Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5274/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefano Grillo ha pronunciato, nell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 5274/2024 promossa dalla signora:
, nata a [...] il [...], C.F. residente a [...], Parte_1 C.F._1
via del Lagaccio n. 40, rappresentata e difesa, come da procura depositata telematicamente, dall'Avv.
Michelangelo Metta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia, Via Piave n. 10
-ricorrente-
CONTRO il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 dell' , rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal Controparte_2 funzionario dott. delegato dal dirigente dell' CP_3 Controparte_2
pro tempore, legalmente domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38
[...]
-convenuto-
Conclusioni delle parti
RICORRENTE:
“RICORRE
a codesto Tribunale affinché, contrariis rejectis, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Voglia:
PRINCIPALITER:
1) Previa disapplicazione delle graduatorie del http//www.miur.gov.it e del Controparte_1
Decreto Ministeriale N. 50/21 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di Istituto ATA III Fascia, nella parte in cui prevede che il solo servizio militare di leva
IN SUBORDINE:
2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – che ha prestato il servizio civile dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica – al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia ATA (vigenti nel triennio 2021/2024) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolgo in costanza di nomina” alla stregua del servizio civile “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
IN OGNI CASO:
3) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente – nella qualità di ATA precario in possesso del titolo di studio valido per l'accesso ai corrispondenti profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio civile – di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all'interno delle graduatorie ove hanno chiesto l'inclusione del servizio civile non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica ATA d'interesse;
IN VIA ANCORA PIU' GRADATA E:
4) In ogni caso, condannare l'Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante p.t., all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio civile di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie correggendo, di conseguenza, il punteggio della citata graduatoria.
5) Condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze legali da distrarre in favore del sottoscritto procuratore, antistatario”.
CONVENUTO:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato telematicamente il 5.12.2024 la sig.ra ha Parte_1 convenuto in giudizio il (di seguito, per brevità, anche solo Controparte_1
Cont
”), chiedendo al Tribunale - per quanto è dato comprendere dalla lettura delle conclusioni, tutt'altro che chiare - che , previa disapplicazione delle graduatorie ministeriali e del D.M. n. 50/21
(con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie d'Istituto ATA III Fascia) nella parte in cui prevede che solo i servizi di leva e i servizi assimilati per legge (tra cui il servizio civile) prestati in costanza di rapporto di impiego siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica ATA, accerti e dichiari il proprio diritto al riconoscimento del servizio civile svolto quando “non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica”, alla stregua del servizio reso “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).
La ricorrente ha dedotto, a fondamento delle precisate richieste, quanto segue:
- in data 6.2.2023 ha presentato domanda di servizio civile universale (anno 2023/2024), per il progetto “Edutime” dell'Ente “Salesiani per il Sociale” APS;
- il 5.9.2023 ha sottoscritto il contratto di servizio civile universale con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (doc. 2); il medesimo giorno ha preso servizio presso l'istituto scolastico “Don Bosco” di via Angelo Carrara n. 260 (Genova);
-prima del colloquio conoscitivo con l'Ente salesiano, del 7.3.2023, era stata nominata supplente presso l'Istituto comprensivo di Genova Quarto (attività che ha svolto anche dopo il
5.9.2023);
-il giorno 4.9.2024 ha terminato il servizio civile (doc. 4);
-nel corso del progetto ha svolto diverse mansioni, comprese quelle di supporto e di tutoraggio in classe in collaborazione con i docenti di ruolo;
-a seguito di domanda per l'inserimento nelle graduatorie d'Istituto ATA III Fascia, ha appreso che le è stato riconosciuto, per l'anno di servizio civile, un punteggio pari a soli 0,60 punti;
-ha invece diritto all'attribuzione del punteggio “pieno” (6 punti), in quanto il servizio di leva e quello civile debbono avere uguale rilevanza, ai fini della partecipazione ai concorsi e alle selezioni pubbliche, siano stati prestati in costanza di rapporto o in assenza di nomina.
Cont Il si è ritualmente costituito in giudizio, eccependo in via preliminare la carenza d'interesse ad agire della sig.ra , atteso che ella fa riferimento alla disciplina di cui al D.M. Pt_1
n. 50/2021, di aggiornamento delle graduatorie ATA di circolo e di istituto III Fascia per il triennio 2021/2023: detto D.M. è stato sostituito dal DM n. 89/2024, di aggiornamento delle citate graduatorie per il triennio 2024/2027, approvato in data 21.5.2024.
Parte resistente ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso nel merito, atteso che il D.M. n.
50/2021 (come il successivo D.M. n. 89/2024) è conforme alla normativa nazionale e sovranazionale, laddove prevede, ai fini della formazione delle graduatorie, l'attribuzione di un punteggio
(diversificato) sia per i servizi di leva e civile prestati in costanza di rapporto, sia per quelli svolti in assenza di nomina (come da giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sull'art. 2050 cod. ord. militare).
La causa è stata istruita documentalmente;
è stata poi discussa oralmente dai difensori delle parti, anche in merito all'attualità dell'interesse ad agire della ricorrente. I difensori hanno infine richiamato le conclusioni di cui ai rispettivi atti.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto, per le ragioni di cui infra.
3. Deve rammentarsi, innanzitutto, che costituisce condizione dell'azione, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire, consistente nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare alla parte un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice;
detto interesse deve inoltre sussistere al momento della decisione (v., tra le tante, Cass. n.
30584/2021).
In assenza di tale elemento, è preclusa ogni valutazione sul merito della controversia.
Ciò posto, non pare potersi riscontrare, nel caso in esame, l'interesse di parte ricorrente ad una pronuncia di accoglimento del ricorso, dato che le domande sono riferite a graduatorie (di cui al D.M.
n. 50/2021) non più in vigore nel momento del deposito del ricorso (vigenti, come da menzionato
D.M. e per stessa indicazione di parte attrice, nel triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).
4. La domanda è in ogni caso infondata, nel merito.
Con recente ordinanza (Cass. ord. n. 9738/2025), richiamando i principi già espressi in una precedente decisione (Cass. n. 22429/2024), la Suprema Corte ha infatti chiaramente affermato che:
<… i precedenti di questa S.C. hanno definito la questione – diversa da quella che è oggetto dell'odierno contendere ‒ in ordine alla possibilità, per i decreti ministeriali di disciplina delle graduatorie per l'accesso all'impiego scolastico, di consentire la valutazione del servizio militare obbligatorio o dei servizi civili sostitutivi solo se resi in costanza di rapporto;
tale limitazione era infatti contenuta nell'art. 2, co. 6, del D.M. n. 44 del 2011 e di conseguenza Cass. 2 marzo 2020, n.
5679, Cass. 3 giugno 2021, n.15467 e Cass 29 dicembre 2021, n. 41894 (tutte riguardanti docenti e graduatorie c.d. ad esaurimento) e Cass. 29 marzo 2024, n. 8586 (sempre quanto ai docenti ed alle graduatorie di circolo e di istituto) hanno ritenuto che si trattasse di previsione non legittima;
ciò essenzialmente, a partire dall'originaria Cass. n. 5679/2020, sul presupposto che l'art. 2050 del
Codice dell'Ordinamento Militare andasse inteso non nel senso appunto di limitare – in presenza di pubblici concorsi, cui andavano estensivamente equiparate le graduatorie per l'accesso alla scuola
– il riconoscimento del servizio ai soli casi di nomina in costanza di rapporto, ma nel senso, coerente con il disposto dell'art. 52 della Costituzione ed al principio di non discriminazione ivi espressamente sancito, di imporre in generale il riconoscimento di quel servizio (comma 1), ribadendone il riconoscimento anche se reso in corso di rapporto (comma 2). Si tratta di principi espressi rispetto a casi che coinvolgevano personale docente, ma che evidentemente valgono anche rispetto al personale ATA che qui viene in evidenza;
5. il tema di causa è però diverso e riguarda la possibilità che, nelle graduatorie per l'accesso alla scuola, come nei concorsi, siano attribuiti punteggi diversi al servizio militare o al servizio civile sostitutivo, a seconda che essi siano prestati in costanza di rapporto o autonomamente da esso;
6. per affrontare la questione del punto di vista giuridico sono necessari vari chiarimenti.
6.1 va intanto qui precisato come non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d.lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera” (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs.
n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569); si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni ‒ di portata comparativa delle diverse posizioni ‒ sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi;
6.2 si deve poi rilevare come il D.M. n. 50 del 2021, che riguarda il personale ATA e che qui viene in considerazione, disciplina come segue la materia in esame;
esso prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato” (punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati
«nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti»; in sostanza, secondo la Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano
0,15 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui;
7. l'assetto appare non in contrasto con il disposto dei due commi dell'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, già in precedenza richiamati;
il comma 1 dell'art. 2050 ‒ ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto;
il comma 2 – ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, seconda parte del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo ‒ non afferma esplicitamente quale sia il punteggio da attribuire ai periodi di servizio militare resi in pendenza di rapporto di lavoro, ma ne richiede la considerazione «a tutti gli effetti»;
7.1 in altre parole, la norma primaria non esclude per nulla la diversa valorizzazione dei periodi svolti in costanza o meno di un rapporto di lavoro con la stessa P.A.; essa impone di non violare, per i servizi non in costanza di rapporto, il principio dell'attribuzione di un punteggio pari e comunque non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici e, per i servizi resi in costanza di rapporto con l'Amministrazione scolastica, di valorizzarli «a tutti gli effetti», con ciò indirizzando nel senso che, quando ricorra quel presupposto, lo svolgimento del servizio militare sostitutivo deve essere equivalente al servizio effettivamente reso;
7.2 tale regolamentazione, nel consentire in concreto il differenziale tra l'uno e l'altro servizio, non
è irragionevole;
infatti, l'attribuzione del medesimo punteggio del servizio effettivo – ai fini dell'accesso ad un futuro rapporto di impiego ‒ a chi sia costretto ad interrompere il rapporto in corso per adempiere agli obblighi di leva risponde ad evidenti esigenze di pari trattamento in quanto, altrimenti, il sistema, creando uno sfavore rispetto a chi prosegua in un identico rapporto per il solo fatto della prestazione del servizio militare o obbligatorio o sostitutivo di esso, contrasterebbe con l'art. 52, co. 2, della Costituzione;
esigenza, quest'ultima, che invece non ricorre quando si discorra più genericamente di graduatorie per le supplenze e valorizzazione del servizio militare svolto a prescindere dalla preesistenza di un rapporto;
quest'ultimo servizio va valorizzato, per garantire che lo svolgimento del servizio militare o sostitutivo non sia in generale ragione di pregiudizio ed assicurare coerenza con l'art. 52, co. 2, Cost., ma la situazione è diversa da quella che si realizza in specifico quando il servizio sia svolto in costanza di rapporto, in cui proprio l'ulteriore necessità di mantenere coerenza con l'art. 52, co. 2 cit., giustifica il diverso trattamento;
8. il D.M., regolando le graduatorie ATA per l'accesso alla scuola, è rispettoso delle norme primarie, perché esso ha attribuito comunque un punteggio e quindi ha riconosciuto un vantaggio come conseguenza dello svolgimento del servizio militare o sostitutivo;
ma è giustificata anche l'attuazione che il D.M. ha dato dell'assetto normativo sopra descritto, attraverso l'attribuzione di un maggior punteggio per lo svolgimento del servizio in costanza di rapporto nella medesima qualifica ed un minore punteggio per il previo autonomo svolgimento di un servizio qualsiasi presso la P.A., ivi compreso il servizio militare o sostitutivo;
intanto, la valorizzazione a vari fini di chi provenga dalla medesima esperienza lavorativa, è stata già ritenuta in generale legittima da questa S.C. (Cass. 2 agosto 2007, n. 17081); d'altra parte, già si è detto della situazione differenziale di chi comunque abbia un rapporto di lavoro che sia poi sospeso per il servizio militare o sostitutivo, trattandosi di posizione che sollecita, con evidenza, un pari trattamento rispetto a chi non interrompa analogo servizio per un corrispondente impegno, con profilo differenziale munito di una sua specificità, sicché non è necessaria l'estensione di quel trattamento a chi abbia svolto il servizio militare o sostitutivo in via autonoma;
9. a conclusioni analoghe, su base di argomentazioni non significativamente dissimili è pervenuto anche Cons. Stato, Sez. VII, 29 dicembre 2022, 11602>>.
5. Non vi è dubbio, pertanto, che il convenuto, attribuendo alla ricorrente - come da CP_1
ella dedotto (v. p. 3 del ricorso) - 0,60 punti per il servizio civile svolto non in costanza di rapporto
(sempre secondo la prospettazione attrice, v. p. 3 del ricorso), abbia agito legittimante e correttamente, in applicazione del D.M. n. 50/2021.
Ne consegue, appunto, la reiezione del ricorso.
6. Quanto alle spese di lite, la particolare novità delle questioni giuridiche trattate ne consente la compensazione, tra le parti, tuttavia parziale, nella misura della metà, in quanto, alla data del deposito del ricorso, era già stata depositata la sentenza della S.C. (Cass. n. 22429/2024), sopra citata, che ha per prima affrontato e risolto, nei termini indicati, le questioni stesse.
Per la parte residua, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
a carico del ricorrente, opportunamente diminuite, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate e della modestissima attività processuale, con applicazione, inoltre, della riduzione del
20% ex art. 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione, respinge il ricorso;
compensa per metà, tra le parti, le spese di giudizio;
condanna parte ricorrente a rifondere al la frazione Controparte_1
residua delle spese, frazione che liquida nell'importo di euro 1.480,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15% e accessori di legge.
Genova, il 17 aprile 2025.
IL GIUDICE
Stefano GRILLO