Sentenza 10 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/05/2001, n. 6477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6477 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2001 |
Testo completo
Мішок M . E T 4 R N 8 177/01 A O 1 ' I L Z ° L BERUBE 64-7 7 A E N R D T 3 I S 8 S I NA 9 N G 1 - E E S 6 R - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 4 A A D E O E G LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE L T L G N E O E B L S SEZIONE PRIMA CIVILE E 2 E 8 OGGETTO: Opposizione a dichiarazione dello stato di adottabilità Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE PRESIDENTE R.G.N.13363/2000 Dott. Vincenzo PROTO CONSIGLIERE Dott. Mario Rosario MORELLI CONSIGLIERE Dott. Sergio DI AMATO CONSIGLIERE Cron. 14539 Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Rep. ha pronunciato la seguente Ud.
5.3.2001 SENTENZA sul ricorso proposto da RL RM e MA LI SOW, elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Baiamonti n.4, presso l'Avv. Renato Amato che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTI -
CONTRO
Avvocato Giulia SARNARI, nella qualità di curatore speciale della minore LU SOW
- INTIMATO -
587 2001 NONCHÉ AMMINISTRAZIONE della PROVINCIA di ROMA, nella qualità di tutore provvisorio della minore LU SOW, elettivamente domiciliata in Roma, Via Appiano n.8, presso l'Avv. Maria Giovanna Ruo che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al controricorso
- CONTRORICORRENTE -
E HE NA e SI NI, nella qualità di affidatari della minore LU SOW, elettivamente domiciliati in Roma, Via Nomentana n.257, presso l'Avv. Gianfranco Dosi che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del controricorso
- CONTRORICORRENTI -
E PROCURATORE GENERALE della REPUBBLICA presso la CORTE di APPELLO di ROMA
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n.1445 pubblicata il 4.5.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.3.2001 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Uditi i difensori delle parti. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine per il rigetto di questo. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto in data 15.9.1997, il Tribunale per i minorenni di Roma, persistendo il mancato riconoscimento da parte dei genitori naturali, dichiarava lo stato di adottabilità della minore nata il [...] da donna la quale non aveva consentito di venire nominata e che, previa attribuzione ad opera dell'ufficiale di stato civile del nome di AB LU, era stata con provvedimento del 14.7.1997 provvisoriamente affidata ad un idoneo nucleo familiare. Lo stesso giudice, essendo successivamente intervenuto il riconoscimento tanto da parte del padre, SO MA LI, quanto da parte della madre, AN RL, disponeva dapprima la revoca della suddetta declaratoria, quindi, con ulteriore decreto del 12.1.1998, all'esito della relativa istruttoria, dichiarava nuovamente lo stato di adottabilità. Avverso tale decreto, i genitori della minore proponevano tempestiva opposizione, che detto giudice, con sentenza in data 17.9.1998, rigettava confermando il provvedimento impugnato sul presupposto che gli opponenti fossero del tutto inidonei ad assicurare alla figlia le cure morali e materiali che avrebbero fatto venire meno la situazione di abbandono. Nei confronti della decisione, interponevano appello i soccombenti, deducendo di non aver mai abbandonato la minore e di essere perfettamente in grado di occuparsene. Resistevano nel grado il curatore speciale di quest'ultima, Avvocato Giulia Sarnari, nonché l'Amministrazione Provinciale di Roma in qualità di tutore provvisorio della stessa, onde, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli affidatari già presenti in prima istanza, HE Napolitano e SI IN, la locale Corte di Appello, all'udienza del 17.12.1999 3 ☑ dichiarava con sentenza non definitiva l'inammissibilità degli interventi spiegati in causa dalla Repubblica di Haiti e dalla Repubblica di Guinea, rappresentate dalle rispettive Ambasciate in Roma, quindi, con pronuncia definitiva del 18.2/4.5.2000, respingeva il mezzo, assumendo che i genitori della minore non avessero acquistato consapevolezza delle loro responsabilità, non essendo stati ancora in grado di porre in atto una situazione familiare tale da garantire alla figlia un minimo apporto in termini di assistenza morale e materiale. Avverso la suddetta sentenza, propongono ricorso per cassazione i medesimi genitori, deducendo un solo, complesso motivo di gravame, cui resistono, con rispettivi controricorsi, il tutore provvisorio della minore e gli affidatari provvisori della stessa, mentre non resiste l'intimato curatore speciale di questa. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Al riguardo, è da notare che, ai sensi dell'art. 17, ultimo comma, della legge n.184 del 1983, il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese in tema di declaratoria dello stato di adottabilità dei minori non è soltanto soggetto ad un termine dimidiato rispetto a quello ordinario, il quale decorre dalla notificazione di ufficio della sentenza medesima, ma si inserisce in uno speciale procedimento, modellato sulle peculiarità della situazione sostanziale oggetto del giudizio che ne limitano l'ammissibilità, per espressa previsione della norma sopra citata (la cui questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, è stata ritenuta manifestamente infondata, avuto riguardo appunto alla particolare natura della situazione 4 giuridica dedotta, costituita dal diritto fondamentale del minore a crescere in maniera sana ed equilibrata, la quale richiede una rapida definizione di tale giudizio, nonché alla necessità della corrispondente differenziazione delle forme e dei modi della relativa tutela giurisdizionale: Cass. 23 dicembre 1995, n.13100), ai soli casi di violazione di legge, dovendosi siffatta locuzione intendere nel senso che questa è inidonea a comprendere i vizi, contemplati dall'art.360, n.5, c.p.c., riguardanti la sufficienza e la razionalità della motivazione su questioni di fatto, implicando un raffronto tra le ragioni del decidere e le risultanze del materiale probatorio, mentre, per contro, integra gli estremi della violazione di legge in parola (ed è perciò suscettibile di venire denunziato con il ricorso de quo) esclusivamente il caso della mancanza assoluta della stessa motivazione, la quale si verifica, oltre che nell'ipotesi di sua totale omissione, là dove la medesima si dipani secondo argomentazioni del tutto inidonee a sorreggere la ratio decidendi (c.d. motivazione fittizia o apparente), nonché logicamente inconciliabili tra loro, ovvero perplesse o, ancora, obiettivamente incomprensibili (Cass. 1° dicembre 1999, n.13419; Cass. 26 aprile 1999, n.4139; Cass. 24 marzo 1998, n.3101; Cass. 5 agosto 1996, n.7139; Cass. 19 aprile 1995, n.4388; Cass. 27 gennaio 1995, n.1006; Cass. 9 ottobre 1993, n.10011; Cass. 19 luglio 1993, n.8055; Cass. 14 novembre 1992, n.12241; nonché, più in generale, Cass. 23 dicembre 1994, n.11116; Cass. 30 ottobre 1992, n.11846; Cass. 16 maggio 1992, n.5888). Nella specie, è palese come gli odierni ricorrenti, indipendentemente dalla prospettazione meramente formale contenuta nella rubrica del motivo di ricorso (là dove si allude alla "violazione degli artt.8 e 11, commi 2°, 3° e 7°, della legge n.184/83") ed avuto piuttosto riguardo al contenuto sostanziale di questo, 5 abbiano in realtà inteso censurare la stessa ricostruzione della fattispecie ad opera della Corte territoriale per quanto attiene alla sussistenza dello stato di abbandono, segnatamente sotto i profili: a) che l'assunto del giudice di appello relativo al fatto che i due genitori naturali non abbiano “acquistato quella consapevolezza delle loro responsabilità genitoriali, non avendo ancora posto in atto una situazione familiare tale da garantire alla minore un appena adeguato apporto di assistenza morale e materiale”, risulti smentito dal comportamento dei medesimi genitori tenuto sia prima che dopo l'emissione del decreto di adottabilità del 12.1.1998; b) che sia il primo giudice sia il secondo abbiano ritenuto sussistente lo stato di abbandono anche in considerazione della tardività del riconoscimento della figlia ad opera dei predetti genitori, non essendosi tenuto conto del fatto che tutte le difficoltà incontrate da questi ultimi per tale riconoscimento costituivano, senza alcun dubbio, causa di forza maggiore di carattere transitorio la quale non consentiva di emettere alcun decreto di adottabilità; c) che la madre della minore abbia dato ampie assicurazioni circa la sua capacità ad allevare ed accudire la figlia, nonché circa l'idoneo collocamento della minore dal punto di vista socio ambientale e la possibilità per la stessa di godere di opportune cure mediche;
d) che sia infondata la presunzione secondo cui, una volta ottenuta la figlia LU, i genitori l'avrebbero inviata presso parenti nella loro terra di origine così come avvenuto per l'altra figlia CI, essendo stata quest'ultima affidata alla cura dei nonni solo momentaneamente;
e) che il comportamento processuale dei genitori sia stato sempre dignitoso e 6 consono alle circostanze del caso;
f) che, tra la data della revoca del decreto di adottabilità del 3.11.1997 e la data del successivo decreto di adottabilità del 12.1.1998, la situazione nel suo complesso non sia mutata, essendo anzi in detto periodo il giudice minorile in possesso di tutti gli elementi idonei per l'affidamento della minore alla madre. Appare perciò indubitabile che le predette censure, siccome relative, da un lato, al riconoscimento della sussistenza della situazione di abbandono (alla quale, come noto, resta subordinata la dichiarazione in stato di adottabilità e la cui valutazione costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito nel senso esattamente che l'indagine sull'esistenza o meno,nel caso concreto, dei presupposti di tale dichiarazione, risolvendosi nell'accertamento di realtà storiche, resta preclusa in sede di legittimità), nonché, dall'altro lato (e più specificatamente), all'omessa o erronea valutazione di risultanze istruttorie, sottendano la denunzia di vizi dell'impugnata sentenza inerenti alla motivazione, ex art.360, n.5, c.p.c., i quali, come accennato, non sono tuttavia suscettibili di venire dedotti con il ricorso per cassazione, là dove, del resto, la predetta motivazione non risulta affatto inesistente o meramente apparente, avendo al contrario, sulla base di premesse del tutto corrette in punto di diritto per quanto attiene all'esatta individuazione della portata della “situazione di abbandono" come condizione per la dichiarazione di adottabilità del minore, compiutamente dato conto: a) del fatto che"la volontà di non essere nominata espressa da AN RL subito dopo il parto non risulta essere stata estorta...né frutto di un momento confusionale..." e che “anche l'interessamento manifestato in un secondo tempo dai due genitori naturali al riconoscimento della piccola LU...non è del tutto 7 convincente (apparendo) poco credibile che i due suddetti abbiano impiegato ben otto mesi per venir a capo di un tale adempimento"; b) del fatto che “anche superando tale comportamento indubbiamente omissivo...i due genitori naturali non abbiano, a tutt'oggi, dimostrato di aver acquistato quella consapevolezza delle loro responsabilità genitoriali, non avendo ancora posto in atto una situazione familiare tale da garantire alla minore un appena adeguato apporto di assistenza morale e materiale", posto che, "anche nell'ipotesi (in cui) la suddetta minore rimanesse in Italia (e non fosse cioè inviata come gli altri figli presso parenti nella loro terra di origine), la sua situazione sarebbe di estrema insicurezza, (non parendo) presumibile un ripristino della convivenza tra SO MA e AN RL (e non essendo) la AN da sola...in grado di allevare adeguatamente la minore LU". Deve, pertanto, essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso. La natura della controversia e della stessa questione affrontata giustific la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e compensa tra le parti le del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2001. IL PRESIDENTE Viz Baldone CORTE *SAZIONE L'ESTENSORE Civile F in Cancelleria Bad Of Wom Deposi 1.0 MAG. 2001 IL CANCELLIERE вите ваши я IL CANCELLIERE Luisa Passinet