Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/05/2025, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1493 /2023 RG
Alla udienza del 15.05.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice accertata la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui è stato disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte,
depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 50
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 1493 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023
TRA
1
nella Via Pasquale Mastricchi n. 15 (90143), in persona del suo legale rappr.te ed amm.re pro tempore, (avv. Giuseppe Chiarello)
ATTRICE
CONTRO
con sede legale in Roma, Via Monzambano 10 (codice CP_1
fiscale - partita IVA ) (avv.ti Maria Scarnera e P.IVA_2 P.IVA_3
Sergio De Salvo)
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI
(P.I. ) corrente in Partinico Via Controparte_2 P.IVA_3
della Regione Siciliana, 47 in persona del suo legale rappresentante (avv.
Maurizio Cannizzo e avv. Giuliano Di Giuseppe Hasani)
convenuta
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione, e definitivamente pronunziando;
Ritiene e dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' ; CP_1
2 in accoglimento delle domande attoree, condanna la Controparte_2
al pagamento dell'importo di € 5.660,80 (iva inclusa) oltre interessi legali dalle fatture sino al soddisfo;
Pone a carico della convenuta soccombente, le spese del presente procedimento, spettanti a parte attrice, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, e determinate in complessivi 2.600,00 euro,
oltre IVA, CPA, rimborso forfettario del 15% ex DM giustizia n. 55/2014 .
Ritiene compensate le spese legali relativamente all' CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente necessita soffermarsi sulla carenza di legittimazione passiva, eccepita dall' in relazione alla domanda di CP_1
adempimento contrattuale, spiegata nei confronti della stessa, dalla
. Parte_1
Ed invero l ha premesso di non avendo intrattenuto alcun CP_1
rapporto contrattuale con la società attrice, ma, esclusivamente, con la società appaltatrice per la gestione degli impianti CP_2 Controparte_2
tecnici di come peraltro incontestato tra le parti. CP_1
Sul punto, occorre richiamare un granitico principio di diritto, secondo il quale, in deroga al generale principio di libertà della forma del contratto, ai sensi del R.D. n. 2440/1923, tutti i contratti conclusi dalla P.A. devono
essere stipulati in forma scritta, a pena di nullità ex art. 1418 c.c., salvo
3 i casi in cui la legislazione ammetta una deroga a tale forma.
Secondo giurisprudenza costante, invero, la stipula dei contratti con la
Pubblica Amministrazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione di un apposito
documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Difatti, la
forma scritta assolve dunque una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione le clausole destinate a disciplinare il rapporto contrattuale (cfr.
Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza 13 ottobre 2016 n. 20690).
Stante il principio generale del divieto del rinnovo dei contratti pubblici,
l'unica forma di «rinnovo» ammissibile è quello espresso adottato con provvedimento espresso ed alle peculiari condizioni individuate dalla legislazione vigente. Tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere, trova applicazione ai fini non
4 solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni (tra le altre, Cass. civ. sez. VI, 23/02/2022, n. 5996; Cons.
stato sez. II, 30/06/2021, n. 4978).
Ciò posto, deve escludersi la vigenza del principio di libertà di forme,
invocato da parte attrice nella fattispecie per cui è causa, con la conseguenza che non è possibile ipotizzare la conclusione tacita per facta concludentia, posto che altrimenti si perverrebbe all'effetto inammissibile di eludere il requisito della forma scritta (Consiglio di Stato, sez. IV, 3
giugno 2010, n. 3507).
Passando al merito della vicenda, alla luce della assunta istruttoria e della documentazione versata in atti, la domanda attorea appare fondata e merita accoglimento.
Ed invero, occorre invero sottolineare come debbano ritenersi decisive sia la deposizione resa dal teste escusso ing. sia da quanto Tes_1
dichiarato dalla stessa nella memoria ex art 183 , 6 comma n 1 CP_1
e, mai contestato od obiettato dalla Controparte_2
In particolare, l'ing. attraverso la sua deposizione chiara e lineare, Tes_1
ha ricostruito i rapporti intercorsi fra le parti in causa, e l'intervento effettuato dalla società attorea.
Il teste ha dichiarato: “Premetto che dall'anno 2003, io all'interno
dell' mi occupo di impianti tecnologici e non sono, il Responsabile CP_1
5 dell Economato;
anzi aggiungo che non so neppure se, all'interno
dell'anas, sussista questo Ufficio;
conseguentemente io non ho conferito
alcun incarico alla , ne tanto meno potevo farlo…... Parte_1
premetto che l seguendo procedure previste nel Codice dei contratti CP_1
pubblici individua una ditta aggiudicataria, appaltarice e quindi conclude
un contratto di appalto . Questa procedura viene espletata dall , CP_1
attraverso un apposito Ufficio di gare e contratti, al termine del quale viene
individuato un D. L ., sul punto aggiungo che io sono stato nominato
Direttore dei Lavori per l'appalto che si era aggiudicata;
Controparte_2
Preciso che nel caso specifico ha dato incarico e affidato alla CP_2
l'incarico di individuare il guasto o piu guasti su Parte_1
apparacchiature elettriche, in particolare schede elettroniche. Questo
perche non è stata capace di individuare e risolvere il guasto. CP_2
Premetto che non sussiste alcuna prassi, cosi come lettami nel capitolo,
invece è accaduto che la non fosse in grado di risolvere Controparte_2
il problema tecnico di cui ho detto sopra, e quindi mi ha chiesto in quanto
io D.L. se conoscessi una figura competente in tal senso. A quel punto io
mi ricordai di certo ing. , competente e per un caso Controparte_3
analogo accaduto circa 4 o 5 anni prima, e misi in contatto le due parti,
nella persona di , nel caso specifico io accompagnai sui luoghi, Parte_2
con un mezzo presso lo svincolo dell'aeroporto per punta AI , CP_1
all'interno di un area delimitata e recintata, chiusa al pubblico, e quindi
6 all'interno di un locale tecnologico, ovverosia una cabina contenente
apparecchiature elettriche. Mi ricordo che in quella occasione aprii io
l'accesso all'area.
Premetto che se è pur vero che il fruitore finale del servizio reso da
è la in realtà, per tutto quanto spiegato sopra Parte_1 CP_1
l'intervento eseguito da (ing. ) è stato nella Parte_1 CP_3
immediatezza fruito da Controparte_2
Ed ancora, occorre sottolineare che l , nella memoria ex art. CP_1
183, co. 6 n. 1 c.p.c. , a seguito della dichiarata estraneità ai fatti della convenuta ha evidenziato che “...l'impresa ( Controparte_2 [...]
ndr) maliziosamente omette di dare atto che le Controparte_2
lavorazioni cui si riferiscono le fatture nn. 876/2018 e 1045/2018 – emesse
significativamente dalla nei confronti dell'appaltatrice Parte_1
- sono state inserite nel registro della contabilità dei lavori sottoscritto dalla
e regolarmente pagate a quest'ultima col certificato al Controparte_2
terzo stato di avanzamento lavori. Dunque, la non può Controparte_2
certamente essere ritenuta estranea al giudizio, essendo per converso
l'unico soggetto obbligato al pagamento delle somme pretese da
somme peraltro già incassate dall'appaltatore – Parte_1
quale unico soggetto contrattualmente legato ad e dunque CP_1
legittimato a ricevere i relativi pagamenti, che avrebbe semmai dovuto
7 riversare alla società attrice. Da qui, l'infondatezza della domanda di
estromissione ex adverso formulata.”.
Peraltro, la suddetta dichiarazione dell' mai contestata dalla CP_1
ha trovato ulteriore conferma anche nella Controparte_2
deposizione resa dal teste ing il quale ha precisato che: Tes_1
“le lavorazioni inerenti entrambe le fatture oggetto di domanda sono state
da me inserite sia sul libretto delle misure n 3, sia sul Registro di
Contabilita n 1 , e sono relative al terzo SAL ed i documenti libretto e
Registro sono sottoscritti da nella persona del legale Controparte_2
rappresentante, senza alcuna riserva. Mi risulta che le lavorazioni sopra
dette sono state pagate a impresa appaltatrice.” Controparte_2
Sulla scorta di tutte le argomentazioni sopra spiegate, è di tutta evidenza,
come l'incarico e le lavorazioni eseguite dalla società attorea, oggetto delle fatture versate in atti, e da nessuno contestato, venne conferito,
informalmente ed in ragione delle esigenze createsi (stante l'incompetenza specifica della convenuta) dalla alla Controparte_2
società attorea. Lavorazioni, peraltro, per le quali la società appaltatrice convenuta ha già ricevuto il pagamento dalla , come asserito e CP_1
mai contestato.
Pertanto, in accoglimento delle domande attoree, condanna la
[...]
al pagamento dell'importo di € 5.660,80 (iva inclusa) oltre Controparte_2
interessi legali dalle fatture sino al soddisfo, in favore della attrice.
8 Le spese legali, spettanti a parte attrice, e distratte in favore del procuratore antistatario, vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Si ravvisano i presupposti per compensare le spese legali della CP_1
[...]
Pa, lì 15.05. 2025 dott.ssa Valentina Cimino
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