Art. 21.
L' art. 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente "L'Amministrazione finanziaria, ha, la, facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta, straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non e' richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria, progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.
"L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la rata dell'agosto 1949, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1954. "L'imposta inscritta, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza, della rata del giugno 1954, e' riscossa, in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata".
L' art. 78 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente "L'Amministrazione finanziaria, ha, la, facolta' di iscrivere a ruolo l'imposta, straordinaria liquidata in base all'imponibile dichiarato dal contribuente, o - quando la dichiarazione non e' richiesta - tenendo conto dell'imponibile in base al quale e' liquidata, a titolo provvisorio, l'imposta straordinaria, progressiva sul patrimonio, salvo conguaglio, in entrambi i casi, sulle risultanze dell'accertamento definitivo.
"L'imposta inscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la rata dell'agosto 1949, e' ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1954. "L'imposta inscritta, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza, della rata del giugno 1954, e' riscossa, in sei rate bimestrali uguali, con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata".