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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3513/2024 R.G. sul ricorso depositato il 07/06/2024 proposto da (difeso dall'avv. Scionti Graziella) Parte_1 nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv.Ettore Triolo ) viste le note di trattazione scritta dell' , CP_1
così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e annulla le ordinanze -ingiunzione opposte .
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1900,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore della procuratrice della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
In via cautelare:
- ricorrendone i gravi presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza – ingiunzione n. OI-001583853, notificata in data 07.06.2024, emessa dall' Controparte_2
, per l'importo di Euro 3.794,00 a titolo di sanzione amministrativa per le
[...] presunte violazioni afferenti al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori riferibile all'anno 2017, e di ogni altro atto ad essa conseguente e susseguente e dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-002090295, notificata in data
07.06.2024, emessa dall' , per l'importo di Euro Controparte_2
1 2.987,72 a titolo di sanzione amministrativa per le presunte violazioni afferenti al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori riferibile all'anno 2018, e di ogni altro atto ad essa conseguente e susseguente;
In via principale: - accogliere la presente domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della ordinanza – ingiunzione n. OI-001583853, notificata in data 07.06.2024, emessa dall'
[...]
per l'importo di Euro 3.794,00 a titolo di sanzione Controparte_2 amministrativa per le presunte violazioni afferenti al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori riferibile all'anno 2017, e dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-002090295, notificata in data 07.06.2024, emessa dall'
[...]
per l'importo di Euro 2.987,72 a titolo di sanzione Controparte_2 amministrativa per le presunte violazioni afferenti al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori riferibile all'anno 2018, per violazione dell'art. 14 l. 689/1981 e decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione, per invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere, stante la mancata notifica dell'atto di accertamento e l' intervenuta prescrizione dei titoli posti alla base della stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95;
In subordine:- nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, ridurre l'importo della sanzione amministrativa, irrogata con la ordinanza – ingiunzione n. OI-001583853, notificata in data 07.06.2024 e l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002090295 notificata in data 07.06.2024, nella minore somma che si riterrà di giustizia, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante la particolare tenuità della presunta violazione accertata;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
A) Con raccomandata n. 398254442563, Prot. .67000.23/05/2024.03112785, notificata in data CP_1
CP_ 07.06.2024, l' notificava alla sig.ra l'ordinanza – ingiunzione n. OI- Parte_1
001583853, per l'importo di Euro 3.794,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017;
B) Con raccomandata n. 398254442574, Prot. .67000.23/05/2024.03112791, notificata in data CP_1
CP_ 07.06.2024, l' notificava alla sig.ra l'ordinanza – ingiunzione n. OI- Parte_1
002090295, per l'importo di Euro 2.987,72 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018;
2 C) A fondamento delle ordinanze in questione, l'Ente impositore assume l'avvenuta notificazione dell'“Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”, stante il presunto mancato versamento all' delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_1 retribuzioni dei lavoratori, riferibili al periodo “2017”, prot. n. .67000.29/12/2018.0428873 del CP_1
20.12.2018, nonché riferibili al periodo “2018”, prot. n. .67000.10/12/2019.0442533 del CP_1
10.12.2019.
********
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI
Quanto al primo motivo relativo alla tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, la contestazione degli illeciti risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 11.1.2019 per anno 2017 e l'altro accertamento notificato a gennaio 2020 per anno
2018.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit..
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
3 CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_2 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 25.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 3513/2024 R.G. sul ricorso depositato il 07/06/2024 proposto da (difeso dall'avv. Scionti Graziella) Parte_1 nei confronti di (difeso Controparte_1 dall'avv.Ettore Triolo ) viste le note di trattazione scritta dell' , CP_1
così definitivamente provvedendo :
“ Accoglie la domanda e annulla le ordinanze -ingiunzione opposte .
Condanna parte resistente al pagamento alla parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 1900,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore della procuratrice della parte ricorrente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
In via cautelare:
- ricorrendone i gravi presupposti di legge, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza – ingiunzione n. OI-001583853, notificata in data 07.06.2024, emessa dall' Controparte_2
, per l'importo di Euro 3.794,00 a titolo di sanzione amministrativa per le
[...] presunte violazioni afferenti al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori riferibile all'anno 2017, e di ogni altro atto ad essa conseguente e susseguente e dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-002090295, notificata in data
07.06.2024, emessa dall' , per l'importo di Euro Controparte_2
1 2.987,72 a titolo di sanzione amministrativa per le presunte violazioni afferenti al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori riferibile all'anno 2018, e di ogni altro atto ad essa conseguente e susseguente;
In via principale: - accogliere la presente domanda e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della ordinanza – ingiunzione n. OI-001583853, notificata in data 07.06.2024, emessa dall'
[...]
per l'importo di Euro 3.794,00 a titolo di sanzione Controparte_2 amministrativa per le presunte violazioni afferenti al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori riferibile all'anno 2017, e dell'ordinanza – ingiunzione n. OI-002090295, notificata in data 07.06.2024, emessa dall'
[...]
per l'importo di Euro 2.987,72 a titolo di sanzione Controparte_2 amministrativa per le presunte violazioni afferenti al mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori riferibile all'anno 2018, per violazione dell'art. 14 l. 689/1981 e decadenza dal diritto di procedere ad esecuzione, per invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere, stante la mancata notifica dell'atto di accertamento e l' intervenuta prescrizione dei titoli posti alla base della stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 9 e 10, della Legge n. 335/95;
In subordine:- nella denegata ipotesi di rigetto delle superiori domande, ridurre l'importo della sanzione amministrativa, irrogata con la ordinanza – ingiunzione n. OI-001583853, notificata in data 07.06.2024 e l'ordinanza – ingiunzione n. OI-002090295 notificata in data 07.06.2024, nella minore somma che si riterrà di giustizia, per tutti i motivi sopra meglio enucleati, stante la particolare tenuità della presunta violazione accertata;
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
A) Con raccomandata n. 398254442563, Prot. .67000.23/05/2024.03112785, notificata in data CP_1
CP_ 07.06.2024, l' notificava alla sig.ra l'ordinanza – ingiunzione n. OI- Parte_1
001583853, per l'importo di Euro 3.794,00 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017;
B) Con raccomandata n. 398254442574, Prot. .67000.23/05/2024.03112791, notificata in data CP_1
CP_ 07.06.2024, l' notificava alla sig.ra l'ordinanza – ingiunzione n. OI- Parte_1
002090295, per l'importo di Euro 2.987,72 a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2018;
2 C) A fondamento delle ordinanze in questione, l'Ente impositore assume l'avvenuta notificazione dell'“Accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), con contestuale comunicazione della sanzione amministrativa in misura ridotta (art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)”, stante il presunto mancato versamento all' delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle CP_1 retribuzioni dei lavoratori, riferibili al periodo “2017”, prot. n. .67000.29/12/2018.0428873 del CP_1
20.12.2018, nonché riferibili al periodo “2018”, prot. n. .67000.10/12/2019.0442533 del CP_1
10.12.2019.
********
L' si costituiva in giudizio e contestava la domanda . CP_1
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato.
L'opposizione è tempestiva .
TARDIVA CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI
Quanto al primo motivo relativo alla tardività della contestazione per violazione dell'art 14 comma 2 della Legge 689/81, la contestazione degli illeciti risulta sia avvenuta con accertamento notificato il 11.1.2019 per anno 2017 e l'altro accertamento notificato a gennaio 2020 per anno
2018.
Va rilevato che la depenalizzazione è intervenuta con l'art. 3 , co.6 dlgs n. 8 del 15.1.2016 entrata in vigore il 6.2.2016.
Nel caso invece in esame non è dato alcun termine diverso né una previsione di inapplicabilità dell'art 14 cit..
L'art. 6 del d.lgs. n.8/2016 rubricato “disposizioni applicabili espressamente prevede che: “nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981 n.689”
L'art 23 d.l. n. 48 del 2023 laddove prevede 2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto- legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.> depone che per il periodo anteriore l'art 14 cit. è applicabile alla materia in esame
3 CP_ L' nulla motiva sulla inerzia protratta per oltre i 90 giorni .
Nulla dice di quando avrebbe appreso l'omissione .
Il mancato pagamento delle somme non era dunque un fatto ignoto all'istituto .
Pur venendo in rilievo violazioni facilmente rilevabili dall' , che non implicano particolari CP_2 aggravi istruttori, non sono stati introdotti argomenti tesi a fornire elementi di segno contrario.
Dagli atti non sono emersi altresì elementi che consentano di ritenere complessa o particolarmente laboriosa l'attività di verifica dell'omissione, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza, automaticamente rilevabili dall'Istituto.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione .
Il termine di accertamento e contestazione non può essere derogato in ragione di una situazione generale che configura , in realtà , un profilo di autoorganizzazione amministrativa o dell'ente ed in questa sede non è possibile verificare il dato complessivo generale del carico di lavoro gravante sugli Uffici per stabilire pure la giustificazione della ritardata conclusione della procedura di accertamento e conseguente invio della preventiva contestazione .
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14, l. 689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
La sanzione è viziata dalla tardività della contestazione dell'infrazione e ciò comporta l'annullamento della ordinanza ingiunzione
Restano assorbiti i restanti motivi.
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Reggio di Calabria 25.11.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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