Articolo 2 della Legge 2 dicembre 1969, n. 999
Articolo 1
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20 gennaio 1970
Art. 2.
All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico del capitolo 3249 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 relativo agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi al trattato medesimo.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1970