CASS
Sentenza 16 gennaio 2024
Sentenza 16 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2024, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA TA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 1865 Anno 2024 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 28/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. SA LO adiva la Corte d'Appello di Roma proponendo istanza di rescissione del giudicato derivante da sentenza dei Tribunale di Velletri divenuta irrevocabile il 5 gennaio 2023, con la quale era stata condannata alla pena di mesi nove di reclusione per i delitti di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.4 e.5 cod.pen. 2. La vicenda processuale era così ricostruita nel provvedimento impugnato: a)in fase di indagine la ricorrente aveva provveduto, con dichiarazione del 16 luglio 2018, ad eleggere domicilio e a nominare un difensore di fiducia nella persona dell'avv. RG Amato;
b) il decreto di citazione per l'udienza del 28 maggio 2019 era stato notificato presso il domicilio dichiarato in fase di indagine;
c) la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e non si era tentata alcuna rinnovazione della notifica predetta presso il luogo di residenza;
d) si era dunque proceduto alla notifica presso il difensore d'ufficio, nominato nella persona dell'avv. Rocco Sofi del Foro di Velletri, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen;
d) contestualmente alla elezione di domicilio avvenuta durante la fase delle indagini, come sopra ricordato, era stato invece nominato un difensore di fiducia, nella persona dell'avv. RG Amato;
e) all'udienza del 28 maggio 2019 era stata allora disposta la rinnovazione della notifica, sempre ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.peri. presso il difensore di fiducia avv. RG Amato per la successiva udienza del 24 marzo 2020, e presso il predetto difensore di fiducia erano state regolarmente effettuate, sempre a mezzo Pec, le successive notificazioni a seguito dei rinvii per l'emergenza epidemiologica;
f) l'avv. RG Amato non era mai comparso alle udienze. Tanto premesso, la Corte d'Appello rigettava l'istanza osservando che la mancata partecipazione della ricorrente al processo non poteva ritenersi incolpevole ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. innanzi tutto perché la ricorrente non aveva adempiuto all'onere di comunicare le variazioni del proprio domicilio, con conseguente legittimità della notifica eseguita presso il difensore di fiducia. Riteneva poi la Corte territoriale che la SA, che aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia, nulla aveva dedotto o allegato riguardo a fatti o situazioni che le avessero impedito di informarsi presso il proprio difensore di fiducia circa il processo a suo carico. 3. Ricorre per ON SA LO a mezzo del proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta regolarità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia avv. RG Amato. La notifica, invero, era stata effettuata presso il difensore avv. RG Amato nella sola " qualità di difensore di fiducia" e non ai sensi del quarto comma 161 cod. proc. pen. Inoltre, la notifica al solo difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, non può sostituire la comunicazione all'imputato del provvedimento di vocatio in jus. Nella vicenda in esame, dunque, nessun atto concreto conduceva a ritenere che vi fosse stata conoscenza della celebrazione del processo da parte della SA LO, non essendo equipollente la conoscenza della pendenza di una indagine a suo carico attraverso la notifica dell'avviso ex 415 bis cod. proc. pen., come ormai statuito dalle Sezioni Unite Innaro. Né vi erano elementi dai quali desumere la conoscenza del processo da parte della ricorrente, atteso che il difensore di fiducia non aveva presenziato alle udienza. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli art. 420 bis, 179 e 629 bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Vi era palese contraddittorietà delle argomentazioni rese nel provvedimento impugnato poiché la Corte territoriale, pur dando atto della mancata notifica del decreto di citazione all'imputata, aveva ritenuto di superare tale vizio in ragione della rinnovazione della notifica al difensore di fiducia, ritenendo che da ciò potesse desumersi l'effettiva conoscenza del processo tramite le notizie fornite dal difensore. Invece, non vi era alcuna certezza della conoscenza del processo da parte della SA, e quindi il giudice non avrebbe potuto celebrare il processo in assenza senza aver disposto le ricerche dell'imputata ai sensi dell'art. 484 cod.proc.pen. e senza una regolare notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. 4. Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte di legittimità chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish, Rv. 279420 - 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 02). Si è invero specificato che, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, il giudice è chiamato a verificare se la mancata comparizione dell'imputato sia riconducibile esclusivamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Come indicato dalle Sezioni Unite Isrnail «l'articolo 420-bis per la difesa dai "finti" inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Si deve trattare all'evidenza di "condotte positive, di vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, rispetto alle quali è necessario un accertamento in fatto, perché l'articolo 420-bis non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale, pena il ritorno alle vecchie presunzioni" ( così testualmente Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021, D, Rv. 282848 che, nel risolvere il contrasto determinatosi in ordine alla possibilità di eseguire le notifiche al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen, hanno ribadito i principi sopra evidenziati). 4. Tanto premesso, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite, le Sezioni semplici di questa Corte hanno costantemente ril:enuto che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda;
in questa ipotesi, con riferimento alle " vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo", l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 , Piunti, Rv. 283019 - 01 Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 - 01). 5. Nel caso di specie consta la nomina, da parte dell'imputata, di un difensore di fiducia. Non risulta che detto difensore abbia rinunciato al mandato né anteriormente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, né durante il processo, dopo aver ricevuto la notifica del decreto di citazione. Anzi, è proprio il medesimo difensore di fiducia, avv. RG Rossi, che ha proposto l'istanza di rescissione del giudicato avanzata in questa sede. Orbene, stante la certa sussistenza del rapporto professionale instauratosi con il difensore di fiducia, e non constando altrimenti vicende interruttive del predetto rapporto professionale ( anzi, potendosene attestare la perduranza), la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, rilevando come l'odierna ricorrente non avesse prospettato o allegato vicende e fatti concreti che le avessero impedito o reso estremamente difficoltoso prendere contatti con il difensore di fiducia da lei nominato, sì che la mancata conoscenza del processo era, di fatto, dipendente da una condotta a lei stessa ascrivibile, integrante volontario e consapevole disinteresse, e quindi volontaria sottrazione, al processo che direttamente la riguardava. 7. Benchè quanto esposto sia da considerare assorbente, va ricordata anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen (Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021, imputato D., Rv. 282848 - 02 ). Dunque, essendo pacifico che la notificazione alla SA LO, eseguita ai sensi dell'art. 170 cod. proc pen, riportava l'annotazione per mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario, risulta pienamente legittima la successiva consegna dell'atto al difensore, eseguita proprio in applicazione della citata norma di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. E va altresì ribadito che, essendo sceso il giudicato sulla vicenda che ha riguardato l'odierna ricorrente, non sono comunque deducibili questioni di nullità (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, Perchiunno, Rv. 213782 - 01; Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, Marrongelli, Rv. 271703 - 01) rilevando invece, in questa sede, esclusivamente, l'accertamento della sussistenza o meno di vicende che, concretamente, abbiano impedito alla stessa di avere conoscenza del processo a suo carico, vicende correttamente escluse dalla Corte territoriale. 6. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 28 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente DA HÈ Franceso ia Ci
b) il decreto di citazione per l'udienza del 28 maggio 2019 era stato notificato presso il domicilio dichiarato in fase di indagine;
c) la notifica non era andata a buon fine per irreperibilità del destinatario e non si era tentata alcuna rinnovazione della notifica predetta presso il luogo di residenza;
d) si era dunque proceduto alla notifica presso il difensore d'ufficio, nominato nella persona dell'avv. Rocco Sofi del Foro di Velletri, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen;
d) contestualmente alla elezione di domicilio avvenuta durante la fase delle indagini, come sopra ricordato, era stato invece nominato un difensore di fiducia, nella persona dell'avv. RG Amato;
e) all'udienza del 28 maggio 2019 era stata allora disposta la rinnovazione della notifica, sempre ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.peri. presso il difensore di fiducia avv. RG Amato per la successiva udienza del 24 marzo 2020, e presso il predetto difensore di fiducia erano state regolarmente effettuate, sempre a mezzo Pec, le successive notificazioni a seguito dei rinvii per l'emergenza epidemiologica;
f) l'avv. RG Amato non era mai comparso alle udienze. Tanto premesso, la Corte d'Appello rigettava l'istanza osservando che la mancata partecipazione della ricorrente al processo non poteva ritenersi incolpevole ai sensi dell'art. 629 bis cod.proc.pen. innanzi tutto perché la ricorrente non aveva adempiuto all'onere di comunicare le variazioni del proprio domicilio, con conseguente legittimità della notifica eseguita presso il difensore di fiducia. Riteneva poi la Corte territoriale che la SA, che aveva provveduto a nominare un difensore di fiducia, nulla aveva dedotto o allegato riguardo a fatti o situazioni che le avessero impedito di informarsi presso il proprio difensore di fiducia circa il processo a suo carico. 3. Ricorre per ON SA LO a mezzo del proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta regolarità del decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia avv. RG Amato. La notifica, invero, era stata effettuata presso il difensore avv. RG Amato nella sola " qualità di difensore di fiducia" e non ai sensi del quarto comma 161 cod. proc. pen. Inoltre, la notifica al solo difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, non può sostituire la comunicazione all'imputato del provvedimento di vocatio in jus. Nella vicenda in esame, dunque, nessun atto concreto conduceva a ritenere che vi fosse stata conoscenza della celebrazione del processo da parte della SA LO, non essendo equipollente la conoscenza della pendenza di una indagine a suo carico attraverso la notifica dell'avviso ex 415 bis cod. proc. pen., come ormai statuito dalle Sezioni Unite Innaro. Né vi erano elementi dai quali desumere la conoscenza del processo da parte della ricorrente, atteso che il difensore di fiducia non aveva presenziato alle udienza. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione di legge in relazione agli art. 420 bis, 179 e 629 bis cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Vi era palese contraddittorietà delle argomentazioni rese nel provvedimento impugnato poiché la Corte territoriale, pur dando atto della mancata notifica del decreto di citazione all'imputata, aveva ritenuto di superare tale vizio in ragione della rinnovazione della notifica al difensore di fiducia, ritenendo che da ciò potesse desumersi l'effettiva conoscenza del processo tramite le notizie fornite dal difensore. Invece, non vi era alcuna certezza della conoscenza del processo da parte della SA, e quindi il giudice non avrebbe potuto celebrare il processo in assenza senza aver disposto le ricerche dell'imputata ai sensi dell'art. 484 cod.proc.pen. e senza una regolare notifica effettuata ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. 4. Il procuratore generale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte di legittimità chiarito che gli indici di conoscenza previsti dall'art. 420 bis cod. proc. pen. debbano essere valutati in concreto, non potendo qualificarsi come presunzioni, se non vanificando il senso e il fondamento del diritto sovranazionale (Sez. U - n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish, Rv. 279420 - 01; Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, Lovric, Rv. 280931 - 02). Si è invero specificato che, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, il giudice è chiamato a verificare se la mancata comparizione dell'imputato sia riconducibile esclusivamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Come indicato dalle Sezioni Unite Isrnail «l'articolo 420-bis per la difesa dai "finti" inconsapevoli valorizza, quale unica ipotesi in cui possa procedersi oltre, pur se la parte ignori la vocatio in ius, la volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento o di atti del procedimento». Si deve trattare all'evidenza di "condotte positive, di vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo, rispetto alle quali è necessario un accertamento in fatto, perché l'articolo 420-bis non "tipizza" e non consente di tipizzare alcuna condotta particolare che possa ritenersi tale, pena il ritorno alle vecchie presunzioni" ( così testualmente Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021, D, Rv. 282848 che, nel risolvere il contrasto determinatosi in ordine alla possibilità di eseguire le notifiche al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen, hanno ribadito i principi sopra evidenziati). 4. Tanto premesso, a seguito dei ripetuti interventi delle Sezioni Unite, le Sezioni semplici di questa Corte hanno costantemente ril:enuto che, nella ipotesi di nomina del difensore di fiducia, deve ritenersi instaurato un rapporto professionale tra la persona sottoposta a processo penale e il professionista nominato, rapporto che onera l'interessato dell'obbligo di attivarsi per conoscere le sorti del processo che lo riguarda;
in questa ipotesi, con riferimento alle " vicende concrete che hanno impedito la partecipazione al processo", l'interessato deve allegare situazioni o fatti che gli abbiano concretamente reso impossibile o estremamente difficoltosa l'attività di assumere dal professionista nominato le notizie relative al processo (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022 , Piunti, Rv. 283019 - 01 Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022, G., Rv. 284460 - 01). 5. Nel caso di specie consta la nomina, da parte dell'imputata, di un difensore di fiducia. Non risulta che detto difensore abbia rinunciato al mandato né anteriormente alla notifica del decreto di citazione a giudizio, né durante il processo, dopo aver ricevuto la notifica del decreto di citazione. Anzi, è proprio il medesimo difensore di fiducia, avv. RG Rossi, che ha proposto l'istanza di rescissione del giudicato avanzata in questa sede. Orbene, stante la certa sussistenza del rapporto professionale instauratosi con il difensore di fiducia, e non constando altrimenti vicende interruttive del predetto rapporto professionale ( anzi, potendosene attestare la perduranza), la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, rilevando come l'odierna ricorrente non avesse prospettato o allegato vicende e fatti concreti che le avessero impedito o reso estremamente difficoltoso prendere contatti con il difensore di fiducia da lei nominato, sì che la mancata conoscenza del processo era, di fatto, dipendente da una condotta a lei stessa ascrivibile, integrante volontario e consapevole disinteresse, e quindi volontaria sottrazione, al processo che direttamente la riguardava. 7. Benchè quanto esposto sia da considerare assorbente, va ricordata anche la recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen (Sez. U , n. 14573 del 25/11/2021, imputato D., Rv. 282848 - 02 ). Dunque, essendo pacifico che la notificazione alla SA LO, eseguita ai sensi dell'art. 170 cod. proc pen, riportava l'annotazione per mancata consegna del plico per irreperibilità del destinatario, risulta pienamente legittima la successiva consegna dell'atto al difensore, eseguita proprio in applicazione della citata norma di cui all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. E va altresì ribadito che, essendo sceso il giudicato sulla vicenda che ha riguardato l'odierna ricorrente, non sono comunque deducibili questioni di nullità (Sez. 5, n. 7557 del 23/03/1999, Perchiunno, Rv. 213782 - 01; Sez. 4, n. 1270 del 24/10/2017, Marrongelli, Rv. 271703 - 01) rilevando invece, in questa sede, esclusivamente, l'accertamento della sussistenza o meno di vicende che, concretamente, abbiano impedito alla stessa di avere conoscenza del processo a suo carico, vicende correttamente escluse dalla Corte territoriale. 6. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 28 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente DA HÈ Franceso ia Ci