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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al n. 145/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2022, proposta da
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Casu in virtù Parte_1 di procura speciale in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura comunale in via Dante 11 Pt_1
APPELLANTE contro
Arch. , nata a [...] [...], elettivamente domiciliata in presso lo studio Controparte_1 Pt_1 Pt_1 dell'Avv. Sandro Piseddu, che la rappresenta e difende virtù di procura speciale alle liti apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27 giugno 2017, aveva esposto di prestare servizio alle dipendenze Controparte_1 del dal mese di gennaio 2005 in qualità di funzionario tecnico in carico al Servizio Verde Parte_1
Pubblico, con inquadramento nella categoria D di cui al CCNL Enti Locali.
Aveva proseguito deducendo che il con atto contraddistinto al protocollo con n. Parte_1
07000184/AD del 16 marzo 2007, prodotto come documento 2, l'aveva autorizzata “a svolgere l'incarico esterno di collaborazione alla redazione del Puc per conto del ”, precisando che l'incarico si sarebbe “svolto Parte_2 dalla data di rilascio della presente autorizzazione fino a luglio 2007” e che l'attività oggetto di autorizzazione avrebbe dovuto essere “svolta fuori dal normale orario d'ufficio”, non dovendo essere “incompatibile con le funzioni e le attività
d'istituto del dipendente all'interno dell'amministrazione”, nè dovendo “arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio” e aggiungendo che le somme ricevute a titolo di compenso dovevano “essere comunicate al Servizio Sviluppo
Organizzativo e Gestione del Personale - Ufficio Ispettivo di questo ente allo scopo di regolarizzare la posizione ai fini dell'Anagrafe delle Prestazioni, di cui al D. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, senza oneri per l'amministrazione. Nonostante tale autorizzazione, a distanza di diversi anni, con nota contraddistinta al protocollo n.
0256423/2016 del 23 novembre 2016, il le aveva comunicato di aver effettuato una verifica Parte_1 ispettiva interna per accertare lo svolgimento di incarichi extraistituzionali non autorizzati rilevando che l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Cagliari, con nota 240012 del 3 novembre 2016, aveva comunicato che lei aveva percepito, per l'anno di imposta 2007, da agronomo di , CP_2 Parte_2
l'importo di 3.225,00 € in merito al quale non risultavano provvedimenti di autorizzazione per lo svolgimento di attività extraistituzionale, come previsto dall'art. 53 D. lgs. n. 165 del 2001 (doc. 3 in atti).
A tale nota, aveva precisato la ricorrente, aveva risposto, con nota del 21 dicembre 2016, protocollo n. 278079, evidenziando di essere stata autorizzata a svolgere tale incarico dall'ufficio, come da comunicazione protocollata del 16 marzo 2007, n. 07000029/IS, che avrebbe dovuto essere conservata ai sensi del regolamento nel suo fascicolo personale, peraltro escludendo di avere svolto incarichi senza l'autorizzazione dell'amministrazione e contestando la non tempestività delle azioni del comune (doc. 4 in atti).
L'amministrazione comunale, aveva soggiunto riscontrando la suddetta nota con comunicazione n. CP_1
0062032/2017 del 13 marzo 2017, aveva osservato di non poter condividere le sue argomentazioni dato che, relativamente al reddito corrisposto nel periodo di imposta 2007 da l'autorizzazione richiamata CP_2 per giustificare il suddetto compenso aveva come committente il , tanto che l'Agenzia Parte_2 delle Entrate, con la citata nota del 3 novembre 2016 e con successiva documentazione trasmessa in data 8 marzo
2017, a conferma di quanto dichiarato nella precedente nota, aveva indicato come soggetto CP_2 erogatore della somma (e non il ), il quale, in veste di suo dirigente, aveva espresso Parte_2 parere favorevole allo svolgimento dell'incarico “di collaborazione alla redazione del Puc del
[...]
”, da rendere quindi in favore del medesimo e non di sè stesso. Parte_2 Pt_1
E d'altronde, aveva aggiunto l'amministrazione, il , sentito in merito, con pec in data 8 Pt_1 Parte_2 marzo 2017, prot. n. 58268 del 2017, aveva dichiarato di non averle mai conferito alcun incarico (doc. 5 in atti).
A tale nota aveva replicato, per il tramite del suo difensore, rilevando di avere ricevuto l'autorizzazione a collaborare per la redazione del Puc del Comune di e di avervi effettivamente collaborato, come Parte_2 risultante dal piano urbanistico comunale, in cui erano elencati i componenti del gruppo di lavoro e delle collaborazioni, specificando altresì che il fatto che il compenso in discussione fosse stato erogato da “ CP_2
agronomo a ”, e facente parte del gruppo di lavoro predetto e non invece dal
[...] Parte_2 [...]
direttamente, era assolutamente irrilevante e non inficiava affatto la validità dell'autorizzazione Parte_2 concessa (doc. 6 in atti).
Il evidentemente ritenendo non soddisfacenti i chiarimenti da lei offerti, aveva aperto a Parte_1 suo carico un procedimento disciplinare, con nota iscritta al protocollo n. 80279 del 4 aprile 2017 (doc. 7 in atti), convocandola per il giorno 4 maggio 2017 per essere sentita a propria difesa, sulla considerazione che
“nonostante le giustificazioni trasmesse sussiste in capo alla Dipendente una responsabilità di rilievo disciplinare, derivante dalla inosservanza delle norme vigenti in materia di incarichi extraistituzionali, in quanto è risultato che il
[...]
non ha mai conferito alcun incarico alla dipendente (pec protocollo n. 58268/2017), che invece ha percepito Parte_2 compensi dal Dott. per attività di collaborazione non autorizzata”, cui aveva fatto seguito l'irrogazione CP_2 della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque giorni, comunicata con nota contraddistinta al protocollo n. 121523 del 25 maggio 2017 (doc. 8 in atti), benché il Dott. CP_2
dirigente del Servizio Parchi Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari, che pure aveva
[...] disposto la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione ogni primo lunedì lavorativo dei mesi da agosto a dicembre 2017, avesse espresso, con nota contraddistinta al protocollo n. 0129842/2017 del 6 giugno
2017, la sua “totale contrarietà rispetto all'azione disciplinare intrapresa e alla sanzione irrogata in quanto insussistenti
(le circostanze) di fatto e di diritto, precisando che “le conseguenze di tali azioni, se perduranti, saranno, pertanto, in capo esclusivo alla Dottoressa in indirizzo” (doc. 9 in atti). Parte_3
Ritenendo illegittimo il provvedimento con il quale le era stata irrogata la sanzione disciplinare aveva eccepito, preliminarmente, la decadenza nella quale sarebbe incorsa l'amministrazione convenuta, per non avere rispettato i termini del procedimento disciplinare di cui all'art. 55 bis D. lgs. n. 165 del 30 marzo 2001.
Difatti la dirigente dell'Ufficio Ispettivo del competente servizio comunale (che era la medesima persona fisica preposta a dirigere l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, di seguito era a conoscenza del fatto che lei Pt_4 avesse percepito redditi ulteriori rispetto a quelli provenienti dal rapporto di impiego, a suo dire senza autorizzazione, fin dal 3 novembre 2016, allorchè aveva ricevuto la citata comunicazione dell'Agenzia delle
Entrate, che attestava il compenso di 3.225,00 € percepito da per lo svolgimento di attività non CP_2 istituzionali.
Tuttavia, pur a fronte di tale accertamento del possibile illecito, l'invio della contestazione disciplinare era avvenuto solo il 4 aprile 2017, in violazione dei termini previsti dall'art. 55 bis, comma 2, del D. lgs. n. 165/2001, in ragione dei quali, la responsabile della struttura, avente qualifica dirigenziale, la Dott.ssa Parte_3 avrebbe dovuto “senza indugio e comunque non oltre venti giorni” dal 3 novembre 2016 contestare “per iscritto
l'addebito alla dipendente medesima, convocandola per il contraddittorio a sua difesa, “con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni”, mentre nel caso di specie, lungi dal contestarle l'addebito e procedere alla sua convocazione, la responsabile, con nota in data 23 novembre 2016 (doc. 3), si era limitata ad informarla dell'avvenuta conoscenza dell'asserito comportamento illecito da lei posto in essere.
Ed in ogni caso, anche qualora si fosse voluto attribuire valore di formale contestazione alla nota del 23 novembre 2016, la sanzione non era stata irrogata “nel termine di sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito”, con la conseguenza che, ai sensi e per gli effetti del citato comma 2 dell'art. 55 bis, dalla violazione dei termini stabiliti nello stesso, non poteva che conseguire, per l'amministrazione convenuta, la decadenza dall'azione disciplinare.
Analoga decadenza si sarebbe comunque dovuta riscontrare anche nell'ipotesi di infrazione sanzionata con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni non avendo la responsabile della struttura, in violazione del comma 3 del citato art. 55 bis, trasmesso gli atti entro cinque giorni dalla notizia del fatto all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato, dal momento che, pur avendo avuto notizia del fatto il 3 novembre 2016 (doc. 3), aveva comunicato alla lavoratrice che gli atti sarebbero stati trasmessi all' per gli adempimenti di competenza solo in data 13 marzo 2017 Pt_4
(doc. 4) e solo in data 16 marzo 2017 si era determinata a trasmettere gli atti all'ufficio procedimenti disciplinari
(doc. 7). E tale ufficio, che aveva acquisito la notizia dell'infrazione prima del 16 marzo 2017, dal momento che il responsabile dell'ufficio era la stessa Dott.ssa non aveva neppure rispettato il termine di venti giorni per Pt_3 la contestazione disciplinare che “decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito - come si era verificato in questo caso - notizia dell'infrazione (art. 55 bis comma 4).
Ciò non senza rilevare che, ad ogni modo, il procedimento non si era concluso entro il termine di sessanta giorni, la cui decorrenza “resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora (comma 4)”, essendosi concluso il procedimento solo con nota del 25 maggio 2017 (doc. 8), con conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto all'esercizio dell'azione disciplinare e illegittimità del provvedimento sanzionatorio adottato.
Sempre in via preliminare, aveva proseguito la ricorrente, la contestazione disciplinare formalizzata ai suoi danni era tardiva, in quanto tra la conoscenza del fatto e la sua contestazione non poteva trascorrere più del tempo ragionevolmente necessario al datore di lavoro per fare un minimo di accertamenti ed assumere la decisione di dare inizio al procedimento disciplinare, non potendosi nel caso di specie considerare plausibile la contestazione differita in assenza di una particolare complessità dell'istruttoria, tanto più che dei fatti posti a fondamento della contestazione disciplinare il aveva conoscenza già dal 2007, essendo la Parte_1 relativa documentazione contenuta nel suo fascicolo personale, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 330/2009, apparendo quindi del tutto sproporzionato ed incongruo, per il tipo di contestazione, l'intervallo di tempo intercorrente tra la data di inizio del presunto illecito e la data della contestazione delle violazioni.
Nel merito, comunque, la sanzione disciplinare adottata doveva ritenersi illegittima in quanto, come rilevabile dal tenore del documento 2 allegato agli atti, aveva effettivamente collaborato alla redazione del PUC del
Comune di svolgendo diverse attività unitamente al Dott. e al geologo Parte_2 CP_2 CP_3
partecipando alla predisposizione degli elaborati grafici delle zone E del piano, nonché presenziando
[...] alle riunioni e ai sopralluoghi preliminari alla predisposizione degli elaborati del PUC insieme ad altri, essendo irrilevante la circostanza che il compenso fosse stato erogato da che faceva parte del gruppo di CP_2 lavoro predetto, e non dal direttamente, che non inficiava affatto la validità Parte_2 dell'autorizzazione concessa, ben nota al e presente nel suo fascicolo personale. Pt_1
E comunque, aveva dedotto la ricorrente, seppure in via meramente subordinata, erano stati violati i principi di gradualità e proporzionalità nell'adozione della sanzione disciplinare dal momento che non si era valutata la totale assenza di intenzionalità del comportamento e non era stato preso in considerazione l'insussistente grado di negligenza, imprudenza o imperizia né il parimenti insussistente grado di danno, o di pericolo o di disservizio causato all'ente, agli utenti o a terzi, anche perché l'attività era stata di fatto autorizzata dal comune,
e si era svolta fuori dal normale orario d'ufficio, senza contraddizione rispetto alle funzioni e alle attività
d'istituto della dipendente all'interno del comune, alle cui esigenze di servizio non aveva infatti arrecato pregiudizio alcuno. Mai, inoltre, era incorsa in rimproveri da parte dell'amministrazione resistente ed aveva sempre tenuto una condotta irreprensibile, ricevendo apprezzamenti ed attestati di stima.
Sulla scorta di tali premesse la ricorrente aveva perciò domandato che, in via preliminare, venisse accertata l'intervenuta decadenza del ai sensi dell'art. 55 bis del D. lgs. 165 del 2001 o la tardività Parte_1 della contestazione mossa ai suoi danni, e nel merito l'illegittimità della stessa, annullando, o dichiarando nullo o comunque privo di efficacia il provvedimento disciplinare adottato e tenuto il comune a corrisponderle l'integrale trattamento retributivo di cui era stata privata per effetto dell'irrogazione della sanzione.
*
Il si era ritualmente costituito in giudizio e, con articolata memoria, aveva contestato la Parte_1 fondatezza in fatto ed in diritto delle avverse domande, delle quali aveva chiesto il rigetto.
In particolare, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo che aveva condotto all'accertamento dell'illecito disciplinare in capo a aveva sostenuto la tempestività e correttezza del procedimento disciplinare CP_1 avuto riguardo al disposto dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, sia con riguardo al suo avvio che in relazione al successivo svolgimento fino alla definizione mediante l'adozione del provvedimento finale, rilevando la ricezione degli atti da parte dell' avvenuta nel caso di specie il 16 marzo 2015, a fronte di un procedimento Pt_4 conclusosi il 25 maggio successivo.
L'amministrazione resistente aveva altresì sostenuto la tempestività della contestazione disciplinare, rilevando che il procedimento ispettivo e quello disciplinare sono autonomi, perché svolti da unità operative differenti, come previsto dal regolamento, e cioè da un lato l'ufficio ispettivo, la cui attività era sottoposta ad una sequenza procedimentale a garanzia del dipendente che, già in questa fase, poteva dimostrare l'infondatezza dei rilievi mossigli sino all'archiviazione e dall'altro l'Ufficio Procedimenti Disciplinari, che interviene laddove le giustificazioni non siano ritenute idonee a dimostrare l'insussistenza del rilievo, previa comunicazione dell'esito dell'attività ispettiva per l'apertura del procedimento disciplinare, come era avvenuto nella specie, in cui una volta conclusa l'attività ispettiva, il giorno 16 marzo 2017, nel rispetto dei cinque giorni dall'accertamento del fatto (13 marzo 2017), era avvenuta la comunicazione all' che aveva aperto e concluso il procedimento Pt_4 nei termini di legge.
Nè poteva dirsi vero che il comune fosse a conoscenza dei fatti sin dal 2007 sulla base della documentazione contenuta nel fascicolo personale custodito dall'ente a nome di che conteneva un'autorizzazione CP_1 rilasciata nel 2007 allo svolgimento di un incarico retribuito per conto del , con il parere Parte_2 di favorevole del dirigente formulata ai sensi del regolamento vigente, ben diversa dalla CP_2 circostanza, accertata nell'ambito di un accertamento ispettivo a campione nel 2017, che a dare l'incarico fosse stato il suo dirigente, in veste di privato, e non il . Parte_2
La sanzione, aveva dedotto l'amministrazione resistente, era inoltre pienamente legittima solo a voler considerare che il aveva affermato di non aver mai conferito alcun incarico alla Parte_2 ricorrente e tanto ciò era vero che la liquidazione del compenso era stata eseguita personalmente da CP_2
nella veste di agronomo a , essendo risultato che la ricorrente, che pure non aveva mai
[...] Parte_2 ricevuto alcun incarico dal , aveva partecipato ad un gruppo di lavoro creato dal Parte_2 progettista e dal coordinatore, incaricati della redazione del PUC, del quale faceva parte anche il dottor CP_2 che le aveva erogato un compenso per attività libero professionale svolta dal gruppo.
E tutto ciò era accaduto in violazione delle disposizioni in materia di incarichi istituzionali di cui all'art. 53 D. lgs. n. 165 del 2001, delle norme disciplinari previste dal CCNL 2009 (art. 3, comma 5, lettera b che fa riferimento a particolari gravità delle mancanze previste al comma 4 per quanto attiene all'osservanza delle disposizioni di servizio di cui alla lettera a).
Infine, la sanzione adottata, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, era poi proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, essendosi di fronte di un'ipotesi di responsabilità disciplinare di fonte legale, idonea a costituire, laddove non posta in relazione ai principi generali di gradualità e proporzionalità, giusta causa di recesso.
*
Il Tribunale di Cagliari, istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 161/2022 del 9 marzo
2022, in accoglimento del ricorso proposto da , aveva dichiarato la nullità della sanzione Controparte_1 disciplinare per cui è causa, condannando il con pronuncia di condanna generica, al Parte_1 pagamento in favore della ricorrente delle somme trattenute sulla retribuzione in esecuzione della sanzione disciplinare dichiarata nulla, oltre maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale dalla data di esecuzione della sanzione al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
Più precisamente il primo giudice - dopo avere rilevato che “trattandosi di infrazione per la quale è prevista
l'irrogazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, la procedura disciplinare avrebbe dovuto essere scandita secondo i tempi imposti dall'art. 55 bis, commi 1, 2 e 4, D. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.., nel testo ratione temporis applicabile, e concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, entro sessanta giorni dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, coincidente con quella in cui la notizia fosse pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima fosse pervenuta al responsabile della struttura in cui la dipendente lavorava” – aveva ritenuto “documentalmente dimostrato che il procedimento si fosse concluso con l'irrogazione della sanzione il 25 maggio 2017, a distanza di oltre sessanta giorni dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione”, che aveva fatto risalire al 3 novembre 2016.
E ciò in quanto l'Ufficio Procedimenti Disciplinari del risultava, all'epoca della vicenda, Parte_1 essere parte del “Servizio Sviluppo organizzativo, risorse umane e cantieri regionali”, al quale apparteneva anche l , e a capo di entrambi era preposta la dirigente in quanto a capo del Servizio, Controparte_4 Parte_3 che già da tale data aveva avuto notizia dello svolgimento del fatto sanzionato, ovvero l'aver svolto incarichi extraistituzionali non autorizzati dietro compenso erogato da in violazione dell'art. 3 del CCNL CP_2 di comparto per il quadriennio normativo 2006-2009/biennio economico 2006-2007, fattispecie astratta sanzionata con la sospensione dal servizio e con la privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni (art. 3, comma 5).
infatti, secondo il primo giudice, già dal 3 novembre 2016, seppure nelle diversa veste di Parte_3 responsabile dell , aveva appreso dall'Agenzia delle Entrate dell'esistenza della violazione, ciò Controparte_4 risultando da una richiesta di chiarimenti in atti inoltrata alla stessa ricorrente il 23 novembre 2016, per il quale aveva avviato la procedura disciplinare solo nell'aprile 2017, incomprensibilmente secondo il Tribunale, dal momento che già dalla richiesta di informazioni del 23 novembre 2016 era chiaro che vi fosse una notizia di infrazione completa e tale da consentirle di dare avvio, in modo corretto, al procedimento disciplinare nelle sue tre fasi fondamentali della contestazione dell'addebito, dell'istruttoria e dell'adozione della sanzione. Incidentalmente, aveva poi proseguito il primo giudice, “ammesso ma non concesso” che l'acquisizione della notizia dell'infrazione dovesse farsi di risalire a data diversa dal 23 novembre 2016, in ogni caso nella lettera della contestazione disciplinare del 4 aprile 2017, era comunque indicata la data del 16 marzo 2017 come momento di formale trasmissione della notizia dall'ufficio ispettivo all'ufficio procedimenti disciplinari diretto dalla stessa dirigente, che aveva quindi informato sé stessa nelle vesti di responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari, benché la nota del 16 marzo 2017 fosse stata, nell'occasione, firmata da un funzionario dell'ufficio ispettivo e non dal dirigente, dal momento che tra il 16 marzo 2017 ed il 25 maggio successivo, quando era stato poi adottato il provvedimento sanzionatorio, erano comunque trascorsi più di sessanta giorni e la sanzione disciplinare doveva quindi ritenersi nulla.
Avverso la sentenza ha proposto appello il cui ha resistito . Parte_1 Controparte_1
ha, a sua volta, riproposto i motivi di censura formulati, sul piano sia procedimentale che Parte_5 sostanziale, nel giudizio di primo grado con il fine di contestare la legittimità della sanzione adottata, che ha qualificato come proposizione di “appello incidentale condizionato” all'eventuale accoglimento dell'appello, cui ha resistito il Parte_1
La controversia è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per il nella veste di appellante: Voglia la Corte “annullare e/o riformare la sentenza emessa dal Parte_1
Tribunale di Cagliari, sezione lavoro, il 9 marzo 2022 e accertare e dichiarare la legittimità e validità della sanzione disciplinare inflitta a in data 25 maggio 2017, prot. 1215203 del 25 maggio 2017, con la condanna della Controparte_1 convenuta alla rifusione delle spese di giudizio di entrambi i gradi, oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed accessori di legge che, nel caso del non soggetto a IVA sono rappresentati dagli oneri riflessi nella misura del Pt_1
23,80% sui compensi e aliquota Inail pari a 0,525% sui compensi”.
Per , nella veste di appellata: Voglia la Corte “1) in via principale rigettare il ricorso in appello, Controparte_1 notificato il 9 marzo 2022, con il quale il ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Pt_1 Parte_1
Lavoro, n. 161/2022 del 9 marzo 2022, confermando integralmente detta provincia; 2) in accoglimento dell'appello incidentale condizionato accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in cui è incorso il ai sensi Parte_1
e per gli effetti dell'art. 55 bis del D. lg. n. 165/2001 per gli ulteriori profili non esaminati dal giudice di primo grado e ribaditi in particolare nel paragrafo III, punti 2.1-2.4 del presente atto;
ovvero accertare gli ulteriori profili di illegittimità, non esaminati dal giudice di primo grado e ribaditi in particolare nel paragrafo III, punti 3.1e 3.2 del presente atto, del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 5 giorni irrogato all'Arch.
connota contraddistinta al protocollo n. 121523 del 25 maggio 2017, nonché tutti gli atti presupposti Controparte_1
e/o conseguenti e/o collegati;
per l'effetto confermare il dispositivo della sentenza di primo grado;
3) in ogni caso con vittoria di spese ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di appello la sentenza viene censurata dal che, con un unico motivo, lamenta Parte_1
“violazione ed erronea interpretazione delle norme di diritto: art. 55bis Dlgs 165/2001 – articolo 24 CCNL Enti locali 2002/2005. Errata e illogica ricostruzione dei fatti. Errata valutazione della documentazione in atti.
Motivazione illogica e contraddittoria. Più precisamente, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere che, ai sensi dei commi 1-2-4 dell'art. 55 bis del TUPI, il termine perentorio finale di 60 giorni fosse decorso dalla data di notizia dell'infrazione e, pertanto, dal 3/11/2016 (data in cui l'Agenzia delle Entrate aveva segnalato all' il Controparte_5 reddito di ), o, al più, dal 16/03/2017 (data in cui l' aveva informato l' Controparte_1 Controparte_4 Pt_4 dell'esito della verifica), non correttamente applicando in questo caso il comma 4 dell'art. 55 bis, in difetto dei presupposti, che sono o l'ipotesi di una sanzione superiore a dieci giorni di sospensione dal servizio (ma qui era stata comminata una sanzione inferiore) o l'assenza, nella struttura in cui opera il dipendente, di un responsabile privo di qualifica dirigenziale (ma qui vi era un responsabile con qualifica dirigenziale nella struttura di riferimento della dipendente, il Servizio verde pubblico comunale e cioè il dott. . CP_2
Sotto un altro profilo, ha soggiunto l'appellante, anche qualora – per pura ipotesi – si fosse ritenuto applicabile il comma 4 sopra richiamato, il dies a quo decorrente dalla “data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione” era rivolto unicamente alle sanzioni superiori ai dieci giorni di sospensione e il termine perentorio era doppio rispetto a quello ordinario (dunque 120 giorni), né era plausibile un'altra interpretazione della norma, che infatti, al primo capoverso, espressamente rinviava al comma 2 (dunque termine finale di 60 giorni decorrente dalla data di formale contestazione), e, al secondo capoverso, prevedeva il termine finale di 120 giorni dalla data di prima notizia dell'infrazione.
Il Giudice del Lavoro, pertanto, aveva “errato due volte, richiamando (ed applicando) una norma non applicabile al caso di specie – rilievo di per sé sufficiente a giustificare la riforma integrale della sentenza – nonché interpretandola in modo illogico e in difformità alla sua lettera”, adottando perciò una motivazione contraddittoria nel sostenere che il procedimento si sarebbe dovuto concludere “a pena di decadenza dell'azione disciplinare, entro sessanta giorni dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione”, ai sensi dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 55 bis citato, laddove, invece i richiamati commi distinguono chiaramente due termini finali: il termine di 60 giorni dalla contestazione dell'addebito per le sanzioni meno gravi e il termine di 120 giorni dalla conoscenza dell'infrazione per le sospensioni superiori ai 10 giorni.
Il procedimento disciplinare era, invero, disciplinato dall'art. 55 bis, commi 1-2, D.lgs. 165/2001 vigente ratione temporis, dall'art. 24 del CCNL 2002/2005 Enti Locali, nonché del Regolamento comunale sull'ordinamento degli incarichi extraistituzionali approvato con delibera n. 239 del 30/12/2014 ed era stato quindi attuato nel pieno rispetto dei termini di legge dato che, una volta concluso il procedimento ispettivo, peraltro in contraddittorio con la dipendente e con interlocuzione con il , l' il 16/03/2017 aveva Parte_2 Controparte_4 comunicato all' l'accertamento dell'infrazione, ai sensi dell'art. 129 comma 2 del Regolamento ed il Pt_4 procedimento disciplinare aveva preso avvio con la formale contestazione da parte dell' nota prot. 80279 Pt_4 del 4/04/2017 - nel rispetto del termine di 20 giorni di cui all'art. 55 bis, comma 2, D.lgs. 165/2001, come integrato dal CCNL 2002/2005 art. 24 comma 2 lett. c) e, previa convocazione della dipendente a sua difesa
(4/05/2017), si era concluso con provvedimento dell' rot. 1215203 del 25/05/2017, nei termini previsti, Pt_4
e cioè in cinquantuno giorni decorrenti dalla formale contestazione.
Il appellante ha poi ritenuto di dover ribadire la particolarità dell'ipotesi in esame, nella quale l' Pt_1 Pt_4 aveva dato avvio al procedimento disciplinare pur in assenza di segnalazione da parte del Dirigente del Servizio
Verde Pubblico comunale (Struttura nella quale prestava servizio l'Arch. , ipotesi nella quale, come CP_1 chiarito da recente Giurisprudenza, “va rilevato che la norma legale (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55) e quella di derivazione pattizia (art. 24 CCNL citato) non individuano affatto nella, doverosa, segnalazione del responsabile della struttura un requisito di validità del procedimento, e non vietano all' di avviare l'iniziativa disciplinare allorquando Pt_4 la notizia sia stata acquisita in modo diverso dalla segnalazione del responsabile dell'Ufficio. In realtà il legislatore ha solo voluto rimarcare un compito istituzionale che fa capo al dirigente il quale, in ragione della posizione organizzativa e funzionale ricoperta, è di norma il soggetto che può acquisire la conoscenza dei fatti di potenziale rilievo disciplinare, fermo restando che l' deve attivare il procedimento, obbligatorio nel pubblico impiego contrattualizzato, anche qualora altri Pt_4 procedano alla segnalazione e può acquisire la notizia autonomamente dal responsabile della struttura, come avvenuto nella fattispecie (Cassazione civile sez. lav., 05/10/2017, (ud. 13/06/2017, dep. 05/10/2017), n.23268)”.
Nel caso in esame, quindi, l' a seguito di segnalazione da parte dell' , e non del Pt_4 Controparte_4 CP_6 responsabile, aveva avviato e concluso il procedimento disciplinare nei termini di legge, non essendo dirimente il fatto che a dirigere l' fosse lo stesso soggetto responsabile del (la dott.ssa Controparte_4 Pt_4 Pt_3
, dato che la predetta Dirigente, in applicazione del già richiamato Regolamento sull'ordinamento degli
[...] incarichi extraistituzionali, aveva correttamente espletato l'intera e articolata fase di indagine, per poi trasmettere la segnalazione e gli atti all'Ufficio disciplinare e che, come sancito dalla dominate giurisprudenza, era la data di ricezione degli atti da parte del a suggellare il momento di acquisizione della notizia, dal Pt_4 quale decorre il termine di 20 giorni per sollevare formale contestazione.
*
Con atto qualificato come appello incidentale, condizionato peraltro all'accoglimento dell'unico motivo di doglianza formulato dal ha ribadito gli ulteriori profili di censura, Parte_1 Controparte_1 procedimentali e sostanziali, di illegittimità della sanzione conservativa comminata già formulati nel giudizio di primo grado e non esaminati dal primo giudice in ragione della natura della decisione adottata.
Ha, in particolare, ribadito - sul piano procedimentale - che, sebbene il Tribunale avesse ritenuto che il procedimento aveva ad oggetto un'infrazione di minore gravità, detto procedimento era stato istruito e portato a compimento dall'ufficio procedimenti disciplinari ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, senza rispettare quindi la relativa disciplina, dato che non si era concluso entro il termine di 60 giorni dal 3 novembre 2016, “[…] data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora […]” (comma 4), ma solo con la nota contraddistinta al protocollo n.
121523 del 25 maggio 2017 (punto 2.1 a pagina 9 della memoria di costituzione).
*
Ha poi proseguito deducendo che, anche qualora fosse risultata applicabile la disciplina di cui al comma 2 dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, la responsabile della struttura, Dott.ssa aveva avuto notizia Parte_3 del presunto comportamento illecito dell'odierna appellata il 3 novembre 2016, con la nota n. 240012 dell'Agenzia delle Entrate, ed aveva comunque proceduto, in quanto responsabile della struttura, in violazione del comma 2 del menzionato art. 55 bis, essendosi limitata a informare la dipendente, con nota del 23 novembre
2016, dell'avvenuta conoscenza dell'asserito comportamento illecito dalla medesima posto in essere (cfr. doc. n.
3). Ed in ogni caso, anche volendo attribuire valore di formale contestazione alla suddetta nota del 23 novembre
2016, la responsabile della struttura non aveva irrogato la sanzione “entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito”, atteso che il procedimento si era concluso solo con la nota del 25 maggio 2017 (doc. n. 8), incorrendo nella “decadenza dall'azione disciplinare” (punto 2.2. a pag. 10 della memoria di costituzione).
*
Ha quindi rilevato l'appellata che, qualora si fosse invece ravvisata un'infrazione per la quale era prevista l'irrogazione di una sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione superiore a dieci giorni, l'Amministrazione era comunque decaduta dall'azione disciplinare dato che la responsabile della struttura, in violazione del comma 3 del citato art. 55 bis, non aveva trasmesso “gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, in data 3 novembre 2016, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessata”, comunicazione invece effettuata solamente con nota contraddistinta al protocollo n. 0062032/2017 del 13 marzo 2017 (cfr. doc. n. 4), trasmettendo poi in data 16 marzo 2017, mediante nota contraddistinta al protocollo n. 65684, gli atti all'Ufficio Procedimenti Disciplinari (cfr. doc. n. 7), benchè il predetto ufficio avesse acquisito la notizia dell'infrazione prima del 16 marzo 2017, in quanto il responsabile di tale ufficio era la stessa Dott.ssa non rispettando quindi il termine di 20 giorni per la contestazione Pt_3 disciplinare, che “decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale
l'ufficio ha altrimenti acquisito - come in questo caso - notizia dell'infrazione” (comma 4), senza peraltro concludere il procedimento entro il termine di 120 giorni dal 03 novembre 2016, ma solo con nota contraddistinta al protocollo n. 121523 del 25 maggio 2017 (punto 2.3 a pagina 10 della memoria di costituzione).
*
Ancora, ha ribadito l'appellata, tra la conoscenza del fatto e la sua contestazione non poteva trascorrere più del tempo ragionevolmente necessario al datore di lavoro per fare un minimo di accertamenti ed assumere la decisione di dare inizio al procedimento disciplinare, mentre nel caso di specie non era possibile considerare plausibile la contestazione differita, non essendosi configurata alcuna ipotesi particolarmente complessa tale da non consentire al datore di lavoro di poter avere immediata conoscenza dell'asserito fatto illecito, peraltro già noto dal 2007 con conseguente tardività della sanzione formalizzata (punto 2.4. a pagina 11 della memoria di costituzione).
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L'appellata ha altresì ribadito l'illegittimità della sanzione adottata anche sul piano sostanziale, avendo svolto esclusivamente attività autorizzata dall'amministrazione appellante, con atto contraddistinto al protocollo n.
07000184/AD del 16 marzo 2007, di collaborazione alla redazione del Puc del comune di , inserita Parte_2 in un gruppo di lavoro, restando perciò irrilevante che il compenso fosse stato erogato da “ CP_2 agronomo a ”, facente parte del gruppo di lavoro predetto, e non invece dal Parte_2 Parte_2 direttamente ed infine il mancato rispetto, da parte dell'Amministrazione appellante, dei principi di gradualità
e proporzionalità nell'adozione della sanzione disciplinare (punti 3.1 e 3.2 alle pagine 12 e 13 della memoria di costituzione).
*** Quanto ai sopra riportati rilievi (punti da 2.1 a 2.4 e punti 3.1 e 3.2 della memoria di costituzione) - che attengono agli ulteriori profili, di natura sia procedimentale che sostanziale, di illegittimità della sanzione conservativa comminata, dedotti già nel giudizio di primo grado e sui quali il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi, evidentemente ritenendoli assorbiti dalla dichiarata nullità, sotto uno dei profili procedimentali dedotti, della sanzione disciplinare applicata – l'appellata li ha prudenzialmente, per una corretta cautela difensiva, qualificati come motivi di appello incidentale.
In realtà, ritiene la Corte opportuno chiarire che non di appello incidentale in senso proprio si tratta, ma di una riproposizione, consentita alla parte risultata pienamente vittoriosa in primo grado, che non è tenuta quindi a proporre in merito appello incidentale, delle domande e delle eccezioni non accolte, perché superate o non esaminate dal primo giudice.
E ciò in linea con l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, come era in questo caso, “in ipotesi di gravame formulato Controparte_1 dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte
(perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo, non essendo a tal fine sufficiente, peraltro, un generico richiamo alle "eccezioni" contenute nelle difese del precedente grado di giudizio, siccome inidoneo a manifestare in modo specifico la volontà di riproporre una determinata domanda o eccezione” (così, tra le tante, Cass. n. 33649/2023
e 25840/2021).
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L'appello principale del è fondato, mentre non risultano al contrario fondati i rilievi Parte_1 qualificati come appello incidentale condizionato da . Controparte_1
Il ha sostenuto l'erroneità della sentenza di primo grado laddove il giudice aveva ritenuto Parte_1 applicabile al caso di specie il comma 4 dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, in difetto dei suoi presupposti, ritenendo applicabile invece il comma 2 dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, disposizioni queste che prevedono decorrenze differenti sia con riguardo alla tempestiva contestazione degli addebiti che per quanto concerne la definizione del procedimento disciplinare, soggiungendo comunque che, anche applicando il predetto comma
4, il dies a quo per la decorrenza del termine per l'attivazione e conclusione del procedimento disciplinare per gli illeciti non puniti con la sospensione superiore a dieci giorni non sarebbe la “data di prima acquisizione della notizia della infrazione” ma “la data di contestazione dell'addebito,” termine che nella specie sarebbe stato rispettato.
Sotto altro profilo ha censurato la sentenza laddove aveva valorizzato, al fine di individuare il momento nel quale l'ufficio competente aveva acquisito la prima notizia dell'infrazione, l'identità del dirigente, nella specie la Dott.ssa preposta sia al Servizio Ispettivo che all'Ufficio per i procedimenti disciplinari. Parte_3
A tal proposito, ha osservato l'appellante, il Servizio Ispettivo aveva istruito il procedimento per i profili di rispettiva competenza, curando quindi la trasmissione ad una ben distinta articolazione amministrativa dell'Ente, appunto l' della segnalazione in parola cui aveva tempestivamente fatto seguito, entro il Pt_4 prescritto termine di venti giorni, la contestazione degli addebiti e quindi, nei successivi sessanta giorni dalla notifica della contestazione disciplinare, la irrogazione della sanzione, sottolineando che non vi era stata segnalazione da parte del dirigente della struttura presso la quale l'appellata prestava all'epoca servizio. Prima di affrontare nel dettaglio l'esame dei motivi posti a fondamento dell'appello dal ma Parte_1 anche dei rilevi già formulati da nel giudizio di primo grado, non esaminati dal primo giudice, e qui CP_1 ribaditi come motivi di appello incidentale condizionato, appare opportuno evidenziare che le questioni interpretative poste dal a fondamento dell'unico motivo di censura formulato, sono state Parte_1 già esaminate, e decise in senso negativo per la parte appellata, da questa Corte che intende quindi richiamare, anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c., la propria sentenza n. 85/2025 del 23 maggio 2025 (relatore/estensore
Murru) e ribadire l'orientamento assunto.
Il Collegio reputa, preliminarmente, in proposito opportuno richiamare il contenuto dei primi 4 commi dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001, nella formulazione vigente ratione temporis, ossia fino al 21 giugno 2017 allorchè è entrata in vigore la novella introdotta con il D.lgs. n. 75/2017 (cd. Riforma Madia):
1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.
2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma
1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per
l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.
Dall'esame complessivo e ragionato delle disposizioni anzidette risulta che, laddove la sanzione astrattamente applicabile sia di limitata gravità (ossia inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni), come verificatosi nel caso di specie, la competenza, se il responsabile della struttura di appartenenza ha la qualifica dirigenziale, rimane in capo a quest'ultimo e la disciplina applicabile è quella del comma 2, viceversa se il responsabile è privo di tale qualifica, o comunque quando l'infrazione è punibile con sanzioni più gravi di quella anzidetta, si procede sulla base di quanto prevede il successivo comma 4, con attribuzione della competenza a procedere in capo all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari a tal fine individuato dall'amministrazione.
Dunque, il criterio che in definitiva decide quale debba essere l'iter procedimentale da seguire, alternativamente regolato dal comma 2 ovvero dal comma 4 della norma in parola, è costituito dalla entità della sanzione astrattamente prevista dalla contrattazione collettiva.
In tal senso si è recentemente pronunciata la Suprema Corte laddove ha ribadito il principio, già enunciato in precedenti decisioni, secondo il quale “in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, i termini per lo svolgimento del procedimento, così come la distribuzione della competenza tra il responsabile della struttura e l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, si definiscono, ai sensi dell'art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base dei fatti indicati nell'atto di contestazione e delle sanzioni per essi astrattamente stabilite dalla contrattazione collettiva, che si individuano, qualora l'ipotesi rientri tra quelle espressamente enunciate dal CCNL, nella misura massima edittale, ovvero, qualora si tratti di fatti di rilievo disciplinare non rientranti in tali specifiche ipotesi, sulla base della sanzione massima irrogabile (cfr.
Cass. ord. n. 15682/2024 ed analogamente Cass. ord. n. 19097/2024).
Conseguentemente nella vicenda in esame, vertendosi nell'ambito di condotte punibili con una sanzione inferiore nel massimo alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, avrebbe dovuto trovare applicazione, ai sensi dell'art. 55 bis comma 1 del D.lgs. n. 165/2001, stante la qualifica dirigenziale del responsabile della struttura di appartenenza di (il dott. , il Controparte_1 CP_2 disposto del successivo comma 2.
L'amministrazione comunale ha tuttavia attivato, istruito e definito il procedimento, per evidenti ragioni, attraverso l'Ufficio Procedimenti Disciplinari piuttosto che attraverso il dirigente interessato.
Tale circostanza, che non è stata oggetto di censure ad opera delle parti né in primo grado né nel presente giudizio, alcun vizio riverbera sul procedimento disciplinare posto che detto , esterno alla struttura di CP_4 appartenenza del dipendente, assicura comunque maggiori garanzie di terzietà dell'organo chiamato a decidere sulla contestazione disciplinare, né può ravvisarsi alcun obiettivo vulnus alle prerogative difensive di CP_1
[...]
La disciplina applicabile al caso di specie, tenuto conto dell'inciso contenuto nel comma 4 dell'art. 55 bis del
D.lgs. n. 165/2001, secondo il quale “Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2”, è quindi quella contenuta nella disposizione del comma 2 appena richiamata, come si evince anche dal successivo inciso
“ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo..”.
Conseguentemente le varie fasi del procedimento disciplinare, ed in particolare la scansione temporale ed i relativi termini per la contestazione degli addebiti e per la conclusione del procedimento, sono quelli compiutamente regolati dal predetto comma 2: per il primo termine venti giorni dal momento in cui l'Ufficio ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo e per il secondo successivo termine sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito.
In applicazione di tali principi risulta pertanto viziata la sentenza resa in prime cure laddove dopo avere correttamente richiamato la disciplina di riferimento, contenuta nell'art. 55 bis, commi 1, 2 e 4 del D.lgs. n.
165/2001, ed avere individuato il primo termine dalla data di acquisizione della notizia dell'illecito da parte dell'ufficio competente, ha stabilito che il termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento decorresse “dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, coincidente con quella in cui la notizia fosse pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima fosse pervenuta responsabile della struttura in cui la dipendente lavorava” – e cioè in questo caso, dato che a capo del Servizio
Ispettivo come dell' vi era la dirigente dal 3 novembre 2016 (segnalazione dei redditi di Pt_4 Parte_3 dell'Agenzia delle Entrate all'Ufficio ) o, al più, dal 16 marzo 2017 (data di trasmissione CP_1 CP_4 all' a parte dell' dell'esito delle verifiche svolte) - come prevede l'art. 55 bis comma 4 il Pt_4 Controparte_4 quale però, come visto, non trova applicazione nel caso di specie, riguardando solamente le infrazioni di maggiore gravità, tra le quali non rientra quella qui applicata.
Al contrario risulta corretta la ricostruzione offerta dalla difesa del appellante laddove ha rilevato che Pt_1
l'amministrazione non è incorsa nella violazione del termine fissato per la conclusione del procedimento disciplinare, posto che la contestazione dell'addebito è stata notificata a il 4 aprile 2017 (cfr. Controparte_1 documenti 7 e 12 delle produzioni delle parti nel fascicolo di primo grado) ed il procedimento disciplinare si è concluso il 25 maggio 2017 (documenti 8 e 15 delle parti nel giudizio di primo grado), ovvero in cinquantuno giorni, e dunque entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito del 4 aprile
2017, come prescritto dall'art. 55 bis comma 2 del D.lgs. n. 165/2001.
Da ciò discende la fondatezza dell'appello sul punto.
E di conseguenza per le medesime ragioni risulta, invece, sotto tale profilo infondato il rilievo di cui al punto
2.1, qualificato da come appello incidentale condizionato (pag. 9/10 della memoria di costituzione), CP_1 con cui la dipendente ha evidenziato quanto segue: “sebbene il Tribunale abbia ritenuto che il procedimento abbia avuto ad oggetto un'infrazione di minore gravità, detto procedimento è stato istruito e portato a compimento dall'ufficio procedimenti disciplinari ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis del D. lgs. n. 165 del 2001 senza tuttavia il rispetto della relativa disciplina applicabile nel caso in cui il procedimento disciplinare sia condotto da tale ufficio”, non concludendolo nel termine di 60 giorni, che non sarebbe stata rispettato perché decorrente, come ritenuto dal primo giudice, dal 3 novembre 2016, data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora, dovendosi al contrario qui applicare, per le ragioni sopra precisate la previsione del comma 2 dell'art. 55 bis, che prevede che il termine di 60 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare decorra dalla contestazione dell'addebito.
Né può condividersi l'affermazione dell'appellante che la diversa identificazione del dies a quo per la conclusione del procedimento disciplinare, decorrente ai sensi del comma 2 “dalla contestazione dell'addebito” e, ai sensi del comma 4, “alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte della responsabile della struttura in cui indipendente lavora”, sia frutto di “un mero infortunio linguistico del legislatore”, derivandone altrimenti un'ingiustificata disparità di trattamento (così a pag. 8 della memoria di costituzione), con la conseguenza che il termine finale decorrerebbe, sempre e comunque, dalla data di acquisizione della notizia di infrazione, come evidentemente ritenuto dal primo giudice, che aveva individuato un unico dies a quo, decorrente anche per le infrazioni meno gravi, ai fini della conclusione del procedimento disciplinare, dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione.
Non solo, infatti, non è questo il ragionamento operato dal primo giudice, che si è limitato ad applicare la previsione del comma 4 dell'art. 55 bis in questione, in ragione del fatto che il procedimento nel caso di CP_1 era stato attivato non dal responsabile della struttura di appartenenza, che pure aveva qualifica dirigenziale, ma dall'ufficio procedimenti disciplinari ai sensi del comma 4, ma lo stesso è anche smentito dalla unanime giurisprudenza, che ha costantemente identificato, per le ipotesi delle sanzioni meno gravi disciplinate dal comma 2, e più gravi disciplinate dal comma 4, un differente dies a quo per la conclusione del procedimento disciplinare, individuato nel primo caso nella data di contestazione dell'addebito e nel secondo caso nella data della prima notizia dell'infrazione, acquisita dal dal dirigente della struttura (si vedano in tal senso, tra Pt_4 le altre, Cass. n. 22075/2018 e n. 26936/2024).
E ciò si spiega se si considera che dalla lettura della norma emerge chiaramente come una corretta applicazione della stessa precluda il paventato arbitrio del responsabile della struttura, che non è affatto posto nelle condizioni di scegliere, a proprio arbitrio, le tempistiche entro le quali portare a compimento il procedimento disciplinare, dato che il legislatore ha comunque sancito al comma 2 che il responsabile della struttura con qualifica dirigenziale, “quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo”, di fatto precludendo l'ipotizzata disparità di trattamento tra chi commette sanzioni meno gravi e chi commette sanzioni più gravi.
*
E ad analoghe conclusioni, il Collegio reputa di poter pervenire per quanto concerne l'ulteriore aspetto, relativo alla tempestività della contestazione degli addebiti, sollevata dall'appellata con i motivi qualificati come appello incidentale di cui ai punti da 2.1 a 2.4 .
Va in proposito osservato che il primo giudice ha dichiarato la nullità della sanzione disciplinare per cui è causa sul presupposto che non fosse stato tempestivamente concluso il procedimento disciplinare, individuando la sussistenza di una compiuta notizia di infrazione, nota cioè alla dirigente dell'Ufficio procedimenti disciplinari del già dal 3 novembre 2016 o, a tutto voler concedere, al 16 marzo 2017, momento formale Parte_1 di trasmissione della notizia dall all' procedimenti disciplinari, rilevando che alla data Controparte_4 CP_4 del provvedimento sanzionatorio del 25 maggio 2017, anche dal 16 marzo 2017 erano comunque decorsi più di
60 giorni.
In proposito va, invece, ribadito che il procedimento condotto dall'amministrazione è stato attuato nel pieno rispetto dei termini di legge, cioè quelli previsti dal citato comma 2 dell'art. 55 bis qui applicabile per le ragioni sopra evidenziate, posto che con nota del 4 aprile 2017, dunque nel termine di venti giorni dalla notizia dell'infrazione (trasmessa dal Servizio Ispettivo il 16 marzo 2017), l'U.P.D. ha disposto l'apertura del procedimento disciplinare, procedendo a contestare l'addebito.
Il richiamato comma 2 dell'art. 55 bis in disamina dispone, infatti, in merito che l'ufficio competente quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo.
E nel caso di specie, come rilevato dall'amministrazione appellante, la notizia dell'infrazione disciplinare è pervenuta all'Ufficio Procedimenti Disciplinari il 16 marzo 2017 (con nota prot. 65683 trasmessa dall'
[...]
che, all'esito di un procedimento ispettivo svoltosi in contraddittorio con la dipendente e previa CP_4 interlocuzione con il aveva comunicato all'ufficio competente l'accertamento Parte_2 dell'infrazione, ai sensi dell'art. 129, comma 2, del Regolamento) e la successiva nota recante la contestazione degli addebiti è stata notificata alla dipendente il 4 aprile 2017, dunque entro il termine di venti giorni previsto dalla legge (in tal senso i documenti 2 del e 7 della dipendente nel fascicolo di primo grado). Pt_1
La sentenza impugnata colloca invece, a parere del Collegio erroneamente, la conoscenza da parte dell' Pt_4 circa la esistenza di una condotta dell'appellata rilevante ai fini disciplinari al 3 novembre 2016, data in cui l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato, nell'ambito degli accertamenti condotti a campione dal Servizio
Ispettivo dell'Ente, i redditi percepiti da (cd. redditi ulteriori), erogati dal dott. CP_1 CP_2 agronomo di , per 3.225,00 euro nell'anno 2007 (doc. 2 produzioni del appellante nel Parte_2 Pt_1 fascicolo di primo grado), valorizzando la circostanza che a capo dell' vi fosse la medesima Controparte_4 dirigente, la dott.ssa posta anche a capo anche del Parte_3 Pt_4
Difatti, ha argomentato il primo giudice, la richiesta di chiarimenti inviata dal Servizio Ispettivo a CP_1 il 23 novembre 2016 (doc. 3 delle produzioni di parte appellata nel fascicolo di primo grado) conteneva
[...] già una notizia di infrazione, da farsi risalire al 3 novembre 2016, quando era giunta all' la Controparte_4 comunicazione dell'Agenzia delle Entrate in merito ai redditi non lavorativi dalla dipendente percepiti nel 2007, tale da consentire al dirigente competente, nella specie la dottoressa a capo anche dell' di Parte_3 Pt_4 dare l'avvio ad un procedimento disciplinare, così implicitamente rilevando anche la tardività della contestazione del 4 aprile 2017 avuto riguardo al termine di venti giorni previsto a tal fine, in conformità alle argomentazioni ribadite dall'appellata incidentale nei punti da 2.1 a 2.4 della memoria di costituzione.
Ma il Collegio non condivide tali considerazioni.
In coerenza, infatti, con l'insegnamento della Suprema Corte, occorre ricordare che “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi dell'art. 55 bis co. 4, secondo e terzo periodo, d.lgs.
n. 165/01, la data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione - dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall'azione disciplinare, il relativo procedimento - coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all'ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. (cfr. Cass. sent. n. 20733/2015, con principio enunciato in riferimento al comma 4 dell'art. 55 bis del D.lgs .n 165/2001 ma estensibile anche al comma 2).
E nel caso di specie la notizia dell'infrazione, che poi ha condotto alla irrogazione della sanzione disciplinare a danno di , è pervenuta, come visto, all'Ufficio Procedimenti Disciplinari il 16 marzo 2017 con Controparte_1 nota trasmessa dal Servizio Ispettivo, sicchè l'invio della contestazione il 4 aprile 2017 risulta, come già osservato, del tutto tempestivo, non assumendo in proposito alcun rilievo il fatto, ritenuto invece dirimente dal
Tribunale, che la dirigente preposta a tali distinte articolazioni dell'amministrazione fosse la stessa persona fisica, ossia la dottoressa Parte_3
Osserva in proposito la Corte che militano in tal senso elementari esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, le quali postulano che la conoscenza ai fini legali di determinate circostanze debba essere riferita non già alle persone fisiche preposte agli uffici ma alle competenti strutture dell'amministrazione presso le quali tali informazioni sono veicolate con modalità formali e come tali obiettivamente verificabili.
In altre parole, per le finalità in discorso, non assume rilevanza dirimente il fatto che la dottoressa Pt_3 allorchè conduceva distinti accertamenti finalizzati a verifiche di tipo ispettivo nei confronti di CP_1
fosse venuta a conoscenza di circostanze sul suo conto dalla possibile rilevanza disciplinare.
[...]
Difatti, come visto, il termine in questione non decorre con l'acquisizione di tali informazioni da parte del dirigente di altra struttura amministrativa dell'Ente, ma con la formale ricezione della notizia “qualificata” ovvero Pt_ "circostanziata” dell'infrazione da parte dell'ufficio competente, ossia l' come visto, il 16 Parte_6 marzo 2017.
Ed in ogni caso l'argomentazione sviluppata nella sentenza appellata non tiene conto del fatto che, ai fini della decorrenza del termine per la contestazione dell'addebito, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l'ufficio competente abbia acquisito una 'notizia di infrazione' di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l'avvio al procedimento mediante la contestazione, la quale può essere ritenuta tardiva solo qualora la P.A. rimanga ingiustificatamente inerte, pur essendo in possesso degli elementi necessari per procedere sicché il suddetto termine non può decorrere a fronte di una notizia che, per la sua genericità, non consenta la formulazione dell'incolpazione e richieda accertamenti di carattere preliminare volti ad acquisire i dati necessari per circostanziare l'addebito (cfr. Cass. sent. n.
9313/2021), mentre alla data del 3 novembre 2016, individuata dal giudice di prime cure come momento in cui la notizia di infrazione avrebbe consentito l'attivazione di un procedimento disciplinare, non erano affatto esistenti, ad avviso del Collegio, elementi sufficienti onde procedere in tal senso.
In quel momento, infatti, in ragione delle informazioni rese dall'Agenzia delle Entrate, ove si faceva riferimento a non meglio precisati compensi ricevuti da da agronomo di , non vi CP_1 CP_2 Parte_2 erano ancora elementi dotati di adeguata consistenza tali da consentire di ricollegare tali introiti con attività extralavorativa non autorizzata da parte della stessa CP_1
Pertanto, del tutto correttamente, il Servizio Ispettivo a fronte di tali frammentari e non univoci elementi di conoscenza (dotati in quel momento di rilevanza disciplinare solo in termini eventuali) ha ritenuto di acquisire ulteriori notizie utili, richiedendole prima all'interessata e poi, in ragione dei chiarimenti dalla medesima resi, che aveva giustificato i compensi percepiti riferendoli alla asserita attività di collaborazione al Puc del Comune di , al Comune in questione, che aveva risposto con Pec in data 8 marzo 2017, negando di averle Parte_2 mai conferito incarichi (doc. 8 del . Pt_1
Sotto altro profilo merita di essere evidenziato che la dottoressa prima di trasmettere gli atti all Pt_3 Pt_4 per le successive determinazioni al riguardo, ha quindi attivato una interlocuzione in sede ispettiva con l'interessata , volta a delimitare con la dovuta precisione il tipo e le modalità di svolgimento Controparte_1 dell'attività extralavorativa in questione, tanto più che era presente nel suo fascicolo personale un'autorizzazione, richiamata dalla stessa dipendente nei chiarimenti resi, in merito ad una collaborazione nella redazione del Puc del che il comune le aveva rilasciato in data 8 marzo 2007. Parte_2
Solo all'esito di tale scambio epistolare, nel corso del quale l'appellata aveva potuto formulare tutte le opportune osservazioni rispetto all'inquadramento giuridico della vicenda, erano emersi accanto all'esistenza di profili di responsabilità contabile anche aspetti di rilevanza disciplinare che avevano, a quel punto soltanto, giustificato la comunicazione all' dell'esito degli accertamenti svolti in sede ispettiva perché valutasse i fatti sotto il Pt_4 distinto profilo disciplinare e tutto ciò nella piena osservanza delle previsioni del regolamento adottato dall'amministrazione.
Anche per tale ragione, attesa la diversità tra i procedimenti di competenza dell'ufficio ispettivo e dell Pt_4 le cui attività rivestono finalità differenti (si vedano in merito gli artt. 129 e 131 del Regolamento adottato dal con delibere G.C. n. 28/2011 e n. 239/2014 di cui ai documenti 19 e 20 del , seppure Parte_1 Pt_1 diretti dal medesimo soggetto, la sentenza appellata appare viziata, con conseguente fondatezza del corrispondente motivo di gravame e infondatezza invece dei i rilevi ribaditi sul punto con l'atto qualificato come appello incidentale, in particolare nei punti da 2.1 a 2.3, per avere il Tribunale erroneamente collocato al 3 novembre 2016 e non al 16 marzo 2017 il momento in cui l'ufficio disciplinare competente ha acquisito la notizia
– compiuta - dell'illecito commesso da cui è seguita, il 25 maggio 2017, la tempestiva irrogazione della CP_1 contestata sanzione disciplinare, ai sensi del citato comma 2 dell'art. 55 bis.
Né può condividersi l'affermazione di parte appellata, contenuta nel punto 2.4 e nel punto 3.1 dei rilievi ribaditi con l'atto qualificato in termini di appello incidentale, secondo cui l'amministrazione, che era a conoscenza del fatto posto a fondamento della contestazione disciplinare fin dal 2007, a fronte dell'autorizzazione a collaborare alla redazione del , contenuta nel fascicolo personale della Parte_8 dipendente, aveva fatto trascorrere tra la conoscenza del fatto e la sua contestazione più del tempo ragionevolmente necessario al datore di lavoro per fare quel minimo di accertamenti necessari ad assumere poi la decisione di dare inizio al procedimento disciplinare, accertamenti peraltro non complessi, con conseguente tardività della contestazione disciplinare.
Se è infatti vero che la dipendente, come si evince dal documento 2 in atti, in data 16 marzo 2007 era stata autorizzata dall'amministrazione a svolgere un incarico esterno di collaborazione alla redazione del Puc per conto del , peraltro con obbligo di comunicare le somme ricevute a titolo di compenso Parte_2
“al Servizio Sviluppo Organizzativo e Gestione del Personale-Ufficio Ispettivo dell'ente, allo scopo di regolarizzare la posizione ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni prevista dal D. lgs. n. 165/2001”, è anche vero che, in esito alle verifiche a campione svolte dall'ufficio ispettivo dell'amministrazione presso l'Agenzia delle Entrate, era emerso che nel periodo di imposta 2007, aveva percepito un compenso non trascurabile (3.225,00 euro), che le era CP_1 stato erogato da in qualità di agronomo di , che non era stato affatto autorizzato CP_2 Parte_2 dall'amministrazione, nè poteva farsi rientrare nell'ambito della predetta collaborazione autorizzata, dal momento che, contrariamente a quanto allegato dall'appellata, il aveva negato di Parte_2 averle conferito qualsivoglia incarico nell'ambito del relativo Puc (doc. 8 agli atti del , affermando che Pt_1
“l'Arch. non ha mai avuto nessun incarico in questo Ente”. Controparte_1
Né a diverse conclusioni può giungersi attraverso la lettura del piano urbanistico allegato agli atti dall'appellata, se si considera che comunque il compenso in contestazione risulta erogato in suo favore dal dottor CP_2
all'epoca suo dirigente, in veste di agronomo privato e non dal , al quale
[...] Parte_2 esclusivamente si riferiva l'autorizzazione invocata dall'appellata, che peraltro nessuna comunicazione in proposito aveva all'epoca ritenuto di fare all'amministrazione a fini di trasparenza, tanto che il Parte_1 aveva accertato l'erogazione di tale compenso solo nel 2017, nel corso di accertamenti ispettivi condotti
[...]
a campione come previsto dal relativo regolamento e che il ha comunque negato la Parte_2 dedotta collaborazione, in contrasto con quanto da lei sostenuto.
Non può neppure ritenersi irrilevante la circostanza che il pagamento sia stato fatto non dall'amministrazione di con cui avrebbe collaborato alla redazione del Puc, ma personalmente da come Parte_2 CP_2 sorprendentemente sostenuto dall'appellata, trattandosi di circostanza taciuta all'amministrazione, mentre sarebbe stato suo preciso dovere fin da subito, in osservanza delle previsioni del D. lg. n. 165/2001 e del regolamento sopra richiamate, spiegare all'ente datore di lavoro le ragioni per cui il suo dirigente in veste di privato le aveva fatto un pagamento altrimenti difficile da comprendere, tanto più che il
[...]
ha negato di avere mai conferito un incarico alla ricorrente. Parte_2
E ciò è tanto vero che nessun pagamento risulta essere stato fatto dall'ente in suo favore per la pretesa collaborazione, mentre l'unico pagamento intervenuto in quell'anno risulta da lei ricevuto dal Dott. in CP_2 veste di privato, presumibilmente in ragione della sua partecipazione ad un gruppo di lavoro di cui faceva parte anche il suo dirigente nell'ambito del , che le aveva erogato un compenso per un'attività Parte_8 libero professionale svolta evidentemente per suo conto, all'interno di un gruppo di lavoro, circostanza questa che non sminuisce certamente la violazione rilevata delle disposizioni in materia di incarichi non istituzionali retribuiti e la sua conseguente responsabilità per la violazione delle norme disciplinari per non avere osservato le disposizioni di servizio, consentendo all'amministrazione comunale di verificarne in trasparenza l'operato, come previsto dal legislatore.
Non può essere, infine, condiviso il rilievo contenuto nel punto 3.2 dei motivi qualificati in termini di appello incidentale, con il quale viene lamentato il mancato rispetto da parte dell'amministrazione appellante dei principi di gradualità e proporzionalità nell'adozione della sanzione disciplinare, in assenza di intenzionalità del comportamento tenuto, di negligenza, imprudenza o imperizia da parte sua, che non avrebbe causato un danno o creato un pericolo o un disservizio all'ente, agli utenti o a terzi, avendo svolto di fatto attività autorizzata dal fuori dal normale orario d'ufficio e non in contrasto con le finalità e le attività d'istituto, Pt_1 senza arrecare pregiudizio al comune e alle esigenze del servizio, avendo sempre tenuto una condotta irreprensibile ed apprezzata all'interno dell'amministrazione. Va in proposito rilevato che la sostanziale esiguità della sanzione scelta, e cioè la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per cinque giorni (su un massimo di dieci giorni), a fronte del comportamento tenuto, appare proprio frutto di una attenta e ponderata valutazione da parte dell'amministrazione dell'elemento intenzionale o colposo sulla gravità dell'inadempimento in relazione al concreto svolgimento del rapporto e alle circostanze del caso, nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità che, in ipotesi quale quella di specie, attesa la violazione dell'art. 53 Dl lgs. n. 165/2001, come correttamente rilevato dall'amministrazione comunale, avrebbero astrattamente potuto giustificare sanzioni ben più gravi.
L'amministrazione datrice di lavoro ha, infatti, appuntato i suoi rilievi sullo svolgimento di “incarichi extra istituzionali non autorizzati, per i quali aveva percepito redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'attività lavorativa istituzionale, per un importo di € 3.225,00, erogato dal dottor reddito prodotto nell'anno 2007” (doc. 12 CP_2 del , come tale quindi soggetta a regime autorizzatorio, in violazione dell'art. 53 comma 7 del D.lgs. n. Pt_1
165/2001 che nella formulazione vigente all'epoca dei fatti recitava così: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti” che, come si evince dall'inciso di cui al comma 6, comprende “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso” ovvero, salve le eccezioni espressamente indicate al comma 6 dell'art. 53 in disamina, qualunque attività remunerata, anche di tipo occasionale, comunque estranea ai doveri e compiti di ufficio e rispetto alla quale l'amministrazione deve essere posta in condizione di verificare preliminarmente l'esistenza di possibili conflitti di interesse o, comunque, la compatibilità della stessa con il regolare e proficuo svolgimento dei compiti demandati al dipendente interessato.
Se dunque la disciplina anzidetta deve ragionevolmente essere interpretata nei termini anzidetti appare corretto ed esente da censure l'operato del il quale, verificato che aveva nel 2007 svolto Parte_1 CP_1 attività retribuita non autorizzata, specificamente remunerata da un privato cittadino, peraltro all'epoca occasionalmente anche suo dirigente nel servizio, dalla quale aveva ritratto somme di danaro quale corrispettivo per il servizio offerto, le aveva comminato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per cinque.
Si tratta di una condotta indubbiamente illecita in quanto posta in essere in violazione di legge, come tale integrante la violazione dell'art. 3, comma 5, lett. b) del CCNL Regioni Autonomie Locali 2006-2009, in rapporto a quanto previsto dal comma 4 lett. a), che sanziona con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri previsti dal precedente comma 1, l'inosservanza in generale delle disposizioni di servizio, di particolare gravità, in quanto in tal caso individuata nella norma di rango primario contenuta nel comma 7 dell'art. 53 del D.lgs. n.
165/2001 già sopra citato.
Anche sotto il profilo dell'elemento psicologico, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa appellata, risulta integrato l'illecito contestato.
L'appellata, infatti, onde invocare la propria buona fede avrebbe dovuto dimostrare di aver chiesto la prescritta autorizzazione per ricevere compensi in veste privata dall'agronomo o quantomeno di avere CP_2 reso edotta fin dal principio l'amministrazione della circostanza che, nell'ambito di un incarico autorizzato, nessun incarico formale le era stato poi conferito dal , ricevuto invece da un privato, Parte_2 che le aveva anche erogato il compenso, tenendo una condotta tanto più grave se si considera il ruolo da entrambi rivestito all'interno del Servizio di appartenenza ed il fatto che l'amministrazione ne abbia avuto notizia solo molto tempo dopo, e attraverso indagini ispettive a campione.
Al contrario, l'appellata non ha avvertito la necessità di rappresentare all'amministrazione l'attività di collaborazione svolta per conto dell'agronomo in veste di privato, che evidentemente gliela aveva CP_2 affidata personalmente, pur a volerla ricondurre al lavoro del gruppo che a questi faceva capo nell'ambito del
Puc del ed i compensi dal medesimo ricevuti, in violazione del citato art. 53 D. lg. Parte_2
165/2001, onde verificare la necessità di munirsi, in ossequio alla doverosa attuazione del rapporto di impiego secondo correttezza e buona fede, di un diverso titolo autorizzativo, rispetto a quello già ottenuto, che comunque prevedeva espressamente il suo obbligo di comunicare all'amministrazione, ed al servizio ispettivo in particolare, le somme ricevute a titolo di compenso ai fini dell'anagrafe delle prestazioni (doc. 2 agli atti della appellata).
Considerata la misura della sanzione irrogata, limitata a cinque giorni rispetto ai dieci del massimo previsto dalle citate previsioni, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, appare giustificata la valutazione delle mancanze commesse in termini di particolare gravità, con la conseguenza che, in definitiva, anche sotto i profili sopra esaminati, appare esente da vizi la sanzione disciplinare comminata dal all'appellata. Pt_1 Parte_1
In conclusione, per i motivi sopra precisati, l'appello proposto dal deve essere accolto, Parte_1 mentre devono essere rigettate le domande o eccezioni qui correttamente riproposte da Controparte_1 perché superate e non esaminate (in quanto assorbite) dal primo giudice, prudenzialmente qualificate nella memoria di costituzione come appello incidentale, stante l'insussistenza dei vizi, formali e sostanziali, dalla medesima lamentati rispetto alla sanzione disciplinare che, quindi, a parere del collegio, legittimamente è stata irrogata nel suo caso nel mese di maggio 2017.
Da ciò discende la riforma della sentenza impugnata ed il conseguente rigetto delle domande avanzate da
, perché infondate, con il ricorso proposto davanti al Tribunale di Cagliari in data 27 giugno Controparte_1
2017.
Le spese dei due gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come modificato con il D.M. 147/2022, con applicazione dei valori previsti per le cause di valore indeterminabile basso (su tale parametro di valore in fattispecie come quella qui controversa si veda Cass. n. 24979/2018) senza fase di trattazione e/o istruttoria, che non si è svolta neppure nel giudizio di primo grado, calcolate sui parametri minimi, che tengono conto della limitata attività processuale svolta dalle parti nei due gradi di giudizio e, quanto al giudizio di appello, della circostanza che con i reciproci motivi di censura sono state sostanzialmente riproposte le medesime questioni già ampiamente dibattute nel giudizio di primo grado, seguono la soccombenza e devono quindi essere poste a carico di . Controparte_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in accoglimento dell'appello proposto dal avverso la sentenza n. 161/2022, pubblicata il 9 Parte_1 marzo 2022, del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, disattesi i rilievi qualificati da CP_1 come appello incidentale avverso la medesima sentenza, per l'effetto, in totale riforma della sentenza,
[...] rigetta integralmente il ricorso proposto da in data 27 giugno 2017. Controparte_1
Condanna alla rifusione in favore del delle spese di lite per i due gradi Controparte_1 Parte_1 del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.689,00 per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro
3.473,00 per il giudizio di appello, per ciascun grado oltre 15% per spese forfettarie ed accessori dovuti secondo il regime di legge.
Cagliari, 19 giugno 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa