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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/08/2025, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2266 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 7.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Claudia Denaro Parte_1
ATTRICE
E
, con gli avv.ti Roberto Staro e Federica Controparte_1
NI
CONVENUTO
E
, con l'avv. Fabrizio Lattanzi Controparte_2
INTERVENUTO
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: accertamento paternità conclusioni: come da verbale d'udienza del 7.3.2025
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato all'intestato Tribunale quanto Parte_1
segue: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, nel merito:
1. accertata e dichiarata la paternità del sig. CP_1
in riferimento al minore nato a [...] il
[...] Controparte_2
08/05/2009; 2. ordinare al sig. di corrispondere una somma Controparte_1
pari ad € 400 mensili, rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore 3. condannare il sig. ad un risarcimento, da CP_2 Controparte_1
determinarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 C.C., a titolo di risarcimento per il danno morale occorso al minore CP_2
4. condannare il sig. , ai sensi e per gli effetti
[...] Controparte_1
dell'art. 1299 e 148 codice civile, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa, in regresso di quanto sino ad oggi esborsato esclusivamente dalla sig.ra per la crescita e la cura del minore Parte_1 CP_2
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
[...]
2. Si è costituito in giudizio , che ha articolato in sede Controparte_1
di comparsa di costituzione le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che il minore nato a [...] il [...], è figlio del Sig. Controparte_2
nato in [...] relazione con la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto disporre la sostituzione del suo cognome a quello della
[...]
madre o in subordine, a seguito dell'audizione del minore, anteporre il cognome del padre a quello della madre;
2) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra CP_1
2 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 per il Parte_1
mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, così CP_2
come disciplinate dal Protocollo applicato dal Tribunale di Tivoli e allegato in atti. La somma di € 150,00 si rivaluterà ogni anno secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo;
3) disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente dello stesso presso la casa materna, CP_2
ordinando alla Sig.ra di fornire il relativo indirizzo, mentre il Sig. Parte_1
potrà vederlo e tenerlo con sé: - a week end alternati dal venerdì dopo CP_1
scuola fino alla domenica sera alle 21.00 quando lo riporterà presso la casa materna di cui la Sig.ra dovrà fornire il relativo indirizzo;
- durante Parte_1
le festività natalizie si applicherà il criterio dell'alternanza e precisamente starà con un genitore, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal CP_2
31 dicembre al 6 gennaio. In questi periodi si applicherà, comunque, il criterio dell'alternanza nei giorni festivi del 24, 25 e 26 dicembre nonché del 31 dicembre, 1 e 6 gennaio;
- trascorrerà con ciascuno dei genitori, CP_2
alternativamente, il giorno di Pasqua dalle 11.00 fino alle 11.00 del giorno successivo o il Lunedì dell'Angelo sempre dalle 11.00 fino alle 11.00 del giorno successivo;
- trascorrerà alternativamente di anno in anno, con CP_2
ciascun genitore, le seguenti festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre,
8 dicembre;
- passerà il giorno del suo compleanno, alternativamente CP_2
di anno in anno con ciascun genitore, fermo restando una sua diversa volontà tenuto conto che a breve compirà 14 anni e salvo che entrambi i genitori non decidano di festeggiarlo insieme, dividendone le relative spese. I genitori trascorreranno con il minore il giorno del proprio compleanno nonché la festa della mamma e del papà; - il minore trascorrerà con il padre un periodo di 20
(venti) giorni anche non consecutivi nel mese di agosto da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- i genitori autorizzano il rilascio e il rinnovo del passaporto del minore;
4) rigettare, in quanto fondata per tutti i
3 motivi sopra esposti, la domanda di condanna del Sig. al risarcimento CP_1
del danno morale causato al minore ex art. 2059 del c.c.; 5) rigettare, in quanto infondata per tutte le ragioni sopra argomentate, la domanda di condanna del
Sig. , ai sensi degli artt. 1299 e 148 del c.c., al pagamento di Controparte_1
una somma di denaro, quale regresso di quanto sino a oggi esborsato esclusivamente dalla Sig.ra per la crescita e la cura del Parte_1
minore. Con riserva di formulare ulteriori domande e richieste istruttorie nei termini ex lege previsti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., con ordinanza del 5.7.2021 è stata disposta l'audizione dell'allora minore , tenutasi all'udienza del 11.10.2021, Controparte_2
ove le parti hanno chiesto disporsi rinvio per la formalizzazione di accordo in ordine agli aspetti economici relativi al mantenimento del minore.
4. In successiva udienza le parti hanno fatto presente che “è in essere un regime di visita con il minore e che il signor corrisponde contributo al CP_1
mantenimento del minore pari ad euro 250,00 mensili oltre a spese straordinarie”.
5. Parte convenuta ha dipoi rappresentato che dal giugno 2023
[...]
si è trasferito presso . Controparte_2 Controparte_1
6. Disposta una nuova audizione di , Controparte_2
all'udienza del 2.4.2024, questi ha dichiarato quanto segue: “Ho diciassette anni, prima facevo l'elettricista, ora ho smesso, adesso non faccio niente, a settembre ricomincio la scuola, non volevo ricominciare a metà anno.
Vivo con mio padre voglio continuare a vivere con lui. Voglio Controparte_1
se si può avere il cognome di mio padre dopo quello mio sono Parte_1
d'accordo nel riconoscimento da parte di mio padre . Controparte_1
4 7. In detta udienza parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, rinunziando alla domanda di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre.
7.1. Parte convenuta si è riportata alla comparsa conclusionale in atti, eliso il punto 3 e modificato il punto 2 nel senso che non deve essere corrisposto dal padre il mantenimento del figlio . CP_2
8. Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale ne ha disposto la rimessione sul ruolo in ragione dell'omesso deposito ad opera delle parti dell'estratto dal registro degli atti di nascita di CP_2
, osservando quanto segue: “considerato che nessuna delle
[...]
parti ha depositato in giudizio l'estratto dal registro degli atti di nascita di
[...]
considerato che, in particolare, parte attrice ha prodotto in Controparte_2
allegato all'atto di citazione un estratto dal registro degli atti di nascita che si riferisce, tuttavia, a e non già a benché Persona_1 Controparte_2
sia in calce all'atto di citazione sia nell'allegato indice detto documento è denominato “copia estratto di nascita minore;
Controparte_2
considerato che in allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta, così come alle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., di entrambe le parti, non è stato depositato il predetto documento;
considerato che
il deposito dell'estratto dal registro degli atti di nascita di è Controparte_2
beninteso necessario in ragione dell'oggetto delle domande attoree, afferenti ad accertamento di paternità, cui ha fatto seguito il riconoscimento operato dal convenuto ”. Controparte_1
9. Con successiva ordinanza del 3.10.2024, il Tribunale ha rilevato come ancora non fosse stato effettuato il deposito dell'estratto dal registro degli atti di nascita di , osservando Controparte_2
quanto segue anche in considerazione della sopravvenuta maggiore età di quest'ultimo: “rilevato che, tuttavia, con le note di trattazione scritta
5 depositate in sostituzione dell'udienza del 25.6.2024, parte attrice ha, di nuovo, depositato, anziché l'estratto dal registro degli atti di nascita di CP_2
cui si riferisce il presente giudizio, quello di già
[...] Persona_1
depositato in atti e la cui non conferenza rispetto alla domanda inerente a
[...]
era stata fatta precipuo oggetto della ridetta ordinanza del Controparte_2
26.5.2024, ove, come detto, era espressamente stato richiesto il deposito dell'estratto dal registro degli atti di nascita di invece Controparte_2
omesso, deposito necessario in ragione dell'oggetto delle domande attoree, afferenti all'accertamento di paternità di cui ha fatto seguito il Controparte_2
riconoscimento operato dal convenuto;
considerato che
, peraltro, CP_2
nato in data [...], è divenuto frattanto maggiorenne,
[...]
risultando dunque necessario regolarizzare la relativa rappresentanza nel presente giudizio alla luce delle domande proposte” e dunque fissando nuova udienza per la comparizione delle parti e la precisazione delle conclusioni.
10. In data 6.3.2025, si è costituito in giudizio CP_2
, così concludendo: “CHIEDE il riconoscimento di paternità
[...]
in favore di e l'apposizione del cognome di quest'ultimo dopo il Controparte_1
proprio.”.
11. All'udienza del 7.3.2025, non comparsa parte attrice, parte convenuta ha precisato le conclusioni “come da comparsa conclusionale già depositata” e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e successivo termine di 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
12. Solo parte convenuta ha indi depositato Controparte_1
comparsa conclusionale, così rassegnando le proprie conclusioni:
“− dichiarare che nato a [...] il [...], è figlio Controparte_2
del Sig. e per l'effetto disporre la sostituzione del suo cognome a Controparte_1
6 quello della madre o in subordine, in aderenza a quanto richiesto dal ragazzo, anteporre o far seguire il cognome del padre a quello della madre;
− dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a titolo di mantenimento del figlio Controparte_1
in favore della Sig.ra in ragione del fatto che il CP_2 Parte_1
minore vive con il padre dal giugno 2023 ed all'udienza del 02.04.2024 ha dichiarato espressamente di voler continuare a vivere con il padre;
− rigettare, in quanto infondata e non provata, la domanda di condanna del Sig. CP_1
al risarcimento del danno morale causato al minore ex art. 2059 c.c.; −
[...]
rigettare, in quanto infondata e non provata, la domanda di condanna del Sig.
ai sensi degli artt. 1299 e 148 c.c., al pagamento di una Controparte_1
somma di denaro, quale regresso di quanto sino a oggi esborsato esclusivamente dalla Sig.ra per la crescita e la cura del minore. Con vittoria Parte_1
di spese da liquidarsi in favore del legale antistatario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Collegio che, benché parte convenuta abbia, con la comparsa conclusionale depositata in data 25.3.2025, articolato conclusioni in parte difformi rispetto a quelle cui ha fatto rimando in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del
7.3.2025, ciò non implica una non consentita tardiva immutazione delle rassegnate conclusioni, atteso che quelle da ultimo articolate si limitano a riallineare le precedenti alla conseguita maggiore età di e a quanto già dedotto all'udienza del Controparte_2
2.4.2024, in ordine all'avvenuto trasferimento di quest'ultimo presso e alle relative conseguenze economiche. Controparte_1
2. Ciò posto, nel presente giudizio ha riconosciuto Controparte_1
di essere il padre di , dovendo Controparte_2
conseguentemente dichiararsi la paternità del primo nei confronti del secondo, come d'altronde domandato da tutte le parti, essendo
7 l'intrapresa azione di accertamento giudiziale della paternità ai sensi dell'art. 269 cod. civ. volta a produrre i medesimi effetti discendenti dal riconoscimento della prole, come previsto dall'art. 277 cod. civ., in difetto peraltro di limitazioni probatorie afferenti all'azione dianzi richiamata.
3. Per quanto concerne l'assunzione, da parte di CP_2
, del cognome paterno “ , il Collegio osserva che,
[...] CP_1
nell'interpretare l'art. 262 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha statuito quanto segue: “Come questa Corte ha di recente affermato (Cass.
17 luglio 2007, n. 15953), la ratio della norma è quella di assicurare, in correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in materia di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona. Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 13 del 1994, il nome è uno degli elementi che caratterizzano l'identità della persona, oggetto di tutela costituzionale, oltre che ai sensi dell'art. 22 Cost., anche ai sensi dell'art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di ogni individuo nella vita di relazione. Ne deriva che, una volta radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome debba essere tutelato da irragionevoli modificazioni che contrastino con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità (Corte Cost., sentenze nn. 297 del 1996 e
120 del 2001), cosicché anche l'art. 262 c.c., va interpretato alla luce di tali principi. Sulla base di essi questa Corte, riguardo al primo comma dell'art.262
c.c., ha statuito (Casa. 17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può - a sua scelta -
8 valutando direttamente il proprio interesse al riguardo, assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei due genitori possa opporsi alla sua scelta. Ove, invece, il figlio sia minore di età, detta scelta va compiuta, in forza dell'art. 262 c.c., comma 3, dal giudice, che dovrà valutare l'interesse del minore in relazione ad esso, tenendo conto dell'esigenza di tutela del diritto alla già acquisita identità personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell'ambito dell'ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalità, frutto di un ponderato apprezzamento dell'interesse del minore, all'uopo tenendo conto di ogni specifico elemento della fattispecie concreta (Cass.
1 agosto 2007, n. 16989; 27 aprile 2001, n. 6098).” (Cass., 6 giugno
2008, n. 15087).
3.1. Ed invero, come risulta dalla lettera dell'art. 262, secondo comma, cod. civ., a séguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio “può” assumere il cognome del padre, la norma in esame “prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore” (Cass., 2.10.2015, n. 19734).
3.2. Ebbene, , divenuto maggiorenne, si è Controparte_2
costituito in giudizio e ha articolato proprie conclusioni, domandando l'apposizione del cognome paterno dopo il proprio.
3.3. Deve dunque disporsi l'aggiunta del cognome “ dopo CP_1
”, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile Parte_1
di provvedere alle annotazioni di legge.
9 4. Quanto al contributo dovuto da per il Controparte_1
mantenimento del figlio , osserva il Collegio come le CP_2
parti, all'udienza del 2.4.2024, abbiano dato atto che quest'ultimo vive presso il padre a decorrere dal giugno 2023, avendo parte attrice rinunziato alla domanda di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, mentre, simmetricamente, parte convenuta non ha articolato domanda volta al riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
4.1. Conseguentemente, non contestata la non conseguita autosufficienza economica del figlio , recentemente CP_2
divenuto maggiorenne, deve disporsi che, valutati gli elementi afferenti alle relative capacità economiche e le esigenze della prole, i genitori dovranno contribuire in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso di essi.
5. Nessuna statuizione deve, invece, essere assunta con riguardo ad affidamento e regime di frequentazione di , divenuto CP_2
maggiorenne.
6. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da mancato riconoscimento, domandato da nell'interesse del figlio Parte_1
, osserva preliminarmente il Collegio come, in tema di CP_2
filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ., sorga al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della
10 responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo “status” di genitore (Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 15148 del 12 maggio 2022).
6.1. È stato tuttavia osservato come, in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Cass.
Sez. I, Ordinanza n. 22496 del 9 agosto 2021).
6.2. La più recente giurisprudenza di merito richiede, poi, che venga fornita concreta prova del danno esistenziale subito dall'assenza della figura genitoriale (cfr. Trib. Bolzano 13 marzo 2020 n. 286;
Trib. Savona 13 gennaio 2020 n. 50; Trib. Roma 1 agosto 2019 che ha ritenuto necessario che “siano state dimostrate rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione”).
6.3. Ebbene, nel caso di specie osserva in via dirimente e pregiudiziale il Collegio che il figlio , divenuto CP_2
maggiorenne e costituitosi in giudizio, oltre ad aver affermato, nella propria comparsa di costituzione, che “il padre lo ha Controparte_1
11 sempre aiutato e supportato economicamente, anche durante il periodo in cui sono stati forzosamente separati, nonché è stato seguito dallo stesso nel suo percorso di crescita;
− ad oggi il conduce una vita serena ed è Parte_1
proiettato verso il mondo del lavoro e vive bene ed in armonia con il fratello
, non ha articolato domanda volta ad ottenere il Persona_1
risarcimento del danno da mancato riconoscimento, risultando, in conseguenza della maggiore età di , improcedibile la CP_2
domanda nel suo interesse proposta dalla madre nell'atto introduttivo.
7. Per quanto concerne la domanda mediante la quale Parte_1
ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il
[...]
mantenimento della prole, osserva il Collegio come la stessa possa essere proposta nel giudizio di accertamento della genitorialità, atteso che soltanto l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza sullo status (cfr., ex aliis, Cass. 21364/18; Trib. Cagliari, 26/04/2022).
7.1. Ebbene, nel presente giudizio parte convenuta ha specificamente contestato di non aver contribuito al mantenimento della prole, producendo copia di assegni intestati a Parte_1
e di bonifici bancari, nonché vari scontrini da cui emerge la
[...]
contribuzione da parte del padre alle esigenze di vita del figlio.
7.2. D'altro canto, parte attrice non ha articolato alcuna istanza di prova precostituita o costituenda idonea a corroborare la domanda in esame, risultando peraltro la stessa generica già in via di prospettazione, con riguardo sia ad “an” sia a “quantum debeatur”, ciò
a cui consegue la reiezione della domanda.
12 8. Le spese del giudizio, in considerazione del riconoscimento effettuato dal padre in corso di causa, dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al mantenimento del figlio e della reiezione delle ulteriori domande proposte da parte attrice, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara che , nato in [...] il [...], è il padre Controparte_1
di , nato in [...] il [...], come Controparte_2
attestato nell'estratto dal registro degli atti di nascita del Comune di
Roma (RM), anno 2006, atto 00684, parte 2, serie B66;
- autorizza l'aggiunta del cognome paterno “ dopo quello CP_1
materno “ ”; Parte_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di legge.
- dispone che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso di essi;
- dichiara improcedibile la domanda svolta da Parte_1
avente per oggetto il risarcimento del danno in favore del figlio
; CP_2
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2266 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 7.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., per comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Claudia Denaro Parte_1
ATTRICE
E
, con gli avv.ti Roberto Staro e Federica Controparte_1
NI
CONVENUTO
E
, con l'avv. Fabrizio Lattanzi Controparte_2
INTERVENUTO
1 e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: accertamento paternità conclusioni: come da verbale d'udienza del 7.3.2025
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato all'intestato Tribunale quanto Parte_1
segue: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza e deduzione, nel merito:
1. accertata e dichiarata la paternità del sig. CP_1
in riferimento al minore nato a [...] il
[...] Controparte_2
08/05/2009; 2. ordinare al sig. di corrispondere una somma Controparte_1
pari ad € 400 mensili, rivalutabili annualmente secondo indice ISTAT, oltre il
50% delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio minore 3. condannare il sig. ad un risarcimento, da CP_2 Controparte_1
determinarsi in via equitativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 C.C., a titolo di risarcimento per il danno morale occorso al minore CP_2
4. condannare il sig. , ai sensi e per gli effetti
[...] Controparte_1
dell'art. 1299 e 148 codice civile, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa, in regresso di quanto sino ad oggi esborsato esclusivamente dalla sig.ra per la crescita e la cura del minore Parte_1 CP_2
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”.
[...]
2. Si è costituito in giudizio , che ha articolato in sede Controparte_1
di comparsa di costituzione le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che il minore nato a [...] il [...], è figlio del Sig. Controparte_2
nato in [...] relazione con la Sig.ra Controparte_1 Parte_1
e per l'effetto disporre la sostituzione del suo cognome a quello della
[...]
madre o in subordine, a seguito dell'audizione del minore, anteporre il cognome del padre a quello della madre;
2) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra CP_1
2 entro il 5 di ogni mese, la somma di € 150,00 per il Parte_1
mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie, così CP_2
come disciplinate dal Protocollo applicato dal Tribunale di Tivoli e allegato in atti. La somma di € 150,00 si rivaluterà ogni anno secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo;
3) disporre l'affidamento condiviso del figlio con collocazione prevalente dello stesso presso la casa materna, CP_2
ordinando alla Sig.ra di fornire il relativo indirizzo, mentre il Sig. Parte_1
potrà vederlo e tenerlo con sé: - a week end alternati dal venerdì dopo CP_1
scuola fino alla domenica sera alle 21.00 quando lo riporterà presso la casa materna di cui la Sig.ra dovrà fornire il relativo indirizzo;
- durante Parte_1
le festività natalizie si applicherà il criterio dell'alternanza e precisamente starà con un genitore, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal CP_2
31 dicembre al 6 gennaio. In questi periodi si applicherà, comunque, il criterio dell'alternanza nei giorni festivi del 24, 25 e 26 dicembre nonché del 31 dicembre, 1 e 6 gennaio;
- trascorrerà con ciascuno dei genitori, CP_2
alternativamente, il giorno di Pasqua dalle 11.00 fino alle 11.00 del giorno successivo o il Lunedì dell'Angelo sempre dalle 11.00 fino alle 11.00 del giorno successivo;
- trascorrerà alternativamente di anno in anno, con CP_2
ciascun genitore, le seguenti festività: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre,
8 dicembre;
- passerà il giorno del suo compleanno, alternativamente CP_2
di anno in anno con ciascun genitore, fermo restando una sua diversa volontà tenuto conto che a breve compirà 14 anni e salvo che entrambi i genitori non decidano di festeggiarlo insieme, dividendone le relative spese. I genitori trascorreranno con il minore il giorno del proprio compleanno nonché la festa della mamma e del papà; - il minore trascorrerà con il padre un periodo di 20
(venti) giorni anche non consecutivi nel mese di agosto da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- i genitori autorizzano il rilascio e il rinnovo del passaporto del minore;
4) rigettare, in quanto fondata per tutti i
3 motivi sopra esposti, la domanda di condanna del Sig. al risarcimento CP_1
del danno morale causato al minore ex art. 2059 del c.c.; 5) rigettare, in quanto infondata per tutte le ragioni sopra argomentate, la domanda di condanna del
Sig. , ai sensi degli artt. 1299 e 148 del c.c., al pagamento di Controparte_1
una somma di denaro, quale regresso di quanto sino a oggi esborsato esclusivamente dalla Sig.ra per la crescita e la cura del Parte_1
minore. Con riserva di formulare ulteriori domande e richieste istruttorie nei termini ex lege previsti. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio.”.
3. Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., con ordinanza del 5.7.2021 è stata disposta l'audizione dell'allora minore , tenutasi all'udienza del 11.10.2021, Controparte_2
ove le parti hanno chiesto disporsi rinvio per la formalizzazione di accordo in ordine agli aspetti economici relativi al mantenimento del minore.
4. In successiva udienza le parti hanno fatto presente che “è in essere un regime di visita con il minore e che il signor corrisponde contributo al CP_1
mantenimento del minore pari ad euro 250,00 mensili oltre a spese straordinarie”.
5. Parte convenuta ha dipoi rappresentato che dal giugno 2023
[...]
si è trasferito presso . Controparte_2 Controparte_1
6. Disposta una nuova audizione di , Controparte_2
all'udienza del 2.4.2024, questi ha dichiarato quanto segue: “Ho diciassette anni, prima facevo l'elettricista, ora ho smesso, adesso non faccio niente, a settembre ricomincio la scuola, non volevo ricominciare a metà anno.
Vivo con mio padre voglio continuare a vivere con lui. Voglio Controparte_1
se si può avere il cognome di mio padre dopo quello mio sono Parte_1
d'accordo nel riconoscimento da parte di mio padre . Controparte_1
4 7. In detta udienza parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione, rinunziando alla domanda di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre.
7.1. Parte convenuta si è riportata alla comparsa conclusionale in atti, eliso il punto 3 e modificato il punto 2 nel senso che non deve essere corrisposto dal padre il mantenimento del figlio . CP_2
8. Trattenuta la causa in decisione, il Tribunale ne ha disposto la rimessione sul ruolo in ragione dell'omesso deposito ad opera delle parti dell'estratto dal registro degli atti di nascita di CP_2
, osservando quanto segue: “considerato che nessuna delle
[...]
parti ha depositato in giudizio l'estratto dal registro degli atti di nascita di
[...]
considerato che, in particolare, parte attrice ha prodotto in Controparte_2
allegato all'atto di citazione un estratto dal registro degli atti di nascita che si riferisce, tuttavia, a e non già a benché Persona_1 Controparte_2
sia in calce all'atto di citazione sia nell'allegato indice detto documento è denominato “copia estratto di nascita minore;
Controparte_2
considerato che in allegato alla comparsa di costituzione di parte convenuta, così come alle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., di entrambe le parti, non è stato depositato il predetto documento;
considerato che
il deposito dell'estratto dal registro degli atti di nascita di è Controparte_2
beninteso necessario in ragione dell'oggetto delle domande attoree, afferenti ad accertamento di paternità, cui ha fatto seguito il riconoscimento operato dal convenuto ”. Controparte_1
9. Con successiva ordinanza del 3.10.2024, il Tribunale ha rilevato come ancora non fosse stato effettuato il deposito dell'estratto dal registro degli atti di nascita di , osservando Controparte_2
quanto segue anche in considerazione della sopravvenuta maggiore età di quest'ultimo: “rilevato che, tuttavia, con le note di trattazione scritta
5 depositate in sostituzione dell'udienza del 25.6.2024, parte attrice ha, di nuovo, depositato, anziché l'estratto dal registro degli atti di nascita di CP_2
cui si riferisce il presente giudizio, quello di già
[...] Persona_1
depositato in atti e la cui non conferenza rispetto alla domanda inerente a
[...]
era stata fatta precipuo oggetto della ridetta ordinanza del Controparte_2
26.5.2024, ove, come detto, era espressamente stato richiesto il deposito dell'estratto dal registro degli atti di nascita di invece Controparte_2
omesso, deposito necessario in ragione dell'oggetto delle domande attoree, afferenti all'accertamento di paternità di cui ha fatto seguito il Controparte_2
riconoscimento operato dal convenuto;
considerato che
, peraltro, CP_2
nato in data [...], è divenuto frattanto maggiorenne,
[...]
risultando dunque necessario regolarizzare la relativa rappresentanza nel presente giudizio alla luce delle domande proposte” e dunque fissando nuova udienza per la comparizione delle parti e la precisazione delle conclusioni.
10. In data 6.3.2025, si è costituito in giudizio CP_2
, così concludendo: “CHIEDE il riconoscimento di paternità
[...]
in favore di e l'apposizione del cognome di quest'ultimo dopo il Controparte_1
proprio.”.
11. All'udienza del 7.3.2025, non comparsa parte attrice, parte convenuta ha precisato le conclusioni “come da comparsa conclusionale già depositata” e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con termine di 20 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e successivo termine di 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
12. Solo parte convenuta ha indi depositato Controparte_1
comparsa conclusionale, così rassegnando le proprie conclusioni:
“− dichiarare che nato a [...] il [...], è figlio Controparte_2
del Sig. e per l'effetto disporre la sostituzione del suo cognome a Controparte_1
6 quello della madre o in subordine, in aderenza a quanto richiesto dal ragazzo, anteporre o far seguire il cognome del padre a quello della madre;
− dichiarare che nulla è dovuto dal Sig. a titolo di mantenimento del figlio Controparte_1
in favore della Sig.ra in ragione del fatto che il CP_2 Parte_1
minore vive con il padre dal giugno 2023 ed all'udienza del 02.04.2024 ha dichiarato espressamente di voler continuare a vivere con il padre;
− rigettare, in quanto infondata e non provata, la domanda di condanna del Sig. CP_1
al risarcimento del danno morale causato al minore ex art. 2059 c.c.; −
[...]
rigettare, in quanto infondata e non provata, la domanda di condanna del Sig.
ai sensi degli artt. 1299 e 148 c.c., al pagamento di una Controparte_1
somma di denaro, quale regresso di quanto sino a oggi esborsato esclusivamente dalla Sig.ra per la crescita e la cura del minore. Con vittoria Parte_1
di spese da liquidarsi in favore del legale antistatario.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Osserva in primo luogo il Collegio che, benché parte convenuta abbia, con la comparsa conclusionale depositata in data 25.3.2025, articolato conclusioni in parte difformi rispetto a quelle cui ha fatto rimando in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del
7.3.2025, ciò non implica una non consentita tardiva immutazione delle rassegnate conclusioni, atteso che quelle da ultimo articolate si limitano a riallineare le precedenti alla conseguita maggiore età di e a quanto già dedotto all'udienza del Controparte_2
2.4.2024, in ordine all'avvenuto trasferimento di quest'ultimo presso e alle relative conseguenze economiche. Controparte_1
2. Ciò posto, nel presente giudizio ha riconosciuto Controparte_1
di essere il padre di , dovendo Controparte_2
conseguentemente dichiararsi la paternità del primo nei confronti del secondo, come d'altronde domandato da tutte le parti, essendo
7 l'intrapresa azione di accertamento giudiziale della paternità ai sensi dell'art. 269 cod. civ. volta a produrre i medesimi effetti discendenti dal riconoscimento della prole, come previsto dall'art. 277 cod. civ., in difetto peraltro di limitazioni probatorie afferenti all'azione dianzi richiamata.
3. Per quanto concerne l'assunzione, da parte di CP_2
, del cognome paterno “ , il Collegio osserva che,
[...] CP_1
nell'interpretare l'art. 262 cod. civ., la giurisprudenza di legittimità ha statuito quanto segue: “Come questa Corte ha di recente affermato (Cass.
17 luglio 2007, n. 15953), la ratio della norma è quella di assicurare, in correlazione con la particolarità dei casi concreti, anche in materia di assunzione del cognome, il diritto costituzionalmente garantito di tendenziale completa equiparazione del trattamento dei figli naturali a quello dei figli nati nel matrimonio, contemperandolo, peraltro, nell'interesse esclusivo del figlio stesso, con la tutela generale del cognome, in quanto elemento identificativo della persona. Infatti, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 13 del 1994, il nome è uno degli elementi che caratterizzano l'identità della persona, oggetto di tutela costituzionale, oltre che ai sensi dell'art. 22 Cost., anche ai sensi dell'art. 2 Cost., in quanto segno distintivo ed identificativo di ogni individuo nella vita di relazione. Ne deriva che, una volta radicatosi quale elemento identificativo della persona, il cognome debba essere tutelato da irragionevoli modificazioni che contrastino con il diritto inviolabile e fondamentale alla propria identità (Corte Cost., sentenze nn. 297 del 1996 e
120 del 2001), cosicché anche l'art. 262 c.c., va interpretato alla luce di tali principi. Sulla base di essi questa Corte, riguardo al primo comma dell'art.262
c.c., ha statuito (Casa. 17 luglio 2007, n. 15953 cit.) che il figlio maggiorenne, la cui filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, può - a sua scelta -
8 valutando direttamente il proprio interesse al riguardo, assumere o meno il cognome del padre, aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre, senza che nessuno dei due genitori possa opporsi alla sua scelta. Ove, invece, il figlio sia minore di età, detta scelta va compiuta, in forza dell'art. 262 c.c., comma 3, dal giudice, che dovrà valutare l'interesse del minore in relazione ad esso, tenendo conto dell'esigenza di tutela del diritto alla già acquisita identità personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell'ambito dell'ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalità, frutto di un ponderato apprezzamento dell'interesse del minore, all'uopo tenendo conto di ogni specifico elemento della fattispecie concreta (Cass.
1 agosto 2007, n. 16989; 27 aprile 2001, n. 6098).” (Cass., 6 giugno
2008, n. 15087).
3.1. Ed invero, come risulta dalla lettera dell'art. 262, secondo comma, cod. civ., a séguito della dichiarazione giudiziale di paternità, il figlio “può” assumere il cognome del padre, la norma in esame “prospettando in termini di mera eventualità l'assunzione del cognome paterno in caso di riconoscimento o accertamento della filiazione nei confronti del padre successivamente al riconoscimento da parte della madre, esclude la configurabilità di tale vicenda come effetto automatico del riconoscimento o della dichiarazione giudiziale di paternità, riconoscendo al figlio nato fuori dal matrimonio una facoltà discrezionale, cui corrisponde una situazione di soggezione del genitore” (Cass., 2.10.2015, n. 19734).
3.2. Ebbene, , divenuto maggiorenne, si è Controparte_2
costituito in giudizio e ha articolato proprie conclusioni, domandando l'apposizione del cognome paterno dopo il proprio.
3.3. Deve dunque disporsi l'aggiunta del cognome “ dopo CP_1
”, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile Parte_1
di provvedere alle annotazioni di legge.
9 4. Quanto al contributo dovuto da per il Controparte_1
mantenimento del figlio , osserva il Collegio come le CP_2
parti, all'udienza del 2.4.2024, abbiano dato atto che quest'ultimo vive presso il padre a decorrere dal giugno 2023, avendo parte attrice rinunziato alla domanda di corresponsione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, mentre, simmetricamente, parte convenuta non ha articolato domanda volta al riconoscimento del contributo al mantenimento del figlio a carico della madre.
4.1. Conseguentemente, non contestata la non conseguita autosufficienza economica del figlio , recentemente CP_2
divenuto maggiorenne, deve disporsi che, valutati gli elementi afferenti alle relative capacità economiche e le esigenze della prole, i genitori dovranno contribuire in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso di essi.
5. Nessuna statuizione deve, invece, essere assunta con riguardo ad affidamento e regime di frequentazione di , divenuto CP_2
maggiorenne.
6. Per quanto concerne la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale da mancato riconoscimento, domandato da nell'interesse del figlio Parte_1
, osserva preliminarmente il Collegio come, in tema di CP_2
filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 cod. civ., sorga al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità
o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della
10 responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo “status” di genitore (Cass. Sez. III,
Ordinanza n. 15148 del 12 maggio 2022).
6.1. È stato tuttavia osservato come, in tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l'illecito endofamiliare, attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, richiede comunque la maturata conoscenza dell'avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre, ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio (Cass.
Sez. I, Ordinanza n. 22496 del 9 agosto 2021).
6.2. La più recente giurisprudenza di merito richiede, poi, che venga fornita concreta prova del danno esistenziale subito dall'assenza della figura genitoriale (cfr. Trib. Bolzano 13 marzo 2020 n. 286;
Trib. Savona 13 gennaio 2020 n. 50; Trib. Roma 1 agosto 2019 che ha ritenuto necessario che “siano state dimostrate rilevanti alterazioni negative dei suoi assetti individuali, relazionali e vitali, e la perdita subita, in concreto, con riguardo agli studi, alle attività parascolastiche, alle attività lavorative, alle frequentazioni sociali, ed a qualsivoglia ulteriore aspetto attinente alla vita di relazione”).
6.3. Ebbene, nel caso di specie osserva in via dirimente e pregiudiziale il Collegio che il figlio , divenuto CP_2
maggiorenne e costituitosi in giudizio, oltre ad aver affermato, nella propria comparsa di costituzione, che “il padre lo ha Controparte_1
11 sempre aiutato e supportato economicamente, anche durante il periodo in cui sono stati forzosamente separati, nonché è stato seguito dallo stesso nel suo percorso di crescita;
− ad oggi il conduce una vita serena ed è Parte_1
proiettato verso il mondo del lavoro e vive bene ed in armonia con il fratello
, non ha articolato domanda volta ad ottenere il Persona_1
risarcimento del danno da mancato riconoscimento, risultando, in conseguenza della maggiore età di , improcedibile la CP_2
domanda nel suo interesse proposta dalla madre nell'atto introduttivo.
7. Per quanto concerne la domanda mediante la quale Parte_1
ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per il
[...]
mantenimento della prole, osserva il Collegio come la stessa possa essere proposta nel giudizio di accertamento della genitorialità, atteso che soltanto l'esecuzione del titolo e la conseguente decorrenza della prescrizione del diritto a contenuto patrimoniale richiedono la preventiva definitività della sentenza sullo status (cfr., ex aliis, Cass. 21364/18; Trib. Cagliari, 26/04/2022).
7.1. Ebbene, nel presente giudizio parte convenuta ha specificamente contestato di non aver contribuito al mantenimento della prole, producendo copia di assegni intestati a Parte_1
e di bonifici bancari, nonché vari scontrini da cui emerge la
[...]
contribuzione da parte del padre alle esigenze di vita del figlio.
7.2. D'altro canto, parte attrice non ha articolato alcuna istanza di prova precostituita o costituenda idonea a corroborare la domanda in esame, risultando peraltro la stessa generica già in via di prospettazione, con riguardo sia ad “an” sia a “quantum debeatur”, ciò
a cui consegue la reiezione della domanda.
12 8. Le spese del giudizio, in considerazione del riconoscimento effettuato dal padre in corso di causa, dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine al mantenimento del figlio e della reiezione delle ulteriori domande proposte da parte attrice, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara che , nato in [...] il [...], è il padre Controparte_1
di , nato in [...] il [...], come Controparte_2
attestato nell'estratto dal registro degli atti di nascita del Comune di
Roma (RM), anno 2006, atto 00684, parte 2, serie B66;
- autorizza l'aggiunta del cognome paterno “ dopo quello CP_1
materno “ ”; Parte_1
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Roma (RM) di provvedere alle annotazioni di legge.
- dispone che i genitori provvedano in via diretta al mantenimento del figlio nei periodi di rispettiva permanenza presso di essi;
- dichiara improcedibile la domanda svolta da Parte_1
avente per oggetto il risarcimento del danno in favore del figlio
; CP_2
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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