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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/02/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13626/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato in Edo State in [...] il [...], C.F. , con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avvocato Benedetta Pala ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato la seguente sentenza
1. In data 6.11.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo l'1.10.2024 e notificato l'8.10.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 5.12.2022 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica;
− ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“Circa l'integrazione in Italia. Si vedano i doc.
n. 5,6,7. QuNDo il ricorrente faceva ingresso in Italia veniva ospitato presso un centro di accoglienza ad Albino. In seguito, veniva ospitato in un centro di accoglienza sito a Ponteranica ove ebbe modi di frequentare un corso di lingua italiana e svolgere anche attività di volontariato per il predetto Comune. Nel 2018 iniziava anche a svolgere qualche lavoretto senza regolare contratto. Successivamente veniva ospitato presso un centro di accoglienza a Botta di Sedrina
(BG), aderendo alle varie attività che gli venivano proposte frequentNDo corsi di lingua italiana ottenendo l'attestato di conoscenza di livello Alf4 e di livello A1, svolgendo anche diverse attività di volontariato come l'accompagnamento dei bambini a scuola. Concluso il progetto di accoglienza il predetto si trasferiva a Seriate ove vi rimaneva per circa 4/5 anni. Il ricorrente fin dal suo arrivo si è subito adoperato alla ricerca di un'occupazione, invero nel corso del 2018
e del 2019 lavorava come parrucchiere alle dipendenze di in Bergamo Controparte_2 con un compenso di euro 300/400. Nel corso del 2020 il ricorrente iniziava a lavorare alle dipendenze della Sig.ra che presentava domNDa di emersione presso la Persona_1
Prefettura di Bergamo a favore del ricorrente che però non NDava a buon fine. Nel medesimo anno il ricorrente si arrangiava lavorNDo come parrucchiere per amici e connazionali a
Bergamo, con un compenso di euro 10 per ogni taglio di capelli. Poi veniva assunto presso Ace
Real Estate Srl sito a Milano con un contratto a tempo determinato che nel 2022 diveniva a tempo indeterminato. La sua mansione è quella del magazziniere e lo stipendio mensile è di circa euro 1.200. Da tanti anni il ricorrente ha fatto conoscenza della sua attuale compagna la
Sig.ra una connazionale richiedente asilo inserita in un progetto di accoglienza a Parte_2
Bolzano in attesa della decisione del Tribunale contro un provvedimento di rigetto della protezione internazionale. Dalla loro unione il 23.9.2024 è nato il loro primo figlio Persona_2 che vive con la madre.”).
Con decreto emesso il 7.11.2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata sospesa in base alle seguenti considerazioni: “Dai documenti indicati sopra risulta che il ricorrente lavora dal 2018 e dal 10.11.2022 a tempo indeterminato in Italia dove vive suo figlio nato il [...]: tale circostanza, significativa di un percorso di integrazione economica, potrebbe comportare
l'accoglimento della domNDa”.
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza dell'11.2.2025 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportNDosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota conclusiva il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento della domNDa;
− ha esposto e prodotto quanto segue: “In ordine alla situazione lavorativa del ricorrente si fa presente che lavora ancora presso la Ace Real Estate Srl dal lunedì al venerdì con la qualifica di operario. Si producono le buste paga del mese di ottobre, novembre e dicembre 2024 con uno stipendio medio di euro 1.200,00. B) In ordine alla situazione familiare del ricorrente si produce il p.s e il c.f. della figlia che ha quattro mesi. Si produce anche estratto per riassunto Persona_3 di nascita rilasciato dal Comune di Merano in data 5.11.24. Si deposita anche il p.s. della compagna la sig.ra che è una richiedente asilo ancora in attesa dell'esito finale. Parte_3 La predetta vive ancora insieme alla figlia presso una struttura a Bolzano. La famiglia si vede in modo alternato: il ricorrente va a trovarle a Bolzano e viceversa.”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia
e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; LE v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_4 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann ND Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra. Dall'anno 2020 il ricorrente, in Italia dal 2018, percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato;
inoltre, intrattiene una relazione significativa, anche se a distanza, con la figlia minore convivente in una struttura di accoglienza con la madre richiedente asilo. La durata del soggiorno in
Italia, la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa e la relazione con figlia minore evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domNDa va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenziano la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 11.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nelle persone dei seguenti magistrati
Mariarosa Pipponzi Presidente
Luciano Ambrosoli giudice
Christian Colombo giudice nel giudizio promosso da
, nato in Edo State in [...] il [...], C.F. , con Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avvocato Benedetta Pala ricorrente nei confronti di
Controparte_1 resistente ha pronunciato la seguente sentenza
1. In data 6.11.2024 il ricorrente:
− ha impugnato il decreto emesso dalla Questura di Bergamo l'1.10.2024 e notificato l'8.10.2024 di rigetto dell'istanza presentata il 5.12.2022 per il rilascio del permesso di soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo n. 286/1998 per assenza di integrazione socio-economica;
− ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e nel merito la condanna al rilascio del permesso di soggiorno;
− ha descritto e documentato la sua vita in Italia (“Circa l'integrazione in Italia. Si vedano i doc.
n. 5,6,7. QuNDo il ricorrente faceva ingresso in Italia veniva ospitato presso un centro di accoglienza ad Albino. In seguito, veniva ospitato in un centro di accoglienza sito a Ponteranica ove ebbe modi di frequentare un corso di lingua italiana e svolgere anche attività di volontariato per il predetto Comune. Nel 2018 iniziava anche a svolgere qualche lavoretto senza regolare contratto. Successivamente veniva ospitato presso un centro di accoglienza a Botta di Sedrina
(BG), aderendo alle varie attività che gli venivano proposte frequentNDo corsi di lingua italiana ottenendo l'attestato di conoscenza di livello Alf4 e di livello A1, svolgendo anche diverse attività di volontariato come l'accompagnamento dei bambini a scuola. Concluso il progetto di accoglienza il predetto si trasferiva a Seriate ove vi rimaneva per circa 4/5 anni. Il ricorrente fin dal suo arrivo si è subito adoperato alla ricerca di un'occupazione, invero nel corso del 2018
e del 2019 lavorava come parrucchiere alle dipendenze di in Bergamo Controparte_2 con un compenso di euro 300/400. Nel corso del 2020 il ricorrente iniziava a lavorare alle dipendenze della Sig.ra che presentava domNDa di emersione presso la Persona_1
Prefettura di Bergamo a favore del ricorrente che però non NDava a buon fine. Nel medesimo anno il ricorrente si arrangiava lavorNDo come parrucchiere per amici e connazionali a
Bergamo, con un compenso di euro 10 per ogni taglio di capelli. Poi veniva assunto presso Ace
Real Estate Srl sito a Milano con un contratto a tempo determinato che nel 2022 diveniva a tempo indeterminato. La sua mansione è quella del magazziniere e lo stipendio mensile è di circa euro 1.200. Da tanti anni il ricorrente ha fatto conoscenza della sua attuale compagna la
Sig.ra una connazionale richiedente asilo inserita in un progetto di accoglienza a Parte_2
Bolzano in attesa della decisione del Tribunale contro un provvedimento di rigetto della protezione internazionale. Dalla loro unione il 23.9.2024 è nato il loro primo figlio Persona_2 che vive con la madre.”).
Con decreto emesso il 7.11.2024 l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato è stata sospesa in base alle seguenti considerazioni: “Dai documenti indicati sopra risulta che il ricorrente lavora dal 2018 e dal 10.11.2022 a tempo indeterminato in Italia dove vive suo figlio nato il [...]: tale circostanza, significativa di un percorso di integrazione economica, potrebbe comportare
l'accoglimento della domNDa”.
È stata fissata per la discussione del ricorso l'udienza dell'11.2.2025 sostituita ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c.
Parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso riportNDosi alla motivazione del provvedimento impugnato.
Con la nota conclusiva il ricorrente:
− ha chiesto l'accoglimento della domNDa;
− ha esposto e prodotto quanto segue: “In ordine alla situazione lavorativa del ricorrente si fa presente che lavora ancora presso la Ace Real Estate Srl dal lunedì al venerdì con la qualifica di operario. Si producono le buste paga del mese di ottobre, novembre e dicembre 2024 con uno stipendio medio di euro 1.200,00. B) In ordine alla situazione familiare del ricorrente si produce il p.s e il c.f. della figlia che ha quattro mesi. Si produce anche estratto per riassunto Persona_3 di nascita rilasciato dal Comune di Merano in data 5.11.24. Si deposita anche il p.s. della compagna la sig.ra che è una richiedente asilo ancora in attesa dell'esito finale. Parte_3 La predetta vive ancora insieme alla figlia presso una struttura a Bolzano. La famiglia si vede in modo alternato: il ricorrente va a trovarle a Bolzano e viceversa.”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note conclusive.
2. L'oggetto del presente giudizio è il diritto di soggiornare in Italia per le ragioni indicate nell'articolo
19 decreto legislativo 286/1998. Di conseguenza irregolarità e vizi di carattere formale del procedimento e del provvedimento sono irrilevanti ai fini del giudizio ed è onere della parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto secondo le regole ordinarie in tema di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.). È necessario accertare le condizioni vita del ricorrente in Italia
e la situazione del Paese di provenienza al momento della pronuncia con la conseguenza che i profili fattuali oggetto del procedimento amministrativo non sono rilevanti ai fini della decisione.
L'articolo 5 comma 6 del citato decreto prescrive il rispetto degli obblighi di carattere internazionale o costituzionale dello Stato italiano nel valutare il rilascio di un permesso di soggiorno. Tra gli obblighi internazionali che vincolano lo Stato italiano figurano quelli derivanti dalla Convenzione
Europea dei Diritti dell'Uomo. Tra essi spicca il diritto dell'articolo 8 che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare: secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il diritto al rispetto della vita privata include il diritto allo sviluppo e all'autonomia personale e a sviluppare relazioni con altri e con la comunità circostante (Corte EDU, Niemietz v. Germany, sentenza del 16 dicembre 1992, para. 29; Pretty v. the United Kingdom, sentenza del 29 luglio 2002, para. 61 e 67; LE v. Ukraine, sentenza del 9 gennaio 2013, para. 165-167). La Corte Per_4 ha avuto modo di chiarire che l'articolo 8 impone agli Stati parte della Convezione di assicurare agli individui che si trovano sotto la loro giurisdizione una sfera individuale e sociale in cui possano perseguire liberamente lo sviluppo della propria personalità (Commissione europea per i diritti umani,
Brüggemann ND Scheuten v. Germany, decisione del 19 maggio 1976). Quanto agli obblighi costituzionali, la Corte di Cassazione ha definito il diritto al rispetto della vita privata e familiare
“quale prerequisito di una «vita dignitosa» (…) che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost.” (cfr. Cass. SU, sent. 24413 /2021, pag. 19). Inoltre, l'art. 10 co.
3 Cost. sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Al diritto di asilo costituzionale fa riscontro l'obbligo dell'Amministrazione di indagare sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di ognuna delle forme di protezione
– internazionale e complementare – previste dal nostro ordinamento.
Fatte queste premesse, vanno valorizzate le affermazioni contenute negli atti del ricorrente e provate dai documenti indicati sopra. Dall'anno 2020 il ricorrente, in Italia dal 2018, percepisce redditi in forza di contratti di lavoro dipendente reiterati nel corso del tempo, l'ultimo dei quali a tempo indeterminato;
inoltre, intrattiene una relazione significativa, anche se a distanza, con la figlia minore convivente in una struttura di accoglienza con la madre richiedente asilo. La durata del soggiorno in
Italia, la continuità e l'attualità dell'attività lavorativa e la relazione con figlia minore evidenziano una ferma e persistente volontà di radicamento nel territorio dello Stato. Un rimpatrio pregiudicherebbe, dunque, la vita del ricorrente tutelata dall'articolo 8 c.e.d.u.
Mancano elementi di segno negativo riguardanti l'ordine e la sicurezza pubblici per impedire il soggiorno in Italia.
La domNDa va accolta.
3. Di rilievo per la decisione sulle spese processuali la produzione documentale compiuta in occasione del processo in aggiunta a quanto presentato nel corso del procedimento amministrativo che evidenziano la stabilità della posizione lavorativa: da ciò deriva l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
Per questi motivi
1. Dichiara il diritto di , nato in [...] il [...], al rilascio del permesso di Parte_1 soggiorno previsto dall'articolo 19 decreto legislativo 286/1998.
2. Dispone la trasmissione degli atti al questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio del permesso.
3. Compensa tra le parti le spese processuali.
Si comunichi.
Brescia, 11.2.2025
Il giudice
Christian Colombo
La Presidente
Mariarosa Pipponzi