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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente e Relatore DRAGONE ALBERTO, Giudice MANCA GIORGIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Cagliari
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO n. 02576202500002234000 38591.97
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110051709761000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110051709761000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110059622748000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110059622748000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120011525252000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120045967402000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120053780816000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130025853303000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520140008214822000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150009025016000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150034038271000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0252016000993852000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520160024084729000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170000623236000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170008915907000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520180009334079000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190011438589000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190013444864000 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza,
- in via cautelare sospendere l'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002234000 e delle cartelle oggetto di impugnazione;
- nel merito, annullare il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002234000 e dichiarare prescritte le cartelle nn.; 02520110051709761000; 02520110059622748000; 02520120011525252000; 02520120045967402000; 02520120053780816000; 02520130025853303000; 02520140008214822000; 02520150009025016000; 02520150034038271000; 02520160009938520000; 02520160024084729000; 02520170000623236000; 02520170008915907000; 02520180009334079000; 02520190011438589000; 02520190013444864000;
- con vittoria di spese e compensi professionali.
Resistente: A. Dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle 02520120011525252000, 02520120053780816000, 02520140008214822000, 02520190011438589000, 02520190013444864000, perché, a seguito di sgravio dell'ente impositore, recano un debito residuo pari a zero;
B. Nel resto, rigettare il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe. L'Ader si è costituita comunicando l'intervenuto annullamento dei ruoli da parte del Comune di Quartucciu, chiedendo quindi l'estinzione del giudizio in tale parte, con il rigetto nel resto. All'udienza del 28.11.2025 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione. All'udienza del 30.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002234000 del 23.05.2025, notificata l'11.06.2025, per l'importo complessivo di € 107.805,91, limitatamente a 17 cartelle di pagamento notificate tra il 22.11.2011 e il 02.10.2019. Le cartelle riguardano tributi locali (TARI) e diritto annuale camerale, per i quali il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, non risultando notificati atti interruttivi nel termine di legge. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare e, nel merito, l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria e la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati. Il ricorrente sostiene che i crediti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria siano prescritti, poiché:
• i tributi oggetto di riscossione (TARI e diritto camerale) costituiscono obbligazioni periodiche;
• ad essi si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.;
• tutte le cartelle risultano notificate oltre cinque anni prima del preavviso di iscrizione ipotecaria;
• nel periodo successivo alla notifica delle cartelle non risultano atti interruttivi della prescrizione. A sostegno, il ricorrente richiama consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui:
• la TARI è soggetta a prescrizione quinquennale;
• il diritto camerale, avendo natura periodica annuale, è anch'esso soggetto a prescrizione quinquennale;
• l'iscrizione ipotecaria non può fondarsi su crediti prescritti, pena la nullità del relativo preavviso. Ne consegue l'illegittimità della pretesa erariale e dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate-SS si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente rileva anzitutto la cessazione della materia del contendere per cinque cartelle, integralmente sgravate dal Comune di Quartucciu, con importo residuo pari a zero. Con riferimento alle altre cartelle, contesta l'eccezione di prescrizione, sostenendo che:
• le cartelle sono state ritualmente notificate;
• nel tempo sono stati notificati numerosi atti interruttivi (intimazioni di pagamento, pignoramento presso terzi, precedenti preavvisi di ipoteca);
• il decorso della prescrizione è stato inoltre sospeso per legge (2014 e periodo emergenziale Covid 2020-2021);
• una cartella riguarda imposta di registro, soggetta a prescrizione decennale. L'Agenzia afferma inoltre che la mancata impugnazione tempestiva delle cartelle e delle intimazioni ha determinato la definitività dei crediti, con preclusione della possibilità di far valere successivamente la prescrizione in sede di impugnazione del preavviso di ipoteca.
Si deve anzitutto prendere atto dell'intervenuto annullamento delle cartelle nn. 02520120011525252000, 02520120053780816000, 02520140008214822000, 02520190011438589000, 02520190013444864000, relativamente alle quali deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carco di chi le ha sostenute. Con riferimento alle rimanenti cartelle, giova subito osservarsi come effettivamente il termine di prescrizione, per i residui crediti di diritti camerali ovvero di tasse locali, sia quinquennale, come peraltro da entrambe le parti concordemente prospettato. Tuttavia, dalla documentazione offerta dall'ADER, e dalle sue argomentazioni, non contraddette da altri atti successivi del ricorrente, emerge che:
dopo la notifica delle cartelle e prima della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500002234000, il ricorrente è stato destinatario dei seguenti atti:
1. in data 7.11.2013, è stata notificata, con raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 02520139013462659000 (doc. 21), con la quale è stato ingiunto il pagamento della cartella 02520110051709761000;
2. in data 7.11.2013, è stata notificata, con raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 02520139013462760000 (doc. 22), con la quale è stato ingiunto il pagamento della cartella 02520110059622748000;
3. in data 7.11.2013, è stata notificata, con raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 02520139013463366000 (doc. 23), con la quale è stato ingiunto il pagamento della cartella 02520120045967402000;
4. in data 17.11.2016, è stata notificata, mediante il deposito telematico e la pubblicazione sul sito della Camera di commercio, l'intimazione di pagamento n. 02520169008915009000 (doc. 24), con la quale è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520110051709761000, 02520110059622748000, 02520120045967402000, 02520130025853303000, 02520150009025016000;
5. in data 8.5.2017, è stato notificato, mediante il deposito telematico e la pubblicazione sul sito della Camera di commercio, il pignoramento presso terzi n. 02584201700002171001 (doc. 25), con la quale è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520110051709761000, 02520110059622748000, 02520120045967402000, 02520130025853303000, 02520150009025016000, 02520150034038271000, 02520160009938520000; 6. in data 24.11.2023, è stata notificata, con raccomandata A/R, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202300001306000 (doc. 26), con la quale è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520150009025016000, 02520150034038271000, 02520160009938520000, 02520160024084729000, 02520170000623236000, 02520170008915907000, 02520180009334079000;
7. in data 27.12.2023, è stata notificata, con raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 02520239008261854000 (doc. 27), con la quale è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520120045967402000, 02520130025853303000;
8. in data 5.4.2024, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02520239001119959000. La notifica è stata curata dal messo notificatore che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza (doc. 28). Con questo atto è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520110051709761000, 02520110059622748000, 02520160009938520000, 02520160024084729000, 02520170000623236000, 02520170008915907000, 02520180009334079000.
Da quanto esposto e documentato emerge quindi come la prescrizione sia stata più volte interrotta e quindi abbia ripreso a decorrere da ogni evento interruttivo.
A ciò devono aggiungersi le sospensioni della prescrizione dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, introdotta per consentire la definizione agevolata, prevista dall'art. 1, comma 618, Legge 147/2013 e successive modificazioni, in virtù della quale il decorso del termine è stato sospeso per un periodo di 166 giorni e quella durata dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, disposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, dall'art. 68, DL 18/2020, successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021, che ha comportato, per un corrispondente periodo di tempo (542 giorni), la sospensione della prescrizione. Ne discende pertanto che nessun evento estintivo si è verificato rispetto alle residue cartelle sopra indicate e quindi che il ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria deve essere rigettato in quanto infondato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, calcolate sul valore residuo in contestazione, come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle con nn. 02520120011525252000, 02520120053780816000, 02520140008214822000, 02520190011438589000, 02520190013444864000 per annullamento degli atti impugnati. Spese a carico di chi le ha sostenute. Rigetta il ricorso relativamente all'atto impugnato ed alle cartelle nn. 02520110051709761000 (ruoli 2011/570 e 2011/380), 02520110059622748000, 02520120045967402000, 02520130025853303000, 02520150009025016000, 02520150034038271000, 02520160009938520000, 02520160024084729000, 02520170000623236000, 02520170008915907000, 02520180009334079000, Condanna ad € 1.388,80 di spese processuali in favore di ADER, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Così deciso in Cagliari il 30.1.2026
Il Presidente est. Dott. Massimo Zaniboni
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZANIBONI MASSIMO, Presidente e Relatore DRAGONE ALBERTO, Giudice MANCA GIORGIO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 638/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - SS - Cagliari
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO n. 02576202500002234000 38591.97
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110051709761000 TARI 2009 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110051709761000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110059622748000 TARI 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520110059622748000 TARI 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120011525252000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120045967402000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520120053780816000 TARI 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520130025853303000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520140008214822000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150009025016000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520150034038271000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0252016000993852000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520160024084729000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170000623236000 REGISTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520170008915907000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520180009334079000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190011438589000 TARI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520190013444864000 TARI 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 57/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza,
- in via cautelare sospendere l'efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002234000 e delle cartelle oggetto di impugnazione;
- nel merito, annullare il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002234000 e dichiarare prescritte le cartelle nn.; 02520110051709761000; 02520110059622748000; 02520120011525252000; 02520120045967402000; 02520120053780816000; 02520130025853303000; 02520140008214822000; 02520150009025016000; 02520150034038271000; 02520160009938520000; 02520160024084729000; 02520170000623236000; 02520170008915907000; 02520180009334079000; 02520190011438589000; 02520190013444864000;
- con vittoria di spese e compensi professionali.
Resistente: A. Dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle cartelle 02520120011525252000, 02520120053780816000, 02520140008214822000, 02520190011438589000, 02520190013444864000, perché, a seguito di sgravio dell'ente impositore, recano un debito residuo pari a zero;
B. Nel resto, rigettare il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'atto indicato in epigrafe. L'Ader si è costituita comunicando l'intervenuto annullamento dei ruoli da parte del Comune di Quartucciu, chiedendo quindi l'estinzione del giudizio in tale parte, con il rigetto nel resto. All'udienza del 28.11.2025 il ricorrente rinunciava all'istanza di sospensione. All'udienza del 30.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 02576202500002234000 del 23.05.2025, notificata l'11.06.2025, per l'importo complessivo di € 107.805,91, limitatamente a 17 cartelle di pagamento notificate tra il 22.11.2011 e il 02.10.2019. Le cartelle riguardano tributi locali (TARI) e diritto annuale camerale, per i quali il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione, non risultando notificati atti interruttivi nel termine di legge. Il ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare e, nel merito, l'annullamento del preavviso di iscrizione ipotecaria e la declaratoria di prescrizione dei crediti azionati. Il ricorrente sostiene che i crediti posti a fondamento dell'iscrizione ipotecaria siano prescritti, poiché:
• i tributi oggetto di riscossione (TARI e diritto camerale) costituiscono obbligazioni periodiche;
• ad essi si applica il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.;
• tutte le cartelle risultano notificate oltre cinque anni prima del preavviso di iscrizione ipotecaria;
• nel periodo successivo alla notifica delle cartelle non risultano atti interruttivi della prescrizione. A sostegno, il ricorrente richiama consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui:
• la TARI è soggetta a prescrizione quinquennale;
• il diritto camerale, avendo natura periodica annuale, è anch'esso soggetto a prescrizione quinquennale;
• l'iscrizione ipotecaria non può fondarsi su crediti prescritti, pena la nullità del relativo preavviso. Ne consegue l'illegittimità della pretesa erariale e dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate-SS si è costituita nel giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente rileva anzitutto la cessazione della materia del contendere per cinque cartelle, integralmente sgravate dal Comune di Quartucciu, con importo residuo pari a zero. Con riferimento alle altre cartelle, contesta l'eccezione di prescrizione, sostenendo che:
• le cartelle sono state ritualmente notificate;
• nel tempo sono stati notificati numerosi atti interruttivi (intimazioni di pagamento, pignoramento presso terzi, precedenti preavvisi di ipoteca);
• il decorso della prescrizione è stato inoltre sospeso per legge (2014 e periodo emergenziale Covid 2020-2021);
• una cartella riguarda imposta di registro, soggetta a prescrizione decennale. L'Agenzia afferma inoltre che la mancata impugnazione tempestiva delle cartelle e delle intimazioni ha determinato la definitività dei crediti, con preclusione della possibilità di far valere successivamente la prescrizione in sede di impugnazione del preavviso di ipoteca.
Si deve anzitutto prendere atto dell'intervenuto annullamento delle cartelle nn. 02520120011525252000, 02520120053780816000, 02520140008214822000, 02520190011438589000, 02520190013444864000, relativamente alle quali deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con spese a carco di chi le ha sostenute. Con riferimento alle rimanenti cartelle, giova subito osservarsi come effettivamente il termine di prescrizione, per i residui crediti di diritti camerali ovvero di tasse locali, sia quinquennale, come peraltro da entrambe le parti concordemente prospettato. Tuttavia, dalla documentazione offerta dall'ADER, e dalle sue argomentazioni, non contraddette da altri atti successivi del ricorrente, emerge che:
dopo la notifica delle cartelle e prima della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202500002234000, il ricorrente è stato destinatario dei seguenti atti:
1. in data 7.11.2013, è stata notificata, con raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 02520139013462659000 (doc. 21), con la quale è stato ingiunto il pagamento della cartella 02520110051709761000;
2. in data 7.11.2013, è stata notificata, con raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 02520139013462760000 (doc. 22), con la quale è stato ingiunto il pagamento della cartella 02520110059622748000;
3. in data 7.11.2013, è stata notificata, con raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 02520139013463366000 (doc. 23), con la quale è stato ingiunto il pagamento della cartella 02520120045967402000;
4. in data 17.11.2016, è stata notificata, mediante il deposito telematico e la pubblicazione sul sito della Camera di commercio, l'intimazione di pagamento n. 02520169008915009000 (doc. 24), con la quale è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520110051709761000, 02520110059622748000, 02520120045967402000, 02520130025853303000, 02520150009025016000;
5. in data 8.5.2017, è stato notificato, mediante il deposito telematico e la pubblicazione sul sito della Camera di commercio, il pignoramento presso terzi n. 02584201700002171001 (doc. 25), con la quale è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520110051709761000, 02520110059622748000, 02520120045967402000, 02520130025853303000, 02520150009025016000, 02520150034038271000, 02520160009938520000; 6. in data 24.11.2023, è stata notificata, con raccomandata A/R, la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 02576202300001306000 (doc. 26), con la quale è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520150009025016000, 02520150034038271000, 02520160009938520000, 02520160024084729000, 02520170000623236000, 02520170008915907000, 02520180009334079000;
7. in data 27.12.2023, è stata notificata, con raccomandata A/R, l'intimazione di pagamento n. 02520239008261854000 (doc. 27), con la quale è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520120045967402000, 02520130025853303000;
8. in data 5.4.2024, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 02520239001119959000. La notifica è stata curata dal messo notificatore che ha osservato gli adempimenti previsti dall'art. 140 cpc, incluso l'invio della raccomandata informativa, rimessa al mittente per compiuta giacenza (doc. 28). Con questo atto è stato ingiunto il pagamento, tra le altre, delle cartelle 02520110051709761000, 02520110059622748000, 02520160009938520000, 02520160024084729000, 02520170000623236000, 02520170008915907000, 02520180009334079000.
Da quanto esposto e documentato emerge quindi come la prescrizione sia stata più volte interrotta e quindi abbia ripreso a decorrere da ogni evento interruttivo.
A ciò devono aggiungersi le sospensioni della prescrizione dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, introdotta per consentire la definizione agevolata, prevista dall'art. 1, comma 618, Legge 147/2013 e successive modificazioni, in virtù della quale il decorso del termine è stato sospeso per un periodo di 166 giorni e quella durata dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, disposta, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, dall'art. 68, DL 18/2020, successivamente prorogato con i Decreti 34/2020, 78/2020, 99/2021, 41/2021, che ha comportato, per un corrispondente periodo di tempo (542 giorni), la sospensione della prescrizione. Ne discende pertanto che nessun evento estintivo si è verificato rispetto alle residue cartelle sopra indicate e quindi che il ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria deve essere rigettato in quanto infondato. Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, calcolate sul valore residuo in contestazione, come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle con nn. 02520120011525252000, 02520120053780816000, 02520140008214822000, 02520190011438589000, 02520190013444864000 per annullamento degli atti impugnati. Spese a carico di chi le ha sostenute. Rigetta il ricorso relativamente all'atto impugnato ed alle cartelle nn. 02520110051709761000 (ruoli 2011/570 e 2011/380), 02520110059622748000, 02520120045967402000, 02520130025853303000, 02520150009025016000, 02520150034038271000, 02520160009938520000, 02520160024084729000, 02520170000623236000, 02520170008915907000, 02520180009334079000, Condanna ad € 1.388,80 di spese processuali in favore di ADER, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge
Così deciso in Cagliari il 30.1.2026
Il Presidente est. Dott. Massimo Zaniboni