.
TRA
e elett.te dom.ti alla VIA Parte_1 Parte_2
AZZARONE 66 71018 VICO DEL GARGANO presso lo studio dell'Avv.
VOTO MAURIZIO, c.f.: , dal quale sono C.F._1
rappresentati e difesi in virtù di procura in calce al ricorso
- RICORRENTE
E
Controparte_1
- RESISTENTE-INTERDICENDO
Altri familiari indicati in citazione
-RESISTENTI EX LEGE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: interdizione.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Preliminarmente, va dato atto che dell'interdicendo va dichiarata la contumacia, non essendovi costituzione in giudizio del medesimo.
Ciò premesso, nel merito va osservato che la domanda di interdizione è infondata. Con l'introduzione nel nostro ordinamento della misura dell'amministrazione di sostegno - la quale ha comportato il superamento della rigida alternativa capacità-incapacità, che aveva tradizionalmente contraddistinto l'atteggiamento del legislatore al cospetto delle situazioni di minorità - il dibattito della dottrina e dei giudici di merito si è da subito concentrato sulla delicata tematica dell'individuazione dei confini tra amministrazione di sostegno, da un lato, e interdizione o inabilitazione, dall'altro.
L'art. 1 L. n. 6/2004 attribuisce, infatti, all'amministrazione di sostegno “la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.
L'art. 404 c.c., nel testo modificato dalla citata legge, precisa, al riguardo, che
“la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare”.
L'art. 414 c.c., nuovo testo, dispone, invece, che il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente tale da renderli incapaci di
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provvedere ai propri interessi sono interdetti “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
L'art. 415 dello stesso codice continua, infine, a prevedere l'inabilitazione per una serie di soggetti il cui stato non sia “talmente grave da far luogo all'interdizione”.
Della questione del discrimen tra i suddetti istituti si è occupata la Corte
Costituzionale, dinanzi alla quale è stato sollevato il dubbio di legittimità costituzionale dei novellati artt. 404, 405, nn. 3 e 4, e 409 c.c., nel senso che essi non indicherebbero chiari criteri selettivi per distinguere il nuovo istituto dalle preesistenti figure dell'interdizione e dell'inabilitazione e darebbero, quindi, luogo a tre fattispecie legali irragionevolmente coincidenti, con duplicazione di istituti “parzialmente fungibili”, lasciando di fatto all'arbitrio del giudice la scelta dello strumento di “tutela” concretamente applicabile, in violazione degli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 Cost., che garantiscono, rispettivamente, la sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli e il pieno dispiegarsi della personalità del disabile nei rapporti economici e nei traffici giuridici.
Il Giudice delle leggi, con sentenza n. 440/2005, ha dichiarato l'infondatezza della cennata questione, per l'erroneità del presupposto interpretativo circa la presunta coincidenza dell'ambito di operatività dell'amministrazione di sostegno con quelli dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Secondo la Consulta, “la complessiva disciplina inserita dalla L. n. 6/2004 sulle preesistenti norme del codice civile affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità; e consente, ove la scelta cada sull'amministrazione di sostegno, che l'ambito dei poteri dell'amministratore sia puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto. Solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, estesa per l'inabilitato agli atti di
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straordinaria amministrazione e per l'interdetto anche a quelli di amministrazione ordinaria”; d'altronde, “in nessun caso i poteri dell'amministratore possono coincidere integralmente con quelli del tutore o del curatore”, in quanto, “secondo il nuovo testo dell'art. 411 c.c., comma 4, il
Giudice Tutelare, nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, o successivamente, può disporre che (solamente) determinati effetti, limitazioni o decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno”.
La Suprema Corte di Cassazione, richiamando e facendo proprie le surriportate enunciazioni di principio, ha ribadito che l'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, distinguendosi, con tale specifica funzione, dai tradizionali istituti a tutela degli incapaci, cioè l'interdizione e l'inabilitazione, non soppressi ma semplicemente modificati dalla L. n. 6/2004 attraverso la novellazione degli artt. 414 e 427 c.c.
Rispetto ai predetti istituti l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato, ad avviso del giudice della nomofilachia, con riguardo non già al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi della persona carente di autonomia, quanto piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, appartenendo all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità della misura ai bisogni della persona da assistere, da compiersi alla stregua della sua complessiva condizione psico-fisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la concreta fattispecie (cfr. Cass. n. 13584/2006).
In particolare, si è osservato che:
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- con l'amministrazione di sostegno “il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a misura delle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, possa farsi ricorso sia all'uno che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle esigenze da soddisfare di volta in volta possa determinare la scelta tra i diversi istituti, con l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura”;
- una tale scelta “non può non essere influenzata dal tipo di attività che deve essere compiuta in nome del beneficiario della protezione”, nel senso che, “ad un'attività minima, estremamente semplice, e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto -vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere
(attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione), e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti- e, in definitiva, ad una ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, che si fa preferire non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo che ... essa sottende, in contrapposizione alle più invasive misure dell'inabilitazione e dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità”;
- “detto status non è, invece, riconoscibile in capo al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, al quale viene comunque assicurata la possibilità di compiere, ove ne sia in grado, quelle attività nelle quali si estrinseca la c.d. contrattualità minima, attraverso il riconoscimento allo
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stesso, a norma dell'art. 409, 2° comma, c.c., della possibilità di compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana” (cfr. Cass.
n. 13584/2006; Cass. n. 25366/2006);
- ben può il giudice tutelare, nel predisporre il progetto di sostegno, graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario, a mente dell'art. 405 c.c., comma
5, nn. 3 e 4, in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole (cfr. Cass. n.
9628/2009).
Tanto premesso in punto di diritto, e venendo al caso di specie, osserva il collegio che l'interdicendo a causa della patologia da cui è affetto (gli è stata diagnosticato un “disturbo schizoaffettivo e disabilità intellettiva di grado lieve moderato”) per la quale le è stata presentata anche domanda di invalidità ancora in corso, non risulti in grado di provvedere ai propri interessi patrimoniali e di compiere autonomamente anche semplici atti della vita di relazione.
In un simile contesto, va anzitutto escluso che nel caso di specie sia opportuno applicare la misura dell'inabilitazione, adottabile anche d'ufficio dal
Tribunale, in caso di infermità mentale, nell'ambito del giudizio promosso per l'interdizione (art. 418, 1° comma, c.c.), essendo questa finalizzata alla protezione di interessi di natura esclusivamente patrimoniale, e non anche alla cura della persona assistita [diversamente dall'interdizione (artt. 357 e 424, 1° comma, c.c.) e dall'amministrazione di sostegno (art. 405, 4° comma, c.c.)].
Deve, però, al tempo stesso escludersi la necessità di ricorrere all'istituto dell'interdizione, in quanto l'istruttoria ha consentito di accertare il modesto patrimonio del , il quale allo stato non percepisce neppure Controparte_1
una pensione di invalidità o un'indennità di accompagnamento. Da ciò si evince come lo strumento di tutela da adottare sia proprio quello più duttile e maggiormente rivolto alla cura della persona che ne beneficia.
A ciò si aggiunga che l'interdicendo, a causa della patologia da cui è affetta, conduce una moderata vita di relazione che di per sé non lo espone al rischio
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di compiere atti per sé pregiudizievoli, né è nelle condizioni di poter mettere in discussione i risultati dell'attività di assistenza prestata nel suo interesse.
Valutando singolarmente e nel loro complesso tutte le risultanze processuali, tra cui anche l'esame dell'interdicendo (in occasione del quale CP_1
ha potuto articolare un discorso anche spiegando la propria
[...]
situazione familiare e la sua attuale condizione), ritiene, quindi, il Tribunale che l'amministrazione di sostegno rappresenti, alla stregua delle considerazioni sin qui svolte (ed in particolare dell'esiguità del patrimonio dell'interdicendo), lo strumento più idoneo ad assicurare immediata risposta ai bisogni di cura di e di gestione delle sue sostanze, Controparte_1
risultando invece sproporzionata rispetto alle anzidette esigenze il rimedio dell'interdizione (ormai meramente residuale).
Oltretutto, come innanzi si è avuto modo di chiarire, il giudice tutelare ben potrà graduare l'autonomia del beneficiario nonché prevedere le specifiche attività da svolgere in favore del beneficiario, ai sensi dell'art. 405 c. 5, in modo da impedirgli di porre in essere eventuali atti di disposizione del suo esiguo patrimonio nonché di garantirgli un'adeguata cura della sua persona.
Per le ragioni esposte, la domanda di interdizione va respinta.
Essendo, comunque, opportuno applicare in favore del la Controparte_1 misura della amministrazione di sostegno, va disposta, ai sensi dell'art. 418 c.
3 c.c., la trasmissione del procedimento al giudice tutelare in sede per le determinazioni di competenza.
Poiché all'interdicendo è stato nominato quale tutore provvisorio ex art. 419
c. 3 c.c. la madre, , in questa sede va disposto ex art. 422 Parte_2
c.c. che la stessa rimanga in ufficio fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Stante la contumacia dell'interdicendo e degli altri familiari e considerato l'esito del giudizio, le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- rigetta la domanda di interdizione proposta nei confronti di CP_1
, nato il 20 aprile del 1997;
[...]
- dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare in sede ai fini dell'eventuale applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno in favore del predetto;
- dispone che il tutore, , rimanga in ufficio fino al Parte_2
passaggio in giudicato della presente sentenza, autorizzandolo ad ogni atto di ordinaria amministrazione e di interesse sanitario, nonché ad utilizzare eventualmente il libretto di deposito bancario intestato al;
Controparte_1
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Foggia l'11.02.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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