Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 120 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/3/2025 e vertente
TRA
(C.F. , con l'avvocato Giulio Tumbarello Parte_1 P.IVA_1 e l'avvocato Roberto Adinolfi nel cui studio in Roma Via Lorenzo Respighi 13 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con l'avvocato CP_1 C.F._1
Emiliano Berti nel cui studio in Sezze (LT) Via Marconi 16 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Roma.
FATTO E DIRITTO
pag. 1 di 8
“in via principale e nel merito accertare e dichiarare in virtù degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali di contratto l'avvenuta risoluzione ex art.
1456 c.c. del contratto n. 100D70/596 (rif. int. N. 154317) per avvenuto furto del bene e per l'effetto condannare al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo totale di € 26,007,41 per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi legali alla scadenza sino all' effettivo soddisfo, nonché in estremo subordine alla somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
- In subordine, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto n. 100D70/596 (rifl int. n. 54317) per
l'avvenuto furto del bene e per l'effetto condannare al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dell'importo totale di € 26.007,41 per le causali indicate in narrativa, oltre interessi legali dalla scadenza sino all'effettivo soddisfo…” (All. 1);
Ha dedotto la ricorrente di avere locato alla un carro CP_1 miscelatore semovente da 12 mc mod. afs1200, marca general mixcon al costo di euro 591,09 di canone di locazione mensile e che il contratto n. 100D70/596 si risolveva di diritto, ai sensi degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali per essere stato il bene locato oggetto di furto in danno della conduttrice.
Proseguiva esponendo che compagnia assicuratrice Controparte_3 del mezzo agricolo in virtù del contratto che accedeva alla locazione comunicava alla locatrice che la polizza, nel caso di specie, non fosse operativa perché “dopo una attenta ispezione, non era stato chiarito come il carro miscelatore fosse stato fatto uscire dall e Parte_2
l'utilizzatore non aveva fornito documentazione e (o chiarimenti plausibili in merito, non contattando nemmeno le forze dell'ordine a furto avvenuto” negando l'operatività della polizza. In difetto di operatività della polizza dalla stessa contratta, la ricorrente emetteva la fattura n. 146438/2020/01 del 09.03.2020 per euro
29.007,41, detratto il deposito cauzionale di euro 3.000,00 a titolo di penale contrattuale risarcitoria ai sensi dell'art. 15 delle c.g.c., addebitando il costo del mezzo alla conduttrice.
La resistente si è costituita, contestando, con plurimi argomenti, la fondatezza della pretesa avversaria.”.
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda principale e la domanda riconvenzionale;
ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.380,00, compresi compensi professionali e spese, oltre accessori come per legge.
pag. 2 di 8 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente va respinta l'eccezione di improcedibilità della domanda, per non essere la materia della risoluzione del contratto di leasing soggetta alla negoziazione assistita obbligatoria per le azioni di condanna al pagamento di somme di denaro superiori ad euro 50.000,00.
Ritenuta la propria competenza per territorio, vertendo la controversia sul contratto di leasing concluso tra le parti, che all'art. 16 prevedeva la deroga della competenza a favore del tribunale di Roma si osserva nel merito che il negozio concluso, in caso di furto o di sinistro e perdita del bene, prevede all'art. 11 e 15 delle condizioni generali di contratto la risoluzione di diritto della locazione operativa, con facoltà del locatore di pretendere il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione, quantificato preventivamente nell'importo della somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data della risoluzione del contratto attualizzati all'euribor a tre mesi vigente al momento della risoluzione, oltre al valore residuo. Deduce la ricorrente l'inoperatività della polizza assicurativa stipulata con la ., avendo la Compagnia contestato che la CP_3 conduttrice abbia richiesto l'intervento delle Forze dell'ordine, risultando per contro che la avvedutasi dell'evento , collocabile temporalmente CP_1 nelle ore notturne tra il 31.07.2019 ed il 01.08.2019, si sia recata presso i
Carabinieri di Borgo Podgora ed alle ore 11.00 del mattino abbia sporto denuncia contro ignoti per il furto del carro miscelatore, riferendo che esso era custodito all'interno del capannone sito nell'azienda, il giorno dopo integrando la denuncia querela di furto, indicando con esattezza la proprietà del mezzo agricolo ed il titolo giustificante la propria detenzione
(all. 2 prod. resistente); risulta altresì che il procedimento penale contro ignoti che seguiva alla denuncia veniva archiviato in data 10.03.2021 (all.
3). Risultando che la resistente ha ottemperato alla clausola contrattuale dell'art. 11, che onerava il detentore del mezzo, in caso di sinistro da cui derivasse la perdita totale del bene oggetto di locazione, di contattare immediatamente le Autorità Competenti e di darne informazione alla locatrice, si rileva che il contenuto dell'accertamento della compagnia assicurativa a cui la ricorrente fa riferimento , posto a fondamento del diniego e legittimante, secondo la prospettazione, la richiesta della penale ,
è smentito dalla provata circostanza della denuncia;
neppure può imputarsi alla conduttrice di non avere chiarito come il mezzo sia stato sottratto dal fondo, dovendosi presumere che essa non abbia assistito al furto. A fronte del rifiuto del pagamento dell'indennizzo nessuna contestazione ha mosso la società concedente all'assicuratrice, propria interlocutrice contrattuale, procedendo all'applicazione della penale a carico dell'utilizzatore.
pag. 3 di 8 La domanda di pagamento della penale va pertanto respinta, in difetto della prova dei presupposti di operatività della clausola negoziale di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto. Il rigetto della domanda principale assorbe anche le richieste dispiegate in via riconvenzionale, la cui formulazione mirava a sottrarre dalla penale pretesa la somma consegnata a titolo di cauzione. L'accertamento dei rapporti di dare- avere tra le parti, all'esito dell'esclusione del diritto al pagamento della penale, deborda, pertanto, dall'oggetto del giudizio. Deve infine evidenziarsi che la società ricorrente ha scelto di agire contro il contraente conduttore e non contro la propria compagnia assicuratrice, muovendo dal presupposto del corretto rifiuto dell'assicuratrice, che ben avrebbe potuto chiamare in giudizio in via principale per conseguire l'adempimento del contratto di assicurazione;
deriva che la richiesta di chiamare in giudizio l'assicurazione non può essere accolta, la scelta processuale della parte ricorrente escludendo la responsabilità della compagnia assicuratrice, indipendentemente dal contenuto della difesa della resistente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”.
§ 3. – Ha proposto appello la rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare e provvedere: - In via principale e nel merito, in riforma integrale della ordinanza Rgn.11092/2021, accertare e dichiarare in virtù degli artt. 11 e 15 delle condizioni generali di contratto l'avvenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto n. 100D70/596 (rif. int. n. 154317) per avvenuto furto del bene oggetto della locazione e per l'effetto condannare la Sig.ra al pagamento in favore della ricorrente CP_1 dell'importo totale di € 26.007,41 per le causali indicate in narrativa, il tutto oltre agli interessi legali dalla scadenza della fattura di penale sino all'effettivo soddisfo;
- Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio e con condanna della Sig.ra alla CP_1 restituzione in favore della odierna appellante di quanto percepito dalla
a titolo di spese e compensi professionali, oltre oneri CP_4 accessori all'esito del giudizio di primo grado”.
Ha resistito rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On. Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare l'appello come formulato con conferma dell'ordinanza di primo grado. Con vittoria di compensi e spese del grado di giudizio”.
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del
7/3/2025.
§ 4. – L'appello proposto da contiene tre motivi. Parte_1
pag. 4 di 8 § 4.1 – Il primo è intitolato: “Erronea interpretazione da parte del
Giudice di prime cure delle clausole contrattuali – violazione dell'art. 1363
c.c ”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che avesse rispettato gli obblighi CP_1 contrattuali limitandosi a denunciare il furto ai Carabinieri, trascurando che le condizioni generali di polizza l'avrebbero obbligata anche a mantenere le tracce dei segni di effrazione, che invece non avrebbe consentito di verificare, sia non invocando l'intervento delle forze dell'Ordine sia mancando di spiegare al perito dell'assicurazione come fosse stata sottratta la macchina agricola custodita all'interno del capannone dell'azienda. Non provando il furto e non mantenendone le tracce sarebbe CP_1 venuta meno ai propri doveri con l'effetto di essere tenuta alla penale di risoluzione prevista dall'art. 15 del contratto, dopo che la compagnia assicurativa aveva rifiutato l'indennizzo. Controparte_3
Il motivo è infondato.
Rifiutato l'indennizzo assicurativo, sul presupposto che non fosse chiarita la fuoriuscita del mezzo agricolo dall'azienda e non fossero state contattate le forze dell'ordine, la ha fatto applicazione dell'art. Parte_1
15 del contratto che prevede, per il caso di perdita totale del bene e di risoluzione del leasing, l'addebito diretto sul conduttore, a titolo di penale, del valore del mezzo agricolo. In realtà, l'art. 15 facoltizza il concedente all'addebito diretto in caso di inadempimento delle obbligazioni contenute nell'art. 11 rubricato
“Assicurazione e sinistri”. L'art. 11 obbliga il conduttore ad informare immediatamente il concedente e ad effettuare le denunce alle competenti autorità.
Tanto ha fatto denunciando il furto ai Carabinieri CP_1 della più vicina stazione di Borgo Sabotino-Latina alle 11:08 del 2/8/2019, dopo essersi, alle ore 8:30 di quella stessa mattina, resa conto della mancanza del mezzo agricolo dal capannone dove era custodito.
Non vale obiettare che la stessa avrebbe lasciato CP_1 inadempiuto l'obbligo di dare prova del furto e di conservarne le tracce onde consentire conformi accertamenti da parte del perito dell'assicurazione, ammettendo pure di non aver chiesto l'intervento di pattuglia delle forze dell'ordine per constatare l'accaduto. In realtà, non si rinviene nel contratto alcun obbligo per il conduttore di dare prova del furto onde evitare l'applicazione di penale, né un tale obbligo è desumibile dall'impegno a “mettere a disposizione … mezzi di prova … sull'evento…” che pure è previsto tra gli “Obblighi in caso di sinistro” nell'estratto delle condizioni di assicurazione, e che il Tribunale
pag. 5 di 8 avrebbe trascurato, mancando di interpretare il contratto nel senso risultante dal complesso dell'atto. Vero è che, fatta la denuncia e informati il concedente e l'assicurazione, si è resa disponibile a qualsiasi accertamento CP_1 dei Carabinieri che avessero voluto approfondire la dinamica del furto onde risalire agli autori, ovvero del perito dell'assicurazione che avesse dubitato della veridicità del fatto.
Con ciò ha esaurito tutti i suoi doveri contrattuali, CP_1 restando pure gratuita l'affermazione della compagnia assicuratrice per cui non avrebbe conservato le tracce dell'effrazione. Quanto alla mancata richiesta di intervento di pattuglia delle forze dell'ordine per constatare l'accaduto, ha dichiarato ai CP_1
Carabinieri di non averla effettuata prima della sua denuncia, ma lo ha evidentemente fatto semplicemente perché nelle prime ore immediatamente successive alla constatazione del fatto si portò ella stessa in caserma, lasciando agli stessi Carabinieri la valutazione dell'opportunità di procedere ad un sopralluogo o una ispezione dei luoghi. Non è provata l'assenza di segni di effrazione, e, ancorchè il perito dell'assicurazione non si fosse persuaso del perpetrato furto soltanto perché non avrebbe indicato specifiche circostanze di tempo e di CP_1 manovra del mezzo agricolo portato fuori dal capannone dell'azienda, vale l'obiezione già presa in considerazione dal primo giudice per cui la donna, assente dai luoghi quella notte, non ha assistito al fatto.
§ 4.2 – Il secondo motivo è intitolato: “In ordine alla mancata autorizzazione alla chiamata in causa della Compagnia – violazione di quanto previsto dall'art. 269 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale di negare l'allargamento del contraddittorio alla compagnia di assicurazioni trascurando che in relazione alle difese di Controparte_3 CP_1 sarebbe stato suo diritto chiamare in causa l'assicurazione.
Il motivo è inammissibile.
Il diniego del Tribunale all'allargamento del contraddittorio è indice dell'esercizio di un potere ordinatorio del giudice in ragione dell'economia dei giudizi, senza pregiudizio per la che ben avrebbe potuto e Parte_1 può far valere ogni diritto verso il proprio garante in altra sede. In altri termini di diniego del Tribunale si è risolto in una decisione tutta processuale che non incide sulle domande così come formulabili in separati giudizi, tanto che la stessa statuizione non è censurabile in sede di impugnazione, risultando tale motivo d'appello inammissibile.
pag. 6 di 8 § 4.3 – Il terzo motivo è intitolato: “In ordine alla condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui l'ha condanno alle spese di lite, trascurando la soccombenza di sulle numerose eccezioni preliminari disattese dal Tribunale. CP_1
Il motivo è infondato.
E' noto che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito.
(Cass. n. 18503/2014).
§ 5. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto al terzo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 6. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. tra CP_1 le parti dal Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. – condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 di liquidate in complessivi € 4.888,00, di cui € CP_1 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, € 1.911,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 7/3/2025.
pag. 7 di 8 L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 8 di 8