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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/10/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 420/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR EL, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 420/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
NE RU ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in P.zza Tibaldi n. 9, Domodossola (VB),
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
RA CA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via degli Osci n. 4, Domodossola (VB)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto accertare e dichiarare che il trasferimento immobiliare attuato con atto notarile pubblico 30/11/2018
Notaio rep. 3877/3107 atto di adempimento traslativo in esecuzione di accordi in sede di Per_1 divorzio intervenuto fra e costituisce atto in pregiudizio delle CP_2 Controparte_1 pagina 1 di 13 ragioni della creditrice e come tale soggetto a revocatoria ordinaria ex art. 2901 Parte_1
c.c.; conseguentemente dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di Parte_1 disposizione del patrimonio compiuto dal debitore in favore della signora CP_2 CP_1
in pregiudizio delle ragioni della creditrice e segnatamente dell'atto notarile Notaio
[...] Per_1 del 30/11/2018 rep. 3877/3107 e, se del caso, di ogni atto precedente e successivo con ogni conseguenza di legge. Con favore di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta:
“Rigetto della domanda attorea perché pretestuosa e non provata,
Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma e con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito e/o istruttoria.
Vittoria di spese e compensi di difesa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendo che fosse dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. CP_2 Controparte_1
l'atto di adempimento traslativo in esecuzione di accordi in sede di divorzio intervenuto fra i convenuti. In particolare ha dedotto:
- che in data 07/06/2012 si era verificato un incidente stradale nel quale aveva perso la vita terza trasportata sulla vettura Volkswagen Golf 1.9 TDI/110 cv targata Persona_2
BL703ZS di proprietà di ed assicurata con polizza RCA n. 226309462 della CP_2
Compagnia assicuratrice Parte_1
- che la vettura era condotta dal fratello del proprietario, il quale era Persona_3
neopatentato, e, quindi, non era abilitato alla guida della vettura GOLF 1900 TDI;
- che il contratto di assicurazione prevedeva all'art. 2 delle condizioni di polizza, rubricato
“Esclusioni e rivalsa”, l'esclusione dell'operatività della garanzia se il conducente non era abilitato alla guida;
pagina 2 di 13 - che la Compagnia assicurativa responsabile diretta ai sensi dell'art. 144 Parte_1 comma 1 e non legittimata nei confronti dei terzi a svolgere eccezioni contrattuali, titolare del diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 144 comma 2-3 C.d.s. e dell'art. 2 condizioni generali di contratto, aveva provveduto a trattare il sinistro, riservando l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato ; CP_2
- che la Compagnia aveva, quindi, provveduto a corrispondere in tempi brevi, a pochi mesi del sinistro, ai danneggiati la somma complessiva di € 511.424,82, trattenuta a titolo di acconto;
- che aveva trasmesso, quindi, all'assicurato e al fratello Parte_1 CP_2 richieste in data 11/09/2014 e 08/04/2016 di rimborso delle somme versate ai Per_3
prossimi congiunti della giovane vittima ed agli altri trasportati sul veicolo assicurato per l'importo complessivo di € 511.424,82 quale somma, al momento, dovuta, senza ottenere risarcimento alcuno;
- che la famiglia di dopo aver ricevuto la somma a titolo di acconto, aveva Persona_2 proposto azione giudiziale nei confronti di , proprietario del mezzo, CP_2 [...]
conducente, e Compagnia assicurativa del veicolo, per ottenere Per_3 Parte_1
in via solidale fra i convenuti il risarcimento dei danni ritenuti ancora dovuti;
- che con sentenza n. 409/2018 del 30/07/2018 pubblicata il 31/07/2018 era stato stabilito il risarcimento definitivo a carico solidale del proprietario, del conducente e della Compagnia assicurativa;
- che, a seguito della sentenza del Tribunale di Verbania, con missiva del Parte_1
30/08/2018, aveva richiesto a , residente a [...]
3, il versamento a titolo di rivalsa e, comunque, la restituzione delle somme dovute ai danneggiati senza ottenere riscontro;
- che con atti di pagamento effettuati nel mese di ottobre 2018 la Compagnia aveva provveduto a versare quanto ulteriormente dovuto agli eredi sì che, in totale, la Per_2
pagina 3 di 13 Compagnia, in relazione al sinistro indicato, aveva corrisposto l'importo complessivo di €
1.166.000,00 somma per la quale era titolare del diritto di rivalsa;
- che, a causa degli inutili i tentativi di componimento stragiudiziale della vicenda, la
Compagnia aveva agito per il recupero delle somme dovutole da a titolo di CP_2
rivalsa per cui, con ricorso ex art. 702 bis 18/07/2019, aveva adito il Tribunale di Verbania, e aveva ottenuto la condanna di al pagamento di € 500.000,00, oltre interessi;
CP_2
- che l'attrice, ottenuta in data 16/07/2020 l'ordinanza esecutiva, aveva avviato azione esecutiva nei confronti di con notifica di atto di precetto 06/08/2020 CP_2
nell'abitazione di via Rigoletto nr. 3 a Villadossola che era di e della moglie, CP_2 nella quale il debitore risultava risiedere;
- che, successivamente, era stato notificato al debitore atto di pignoramento CP_2
presso terzi che era stato consegnato dall'Ufficiale Giudiziario in Villadossola (VB) via
Rigoletto nr. 3 “a mani della moglie convivente tale qualificatasi che si incarica Controparte_1
della consegna….oggi, 29/09/2020”;
- che aveva proposto opposizione agli atti esecutivi producendo la sentenza di CP_2
scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 463/2018, pubblicata in data 28/09/2018, emessa su ricorso congiunto dei coniugi, dalla quale, al punto 2 delle conclusioni congiunte, risultava la promessa del trasferimento a titolo gratuito della quota di comproprietà dell'immobile di via Rigoletto nr. 3 a Villadossola da alla moglie CP_2 CP_1
[...]
- che con atto notarile Notaio n. 3877 rep. stipulato in data 30/11/2018, trascritto nei Per_1
registri immobiliari il 05/12/2018, i convenuti avevano dato corso al trasferimento immobiliare della quota di proprietà di alla moglie;
CP_2
- che l'atto notarile 30/11/2018 era stato formalizzato dopo che, con missiva raccomandata a.r. 30/08/2018, inviata a all'indirizzo di via Rigoletto nr. 3 e ritirata, come da CP_2 ricevuta di ritorno, dal “suocero” e con missiva 29/10/2018 inviata al legale domiciliatario, la
Compagnia aveva sollecitato il pagamento dovuto a titolo di rivalsa;
Parte_1
pagina 4 di 13 - che, pertanto, immediatamente dopo la sentenza di condanna di – in via CP_2 solidale con e – dell'importo complessivo di € 1.166.000,00, Persona_3 Parte_1
pubblicata in data 31/07/2018 ed immediatamente dopo le missive del 30/08/2018 e del
29/10/2018, con le quali la Compagnia ribadiva il proprio diritto di rivalsa nei confronti del debitore, quest'ultimo si era liberato dell'unico bene immobile del quale disponeva, trasferendolo gratuitamente a Controparte_1
- che, nonostante il dichiarato trasferimento di residenza di presso l'indirizzo di CP_2
Alì via Pietro Fama nr. 8, risultava che lo stesso avesse continuato ad abitare stabilmente nella casa di via Rigoletto nr. 3 a Villadossola ove vivevano la moglie e la figlia;
- che la residenza nel Comune di Alì era stata da denunciata solo in data CP_2
13/10/2020 due giorni dopo l'opposizione agli atti esecutivi proposta in data 16/12/2020 verso il pignoramento presso terzi;
- che non risultava essere proprietario di alcun bene immobile se non del 50% CP_2
della propria casa di abitazione in Villadossola via Rigoletto nr. 3 trasferito gratuitamente alla signora con l'atto di cui si chiedeva la revocatoria;
CP_1
- che nella specie sussistevano i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento a titolo gratuito della quota del 50% dell'immobile sito in Via Rigoletto nr. 3 a Villadossola con atto Notaio
del 30/11/2018 rep. 3877/3107. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolate hanno esposto:
- che la sentenza 617/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, con la quale si confermava l'ordinanza emessa in primo grado dal Tribunale di Verbania, era stata impugnata dal
[...]
dinanzi la Suprema Corte di Cassazione ed era attualmente pendente con il numero CP_2
R.G. 22041/2022 Terza Sezione Civile;
- che sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in quanto in sede di ricorso per Cassazione era stata eccepita la prescrizione dell'azione di rivalsa operata pagina 5 di 13 dall'attrice;
- che era stabilmente residente a [...], dal CP_2
30.01.2018, già prima della pronuncia di divorzio, come attestato dal certificato storico di residenza del Comune di Alì, dove era stata notificato l'atto di citazione del presente procedimento;
- che le foto prodotte da controparte non erano idonee a provare che il risiedesse CP_2 stabilmente a Villadossola;
- che soltanto nel ricorso congiunto di divorzio era stato stabilito il trasferimento a titolo gratuito della quota di comproprietà del 50% dell'immobile dal lla la quale CP_2 CP_1 si era totalmente accollata la rata di mutuo dell'immobile stipulato, pagandone da quel momento integralmente le rate mensili.
Alla prima udienza di comparizione delle parti dell'8.11.2023 è stata fissata in prosieguo l'udienza del 7.2.2024 per l'esperimento del tentativo di conciliazione e, successivamente, sono stati disposti ulteriori rinvii d'udienza essendo pendenti trattative tra le parti che non hanno dato esito positivo. All'udienza del 23.20.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data 25.9.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che l'azione revocatoria è preordinata a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso questo strumento di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: il creditore che agisce in revocatoria può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi pagina 6 di 13 che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione, in base a quanto disposto dall'art. 2902 c.c..
Il primo presupposto dell'actio pauliana disciplinata dall'art. 2901 c.c. è rappresentato dalla sussistenza di un credito del revocante, che può anche essere costituito da un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 1982, n. 238;
Cass. civ., sez. I, n. 1050 del 10 febbraio 1996), né la formazione di un titolo esecutivo.
Quanto al rapporto temporale fra l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni) ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. disciplina due diverse ipotesi, potendo il credito, infatti, essere anteriore ovvero successivo rispetto all'atto revocando. Nello specifico, in caso di anteriorità del credito rispetto all'atto revocando, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. scientia damni del debitore) e, in caso di atto a titolo oneroso, che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo (c.d. partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore). Nel diverso caso, parimenti disciplinato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle (future) ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis o animus nocendi del debitore) e che, nel caso di atto oneroso, anche il terzo sia stato partecipe di tale dolosa preordinazione (c.d. partecipatio fraudis del terzo al consilium fraudis del debitore).
Al riguardo, è opportuno sin da ora precisare che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la valutazione della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere pagina 7 di 13 condotta, apprezzata e riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cass. n. 17356 del 18 agosto 2011;
Cass., Sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass., 2 settembre 1996, n. 8013; Cass., 18 febbraio 1998,
n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr.
Cass., sez. III, 11 marzo 1981, n. 1388). Difatti, anche recentemente è stato affermato in giurisprudenza che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. n. 31386/2023;
Cass. n. 22161/2019).
Assume, quindi, rilevanza una nozione lata di credito, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. n. 4212/2020).
Altro presupposto imprescindibile dell'actio pauliana è rappresentato dall'eventus damni, inteso come il pregiudizio subito dal creditore, consistente nel pericolo di perdere la garanzia patrimoniale a causa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, e ne costituisce il presupposto oggettivo, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava, pertanto, sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
pagina 8 di 13 provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018).
Come già illustrato è, inoltre, necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore
(scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio. Se l'atto soggetto a revocatoria è posto in essere anteriormente rispetto al sorgere del credito occorre il c.d. consilium fraudis, ovvero la dolosa preordinazione in frode alle ragioni dei futuri creditori da parte del debitore. La prova di tali presupposti, che costituiscono evidentemente stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Posto ciò, nella specie, il credito vantato da trae origine dall'azione di Parte_1
regresso esercitata, in forza della polizza assicurativa conclusa con (doc. 1 parte CP_2
attrice), a seguito del versamento degli indennizzi dovuti ai soggetti risultati danneggiati in conseguenza dell'incidente stradale occorso in data 7.6.2012, in cui erano stati coinvolti il convenuto , nella qualità di proprietario della vettura, e il di lui fratello, CP_2 [...]
nella qualità di conducente del mezzo. Per_3
Dalle condizioni di polizza emerge, infatti, che, come è stato accertato nell'ordinanza emessa in data 16.7.2020 dal Tribunale di Verbania e confermata dalla Corte d'Appello di Torino, non poteva operare la polizza assicurativa, ricorrendo l'ipotesi di conducente non abilitato alla guida (doc. 14).
Con missiva del 10/07/2012 ha, infatti, comunicato al convenuto Parte_1 CP_2
al fratello l'inoperatività della polizza e la conseguente sussistenza del diritto dell'assicurazione a rivalersi sugli stessi, riservandosi di quantificare l'importo della rivalsa sulla base delle somme che sarebbero state corrisposte ai danneggiati (doc. 4). Con la successiva lettera dell'11.9.2014 è stato comunicato che era stata versata la somma di euro
511.424,82 ed è stato, quindi, chiesto ai danneggianti il rimborso di tale somma (doc. 6). La medesima richiesta è stata reiterata in data 8.4.2016 (doc. 7). Gli importi dovuti a titolo di pagina 9 di 13 risarcimento ai danneggiati sono stati, poi, definitivamente determinati con la pronuncia emessa in data 30.7.2018 dal Tribunale di Verbania (doc. 8) e con l'ordinanza del 16.7.2020 è stata accolta la domanda di rivalsa di Parte_1
L'atto di trasferimento di proprietà dell'immobile sito in Villadossola, stipulato in esecuzione degli accordi di divorzio, è stato, invece, posto in essere in data 30.11.2018 (doc. 23).
Risulta, quindi, evidente che il credito vantato da nei confronti di Parte_1 [...]
, pur essendo stato in seguito accertato anche giudizialmente, è sorto nel momento in CP_2
cui l'attrice ha versato ai danneggiati i relativi indennizzi e lo stesso è divenuto esigibile a seguito della missiva del 11.9.2014 mediante la quale è stata resa nota al convenuto la CP_2 relativa quantificazione.
Pertanto, considerato che, come illustrato, il requisito dell'anteriorità del credito deve essere valutato con riferimento al momento di insorgenza dello stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale, deve ritenersi che il credito oggetto dell'actio pauliana sia sorto antecedentemente rispetto all'atto dispositivo del 30.11.2018 lesivo delle ragioni creditorie di parte attrice.
Al riguardo, sono, quindi, irrilevanti le deduzioni circa la permanenza del convenuto presso l'immobile di Villadossola anche in seguito alla separazione dei coniugi, in quanto l'insorgenza del credito si colloca, in ogni caso, in un momento antecedente all'atto dispositivo e al presunto mutamento di residenza.
Non può, inoltre, dubitarsi della sussistenza dell'eventus damni, in quanto l'atto di trasferimento della proprietà ha avuto ad oggetto l'unico bene immobile nella titolarità del debitore La circostanza è incontestata e i convenuti non hanno dimostrato che il CP_2 patrimonio residuo è tale da consentire il soddisfacimento del credito. Mentre, infatti, il creditore deve allegare e provare il pericolo di danno, il debitore deve allegare l'assenza di pericolo di danno, dimostrando l'adeguatezza del patrimonio residuo (così Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19963 del 14/10/2005).
pagina 10 di 13 Pertanto, ricorre, altresì, l'elemento soggettivo della scientia fraudis, posto che il debitore era a conoscenza dell' ingente entità del debito già dalla comunicazione dell'11.9.2014 e, quindi, non poteva non avere consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie conseguente alla vendita dell'unico immobile di proprietà.
Va, infine, osservato che l'operatività dell'azione revocatoria non può essere esclusa in ragione della circostanza che il trasferimento traesse fondamento negli accordi intercorsi tra i convenuti in sede di divorzio consensuale.
In giurisprudenza è stato, infatti, affermato che “l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di diritti reali su beni immobili, sono a pieno titolo atti dispositivi suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'omologa del Tribunale, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ed è comunque estranea alla funzione di tutela dei terzi, né nell'intangibilità dell'accordo di separazione, che è pattuizione scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare, né nel fatto che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento” (cfr. Cass., 15/04/2019, n.10443, Cass. n. 24757/2008, Cass. n.
11914/2008, 8516/2006, Cass. n. 5473/2006, 15603/2005, Cass. n. 5741/2004).
In tale contesto, in particolare, si è chiarito che gli accordi tra coniugi conclusi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto costituiscono atti “di natura essenzialmente negoziale — più precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato della
“patrimonialità”) — rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia [..] danno vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali, né
a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art.
1322 c.c. …”, trattandosi, comunque, di pattuizioni che “ben possono rivelarsi lesive, in concreto,
pagina 11 di 13 dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione — ove ricorrano i relativi presupposti — tramite l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare” (cfr.
Cass. n. 24687/2022, Cass. n. 21839/2019, Cass. n. 10443/2019, Cass. n. 17908/2019, Cass. n.
6625/2005, Cass. n. 17902/2004, Cass. n. 11342/2004).
Il trasferimento della titolarità dell'immobile è, inoltre, avvenuto – come riconosciuto dai convenuti stessi negli scritti difensivi – a titolo gratuito, non potendosi ritenere che l'accollo da parte di del contratto di mutuo incida sulla causa gratuita dell'atto. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere accolta la domanda ex art. 2901 c.c. e deve, quindi, essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto del Parte_1
30.11.2018 di adempimento traslativo in esecuzione di rapporti patrimoniali intervenuti in sede di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, i convenuti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, sulla Parte_1
base dei parametri ministeriali medi e minimi per la fase decisionale stante il modello decisionale adottato (esclusa la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in euro 1.713,00 per anticipazioni non imponibile e in euro 8.964,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da dichiara Parte_1
l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto del 30.11.2018, concluso tra e CP_2
di adempimento traslativo in esecuzione di rapporti patrimoniali Controparte_1
intervenuti in sede di divorzio consensuale;
pagina 12 di 13 - condanna e a rifondere in favore di CP_2 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite liquidate in euro 1.713,00 per anticipazioni non imponibile e in euro 8.964,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 24.10.2025
Il Giudice
AR EL
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR EL, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 420/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante e Parte_1 P.IVA_1 procuratore pro tempore dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
NE RU ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in P.zza Tibaldi n. 9, Domodossola (VB),
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difeso dall'avv. CP_2 C.F._2
RA CA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Via degli Osci n. 4, Domodossola (VB)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto accertare e dichiarare che il trasferimento immobiliare attuato con atto notarile pubblico 30/11/2018
Notaio rep. 3877/3107 atto di adempimento traslativo in esecuzione di accordi in sede di Per_1 divorzio intervenuto fra e costituisce atto in pregiudizio delle CP_2 Controparte_1 pagina 1 di 13 ragioni della creditrice e come tale soggetto a revocatoria ordinaria ex art. 2901 Parte_1
c.c.; conseguentemente dichiarare l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di Parte_1 disposizione del patrimonio compiuto dal debitore in favore della signora CP_2 CP_1
in pregiudizio delle ragioni della creditrice e segnatamente dell'atto notarile Notaio
[...] Per_1 del 30/11/2018 rep. 3877/3107 e, se del caso, di ogni atto precedente e successivo con ogni conseguenza di legge. Con favore di spese e compensi di causa.”
Per parte convenuta:
“Rigetto della domanda attorea perché pretestuosa e non provata,
Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma e con riserva di ogni ulteriore deduzione di merito e/o istruttoria.
Vittoria di spese e compensi di difesa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1
e chiedendo che fosse dichiarato inefficace ex art. 2901 c.c. CP_2 Controparte_1
l'atto di adempimento traslativo in esecuzione di accordi in sede di divorzio intervenuto fra i convenuti. In particolare ha dedotto:
- che in data 07/06/2012 si era verificato un incidente stradale nel quale aveva perso la vita terza trasportata sulla vettura Volkswagen Golf 1.9 TDI/110 cv targata Persona_2
BL703ZS di proprietà di ed assicurata con polizza RCA n. 226309462 della CP_2
Compagnia assicuratrice Parte_1
- che la vettura era condotta dal fratello del proprietario, il quale era Persona_3
neopatentato, e, quindi, non era abilitato alla guida della vettura GOLF 1900 TDI;
- che il contratto di assicurazione prevedeva all'art. 2 delle condizioni di polizza, rubricato
“Esclusioni e rivalsa”, l'esclusione dell'operatività della garanzia se il conducente non era abilitato alla guida;
pagina 2 di 13 - che la Compagnia assicurativa responsabile diretta ai sensi dell'art. 144 Parte_1 comma 1 e non legittimata nei confronti dei terzi a svolgere eccezioni contrattuali, titolare del diritto di rivalsa, ai sensi dell'art. 144 comma 2-3 C.d.s. e dell'art. 2 condizioni generali di contratto, aveva provveduto a trattare il sinistro, riservando l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato ; CP_2
- che la Compagnia aveva, quindi, provveduto a corrispondere in tempi brevi, a pochi mesi del sinistro, ai danneggiati la somma complessiva di € 511.424,82, trattenuta a titolo di acconto;
- che aveva trasmesso, quindi, all'assicurato e al fratello Parte_1 CP_2 richieste in data 11/09/2014 e 08/04/2016 di rimborso delle somme versate ai Per_3
prossimi congiunti della giovane vittima ed agli altri trasportati sul veicolo assicurato per l'importo complessivo di € 511.424,82 quale somma, al momento, dovuta, senza ottenere risarcimento alcuno;
- che la famiglia di dopo aver ricevuto la somma a titolo di acconto, aveva Persona_2 proposto azione giudiziale nei confronti di , proprietario del mezzo, CP_2 [...]
conducente, e Compagnia assicurativa del veicolo, per ottenere Per_3 Parte_1
in via solidale fra i convenuti il risarcimento dei danni ritenuti ancora dovuti;
- che con sentenza n. 409/2018 del 30/07/2018 pubblicata il 31/07/2018 era stato stabilito il risarcimento definitivo a carico solidale del proprietario, del conducente e della Compagnia assicurativa;
- che, a seguito della sentenza del Tribunale di Verbania, con missiva del Parte_1
30/08/2018, aveva richiesto a , residente a [...]
3, il versamento a titolo di rivalsa e, comunque, la restituzione delle somme dovute ai danneggiati senza ottenere riscontro;
- che con atti di pagamento effettuati nel mese di ottobre 2018 la Compagnia aveva provveduto a versare quanto ulteriormente dovuto agli eredi sì che, in totale, la Per_2
pagina 3 di 13 Compagnia, in relazione al sinistro indicato, aveva corrisposto l'importo complessivo di €
1.166.000,00 somma per la quale era titolare del diritto di rivalsa;
- che, a causa degli inutili i tentativi di componimento stragiudiziale della vicenda, la
Compagnia aveva agito per il recupero delle somme dovutole da a titolo di CP_2
rivalsa per cui, con ricorso ex art. 702 bis 18/07/2019, aveva adito il Tribunale di Verbania, e aveva ottenuto la condanna di al pagamento di € 500.000,00, oltre interessi;
CP_2
- che l'attrice, ottenuta in data 16/07/2020 l'ordinanza esecutiva, aveva avviato azione esecutiva nei confronti di con notifica di atto di precetto 06/08/2020 CP_2
nell'abitazione di via Rigoletto nr. 3 a Villadossola che era di e della moglie, CP_2 nella quale il debitore risultava risiedere;
- che, successivamente, era stato notificato al debitore atto di pignoramento CP_2
presso terzi che era stato consegnato dall'Ufficiale Giudiziario in Villadossola (VB) via
Rigoletto nr. 3 “a mani della moglie convivente tale qualificatasi che si incarica Controparte_1
della consegna….oggi, 29/09/2020”;
- che aveva proposto opposizione agli atti esecutivi producendo la sentenza di CP_2
scioglimento degli effetti civili del matrimonio n. 463/2018, pubblicata in data 28/09/2018, emessa su ricorso congiunto dei coniugi, dalla quale, al punto 2 delle conclusioni congiunte, risultava la promessa del trasferimento a titolo gratuito della quota di comproprietà dell'immobile di via Rigoletto nr. 3 a Villadossola da alla moglie CP_2 CP_1
[...]
- che con atto notarile Notaio n. 3877 rep. stipulato in data 30/11/2018, trascritto nei Per_1
registri immobiliari il 05/12/2018, i convenuti avevano dato corso al trasferimento immobiliare della quota di proprietà di alla moglie;
CP_2
- che l'atto notarile 30/11/2018 era stato formalizzato dopo che, con missiva raccomandata a.r. 30/08/2018, inviata a all'indirizzo di via Rigoletto nr. 3 e ritirata, come da CP_2 ricevuta di ritorno, dal “suocero” e con missiva 29/10/2018 inviata al legale domiciliatario, la
Compagnia aveva sollecitato il pagamento dovuto a titolo di rivalsa;
Parte_1
pagina 4 di 13 - che, pertanto, immediatamente dopo la sentenza di condanna di – in via CP_2 solidale con e – dell'importo complessivo di € 1.166.000,00, Persona_3 Parte_1
pubblicata in data 31/07/2018 ed immediatamente dopo le missive del 30/08/2018 e del
29/10/2018, con le quali la Compagnia ribadiva il proprio diritto di rivalsa nei confronti del debitore, quest'ultimo si era liberato dell'unico bene immobile del quale disponeva, trasferendolo gratuitamente a Controparte_1
- che, nonostante il dichiarato trasferimento di residenza di presso l'indirizzo di CP_2
Alì via Pietro Fama nr. 8, risultava che lo stesso avesse continuato ad abitare stabilmente nella casa di via Rigoletto nr. 3 a Villadossola ove vivevano la moglie e la figlia;
- che la residenza nel Comune di Alì era stata da denunciata solo in data CP_2
13/10/2020 due giorni dopo l'opposizione agli atti esecutivi proposta in data 16/12/2020 verso il pignoramento presso terzi;
- che non risultava essere proprietario di alcun bene immobile se non del 50% CP_2
della propria casa di abitazione in Villadossola via Rigoletto nr. 3 trasferito gratuitamente alla signora con l'atto di cui si chiedeva la revocatoria;
CP_1
- che nella specie sussistevano i presupposti e le condizioni per l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell'atto di trasferimento a titolo gratuito della quota del 50% dell'immobile sito in Via Rigoletto nr. 3 a Villadossola con atto Notaio
del 30/11/2018 rep. 3877/3107. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti e CP_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda attorea. In particolate hanno esposto:
- che la sentenza 617/2022 emessa dalla Corte d'Appello di Torino, con la quale si confermava l'ordinanza emessa in primo grado dal Tribunale di Verbania, era stata impugnata dal
[...]
dinanzi la Suprema Corte di Cassazione ed era attualmente pendente con il numero CP_2
R.G. 22041/2022 Terza Sezione Civile;
- che sussistevano i presupposti per la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in quanto in sede di ricorso per Cassazione era stata eccepita la prescrizione dell'azione di rivalsa operata pagina 5 di 13 dall'attrice;
- che era stabilmente residente a [...], dal CP_2
30.01.2018, già prima della pronuncia di divorzio, come attestato dal certificato storico di residenza del Comune di Alì, dove era stata notificato l'atto di citazione del presente procedimento;
- che le foto prodotte da controparte non erano idonee a provare che il risiedesse CP_2 stabilmente a Villadossola;
- che soltanto nel ricorso congiunto di divorzio era stato stabilito il trasferimento a titolo gratuito della quota di comproprietà del 50% dell'immobile dal lla la quale CP_2 CP_1 si era totalmente accollata la rata di mutuo dell'immobile stipulato, pagandone da quel momento integralmente le rate mensili.
Alla prima udienza di comparizione delle parti dell'8.11.2023 è stata fissata in prosieguo l'udienza del 7.2.2024 per l'esperimento del tentativo di conciliazione e, successivamente, sono stati disposti ulteriori rinvii d'udienza essendo pendenti trattative tra le parti che non hanno dato esito positivo. All'udienza del 23.20.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c. in data 25.9.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
Giova premettere che l'azione revocatoria è preordinata a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ai sensi dell'art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso questo strumento di tutela, integrante un'azione di accertamento, il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: il creditore che agisce in revocatoria può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi pagina 6 di 13 che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione, in base a quanto disposto dall'art. 2902 c.c..
Il primo presupposto dell'actio pauliana disciplinata dall'art. 2901 c.c. è rappresentato dalla sussistenza di un credito del revocante, che può anche essere costituito da un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. civ. 15 gennaio 1982, n. 238;
Cass. civ., sez. I, n. 1050 del 10 febbraio 1996), né la formazione di un titolo esecutivo.
Quanto al rapporto temporale fra l'atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole alle ragioni creditorie (c.d. eventus damni) ed il credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, l'art. 2901 c.c. disciplina due diverse ipotesi, potendo il credito, infatti, essere anteriore ovvero successivo rispetto all'atto revocando. Nello specifico, in caso di anteriorità del credito rispetto all'atto revocando, è sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda, che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie (c.d. scientia damni del debitore) e, in caso di atto a titolo oneroso, che la consapevolezza di tale pregiudizio sia riscontrabile altresì nel terzo (c.d. partecipatio fraudis del terzo alla scientia damni del debitore). Nel diverso caso, parimenti disciplinato dall'art. 2901 c.c., di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito è, invece, necessario che l'atto medesimo sia stato dolosamente preordinato dal debitore per pregiudicare il soddisfacimento delle (future) ragioni creditorie (c.d. consilium fraudis o animus nocendi del debitore) e che, nel caso di atto oneroso, anche il terzo sia stato partecipe di tale dolosa preordinazione (c.d. partecipatio fraudis del terzo al consilium fraudis del debitore).
Al riguardo, è opportuno sin da ora precisare che, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, la valutazione della anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere pagina 7 di 13 condotta, apprezzata e riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto, e non a quello, eventualmente successivo, in cui esso venga accertato (cfr. Cass. n. 17356 del 18 agosto 2011;
Cass., Sez. I, 10 febbraio 1996, n. 1050; Cass., 2 settembre 1996, n. 8013; Cass., 18 febbraio 1998,
n. 1712), tanto che la definizione del giudizio di accertamento sulla fondatezza del credito non costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda di revocatoria tale da sottoporre il processo di revoca alla sospensione ex art. 295 c.p.c. (cfr.
Cass., sez. III, 11 marzo 1981, n. 1388). Difatti, anche recentemente è stato affermato in giurisprudenza che “in tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale” (cfr. Cass. n. 31386/2023;
Cass. n. 22161/2019).
Assume, quindi, rilevanza una nozione lata di credito, con la conseguenza che anche il credito eventuale, in veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, a nulla rilevando che sia di fonte contrattuale o derivi da fatto illecito e senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori (cfr. Cass. n. 4212/2020).
Altro presupposto imprescindibile dell'actio pauliana è rappresentato dall'eventus damni, inteso come il pregiudizio subito dal creditore, consistente nel pericolo di perdere la garanzia patrimoniale a causa dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, e ne costituisce il presupposto oggettivo, che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito. Grava, pertanto, sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
pagina 8 di 13 provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 19207/2018).
Come già illustrato è, inoltre, necessaria la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore
(scientia damni) e, quindi, la consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio. Se l'atto soggetto a revocatoria è posto in essere anteriormente rispetto al sorgere del credito occorre il c.d. consilium fraudis, ovvero la dolosa preordinazione in frode alle ragioni dei futuri creditori da parte del debitore. La prova di tali presupposti, che costituiscono evidentemente stati psicologici, può essere fornita anche attraverso presunzioni (cfr. Cass. civ. n. 7452/2000; Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Posto ciò, nella specie, il credito vantato da trae origine dall'azione di Parte_1
regresso esercitata, in forza della polizza assicurativa conclusa con (doc. 1 parte CP_2
attrice), a seguito del versamento degli indennizzi dovuti ai soggetti risultati danneggiati in conseguenza dell'incidente stradale occorso in data 7.6.2012, in cui erano stati coinvolti il convenuto , nella qualità di proprietario della vettura, e il di lui fratello, CP_2 [...]
nella qualità di conducente del mezzo. Per_3
Dalle condizioni di polizza emerge, infatti, che, come è stato accertato nell'ordinanza emessa in data 16.7.2020 dal Tribunale di Verbania e confermata dalla Corte d'Appello di Torino, non poteva operare la polizza assicurativa, ricorrendo l'ipotesi di conducente non abilitato alla guida (doc. 14).
Con missiva del 10/07/2012 ha, infatti, comunicato al convenuto Parte_1 CP_2
al fratello l'inoperatività della polizza e la conseguente sussistenza del diritto dell'assicurazione a rivalersi sugli stessi, riservandosi di quantificare l'importo della rivalsa sulla base delle somme che sarebbero state corrisposte ai danneggiati (doc. 4). Con la successiva lettera dell'11.9.2014 è stato comunicato che era stata versata la somma di euro
511.424,82 ed è stato, quindi, chiesto ai danneggianti il rimborso di tale somma (doc. 6). La medesima richiesta è stata reiterata in data 8.4.2016 (doc. 7). Gli importi dovuti a titolo di pagina 9 di 13 risarcimento ai danneggiati sono stati, poi, definitivamente determinati con la pronuncia emessa in data 30.7.2018 dal Tribunale di Verbania (doc. 8) e con l'ordinanza del 16.7.2020 è stata accolta la domanda di rivalsa di Parte_1
L'atto di trasferimento di proprietà dell'immobile sito in Villadossola, stipulato in esecuzione degli accordi di divorzio, è stato, invece, posto in essere in data 30.11.2018 (doc. 23).
Risulta, quindi, evidente che il credito vantato da nei confronti di Parte_1 [...]
, pur essendo stato in seguito accertato anche giudizialmente, è sorto nel momento in CP_2
cui l'attrice ha versato ai danneggiati i relativi indennizzi e lo stesso è divenuto esigibile a seguito della missiva del 11.9.2014 mediante la quale è stata resa nota al convenuto la CP_2 relativa quantificazione.
Pertanto, considerato che, come illustrato, il requisito dell'anteriorità del credito deve essere valutato con riferimento al momento di insorgenza dello stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale, deve ritenersi che il credito oggetto dell'actio pauliana sia sorto antecedentemente rispetto all'atto dispositivo del 30.11.2018 lesivo delle ragioni creditorie di parte attrice.
Al riguardo, sono, quindi, irrilevanti le deduzioni circa la permanenza del convenuto presso l'immobile di Villadossola anche in seguito alla separazione dei coniugi, in quanto l'insorgenza del credito si colloca, in ogni caso, in un momento antecedente all'atto dispositivo e al presunto mutamento di residenza.
Non può, inoltre, dubitarsi della sussistenza dell'eventus damni, in quanto l'atto di trasferimento della proprietà ha avuto ad oggetto l'unico bene immobile nella titolarità del debitore La circostanza è incontestata e i convenuti non hanno dimostrato che il CP_2 patrimonio residuo è tale da consentire il soddisfacimento del credito. Mentre, infatti, il creditore deve allegare e provare il pericolo di danno, il debitore deve allegare l'assenza di pericolo di danno, dimostrando l'adeguatezza del patrimonio residuo (così Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 19963 del 14/10/2005).
pagina 10 di 13 Pertanto, ricorre, altresì, l'elemento soggettivo della scientia fraudis, posto che il debitore era a conoscenza dell' ingente entità del debito già dalla comunicazione dell'11.9.2014 e, quindi, non poteva non avere consapevolezza del pregiudizio alle ragioni creditorie conseguente alla vendita dell'unico immobile di proprietà.
Va, infine, osservato che l'operatività dell'azione revocatoria non può essere esclusa in ragione della circostanza che il trasferimento traesse fondamento negli accordi intercorsi tra i convenuti in sede di divorzio consensuale.
In giurisprudenza è stato, infatti, affermato che “l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscono il trasferimento di diritti reali su beni immobili, sono a pieno titolo atti dispositivi suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'omologa del Tribunale, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ed è comunque estranea alla funzione di tutela dei terzi, né nell'intangibilità dell'accordo di separazione, che è pattuizione scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare, né nel fatto che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento” (cfr. Cass., 15/04/2019, n.10443, Cass. n. 24757/2008, Cass. n.
11914/2008, 8516/2006, Cass. n. 5473/2006, 15603/2005, Cass. n. 5741/2004).
In tale contesto, in particolare, si è chiarito che gli accordi tra coniugi conclusi in sede di separazione consensuale o di divorzio congiunto costituiscono atti “di natura essenzialmente negoziale — più precisamente, un negozio giuridico bilaterale a carattere non contrattuale (in quanto privo, almeno nel suo nucleo centrale e salvo quanto appresso si dirà, del connotato della
“patrimonialità”) — rispetto al quale il provvedimento di omologazione si atteggia a mera condizione sospensiva (legale) di efficacia [..] danno vita, nella sostanza, a veri e propri contratti atipici, con particolari presupposti e finalità, non riconducibili né al paradigma delle convenzioni matrimoniali, né
a quello della donazione, ma diretti comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'art.
1322 c.c. …”, trattandosi, comunque, di pattuizioni che “ben possono rivelarsi lesive, in concreto,
pagina 11 di 13 dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del coniuge disponente, eventualità nella quale nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla loro impugnazione — ove ricorrano i relativi presupposti — tramite l'azione revocatoria, tanto ordinaria che fallimentare” (cfr.
Cass. n. 24687/2022, Cass. n. 21839/2019, Cass. n. 10443/2019, Cass. n. 17908/2019, Cass. n.
6625/2005, Cass. n. 17902/2004, Cass. n. 11342/2004).
Il trasferimento della titolarità dell'immobile è, inoltre, avvenuto – come riconosciuto dai convenuti stessi negli scritti difensivi – a titolo gratuito, non potendosi ritenere che l'accollo da parte di del contratto di mutuo incida sulla causa gratuita dell'atto. Controparte_1
Alla luce delle considerazioni esposte, deve essere accolta la domanda ex art. 2901 c.c. e deve, quindi, essere dichiarata l'inefficacia nei confronti di dell'atto del Parte_1
30.11.2018 di adempimento traslativo in esecuzione di rapporti patrimoniali intervenuti in sede di divorzio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, i convenuti devono essere condannati alla rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, sulla Parte_1
base dei parametri ministeriali medi e minimi per la fase decisionale stante il modello decisionale adottato (esclusa la fase istruttoria), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, in euro 1.713,00 per anticipazioni non imponibile e in euro 8.964,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da dichiara Parte_1
l'inefficacia nei confronti di quest'ultima dell'atto del 30.11.2018, concluso tra e CP_2
di adempimento traslativo in esecuzione di rapporti patrimoniali Controparte_1
intervenuti in sede di divorzio consensuale;
pagina 12 di 13 - condanna e a rifondere in favore di CP_2 Controparte_1 Parte_1 le spese di lite liquidate in euro 1.713,00 per anticipazioni non imponibile e in euro 8.964,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 24.10.2025
Il Giudice
AR EL
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