Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/04/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5518/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...]n. 7,
e
, C.F. , nato a [...], il [...], ed ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...]10,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Gaia Buogo (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 09/12/2024
MOIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 13/09/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
05/07/2022 dal Tribunale di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore, non vi è luogo a stabilire in punto spese di lite del presente giudizio;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova in data 13/09/2014 dai
Signori e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1
residenza anagrafica presso la casa della madre, sita in Genova (GE), Vico dietro il Coro delle Vigne 7/5, di proprietà della Sig.ra Parte_1
3) Le tempistiche di visita da parte dei genitori per il figlio saranno suddivise in Per_1
uguale misura e in particolare:
starà con il padre dal lunedì pomeriggio all'uscita da scuola al mercoledì mattina Per_1
quando lo riaccompagnerà a scuola, il venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola e, a fine settimana alternati, sino al sabato alle 11,00 oppure sino alla domenica alle 18,00;
starà con la madre dal mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola al venerdì mattina Per_1
quando lo accompagnerà a scuola e, a fine settimana alternati, dal sabato alle 11,00 al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola oppure dalla domenica alle 18,000 al lunedì mattina quando lo accompagnerà a scuola.
4) I genitori trascorreranno ognuno, con la metà delle vacanze estive, natalizie e Per_1
pasquali.
Le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, compleanno di ), nonché i Per_1 cosiddetti “ponti” per le festività civili e religiose, seguiranno il criterio dell'alternanza di anno in anno tra i genitori.
I genitori potranno avvalersi, in caso di proprio personale impedimento, della collaborazione dei propri genitori e/o di familiari e/o di altre persone di comune fiducia, alle quali potranno affidare . Per_1
Le parti si impegnano altresì a comunicarsi vicendevolmente gli eventuali impegni che impediscano loro la frequentazione della prole come concordata, dandosi altresì congruo preavviso dei reciproci spostamenti al fine di evitare conflittualità di alcun tipo che possano arrecare pregiudizio alla prole.
I genitori si impegnano reciprocamente ad adoperarsi affinché entrambi possano mantenere con un rapporto equilibrato e continuativo, ed affinché esso possa Per_1
ricevere da entrambi loro cura, educazione ed istruzione;
in questo senso, si obbligano ed impegnano al dialogo ed alla massima e più leale collaborazione nell'interesse di;
le Per_1
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 decisioni che lo riguardano verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
5) I coniugi si impegnano a provvedere al mantenimento diretto del figlio , ripartendo Per_1
le spese ordinarie per il suo sostentamento in uguale misura a seguito della collocazione suddivisa in uguale misura tra i genitori.
Le spese straordinarie relative al figlio tra cui, a titolo esemplificativo le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche o per altre attività extrascolastiche, che saranno previamente concordate, sono a carico del padre al 50% e della madre al 50%. Rispetto ad esse i coniugi seguiranno le indicazioni di cui al verbale di riunione della sez. IV civ. di questo
Tribunale del 15/09/2016;
6) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico
o di mantenimento in proprio favore in quanto economicamente autosufficienti.
Le parti, danno atto che tutti i loro rapporti economici/finanziari sono già stati regolarmente adempiuti e che i beni personali sono già stati ritirati e/o divisi e pertanto null'altro possono richiedere o pretendere a qualsiasi titolo l'uno nei confronti dell'altro.
7) I coniugi confermano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e/o altro documento equipollente per l'espatrio; essi altresì esprimono consenso per il rilascio del passaporto individuale e/o di altro documento equipollente per l'espatrio del minore
Persona_1
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2014, Numero 564, Parte I, Serie, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 04/04/2025
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5