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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/12/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1682 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARLOTTA SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
21/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/06/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 374, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]); Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1.= I coniugi vivranno separatamente, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crederanno e riterranno opportuno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio e rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, impegnandosi entrambi a comunicarsi reciprocamente i rispettivi nuovi recapiti per ogni necessità. 2.= La casa coniugale sita in Messina - Frazione SS.
Annunziata, Via Umberto Terracini n. 46 c.da Catanese Complesso Le Tuie Fabb. D, Scala
B, Int. 20, piano terzo, già assegnata al SI. dalla giuste Parte_1 Controparte_1
Determina n. 60 del 16/03/2021 e verbale di consegna ed immissione in possesso del 5/7/2021
(all.3), viene assegnata, alla SI.ra , che continuerà a viverci unitamente i figli Parte_2
maggiorenni e . La SI.ra succederà, pertanto, quale Per_1 Per_2 Parte_2
assegnataria, al SI. , nel predetto contratto di locazione, ai sensi dell'art. 6 Parte_1
della L. 27.7.1978 n. 392, obbligandosi le parti a comunicare tale successione alla Società locatrice, entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione tra i coniugi. La SI.ra provvederà, per l'effetto, al pagamento dei canoni Parte_2
locatizi e di tutto quanto connesso e conseguente al godimento dell'unità immobiliare predetta, obbligandosi a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche e attualmente in carico al
SI. immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione Parte_1
della sentenza di omologa della separazione;
in ogni caso, i costi delle utenze non saranno più
a carico del SI. , dal momento in cui lascerà l'abitazione coniugale. Tutti i Parte_1
beni mobili, gli elettrodomestici e gli arredi che si trovano nell'abitazione coniugale resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra . 3.= Oltre la casa Parte_2
coniugale, le odierne parti ricorrenti dichiarano che non esistono altri beni immobili, mobili o beni mobili registrati, comuni e/o cointestati, né alcun altro bene da dividere. I SInori dichiarano, tuttavia, di essere contitolari di un rapporto di conto corrente, Tes_1
acceso presso n. 000053515730, IBAN: Controparte_2
[...], sul quale affluiscono, mensilmente, i rispettivi stipendi, vengono addebitate sia alcune delle spese relative alla casa coniugale quanto gli importi mensili di n. 2 finanziamenti personali contratti dalla SI.ra (prestito DB Easy ed un Pt_2 finanziamento Findomestic), come da lista movimenti che si allega (all.4). Per i superiori motivi, i ricorrenti intendono mantenere attivo tale rapporto di conto corrente, espungendo dallo stesso la posizione e/o titolarità attualmente in capo al SI. , il quale Parte_1
provvederà, contestualmente, ad accendere un nuovo rapporto di conto corrente personale, da comunicare al proprio datore di lavoro. Il saldo attivo giacente sul conto corrente cointestato, alla data di declaratoria di separazione dei coniugi, sarà ripartito tra i SInori Parte_1
e nella misura del 50% ciascuno. 4.= In merito ai rapporti di natura economico Parte_2
– patrimoniale, i coniugi dichiarano di essere entrambi, allo stato attuale, autonomi ed indipendenti, ragion per cui nessuna statuizione dovrà essere emessa in relazione ad un eventuale assegno di mantenimento e/o per qualsiasi altro titolo e/o ragione, neppure a titolo alimentare, da una parte all'altra, con riferimento al quale gli stessi dichiarano, sin d'ora, di rinunciarvi espressamente, in quanto titolari entrambi di redditi propri. Il SI. , Parte_1
infatti, risulta essere dipendente in forza della Società Patrimonio Messina S.p.a., come da
Unilav e dichiarazione dei redditi che si allegano (all.5), mentre la SI.ra Parte_2
risulta essere dipendente della Società Comifar Distribuzione S.p.a., come da dichiarazione dei redditi che si allegano (all.6). In ragione di quanto sopra, i coniugi concordano che nulla
è dovuto, a titolo di assegno di mantenimento e/o per qualsiasi altro titolo e/o ragione, neppure a titolo alimentare, da una parte in favore dell'altra. 5.= Essendo entrambi i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti ed autosufficienti (il figlio risulta essere alle Per_1
dipendenze della Società Erika s.r.l., mentre il figlio risulta essere alle dipendenze Per_2
della Marina Militare, come da documentazione che si produce (all.7), nessuna statuizione di carattere economico dovrà essere assunta dall'Ill.mo Tribunale adito in favore dei figli e . 6.= Per espressa pattuizione fra i coniugi, si conviene che gli effetti del Per_1 Per_2
presente accordo decorreranno sin dalla data dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso innanzi al Tribunale di Messina. 7.= Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
MESSINA il 29/07/1969, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/06/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 374, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai SIg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1682 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
E nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ARLOTTA SALVATORE, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
21/05/2025, i coniugi , nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] il [...], premesso: Parte_2
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 12/06/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 374, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e Persona_1
(nato a [...] il [...]); Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1.= I coniugi vivranno separatamente, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio crederanno e riterranno opportuno, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio e rinunciando, reciprocamente, a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio, impegnandosi entrambi a comunicarsi reciprocamente i rispettivi nuovi recapiti per ogni necessità. 2.= La casa coniugale sita in Messina - Frazione SS.
Annunziata, Via Umberto Terracini n. 46 c.da Catanese Complesso Le Tuie Fabb. D, Scala
B, Int. 20, piano terzo, già assegnata al SI. dalla giuste Parte_1 Controparte_1
Determina n. 60 del 16/03/2021 e verbale di consegna ed immissione in possesso del 5/7/2021
(all.3), viene assegnata, alla SI.ra , che continuerà a viverci unitamente i figli Parte_2
maggiorenni e . La SI.ra succederà, pertanto, quale Per_1 Per_2 Parte_2
assegnataria, al SI. , nel predetto contratto di locazione, ai sensi dell'art. 6 Parte_1
della L. 27.7.1978 n. 392, obbligandosi le parti a comunicare tale successione alla Società locatrice, entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione tra i coniugi. La SI.ra provvederà, per l'effetto, al pagamento dei canoni Parte_2
locatizi e di tutto quanto connesso e conseguente al godimento dell'unità immobiliare predetta, obbligandosi a volturare a proprio nome tutte le utenze domestiche e attualmente in carico al
SI. immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni dalla pubblicazione Parte_1
della sentenza di omologa della separazione;
in ogni caso, i costi delle utenze non saranno più
a carico del SI. , dal momento in cui lascerà l'abitazione coniugale. Tutti i Parte_1
beni mobili, gli elettrodomestici e gli arredi che si trovano nell'abitazione coniugale resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità della SI.ra . 3.= Oltre la casa Parte_2
coniugale, le odierne parti ricorrenti dichiarano che non esistono altri beni immobili, mobili o beni mobili registrati, comuni e/o cointestati, né alcun altro bene da dividere. I SInori dichiarano, tuttavia, di essere contitolari di un rapporto di conto corrente, Tes_1
acceso presso n. 000053515730, IBAN: Controparte_2
[...], sul quale affluiscono, mensilmente, i rispettivi stipendi, vengono addebitate sia alcune delle spese relative alla casa coniugale quanto gli importi mensili di n. 2 finanziamenti personali contratti dalla SI.ra (prestito DB Easy ed un Pt_2 finanziamento Findomestic), come da lista movimenti che si allega (all.4). Per i superiori motivi, i ricorrenti intendono mantenere attivo tale rapporto di conto corrente, espungendo dallo stesso la posizione e/o titolarità attualmente in capo al SI. , il quale Parte_1
provvederà, contestualmente, ad accendere un nuovo rapporto di conto corrente personale, da comunicare al proprio datore di lavoro. Il saldo attivo giacente sul conto corrente cointestato, alla data di declaratoria di separazione dei coniugi, sarà ripartito tra i SInori Parte_1
e nella misura del 50% ciascuno. 4.= In merito ai rapporti di natura economico Parte_2
– patrimoniale, i coniugi dichiarano di essere entrambi, allo stato attuale, autonomi ed indipendenti, ragion per cui nessuna statuizione dovrà essere emessa in relazione ad un eventuale assegno di mantenimento e/o per qualsiasi altro titolo e/o ragione, neppure a titolo alimentare, da una parte all'altra, con riferimento al quale gli stessi dichiarano, sin d'ora, di rinunciarvi espressamente, in quanto titolari entrambi di redditi propri. Il SI. , Parte_1
infatti, risulta essere dipendente in forza della Società Patrimonio Messina S.p.a., come da
Unilav e dichiarazione dei redditi che si allegano (all.5), mentre la SI.ra Parte_2
risulta essere dipendente della Società Comifar Distribuzione S.p.a., come da dichiarazione dei redditi che si allegano (all.6). In ragione di quanto sopra, i coniugi concordano che nulla
è dovuto, a titolo di assegno di mantenimento e/o per qualsiasi altro titolo e/o ragione, neppure a titolo alimentare, da una parte in favore dell'altra. 5.= Essendo entrambi i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti ed autosufficienti (il figlio risulta essere alle Per_1
dipendenze della Società Erika s.r.l., mentre il figlio risulta essere alle dipendenze Per_2
della Marina Militare, come da documentazione che si produce (all.7), nessuna statuizione di carattere economico dovrà essere assunta dall'Ill.mo Tribunale adito in favore dei figli e . 6.= Per espressa pattuizione fra i coniugi, si conviene che gli effetti del Per_1 Per_2
presente accordo decorreranno sin dalla data dell'iscrizione a ruolo del presente ricorso innanzi al Tribunale di Messina. 7.= Le spese del presente procedimento vengono interamente compensate tra le parti”.
All'udienza del 19/11/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 21/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi
, nato a [...] il [...], e nata a Parte_1 Parte_2
MESSINA il 29/07/1969, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di MESSINA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 12/06/1993, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 374, parte II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 27/11/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.