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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/07/2025, n. 2299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2299 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Beatrice Siccardi Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3265/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) – in persona del procuratore Dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Corso Magenta n. 84, presso lo Pt_2 studio dell'Avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Controparte_2
Interiano n. 3/5, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Guerriero e Francesca Reggianini, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 3063/23 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 18 aprile 2023 nel giudizio RG 40343/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1
– nei confronti di ME YS S.p.A. e non notificata: Parte_3
In via principale: Part previo accertamento della legittimità della risoluzione, operata da ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del Contratto di Factoring e dell'art. 1456 c.c., della cessione dei crediti portati dalle seguenti 4 fatture emesse da ME YS nei confronti dell'Azienda RA NTDR : Pt_4
−fattura n. 209773 del 21 dicembre 2007 di € 7.200
−fattura n. 209774 del 21 dicembre 2007 di € 28.800
−fattura n. 209775 del 21 dicembre 2007 di € 7.200
−fattura n. 209776 del 21 dicembre 2007 di € 28.800 Part e per l'effetto, previo accertamento della correlata sussistenza in capo a del credito pari ad € 92.270,33 oltre ulteriori interessi sull'importo di € 72.000 al tasso contrattualmente pattuito (artt. 12 e 14 del Contratto di Factoring) con decorrenza dal Part 1^ ottobre 2020, oltre all'importo corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione;
Part
-condannare ME YS a pagare a il predetto importo di € 92.270,33 oltre ulteriori interessi sull'importo di € 72.000 al tasso contrattualmente pattuito (artt. 12 e 14 del Contratto di Factoring) con decorrenza dal 1^ ottobre 2020, oltre all'importo Part corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione Cont Part
-condannare restituire a le somme da essa pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata In via subordinata:
-previa pronuncia di risoluzione, per fatto e colpa di ME YS, della cessione dei crediti portati dalle predette 4 fatture e, per l'effetto, previo accertamento della
Part correlata sussistenza in capo a del credito pari ad € 92.270,33 oltre ulteriori interessi sull'importo di € 72.000 al tasso contrattualmente pattuito (artt. 12 e 14 del Contratto di Factoring) con decorrenza dal 1^ ottobre 2020, oltre all'importo
Part corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione
Part condannare ME YS a pagare a il predetto importo di € 92.270,33 oltre ulteriori interessi sull'importo di € 72.000 al tasso contrattualmente pattuito (artt. 12 e 14 del Contratto di Factoring) con decorrenza dal 1^ ottobre 2020, oltre all'importo
Part corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione;
In via di ulteriore subordine:
Part
-anche ai sensi dell'art. 1266 c.c. previo accertamento della sussistenza in capo a Part del credito pari ad € 72.000 corrispondente al valore nominale dei crediti ceduti a portati dalle predette 4 fatture maggiorato degli interessi con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura ceduta al tasso correlato a tali crediti ceduti (nella specie il tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs n. Part 192/12), oltre all'importo corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione;
Part
-condannare ME YS a pagare a il predetto importo di € 72.000 maggiorato degli interessi con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura ceduta al tasso correlato a tali crediti ceduti (nella specie il tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs n. 192/12), oltre all'importo Part corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione. In via istruttoria:
pag. 2/15 Cont
-ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio della cessione Part intercorsa tra essa e avente ad oggetto i crediti di cui alle predette 4 fatture
-ordinare alla debitrice ceduta Azienda RA NTDR ai sensi dell'art. 210 Cont Part c.p.c. l'esibizione in giudizio della cessione intercorsa tra avente ad oggetto i crediti di cui alle predette 4 fatture
-ordinare alla debitrice ceduta Azienda RA NTDR ai sensi dell'art. 213 Cont c.p.c. di rendere le informazioni in ordine all'avvenuta cessione intercorsa tra e Part
avente ad oggetto i crediti di cui alle predette 4 fatture
-ammettere il seguente capitolo di prova per testi e per interrogatorio formale del Cont Cont legale rappresentante di “vero che con scrittura privata autenticata da Notaio Part ha ceduto a i crediti di cui alle predette 4 fatture, indicando quali testi
presso n Milano, via Domenichino 5 Testimone_1 Parte_1
presso n Milano, via Domenichino 5 Tes_2 Parte_1
presso n Milano, via Domenichino 5 Tes_3 Parte_1 Cont
-ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di nonché di ammissione dei seguenti capitoli di prova in relazione alle seguenti circostanze: Part Cont
“vero che ha pagato a il corrispettivo della cessione dei crediti di cui alle Cont seguenti fatture emesse da nei confronti dell'Azienda RA NTDR di
Pt_4
fattura n. 209773 del 21 dicembre 2007 di € 7.200
fattura n. 209774 del 21 dicembre 2007 di € 28.800
fattura n. 209775 del 21 dicembre 2007 di € 7.200
fattura n. 209776 del 21 dicembre 2007 di € 28.800”. Part Cont
“vero che ha pagato a il corrispettivo della cessione dei crediti di cui alle predette fatture di cui al precedente capitolo in data 26 settembre 2008”
“vero che dopo la cessione dei crediti e nel corso del periodo di 13 anni dal momento Cont Part della cessione ai ha richiesto a il pagamento del corrispettivo della cessione Cont dei crediti di cui alle predette fatture emesse da nei confronti dell'Azienda RA NTDR di . Pt_4
Si indicano quali testi:
presso n Milano, via Domenichino 5 Testimone_1 Parte_1
presso n Milano, via Domenichino 5 Tes_2 Parte_1 ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti: Part
-disposizione di pagamento in data 26 settembre 2008 inviata da alla propria Cont banca d'appoggio Monte dei Paschi di Siena in favore di presso la banca d'appoggio di quest'ultima Banca Passadore & C. S.p.A. Part
-copia della contabile di pagamento in data 26 settembre 2008 effettuata da , per il Cont tramite della propria banca d'appoggio Monte dei Paschi di Siena in favore di presso la banca d'appoggio di quest'ultima Banca Passadore & C. S.p.A. Tale istanza viene avanzata nei confronti di:
pag. 3/15 Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, piazza Salimbeni 3, quale Part banca d'appoggio di in relazione al predetto periodo (26 settembre 2008) cui si riferisce il pagamento del corrispettivo Banca Passadore & C. S.p.A., con sede legale in Genova, via Vernazza 27, quale banca Cont d'appoggio di n relazione al predetto periodo (26 settembre 2008) cui si riferisce il pagamento del corrispettivo Cont
-ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di dei seguenti Cont documenti: estratto delle scritture contabili di o del conto corrente (con oscuramento naturalmente di tutte le ulteriori voci) relativi al periodo 20 settembre Part 2008 5 ottobre 2008, nei quali vi è evidenza del pagamento effettuato da In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per MEDICAL SYSTEMS S.p.A.: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto illegittimo e infondato per i motivi esposti in atti, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio e condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinarsi anche in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.11.2020, (di seguito, Parte_1 Part Cont anche ) conveniva in giudizio ME YS S.p.A. (di seguito, anche ), chiedendo, previa pronuncia di risoluzione, per fatto e colpa della convenuta, della cessione dei crediti portati dalle fatture (fatture n. 209773 del 21.12.2007 di Euro 7.200, n. 209774 del 21.12.2007 di Euro 28.800, n. 209775 del 21.12.2007 di Euro 7.200 e n. 209776 del 21.12.2007 di € 28.800) emesse da quest'ultima nei confronti dell'
[...]
(di seguito, anche ), di condannare la Controparte_4 CP_5 convenuta a pagare all'attrice l'importo di Euro 92.270,33, oltre interessi e rifusione Part delle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti. A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: Part
- e ME YS avevano concluso un contratto di factoring “pro soluto” mediante scambio di corrispondenza in data 9 e 21 luglio 1997, avente ad oggetto la Part disciplina dell'acquisto, da parte di dei crediti maturati e maturandi da ME YS nei confronti di “Enti appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale”; Part
- nel corso del rapporto di factoring, ME YS aveva ceduto a tra gli altri, i crediti di cui alle fatture sopra riportate;
Part
- in data 26.9.2008, aveva pagato a ME YS il corrispettivo di tale cessione;
Part
- nel corso delle attività di recupero del credito, aveva accertato l'inesistenza dei crediti nei confronti dell'Azienda RA NTDR di oggetto di Pt_4 cessione e tale circostanza era emersa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo pag. 4/15 Part promossa dall'Azienda RA avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per il pagamento delle fatture di cui sopra;
Part
- con comunicazione del 12.2.2019, aveva comunicato a ME YS la risoluzione della cessione dei predetti crediti per complessivi Euro 72.000,00 per sorte capitale, domandando a ME YS la restituzione del corrispettivo della cessione;
Part
- aveva, inoltre, diritto al pagamento degli interessi sul predetto importo di Euro 72.000,00 al tasso contrattualmente pattuito (art. 14 del Contratto di Factoring), quale corrispettivo della cessione, con decorrenza dalla data dell'intervenuto pagamento in favore di ME YS.
2. ME YS S.p.A. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda Part avversaria, in quanto non aveva dimostrato in alcun modo di avere acquistato i crediti oggetto di causa e di aver versato il prezzo della cessione.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 17.4.2023 (sentenza n. 3063/23, pubblicata in data 18.4.2023), rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite alla convenuta (liquidate in Euro 11.268,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA). Part Secondo il Tribunale, il contratto di factoring (doc. 3A parte primo grado , all'art. 11, prevedeva espressamente la forma scritta (atto pubblico o scrittura provata autenticata) per gli atti di cessione, con la conseguenza che la prova del trasferimento dei crediti era da fornirsi per iscritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1352 c.c. e 2725 c.c. Part Il Tribunale accertava che non aveva prodotto la documentazione attestante la cessione dei crediti portati dalle fatture oggetto di causa, né aveva provato il pagamento del corrispettivo della cessione;
l'istanza di ammissione alla prova orale della cessione Part dei crediti era inammissibile, non avendo fornito spiegazione alcuna in ordine alla mancata disponibilità degli atti di cessione, che, per altro, si era offerta di produrre con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. In tale contesto, ad avviso del primo giudice, non era ammissibile l'istanza avanzata dalla società attrice ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla società convenuta o all'Azienda RA NTDR l'esibizione in giudizio della cessione intercorsa tra Part Part quest'ultima e non avendo provato l'esistenza di tale documento e indicato le ragioni del mancato possesso dello stesso. Part Infine, la documentazione in atti (doc. 25 fasc. primo grado non provava, ad avviso del Tribunale, l'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione, trattandosi di documentazione non immediatamente riferibile alle corrispondenti fatture di diverso importo, oggetto della dedotta cessione.
4. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: 1) Nullità ed erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto non provata la Part cessione da parte di ME YS in favore di delle fatture emesse da ME YS nei confronti dell'Azienda RA NTDR, nonostante il pag. 5/15 comportamento confessorio e concludente di ME YS in ordine alla cessione di crediti;
2) Nullità ed erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto non provata la Part cessione nonostante le allegazioni e produzioni documentali e l'assenza di contestazioni da parte di ME YS;
3) Nullità ed erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto necessario che l'atto di cessione fosse stipulato mediante scrittura privata autenticata da notaio o atto pubblico;
4) Nullità ed erroneità della sentenza per non avere il Tribunale ritenuto sussistente il Part diritto di al pagamento della somma oggetto di domanda anche in caso di assenza della cessione dei crediti portate dalle fatture;
Part
5) Nullità ed erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe fornito la prova di avere versato il corrispettivo della cessione;
6) Nullità ed erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto assorbite le altre questioni oggetto del giudizio e non avere pronunciato sulle stesse;
Part
7) Nullità ed erroneità della sentenza per avere il Tribunale condannato al pagamento delle spese di lite.
5. ME YS S.p.A. si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 16.10.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 2.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 2.4.2025 è stata rinviata al 2.7.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale Part di mancata dimostrazione della cessione da parte di ME YS in favore di delle fatture emesse dalla prima nei confronti dell'Azienda RA NTDR. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di considerare il comportamento tenuto da ME YS prima e durante il giudizio, indicativo del riconoscimento dell'intervenuta cessione delle fatture o comunque concludente in ordine alla predetta cessione e, in ogni caso, incompatibile con l'ipotesi di assenza di cessione. In particolare, l'appellante ha evidenziato che:
- ME YS non aveva contestato il fatto storico della cessione dei crediti, ma esclusivamente la dimostrazione di tale cessione;
- ME YS, nella comparsa di costituzione, aveva affermato di avere inviato a Part la documentazione volta a provare l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità delle fatture (pagg. 3 e 8);
- lo scambio di corrispondenza intercorsa fra le parti (docc. 5, 6 e 7 fasc. primo grado Part
provava l'avvenuta cessione;
pag. 6/15 Part
- ME YS non aveva mai replicato alle richieste e comunicazioni di (docc. Part 7, 8 e 9 fasc. primo grado , contestando di non avere ceduto i crediti di cui alle fatture oggetto di causa;
Part
- aveva, a sua volta, ceduto i crediti di cui alle citate fatture a Justine Capital S.r.l. Part Part (doc. 19 fasc. primo grado , la quale li aveva successivamente riceduti a (doc. Part Part 25 fasc. primo grado e ciò era stato possibile solo in quanto era titolare dei crediti ceduti da ME YS;
Part
- ME YS non aveva contestato le allegazioni di in ordine alla cessione delle fatture a Justine Capital S.r.l. Tali elementi, unitamente considerati, costituivano, secondo l'appellante, la prova della intervenuta cessione dei crediti oggetto di causa.
L'appellata ME YS ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, alla luce della previsione contrattuale della forma scritta ad substantiam per la cessione (art. 11 del contratto di factoring e art. 1352 c.c.), a nulla rilevando il comportamento confessorio o concludente in ordine all'esistenza del contratto. Ha contestato, inoltre, di avere tenuto un comportamento confessorio, evidenziando di avere contestato, sin dalla comparsa di costituzione, la mancata produzione, ad opera di Part
dell'atto di cessione dei crediti – della cui esistenza non vi era certezza. Part Con riguardo alla trasmissione della documentazione a ha precisato di avere trasmesso la documentazione richiesta, in un contesto caratterizzato da complessi rapporti fra le parti – originatisi a seguito di un contratto di cessione di taluni crediti che Cont Part restavano nella titolarità di e un contratto quadro di cessione crediti in cui decideva quali crediti acquistare inviando le proposte di acquisto – improntati a buona fede e correttezza, senza premurarsi – visto il monte-credito di svariate decine di milioni di Euro nei confronti del SSN – di verificare se il credito fosse solo in gestione da parte Part di o fosse stato effettivamente ceduto, con la conseguenza che la trasmissione della documentazione nulla dimostrava in ordine alla sussistenza della cessione e del pagamento del relativo corrispettivo.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'omessa valutazione, da Part parte del Tribunale, delle allegazioni e delle produzioni documentali di in ordine all'intervenuta cessione, rilevando che le stesse non erano state contestate da ME YS, sicché la cessione dei crediti era provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. L'appellante ha richiamato, poi, le considerazioni svolte nel primo motivo di appello in merito al comportamento di ME YS, indicativo del riconoscimento dell'intervenuta cessione delle fatture o comunque concludente in ordine alla predetta cessione e, in ogni caso, incompatibile con l'ipotesi di assenza di cessione.
L'appellata ME YS ha contrastato il motivo di appello, richiamando le difese svolte in merito al primo motivo.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto necessario l'atto pubblico (scrittura privata pag. 7/15 autenticata da notaio o atto pubblico) per la cessione, lamentando la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1352 e 2725 c.c., 69 e 70 R.D. 18.11.1923 n. 2440. L'appellante ha dedotto che la forma pubblica dell'atto di cessione di crediti vantanti nei confronti della Pubblica Amministrazione è richiesta, ai sensi degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, esclusivamente ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, mentre nei rapporti interni fra cedente e cessionario è sufficiente il mero consenso delle parti, come era avvenuto nel caso di specie, in cui le parti avevano previsto il perfezionamento della cessione mediante accettazione della proposta (art. 8) e la stipula della cessione mediante scrittura privata autenticata da notaio o atto pubblico ai soli fini dell'opponibilità al debitore ceduto (art. 11). Part Ha rilevato, poi, che, in ottemperanza alle pattuizioni negoziali, aveva formulato a ME YS la proposta di acquisto di una pluralità di crediti – fra cui le fatture Part oggetto di causa – che ME YS aveva accettato e, quindi, aveva provveduto al pagamento del relativo ammontare. Tali circostanze – ha precisato l'appellante – non erano state oggetto di contestazione alcuna da parte di ME YS, con conseguente operatività dell'art. 115 c.p.c.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che le parti avevano espressamente previsto la forma scritta ad substantiam (art. 11) e che, ai sensi dell'art. 8 del contratto di factoring, l'accettazione della proposta da parte di ME YS non perfezionava il contratto, essendo consentito al factor, successivamente alla accettazione della proposta ad opera della controparte, di modificare ulteriormente la propria proposta contrattuale.
4. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di appello. Part L'art. 11 del contratto di factoring concluso fra e ME YS prevede espressamente che: “Confermata la proposta d'acquisto da parte del Fornitore, i crediti verranno ceduti al Factor secondo le modalità previste dagli art. 69 70 del RD 18/11/1923 n. 2440 (atto pubblico o scrittura privata autenticata). La cessione verrà notificata al debitore a mezzo Ufficiale Giudiziario. Le formalità di cui al presente articolo dovranno essere svolte tassativamente entro la data di accredito maturity indicata nella proposta d'acquisto e le spese relative alle stesse, così come le eventuali spese di retrocessione dei crediti, saranno ad esclusivo Part carico del Fornitore” (cfr. doc. 21 fasc. primo grado . Da tale previsione negoziale emerge che le parti hanno espressamente previsto per la cessione dei crediti la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio. A fronte della chiarezza del testo negoziale, nessun dubbio sussiste in ordine alla volontà delle parti in merito alla funzione costitutiva – e non probatoria – della forma prescelta per l'atto di cessione, che costituisce pertanto un requisito essenziale per la validità della cessione. Deve, peraltro, rilevarsi che, a norma dell'art. 1352 c.c., la forma convenzionalmente prescritta si presume voluta dalle parti per la validità del futuro negozio (cfr. sul tema,
pag. 8/15 Cass. Civ., 11.3.2004, n. 5024; Cass. Civ., 28.4.1998, n. 4347; Cass. Civ., 28.11.1994, n. 10121). La Corte condivide, pertanto, la valutazione del Tribunale in ordine alla necessità della prova scritta ai fini della validità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 1352 c.c., e alla conseguente inammissibilità della prova per testi, in assenza della omessa indicazione, a Part cura di delle ragioni della mancata disponibilità degli atti di cessione. In conclusione, il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
La previsione negoziale della forma scritta per la cessione dei crediti rende irrilevanti le deduzioni dell'appellante in ordine alla valutazione del contegno serbato da ME YS nelle fasi antecedenti e durante il giudizio, indicativo – secondo la prospettazione della stessa appellante – del riconoscimento dell'intervenuta cessione dei crediti o comunque concludente o, in ogni caso, incompatibile con l'ipotesi della assenza di cessione, stante l'inoperatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Come è noto, tale principio non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che, in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. Civ., Sez. II, 26.4.2023, n. 10941; Cass. Civ., Sez. I, 17.10.2018, n. 25999; Cass. Civ., Sez. I, 10.8.2001, n. 11054). Sotto questo profilo, sono dunque infondati anche il primo e il secondo motivo di appello.
5. Con il quarto e il quinto motivo di appello, l'appellante ha censurato la mancata Part valutazione, da parte del Tribunale, dell'intervenuto pagamento, da parte di del valore nominale dei crediti ceduti e ha dedotto che, anche nell'ipotesi di insussistenza della cessione, era evidente l'ingiustificato arricchimento di ME YS, che aveva conseguito il prezzo della cessione. L'appellante ha lamentato, poi, che il Tribunale aveva omesso di considerare il comportamento di ME YS – nelle fasi antecedenti e nel corso del giudizio – indicativo del riconoscimento dell'intervenuto pagamento del corrispettivo della cessione o comunque concludente in ordine a tale intervenuto pagamento e, in ogni caso, incompatibile con l'ipotesi di assenza di pagamento. A tale riguardo, l'appellante ha evidenziato che:
- ME YS non aveva contestato il fatto storico del pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti, ma esclusivamente la prova di tale pagamento;
- ME YS, nella comparsa di costituzione aveva affermato di avere inviato a Part la documentazione volta a provare l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità delle pag. 9/15 fatture (pagg. 3 e 8) a dimostrazione dell'intervenuta cessione e del pagamento del relativo corrispettivo;
- lo scambio della corrispondenza intercorsa fra le parti (docc. 5, 6 e 7 fasc. primo grado Part
provava l'avvenuta cessione e il pagamento del corrispettivo della cessione;
Part
- il pagamento era stato effettuato in data 26.9.2008 (doc. 25 fasc. primo grado;
- ME YS, nel corso di oltre tredici anni, non aveva formulato alcuna richiesta di pagamento del corrispettivo, né aveva chiesto, nel giudizio di primo grado, tale pagamento.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, rilevando che la Part documentazione prodotta (doc. 25 fasc. primo grado non provava il pagamento Part del corrispettivo della cessione, in quanto conteneva la copia di tabulati interni a estratti conto bancari e altre schede ove non comparivano né il riferimento a “ CP_1
”, né un importo riferibile alla cessione del credito. Inoltre, erano inammissibili
[...] le istanze di istruttoria orale avversarie, stante la previsione dell'art. 2725 n. 3 c.p.c., in Part difetto di prova a cura di della perdita incolpevole del documento;
parimenti, il richiesto ordine di esibizione non valeva a sostituire un onere probatorio della parte e, in Part ogni caso, riguardava documenti nel possesso di presunta firmataria, la quale, del resto, non aveva provato di non potere acquisire diversamente detti documenti;
infine, la richiesta di informazioni, ex art. 213 c.p.c. era applicabile alla Pubblica Amministrazione in senso stretto e, dunque, non all'Azienda RA NTDR. Part Da ultimo, l'appellata ha eccepito che non aveva indicato l'ammontare del corrispettivo della cessione.
6. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il quinto motivo di appello. La Corte condivide le valutazioni espresse dal primo giudice in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'intervenuto pagamento del prezzo della cessione. Part Invero, la documentazione prodotta da nel giudizio di primo grado (doc. 25 fasc. Part primo grado non prova l'intervenuto pagamento a ME YS del prezzo Part della cessione, il cui importo, del resto, non è stato indicato da Tale documento consta, infatti, di un prospetto interno riferito a , che tuttavia non CP_1 menziona le fatture oggetto di causa, e di estratti conto bancari e schede, nei quali non compare alcun riferimento “ ”, né indica un importo comunque riferibile CP_1 all'ammontare complessivo dei crediti di cui alle fatture oggetto di causa. Le richieste di ordine di esibizione formulate dall'appellante nei confronti di Monte dei Part Paschi di Siena S.p.A., quale banca d'appoggio di in relazione al periodo (26.9.2008) cui si riferisce il pagamento del corrispettivo e nei confronti di Banca Passadore & C. S.p.A., quale banca d'appoggio di ME YS in relazione al medesimo periodo e, infine, nei confronti di sono inammissibili, in CP_1 quanto l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e pag. 10/15 costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi. Part Nel caso di specie, non ha specificamente indicato i documenti oggetto di istanza con riguardo al loro contenuto e ai fatti oggetto di prova, non essendo sufficiente, a tal fine, il generico riferimento alla contabilità della banca medesima, senza specificazione della partita o registrazione contenente tale dimostrazione (Cass. Civ., Sez. I, 8.9.2003, n. 13072; Cass. Civ., Sez. I, 11.7.2003, n. 10916). Part Parimenti, non ha dedotto che i documenti richiesti contenessero la prova del fatto controverso e l'ordine di esibizione non può essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa (Cass. Civ. n. 6734/1988). Part Infine, non ha dedotto che l'esibizione si presentasse indispensabile, nel senso che la prova dei fatti allegati non potesse raggiungersi altrimenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Civ., Sez. III, 6.10.2005, n. 19475). In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato.
Il mancato raggiungimento della prova del pagamento del prezzo di cessione comporta l'infondatezza anche del quarto motivo di appello in tema di ingiustificato arricchimento, atteso che, come è noto, l'ingiustificato arricchimento postula una stretta correlazione fra il vantaggio di natura patrimoniale conseguito da una parte e l'impoverimento subito dall'altra parte e la derivazione di tale spostamento patrimoniale dal medesimo fatto costitutivo (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 27.2.2023, n. 5865; Cass. Civ, Sez. III, 13.3.2024, n. 6735; Cass. Civ., Sez. III, 18.10.2024, n. 27008; Cass. Civ., Sez. III, 14.4.2025, n. 9754; Cass. Civ., Sez. Un., 8.10.2008, n. 24772). Part Nel caso di specie, difettando la prova del pagamento, da parte di del corrispettivo della cessione dei crediti in favore di ME YS, non è ravvisabile lo spostamento patrimoniale costituente il presupposto dell'invocata azione di ingiustificato arricchimento.
7. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, di ulteriori questioni dedotte nel giudizio di primo grado e concernenti l'irrilevanza della modifica contrattuale del 12.1.2006 ai fini del presente giudizio, la tardività della allegazione di ME YS in ordine alla estensione al contratto oggetto di causa (factoring con cessione pro soluto) della clausola di modifica di un diverso contratto concluso fra le parti (factoring sola gestione e incasso), la
Part scoperta, da parte di dell'inesistenza dei crediti ceduti e di contestazioni formulate a ME YS da parte dell'Azienda RA sull'esistenza dei crediti (doc. 6
Part fasc. primo grado oltre sei mesi prima della cessione, la mancata trasmissione, da
Part parte di , a della documentazione necessaria per contrastare CP_1
Part l'opposizione proposta da Azienda RA al decreto ingiuntivo ottenuto da
Part per il pagamento dei crediti oggetto di cessione, nonostante le formali richieste di
Part (docc. 7, 9, 10 fasc. primo grado , la risoluzione della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 14 del contratto di factoring e la ricorrenza di plurime cause di risoluzione ivi contemplate, la risoluzione della cessione per fatto e colpa di , ai sensi CP_1
pag. 11/15 Part degli artt. 1266 e 1262 c.c., con conseguente diritto di alla restituzione del corrispettivo della cessione oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito (art. 14 contratto), con decorrenza dal 1.10.2020, oltre alle spese sostenute nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione.
L'appellata ha resistito al motivo di appello, evidenziando che il contratto applicabile al caso in esame era quello concluso fra le parti in data 21.7.1997 (doc. 3 A fasc. primo
Part grado nella versione modificata con lettera del 7 gennaio-3 aprile 1997 (doc. 3 Cont fasc. primo grado e che difettava la prova della cessione dei crediti e del
Part pagamento del corrispettivo della cessione da parte di
Part In particolare, l'appellata ha dedotto che non aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, né aveva indicato le difese articolate nel giudizio di opposizione e che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la sentenza che definiva il giudizio – di cui non era nota la definitività o meno – non menzionavano il credito di ME YS, né era intervenuto un accertamento giudiziale di inesistenza del credito, né,
Part infine, aveva allegato e dimostrato ulteriori iniziative intraprese per il recupero del credito. Con riguardo alla risoluzione del contratto di factoring, l'appellata ha eccepito l'insussistenza delle cause di risoluzione invocate dalla controparte, evidenziando che, per un verso, le contestazioni sollevate dall'Azienda RA riguardavano il momento genetico del rapporto e non l'esecuzione dello stesso, sicché non erano
Part riconducibili all'art. 14 del contratto;
per altro verso, aveva tardivamente dato notizia a ME YS dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'
[...] aveva regolarmente inviato la documentazione del Parte_5 credito (doc. 7 fasc. primo grado ME YS) in tempo utile per il deposito nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e nessuna contestazione era stata sollevata da Part in merito all'insufficienza, incompletezza o inidoneità della documentazione. L'appellata ha contestato, infine, la debenza e la misura degli interessi indicata dalla controparte.
Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento. Rileva la Corte che, anche a volere ritenere dimostrata la cessione dei crediti oggetto di causa, in adesione alla tesi difensiva dell'appellante e a prescindere dai rilievi che precedono, difetta la prova della inesistenza dei crediti ceduti da ME YS a Part
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano (sentenza n. 9760/16 del 3.8.2016) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'Azienda RA NTDR nei confronti di con la quale, in accoglimento Parte_1 dell'opposizione, è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 7206/11, non contiene, infatti, alcun riferimento espresso ai crediti vantati da nei confronti CP_1 dell'Azienda RA NTDR e oggetto di cessione. Si legge, infatti, in tale sentenza che “l'eccezione - di incompetenza per territorio, ndr - è fondata con riferimento ai crediti ceduti dalla che ha sede a e ai CP_6 Pt_4
pag. 12/15 crediti ceduti da che ha sede a Latina” (cfr. pag. 3) e, con riguardo ai Controparte_7 crediti ceduti dalle società diverse da e che “L'opposta - CP_6 Controparte_7 Part
, ndr – non ha ritenuto di offrire prova dei pagamenti che sarebbero stati effettuati né ha indicato a quali fatture avrebbe imputato i pagamenti ricevuti. Tale circostanza impedisce di verificare se nella prospettazione dell'opposta risultino ancora impagate le fatture emesse dalle società aventi sede in Milano o comuni del circondario oppure le fatture emesse dalle società aventi sede in e Latina” e che “per ammissione di Pt_4 entrambe le parti gli unici crediti nel corso del presente giudizio e in attuazione del suddetto atto transattivo sono quelli dell'importo di € 30.161,21 che sono stati pagati, mentre nessuna certificazione e quindi nessun riconoscimento risulta per le somme residue” (cfr. pagg. 3 e 4). Sotto questo profilo, va, dunque, esclusa la ricorrenza della causa di risoluzione del contratto prevista dagli artt. 14 e 4 del contratto di factoring, nel caso in cui “venissero meno i presupposti di cui all'art. 4 della presente”, ossia “a) l'importo è incontestabilmente dovuto dal debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni forniti e di servizi resi” e “d) il Fornitore è legittimo ed esclusivo titolare del credito e Part questo è legalmente trasferibile al Factor” (cfr. doc. 21 fasc. primo grado . Part Con riguardo alla dedotta mancata trasmissione da parte di ME YS a della documentazione necessaria per contrastare l'opposizione proposta dall'Azienda RA al citato decreto ingiuntivo, rileva la Corte che difetta la prova dell'inadempimento di ME YS. Part Invero, ME YS ha provato di avere inviato la documentazione richiesta a in data 6.4.2012, in ottemperanza alla richiesta formulata in data 3.4.2012 (doc. 7 fasc. Cont primo grado , sicché, sotto questo profilo, la condotta di ME YS è immune da censure. In ogni caso, va rilevato che la revoca del citato decreto ingiuntivo – ove si dovesse ritenere attinente anche ai crediti di cui alle cessioni oggetto di causa – è stata determinata da ragioni di incompetenza territoriale per i crediti ceduti da e CP_6 da – fra le quali non vi è ME YS – e dalla mancata prova Controparte_7 dell'inadempimento in relazione alle fatture emesse da società aventi sede a Milano o nei Comuni del circondario, fra le quali non rientra, anche in tal caso, ME YS, che, come noto, ha sede a Genova. Sotto questo profilo, non è pertanto ravvisabile la causa di risoluzione del contratto di cui al citato art. 14, secondo cui “nel caso in cui, a seguito di presentazione di Ricorso per Decreto Ingiuntivo o nel corso del giudizio di opposizione od in sede di azione giudiziaria ordinaria, emerga che la documentazione probatoria del credito sia comunque inidonea o insufficiente. In tal caso dovranno inoltre essere risarciti al factor i danni derivanti dalla soccombenza sia per le spese legali sostenute, sia per il ritardato Part recupero di capitale ed interessi” (cfr. doc. 21 fasc. primo grado , così come non è apprezzabile un inadempimento di ME YS legittimante la risoluzione, ai sensi degli artt. 1454, 1262 e 1266 c.c. Il motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
pag. 13/15 8. In conclusione, per i motivi sopraesposti l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento (Euro 52.000,01-Euro 260.000,00), avuto riguardo al valore della controversia (Euro 92.270,33), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
9. Infine, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna di Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da
[...] Controparte_1
In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/14) che abbia posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n. 7901/18), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22). Nel presente giudizio, caratterizzato dalla interpretazione del contratto di factoring e dalla valutazione di circostanze fattuali ai fini dell'apprezzamento di eventuali inadempimenti al citato contratto, la condotta processuale di – che ha Parte_1 instaurato il presente giudizio, proponendo una diversa interpretazione delle clausole negoziali e delle circostanze fattuali rilevanti ai fini dell'inadempimento di ME YS – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3063/23 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 17.4.2023 (pubblicata in data 18.4.2023), così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
pag. 14/15 2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Parte_1
Euro 9.991,00 in favore di ME YS S.p.A., oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 2 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 15/15
Domenico Bonaretti Presidente Beatrice Siccardi Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3265/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ) – in persona del procuratore Dr. Parte_1 P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Milano (MI), Corso Magenta n. 84, presso lo Pt_2 studio dell'Avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende come da procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) – in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Controparte_2
Interiano n. 3/5, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Guerriero e Francesca Reggianini, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 3063/23 emessa dal Tribunale di Milano e pubblicata il 18 aprile 2023 nel giudizio RG 40343/20 instaurato – nuova denominazione di Parte_1
– nei confronti di ME YS S.p.A. e non notificata: Parte_3
In via principale: Part previo accertamento della legittimità della risoluzione, operata da ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 del Contratto di Factoring e dell'art. 1456 c.c., della cessione dei crediti portati dalle seguenti 4 fatture emesse da ME YS nei confronti dell'Azienda RA NTDR : Pt_4
−fattura n. 209773 del 21 dicembre 2007 di € 7.200
−fattura n. 209774 del 21 dicembre 2007 di € 28.800
−fattura n. 209775 del 21 dicembre 2007 di € 7.200
−fattura n. 209776 del 21 dicembre 2007 di € 28.800 Part e per l'effetto, previo accertamento della correlata sussistenza in capo a del credito pari ad € 92.270,33 oltre ulteriori interessi sull'importo di € 72.000 al tasso contrattualmente pattuito (artt. 12 e 14 del Contratto di Factoring) con decorrenza dal Part 1^ ottobre 2020, oltre all'importo corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione;
Part
-condannare ME YS a pagare a il predetto importo di € 92.270,33 oltre ulteriori interessi sull'importo di € 72.000 al tasso contrattualmente pattuito (artt. 12 e 14 del Contratto di Factoring) con decorrenza dal 1^ ottobre 2020, oltre all'importo Part corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione Cont Part
-condannare restituire a le somme da essa pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata In via subordinata:
-previa pronuncia di risoluzione, per fatto e colpa di ME YS, della cessione dei crediti portati dalle predette 4 fatture e, per l'effetto, previo accertamento della
Part correlata sussistenza in capo a del credito pari ad € 92.270,33 oltre ulteriori interessi sull'importo di € 72.000 al tasso contrattualmente pattuito (artt. 12 e 14 del Contratto di Factoring) con decorrenza dal 1^ ottobre 2020, oltre all'importo
Part corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione
Part condannare ME YS a pagare a il predetto importo di € 92.270,33 oltre ulteriori interessi sull'importo di € 72.000 al tasso contrattualmente pattuito (artt. 12 e 14 del Contratto di Factoring) con decorrenza dal 1^ ottobre 2020, oltre all'importo
Part corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione;
In via di ulteriore subordine:
Part
-anche ai sensi dell'art. 1266 c.c. previo accertamento della sussistenza in capo a Part del credito pari ad € 72.000 corrispondente al valore nominale dei crediti ceduti a portati dalle predette 4 fatture maggiorato degli interessi con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura ceduta al tasso correlato a tali crediti ceduti (nella specie il tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs n. Part 192/12), oltre all'importo corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione;
Part
-condannare ME YS a pagare a il predetto importo di € 72.000 maggiorato degli interessi con decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura ceduta al tasso correlato a tali crediti ceduti (nella specie il tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs n. 192/12), oltre all'importo Part corrispondente alle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti, pari a quelle correlate al decreto ingiuntivo e al relativo giudizio di opposizione. In via istruttoria:
pag. 2/15 Cont
-ordinare a ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio della cessione Part intercorsa tra essa e avente ad oggetto i crediti di cui alle predette 4 fatture
-ordinare alla debitrice ceduta Azienda RA NTDR ai sensi dell'art. 210 Cont Part c.p.c. l'esibizione in giudizio della cessione intercorsa tra avente ad oggetto i crediti di cui alle predette 4 fatture
-ordinare alla debitrice ceduta Azienda RA NTDR ai sensi dell'art. 213 Cont c.p.c. di rendere le informazioni in ordine all'avvenuta cessione intercorsa tra e Part
avente ad oggetto i crediti di cui alle predette 4 fatture
-ammettere il seguente capitolo di prova per testi e per interrogatorio formale del Cont Cont legale rappresentante di “vero che con scrittura privata autenticata da Notaio Part ha ceduto a i crediti di cui alle predette 4 fatture, indicando quali testi
presso n Milano, via Domenichino 5 Testimone_1 Parte_1
presso n Milano, via Domenichino 5 Tes_2 Parte_1
presso n Milano, via Domenichino 5 Tes_3 Parte_1 Cont
-ammettere interrogatorio formale del legale rappresentante di nonché di ammissione dei seguenti capitoli di prova in relazione alle seguenti circostanze: Part Cont
“vero che ha pagato a il corrispettivo della cessione dei crediti di cui alle Cont seguenti fatture emesse da nei confronti dell'Azienda RA NTDR di
Pt_4
fattura n. 209773 del 21 dicembre 2007 di € 7.200
fattura n. 209774 del 21 dicembre 2007 di € 28.800
fattura n. 209775 del 21 dicembre 2007 di € 7.200
fattura n. 209776 del 21 dicembre 2007 di € 28.800”. Part Cont
“vero che ha pagato a il corrispettivo della cessione dei crediti di cui alle predette fatture di cui al precedente capitolo in data 26 settembre 2008”
“vero che dopo la cessione dei crediti e nel corso del periodo di 13 anni dal momento Cont Part della cessione ai ha richiesto a il pagamento del corrispettivo della cessione Cont dei crediti di cui alle predette fatture emesse da nei confronti dell'Azienda RA NTDR di . Pt_4
Si indicano quali testi:
presso n Milano, via Domenichino 5 Testimone_1 Parte_1
presso n Milano, via Domenichino 5 Tes_2 Parte_1 ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. dei seguenti documenti: Part
-disposizione di pagamento in data 26 settembre 2008 inviata da alla propria Cont banca d'appoggio Monte dei Paschi di Siena in favore di presso la banca d'appoggio di quest'ultima Banca Passadore & C. S.p.A. Part
-copia della contabile di pagamento in data 26 settembre 2008 effettuata da , per il Cont tramite della propria banca d'appoggio Monte dei Paschi di Siena in favore di presso la banca d'appoggio di quest'ultima Banca Passadore & C. S.p.A. Tale istanza viene avanzata nei confronti di:
pag. 3/15 Monte dei Paschi di Siena S.p.A., con sede legale in Siena, piazza Salimbeni 3, quale Part banca d'appoggio di in relazione al predetto periodo (26 settembre 2008) cui si riferisce il pagamento del corrispettivo Banca Passadore & C. S.p.A., con sede legale in Genova, via Vernazza 27, quale banca Cont d'appoggio di n relazione al predetto periodo (26 settembre 2008) cui si riferisce il pagamento del corrispettivo Cont
-ordinare l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. nei confronti di dei seguenti Cont documenti: estratto delle scritture contabili di o del conto corrente (con oscuramento naturalmente di tutte le ulteriori voci) relativi al periodo 20 settembre Part 2008 5 ottobre 2008, nei quali vi è evidenza del pagamento effettuato da In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per MEDICAL SYSTEMS S.p.A.: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, respingere l'appello ex adverso proposto in quanto illegittimo e infondato per i motivi esposti in atti, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio e condanna dell'appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da determinarsi anche in via equitativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 10.11.2020, (di seguito, Parte_1 Part Cont anche ) conveniva in giudizio ME YS S.p.A. (di seguito, anche ), chiedendo, previa pronuncia di risoluzione, per fatto e colpa della convenuta, della cessione dei crediti portati dalle fatture (fatture n. 209773 del 21.12.2007 di Euro 7.200, n. 209774 del 21.12.2007 di Euro 28.800, n. 209775 del 21.12.2007 di Euro 7.200 e n. 209776 del 21.12.2007 di € 28.800) emesse da quest'ultima nei confronti dell'
[...]
(di seguito, anche ), di condannare la Controparte_4 CP_5 convenuta a pagare all'attrice l'importo di Euro 92.270,33, oltre interessi e rifusione Part delle spese sostenute da in relazione ai crediti ceduti. A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che: Part
- e ME YS avevano concluso un contratto di factoring “pro soluto” mediante scambio di corrispondenza in data 9 e 21 luglio 1997, avente ad oggetto la Part disciplina dell'acquisto, da parte di dei crediti maturati e maturandi da ME YS nei confronti di “Enti appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale”; Part
- nel corso del rapporto di factoring, ME YS aveva ceduto a tra gli altri, i crediti di cui alle fatture sopra riportate;
Part
- in data 26.9.2008, aveva pagato a ME YS il corrispettivo di tale cessione;
Part
- nel corso delle attività di recupero del credito, aveva accertato l'inesistenza dei crediti nei confronti dell'Azienda RA NTDR di oggetto di Pt_4 cessione e tale circostanza era emersa in sede di opposizione a decreto ingiuntivo pag. 4/15 Part promossa dall'Azienda RA avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da per il pagamento delle fatture di cui sopra;
Part
- con comunicazione del 12.2.2019, aveva comunicato a ME YS la risoluzione della cessione dei predetti crediti per complessivi Euro 72.000,00 per sorte capitale, domandando a ME YS la restituzione del corrispettivo della cessione;
Part
- aveva, inoltre, diritto al pagamento degli interessi sul predetto importo di Euro 72.000,00 al tasso contrattualmente pattuito (art. 14 del Contratto di Factoring), quale corrispettivo della cessione, con decorrenza dalla data dell'intervenuto pagamento in favore di ME YS.
2. ME YS S.p.A. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda Part avversaria, in quanto non aveva dimostrato in alcun modo di avere acquistato i crediti oggetto di causa e di aver versato il prezzo della cessione.
3. Il Tribunale di Milano, con sentenza pronunciata in data 17.4.2023 (sentenza n. 3063/23, pubblicata in data 18.4.2023), rigettava la domanda attorea e condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite alla convenuta (liquidate in Euro 11.268,00, oltre 15% per spese forfettarie, IVA e CPA). Part Secondo il Tribunale, il contratto di factoring (doc. 3A parte primo grado , all'art. 11, prevedeva espressamente la forma scritta (atto pubblico o scrittura provata autenticata) per gli atti di cessione, con la conseguenza che la prova del trasferimento dei crediti era da fornirsi per iscritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1352 c.c. e 2725 c.c. Part Il Tribunale accertava che non aveva prodotto la documentazione attestante la cessione dei crediti portati dalle fatture oggetto di causa, né aveva provato il pagamento del corrispettivo della cessione;
l'istanza di ammissione alla prova orale della cessione Part dei crediti era inammissibile, non avendo fornito spiegazione alcuna in ordine alla mancata disponibilità degli atti di cessione, che, per altro, si era offerta di produrre con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. In tale contesto, ad avviso del primo giudice, non era ammissibile l'istanza avanzata dalla società attrice ex art. 210 c.p.c. di ordinare alla società convenuta o all'Azienda RA NTDR l'esibizione in giudizio della cessione intercorsa tra Part Part quest'ultima e non avendo provato l'esistenza di tale documento e indicato le ragioni del mancato possesso dello stesso. Part Infine, la documentazione in atti (doc. 25 fasc. primo grado non provava, ad avviso del Tribunale, l'avvenuto pagamento del corrispettivo della cessione, trattandosi di documentazione non immediatamente riferibile alle corrispondenti fatture di diverso importo, oggetto della dedotta cessione.
4. ha appellato la sentenza davanti a questa Corte, articolando i Parte_1 seguenti motivi di gravame: 1) Nullità ed erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto non provata la Part cessione da parte di ME YS in favore di delle fatture emesse da ME YS nei confronti dell'Azienda RA NTDR, nonostante il pag. 5/15 comportamento confessorio e concludente di ME YS in ordine alla cessione di crediti;
2) Nullità ed erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto non provata la Part cessione nonostante le allegazioni e produzioni documentali e l'assenza di contestazioni da parte di ME YS;
3) Nullità ed erroneità della sentenza, per avere il Tribunale ritenuto necessario che l'atto di cessione fosse stipulato mediante scrittura privata autenticata da notaio o atto pubblico;
4) Nullità ed erroneità della sentenza per non avere il Tribunale ritenuto sussistente il Part diritto di al pagamento della somma oggetto di domanda anche in caso di assenza della cessione dei crediti portate dalle fatture;
Part
5) Nullità ed erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto che non avrebbe fornito la prova di avere versato il corrispettivo della cessione;
6) Nullità ed erroneità della sentenza per avere il Tribunale ritenuto assorbite le altre questioni oggetto del giudizio e non avere pronunciato sulle stesse;
Part
7) Nullità ed erroneità della sentenza per avere il Tribunale condannato al pagamento delle spese di lite.
5. ME YS S.p.A. si è costituita in giudizio, contestando quanto sostenuto ex adverso e chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
6. All'udienza del 16.10.2024, il Consigliere Istruttore, verificata la regolarità del contraddittorio, ha fissato udienza al 2.4.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 2.4.2025 è stata rinviata al 2.7.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha censurato la statuizione del Tribunale Part di mancata dimostrazione della cessione da parte di ME YS in favore di delle fatture emesse dalla prima nei confronti dell'Azienda RA NTDR. A tale riguardo, l'appellante ha dedotto che il Tribunale aveva omesso di considerare il comportamento tenuto da ME YS prima e durante il giudizio, indicativo del riconoscimento dell'intervenuta cessione delle fatture o comunque concludente in ordine alla predetta cessione e, in ogni caso, incompatibile con l'ipotesi di assenza di cessione. In particolare, l'appellante ha evidenziato che:
- ME YS non aveva contestato il fatto storico della cessione dei crediti, ma esclusivamente la dimostrazione di tale cessione;
- ME YS, nella comparsa di costituzione, aveva affermato di avere inviato a Part la documentazione volta a provare l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità delle fatture (pagg. 3 e 8);
- lo scambio di corrispondenza intercorsa fra le parti (docc. 5, 6 e 7 fasc. primo grado Part
provava l'avvenuta cessione;
pag. 6/15 Part
- ME YS non aveva mai replicato alle richieste e comunicazioni di (docc. Part 7, 8 e 9 fasc. primo grado , contestando di non avere ceduto i crediti di cui alle fatture oggetto di causa;
Part
- aveva, a sua volta, ceduto i crediti di cui alle citate fatture a Justine Capital S.r.l. Part Part (doc. 19 fasc. primo grado , la quale li aveva successivamente riceduti a (doc. Part Part 25 fasc. primo grado e ciò era stato possibile solo in quanto era titolare dei crediti ceduti da ME YS;
Part
- ME YS non aveva contestato le allegazioni di in ordine alla cessione delle fatture a Justine Capital S.r.l. Tali elementi, unitamente considerati, costituivano, secondo l'appellante, la prova della intervenuta cessione dei crediti oggetto di causa.
L'appellata ME YS ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, alla luce della previsione contrattuale della forma scritta ad substantiam per la cessione (art. 11 del contratto di factoring e art. 1352 c.c.), a nulla rilevando il comportamento confessorio o concludente in ordine all'esistenza del contratto. Ha contestato, inoltre, di avere tenuto un comportamento confessorio, evidenziando di avere contestato, sin dalla comparsa di costituzione, la mancata produzione, ad opera di Part
dell'atto di cessione dei crediti – della cui esistenza non vi era certezza. Part Con riguardo alla trasmissione della documentazione a ha precisato di avere trasmesso la documentazione richiesta, in un contesto caratterizzato da complessi rapporti fra le parti – originatisi a seguito di un contratto di cessione di taluni crediti che Cont Part restavano nella titolarità di e un contratto quadro di cessione crediti in cui decideva quali crediti acquistare inviando le proposte di acquisto – improntati a buona fede e correttezza, senza premurarsi – visto il monte-credito di svariate decine di milioni di Euro nei confronti del SSN – di verificare se il credito fosse solo in gestione da parte Part di o fosse stato effettivamente ceduto, con la conseguenza che la trasmissione della documentazione nulla dimostrava in ordine alla sussistenza della cessione e del pagamento del relativo corrispettivo.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato l'omessa valutazione, da Part parte del Tribunale, delle allegazioni e delle produzioni documentali di in ordine all'intervenuta cessione, rilevando che le stesse non erano state contestate da ME YS, sicché la cessione dei crediti era provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. L'appellante ha richiamato, poi, le considerazioni svolte nel primo motivo di appello in merito al comportamento di ME YS, indicativo del riconoscimento dell'intervenuta cessione delle fatture o comunque concludente in ordine alla predetta cessione e, in ogni caso, incompatibile con l'ipotesi di assenza di cessione.
L'appellata ME YS ha contrastato il motivo di appello, richiamando le difese svolte in merito al primo motivo.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto necessario l'atto pubblico (scrittura privata pag. 7/15 autenticata da notaio o atto pubblico) per la cessione, lamentando la violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 1352 e 2725 c.c., 69 e 70 R.D. 18.11.1923 n. 2440. L'appellante ha dedotto che la forma pubblica dell'atto di cessione di crediti vantanti nei confronti della Pubblica Amministrazione è richiesta, ai sensi degli artt. 69 e 70 R.D. n. 2440/1923, esclusivamente ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore ceduto, mentre nei rapporti interni fra cedente e cessionario è sufficiente il mero consenso delle parti, come era avvenuto nel caso di specie, in cui le parti avevano previsto il perfezionamento della cessione mediante accettazione della proposta (art. 8) e la stipula della cessione mediante scrittura privata autenticata da notaio o atto pubblico ai soli fini dell'opponibilità al debitore ceduto (art. 11). Part Ha rilevato, poi, che, in ottemperanza alle pattuizioni negoziali, aveva formulato a ME YS la proposta di acquisto di una pluralità di crediti – fra cui le fatture Part oggetto di causa – che ME YS aveva accettato e, quindi, aveva provveduto al pagamento del relativo ammontare. Tali circostanze – ha precisato l'appellante – non erano state oggetto di contestazione alcuna da parte di ME YS, con conseguente operatività dell'art. 115 c.p.c.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello, rilevando che le parti avevano espressamente previsto la forma scritta ad substantiam (art. 11) e che, ai sensi dell'art. 8 del contratto di factoring, l'accettazione della proposta da parte di ME YS non perfezionava il contratto, essendo consentito al factor, successivamente alla accettazione della proposta ad opera della controparte, di modificare ulteriormente la propria proposta contrattuale.
4. Ritiene la Corte di esaminare congiuntamente i primi tre motivi di appello. Part L'art. 11 del contratto di factoring concluso fra e ME YS prevede espressamente che: “Confermata la proposta d'acquisto da parte del Fornitore, i crediti verranno ceduti al Factor secondo le modalità previste dagli art. 69 70 del RD 18/11/1923 n. 2440 (atto pubblico o scrittura privata autenticata). La cessione verrà notificata al debitore a mezzo Ufficiale Giudiziario. Le formalità di cui al presente articolo dovranno essere svolte tassativamente entro la data di accredito maturity indicata nella proposta d'acquisto e le spese relative alle stesse, così come le eventuali spese di retrocessione dei crediti, saranno ad esclusivo Part carico del Fornitore” (cfr. doc. 21 fasc. primo grado . Da tale previsione negoziale emerge che le parti hanno espressamente previsto per la cessione dei crediti la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio. A fronte della chiarezza del testo negoziale, nessun dubbio sussiste in ordine alla volontà delle parti in merito alla funzione costitutiva – e non probatoria – della forma prescelta per l'atto di cessione, che costituisce pertanto un requisito essenziale per la validità della cessione. Deve, peraltro, rilevarsi che, a norma dell'art. 1352 c.c., la forma convenzionalmente prescritta si presume voluta dalle parti per la validità del futuro negozio (cfr. sul tema,
pag. 8/15 Cass. Civ., 11.3.2004, n. 5024; Cass. Civ., 28.4.1998, n. 4347; Cass. Civ., 28.11.1994, n. 10121). La Corte condivide, pertanto, la valutazione del Tribunale in ordine alla necessità della prova scritta ai fini della validità dell'atto di cessione, ai sensi dell'art. 1352 c.c., e alla conseguente inammissibilità della prova per testi, in assenza della omessa indicazione, a Part cura di delle ragioni della mancata disponibilità degli atti di cessione. In conclusione, il terzo motivo di appello deve essere rigettato.
La previsione negoziale della forma scritta per la cessione dei crediti rende irrilevanti le deduzioni dell'appellante in ordine alla valutazione del contegno serbato da ME YS nelle fasi antecedenti e durante il giudizio, indicativo – secondo la prospettazione della stessa appellante – del riconoscimento dell'intervenuta cessione dei crediti o comunque concludente o, in ogni caso, incompatibile con l'ipotesi della assenza di cessione, stante l'inoperatività del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. Come è noto, tale principio non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che, in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cass. Civ., Sez. II, 26.4.2023, n. 10941; Cass. Civ., Sez. I, 17.10.2018, n. 25999; Cass. Civ., Sez. I, 10.8.2001, n. 11054). Sotto questo profilo, sono dunque infondati anche il primo e il secondo motivo di appello.
5. Con il quarto e il quinto motivo di appello, l'appellante ha censurato la mancata Part valutazione, da parte del Tribunale, dell'intervenuto pagamento, da parte di del valore nominale dei crediti ceduti e ha dedotto che, anche nell'ipotesi di insussistenza della cessione, era evidente l'ingiustificato arricchimento di ME YS, che aveva conseguito il prezzo della cessione. L'appellante ha lamentato, poi, che il Tribunale aveva omesso di considerare il comportamento di ME YS – nelle fasi antecedenti e nel corso del giudizio – indicativo del riconoscimento dell'intervenuto pagamento del corrispettivo della cessione o comunque concludente in ordine a tale intervenuto pagamento e, in ogni caso, incompatibile con l'ipotesi di assenza di pagamento. A tale riguardo, l'appellante ha evidenziato che:
- ME YS non aveva contestato il fatto storico del pagamento del corrispettivo della cessione dei crediti, ma esclusivamente la prova di tale pagamento;
- ME YS, nella comparsa di costituzione aveva affermato di avere inviato a Part la documentazione volta a provare l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità delle pag. 9/15 fatture (pagg. 3 e 8) a dimostrazione dell'intervenuta cessione e del pagamento del relativo corrispettivo;
- lo scambio della corrispondenza intercorsa fra le parti (docc. 5, 6 e 7 fasc. primo grado Part
provava l'avvenuta cessione e il pagamento del corrispettivo della cessione;
Part
- il pagamento era stato effettuato in data 26.9.2008 (doc. 25 fasc. primo grado;
- ME YS, nel corso di oltre tredici anni, non aveva formulato alcuna richiesta di pagamento del corrispettivo, né aveva chiesto, nel giudizio di primo grado, tale pagamento.
L'appellata ha dedotto l'infondatezza dei motivi di appello, rilevando che la Part documentazione prodotta (doc. 25 fasc. primo grado non provava il pagamento Part del corrispettivo della cessione, in quanto conteneva la copia di tabulati interni a estratti conto bancari e altre schede ove non comparivano né il riferimento a “ CP_1
”, né un importo riferibile alla cessione del credito. Inoltre, erano inammissibili
[...] le istanze di istruttoria orale avversarie, stante la previsione dell'art. 2725 n. 3 c.p.c., in Part difetto di prova a cura di della perdita incolpevole del documento;
parimenti, il richiesto ordine di esibizione non valeva a sostituire un onere probatorio della parte e, in Part ogni caso, riguardava documenti nel possesso di presunta firmataria, la quale, del resto, non aveva provato di non potere acquisire diversamente detti documenti;
infine, la richiesta di informazioni, ex art. 213 c.p.c. era applicabile alla Pubblica Amministrazione in senso stretto e, dunque, non all'Azienda RA NTDR. Part Da ultimo, l'appellata ha eccepito che non aveva indicato l'ammontare del corrispettivo della cessione.
6. Ritiene la Corte di esaminare con priorità logico-giuridica il quinto motivo di appello. La Corte condivide le valutazioni espresse dal primo giudice in ordine al mancato raggiungimento della prova dell'intervenuto pagamento del prezzo della cessione. Part Invero, la documentazione prodotta da nel giudizio di primo grado (doc. 25 fasc. Part primo grado non prova l'intervenuto pagamento a ME YS del prezzo Part della cessione, il cui importo, del resto, non è stato indicato da Tale documento consta, infatti, di un prospetto interno riferito a , che tuttavia non CP_1 menziona le fatture oggetto di causa, e di estratti conto bancari e schede, nei quali non compare alcun riferimento “ ”, né indica un importo comunque riferibile CP_1 all'ammontare complessivo dei crediti di cui alle fatture oggetto di causa. Le richieste di ordine di esibizione formulate dall'appellante nei confronti di Monte dei Part Paschi di Siena S.p.A., quale banca d'appoggio di in relazione al periodo (26.9.2008) cui si riferisce il pagamento del corrispettivo e nei confronti di Banca Passadore & C. S.p.A., quale banca d'appoggio di ME YS in relazione al medesimo periodo e, infine, nei confronti di sono inammissibili, in CP_1 quanto l'ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante, è subordinato alle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e pag. 10/15 costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi. Part Nel caso di specie, non ha specificamente indicato i documenti oggetto di istanza con riguardo al loro contenuto e ai fatti oggetto di prova, non essendo sufficiente, a tal fine, il generico riferimento alla contabilità della banca medesima, senza specificazione della partita o registrazione contenente tale dimostrazione (Cass. Civ., Sez. I, 8.9.2003, n. 13072; Cass. Civ., Sez. I, 11.7.2003, n. 10916). Part Parimenti, non ha dedotto che i documenti richiesti contenessero la prova del fatto controverso e l'ordine di esibizione non può essere emesso al solo fine esplorativo di indagare se il documento contenga la prova stessa (Cass. Civ. n. 6734/1988). Part Infine, non ha dedotto che l'esibizione si presentasse indispensabile, nel senso che la prova dei fatti allegati non potesse raggiungersi altrimenti (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 25.5.2004, n. 10043; Cass. Civ., Sez. III, 6.10.2005, n. 19475). In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato.
Il mancato raggiungimento della prova del pagamento del prezzo di cessione comporta l'infondatezza anche del quarto motivo di appello in tema di ingiustificato arricchimento, atteso che, come è noto, l'ingiustificato arricchimento postula una stretta correlazione fra il vantaggio di natura patrimoniale conseguito da una parte e l'impoverimento subito dall'altra parte e la derivazione di tale spostamento patrimoniale dal medesimo fatto costitutivo (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. I, 27.2.2023, n. 5865; Cass. Civ, Sez. III, 13.3.2024, n. 6735; Cass. Civ., Sez. III, 18.10.2024, n. 27008; Cass. Civ., Sez. III, 14.4.2025, n. 9754; Cass. Civ., Sez. Un., 8.10.2008, n. 24772). Part Nel caso di specie, difettando la prova del pagamento, da parte di del corrispettivo della cessione dei crediti in favore di ME YS, non è ravvisabile lo spostamento patrimoniale costituente il presupposto dell'invocata azione di ingiustificato arricchimento.
7. Con il sesto motivo di appello, l'appellante ha lamentato l'omessa valutazione, da parte del Tribunale, di ulteriori questioni dedotte nel giudizio di primo grado e concernenti l'irrilevanza della modifica contrattuale del 12.1.2006 ai fini del presente giudizio, la tardività della allegazione di ME YS in ordine alla estensione al contratto oggetto di causa (factoring con cessione pro soluto) della clausola di modifica di un diverso contratto concluso fra le parti (factoring sola gestione e incasso), la
Part scoperta, da parte di dell'inesistenza dei crediti ceduti e di contestazioni formulate a ME YS da parte dell'Azienda RA sull'esistenza dei crediti (doc. 6
Part fasc. primo grado oltre sei mesi prima della cessione, la mancata trasmissione, da
Part parte di , a della documentazione necessaria per contrastare CP_1
Part l'opposizione proposta da Azienda RA al decreto ingiuntivo ottenuto da
Part per il pagamento dei crediti oggetto di cessione, nonostante le formali richieste di
Part (docc. 7, 9, 10 fasc. primo grado , la risoluzione della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 14 del contratto di factoring e la ricorrenza di plurime cause di risoluzione ivi contemplate, la risoluzione della cessione per fatto e colpa di , ai sensi CP_1
pag. 11/15 Part degli artt. 1266 e 1262 c.c., con conseguente diritto di alla restituzione del corrispettivo della cessione oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito (art. 14 contratto), con decorrenza dal 1.10.2020, oltre alle spese sostenute nel procedimento monitorio e nel giudizio di opposizione.
L'appellata ha resistito al motivo di appello, evidenziando che il contratto applicabile al caso in esame era quello concluso fra le parti in data 21.7.1997 (doc. 3 A fasc. primo
Part grado nella versione modificata con lettera del 7 gennaio-3 aprile 1997 (doc. 3 Cont fasc. primo grado e che difettava la prova della cessione dei crediti e del
Part pagamento del corrispettivo della cessione da parte di
Part In particolare, l'appellata ha dedotto che non aveva depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, né aveva indicato le difese articolate nel giudizio di opposizione e che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e la sentenza che definiva il giudizio – di cui non era nota la definitività o meno – non menzionavano il credito di ME YS, né era intervenuto un accertamento giudiziale di inesistenza del credito, né,
Part infine, aveva allegato e dimostrato ulteriori iniziative intraprese per il recupero del credito. Con riguardo alla risoluzione del contratto di factoring, l'appellata ha eccepito l'insussistenza delle cause di risoluzione invocate dalla controparte, evidenziando che, per un verso, le contestazioni sollevate dall'Azienda RA riguardavano il momento genetico del rapporto e non l'esecuzione dello stesso, sicché non erano
Part riconducibili all'art. 14 del contratto;
per altro verso, aveva tardivamente dato notizia a ME YS dell'opposizione al decreto ingiuntivo proposta dall'
[...] aveva regolarmente inviato la documentazione del Parte_5 credito (doc. 7 fasc. primo grado ME YS) in tempo utile per il deposito nei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e nessuna contestazione era stata sollevata da Part in merito all'insufficienza, incompletezza o inidoneità della documentazione. L'appellata ha contestato, infine, la debenza e la misura degli interessi indicata dalla controparte.
Il motivo di appello non è fondato e meritevole di accoglimento. Rileva la Corte che, anche a volere ritenere dimostrata la cessione dei crediti oggetto di causa, in adesione alla tesi difensiva dell'appellante e a prescindere dai rilievi che precedono, difetta la prova della inesistenza dei crediti ceduti da ME YS a Part
La sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano (sentenza n. 9760/16 del 3.8.2016) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dall'Azienda RA NTDR nei confronti di con la quale, in accoglimento Parte_1 dell'opposizione, è stato revocato il decreto ingiuntivo n. 7206/11, non contiene, infatti, alcun riferimento espresso ai crediti vantati da nei confronti CP_1 dell'Azienda RA NTDR e oggetto di cessione. Si legge, infatti, in tale sentenza che “l'eccezione - di incompetenza per territorio, ndr - è fondata con riferimento ai crediti ceduti dalla che ha sede a e ai CP_6 Pt_4
pag. 12/15 crediti ceduti da che ha sede a Latina” (cfr. pag. 3) e, con riguardo ai Controparte_7 crediti ceduti dalle società diverse da e che “L'opposta - CP_6 Controparte_7 Part
, ndr – non ha ritenuto di offrire prova dei pagamenti che sarebbero stati effettuati né ha indicato a quali fatture avrebbe imputato i pagamenti ricevuti. Tale circostanza impedisce di verificare se nella prospettazione dell'opposta risultino ancora impagate le fatture emesse dalle società aventi sede in Milano o comuni del circondario oppure le fatture emesse dalle società aventi sede in e Latina” e che “per ammissione di Pt_4 entrambe le parti gli unici crediti nel corso del presente giudizio e in attuazione del suddetto atto transattivo sono quelli dell'importo di € 30.161,21 che sono stati pagati, mentre nessuna certificazione e quindi nessun riconoscimento risulta per le somme residue” (cfr. pagg. 3 e 4). Sotto questo profilo, va, dunque, esclusa la ricorrenza della causa di risoluzione del contratto prevista dagli artt. 14 e 4 del contratto di factoring, nel caso in cui “venissero meno i presupposti di cui all'art. 4 della presente”, ossia “a) l'importo è incontestabilmente dovuto dal debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni forniti e di servizi resi” e “d) il Fornitore è legittimo ed esclusivo titolare del credito e Part questo è legalmente trasferibile al Factor” (cfr. doc. 21 fasc. primo grado . Part Con riguardo alla dedotta mancata trasmissione da parte di ME YS a della documentazione necessaria per contrastare l'opposizione proposta dall'Azienda RA al citato decreto ingiuntivo, rileva la Corte che difetta la prova dell'inadempimento di ME YS. Part Invero, ME YS ha provato di avere inviato la documentazione richiesta a in data 6.4.2012, in ottemperanza alla richiesta formulata in data 3.4.2012 (doc. 7 fasc. Cont primo grado , sicché, sotto questo profilo, la condotta di ME YS è immune da censure. In ogni caso, va rilevato che la revoca del citato decreto ingiuntivo – ove si dovesse ritenere attinente anche ai crediti di cui alle cessioni oggetto di causa – è stata determinata da ragioni di incompetenza territoriale per i crediti ceduti da e CP_6 da – fra le quali non vi è ME YS – e dalla mancata prova Controparte_7 dell'inadempimento in relazione alle fatture emesse da società aventi sede a Milano o nei Comuni del circondario, fra le quali non rientra, anche in tal caso, ME YS, che, come noto, ha sede a Genova. Sotto questo profilo, non è pertanto ravvisabile la causa di risoluzione del contratto di cui al citato art. 14, secondo cui “nel caso in cui, a seguito di presentazione di Ricorso per Decreto Ingiuntivo o nel corso del giudizio di opposizione od in sede di azione giudiziaria ordinaria, emerga che la documentazione probatoria del credito sia comunque inidonea o insufficiente. In tal caso dovranno inoltre essere risarciti al factor i danni derivanti dalla soccombenza sia per le spese legali sostenute, sia per il ritardato Part recupero di capitale ed interessi” (cfr. doc. 21 fasc. primo grado , così come non è apprezzabile un inadempimento di ME YS legittimante la risoluzione, ai sensi degli artt. 1454, 1262 e 1266 c.c. Il motivo di appello deve, pertanto, essere rigettato.
pag. 13/15 8. In conclusione, per i motivi sopraesposti l'appello proposto da deve Parte_1 essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, previsti per lo scaglione di riferimento (Euro 52.000,01-Euro 260.000,00), avuto riguardo al valore della controversia (Euro 92.270,33), tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata. Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
9. Infine, ritiene la Corte che non sussistano i presupposti per la condanna di Parte_1
ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da
[...] Controparte_1
In punto di diritto, va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/14) che abbia posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n. 7901/18), così contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22). Nel presente giudizio, caratterizzato dalla interpretazione del contratto di factoring e dalla valutazione di circostanze fattuali ai fini dell'apprezzamento di eventuali inadempimenti al citato contratto, la condotta processuale di – che ha Parte_1 instaurato il presente giudizio, proponendo una diversa interpretazione delle clausole negoziali e delle circostanze fattuali rilevanti ai fini dell'inadempimento di ME YS – non integra, ad avviso della Corte, la colpa grave prevista dall'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 3063/23 pronunciata dal Tribunale di Milano in data 17.4.2023 (pubblicata in data 18.4.2023), così provvede:
1. respinge l'appello proposto da Parte_1
pag. 14/15 2. condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate per compensi in Parte_1
Euro 9.991,00 in favore di ME YS S.p.A., oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre IVA e CPA;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 2 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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