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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4602/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Antonio D'Avino, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (avv. Gianfranco Cucinelli, giusta procura in atti)
(contumace) Controparte_2 parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18/3/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a.
c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la e Controparte_1 CP_2 per il risarcimento delle lesioni patite il 7/2/2021, ore
[...]
18.45 circa, in Grottaminarda (AV) all'altezza del civico 163 di via
Valle. A sostegno della domanda deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre era intenta ad attraversare a piedi la sede stradale, veniva investita dall'automobile Volkswagen Beetle tg. BJ214JT condotta da . A causa dell'impatto con la parte Controparte_2 anteriore destra dell'autovettura, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo riportando lesioni alla gamba ed alla caviglia destra. Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice chiedendo il
p. 1/5 rigetto della domanda, come in atti motivato. Controparte_2 rimaneva contumace.
2. Ciò premesso, si rileva che l'investitore ha sottoscritto il modulo di constatazione amichevole del sinistro riconoscendo la propria responsabilità. Tanto ha fatto anche in sede di interrogatorio formale, laddove ha riferito anche di aver soccorso l'attrice e di averla accompagnata a casa della madre che si trova nelle vicinanze insieme a il quale si era fermato per prestare soccorso. Ha Persona_1 specificato anche che nell'occasione era in corso un forte temporale e
“non si vedeva niente”. In ordine al valore probatorio di tale documento, si rileva che è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la constatazione amichevole di incidente sottoscritta da entrambe le parti coinvolte nel sinistro stradale determina una presunzione 'iuris tantum' valida nei confronti dell'assicuratore, sul quale dunque incombe l'onere della prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse ed incompatibili da quelle indicate sul modulo dalle parti.
3. La dinamica del sinistro ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi. Il teste ha Persona_1 confermato i fatti, in particolare, che ha Controparte_2 investivo mentre attraversava la strada. Ha, altresì, Parte_1 riferito: che in quel momento era alla guida della propria autovettura e si trovava dietro quella condotta dall'investitore; di essersi fermato per prestare soccorso;
di aver accompagnato l'attrice a casa della madre insieme a di essere stato presente quando Controparte_2 quest'ultimo, appena subito dopo il fatto, se ne è assunto la responsabilità. Il teste ha riferito di non aver Testimone_1 assistito al sinistro, ma di essere uscito fuori dal proprio bar (Happy
Hour) “dopo aver sentito il rumore dell'impatto”, di aver visto
[...]
a terra e di essersi avvicinato a lei. Ha riferito che accanto Parte_1
a quest'ultima vi erano e , il Persona_1 Controparte_2 quale si assunse la responsabilità dell'accaduto. Anche il teste Tes_2
sopraggiunto sul luogo dell'impatto per essere stato avvisato da
[...] familiari, ha riferito che si assunse la CP_2 CP_2 responsabilità del sinistro.
4. Era onere della compagnia assicuratrice fornire prova che i fatti si sono svolti con modalità diverse da quelle indicate nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto dall'investitore, conducente e
p. 2/5 proprietario del veicolo assicurato, e confermate dai testi. Tale prova non è stata fornita, atteso che da un lato la dinamica del sinistro, già di per sé abbastanza semplice trattandosi di investimento di pedone, è stata descritta con sufficiente specificità, dall'altro lato il ricovero presso il P.O. della vicina località di Ariano Controparte_3
IR (AV) è avvenuto all'incirca una mezz'ora dopo la verificazione del fatto, lasso temporale che, in mancanza di altri elementi di prova, che non sono stati forniti, è inidoneo a rivelare di per sé che i fatti non sono andati come ha descritto l'attrice e hanno confermato l'investitore e i testi escussi. Neppure sono stati forniti elementi per poter affermare la responsabilità concorrente dell'attrice nella verificazione del fatto. Pertanto, va affermata la piena responsabilità di
[...]
che ha investito Persona_2 Parte_1
5. In merito al quantum debeatur, stante la natura medico-legale delle questioni di causa, si è ritenuto necessario disporre C.T.U. per l'accertamento delle lesioni patite dalla parte attrice, che all'epoca del fatto aveva 57 anni. Il C.T.U. ha accertato che in seguito all'investimento l'attrice ha riportato lesioni compatibili con il sinistro e consistite in “frattura pluriframmentaria del perone a sede malleolare e sovra-malleolare diafisaria distale;
frattura scomposta del malleolo tibiale interno e del malleolo tibiale posteriore;
lussazione della tibio-peroneo-astragelica; irregolarità fratturativa corticale della testa-collo del perone”. Tali lesioni hanno comportato la necessità di intervento chirurgico e trattamenti riabilitativi, con postumi anche di tipo permanente. Alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale, dalle cui conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati, il danno patito dall'attrice è quantificato come segue in applicazione dei parametri di cui alle più recenti tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale:
- I.T.T. gg. 38: €.4.370 (€.115 x 38);
- I.T.P. gg. 30 al 75%: €.2.587/50 (€.86,25 x 30);
- I.T.P. gg. 30 al 50%: €.1.725 (€.57,50 x 30);
- I.T.P. gg. 67 al 25%: €.1.926/25 (€.28,75 x 67);
- danno biologico permanente pari al 14%, non suscettibile di peggioramento futuro: €.31.161;
- spese mediche: €.764,49;
- totale: €.42.534 (con arrotondamento).
p. 3/5
6. Su tale importo vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali interessi vanno calcolati con il sistema innanzi indicato a far data dal 7/2/2021 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo di €.42.534, devalutato alla data del fatto (€.35.954/35), poi di anno in anno rivalutato.
7. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.42.534, oltre interessi come in dispositivo.
8. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo ai convenuti, in solido tra di loro, secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 – scaglione di valore compreso tra €.26.000/01 ed
€.52.000/00 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda proposta da ogni diversa e/o ulteriore domanda, Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.42.534, oltre interessi nella misura legale sulla somma di €.35.954/35 di anno in anno rivalutata a far data dal 7/2/2021 e sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
p. 4/5 - condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.786 per esborsi ed €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Antonio D'Avino, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 1° ottobre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice dott. Aldo De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G.NR. 4602/2022, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
TRA
(avv. Antonio D'Avino, giusta procura in atti) Parte_1 parte attrice
E
in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. (avv. Gianfranco Cucinelli, giusta procura in atti)
(contumace) Controparte_2 parte convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 18/3/2025, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a.
c.p.c.)
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio la e Controparte_1 CP_2 per il risarcimento delle lesioni patite il 7/2/2021, ore
[...]
18.45 circa, in Grottaminarda (AV) all'altezza del civico 163 di via
Valle. A sostegno della domanda deduceva che nelle predette circostanze di tempo e luogo, mentre era intenta ad attraversare a piedi la sede stradale, veniva investita dall'automobile Volkswagen Beetle tg. BJ214JT condotta da . A causa dell'impatto con la parte Controparte_2 anteriore destra dell'autovettura, perdeva l'equilibrio e rovinava al suolo riportando lesioni alla gamba ed alla caviglia destra. Si costituiva in giudizio la sola compagnia assicuratrice chiedendo il
p. 1/5 rigetto della domanda, come in atti motivato. Controparte_2 rimaneva contumace.
2. Ciò premesso, si rileva che l'investitore ha sottoscritto il modulo di constatazione amichevole del sinistro riconoscendo la propria responsabilità. Tanto ha fatto anche in sede di interrogatorio formale, laddove ha riferito anche di aver soccorso l'attrice e di averla accompagnata a casa della madre che si trova nelle vicinanze insieme a il quale si era fermato per prestare soccorso. Ha Persona_1 specificato anche che nell'occasione era in corso un forte temporale e
“non si vedeva niente”. In ordine al valore probatorio di tale documento, si rileva che è orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui la constatazione amichevole di incidente sottoscritta da entrambe le parti coinvolte nel sinistro stradale determina una presunzione 'iuris tantum' valida nei confronti dell'assicuratore, sul quale dunque incombe l'onere della prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse ed incompatibili da quelle indicate sul modulo dalle parti.
3. La dinamica del sinistro ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi escussi. Il teste ha Persona_1 confermato i fatti, in particolare, che ha Controparte_2 investivo mentre attraversava la strada. Ha, altresì, Parte_1 riferito: che in quel momento era alla guida della propria autovettura e si trovava dietro quella condotta dall'investitore; di essersi fermato per prestare soccorso;
di aver accompagnato l'attrice a casa della madre insieme a di essere stato presente quando Controparte_2 quest'ultimo, appena subito dopo il fatto, se ne è assunto la responsabilità. Il teste ha riferito di non aver Testimone_1 assistito al sinistro, ma di essere uscito fuori dal proprio bar (Happy
Hour) “dopo aver sentito il rumore dell'impatto”, di aver visto
[...]
a terra e di essersi avvicinato a lei. Ha riferito che accanto Parte_1
a quest'ultima vi erano e , il Persona_1 Controparte_2 quale si assunse la responsabilità dell'accaduto. Anche il teste Tes_2
sopraggiunto sul luogo dell'impatto per essere stato avvisato da
[...] familiari, ha riferito che si assunse la CP_2 CP_2 responsabilità del sinistro.
4. Era onere della compagnia assicuratrice fornire prova che i fatti si sono svolti con modalità diverse da quelle indicate nel modulo di constatazione amichevole sottoscritto dall'investitore, conducente e
p. 2/5 proprietario del veicolo assicurato, e confermate dai testi. Tale prova non è stata fornita, atteso che da un lato la dinamica del sinistro, già di per sé abbastanza semplice trattandosi di investimento di pedone, è stata descritta con sufficiente specificità, dall'altro lato il ricovero presso il P.O. della vicina località di Ariano Controparte_3
IR (AV) è avvenuto all'incirca una mezz'ora dopo la verificazione del fatto, lasso temporale che, in mancanza di altri elementi di prova, che non sono stati forniti, è inidoneo a rivelare di per sé che i fatti non sono andati come ha descritto l'attrice e hanno confermato l'investitore e i testi escussi. Neppure sono stati forniti elementi per poter affermare la responsabilità concorrente dell'attrice nella verificazione del fatto. Pertanto, va affermata la piena responsabilità di
[...]
che ha investito Persona_2 Parte_1
5. In merito al quantum debeatur, stante la natura medico-legale delle questioni di causa, si è ritenuto necessario disporre C.T.U. per l'accertamento delle lesioni patite dalla parte attrice, che all'epoca del fatto aveva 57 anni. Il C.T.U. ha accertato che in seguito all'investimento l'attrice ha riportato lesioni compatibili con il sinistro e consistite in “frattura pluriframmentaria del perone a sede malleolare e sovra-malleolare diafisaria distale;
frattura scomposta del malleolo tibiale interno e del malleolo tibiale posteriore;
lussazione della tibio-peroneo-astragelica; irregolarità fratturativa corticale della testa-collo del perone”. Tali lesioni hanno comportato la necessità di intervento chirurgico e trattamenti riabilitativi, con postumi anche di tipo permanente. Alla luce delle risultanze dell'accertamento peritale, dalle cui conclusioni non sussiste ragione di dissentire, attesa la credibilità logica e scientifica dell'indagine e dei metodi utilizzati, il danno patito dall'attrice è quantificato come segue in applicazione dei parametri di cui alle più recenti tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale:
- I.T.T. gg. 38: €.4.370 (€.115 x 38);
- I.T.P. gg. 30 al 75%: €.2.587/50 (€.86,25 x 30);
- I.T.P. gg. 30 al 50%: €.1.725 (€.57,50 x 30);
- I.T.P. gg. 67 al 25%: €.1.926/25 (€.28,75 x 67);
- danno biologico permanente pari al 14%, non suscettibile di peggioramento futuro: €.31.161;
- spese mediche: €.764,49;
- totale: €.42.534 (con arrotondamento).
p. 3/5
6. Su tale importo vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., nr. 1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati, le quali nel caso di specie possono ritenersi esistenti in via presuntiva in considerazione dell'importo liquidato e del lasso di tempo intercorso tra la data del fatto e quella della liquidazione, elementi questi ultimi che inducono a ritenere in via sempre presuntiva che se la somma fosse stata corrisposta nella immediatezza sarebbe stata impiegata fruttuosamente. Il danno in oggetto può essere dunque liquidato con il sistema degli interessi al tasso legale sulla somma originaria di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI. Tali interessi vanno calcolati con il sistema innanzi indicato a far data dal 7/2/2021 e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza sull'importo di €.42.534, devalutato alla data del fatto (€.35.954/35), poi di anno in anno rivalutato.
7. Tutto ciò premesso, in accoglimento della domanda i convenuti sono condannati, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.42.534, oltre interessi come in dispositivo.
8. Le spese di lite sostenute dalla parte attrice sono poste in capo ai convenuti, in solido tra di loro, secondo il principio della soccombenza e si liquidano come dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 – scaglione di valore compreso tra €.26.000/01 ed
€.52.000/00 – valori medi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, in accoglimento della domanda proposta da ogni diversa e/o ulteriore domanda, Parte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- condanna i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo risarcitorio, la somma di €.42.534, oltre interessi nella misura legale sulla somma di €.35.954/35 di anno in anno rivalutata a far data dal 7/2/2021 e sino alla pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali sul coacervo a far data dalla pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
p. 4/5 - condanna i convenuti, in solido tra di loro, alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in €.786 per esborsi ed €.
5.077 per onorari, oltre rimb. forf. ed oneri di legge, se dovuti, ed oltre spese di C.T.U., con attribuzione in favore dell'avv. Antonio D'Avino, che ne ha chiesto la distrazione.
Benevento, 1° ottobre 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 5/5