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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al numero 930 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 23/06/2021, vertente
TRA
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_1
domicilio eletto presso la Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla Via dei
Portoghesi n. 12
APPELLANTE
E
(P. Iva c.f. ), con domicilio Controparte_2 P.IVA_2
eletto in Roma, alla Via Luigi Luciani n. 1 presso lo studio dell'Avv. Roberto
Carleo, come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal
Tribunale Civile di Roma, depositata in data 8/1/2020 e comunicata in pari data
CONCLUSIONI: per l'appellante
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere il presente appello ed, in riforma dell'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma, II Sezione Civile, nella causa R.G. 25/18, depositata in data
08/1/2020 e comunicata in pari data, rigettare la domanda proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto.
1 Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”. per l'appellata si insiste affinché l'On.le Corte d'Appello adita dalla controparte, disattesa ogni contraria istanza, azione o eccezione, voglia rigettare l'appello e confermare integralmente l'ordinanza gravata.
FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale così statuito:
1) in accoglimento del ricorso, ridetermina il contributo spettante, ai sensi della legge 250 del 1990, alla ricorrente per l'anno 2014 in euro Parte_1
199.746,91 netti;
2) per l'effetto di quanto statuito sub 1) condanna la resistente
[...]
a pagare immediatamente in favore della ricorrente Controparte_1 [...]
la somma di euro 27.813,05 oltre accessori come specificati in parte Parte_1
motiva;
3) condanna la resistente a pagare Controparte_1
immediatamente in favore della ricorrente le spese processuali Parte_1
liquidate in euro 4.500,00 (di cui euro 300,00 per esborsi) oltre oneri contributivi e tributari come per legge;
4) manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti costituite.
Con la decisione, il Tribunale ha accolto la domanda azionata dalla società appellata sulla base di questi rilievi:
“alla Società ricorrente per l'anno 2014 (primo anno di accesso alla Parte_2
contribuzione) è stato riconosciuto un contributo teorico di euro 282.088,15 successivamente ridotto, per effetto del combinato disposto dell'articolo 62 della legge
191 del 2009 e dell'articolo 22 del d.P.R. 223 del 2010 e per effetto dell'applicazione dell'IRES al 4%, all'importo erogato di euro 171.933,86; … il contributo teorico di euro
282.088,15 è risultato dall'applicazione della riduzione, prevista dal combinato disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 63 del 2012 (convertito nella legge
103 del 2012), del maggiore importo altrimenti determinabile in euro 327.720,41;… malgrado la diversa prassi interpretativa seguita dall'Amministrazione non si ritiene corretto, nel caso di specie applicabile il limite previsto dal combinato disposto dell'articolo 62 della legge 191 del 2009 e dell'articolo 22 del d.P.R. 223 del 2010 poiché tale limite è riferibile alla contribuzione riconosciuta nell'anno 2010 allorquando l'impresa editoriale ricorrente non aveva ancora avuto accesso alla
2 sistema di sostegno pubblico;
…. non è sostenibile l'applicazione a un soggetto, che per l'anno 2014 per la prima volta richiede un beneficio, di una norma che, a fini restrittivi, richiama situazioni verificatesi nell'anno 2010;… in conseguenza, la contribuzione spettante alla per l'anno 2014 deve essere calcolata sul Parte_1
maggiore importo teorico di euro 327.720,41 peraltro calcolato dalla stessa
Amministrazione; …. applicando all'importo teorico di euro 327.720,41 la riduzione prevista dal combinato disposto dell'articolo 62 della legge 191 del 2009 e dell'articolo
22 del d.P.R. 223 del 2010 e, ulteriormente, applicando l'IRES al 4%, si perviene all'importo erogabile di euro 199.746,91; essendo già stato erogato, per l'anno 2014, alla ricorrente un contributo pari a euro 171.933,86 alla stessa Parte_1
spetta l'ulteriore somma di euro 27.813,05 (euro 199.746,91–171.933,86); … la somma come sopra liquidata e riconosciuta deve essere aumentata con gli interessi legali codicistici correnti dalla data di costituzione in mora e sino all'effettivo soddisfo.
Con l'appello, la parte appellante contesta (pag 3) il criterio assunto dal Tribunale per escludere l'applicazione, alla impresa ricorrente, del tetto massimo del contributo erogabile previsto dall'art. 2 comma 2 d.l. 63/2012 poiché la norma, per come letteralmente formulata, non impone alcuna preclusione soggettiva, tantomeno la restrizione alle imprese che avevano presentato istanza di accesso alla contribuzione pubblica per la prima volta dopo l'anno 2010. Infatti tale norma, ove interpretata come ritenuto dal Tribunale, oltre a non trovare alcun fondamento nel dettato normativo, creerebbe una ingiusta disparità di trattamento in ordine alla quantificazione del contributo tra le imprese che avevano già avuto accesso al contributo pubblico e quelle che vi accedevano per la prima volta dopo il 2010. Conclude quindi come in epigrafe.
Si è opposta al gravame la controparte, eccependo la inammissibilità e la infondatezza dell'appello chiedendo la conferma della ordinanza impugnata;
nel merito, ribadendo la propria impostazione del primo grado, la parte, con riferimento alla propria istanza di contributo relativa ai contributi per l'anno 2014, ribadisce la inapplicabilità della riduzione applicata dalla in applicazione dell'art Controparte_1
2 comma 2 del d legge 18 maggio 2012 n. 63 (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo) che così disponeva
Art. 2
(….)
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3,
3 commi 2, 2-bis, 2 -ter e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno
2010, è così calcolato:
a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di 120.000 euro annui e di
50.000 euro annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attività editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili.
Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge 7 agosto 1990, n. 250 . Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attività di consulenza. L'importo complessivo di tale quota non può, comunque, essere superiore a 2.000.000 di euro per i quotidiani nazionali, a 1.300.000 di euro per i quotidiani locali, a 300.000 euro per i periodici e a 1.000.000 di euro per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250;
b) una quota pari a 0,20 euro per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a
0,15 euro per i quotidiani locali e a 0,35 euro per i periodici. Tale quota non può comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non può comunque essere superiore a 3.500.000 di euro per i quotidiani e a 200.000 euro per i periodici.
L'appello è fondato.
La parte appellata - che ha agito in giudizio per ottenere la differenza tra quanto ottenuto dalla Amministrazione e quanto liquidato dal primo giudice - continua a sostenere che la previsione normativa non sarebbe applicabile alle imprese che non avevano avuto accesso al contributo prima del 2010 perché questo vorrebbe dire operare
4 una compressione del diritto soggettivo dell'editore.
Tale interpretazione non incontra il favore del Collegio in quanto la norma, per come formulata, ha un contenuto che si limita a stabilire il quantum massimo erogabile a titolo di contributo, senza alcuna effettiva compressione in astratto del diritto ad ottenere lo stesso;
la limitazione è evidentemente ispirata da ragioni pubblicistiche di bilancio, onde non sarebbe ipotizzabile una deroga nei termini ipotizzati dalla appellata, senza ad un tempo stravolgere il senso della disposizione
All'accoglimento dell'appello segue la riforma della ordinanza impugnata e nuova regolazione delle spese del doppio grado, ragguagliate al valore della domanda ( tra €
26.001 e € 52.000)
P.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
contro la ordinanza ex art. 702 bis cpc resa nel giudizio RG 25/2018, ogni altra
[...]
conclusione disattesa, così provvede: accoglie l'appello e, previa riforma della ordinanza impugnata, rigetta la domanda azionata in primo grado da Controparte_2
condanna la parte appellata alla rifusione, in favore della Controparte_1
in persone del l.r.p.t., della spese del doppio grado che liquida, per compensi,
[...] in complessivi € 7.500 (di cui € 4.000 per il primo grado) oltre IVA , CPA e spese generali al 15%
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11.06.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Giovanna Gianì Dott. Nicola Saracino
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