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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 21824 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Damaso Pattumelli e Parte_1 ome in atti
RICORRENTE CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1 come in atti dall'Avv. Loredana Leto come in atti RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe indicata ha esposto: di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario necessario al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di aver depositato dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, con la quale non erano state riconosciute le condizioni sanitarie necessarie ai fini dell'erogazione del beneficio richiesto. Tanto esposto, ha convenuto in giudizio l' affinché CP_1 fosse accertato e dichiarato il necessario requisito sanitario per la prestazione richiesta. L' si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso CP_1
e contestando la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dei benefici ed ha chiesto il rigetto del ricorso. Istruita la causa con l'esame della documentazione prodotta dalle parti, disposta consulenza medica d'ufficio, la causa è stata rinviata per decisione all'udienza del 26.2.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte (regolarmente eseguito da entrambe le parti, che nulla hanno eccepito in ordine a tale modalità di trattazione) e decisa con la presente sentenza.
Il ricorso (depositato nei termini previsti dall'art. 445 bis c.p.c.) è fondato e merita accoglimento. L'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Nella fattispecie in esame, all'esito della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del presente giudizio, è emersa la sussistenza dei requisiti di carattere sanitario richiesto dalla norma citata, seppur da una data successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (si veda la consulenza tecnica d'ufficio redatta dal CTU dott. . Persona_1
Sulla base dei risultati della consulenza, condivisi dal giudicante in quanto la relazione è esauriente e priva di vizi logici, deve ritenersi accertato che da marzo 2024 sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Nessuna statuizione deve essere adottata in ordine al pagamento della relativa prestazione, essendo il giudizio di cui all'art. 445 bis c.p.c., anche nella fase contenziosa, limitato al solo accertamento del requisito sanitario.
Considerato che
il requisito sanitario è intervenuto in data successiva alla domanda amministrativa, nonché in data successiva alla visita effettuata dal CTU nella precedente fase, appare equa la compensazione integrale delle spese processuali. Le spese di consulenza medico legale di entrambe le fasi di giudizio sono poste definitivamente a carico dell' e sono liquidate per la presente fase CP_1 come da separato decreto e per la precedente come da decreto del giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, dichiara che da marzo 2024 sussistono i requisiti di cui all'art. 1 l. 18/1980 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, CP_1 liquidate con separato decreto.
2 Si comunichi.
Roma, 03/03/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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