CA
Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/08/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3029/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado promossa da
C.F./P.I. , con sede legale in Milano, piazza Santa Maria Beltrade Parte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Calabrese del Foro di Milano CodiceFiscale_1
(C.f. ; p.e.c. come da procura in atti, ed CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in via Cappuccini n. 4, Milano 20122 (per notificazioni, comunicazioni e avvisi si indica, oltre al suddetto indirizzo p.e.c., anche il fax 02/00641099,
APPELLANTE
contro
(C.F. e P.IVA: ), già con sede Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 legale in Milano, piazza F. Meda, n. 4, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dagli avvocati
Vittorio Pisapia (C.F. ; p.e.c.: e Alfredo C.F._3 Email_2
Craca (C.F.: ; p.e.c.: , ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso l'avvocato Vittorio Pisapia, al suo domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
1 OGGETTO: Titoli di credito – appello vs. sentenza n. 2448 del 24 - 27 marzo 2023 del Tribunale di
Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per LA MILANESE S.R.L..
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 2448/2023 emessa dal Tribunale di Milano in persona della dott.ssa Rossella Filippi, pubblicata il giorno 24 marzo 2023 all'esito del giudizio promosso nei confronti di da Controparte_3 Parte_1
(rubricato sub R.G. n. 22300/2019), non notificata, così giudicare
Nel merito, in via principale:
A. accertare la responsabilità contrattuale, ovvero, in subordine, extra contrattuale in termini di agevolazione della condotta dolosa della signora di per i fatti CP_4 Controparte_2 contestati in narrativa, e per l'effetto
B. condannare la banca convenuta a risarcire a tutti i danni diretti e indiretti, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi, con riserva di miglior precisazione nel corso del giudizio, in Euro 39.923,50, pari agli importi illecitamente sottratti dalla signora dal conto corrente CP_4
n. 4901, oltre interessi e rivalutazione, oltre ai costi di accertamento dell'illecito e alle spese connesse non recuperabili dalla signora (ad esempio: spese di consulenza e di lite) ed al danno non CP_4 patrimoniale da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., o la diversa somma che al Tribunale dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'emissione di ciascun assegno;
In via istruttoria: ordinare alla banca convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali, ad oggi ancora non esibiti, degli assegni nn. 0501574796 del 7 novembre 2008 e 0534689173 del 19 settembre 2012 (ns. docc. 26 e
28); nell'ipotesi in cui questo Tribunale ritenesse necessario il parere di un esperto grafologo, anche solo a maggiore conferma di quanto fossero riconoscibili le falsificazioni degli assegni per cui è causa, disporre
CTU così come richiesta nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., a cui si rimanda, per sinteticità; ammettere la prova per testi sui capitoli di prova da 1 a 6 formulati dall'odierna esponente con i testi indicati con la propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., a cui si fa rinvio per relationem;
ammettere l'esponente alla prova contraria, con i testi già indicati nella propria seconda memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. per la denegata ipotesi di ammissione della prova orale come articolata dalla parte convenuta;
In ogni caso: con il favore di tutte le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e successive occorrende”.
2 Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
1. - respingere l'appello avversario anzitutto in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con ogni conseguente statuizione anche in punto spese.
In via principale, occorrendo anche ai sensi degli artt. 343 e 346 c.p.c.:
2. - respingere l'appello, in quanto comunque infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese;
3. - respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrate per i motivi di cui in narrativa, e assolvere la AN da ogni domanda;
4. - per la non creduta ipotesi, in cui si ritenesse sussistere una qualsivoglia responsabilità della CP_3 anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e/o 2, c.c. escludere e, in subordine, comunque ridurre qualunque ipotetico risarcimento di asseriti danni in favore dell'attrice per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria:
5. - respingere ogni avversaria istanza istruttoria e di CTU in quanto inammissibile e/o irrilevante;
6. - autorizzare e/o ammettere il deposito in originale in cancelleria dei documenti già depositati in primo grado con la nota del 19 giugno 2020, con custodia in cassaforte (ns. docc. nn. a.6, b.17, b.18,
b.19, b.20, b.21, b.22, b.23).
7. - solo per scrupolo di difesa e per quanto occorrer possa disporre CTU al fine di verificare se
l'eventuale asserita contraffazione fosse percepibile ictu oculi.
***
In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 2551/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Milano in data 24 marzo 2023 e pubblicata in data 27 marzo 2023, nella causa R.G. n.
22300/2019 (VI sez. civ. - G.U. dottoressa Rossella Filippi), notificata in data 25 ottobre 2023, accogliere integralmente le conclusioni già svolte in primo grado e, pertanto, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi sopra formulati:
8. - respingere le domande avversarie tutte, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrate, per i motivi di cui in narrativa, e assolvere la AN da ogni domanda;
9. - per la non creduta ipotesi, in cui si ritenesse sussistere una qualsivoglia responsabilità della CP_3 anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e/o 2, c.c. escludere e, in subordine, comunque ridurre qualunque ipotetico risarcimento di asseriti danni in favore dell'attrice per i motivi di cui agli atti di causa della
CP_3
In ogni caso:
10. - condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi professionali, anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”. 3 .
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 2448/2023 del 24- Parte_1
27 marzo 2023, con cui è stata accolta solo parzialmente la domanda, dalla stessa svolta dinanzi al giudice di primo grado, di condanna di già (d'ora in avanti, Controparte_2 Controparte_3
Cont per brevità ), al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subìti per effetto dell'avvenuta negoziazione di otto assegni bancari tratti sul conto corrente n. 4901, intestato alla società attrice, spiccati – tra il 2008 ed il 2013 - a nome di dipendente infedele della CP_4 predetta società, per il complessivo importo di € 39.923,50, oltre interessi e rivalutazione.
In fatto, agendo in primo grado, la aveva esposto: Parte_1 di essere società attiva nel campo immobiiare e di fare capo alla signora Controparte_1
Cont cliente da decenni della AN Popolare di Milano S.Carlo, successivamente conferita in , e da sempre personalmente molto nota presso la filiale di Milano, via Mazzini n. 9, che aveva CP_5 sempre frequentato, disponendo in prima persona le varie operazioni attinenti all'operatività della società; che alla signora ra altresì riferibile la società An.a.gi. S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, “AG”), CP_1 dedita alla medesima attività di ed avente sede legale negli stessi uffici in Piazza Santa Maria Parte_1
Beltrade n. 2; che i dipendenti ed i collaboratori de avevano libero accesso anche ai documenti di AG, e Parte_1 viceversa, conservati presso i medesimi locali;
che la signora era dipendente de deputata a svolgere funzioni di segreteria e CP_4 Parte_1 piccola amministrazione per la società. La stessa, fino al 22 settembre 2010, non aveva disposto sui conti della società di alcuna delega, mentre, a far tempo da tale data, alla stessa erano stati conferiti poteri limitati al solo versamento;
che la signora aveva, tra l'ottobre 2008 ed il gennaio 2013, illecitamente sottratto non meno CP_4 di Euro 39.923,50 dalle casse della società, mediante “la sistematica falsificazione di assegni, disposizioni bancarie e documentazione contabile, a composizione di un articolato schema di truffa per cui i drenaggi avvenivano mediante l'incasso da parte della sig.ra di assegni bancari tratti sul conto corrente CP_4
Cont de presso , contraffatti mediante apposizione della firma di traenza apocrifa della sig.ra Parte_1
del timbro della Società, ed indicando appunto come beneficiaria ”; CP_1 CP_4 che a livello contabile, aveva giustificato gli illeciti prelevamenti mediante la formazione CP_4 di fatture false, apparentemente emesse da reali fornitori della società (i.e. e Persona_1 PE
, ma comunque sempre in assenza di effettiva controprestazione, e in parte in assenza di alcuna
[...] fattura;
nello specifico, come emergeva dai documenti agli atti (doc. 3, doc. 26 – All.ti A, B e C –, doc.
27, doc. 28 – All.ti A, B e C –, doc. 29, doc. 30 – All.ti A e B –, doc. 31 – All.ti A e B –, doc. 32, e doc. 4 33, fasc. I ), era pacifico che, nonostante la società operasse nel settore immobiliare e Parte_2 prevalentemente rapportandosi a società, i predetti assegni fossero tutti intestati alla CP_4 Cont personalmente, fossero stati portati all'incasso presso banche diverse dalla , e versati sul conto Cont corrente della Altri elementi peculiari, che avrebbero dovuto allarmare sulla natura delle CP_4 operazioni, erano la disomogeneità degli importi, ed il loro valore rilevante, che si aggirava, ogni volta, intorno ai 5/6.000,00 euro.
Gli assegni bancati erano i seguenti:
Numero Data Importo assegno
0501574796 7.11.2008 2.160,00
0534689171 20.07.2012 4.174,50
0534689172 10.09.2012 4.174,50
0534689173 19.09.2012 6.850,00
0534689174 6.12.2012 4.295,50
0534689175 31.12.2012 4.295.50
0534689146- 8.1.2013 6.473,50
08
0534689177- 28.1.2013 7.500,00
09
A detta di parte attrice, l'appropriazione illecita da parte della di denaro appartenente alla società CP_4 era stato reso possibile – assente ogni profilo di propria colpa, grazie ai citati stratagemmi, anche Cont contabili, per mascherare le sottrazioni - dalla condotta gravemente negligente imputabile a , la quale, violando ogni dovere di diligenza impostole dai principi generali dell'ordinamento e dal contratto di conto corrente in essere con aveva dato corso a “disposizioni di pagamento” impartite da Parte_1 un soggetto del tutto diverso dall'intestatario del conto corrente e privo di qualsivoglia delega, a fronte della ripetuta e protratta presentazione di assegni (i) recanti firma di traenza ictu oculi apocrifa, (ii) in favore di un soggetto – la sig.ra – per tutta evidenza diverso dagli usuali fornitori della società, CP_4
(iii) con una frequenza e per importi manifestamente sospetti.
I fatti risultavano anche accertati dalla sentenza civile del Tribunale di Milano n. 7223/2015 (doc. n. 2 di parte attrice in primo grado) resa nei confronti di , e questi CP_4 Controparte_6 CP_7 ultimi beneficiari di alcuni pagamenti, con pronuncia confermata dalla Corte di appello ( sentenza n.
2831/2016, doc. n. 1 attore), passata in giudicato.
5 Cont Nel giudizio così radicato si costituiva , non contestando l'avvenuta negoziazione degli assegni in questione, ma negando ogni profilo di colpa indicato da parte attrice, e ritenendo doversi escludere ogni propria responsabilità per quanto accaduto.
Ritenuti superflui i mezzi istruttori dedotti, il Tribunale rimetteva la causa in decisione e pronunciava la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata.
Con sentenza n. 2448/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 marzo 2023, e pubblicata il giorno
27 marzo 2023, il Tribunale di Milano accoglieva solo parzialmente le domande de Parte_1
Cont condannando a corrisponderle la somma di Euro 11.329,05, pari al 30% del danno subìto, oltre rivalutazione dalla data degli incassi al saldo e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Cont
veniva poi condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'odierna esponente, compensandole per metà. A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Milano: Cont a. riteneva che, quanto alla responsabilità di per il mancato riconoscimento della falsità delle firme contraffatte dalla sig.ra le sottoscrizioni apposte sugli assegni sarebbero effettivamente apparse CP_4 simili al modello riportato nello specimen depositato presso la AN e, pertanto, non essendo richieste al cassiere di banca specifiche competenze grafologiche tali da consentirgli di distinguere firme ictu oculi simili tra loro, questi non avrebbe potuto rilevarne la falsità neppure adoperando la diligenza professionale impostagli dall'art. 1176, co. 2 c.c. ; Cont b. riteneva però integrata la violazione da parte di del principio di buona fede (ex artt. 1175, 1375 e
1337 c.c.) nell'esecuzione del contratto di conto corrente, nonché del testo unico bancario e delle disposizioni di vigilanza di AN d'Italia, per i mancati dovuti controlli e le debite segnalazioni al cliente su operazioni che – al di là della falsità delle firme apposte su assegni ed ordini di bonifico – risultavano manifestamente anomale rispetto alla normale operatività de L'anomalia di tali operazioni Parte_1
(con l'esclusione del solo assegno del 7 novembre 2008, che non veniva ritenuto anomalo) derivava in particolare dalla circostanza che:
i. gli assegni per cui è causa fossero tutti intestati alla sig.ra cioè a una dipendente CP_4 della società; Cont ii. gli assegni fossero stati tutti presentati all'incasso presso banche diverse da;
iii. gli assegni fossero stati versati tutti sul conto della sig.ra CP_4 iv. i valori degli assegni per cui è causa fossero elevati, tutti intorno ai 5-7.000 euro;
v. (con l'unica eccezione dell'assegno del 7 novembre 2008) il versamento degli assegni avvenisse nel periodo ravvicinato tra luglio 2012 e dicembre 2013, e dunque con una frequenza sospetta.
c. Riteneva tuttavia sussistente un concorrente onere di controllo in capo a in ordine alla Parte_1 contabilità e alla gestione dell'impresa, ritenendo che la diversità della corrispondenza tra fattura e 6 assegno fosse rinvenibile a seguito di un semplice controllo tra l'intestatario dell'assegno e l'emittente Cont della fattura, e che avesse regolarmente inviato gli estratti conto trimestrali che costituivano ulteriore evidenza contabile delle uscite con il pagamento degli assegni;
d. Riteneva che le condotte negligenti della e della Società dovessero considerarsi concorrenti, non CP_3 potendosi escludere in toto la responsabilità della solo per via della parallela responsabilità della CP_3 società (“il danno derivato in capo all'attrice deve ritenersi causalmente ricollegabile al comportamento colpevolmente omissivo tenuto da entrambe le parti con riferimento agli obblighi gravanti sulle medesime sopra evidenziate”, pag. 7 della sentenza impugnata);
e. Affermava che, per le operazioni ritenute anomale (ossia, gli assegni tra il 20 luglio 2012 e il 28 gennaio
2013) “l'anomalia doveva ritenersi evidente”, poiché avvenuta a distanza di anni dalle prime operazioni sospette registrate a partire da novembre 2008 sui conti di AG (e non de . Pertanto, il Parte_1 danno doveva essere “ascritto nella misura del 70 % al comportamento della società attrice, e nella residua parte minoritaria del 30% al comportamento della convenuta” (sentenza impugnata, pag. 7); Cont f. non si esprimeva in merito alla violazione della normativa antiriciclaggio da parte di;
g. non si esprimeva in merito alla responsabilità extracontrattuale della AN;
h. riteneva che non sussistessero i presupposti alla luce dei fatti esposti per la liquidazione di un danno non patrimoniale in capo alla Società; Cont i. compensava per metà le spese di lite, ponendo le rimanenti a carico di .
Il giudizio di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ritenendola ingiusta e gravatoria Parte_1 nella parte in cui la stessa ha ritenuto una concorrente (e prevalente) responsabilità della società in relazione al verificarsi del danno, ed articolando i seguenti motivi:
Primo motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., in ragione del quale la Cont Sentenza Impugnata ha limitato la responsabilità di nella “parte minoritaria del 30%”.
La parte appellante censura la sentenza di prime cure per aver ritenuto sussistente un concorso di colpa rilevante de nella causazione del danno, laddove avrebbe potuto e dovuto rilevare, Parte_1 controllando le proprie registrazioni contabili, le discrepanze tra importi addebitati e titoli giustificativi come emergenti dalla contabilità aziendale.1 In particolare, viene considerato criticabile il passaggio motivazionale in cui il giudice ha ritenuto che averebbe potuto e dovuto accorgersi da Parte_1 sé di anomalie “tenuto conto che la diversità della corrispondenza tra fattura e assegno era rilevabile a seguito di un semplice controllo tra l'intestatario dell'assegno e l'emittente della fattura;
e che CP_2
ha regolarmente inviato gli estratti conto trimestrali che costituivano ulteriore evidenza contabile
[...] delle uscite con il pagamento degli assegni”, il tutto considerato che “grava su parte attrice in conformità al principio di buona amministrazione l'onere di verificare la corrispondenza tra le fatture passive ricevute e i pagamenti eseguiti tramite assegno, non solo con riferimento agli importi ma anche con riferimento ai beneficiario dei titoli, nonché verificare che le fatture siano state emesse effettivamente dai fornitori della società”(sottolineatura aggiunta). Invero, come sottolineato da parte appellante, quanto meno gli assegni nn. 0534689174 del 6.12.2012, 0534689175 del 31.12.2012, 0534689146-08 del
8.1.2013 e 0534689177-09 del 28.1.2013 (per un valore complessivo di euro 22.564,50) erano stati emessi in assenza di qualsivoglia fattura (ancorchè falsa) sottostante. Dunque, con riferimento a tali assegni, era letteralmente impossibile per adempiere al supposto “onere di verificare la corrispondenza Parte_1 tra le fatture passive ricevute e i pagamenti eseguiti tramite assegno”; ma tale impossibilità era da apprezzarsi anche con riferimento agli altri assegni incassati dalla sig.ra (cioè gli assegni n. CP_4
0534689171 del 20.07.2012, 0534689172 del 10.09.2012 e 0534689173 del 19.09.2012), poiché quest'ultima intercettava ed apriva la corrispondenza, manipolava gli estratti conto da inviare al commercialista della società – i quali, infatti, erano sempre trasmessi “in copia” e mai in originale – ed espungeva dagli stessi tutte le voci di pagamento anomale che potessero far sorgere dubbi sulla regolare operatività del conto corrente. In altri termini, il commercialista riceveva gli originali, ma era incaricato della mera registrazione dei saldi. In società restavano le fotocopie manipolate, in cui i prelievi erano stati cancellati o sostituiti con causali attendibili, che pure la aveva cura di creare artatamente. Infine, CP_4 riteneva ingiusta l'affermazione di un proprio dovere di controllo e riscontro degli importi addebitati, laddove tale responsabilità avrebbe dovuto addebitarsi, per intero, alla che aveva consentito per CP_3 un lungo periodo alla di disporre delle somme depositate sul conto corrente de senza CP_4 Parte_1 che mai ne avesse avuto, per circostanza pacifica e non contestata, il potere. Tanto più che, contraddittoriamente, la sentenza stessa, a pag. 6, aveva riconosciuto l'anomalia delle operazioni in oggetto, affermando: “In considerazione delle caratteristiche di dette operazioni, beneficiario delle stesse una dipendente della società che versava gli assegni sul proprio conto, frequenza e importi delle operazioni, fondata deve ritenersi l'allegazione di parte attrice relativa alla sussistenza di un onere della di rilevare l'anomalia delle stesse con conseguente obbligo di avviso del cliente in ottemperanza CP_3
avrebbe potuto accorgersi dell'anomaliadell'incasso da parte della dipendente degli assegni per cui è causa;
il periodo di sei mesi deve ritenersi decorrere dalla prima negoziazione avvenuta il 12.11.2008 nella causa AG s.r.l. pag 8 sentenza e nella presente causa nella data del 7.11.2008 sostanzialmente temporalmente coincidente”.
8 all'obbligo di svolgimento del contratto secondo buona fede in tutte le fasi del rapporto banca-cliente ricavabile dal disposto degli artt. 1175, 1375, 1337 c.c. nonché dal testo unico bancario e le disposizioni di vigilanza di AN d'Italia” (cfr. p. 6 della sentenza impugnata).
Secondo motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata nella parte in cui esclude la risarcibilità dell'assegno 0501574796 del 7 novembre 2008.
Parte appellante ritiene la sentenza apodittica e contraddittoria nella parte in cui ha escluso la risarcibilità dell'importo di cui all'assegno 0501574796 del 7 novembre 2008, ritenendo che “l'operazione di incasso del 7.11.2008 risulta isolata, effettuata in data anche antecedente a quelle relative alle operazioni AG
e, pertanto, non poteva costituire elemento idoneo ad evidenziare anomalie” (sentenza impugnata, pag.
6). Secondo parte appellante tale statuizione è censurabile in quanto in modo del tutto incoerente il Giudice di prime cure, da una parte, vorrebbe far decorrere il “periodo congruo necessario per i controllo, individuato in circa sei mesi”, “dalla prima negoziazione avvenuta il 12.11.2008 nella causa AG, e nella presente causa nella data del 7.11.2008 sostanzialmente temporalmente coincidente”; dall'altra parte, però, ritiene che proprio l'operazione del 7.11.2008 “risulti isolata, effettuata in data anche antecedente a quelle relative alle operazioni AG, e, pertanto, non poteva costituire elemento idoneo ad evidenziare anomalie”.
Terzo motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata nella parte in cui esclude la riconoscibilità ictu oculi della falsità delle firme apposte da su assegni e ordini di bonifico, e la CP_4 conseguente violazione della diligenza professionale richiesta al banchiere ex art. 1176, co. 2 c.c.
Parte appellante ritiene criticabile la sentenza di primo grado nella parte in cui relazione alla riconoscibilità ictu oculi (o meno) della falsità delle firme apposte sugli ordini di bonifico e gli assegni oggetto di contestazione, il giudice a quo ha affermato che “deve escludersi la responsabilità di CP_2
per non avere, all'atto della negoziazione degli assegni, evidenziato la falsità della firma
[...] dell'amministratore della società dovendosi ritenere non rilevabile ictu oculi la CP_1 falsificazione effettuata dalla dipendente Sul punto si rileva che l'assegno risultava emesso CP_4 dal carnet degli assegni della società, era munito di timbro della società medesima;
inoltre dal confronto della firma con lo specimen depositato presso la prodotto in giudizio dalla convenuta Controparte_2 non appare rilevabile ictu oculi una differenza delle sottoscrizioni tale da rendere evidente che la firma fosse apocrifa;
in particolare il segno grafico della lettera M iniziale risulta effettuata in modo da richiamare quello che è il segno distintivo della stessa nello specimen depositato” (cfr. Sentenza
Impugnata, pp. 5-6)”. Tanto sarebbe valso, secondo il dictum del Tribunale, ad escludere la responsabilità Cont di per colposo mancato riconoscimento della falsità delle firme. Detta affermazione sarebbe censurabile, perché non corrisponde al vero che lo schema grafico della firma rilasciata dalla sig.ra CP_1 Cont come specimen (cfr. doc. 7 ) fosse caratterizzato solo da una M, tale da divenire “il segno distintivo della stessa nello specimen depositato”.
9 Invero, l'appellante rileva come in realtà nello specimen depositato la pretesa “M” è in realtà la paraffa della lettera “G” del nome della signora per cui per esempio, la firma apposta all'assegno n. CP_1
0501574796, laddove tutta improntata ad una enfatizzazione della lettera “M”, sarebbe frutto di palese contraffazione2.
L'inescusabile difetto di diligenza, prudenza e perizia sarebbe nel caso di specie evidente, in quanto la contraffazione avrebbe potuto e dovuto riscontrarsi con facilità ed ictu oculi3.
Quarto motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata per assenza di motivazione e omesso esame della censura svolta da ex art. 41 D.lgs. n. 231/2007 ratione temporis applicabile e artt. Parte_1
17, 18 e 19 D.lgs. n. 231/2007.
Parte appellante lamenta come il giudice di prime cure non si sia in alcun modo espresso in punto di Cont violazione del D.lgs. n. 231/2007 contestato da alla apparendo indubbio che se Parte_1 CP_3 avesse adempiuto alla normativa antiriciclaggio, nessun vulnus ne sarebbe derivato a In Parte_1 particolare, sarebbe gravemente negligente il comportamento della che, senza rilevare che le CP_3 operazioni effettuate dalla per entità e rilevanza, rappresentavano operazioni “sospette”, che CP_4 avrebbero imposto di attenzionare il cliente, ai sensi degli artt. 4, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 231/2007, con conseguente doverosità di astensione dal loro compimento ai sensi dell'art. 41 della medesima normativa.
Quinto motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata nella parte in cui liquida il danno risarcibile escludendo il ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito da . Parte_1
Con riferimento al danno non patrimoniale, il Tribunale ne avrebbe erroneamente escluso l'esistenza
(dunque la risarcibilità), non tenendo conto che la condotta truffaldina serbata dalla in danno della CP_4 società risultava ormai accertata da plurime sentenze passate in giudicato, e che non poteva negarsi che la società fosse stata vittima della stessa. Parte_1
Sesto motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata per omesso esame di una domanda: mancato accertamento subordinato della responsabilità aquiliana della per agevolazione colposa del CP_3 fatto doloso di ex artt. 2043 e 2055 c.c.. CP_4
La sentenza di primo grado sarebbe erronea laddove ha omesso qualsiasi verifica sulla sussistenza, pure allegata e dimostrata da parte di di una condotta quanto meno colposa della AN, che Parte_1 avrebbe agevolato, concorrendovi, nell'illecito extracontrattuale posto in essere dalla in danno CP_4 della società.
Cont Nel giudizio di appello così radicato si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile (a detta dell'appellata, l'atto di gravame avversario sarebbe disorganico e non consentirebbe di enucleare i motivi sui quali esso si fonda) e comunque infondato nel merito, con condanna de alla rifusione, a favore della delle spese di lite per entrambi i gradi di Parte_1 CP_3
Cont giudizio;
in via incidentale, impugnava la sentenza emessa rassegnando tre motivi:
I motivo: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabile “nella residua CP_3 parte minoritaria del 30%” per il pagamento degli assegni incassati “dal 20.7.12. al 28.1.13” ivi indicati per essere, a dire del Tribunale, venuta meno al proprio obbligo di buona fede contrattuale. Cont In particolare osservava come non si potesse “pretendere che l'istituto di credito col quale una società abbia rapporti di conto corrente si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società” (Cass., 31 marzo 2010, n. 7956, in www. t) e che, se pur vero che “in presenza di circostanze anomale idonee a CP_8 CP_9 ledere l'interesse del correntista” la banca “in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l'esecuzione o almeno informare il cliente (Cass. 31 marzo 2010, n. 7956), era non di meno da rimarcarsi che tale obbligo di protezione si attiva solo e soltanto alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: che l'operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente” (Cass. 23 novembre 2023, n. 30588, in www. t). Nel caso di specie, CP_8 CP_9 Cont non sussisteva, ad avviso di , alcuna irregolarità formale, che potesse porre la in allarme: CP_3 tutti gli assegni, infatti, erano stati pacificamente tratti da carnet rilasciati alla società dalla CP_3 riportavano il timbro della società; non presentavano alcun elemento, tantomeno grafico, tale da far ipotizzare qualsivoglia falsificazione;
recavano una sottoscrizione conforme allo specimen rilasciato dalla signora erano stati presentati, ed erano intestati, a una collaboratrice di fiducia de CP_1 Parte_1 cui era stata delegata la gestione dei rapporti anche con la AN (come ulteriormente confermato anche dalla delega poi conferitale per operare direttamente sul conto, desumibile dal doc. n. 7 versato in causa anche in originale); l'emissione di tali assegni, per cifra e frequenza, rientrava nella normale operatività de come dimostrato dagli estratti conto versati in atti. Parte_1
Escluso quindi che si trattasse di operazioni ictu oculi anomale, non era possibile attribuire alcuna responsabilità alla per non aver segnalato o rifiutato di eseguire le operazioni contestate. CP_3
II motivo: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabile “nella CP_3 residua parte minoritaria del 30%” per il pagamento degli assegni incassati “dal 20.7.12. al 28.1.13” ivi indicati: mancanza di nesso causale.
Ad avviso delle appellate la sentenza aveva errato nell'applicare gli artt. 1223, 1227 c.c. e 41 c.p., e nel non ritenere che il preteso danno per il quale la AN è stata condannata fosse riconducibile 11 esclusivamente a responsabile di non avere per lungo tempo rilevato le anomalie Parte_1 riscontrabili dalla sistematica disamina degli estratti conto e della propria contabilità, che avrebbe consentito, in breve termine, di risalire alle indebite sottrazioni.
III motivo: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabile “nella CP_3 residua parte minoritaria del 30%” per il pagamento degli assegni incassati “dal 20.7.12. al 28.1.13” ivi indicati: mancata prova del preteso danno. Cont La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha condannato la a ristorare del preteso Parte_1 anno subìto, quando tale danno non sarebbe stato neppure provato.
Le considerazioni della Corte.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n.
13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della pronuncia impugnata e sono esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice e a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, e, ciò, a prescindere dalla inconsistenza ed infondatezza delle stesse, che rappresenta valutazione di merito.
Venendo quindi alla disamina del gravame, la Corte osserva, sempre in via preliminare, che i motivi di Cont appello proposti in via principale da ed in via incidentale da . possono essere Parte_1 trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e la natura assorbente, ove accolto l'appello Cont Cont proposto da in via incidentale, dell'accertamento di mancanza di responsabilità di in relazione al pregiudizio lamentato da Tale accoglimento renderebbe invero superfluo l'esame di tutti Parte_1
i motivi svolti da che postulano, quale indefettibile presupposto, l'accertamento di un Parte_1 Cont inadempimento di agli obblighi di prudenza, diligenza e perizia esigibili nel caso concreto, con ruolo causale quanto meno concorrente nella produzione del danno (l'appello de tende infatti, Parte_1
12 in riforma della pronuncia di prime cure, ad ottenere l'affermazione di una integrale – e non solo parziale
– responsabilità della e di contro, la non configurabilità di una propria concorrente colpa). CP_3
Detto ciò, è pacifico che la diligenza richiesta al cassiere di banca, ovvero quella dell'accorto banchiere secondo il paradigma di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c., non si spinga sino a postulare il possesso e l'utilizzo di specifiche competenze grafologiche, capaci di intercettare il falso pur in presenza di variazioni che, secondo comuni cognizioni teorico/tecniche, non siano tali da indurre a sospettare l'apocrifìa.
Tanto considerato, devono rimarcarsi i dati di fatto incontestabilmente acquisiti al processo:
- gli assegni di cui si tratta, in numero di otto, non venivano portati all'incasso in giorni consecutivi, bensì con cadenze irregolari ma sempre distanziate nel tempo;
in particolare, dopo una prima negoziazione isolata nel 2008, una è seguita nel luglio 2012, due si sono registrate nel settembre
2012, due nel dicembre 2012, due nel gennaio del 2013; Cont
- gli assegni, anche perché bancati presso istituti diversi da , non vennero trasmessi ogni volta al medesimo cassiere (potendosi ragionevolmente ipotizzare che nella filiale ve ne fosse più
d'uno, e che nei mesi e negli anni questi possano essere anche cambiati, contato che i titoli furono incassati in un intervallo temporale che va dal 2008 al 2013), di tal ché neppure potrebbe sostenersi che dovessero saltare all'occhio attento della medesima persona variazioni troppo ravvicinate tra sottoscrizione e sottoscrizione (ma sull'evidenza dell'apocrifìa, si dirà più oltre);
- tutti gli assegni erano stati spiccati dal carnet de recavano il timbro a secco Parte_1 della società predetta, e l'apparente sottoscrizione della signora (in Controparte_1 ordine all'evidenza dell'apocrifìa, si dirà più oltre)
- tutti gli assegni erano spiccati a favore di che era soggetto noto alla banca quale CP_4 fidata collaboratrice della n entrambe le realtà imprenditoriali riconducibili a quest'ultima, CP_1
e, contrariamente a quanto asserito da nelle proprie difese, delegata ad operare Parte_1 sul conto corrente n. 4901, come emerge dalla copia delle firme di conto corrente prodotta quale Cont doc. n. 7 , depositata in originale anche nel presente grado di giudizio;
- gli importi degli assegni non erano di entità anomala rispetto alle transazioni normalmente effettuate sul conto corrente di cui si tratta, come emerge dagli estratti conto prodotti.
Tanto premesso, in ordine all'asserito obbligo di segnalazione a carico della occorre rammentare CP_3 che alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass., 03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute 13 dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza
e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente,
l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva” (Cass., 31/03/2010, n. 7956).
Da ultimo, i suddetti principi sono stati ripresi e meglio articolati da Cass. Civ. Sez. III, 4 dicembre 2024
n 31052, la quale ha chiarito che, sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo in capo alla banca di controllo delle movimentazioni del conto corrente, per altro verso, la banca è tenuta, in relazione all'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 cod. civ. e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente delle operazioni che appaiono “sospette” per frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione -mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti.
Orbene, di ciò tenendo conto, alcuno degli indici di sospetto sopra menzionati poteva dirsi ragionevolmente presente nel caso di specie. E ciò anche in riferimento alla lamentata inottemperanza agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 41 della L. n. 231/2007, i quali, a tutto voler concedere, avrebbero fondato una responsabilità della esclusivamente in riferimento alla normativa specifica, volta alla CP_3 prevenzione delle operazioni di riciclaggio a tutela di interessi generali;
una violazione in siffatti termini, in altre parole, anche se ipoteticamente rilevata (ma parte appellante non ne prospetta invero puntualmente i termini, non potendo in ogni caso accertarsi che per la AN i ridetti assegni potessero in alcun modo apparire frutto di attività criminose) non avrebbe potuto certo integrare un profilo di colpa generica, né a maggior ragione specifica, relativamente al pregiudizio lamentato da parte attrice, in tesi scaturente da violazioni che attengono alla correttezza e buona fede nel rapporto, di matrice schiettamente privatistica, tra banca e correntista.
Infatti: la frequenza delle otto negoziazioni non fu di per sé sospetta, la prima si ebbe infatti nel 2008 e le restanti sette furono “spalmate”, con una ripetizione di massimo due volte in un mese, tra il mese di luglio e la fine di gennaio 2013, e dunque con frequenza tutt'altro che anomala, e per importi tutt'altro che
“eccezionali”, secondo la usuale operatività della società; la firma “contratta” della (non si trattava di firma per esteso dell'amministratrice de CP_1 Parte_1
Cont
come ben visibile dal raffronto con lo specimen prodotto quale doc. n. 7 ), peraltro
[...] parzialmente celata dal timbro a secco appostovi sopra, non era così sensibilmente differente da quella riportata nello specimen, che peraltro, risaliva al 6 febbraio 1997, ed avrebbe perciò potuto tollerare, come è comprensibile sulla scorta dei dati di comune esperienza, fisiologiche variazioni nel tempo. Non 14 occorre, pertanto, dare ingresso alla CTU sollecitata, in via istruttoria, da parte appellante, contato, come si è già più volte sottolineato, che la diligenza dell'operatore bancario nella verifica della firma del cliente non deve essere certo paragonata a quella di un esperto grafologo, e contato altresì che le effettive dimensioni della firma di cui il cassiere doveva in tesi di parte appellante rilevare la dissonanza rispetto allo specimen (risalente ad undici anni prima nel caso dell'assegno bancato nel 2008, ed a circa 15 anni prima nel caso degli assegni bancati dal luglio 2012 in poi) erano ben più minute di quelle riportate nelle tavole di raffronto di cui a pag. 23 dell'atto di gravame. A ciò si aggiunga che la “sigla” (o firma abbreviata che dir si voglia) della ra parzialmente coperta dal timbro a secco della società, ed era CP_1 comunque vergata su un modulo di assegno originale, staccato dal carnet del conto corrente della società, la cui sottrazione, nel periodo in cui si verificavano le negoziazioni, non era mai stata denunciata;
il contegno serbato dalla società nel periodo di cui si tratta, non da ultimo, aveva senza dubbio rafforzato la convinzione, nell'istituto di credito, che le operazioni di incasso assegni da parte di non CP_4
Cont fossero irregolari o anomale. Infatti, nessuna rimostranza era pervenuta a né in occasione dell'incasso del primo assegno, nel 2008, né in occasione dell'incasso degli assegni successivi. Soltanto in data 12 marzo 2013 la si recava presso l'istituto di credito al fine di revocare le deleghe ad CP_4 operare sul conto corrente n. 9401 rilasciate sia alla sia al marito sig. e redigeva nuovo CP_4 CP_10 specimen di firma.
La circostanza che per sua asserzione (si vedrà, comunque contestabile), non abbia Parte_1 potuto tempestivamente avvedersi delle manipolazioni e delle sottrazioni poste in essere dalla dipendente infedele, mediante tempestiva intercettazione ed alterazione degli estratti conto pervenuti presso la sede sociale, nonché mediante predisposizione di false fatture, se si presta a rappresentare giustificazione atta a scusare la tardiva attivazione da parte della società per contrastare l'illecita sottrazione di fondi da parte Cont della di certo non può riverberare in danno di : in altri termini, il fatto che la abbia CP_4 CP_4 ordito un complesso di manovre raffinato ed arguto, atto a far in modo che gli illeciti prelievi non venissero per lungo tempo scoperti, come ben si comprende anche dalla lettura delle pronunce rese nella parallela vicenda “AG” (cfr. Corte App. Milano, sentenza n. 3029 del 2024) e che tale risultato sia stato raggiunto anche nel caso de , poco importa se per fatto in parte imputabile alla società stessa ed alla Parte_1 scarsa attenzione al riscontro incrociato dei dati contabili, è evenienza del tutto estranea all'operato della
AN, la cui diligenza deve essere apprezzata esclusivamente in riferimento alle circostanze dalla stessa conoscibili e valutabili.
Ed anzi, l'affidamento riposto dalla circa la regolarità degli addebiti corrispondenti agli assegni CP_3 tratti a favore della è tanto più evidente sol se si pensi che gli stessi si erano verificati – ed in CP_4 numero e per importi ben maggiori – anche sui rapporti intrattenuti, presso il medesimo istituto di credito, da AG, senza che, anche da parte di quest'ultima società, si sia mai nulla rilevato al riguardo per lungo tempo.
15 In ogni caso, e a ben vedere, anche se non strettamente necessario per l'economia della presente decisione, si osserva che, come nel caso AG, una maggior attenzione da parte de alla propria Parte_1 contabilità avrebbe permesso di rilevare ben più tempestivamente le irregolarità nella gestione delle casse della società: basti por mente al fatto che, come risulta alla pagina n. 26 della querela sporta dalla CP_1
(doc. n. 4 appellante), i tre assegni :
0534689171 20.07.2012 4.174,50
0534689172 10.09.2012 4.174,50
0534689173 19.09.2012 6.850,00 furono contabilmente giustificati quale pagamento della fattura n. 17 del 24 settembre 2012 emessa dal fornitore della società LE BE S.r.l., che infatti, reca un importo complessivo corrispondente alla sommatoria dei tre titoli.
Ora, non v'è chi non vede come avrebbe potuto tempestivamente rilevarsi l'anomalia di un pagamento fattura ripartito in tre tranches, tutte e tre peraltro anteriori alla data di emissione della fattura stessa (24 settembre 2012).
La Corte intende pertanto allinearsi, con la presente decisione, con quanto già deciso, a proposito della parallela vicenda AG, con sentenza di questa Corte n. 1924 del 27 giugno 2024, ed in particolare, a quanto rilevato in tale pronuncia alle pagg. 13 e ss., laddove si legge testualmente: “Innanzitutto, la conclusione cui il Tribunale è giunto -per cui la avrebbe dovuto cogliere un' anomalìa sin dai CP_3 primi sette assegni, e dunque in sostanza già dal primo- confligge insanabilmente con l'assunto per cui
A.NA.GI. non avrebbe invece potuto rilevarla se non dopo almeno sei mesi. In realtà, sfuggono le ragioni per le quali la avrebbe dovuto sin dai primi assegni rifiutare il pagamento e/o avvertire CP_3
l'amministratrice Più logico sarebbe stato ritenere sospettabile un'anomalia dopo che la CP_1 presentazione all'incasso degli assegni si era fatta abituale, e dunque certamente dopo il pagamento di un certo numero di assegni, ovvero, verosimilmente, proprio dopo l'iniziale semestre. E tuttavia, ad avviso della Corte, nemmeno un assunto di tal genere sarebbe stato condivisibile, con riferimento alla eve escludersi che questa dovesse spingersi a sindacare le ragioni per le quali la sua correntista, CP_3 secondo l'apparenza, effettuava pagamenti in favore della CP_4
Va infatti ricordato che, per costante orientamento della Cassazione (di recente ancora Cass. Civ. n.
30588/23), in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, all'istituto di credito è ascritto un obbligo di protezione che impone di rifiutare l'esecuzione di un'operazione, o, quantomeno, di informare il cliente, solo allorché questa appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, il ché non può sostenersi nel caso di specie, atteso che, proprio perché, pur non essendo una dipendente, la svolgeva apertamente mansioni per conto di A.NA.GI. godendo CP_4 della piena fiducia della sua amministratrice unica (sino a venir delegata, nel 2010, ad effettuare operazioni di versamento sul c/c), la circostanza che in favore della stessa venissero effettuati dei pagamenti a mezzo assegno non rivestiva carattere di patente anomalìa. Sostenere che la dovesse CP_3
16 sindacare questi pagamenti, ritenendoli non giustificati (vuoi per gli importi, vuoi per la frequenza), equivale di fatto proprio a ritenere, ad avviso della Corte, che la stessa dovesse ergersi a controllore della gestione, da parte dell'amministratrice, dei fondi presenti sul conto corrente della società”.
La predetta pronuncia “AG”, per il resto, ha anch'essa rilevato come un semplice migliore controllo incrociato tra contabilità ed uscite risultante dagli estratti conto avrebbe consentito di rilevare tempestivamente l'anomalia degli addebiti.
Ciò posto, è evidente che la sentenza di appellata non può essere condivisa nella parte in cui ha addossato Cont il 30% della responsabilità del pregiudizio lamentato da a , e deve sul punto, esser Parte_1 riformata in accoglimento dei primi due motivi di appello incidentale proposti da parte appellata, assorbito il restante, ed assorbiti parimenti i motivi di appello tutti proposti nell'interesse de ivi Parte_1 compreso l'ultimo, con il quale si lamenta la mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, Cont di una possibile ascrivibilità della responsabilità a a titolo extracontrattuale, proposta, in primo grado, in via gradata: a prescindere, infatti, dalla constatazione che non sussiste il lamentato difetto di motivazione della sentenza di prime cure, che viceversa ha conclusivamente affermato come ogni altra domanda dovesse essere respinta, va osservato che la riscontrata assenza di profili di colpa della banca esclude la suddetta eventualità.
Ogni altra istanza, anche istruttoria, appare del pari assorbita.
All'accoglimento dell'appello incidentale nei termini sopra specificati, ed al conseguente rigetto – assorbimento dei motivi articolati da consegue l'integrale riforma della sentenza di Parte_1
Cont primo grado, con rigetto di tutte le domande avanzate da nei confronti di e Parte_1 condanna della prima al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con riguardo al valore di causa ed all'attività difensiva concretamente svolta.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002. Cont Deve essere ordinata la restituzione a di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi in misura legale dal corrisposto fino al saldo, nonché degli originali degli assegni bancati, depositati dietro autorizzazione presso la Cancelleria di questa Corte come da nota di deposito in data 8 febbraio 2024.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2448 del 24 – 27 marzo 2023, ogni contraria
[...] istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
17 A) in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale da ed in riforma Controparte_2 della sentenza del Tribunale di Milano in data 24 – 27 marzo 2023, n. 2448, respinge ogni domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
B) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_2 entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in € 7.816,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e quanto al secondo grado in € 6.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
C) Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D. P.R. n. 115/2002;
D) Ordina la restituzione, in favore di di quanto versato in esecuzione della Controparte_2 sentenza di primo grado, maggiorato di interessi in misura legale dal corrisposto fino al saldo, nonché degli originali del doc. n. 7 e dei titoli per cui è causa, depositati presso la Cancelleria di questa Corte come da nota di deposito in data 8 febbraio 2024.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente. dott.ssa Serena Baccolini
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nella sentenza impugnata: “tenuto conto che la diversità della corrispondenza tra fattura e assegno era rilevabile a seguito di un semplice controllo tra l'intestatario dell'assegno e l'emittente della fattura;
che CP_2 ha regolarmente inviato gli estratti conto trimestrali che costituivano ulteriore evidenza contabile delle uscite con
[...] il pagamento degli assegni, si rileva che grava su parte attrice in conformità al principio di buona amministrazione l'onere di verificare la corrispondenza tra le fatture passive ricevute e i pagamenti eseguiti tramite assegni, non solo con riferimento agli importi ma anche con riferimento ai beneficiari dei titoli, nonché verificare che le fatture siano state emesse effettivamente da fornitori della società” e “in accordo con quanto statuito dal Tribunale nella sentenza AG
s.r.l. deve ritenersi che decorso un periodo congruo necessario per i controlli, individuato in circa sei mesi, la società 7 2 Si legge al par. n. 49 dell'atto di gravame: “nella firma di cui all'assegno n. 0501574796, la lettera del primo blocco è tutta protesa a raffigurare una “M” stampatello maiuscolo, quando in realtà – come sopra chiarito – in base allo specimen avrebbe dovuto corrispondere ad una “G” corsivo maiuscolo (abbreviativa del nome ), e tale CP_1 circostanza già di per sé tradisce l'inequivoca falsità delle firma. Ma c'è di più: la paraffa sottostante alla M risulta assai diversa tra la firma dell'assegno e lo specimen (in cui si prolunga molto oltre la lettera del primo blocco, senza mai intersecarla). Inoltre, dallo specimen può anche evincersi come la “M” corsivo maiuscolo, iniziale del secondo blocco, presenti un ampio ovale nel passaggio tra la gamba sinistra della lettera ed il tratto di collegamento con la gamba destra, il quale manca del tutto nella firma apocrifa considerata a campione” 3 Si legge in atto di gravame: “la – proprio come poc'anzi fatto dagli scriventi – ben avrebbe potuto (e dovuto) CP_3 riconoscere la non autenticità delle firme senza necessità di ricorrere a “particolari attrezzature” o “competenze di un grafologo”, bensì a semplice colpo d'occhio, in base all'irrazionale evoluzione delle firme nel corso degli anni, ed al confronto tra queste ed il diversissimo specimen”. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serena Baccolini Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel. dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado promossa da
C.F./P.I. , con sede legale in Milano, piazza Santa Maria Beltrade Parte_1 P.IVA_1
n. 2, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(C.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Calabrese del Foro di Milano CodiceFiscale_1
(C.f. ; p.e.c. come da procura in atti, ed CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in via Cappuccini n. 4, Milano 20122 (per notificazioni, comunicazioni e avvisi si indica, oltre al suddetto indirizzo p.e.c., anche il fax 02/00641099,
APPELLANTE
contro
(C.F. e P.IVA: ), già con sede Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3 legale in Milano, piazza F. Meda, n. 4, rappresentata e difesa, in forza di procura in atti dagli avvocati
Vittorio Pisapia (C.F. ; p.e.c.: e Alfredo C.F._3 Email_2
Craca (C.F.: ; p.e.c.: , ed elettivamente C.F._4 Email_3 domiciliata presso l'avvocato Vittorio Pisapia, al suo domicilio digitale
Email_2
APPELLATA
1 OGGETTO: Titoli di credito – appello vs. sentenza n. 2448 del 24 - 27 marzo 2023 del Tribunale di
Milano.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per LA MILANESE S.R.L..
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza n. 2448/2023 emessa dal Tribunale di Milano in persona della dott.ssa Rossella Filippi, pubblicata il giorno 24 marzo 2023 all'esito del giudizio promosso nei confronti di da Controparte_3 Parte_1
(rubricato sub R.G. n. 22300/2019), non notificata, così giudicare
Nel merito, in via principale:
A. accertare la responsabilità contrattuale, ovvero, in subordine, extra contrattuale in termini di agevolazione della condotta dolosa della signora di per i fatti CP_4 Controparte_2 contestati in narrativa, e per l'effetto
B. condannare la banca convenuta a risarcire a tutti i danni diretti e indiretti, Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi, con riserva di miglior precisazione nel corso del giudizio, in Euro 39.923,50, pari agli importi illecitamente sottratti dalla signora dal conto corrente CP_4
n. 4901, oltre interessi e rivalutazione, oltre ai costi di accertamento dell'illecito e alle spese connesse non recuperabili dalla signora (ad esempio: spese di consulenza e di lite) ed al danno non CP_4 patrimoniale da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., o la diversa somma che al Tribunale dovesse risultare di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dall'emissione di ciascun assegno;
In via istruttoria: ordinare alla banca convenuta l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali, ad oggi ancora non esibiti, degli assegni nn. 0501574796 del 7 novembre 2008 e 0534689173 del 19 settembre 2012 (ns. docc. 26 e
28); nell'ipotesi in cui questo Tribunale ritenesse necessario il parere di un esperto grafologo, anche solo a maggiore conferma di quanto fossero riconoscibili le falsificazioni degli assegni per cui è causa, disporre
CTU così come richiesta nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., a cui si rimanda, per sinteticità; ammettere la prova per testi sui capitoli di prova da 1 a 6 formulati dall'odierna esponente con i testi indicati con la propria seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., a cui si fa rinvio per relationem;
ammettere l'esponente alla prova contraria, con i testi già indicati nella propria seconda memoria ex art.
183, comma 6, c.p.c. per la denegata ipotesi di ammissione della prova orale come articolata dalla parte convenuta;
In ogni caso: con il favore di tutte le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge e successive occorrende”.
2 Per Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare:
1. - respingere l'appello avversario anzitutto in quanto inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., con ogni conseguente statuizione anche in punto spese.
In via principale, occorrendo anche ai sensi degli artt. 343 e 346 c.p.c.:
2. - respingere l'appello, in quanto comunque infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione anche in punto spese;
3. - respingere le domande avversarie tutte, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrate per i motivi di cui in narrativa, e assolvere la AN da ogni domanda;
4. - per la non creduta ipotesi, in cui si ritenesse sussistere una qualsivoglia responsabilità della CP_3 anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e/o 2, c.c. escludere e, in subordine, comunque ridurre qualunque ipotetico risarcimento di asseriti danni in favore dell'attrice per i motivi di cui in narrativa.
In via istruttoria:
5. - respingere ogni avversaria istanza istruttoria e di CTU in quanto inammissibile e/o irrilevante;
6. - autorizzare e/o ammettere il deposito in originale in cancelleria dei documenti già depositati in primo grado con la nota del 19 giugno 2020, con custodia in cassaforte (ns. docc. nn. a.6, b.17, b.18,
b.19, b.20, b.21, b.22, b.23).
7. - solo per scrupolo di difesa e per quanto occorrer possa disporre CTU al fine di verificare se
l'eventuale asserita contraffazione fosse percepibile ictu oculi.
***
In via di appello incidentale, in parziale riforma della sentenza n. 2551/2023, resa inter partes dal
Tribunale di Milano in data 24 marzo 2023 e pubblicata in data 27 marzo 2023, nella causa R.G. n.
22300/2019 (VI sez. civ. - G.U. dottoressa Rossella Filippi), notificata in data 25 ottobre 2023, accogliere integralmente le conclusioni già svolte in primo grado e, pertanto, rigettata ogni contraria e/o diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dei motivi sopra formulati:
8. - respingere le domande avversarie tutte, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrate, per i motivi di cui in narrativa, e assolvere la AN da ogni domanda;
9. - per la non creduta ipotesi, in cui si ritenesse sussistere una qualsivoglia responsabilità della CP_3 anche ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e/o 2, c.c. escludere e, in subordine, comunque ridurre qualunque ipotetico risarcimento di asseriti danni in favore dell'attrice per i motivi di cui agli atti di causa della
CP_3
In ogni caso:
10. - condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi professionali, anche con maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1- bis, D.M. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio”. 3 .
IN FATTO E IN DIRITTO
La ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 2448/2023 del 24- Parte_1
27 marzo 2023, con cui è stata accolta solo parzialmente la domanda, dalla stessa svolta dinanzi al giudice di primo grado, di condanna di già (d'ora in avanti, Controparte_2 Controparte_3
Cont per brevità ), al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, dalla stessa subìti per effetto dell'avvenuta negoziazione di otto assegni bancari tratti sul conto corrente n. 4901, intestato alla società attrice, spiccati – tra il 2008 ed il 2013 - a nome di dipendente infedele della CP_4 predetta società, per il complessivo importo di € 39.923,50, oltre interessi e rivalutazione.
In fatto, agendo in primo grado, la aveva esposto: Parte_1 di essere società attiva nel campo immobiiare e di fare capo alla signora Controparte_1
Cont cliente da decenni della AN Popolare di Milano S.Carlo, successivamente conferita in , e da sempre personalmente molto nota presso la filiale di Milano, via Mazzini n. 9, che aveva CP_5 sempre frequentato, disponendo in prima persona le varie operazioni attinenti all'operatività della società; che alla signora ra altresì riferibile la società An.a.gi. S.r.l. (d'ora in avanti, per brevità, “AG”), CP_1 dedita alla medesima attività di ed avente sede legale negli stessi uffici in Piazza Santa Maria Parte_1
Beltrade n. 2; che i dipendenti ed i collaboratori de avevano libero accesso anche ai documenti di AG, e Parte_1 viceversa, conservati presso i medesimi locali;
che la signora era dipendente de deputata a svolgere funzioni di segreteria e CP_4 Parte_1 piccola amministrazione per la società. La stessa, fino al 22 settembre 2010, non aveva disposto sui conti della società di alcuna delega, mentre, a far tempo da tale data, alla stessa erano stati conferiti poteri limitati al solo versamento;
che la signora aveva, tra l'ottobre 2008 ed il gennaio 2013, illecitamente sottratto non meno CP_4 di Euro 39.923,50 dalle casse della società, mediante “la sistematica falsificazione di assegni, disposizioni bancarie e documentazione contabile, a composizione di un articolato schema di truffa per cui i drenaggi avvenivano mediante l'incasso da parte della sig.ra di assegni bancari tratti sul conto corrente CP_4
Cont de presso , contraffatti mediante apposizione della firma di traenza apocrifa della sig.ra Parte_1
del timbro della Società, ed indicando appunto come beneficiaria ”; CP_1 CP_4 che a livello contabile, aveva giustificato gli illeciti prelevamenti mediante la formazione CP_4 di fatture false, apparentemente emesse da reali fornitori della società (i.e. e Persona_1 PE
, ma comunque sempre in assenza di effettiva controprestazione, e in parte in assenza di alcuna
[...] fattura;
nello specifico, come emergeva dai documenti agli atti (doc. 3, doc. 26 – All.ti A, B e C –, doc.
27, doc. 28 – All.ti A, B e C –, doc. 29, doc. 30 – All.ti A e B –, doc. 31 – All.ti A e B –, doc. 32, e doc. 4 33, fasc. I ), era pacifico che, nonostante la società operasse nel settore immobiliare e Parte_2 prevalentemente rapportandosi a società, i predetti assegni fossero tutti intestati alla CP_4 Cont personalmente, fossero stati portati all'incasso presso banche diverse dalla , e versati sul conto Cont corrente della Altri elementi peculiari, che avrebbero dovuto allarmare sulla natura delle CP_4 operazioni, erano la disomogeneità degli importi, ed il loro valore rilevante, che si aggirava, ogni volta, intorno ai 5/6.000,00 euro.
Gli assegni bancati erano i seguenti:
Numero Data Importo assegno
0501574796 7.11.2008 2.160,00
0534689171 20.07.2012 4.174,50
0534689172 10.09.2012 4.174,50
0534689173 19.09.2012 6.850,00
0534689174 6.12.2012 4.295,50
0534689175 31.12.2012 4.295.50
0534689146- 8.1.2013 6.473,50
08
0534689177- 28.1.2013 7.500,00
09
A detta di parte attrice, l'appropriazione illecita da parte della di denaro appartenente alla società CP_4 era stato reso possibile – assente ogni profilo di propria colpa, grazie ai citati stratagemmi, anche Cont contabili, per mascherare le sottrazioni - dalla condotta gravemente negligente imputabile a , la quale, violando ogni dovere di diligenza impostole dai principi generali dell'ordinamento e dal contratto di conto corrente in essere con aveva dato corso a “disposizioni di pagamento” impartite da Parte_1 un soggetto del tutto diverso dall'intestatario del conto corrente e privo di qualsivoglia delega, a fronte della ripetuta e protratta presentazione di assegni (i) recanti firma di traenza ictu oculi apocrifa, (ii) in favore di un soggetto – la sig.ra – per tutta evidenza diverso dagli usuali fornitori della società, CP_4
(iii) con una frequenza e per importi manifestamente sospetti.
I fatti risultavano anche accertati dalla sentenza civile del Tribunale di Milano n. 7223/2015 (doc. n. 2 di parte attrice in primo grado) resa nei confronti di , e questi CP_4 Controparte_6 CP_7 ultimi beneficiari di alcuni pagamenti, con pronuncia confermata dalla Corte di appello ( sentenza n.
2831/2016, doc. n. 1 attore), passata in giudicato.
5 Cont Nel giudizio così radicato si costituiva , non contestando l'avvenuta negoziazione degli assegni in questione, ma negando ogni profilo di colpa indicato da parte attrice, e ritenendo doversi escludere ogni propria responsabilità per quanto accaduto.
Ritenuti superflui i mezzi istruttori dedotti, il Tribunale rimetteva la causa in decisione e pronunciava la sentenza impugnata.
La sentenza impugnata.
Con sentenza n. 2448/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 24 marzo 2023, e pubblicata il giorno
27 marzo 2023, il Tribunale di Milano accoglieva solo parzialmente le domande de Parte_1
Cont condannando a corrisponderle la somma di Euro 11.329,05, pari al 30% del danno subìto, oltre rivalutazione dalla data degli incassi al saldo e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno. Cont
veniva poi condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'odierna esponente, compensandole per metà. A sostegno della propria decisione, il Tribunale di Milano: Cont a. riteneva che, quanto alla responsabilità di per il mancato riconoscimento della falsità delle firme contraffatte dalla sig.ra le sottoscrizioni apposte sugli assegni sarebbero effettivamente apparse CP_4 simili al modello riportato nello specimen depositato presso la AN e, pertanto, non essendo richieste al cassiere di banca specifiche competenze grafologiche tali da consentirgli di distinguere firme ictu oculi simili tra loro, questi non avrebbe potuto rilevarne la falsità neppure adoperando la diligenza professionale impostagli dall'art. 1176, co. 2 c.c. ; Cont b. riteneva però integrata la violazione da parte di del principio di buona fede (ex artt. 1175, 1375 e
1337 c.c.) nell'esecuzione del contratto di conto corrente, nonché del testo unico bancario e delle disposizioni di vigilanza di AN d'Italia, per i mancati dovuti controlli e le debite segnalazioni al cliente su operazioni che – al di là della falsità delle firme apposte su assegni ed ordini di bonifico – risultavano manifestamente anomale rispetto alla normale operatività de L'anomalia di tali operazioni Parte_1
(con l'esclusione del solo assegno del 7 novembre 2008, che non veniva ritenuto anomalo) derivava in particolare dalla circostanza che:
i. gli assegni per cui è causa fossero tutti intestati alla sig.ra cioè a una dipendente CP_4 della società; Cont ii. gli assegni fossero stati tutti presentati all'incasso presso banche diverse da;
iii. gli assegni fossero stati versati tutti sul conto della sig.ra CP_4 iv. i valori degli assegni per cui è causa fossero elevati, tutti intorno ai 5-7.000 euro;
v. (con l'unica eccezione dell'assegno del 7 novembre 2008) il versamento degli assegni avvenisse nel periodo ravvicinato tra luglio 2012 e dicembre 2013, e dunque con una frequenza sospetta.
c. Riteneva tuttavia sussistente un concorrente onere di controllo in capo a in ordine alla Parte_1 contabilità e alla gestione dell'impresa, ritenendo che la diversità della corrispondenza tra fattura e 6 assegno fosse rinvenibile a seguito di un semplice controllo tra l'intestatario dell'assegno e l'emittente Cont della fattura, e che avesse regolarmente inviato gli estratti conto trimestrali che costituivano ulteriore evidenza contabile delle uscite con il pagamento degli assegni;
d. Riteneva che le condotte negligenti della e della Società dovessero considerarsi concorrenti, non CP_3 potendosi escludere in toto la responsabilità della solo per via della parallela responsabilità della CP_3 società (“il danno derivato in capo all'attrice deve ritenersi causalmente ricollegabile al comportamento colpevolmente omissivo tenuto da entrambe le parti con riferimento agli obblighi gravanti sulle medesime sopra evidenziate”, pag. 7 della sentenza impugnata);
e. Affermava che, per le operazioni ritenute anomale (ossia, gli assegni tra il 20 luglio 2012 e il 28 gennaio
2013) “l'anomalia doveva ritenersi evidente”, poiché avvenuta a distanza di anni dalle prime operazioni sospette registrate a partire da novembre 2008 sui conti di AG (e non de . Pertanto, il Parte_1 danno doveva essere “ascritto nella misura del 70 % al comportamento della società attrice, e nella residua parte minoritaria del 30% al comportamento della convenuta” (sentenza impugnata, pag. 7); Cont f. non si esprimeva in merito alla violazione della normativa antiriciclaggio da parte di;
g. non si esprimeva in merito alla responsabilità extracontrattuale della AN;
h. riteneva che non sussistessero i presupposti alla luce dei fatti esposti per la liquidazione di un danno non patrimoniale in capo alla Società; Cont i. compensava per metà le spese di lite, ponendo le rimanenti a carico di .
Il giudizio di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello ritenendola ingiusta e gravatoria Parte_1 nella parte in cui la stessa ha ritenuto una concorrente (e prevalente) responsabilità della società in relazione al verificarsi del danno, ed articolando i seguenti motivi:
Primo motivo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227, co. 1, c.c., in ragione del quale la Cont Sentenza Impugnata ha limitato la responsabilità di nella “parte minoritaria del 30%”.
La parte appellante censura la sentenza di prime cure per aver ritenuto sussistente un concorso di colpa rilevante de nella causazione del danno, laddove avrebbe potuto e dovuto rilevare, Parte_1 controllando le proprie registrazioni contabili, le discrepanze tra importi addebitati e titoli giustificativi come emergenti dalla contabilità aziendale.1 In particolare, viene considerato criticabile il passaggio motivazionale in cui il giudice ha ritenuto che averebbe potuto e dovuto accorgersi da Parte_1 sé di anomalie “tenuto conto che la diversità della corrispondenza tra fattura e assegno era rilevabile a seguito di un semplice controllo tra l'intestatario dell'assegno e l'emittente della fattura;
e che CP_2
ha regolarmente inviato gli estratti conto trimestrali che costituivano ulteriore evidenza contabile
[...] delle uscite con il pagamento degli assegni”, il tutto considerato che “grava su parte attrice in conformità al principio di buona amministrazione l'onere di verificare la corrispondenza tra le fatture passive ricevute e i pagamenti eseguiti tramite assegno, non solo con riferimento agli importi ma anche con riferimento ai beneficiario dei titoli, nonché verificare che le fatture siano state emesse effettivamente dai fornitori della società”(sottolineatura aggiunta). Invero, come sottolineato da parte appellante, quanto meno gli assegni nn. 0534689174 del 6.12.2012, 0534689175 del 31.12.2012, 0534689146-08 del
8.1.2013 e 0534689177-09 del 28.1.2013 (per un valore complessivo di euro 22.564,50) erano stati emessi in assenza di qualsivoglia fattura (ancorchè falsa) sottostante. Dunque, con riferimento a tali assegni, era letteralmente impossibile per adempiere al supposto “onere di verificare la corrispondenza Parte_1 tra le fatture passive ricevute e i pagamenti eseguiti tramite assegno”; ma tale impossibilità era da apprezzarsi anche con riferimento agli altri assegni incassati dalla sig.ra (cioè gli assegni n. CP_4
0534689171 del 20.07.2012, 0534689172 del 10.09.2012 e 0534689173 del 19.09.2012), poiché quest'ultima intercettava ed apriva la corrispondenza, manipolava gli estratti conto da inviare al commercialista della società – i quali, infatti, erano sempre trasmessi “in copia” e mai in originale – ed espungeva dagli stessi tutte le voci di pagamento anomale che potessero far sorgere dubbi sulla regolare operatività del conto corrente. In altri termini, il commercialista riceveva gli originali, ma era incaricato della mera registrazione dei saldi. In società restavano le fotocopie manipolate, in cui i prelievi erano stati cancellati o sostituiti con causali attendibili, che pure la aveva cura di creare artatamente. Infine, CP_4 riteneva ingiusta l'affermazione di un proprio dovere di controllo e riscontro degli importi addebitati, laddove tale responsabilità avrebbe dovuto addebitarsi, per intero, alla che aveva consentito per CP_3 un lungo periodo alla di disporre delle somme depositate sul conto corrente de senza CP_4 Parte_1 che mai ne avesse avuto, per circostanza pacifica e non contestata, il potere. Tanto più che, contraddittoriamente, la sentenza stessa, a pag. 6, aveva riconosciuto l'anomalia delle operazioni in oggetto, affermando: “In considerazione delle caratteristiche di dette operazioni, beneficiario delle stesse una dipendente della società che versava gli assegni sul proprio conto, frequenza e importi delle operazioni, fondata deve ritenersi l'allegazione di parte attrice relativa alla sussistenza di un onere della di rilevare l'anomalia delle stesse con conseguente obbligo di avviso del cliente in ottemperanza CP_3
avrebbe potuto accorgersi dell'anomaliadell'incasso da parte della dipendente degli assegni per cui è causa;
il periodo di sei mesi deve ritenersi decorrere dalla prima negoziazione avvenuta il 12.11.2008 nella causa AG s.r.l. pag 8 sentenza e nella presente causa nella data del 7.11.2008 sostanzialmente temporalmente coincidente”.
8 all'obbligo di svolgimento del contratto secondo buona fede in tutte le fasi del rapporto banca-cliente ricavabile dal disposto degli artt. 1175, 1375, 1337 c.c. nonché dal testo unico bancario e le disposizioni di vigilanza di AN d'Italia” (cfr. p. 6 della sentenza impugnata).
Secondo motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata nella parte in cui esclude la risarcibilità dell'assegno 0501574796 del 7 novembre 2008.
Parte appellante ritiene la sentenza apodittica e contraddittoria nella parte in cui ha escluso la risarcibilità dell'importo di cui all'assegno 0501574796 del 7 novembre 2008, ritenendo che “l'operazione di incasso del 7.11.2008 risulta isolata, effettuata in data anche antecedente a quelle relative alle operazioni AG
e, pertanto, non poteva costituire elemento idoneo ad evidenziare anomalie” (sentenza impugnata, pag.
6). Secondo parte appellante tale statuizione è censurabile in quanto in modo del tutto incoerente il Giudice di prime cure, da una parte, vorrebbe far decorrere il “periodo congruo necessario per i controllo, individuato in circa sei mesi”, “dalla prima negoziazione avvenuta il 12.11.2008 nella causa AG, e nella presente causa nella data del 7.11.2008 sostanzialmente temporalmente coincidente”; dall'altra parte, però, ritiene che proprio l'operazione del 7.11.2008 “risulti isolata, effettuata in data anche antecedente a quelle relative alle operazioni AG, e, pertanto, non poteva costituire elemento idoneo ad evidenziare anomalie”.
Terzo motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata nella parte in cui esclude la riconoscibilità ictu oculi della falsità delle firme apposte da su assegni e ordini di bonifico, e la CP_4 conseguente violazione della diligenza professionale richiesta al banchiere ex art. 1176, co. 2 c.c.
Parte appellante ritiene criticabile la sentenza di primo grado nella parte in cui relazione alla riconoscibilità ictu oculi (o meno) della falsità delle firme apposte sugli ordini di bonifico e gli assegni oggetto di contestazione, il giudice a quo ha affermato che “deve escludersi la responsabilità di CP_2
per non avere, all'atto della negoziazione degli assegni, evidenziato la falsità della firma
[...] dell'amministratore della società dovendosi ritenere non rilevabile ictu oculi la CP_1 falsificazione effettuata dalla dipendente Sul punto si rileva che l'assegno risultava emesso CP_4 dal carnet degli assegni della società, era munito di timbro della società medesima;
inoltre dal confronto della firma con lo specimen depositato presso la prodotto in giudizio dalla convenuta Controparte_2 non appare rilevabile ictu oculi una differenza delle sottoscrizioni tale da rendere evidente che la firma fosse apocrifa;
in particolare il segno grafico della lettera M iniziale risulta effettuata in modo da richiamare quello che è il segno distintivo della stessa nello specimen depositato” (cfr. Sentenza
Impugnata, pp. 5-6)”. Tanto sarebbe valso, secondo il dictum del Tribunale, ad escludere la responsabilità Cont di per colposo mancato riconoscimento della falsità delle firme. Detta affermazione sarebbe censurabile, perché non corrisponde al vero che lo schema grafico della firma rilasciata dalla sig.ra CP_1 Cont come specimen (cfr. doc. 7 ) fosse caratterizzato solo da una M, tale da divenire “il segno distintivo della stessa nello specimen depositato”.
9 Invero, l'appellante rileva come in realtà nello specimen depositato la pretesa “M” è in realtà la paraffa della lettera “G” del nome della signora per cui per esempio, la firma apposta all'assegno n. CP_1
0501574796, laddove tutta improntata ad una enfatizzazione della lettera “M”, sarebbe frutto di palese contraffazione2.
L'inescusabile difetto di diligenza, prudenza e perizia sarebbe nel caso di specie evidente, in quanto la contraffazione avrebbe potuto e dovuto riscontrarsi con facilità ed ictu oculi3.
Quarto motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata per assenza di motivazione e omesso esame della censura svolta da ex art. 41 D.lgs. n. 231/2007 ratione temporis applicabile e artt. Parte_1
17, 18 e 19 D.lgs. n. 231/2007.
Parte appellante lamenta come il giudice di prime cure non si sia in alcun modo espresso in punto di Cont violazione del D.lgs. n. 231/2007 contestato da alla apparendo indubbio che se Parte_1 CP_3 avesse adempiuto alla normativa antiriciclaggio, nessun vulnus ne sarebbe derivato a In Parte_1 particolare, sarebbe gravemente negligente il comportamento della che, senza rilevare che le CP_3 operazioni effettuate dalla per entità e rilevanza, rappresentavano operazioni “sospette”, che CP_4 avrebbero imposto di attenzionare il cliente, ai sensi degli artt. 4, 17, 18 e 19 del D.lgs. n. 231/2007, con conseguente doverosità di astensione dal loro compimento ai sensi dell'art. 41 della medesima normativa.
Quinto motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata nella parte in cui liquida il danno risarcibile escludendo il ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito da . Parte_1
Con riferimento al danno non patrimoniale, il Tribunale ne avrebbe erroneamente escluso l'esistenza
(dunque la risarcibilità), non tenendo conto che la condotta truffaldina serbata dalla in danno della CP_4 società risultava ormai accertata da plurime sentenze passate in giudicato, e che non poteva negarsi che la società fosse stata vittima della stessa. Parte_1
Sesto motivo. Erroneità della Sentenza Impugnata per omesso esame di una domanda: mancato accertamento subordinato della responsabilità aquiliana della per agevolazione colposa del CP_3 fatto doloso di ex artt. 2043 e 2055 c.c.. CP_4
La sentenza di primo grado sarebbe erronea laddove ha omesso qualsiasi verifica sulla sussistenza, pure allegata e dimostrata da parte di di una condotta quanto meno colposa della AN, che Parte_1 avrebbe agevolato, concorrendovi, nell'illecito extracontrattuale posto in essere dalla in danno CP_4 della società.
Cont Nel giudizio di appello così radicato si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile (a detta dell'appellata, l'atto di gravame avversario sarebbe disorganico e non consentirebbe di enucleare i motivi sui quali esso si fonda) e comunque infondato nel merito, con condanna de alla rifusione, a favore della delle spese di lite per entrambi i gradi di Parte_1 CP_3
Cont giudizio;
in via incidentale, impugnava la sentenza emessa rassegnando tre motivi:
I motivo: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabile “nella residua CP_3 parte minoritaria del 30%” per il pagamento degli assegni incassati “dal 20.7.12. al 28.1.13” ivi indicati per essere, a dire del Tribunale, venuta meno al proprio obbligo di buona fede contrattuale. Cont In particolare osservava come non si potesse “pretendere che l'istituto di credito col quale una società abbia rapporti di conto corrente si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute dall'amministratore di detta società” (Cass., 31 marzo 2010, n. 7956, in www. t) e che, se pur vero che “in presenza di circostanze anomale idonee a CP_8 CP_9 ledere l'interesse del correntista” la banca “in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, deve rifiutare l'esecuzione o almeno informare il cliente (Cass. 31 marzo 2010, n. 7956), era non di meno da rimarcarsi che tale obbligo di protezione si attiva solo e soltanto alla ricorrenza cumulativa di due presupposti: che l'operazione sia ictu oculi anomala e che non risponda agli interessi del cliente” (Cass. 23 novembre 2023, n. 30588, in www. t). Nel caso di specie, CP_8 CP_9 Cont non sussisteva, ad avviso di , alcuna irregolarità formale, che potesse porre la in allarme: CP_3 tutti gli assegni, infatti, erano stati pacificamente tratti da carnet rilasciati alla società dalla CP_3 riportavano il timbro della società; non presentavano alcun elemento, tantomeno grafico, tale da far ipotizzare qualsivoglia falsificazione;
recavano una sottoscrizione conforme allo specimen rilasciato dalla signora erano stati presentati, ed erano intestati, a una collaboratrice di fiducia de CP_1 Parte_1 cui era stata delegata la gestione dei rapporti anche con la AN (come ulteriormente confermato anche dalla delega poi conferitale per operare direttamente sul conto, desumibile dal doc. n. 7 versato in causa anche in originale); l'emissione di tali assegni, per cifra e frequenza, rientrava nella normale operatività de come dimostrato dagli estratti conto versati in atti. Parte_1
Escluso quindi che si trattasse di operazioni ictu oculi anomale, non era possibile attribuire alcuna responsabilità alla per non aver segnalato o rifiutato di eseguire le operazioni contestate. CP_3
II motivo: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabile “nella CP_3 residua parte minoritaria del 30%” per il pagamento degli assegni incassati “dal 20.7.12. al 28.1.13” ivi indicati: mancanza di nesso causale.
Ad avviso delle appellate la sentenza aveva errato nell'applicare gli artt. 1223, 1227 c.c. e 41 c.p., e nel non ritenere che il preteso danno per il quale la AN è stata condannata fosse riconducibile 11 esclusivamente a responsabile di non avere per lungo tempo rilevato le anomalie Parte_1 riscontrabili dalla sistematica disamina degli estratti conto e della propria contabilità, che avrebbe consentito, in breve termine, di risalire alle indebite sottrazioni.
III motivo: erroneità della Sentenza nella parte in cui ha ritenuto la responsabile “nella CP_3 residua parte minoritaria del 30%” per il pagamento degli assegni incassati “dal 20.7.12. al 28.1.13” ivi indicati: mancata prova del preteso danno. Cont La sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha condannato la a ristorare del preteso Parte_1 anno subìto, quando tale danno non sarebbe stato neppure provato.
Le considerazioni della Corte.
Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione, sollevata da parte appellata, di inammissibilità dell'appello a norma dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, va richiamato che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità, alla quale questo Collegio intende aderire, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (ex multis, Cass. civ. n. 7675/2019; Cass. civ. n.
13535/2018; Cass. civ. SS.UU. 27199/2017).
Nell'atto di appello proposto sono, invero, individuate le statuizioni contestate della pronuncia impugnata e sono esposte le argomentazioni a contrasto delle valutazioni del primo giudice e a sostegno delle richieste di riforma della decisione del Tribunale, e, ciò, a prescindere dalla inconsistenza ed infondatezza delle stesse, che rappresenta valutazione di merito.
Venendo quindi alla disamina del gravame, la Corte osserva, sempre in via preliminare, che i motivi di Cont appello proposti in via principale da ed in via incidentale da . possono essere Parte_1 trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, e la natura assorbente, ove accolto l'appello Cont Cont proposto da in via incidentale, dell'accertamento di mancanza di responsabilità di in relazione al pregiudizio lamentato da Tale accoglimento renderebbe invero superfluo l'esame di tutti Parte_1
i motivi svolti da che postulano, quale indefettibile presupposto, l'accertamento di un Parte_1 Cont inadempimento di agli obblighi di prudenza, diligenza e perizia esigibili nel caso concreto, con ruolo causale quanto meno concorrente nella produzione del danno (l'appello de tende infatti, Parte_1
12 in riforma della pronuncia di prime cure, ad ottenere l'affermazione di una integrale – e non solo parziale
– responsabilità della e di contro, la non configurabilità di una propria concorrente colpa). CP_3
Detto ciò, è pacifico che la diligenza richiesta al cassiere di banca, ovvero quella dell'accorto banchiere secondo il paradigma di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c., non si spinga sino a postulare il possesso e l'utilizzo di specifiche competenze grafologiche, capaci di intercettare il falso pur in presenza di variazioni che, secondo comuni cognizioni teorico/tecniche, non siano tali da indurre a sospettare l'apocrifìa.
Tanto considerato, devono rimarcarsi i dati di fatto incontestabilmente acquisiti al processo:
- gli assegni di cui si tratta, in numero di otto, non venivano portati all'incasso in giorni consecutivi, bensì con cadenze irregolari ma sempre distanziate nel tempo;
in particolare, dopo una prima negoziazione isolata nel 2008, una è seguita nel luglio 2012, due si sono registrate nel settembre
2012, due nel dicembre 2012, due nel gennaio del 2013; Cont
- gli assegni, anche perché bancati presso istituti diversi da , non vennero trasmessi ogni volta al medesimo cassiere (potendosi ragionevolmente ipotizzare che nella filiale ve ne fosse più
d'uno, e che nei mesi e negli anni questi possano essere anche cambiati, contato che i titoli furono incassati in un intervallo temporale che va dal 2008 al 2013), di tal ché neppure potrebbe sostenersi che dovessero saltare all'occhio attento della medesima persona variazioni troppo ravvicinate tra sottoscrizione e sottoscrizione (ma sull'evidenza dell'apocrifìa, si dirà più oltre);
- tutti gli assegni erano stati spiccati dal carnet de recavano il timbro a secco Parte_1 della società predetta, e l'apparente sottoscrizione della signora (in Controparte_1 ordine all'evidenza dell'apocrifìa, si dirà più oltre)
- tutti gli assegni erano spiccati a favore di che era soggetto noto alla banca quale CP_4 fidata collaboratrice della n entrambe le realtà imprenditoriali riconducibili a quest'ultima, CP_1
e, contrariamente a quanto asserito da nelle proprie difese, delegata ad operare Parte_1 sul conto corrente n. 4901, come emerge dalla copia delle firme di conto corrente prodotta quale Cont doc. n. 7 , depositata in originale anche nel presente grado di giudizio;
- gli importi degli assegni non erano di entità anomala rispetto alle transazioni normalmente effettuate sul conto corrente di cui si tratta, come emerge dagli estratti conto prodotti.
Tanto premesso, in ordine all'asserito obbligo di segnalazione a carico della occorre rammentare CP_3 che alla stregua della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, "In tema di conto corrente bancario, ancorché all'istituto di credito non faccia capo un dovere generale di monitorare la regolarità delle operazioni ordinate dal cliente, nondimeno in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede ad esso è ascritto un obbligo di protezione che, ogni qualvolta l'operazione appaia "ictu oculi" anomala e non rispondente agli interessi del correntista, impone di rifiutarne l'esecuzione o, quantomeno, di informare il cliente" (Cass., 03/11/2023, n. 30588); ed ancora: "In tema di conto corrente bancario, pur non potendosi pretendere che l'istituto di credito, con il quale una società intrattenga rapporti di conto corrente, si trasformi nel controllore esterno della regolarità delle operazioni compiute 13 dall'amministratore di detta società, rientrano nel dovere di esecuzione del contratto secondo correttezza
e buona fede, gravante sul mandatario (e quindi sulla banca, alla quale la società abbia affidato i propri depositi), il rifiuto di operazioni "ictu oculi" anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l'interesse della correntista o, quanto meno, quale dovere di protezione dell'altro contraente,
l'attivazione della banca per informarne la società, in persona di un amministratore diverso da quello intenzionato a realizzare l'operazione manifestamente lesiva” (Cass., 31/03/2010, n. 7956).
Da ultimo, i suddetti principi sono stati ripresi e meglio articolati da Cass. Civ. Sez. III, 4 dicembre 2024
n 31052, la quale ha chiarito che, sebbene, in linea generale, non possa essere affermato un indiscriminato e generale obbligo in capo alla banca di controllo delle movimentazioni del conto corrente, per altro verso, la banca è tenuta, in relazione all'obbligo di buona fede oggettiva nell'ambito del rapporto contrattuale di cui all'art. 1175 cod. civ. e nell'esecuzione in buona fede del contratto ai sensi dell'art. 1375 cod. civ., ad attivarsi, onde evitare, senza eccessivo sacrificio per il suo interesse, un eccessivo pregiudizio per il proprio cliente correntista, e dunque a dare perlomeno segnalazione al cliente delle operazioni che appaiono “sospette” per frequenza, esorbitante importo, anomale modalità di effettuazione -mediante frazionamento ed anche mediante prelievo in contanti.
Orbene, di ciò tenendo conto, alcuno degli indici di sospetto sopra menzionati poteva dirsi ragionevolmente presente nel caso di specie. E ciò anche in riferimento alla lamentata inottemperanza agli obblighi di segnalazione di cui all'art. 41 della L. n. 231/2007, i quali, a tutto voler concedere, avrebbero fondato una responsabilità della esclusivamente in riferimento alla normativa specifica, volta alla CP_3 prevenzione delle operazioni di riciclaggio a tutela di interessi generali;
una violazione in siffatti termini, in altre parole, anche se ipoteticamente rilevata (ma parte appellante non ne prospetta invero puntualmente i termini, non potendo in ogni caso accertarsi che per la AN i ridetti assegni potessero in alcun modo apparire frutto di attività criminose) non avrebbe potuto certo integrare un profilo di colpa generica, né a maggior ragione specifica, relativamente al pregiudizio lamentato da parte attrice, in tesi scaturente da violazioni che attengono alla correttezza e buona fede nel rapporto, di matrice schiettamente privatistica, tra banca e correntista.
Infatti: la frequenza delle otto negoziazioni non fu di per sé sospetta, la prima si ebbe infatti nel 2008 e le restanti sette furono “spalmate”, con una ripetizione di massimo due volte in un mese, tra il mese di luglio e la fine di gennaio 2013, e dunque con frequenza tutt'altro che anomala, e per importi tutt'altro che
“eccezionali”, secondo la usuale operatività della società; la firma “contratta” della (non si trattava di firma per esteso dell'amministratrice de CP_1 Parte_1
Cont
come ben visibile dal raffronto con lo specimen prodotto quale doc. n. 7 ), peraltro
[...] parzialmente celata dal timbro a secco appostovi sopra, non era così sensibilmente differente da quella riportata nello specimen, che peraltro, risaliva al 6 febbraio 1997, ed avrebbe perciò potuto tollerare, come è comprensibile sulla scorta dei dati di comune esperienza, fisiologiche variazioni nel tempo. Non 14 occorre, pertanto, dare ingresso alla CTU sollecitata, in via istruttoria, da parte appellante, contato, come si è già più volte sottolineato, che la diligenza dell'operatore bancario nella verifica della firma del cliente non deve essere certo paragonata a quella di un esperto grafologo, e contato altresì che le effettive dimensioni della firma di cui il cassiere doveva in tesi di parte appellante rilevare la dissonanza rispetto allo specimen (risalente ad undici anni prima nel caso dell'assegno bancato nel 2008, ed a circa 15 anni prima nel caso degli assegni bancati dal luglio 2012 in poi) erano ben più minute di quelle riportate nelle tavole di raffronto di cui a pag. 23 dell'atto di gravame. A ciò si aggiunga che la “sigla” (o firma abbreviata che dir si voglia) della ra parzialmente coperta dal timbro a secco della società, ed era CP_1 comunque vergata su un modulo di assegno originale, staccato dal carnet del conto corrente della società, la cui sottrazione, nel periodo in cui si verificavano le negoziazioni, non era mai stata denunciata;
il contegno serbato dalla società nel periodo di cui si tratta, non da ultimo, aveva senza dubbio rafforzato la convinzione, nell'istituto di credito, che le operazioni di incasso assegni da parte di non CP_4
Cont fossero irregolari o anomale. Infatti, nessuna rimostranza era pervenuta a né in occasione dell'incasso del primo assegno, nel 2008, né in occasione dell'incasso degli assegni successivi. Soltanto in data 12 marzo 2013 la si recava presso l'istituto di credito al fine di revocare le deleghe ad CP_4 operare sul conto corrente n. 9401 rilasciate sia alla sia al marito sig. e redigeva nuovo CP_4 CP_10 specimen di firma.
La circostanza che per sua asserzione (si vedrà, comunque contestabile), non abbia Parte_1 potuto tempestivamente avvedersi delle manipolazioni e delle sottrazioni poste in essere dalla dipendente infedele, mediante tempestiva intercettazione ed alterazione degli estratti conto pervenuti presso la sede sociale, nonché mediante predisposizione di false fatture, se si presta a rappresentare giustificazione atta a scusare la tardiva attivazione da parte della società per contrastare l'illecita sottrazione di fondi da parte Cont della di certo non può riverberare in danno di : in altri termini, il fatto che la abbia CP_4 CP_4 ordito un complesso di manovre raffinato ed arguto, atto a far in modo che gli illeciti prelievi non venissero per lungo tempo scoperti, come ben si comprende anche dalla lettura delle pronunce rese nella parallela vicenda “AG” (cfr. Corte App. Milano, sentenza n. 3029 del 2024) e che tale risultato sia stato raggiunto anche nel caso de , poco importa se per fatto in parte imputabile alla società stessa ed alla Parte_1 scarsa attenzione al riscontro incrociato dei dati contabili, è evenienza del tutto estranea all'operato della
AN, la cui diligenza deve essere apprezzata esclusivamente in riferimento alle circostanze dalla stessa conoscibili e valutabili.
Ed anzi, l'affidamento riposto dalla circa la regolarità degli addebiti corrispondenti agli assegni CP_3 tratti a favore della è tanto più evidente sol se si pensi che gli stessi si erano verificati – ed in CP_4 numero e per importi ben maggiori – anche sui rapporti intrattenuti, presso il medesimo istituto di credito, da AG, senza che, anche da parte di quest'ultima società, si sia mai nulla rilevato al riguardo per lungo tempo.
15 In ogni caso, e a ben vedere, anche se non strettamente necessario per l'economia della presente decisione, si osserva che, come nel caso AG, una maggior attenzione da parte de alla propria Parte_1 contabilità avrebbe permesso di rilevare ben più tempestivamente le irregolarità nella gestione delle casse della società: basti por mente al fatto che, come risulta alla pagina n. 26 della querela sporta dalla CP_1
(doc. n. 4 appellante), i tre assegni :
0534689171 20.07.2012 4.174,50
0534689172 10.09.2012 4.174,50
0534689173 19.09.2012 6.850,00 furono contabilmente giustificati quale pagamento della fattura n. 17 del 24 settembre 2012 emessa dal fornitore della società LE BE S.r.l., che infatti, reca un importo complessivo corrispondente alla sommatoria dei tre titoli.
Ora, non v'è chi non vede come avrebbe potuto tempestivamente rilevarsi l'anomalia di un pagamento fattura ripartito in tre tranches, tutte e tre peraltro anteriori alla data di emissione della fattura stessa (24 settembre 2012).
La Corte intende pertanto allinearsi, con la presente decisione, con quanto già deciso, a proposito della parallela vicenda AG, con sentenza di questa Corte n. 1924 del 27 giugno 2024, ed in particolare, a quanto rilevato in tale pronuncia alle pagg. 13 e ss., laddove si legge testualmente: “Innanzitutto, la conclusione cui il Tribunale è giunto -per cui la avrebbe dovuto cogliere un' anomalìa sin dai CP_3 primi sette assegni, e dunque in sostanza già dal primo- confligge insanabilmente con l'assunto per cui
A.NA.GI. non avrebbe invece potuto rilevarla se non dopo almeno sei mesi. In realtà, sfuggono le ragioni per le quali la avrebbe dovuto sin dai primi assegni rifiutare il pagamento e/o avvertire CP_3
l'amministratrice Più logico sarebbe stato ritenere sospettabile un'anomalia dopo che la CP_1 presentazione all'incasso degli assegni si era fatta abituale, e dunque certamente dopo il pagamento di un certo numero di assegni, ovvero, verosimilmente, proprio dopo l'iniziale semestre. E tuttavia, ad avviso della Corte, nemmeno un assunto di tal genere sarebbe stato condivisibile, con riferimento alla eve escludersi che questa dovesse spingersi a sindacare le ragioni per le quali la sua correntista, CP_3 secondo l'apparenza, effettuava pagamenti in favore della CP_4
Va infatti ricordato che, per costante orientamento della Cassazione (di recente ancora Cass. Civ. n.
30588/23), in applicazione dei doveri di esecuzione del mandato secondo buona fede, all'istituto di credito è ascritto un obbligo di protezione che impone di rifiutare l'esecuzione di un'operazione, o, quantomeno, di informare il cliente, solo allorché questa appaia ictu oculi anomala e non rispondente agli interessi del correntista, il ché non può sostenersi nel caso di specie, atteso che, proprio perché, pur non essendo una dipendente, la svolgeva apertamente mansioni per conto di A.NA.GI. godendo CP_4 della piena fiducia della sua amministratrice unica (sino a venir delegata, nel 2010, ad effettuare operazioni di versamento sul c/c), la circostanza che in favore della stessa venissero effettuati dei pagamenti a mezzo assegno non rivestiva carattere di patente anomalìa. Sostenere che la dovesse CP_3
16 sindacare questi pagamenti, ritenendoli non giustificati (vuoi per gli importi, vuoi per la frequenza), equivale di fatto proprio a ritenere, ad avviso della Corte, che la stessa dovesse ergersi a controllore della gestione, da parte dell'amministratrice, dei fondi presenti sul conto corrente della società”.
La predetta pronuncia “AG”, per il resto, ha anch'essa rilevato come un semplice migliore controllo incrociato tra contabilità ed uscite risultante dagli estratti conto avrebbe consentito di rilevare tempestivamente l'anomalia degli addebiti.
Ciò posto, è evidente che la sentenza di appellata non può essere condivisa nella parte in cui ha addossato Cont il 30% della responsabilità del pregiudizio lamentato da a , e deve sul punto, esser Parte_1 riformata in accoglimento dei primi due motivi di appello incidentale proposti da parte appellata, assorbito il restante, ed assorbiti parimenti i motivi di appello tutti proposti nell'interesse de ivi Parte_1 compreso l'ultimo, con il quale si lamenta la mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, Cont di una possibile ascrivibilità della responsabilità a a titolo extracontrattuale, proposta, in primo grado, in via gradata: a prescindere, infatti, dalla constatazione che non sussiste il lamentato difetto di motivazione della sentenza di prime cure, che viceversa ha conclusivamente affermato come ogni altra domanda dovesse essere respinta, va osservato che la riscontrata assenza di profili di colpa della banca esclude la suddetta eventualità.
Ogni altra istanza, anche istruttoria, appare del pari assorbita.
All'accoglimento dell'appello incidentale nei termini sopra specificati, ed al conseguente rigetto – assorbimento dei motivi articolati da consegue l'integrale riforma della sentenza di Parte_1
Cont primo grado, con rigetto di tutte le domande avanzate da nei confronti di e Parte_1 condanna della prima al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i., con riguardo al valore di causa ed all'attività difensiva concretamente svolta.
Sussistono i requisiti ed i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002. Cont Deve essere ordinata la restituzione a di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorato degli interessi in misura legale dal corrisposto fino al saldo, nonché degli originali degli assegni bancati, depositati dietro autorizzazione presso la Cancelleria di questa Corte come da nota di deposito in data 8 febbraio 2024.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 2448 del 24 – 27 marzo 2023, ogni contraria
[...] istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
17 A) in accoglimento dell'appello proposto in via incidentale da ed in riforma Controparte_2 della sentenza del Tribunale di Milano in data 24 – 27 marzo 2023, n. 2448, respinge ogni domanda avanzata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
B) condanna al pagamento, in favore di delle spese di Parte_1 Controparte_2 entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado in € 7.816,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, e quanto al secondo grado in € 6.946,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
C) Accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D. P.R. n. 115/2002;
D) Ordina la restituzione, in favore di di quanto versato in esecuzione della Controparte_2 sentenza di primo grado, maggiorato di interessi in misura legale dal corrisposto fino al saldo, nonché degli originali del doc. n. 7 e dei titoli per cui è causa, depositati presso la Cancelleria di questa Corte come da nota di deposito in data 8 febbraio 2024.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 11 giugno 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente. dott.ssa Serena Baccolini
18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si legge nella sentenza impugnata: “tenuto conto che la diversità della corrispondenza tra fattura e assegno era rilevabile a seguito di un semplice controllo tra l'intestatario dell'assegno e l'emittente della fattura;
che CP_2 ha regolarmente inviato gli estratti conto trimestrali che costituivano ulteriore evidenza contabile delle uscite con
[...] il pagamento degli assegni, si rileva che grava su parte attrice in conformità al principio di buona amministrazione l'onere di verificare la corrispondenza tra le fatture passive ricevute e i pagamenti eseguiti tramite assegni, non solo con riferimento agli importi ma anche con riferimento ai beneficiari dei titoli, nonché verificare che le fatture siano state emesse effettivamente da fornitori della società” e “in accordo con quanto statuito dal Tribunale nella sentenza AG
s.r.l. deve ritenersi che decorso un periodo congruo necessario per i controlli, individuato in circa sei mesi, la società 7 2 Si legge al par. n. 49 dell'atto di gravame: “nella firma di cui all'assegno n. 0501574796, la lettera del primo blocco è tutta protesa a raffigurare una “M” stampatello maiuscolo, quando in realtà – come sopra chiarito – in base allo specimen avrebbe dovuto corrispondere ad una “G” corsivo maiuscolo (abbreviativa del nome ), e tale CP_1 circostanza già di per sé tradisce l'inequivoca falsità delle firma. Ma c'è di più: la paraffa sottostante alla M risulta assai diversa tra la firma dell'assegno e lo specimen (in cui si prolunga molto oltre la lettera del primo blocco, senza mai intersecarla). Inoltre, dallo specimen può anche evincersi come la “M” corsivo maiuscolo, iniziale del secondo blocco, presenti un ampio ovale nel passaggio tra la gamba sinistra della lettera ed il tratto di collegamento con la gamba destra, il quale manca del tutto nella firma apocrifa considerata a campione” 3 Si legge in atto di gravame: “la – proprio come poc'anzi fatto dagli scriventi – ben avrebbe potuto (e dovuto) CP_3 riconoscere la non autenticità delle firme senza necessità di ricorrere a “particolari attrezzature” o “competenze di un grafologo”, bensì a semplice colpo d'occhio, in base all'irrazionale evoluzione delle firme nel corso degli anni, ed al confronto tra queste ed il diversissimo specimen”. 10