CASS
Sentenza 4 settembre 2024
Sentenza 4 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/09/2024, n. 33649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33649 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HI PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2024 del TRIBUNALE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/~e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33649 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 06/06/2024 Letta la requisitoria del dott. Giuseppe Sassone, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di OL GH, volta ad ottenere la rideterminazione della pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. (di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa, convertita in un anno e due giorni di lavoro di pubblica utilità) con la sentenza del Tribunale di Roma in data 26 novembre 2019, deducendo l'illegalità della pena applicata dallo stesso Tribunale in composizione monocratica mediante la conversione operata per una fattispecie di reato (di cui all'art. 646 cod. pen.) che non prevedeva alla data di emissione della pronuncia la sostituzione della pena detentiva con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Rileva detto Tribunale che l'istante ha dedotto che l'accordo presentato al Giudice avrebbe avuto ad oggetto la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ex art. 165 cod. pen., ma tale richiesta non sarebbe stata correttamente verbalizzata e l'accordo sarebbe stato accolto e ratificato dal Giudice con l'applicazione della pena detentiva sopra indicata convertita in lavori di pubblica utilità; e che ha pertanto chiesto la rideterminazione della pena applicata di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 165 cod. pen. documentando la disponibilità allo svolgimento di lavori presso la Cooperativa "Men at work". Ritiene inammissibile la richiesta, sia in quanto la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena subordinata ex art. 165 cod. pen. allo svolgimento di lavori di pubblica utilità non risultava in alcun modo verbalizzata nell'accordo presentato al Giudice, né immediatamente dedotta dal difensore presente all'udienza del 26 novembre 2019 alla lettura del dispositivo, né successivamente dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza dell'inammissibilità di tale richiesta in sede di giudizio di esecuzione;
sia in quanto non può comunque parlarsi di pena illegale, ma illegittima, non rappresentando la pena sostitutiva un genus autonomo e diverso dalle pene detentive, costituendo una diversa specificazione della pena detentiva principale, alla quale solo bisogna guardare per verificare se sia stata applicata in violazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, OL GH, deducendo violazione dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. Rileva la difesa di avere fatto presente al Giudice dell'esecuzione che per il reato di cui alla condanna non era prevista la conversione disposta in sede di applicazione della pena, neppure richiesta dalla parte che si era limitata a chiedere la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata ai lavori di pubblica utilità, istanza non verbalizzata. Lamenta che pertanto la pena è illegale, e non illegittima, in quanto frutto di una conversione non consentita, determinante altresì un trattamento sanzionatorio gravoso in quanto non adeguatamente quantificata (considerato che ogni giorno lavorativo sarebbe di sei ore giornaliere al massimo), e, come tale, avrebbe dovuto essere rimossa d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione. Il difensore, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, dal verbale dell'udienza nella quale risulta verbalizzato l'accordo tra le parti sulla pena, allegato altresì al ricorso, risulta depennata la richiesta di subordinare la pena alla concessione della sospensione condizionale della pena, benché risulti anche una x nella casella relativa a tale richiesta. Sembra, poi, dirimere dubbi sul fatto che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena sia stata espunta dal verbale e che l'imputato abbia optato per la conversione della pena piuttosto che per la sospensione condizionale della pena, la successiva aggiunta a penna "chiede la conversione della pena in lavori di pubblica utilità". Comunque correttamente il Tribunale a quo, oltre ad escludere l'illegalità della pena applicata (sottolineando che ad essa bisogna guardare e non a quella sostitutiva) e a rilevare che la richiesta di sospensione condizionale della pena non risulta verbalizzata nell'accordo presentato al Giudice della cognizione e che non risulta svolto alcun rilievo alla lettura del dispositivo da parte del difensore, sottolinea come ogni rilievo, e ciò vale anche per la lamentata inadeguatezza della quantificazione, reiterata in questa sede, andava dedotto con il ricorso contro la sentenza e non poteva essere oggetto di incidente di esecuzione. Di contro il ricorso, che non si confronta con tale dirimente osservazione dell'ordinanza impugnata e che insiste su rilievi con i quali detta ordinanza risulta essersi confrontata con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, manifesta la sua infondatezza. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di GH al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.
lette/~e le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 33649 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 06/06/2024 Letta la requisitoria del dott. Giuseppe Sassone, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di OL GH, volta ad ottenere la rideterminazione della pena concordata tra le parti ex art. 444 cod. proc. pen. (di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa, convertita in un anno e due giorni di lavoro di pubblica utilità) con la sentenza del Tribunale di Roma in data 26 novembre 2019, deducendo l'illegalità della pena applicata dallo stesso Tribunale in composizione monocratica mediante la conversione operata per una fattispecie di reato (di cui all'art. 646 cod. pen.) che non prevedeva alla data di emissione della pronuncia la sostituzione della pena detentiva con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità. Rileva detto Tribunale che l'istante ha dedotto che l'accordo presentato al Giudice avrebbe avuto ad oggetto la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ex art. 165 cod. pen., ma tale richiesta non sarebbe stata correttamente verbalizzata e l'accordo sarebbe stato accolto e ratificato dal Giudice con l'applicazione della pena detentiva sopra indicata convertita in lavori di pubblica utilità; e che ha pertanto chiesto la rideterminazione della pena applicata di anni uno di reclusione ed euro 600,00 di multa con concessione della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità ex art. 165 cod. pen. documentando la disponibilità allo svolgimento di lavori presso la Cooperativa "Men at work". Ritiene inammissibile la richiesta, sia in quanto la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena subordinata ex art. 165 cod. pen. allo svolgimento di lavori di pubblica utilità non risultava in alcun modo verbalizzata nell'accordo presentato al Giudice, né immediatamente dedotta dal difensore presente all'udienza del 26 novembre 2019 alla lettura del dispositivo, né successivamente dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza dell'inammissibilità di tale richiesta in sede di giudizio di esecuzione;
sia in quanto non può comunque parlarsi di pena illegale, ma illegittima, non rappresentando la pena sostitutiva un genus autonomo e diverso dalle pene detentive, costituendo una diversa specificazione della pena detentiva principale, alla quale solo bisogna guardare per verificare se sia stata applicata in violazione della specie e dei limiti edittali individuati dal legislatore. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, OL GH, deducendo violazione dell'art. 670, comma 1, cod. proc. pen. Rileva la difesa di avere fatto presente al Giudice dell'esecuzione che per il reato di cui alla condanna non era prevista la conversione disposta in sede di applicazione della pena, neppure richiesta dalla parte che si era limitata a chiedere la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata ai lavori di pubblica utilità, istanza non verbalizzata. Lamenta che pertanto la pena è illegale, e non illegittima, in quanto frutto di una conversione non consentita, determinante altresì un trattamento sanzionatorio gravoso in quanto non adeguatamente quantificata (considerato che ogni giorno lavorativo sarebbe di sei ore giornaliere al massimo), e, come tale, avrebbe dovuto essere rimossa d'ufficio dal Giudice dell'esecuzione. Il difensore, alla luce di tali censure, insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, dal verbale dell'udienza nella quale risulta verbalizzato l'accordo tra le parti sulla pena, allegato altresì al ricorso, risulta depennata la richiesta di subordinare la pena alla concessione della sospensione condizionale della pena, benché risulti anche una x nella casella relativa a tale richiesta. Sembra, poi, dirimere dubbi sul fatto che la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena sia stata espunta dal verbale e che l'imputato abbia optato per la conversione della pena piuttosto che per la sospensione condizionale della pena, la successiva aggiunta a penna "chiede la conversione della pena in lavori di pubblica utilità". Comunque correttamente il Tribunale a quo, oltre ad escludere l'illegalità della pena applicata (sottolineando che ad essa bisogna guardare e non a quella sostitutiva) e a rilevare che la richiesta di sospensione condizionale della pena non risulta verbalizzata nell'accordo presentato al Giudice della cognizione e che non risulta svolto alcun rilievo alla lettura del dispositivo da parte del difensore, sottolinea come ogni rilievo, e ciò vale anche per la lamentata inadeguatezza della quantificazione, reiterata in questa sede, andava dedotto con il ricorso contro la sentenza e non poteva essere oggetto di incidente di esecuzione. Di contro il ricorso, che non si confronta con tale dirimente osservazione dell'ordinanza impugnata e che insiste su rilievi con i quali detta ordinanza risulta essersi confrontata con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, manifesta la sua infondatezza. 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna di GH al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.