Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/06/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 85/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata in [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Caltanissetta in via Angelo Custode n. 20 - ma di fatto domiciliata a Modica in C.da Bosco Pozzo
Cassero n. 13 - elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Angela Allegra che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Caltanissetta in via Angelo Custode n. 20 – ma di fatto domiciliato a Modica in C.da Bosco Pozzo
Cassero n. 13-, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Irene Morando, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 16.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
che dall'unione coniugale sono nate le figlie ( 21.11.2015) e ( Per_1 Per_2 Per_3 Per_2
16.08.2017); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 16.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno.
2. I coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento reciproco.
3. Le figlie minori e , pur affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_1 Per_3 avranno collocazione prevalente presso la madre nella casa che conduce in locazione sita in
Modica Contrada Bosco Pozzo Cassero n. 13. A tal fine la stessa provvederà, subito dopo la sottoscrizione del presente ricorso, a stipulare un nuovo contratto di locazione a suo nome mentre il padre si trasferirà presso un'altra abitazione che prenderà in locazione. I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della prole.
4. Secondo l'intesa raggiunta tra i genitori, il padre avrà diritto di vedere e tenere con sé le figlie due volte la settimana, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle minori e con gli impegni lavorativi di entrambi i genitori, martedì e venerdì dalle 16.00 alle 20.30 ed i fine settimana alternati con pernotto, dalle 17 del sabato alle 21 della domenica (sempre compatibilmente con i turni di lavoro assegnati al padre che lo stesso dovrà comunicare alla madre entro il sabato della settimana precedente).
Per quanto riguarda le festività, le minori le trascorreranno, ad anni alterni con uno dei genitori.
Per il periodo estivo infine, resteranno con il padre per quindici giorni continuativi, fermo restando il diritto dell'altro genitore di frequentare i figli con la cadenza sopra indicata, senza pernottamento e previo accordo fra i genitori. Le parti si danno reciprocamente atto che il marito essendo dipendente dell'Arma dei
Carabinieri e svolgendo per essa un ruolo operativo potrà essere continuamente soggetto a repentini ed improvvisi cambi di turno che non gli consentono di calendarizzare il diritto di visita e programmare gli orari ed i giorni per il relativo esercizio. Per tali ragioni le parti concordano che gli orari ed i giorni stabiliti per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre verranno determinati di settimana in settimana e verranno concordate tra le parti tenendo sempre in debita considerazione le esigenze di vita e di studio delle minori.
Il padre o la madre potranno comunicare telefonicamente con le minori quotidianamente.
I genitori hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti fuori provincia quando hanno con sé le figlie, in modo tale che l'altro coniuge sia informato e possa autorizzare la trasferta.
5. Il marito si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento delle figlie,
l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 25 di ogni mese all'iban che verrà comunicato, da rivalutarsi ogni anno in base agli indici Istat.
6. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse delle figlie e Per_1
(a titolo esemplificativo per spese scolastiche, mediche anche non coperte dal SNN, Per_3 sportive, ricreative) sono a carico di entrambi i genitori, in misura pari al 50% ciascuno, previo accordo tra gli stessi e dovranno essere documentate, con diritto al rimborso per la Contr parte che le ha anticipate. A tal fine si fa riferimento al provvedimento del
7. Oltre all'assegno di mantenimento di cui al punto precedente, i coniugi concordano e stabiliscono che l'assegno unico e universale corrisposto dall' per i figli a carico, allo CP_2 stato pari a complessivi euro 390,00 circa, sarà assegnato, come per legge, al 50% a ciascun genitore.
8. Entrambi i coniugi sin d'ora consentono e si autorizzano reciprocamente ad ottenere dalle competenti autorità il passaporto ed ogni altra autorizzazione necessaria per eventuali viaggi all'estero unitamente alle figlie minorenni.
9. I coniugi dichiarano di avere già diviso i beni mobili in comune e di non avere beni immobili in comune.
10. Le parti inoltre convengono espressamente che la validità di ciascuno dei superiori termini e condizioni decorre dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. che l'udienza di comparizione del dì 16.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, relativamente alla prole e inerenti ai rapporti economici non contrastano con gli interessi di quest'ultima e appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale d ei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio c oncord atario a Napoli in data 09.07.2012, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 145, parte II, Serie A, dell'anno 2012;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti la prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 29.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti