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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Treviso, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Treviso |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 24/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
LUCA DELI, Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Unipersonale Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Treviso - Via Del Municipio 16 31100 Treviso TV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1988 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta municipale propria emessi dal Comune di Treviso per le annualità comprese tra il 2020 e il 2023
La società ricorrente lamenta la radicale illegittimità della pretesa tributaria, deducendo plurimi vizi che investono sia il piano formale-procedimentale che quello sostanziale.
In particolare, la difesa di parte ricorrente articola il proprio gravame sulla presunta nullità delle notifiche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, eccependo l'inidoneità dei formati digitali utilizzati, sulla carenza di sottoscrizione autografa degli atti impositivi e sull'erroneo computo degli accessori, invocando una sospensione della decorrenza degli interessi in forza della normativa emergenziale legata alla pandemia.
Di contro, l'Amministrazione Comunale resiste fermamente alle doglianze avversarie, rilevandone l'infondatezza. Il Comune rivendica la piena legittimità dell'iter procedimentale seguito, evidenziando come le modalità di notificazione e di sottoscrizione degli atti siano perfettamente aderenti al vigente quadro normativo. La resistente sottolinea inoltre la natura pretestuosa di talune eccezioni, già oggetto di rigetto in precedenti contenziosi tra le medesime parti, ravvisando nella condotta della ricorrente un abuso dello strumento processuale e instando per la condanna per responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità della costituzione in giudizio e della procura ad litem
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla parte ricorrente. Gli atti depositati dal Comune di Treviso integrano pienamente i requisiti dei formati digitali prescritti per il processo telematico. La validità del mandato è corroborata dalla compresenza della firma digitale del Sindaco, quale legale rappresentante, e dell'autenticazione del funzionario incaricato.
L'integrità crittografica garantita dal sistema di trasmissione assicura l'immodificabilità dell'atto e la certezza della sua provenienza, rendendo la doglianza del ricorrente priva di pregio giuridico.
2. Sulla legittimità della notifica via PEC e dei formati digitali
Le contestazioni relative alla mancanza di relata di notifica o all'utilizzo di estensioni standard per i documenti informatici allegati agli atti impositivi sono infondate. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la notifica telematica è valida a prescindere dall'estensione specifica del file, poiché è la "busta" digitale stessa a garantire la paternità del documento inviato. La ricevuta di avvenuta consegna costituisce prova legale del perfezionamento della notifica, superando la necessità di formalismi propri del sistema cartaceo.
3. Sull'autografia e validità dei provvedimenti impositivi
L'eccezione di carenza di sottoscrizione autografa sugli avvisi di accertamento è respinta. Negli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Servizio, individuato con apposito provvedimento dirigenziale. Tale modalità operativa risponde a canoni di efficienza amministrativa ed è costantemente riconosciuta legittima dai tribunali superiori.
4. Sul calcolo degli interessi nel periodo emergenziale
La pretesa del ricorrente di scomputare gli interessi maturati durante il periodo critico della pandemia è frutto di un'errata interpretazione normativa. Le disposizioni emergenziali hanno disposto la sospensione dei termini per il versamento delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni coattive, ma non hanno mai interrotto la maturazione degli interessi sui tributi locali ordinari, le cui scadenze sono rimaste invariate.
Trattandosi di norme di natura eccezionale, non è ammessa alcuna estensione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti.
5. le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso condanna la ricorrente alla refezione delle spese di lite in favore del Comune che liquida in euro 2000
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TREVISO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
TITO RAFFAELE, Presidente
LUCA DELI, Relatore
CELOTTO GUIDO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 69/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Unipersonale Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Treviso - Via Del Municipio 16 31100 Treviso TV
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1988 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 339/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'imposta municipale propria emessi dal Comune di Treviso per le annualità comprese tra il 2020 e il 2023
La società ricorrente lamenta la radicale illegittimità della pretesa tributaria, deducendo plurimi vizi che investono sia il piano formale-procedimentale che quello sostanziale.
In particolare, la difesa di parte ricorrente articola il proprio gravame sulla presunta nullità delle notifiche trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, eccependo l'inidoneità dei formati digitali utilizzati, sulla carenza di sottoscrizione autografa degli atti impositivi e sull'erroneo computo degli accessori, invocando una sospensione della decorrenza degli interessi in forza della normativa emergenziale legata alla pandemia.
Di contro, l'Amministrazione Comunale resiste fermamente alle doglianze avversarie, rilevandone l'infondatezza. Il Comune rivendica la piena legittimità dell'iter procedimentale seguito, evidenziando come le modalità di notificazione e di sottoscrizione degli atti siano perfettamente aderenti al vigente quadro normativo. La resistente sottolinea inoltre la natura pretestuosa di talune eccezioni, già oggetto di rigetto in precedenti contenziosi tra le medesime parti, ravvisando nella condotta della ricorrente un abuso dello strumento processuale e instando per la condanna per responsabilità aggravata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla regolarità della costituzione in giudizio e della procura ad litem
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità della procura sollevata dalla parte ricorrente. Gli atti depositati dal Comune di Treviso integrano pienamente i requisiti dei formati digitali prescritti per il processo telematico. La validità del mandato è corroborata dalla compresenza della firma digitale del Sindaco, quale legale rappresentante, e dell'autenticazione del funzionario incaricato.
L'integrità crittografica garantita dal sistema di trasmissione assicura l'immodificabilità dell'atto e la certezza della sua provenienza, rendendo la doglianza del ricorrente priva di pregio giuridico.
2. Sulla legittimità della notifica via PEC e dei formati digitali
Le contestazioni relative alla mancanza di relata di notifica o all'utilizzo di estensioni standard per i documenti informatici allegati agli atti impositivi sono infondate. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la notifica telematica è valida a prescindere dall'estensione specifica del file, poiché è la "busta" digitale stessa a garantire la paternità del documento inviato. La ricevuta di avvenuta consegna costituisce prova legale del perfezionamento della notifica, superando la necessità di formalismi propri del sistema cartaceo.
3. Sull'autografia e validità dei provvedimenti impositivi
L'eccezione di carenza di sottoscrizione autografa sugli avvisi di accertamento è respinta. Negli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa è validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Servizio, individuato con apposito provvedimento dirigenziale. Tale modalità operativa risponde a canoni di efficienza amministrativa ed è costantemente riconosciuta legittima dai tribunali superiori.
4. Sul calcolo degli interessi nel periodo emergenziale
La pretesa del ricorrente di scomputare gli interessi maturati durante il periodo critico della pandemia è frutto di un'errata interpretazione normativa. Le disposizioni emergenziali hanno disposto la sospensione dei termini per il versamento delle cartelle esattoriali e delle ingiunzioni coattive, ma non hanno mai interrotto la maturazione degli interessi sui tributi locali ordinari, le cui scadenze sono rimaste invariate.
Trattandosi di norme di natura eccezionale, non è ammessa alcuna estensione analogica al di fuori dei casi espressamente previsti.
5. le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge il ricorso condanna la ricorrente alla refezione delle spese di lite in favore del Comune che liquida in euro 2000