Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1172/2024;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, n. in TORINO (TO) il 04/12/1983, TE
rappresentata e difesa dall'avv. GRECO IGNAZIO;
E
n. in CATANIA (CT) il 12/08/1971, Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. GRECO IGNAZIO;
Congiuntamente e cumulativamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 e
49 c.p.c. chiedevano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gravina di Catania il 05/12/2011;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza con cui hanno pagina 1 di 4
Ritenuto che i coniugi si separarono con sentenza del Tribunale di Catania n. 3314/2024 emessa nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che con ricorso ai sensi degli artt. 473 bis 51 e 49 c.p.c. hanno chiesto congiuntamente e cumulativamente di separarsi alle seguenti condizioni e, decorsi i termini di legge, di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 05/12/2011, nel Comune di
Gravina di Catania:
“1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2) I figli sono affidati a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3) La casa familiare sita in via Padre Angelo Secchi n. 11, è assegnata alla IG.ra , con tutti gli arredi;
TE
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli nei fine settimana il sabato dalle ore 16,00 fino alle 21,00 della domenica;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 2 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la
pagina 2 di 4 madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) Il padre si obbliga a corrispondere alla IG.ra TE
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il
[...] solo mantenimento dei figli, la somma di € 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre il 50% delle seguenti spese da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate:
A) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: apparecchi e protesi, di qualsiasi genere, per la salute;
visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN,
B) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: arredo scolastico (quaderni, quadernoni, penne, colori, matite, cartella etc. ed in genere il corredo scolastico usuale per la scuola), libri scolastici e altri strumenti necessari allo studio;
C) spese scolastiche ed extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: mensa scolastica, trasporto scolastico, attività ludico-sportive e musicali.”.
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato in Gravina di Catania il
05/12/2011 tra:
TE
pagina 3 di 4 e
Parte_2
alle condizioni concordate tra le parti in ricorso.
O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (comune di Gravina di Catania Atto N. 32 parte 1 - anno 2011).
Così deciso nella camera di conIGlio del 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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