Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 2202 / 2022 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato all'esito della scadenza del termine per atti difensivi finali di cui all'art. 190 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 2202/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risarcimento del danno ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., e vertente
TRA
con codice fiscale , elett.te dom.ta in Parte_1 C.F._1
AN PR ( CE ) presso l'avv. Giulio Chirico , dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
con codice fiscale elett.te dom.to presso la Casa Controparte_1 P.IVA_1
Comunale alla via Campitelli n. 1 in RT ( NA ) presso gli avv.ti Irene Coppola e
, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla CP_2
comparsa di risposta , rilasciata in esecuzione della delibera di G.C. n. 21 del 10/2/2022
CONVENUTO
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 30/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha Parte_1
premesso che il giorno 19/7/2020, verso le ore 00:30 circa, ella, in compagnia di alcuni amici, nelle persone di e , si trovava in località RT ( Persona_1 Persona_2
NA ) alla via Porto del Granatello e percorreva a piedi la descritta via, ma che,
nell'attraversare la strada, inciampava, cadendo a terra, su una pietra lavica
disconnessa, con a fianco una buca ricoperta da fogli di carta presumibilmente di giornale che non era né visibile né recintata né segnalata.
L'attrice ha aggiunto che a seguito della caduta aveva subìto gravi lesioni al piede e alla caviglia sinistra, per poi essere trasportata dall'ambulanza del servizio 118 allertata da
Agenti della P.S. in borghese, così qualificatisi, presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero di Castellammare di Stabia (NA), ove era stata formulata la seguente diagnosi : “Frattura trimalleolare con sublussazione secondaria tibio-astragalica” ,
con prognosi di 30 gg. salvo complicazioni.
In seguito la , verso le ore 02:24 circa del 19/7/2020, dal Pronto Soccorso di Pt_1
Castellammare di Stabia era stata trasferita tramite ambulanza presso il CTO “Ospedale
dei Colli Monaldi-Cotugno”, ove era stata ricoverata per poi essere sottoposta il
22/7/2020 ad intervento chirurgico.
L'attrice ha lamentato che da dette lesioni erano residuati esiti di carattere permanente da quantificare con esattezza in corso di causa a seguito di una CTU medico-legale Di
qui l'affermazione della responsabilità del in virtù della sua Controparte_1
posizione di custode del manto stradale, per non aver garantito il buono stato di manutenzione dello stesso, e, inoltre per avere colposamente omesso di segnalare lo stato di pericolo presente sulla strada ove si era verificato il sinistro, e quindi ai sensi 3
degli artt. 2051 e in subordine 2043 c.c. per violazione del dovere di custodia e/o del principio, primario e fondamentale, del “neminem laedere” , e la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non, da quantificarsi in corso di causa, anche a mezzo C.T.U.
Con la prima memoria istruttoria depositata ex art. 183 comma 6 c.p.c. l'attrice non ha illustrato una diversa dinIC del sinistro né l'ha ulteriormente precisata, ma si è
limitata a quantificare la domanda risarcitoria in euro 178.467 o in quella somma maggiore o minore liquidata dal Giudice tenuto conto della incidenza sulla capacità
lavorativa, danno emergente e lucro cessante, a seguito delle risultanze istruttorie ed in particolare a seguito di C.T.U. medica .
Una volta instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito con comparsa di risposta il ed ha eccepito in via preliminare la nullità della domanda Controparte_1
attorea perché generica ed indeterminata nel momento in cui non ha descritto esattamente la dinIC del sinistro . Nel merito, l'ente locale ha eccepito che l'incidente avrebbe ben potuto essere evitato se solo l'attrice, in considerazione dell'orario – 00,30 – , e della tipologia del tratto di strada in percorrenza, avesse usato l'ordinaria diligenza, tenuto conto della dinIC dell'incidente così come scarnamente descritta.
Ciò premesso, la prova del fatto storico fornita dall'attrice si basa sulla deposizione testimoniale di , resa nel corso dell'udienza del 29/5/2023 e riportata Testimone_1
integralmente nel corpo della presente sentenza.
Sul capo 1 la teste ha risposto : “ Il giorno 9/7/2020, intorno alle ore 00.30, mi trovavo
in zona Granatello in in compagnia di , che è il compagno di CP_1 Persona_1
, nonché di quest'ultima. Eravamo diretti verso la zona dei Parte_1 4
baretti dove è nostra usanza andare per trascorrere il sabato. Eravamo a piedi tutti e
tre e camminavamo vicini l'uno all'altro”.
Sul capo 2 la teste ha dichiarato : “ stava percorrendo via del Parte_1
Porto Granatello, che è una strada su cui passano sia i pedoni che le autovetture,
ricoperta di basoli di pietra lavica, che solitamente di sera è poco illuminata, come
effettivamente era anche in quella occasione, quando ad un certo punto mise il piede
destro su una un basolato di pietra lavica disconnessa e inciampò. Inciampando, finì
poi con il piede sinistro in una buca che era ricoperta, non ricordo se da foglie di
albero o da fogli di giornale, che stava a fianco della pietra lavica disconnessa ” .
Sul capo 3 la teste ha risposto : “ Notai che a seguito della caduta il piede di
[...]
si era proprio girato. La mia IC incominciò a urlare. In loco c'era Parte_1
anche altra gente. Io chiamai via cellulare il 118 e chiamai anche la Polizia di Stato
che era presente sul posto. Intervennero subito due o tre agenti di polizia. L'ambulanza
arrivò dopo circa mezz'ora e caricò la mia IC . Sull'ambulanza salì anche _1
. Io non andai con loro. Non andai in ospedale nemmeno successivamente,
[...]
perché non si poteva entrare, dato che si trattava di un periodo in cui c'era l'emergenza
da pandemia da OV . Io e lo in occasione del sinistro non scattammo _1
fotografie del selciato stradale. Io ho notato che il selciato stradale poi fu aggiustato, e
me ne sono accorta dopo circa due mesi dal sinistro. Preciso che a luglio ed agosto
solitamente quella strada può essere percorsa solo dai pedoni, perché c'è troppa
affluenza di gente. Solo i residenti possono percorrere la strada con le autovetture, ma
credo che si tratti degli abitanti di un unico palazzo. Preciso che il sinistro si è
verificato mentre stavamo salendo, in corrispondenza del bar , almeno così Pt_2
credo che si chiami. La gran parte del manto stradale in quel luogo è disconnesso,
almeno la parte della salita. La zona dove noi frequentiamo i baretti è tutta disconnessa 5
per quanto riguarda il manto stradale . Io in quella strada , prima del sinistro, ero già
caduta, tanto che in quel luogo evito di indossare scarpe con il tacco alto. La mia
IC indossava, in occasione del sinistro, scarpe con il tacco, comunque non molto
alto. Il giorno del sinistro non aveva piovuto. Il manto stradale non era bagnato.
Ribadisco che stavamo salendo e la zona era scarsamente illuminata. La era Pt_1
solita frequentare quella zona in compagnia mia e dello . _1
Rigettata la richiesta di C.T.U. medico legale, il processo è stato quindi rinviato all'udienza del 30/10/2024 e in tale data è stato rimesso in decisione con l'assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli atti difensivi finali.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di nullità della citazione per carenza della
causa petendi ex art. 164 c.p.c. sollevata da parte attrice, in quanto il fatto è stato descritto, nei suoi elementi essenziali, nel corpo dell'atto introduttivo, avendo parte attrice indicato il luogo dove si sarebbe verificato il sinistro nonchè le circostanze di tempo dell'accadimento e quella che secondo lei sarebbe stata la causa immediata della caduta.
Invero la responsabilità del quale ente proprietario della strada ove Controparte_1
sarebbe avvenuto l'evento sembra essere stata affermata ai sensi dell'art. 16 legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F, trattandosi del soggetto su cui ricadeva l'obbligo di custodia della strada con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., per aver omesso di vigilare per impedire danni a terzi, o comunque per aver costituito il dissesto un'insidia, rilevante ai
sensi dell'art. 2043 c.c., rivestendo i caratteri della “non visibilità” e della “non prevedibilità” per ogni utente della stessa strada, e quindi per colpa dell'ente locale. In
proposito potrebbe richiamarsi pure il disposto dell'art. 14 D.Lgs. n. 285/1992 ( Codice
della Strada e successive modificazioni ), che impone agli Enti proprietari delle strade di 6
provvedere “…alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze
e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi”, con conseguente obbligo di
“…verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in
totale sicurezza” ( cfr. Cass. civ. sez. III, 11/11/2011, n. 23562 ).
In linea generale, infatti, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la parte danneggiata, in presenza di un fatto storico qualificabile come illecito ex art. 2043 c.c., ha l'onere della prova degli elementi costitutivi di tale fatto,
del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva. L'ente pubblico ha invece l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del danneggiato o la presenza di un caso fortuito che interrompe la relazione di causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente stesso.
Con riguardo invece alla responsabilità ex art. 2051 c.c., prospettata in via principale nella citazione introduttiva del presente giudizio, questa ha carattere oggettivo, e non presuntivo di colpa, essendo necessaria e sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della sua diligenza o meno. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua infatti un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Peraltro ricade sul danneggiato allegare, dandone anche la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima ( v. Cass. civ. sez. III, 12/7/2023, n. 19960 ).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. non costituisce, in altri termini, ipotesi di responsabilità di responsabilità aggravata o di presunzione di colpa, con la conseguenza che il custode si accolla tutti i rischi derivanti dalla detenzione della cosa, senza che 7
occorra la dimostrazione della insidiosità della stessa e non potendo liberarsi egli mediante la semplice prova della propria diligenza, ma occorrendo, per impedire l'insorgere di tale titolo di responsabilità, la concreta prova di un fatto che abbia eliso il nesso di causa tra cosa e sinistro ( caso fortuito o forza maggiore ). Dal tenore letterale della norma di cui si discute emerge come costituisca in ogni caso elemento indispensabile, affinchè si configuri la fattispecie in oggetto, che il pregiudizio sia cagionato dalla cosa che si allega abbia provocato l'evento dannoso.
Ora, alla luce della descrizione della vicenda offerta dalla testimone, difetta la prova del nesso di causalità tra le caratteristiche oggettive della strada quali descritte dalla nel corso dell'udienza del 29/5/2023 e la caduta della . Invero Tes_1 Pt_1
quest'ultima, per quanto asserito dalla teste, mise il piede destro su una un basolato di
pietra lavica disconnessa e inciampò. Inciampando, finì poi con il piede sinistro in
una buca che era ricoperta da foglie di albero o da fogli di giornale, che stava a
fianco della pietra lavica disconnessa . Dunque l'attrice inciampò con un piede non nella buca, che in ipotesi poteva costituire una insidia non visibile, bensì su un basolo a fianco della stessa, per poi finire con l'altro piede nella buca, non perché non si fosse accorta della sua presenza ma in virtù della precedente caduta. In proposito va evidenziato che tale ricostruzione della vicenda non coincide con quella riportata in citazione e nella prima memoria istruttoria dell'attrice, atteso che quest'ultima nell'occasione ha semplicemente dichiarato di essere inciampata, cadendo direttamente a terra, su una pietra lavica disconnessa, con a fianco una buca ricoperta da fogli di
carta presumibilmente di giornale che non era né visibile né recintata né segnalata,
senza però asserire di essere inciampata con un piede sul basolo e di essere finita con l'altro piede dentro la buca, con una dinIC del sinistro articolata in due eventi succedutisi l'uno all'altro. La descrizione della dinIC del sinistro offerta dalla 8
testimone è del resto inverosimile : siccome la stava salendo, nell'inciampare Pt_1
con un piede e nel perdere l'equilibrio avrebbe dovuto cadere indietro, e non finire con l'altro piede in una buca che stava a fianco del basolo .
Inoltre non è dato ricostruire in termini oggettivi quale fosse lo stato di dissesto del basolo di pietra lavica da un lato e della profondità della buca dall'altro, perché la non ha prodotto alcuna fotografia dello stato dei luoghi, quando una prova Pt_1
documentale in tal senso sarebbe stata agevole, se non nell'immediatezza del fatto almeno nei giorni successivi, tramite un conoscente o un parente. Sul punto la teste ha dichiarato che solo due mesi dopo l'incidente si recò nel luogo in cui era avvenuta la caduta, per verificare nell'occasione che il selciato stradale era stato aggiustato, ma non
è credibile che si sia portata in un luogo da lei abitualmente frequentato dopo così tanto tempo e non abbia avuto se non altro l'idea di fotografare, con un semplice telefono cellulare, il punto in cui era avvenuta la caduta. In ogni caso, al di là della intrinseca non credibilità della dinIC del sinistro, non può dirsi, alla luce della deposizione testimoniale, che la caduta del pedone sia stata provocata in via diretta da una buca non segnalata ed occultata alla vista dalla presenza di rifiuti e foglie, costituente una insidia.
Al contrario, essa è da ricondurre, sotto il profilo causale, alla situazione del basolo,
che, sempre quale emerge dalla deposizione della teste, doveva essere in realtà evidente,
anche in virtù della presenza della illuminazione artificiale, che comunque esisteva e dava luce per l'appunto al tratto di strada oggetto di attraversamento da parte della attrice. Va altresì tenuto conto che la vittima del sinistro conosceva molto bene la situazione dei luoghi, essendo solita frequentarli in compagnia. Anche la situazione di dissesto del manto stradale, sebbene non precisata e non raffigurata tramite immagini fotografiche, era nota, tanto è vero che la non utilizzava mai scarpe con il Tes_1 9
tacco per percorrerla, precauzione questa che nell'occasione del sinistro la Pt_1
invece non aveva adottato.
Occorre rammentare in proposito i princìpi si è più volte uniformata la giurisprudenza di legittimità ( v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n.
9315 ), e che sono da ribadire ulteriormente nell'ambito del presente giudizio : la presenza della illuminazione artificiale nel tratto di strada in cui, secondo quanto affermato nella citazione introduttiva, si sarebbe verificata la caduta;
la intrinseca staticità dell'anomalia, ove ritenuta esistente l'anomalia atteso che non è stata allegata alcuna fotografia dei luoghi, e le relative condizioni, tali da renderla agevolmente percepibile dal punto di vista oggettivo in quanto non occultata da ostacoli, nel momento in cui solo la buca era ricoperta da foglie, e non il basolo, e quindi evitabile con ordinaria avvedutezza da parte del pedone;
l'esistenza di una valida ed effettiva alternativa rispetto al transito proprio nel punto in cui si trovava la disconnessione,
posto che la strada era ampia e che l'attraversamento avrebbe dovuto essere effettuato su un altro tratto;
il mancato utilizzo di scarpe più adatte e soprattutto la conoscenza pregressa dei luoghi. Si tratta, in altri termini, di elementi che obiettivamente imponevano alla un dovere di ragionevole cautela, sicché può ritenersi che la Pt_1
caduta sia occorsa a causa della imprudenza e della distrazione della stessa e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione del che aveva la custodia della strada, da ogni responsabilità, sia ai sensi dell'art. CP_1
2051 c.c., sia, mancando un suo comportamento colposo, ai sensi dell'art. 2043 c.c. ( v.
sul punto Cass. civ. sez. III, 2/11/2023, n. 30394 ).
In effetti è stato proprio il comportamento colposo della vittima che ha interrotto il nesso di causalità tra la cosa su cui era inciampata, costituita dal basolo di pietra lavica e 10
non dalla buca attigua, a prescindere che questa fosse visibile o meno, e il danno,
escludendo in questo modo la responsabilità dell'ente locale ai sensi sia dell'art. 2051
c.c. che dell'art. 2043 c.c. ( v. per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 11/11/2022, n. 33390 ;
Cass. civ. sez. III, 23/12/2022, n. 37724 ).
Va ribadito che gran parte della giurisprudenza di legittimità, sottoponendo a revisione i princìpi sull'obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio
2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227 comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Secondo Cass. civ. sez. III, 22/10/2013, n. 23919 “L'ente proprietario d'una strada
aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di
manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o
alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per
l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di 11
pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più
questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali
cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel
dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta
attribuibile all'ente e l'evento dannoso.”
A sua volta per Cass. civ. sez. III, 16/5/2013, n. 11946 “In tema di danno da insidia
stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la
configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di
manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da
parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a
rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed
evento dannoso.” Ciò vale dunque anche se il dislivello non sia di piccola entità.
In altri termini, come chiarito da Cass. civ. sez. VI, 10/10/2019, n. 25436, va esclusa la responsabilità dell'ente custode allorché i danni conseguenti ad una caduta siano ascrivibili unicamente al danneggiato ( nella specie, l'incidente si era verificato per esclusiva responsabilità dell'attore: la strada era illuminata;
il tombino in cui lo stesso attore era inciampato aveva solo un leggero avvallamento, non idoneo ad arrecare alcun nocumento e, comunque, era visibile;
l'incidente si era in sostanza verificato esclusivamente perché l'attore era distratto a guardare alcune vetrine ed a parlare con alcuni amici, per cui non aveva posto attenzione al marciapiede ed alla strada, mentre la attraversava al di fuori delle strisce pedonali ). 12
Fra l'altro in tema di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., l'allegazione del fatto del terzo o dello stesso danneggiato, idoneo ad integrare l'esimente del caso fortuito, costituisce una mera difesa, che deve essere esaminata e verificata anche d'ufficio dal Giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale incidenza causale del fatto del terzo o del comportamento colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalle parti, purché risultino prospettati gli elementi di fatto sui quali si fonda l'allegazione del fortuito ( cfr. Cass. civ. sez. VI, 30/9/2014, n.
20619 ).
Il che è lo stesso che dire che la condotta del danneggiato rispetto alla cosa è suscettibile di essere valutata in relazione al suo grado di incidenza sull'evento, eventualmente anche ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c. e del dovere di solidarietà stabilito dall'art. 2
Cost., e la sua efficienza causale è tanto più rilevante, quanto più la situazione di danno
è evitabile con l'adozione delle cautele ordinarie rispetto alla circostanza, sicché il comportamento interrompe il nesso causale con rilevanza esclusiva rispetto alla produzione dell'evento ( cfr. Cass. civ. sez. VI, 26/2/2021, n. 5457 ) .
Va dunque considerato superato l'opposto orientamento giurisprudenziale di legittimità
secondo cui la mera disattenzione della vittima non necessariamente integrerebbe il caso fortuito per i fini di cui all'art. 2051 c.c. e il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico ( posto che fra l'altro è errato parlare di presunzione di colpa laddove la norma in esame contempla in realtà una responsabilità oggettiva, che prescinde dalla colpa ), sarebbe tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa ( v. Cass. civ. sez. III, 27/6/2016, n.
13222 ) . Secondo tale impostazione, nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c.
assumerebbe rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla 13
cosa, sicché il danneggiato avrebbe unicamente l'onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetterebbe di provare che il danno non è stato causato dalla cosa ma dal caso fortuito.
Tale orientamento è superato perché nell'ambito del caso fortuito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo ( v. Cass. civ. sez. III, 8/2/2023, n. 3739 ) e ai fini della verifica del contributo causale, o concausale, dello stesso soggetto danneggiato nella verificazione dell'evento dannoso, è sufficiente che la condotta tenuta da costui abbia carattere colposo, non richiedendosi, invece, che essa si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile ( cfr. Cass. civ. sez. III,
16/10/2024, n. 26895 ).
Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata nel senso che «Piccoli dislivelli del
fondo stradale rientrano nella normalità e non concretano una situazione di pericolo
determinatasi nella cosa, sia pure visibile e prevedibile, che è presupposto
indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. Il
giudice di primo grado ha quindi correttamente richiamato il dovere di
autoresponsabilità dell'utente della strada il quale deve regolare la propria condotta
tenendo conto della possibilità della presenza di detti piccoli dislivelli della
pavimentazione. Escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, l'evento è stato
Co correttamente attribuito esclusivamente alla condotta incauta della ..» ( v. Corte di
Appello Roma sez. I, 6/9/2010 n. 3436 , nonché Tribunale Roma sez. II, 13/2/2009, n.
3300, laddove ha ritenuto inconfigurabile alcun nesso causale in presenza di un “piccolo
dislivello” ) .
Inoltre nel caso in esame la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità,
dimostrazione il cui onere ricade sulla parte attrice sia nella fattispecie di cui all'art. 14
3875 ), oltre che di un comportamento negligente del convenuto, rilevante ai sensi della prima norma sopra indicata, manca, perché non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica dei luoghi, che avrebbe consentito di apprezzare le caratteristiche oggettive sia del basolo che della buca, e quindi di valutare l'esistenza di un rapporto di causa ed effetto tra lo stato dei luoghi e la caduta.
Di qui il rigetto della domanda attorea.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 , come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide, in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o di risarcimento di danni, con la somma domandata dalla parte attrice, dovendo seguirsi soltanto il criterio del disputatum e non trovando applicazione il correttivo del decisum ( v. Cass. civ. sez. III, 6/5/2022, n. 14470 ).
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 15
13/5/2022, n. 15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021,
n. 89 ) .
In proposito la domanda proposta da ha valore indeterminabile e Parte_1
presenta una complessità media, costituendo gli elementi di valutazione del danno, di cui si è stato chiesto il ristoro, l'oggetto dell'accertamento e della quantificazione rimessi al Giudice ( v. Cass. civ. sez. II, 31/3/2014, n. 7508 ).
Sul punto non rileva quanto precisato in sede di conclusioni o di comparsa conclusionale dalla parte attrice, atteso che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza e quindi anche ai fini della liquidazione del compenso del difensore è quello della proposizione della domanda ( v. Cass. civ. sez. III,
6/4/2006, n. 8075 ) e al più del deposito della prima memoria istruttoria.
Invero quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si si aggiunga, come nel caso di specie, l'espressione "o di
quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché,
ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione, con la conseguenza che la domanda va considerata di valore indeterminabile ( cfr. Cass. civ. sez. I, 26/4/2021, n.
10984 ).
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze 16
discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI,
28/4/2014, n. 9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n.
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese ai difensori della parte convenuta ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in loro favore formulata in tal senso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) rigetta la domanda risarcitoria attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore Parte_1
del delle spese di giudizio , che si liquidano in complessivi euro Controparte_1
10.860 per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore degli avv.ti
Irene Coppola con codice fiscale e con codice C.F._2 CP_2
fiscale quali distrattari. C.F._3
Napoli, 26/2/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2043 c.c. che nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c. ( cfr. Cass. civ. sez. VI , 26/2/2016, n.