Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00034/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Jacopo Ferracuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di -OMISSIS-, in persona del Rettore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Molinari, Carlo Masi, con domicilio eletto presso il loro studio in Parma, via Mistrali 4, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto rettorale n. -OMISSIS-, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 16 aprile 2025, pubblicato in data 22 aprile 2025, con il quale sono stati approvati gli atti della “ Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professoressa universitaria/Professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, da coprirsi mediante procedura pubblica ai sensi di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010 ” – Cod. bando “-OMISSIS-”, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 19 agosto 2024;
- del decreto rettorale n. -OMISSIS-, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2025, pubblicato il 23 gennaio 2025, avente a oggetto la nomina della Commissione giudicatrice, nelle persone dei Proff. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, in relazione alla “ Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professoressa universitaria/Professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, da coprirsi mediante procedura pubblica ai sensi di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010 ” – Cod. bando “-OMISSIS-”, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 19 agosto 2024;
- di tutti i verbali della Commissione di valutazione (verbali nn. 1 del 26 febbraio 2025 e 2 del 17 marzo 2025), e relativi allegati, e della relazione finale del 14 aprile 2025, e relativi Allegati, nessuno eccettuato e/o escluso;
- del decreto rettorale n. -OMISSIS-, di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 19 agosto 2024, con il quale è stata bandita la “ Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professoressa universitaria/Professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, da coprirsi mediante procedura pubblica ai sensi di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010 ” – Cod. bando “-OMISSIS-”, e in particolare , in parte qua , laddove, all’art. 1 individua le “ Specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e di Università degli Studi di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa PA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti in epigrafe indicati, con cui l’Università degli Studi di -OMISSIS- ha individuato il vincitore della “ Procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professoressa universitaria/Professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, presso l’Università degli Studi di -OMISSIS-, da coprirsi mediante procedura pubblica ai sensi di quanto previsto nel "Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei Professori di Prima e Seconda Fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010 ” – Cod. bando “ -OMISSIS- ”, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 19 agosto 2024. In particolare, la difesa attorea ha chiesto i) in accoglimento, singolo o congiunto, dei motivi di ricorso I, II, o IV, di ordinare all’Università degli Studi di -OMISSIS- di procedere alla rinnovazione dell’attività di valutazione di entrambi i candidati, da parte di una Commissione nominata in diversa composizione, ii) in accoglimento, singolo o congiunto con altri, del motivo di ricorso III, di annullare in parte qua il bando di concorso laddove, all’art. 1, individua le “ Specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere ” e, comunque, di ordinare all’Università degli Studi di -OMISSIS- di procedere alla rinnovazione dell’attività di valutazione di entrambi i candidati, da parte di una Commissione nominata in diversa composizione.
Il controinteressato -OMISSIS-, costituitosi in giudizio il 10 luglio 2025, ha depositato memoria il 18 luglio 2025.
L’Università degli Studi di -OMISSIS-, costituitasi in giudizio il 10 luglio 2025, ha depositato memoria il 17 luglio 2025.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 22 luglio 2025, in esito all’esame dell’istanza cautelare del ricorrente, questa Sezione ha ritenuto di fissare l’udienza pubblica ex art. 55, comma 10, C.p.a. “ Considerato che le doglianze proposte involgono questioni che possono essere trattate nella più appropriata sede di merito, venendo così adeguatamente tutelate le esigenze del ricorrente ”.
Il controinteressato ha depositato in giudizio memoria il 12 dicembre 2025 e replica il 24 dicembre 2025.
Il ricorrente ha depositato in giudizio memoria il 15 dicembre 2025 e replica il 24 dicembre 2025.
Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Si controverte sulla legittimità del bando della procedura selettiva per la chiamata di n. 1 Professoressa/Professore universitario di ruolo di seconda fascia (presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, per il GSD 06/MEDS-07 “ Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio ”, già S.C. 06/D1 “ Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio ” - SSD MEDS-07/B “ Malattie dell’Apparato Cardiovascolare ” già MED/11 “ Malattie dell’Apparato Cardiovascolare ”) laddove, all’art. 1, individua le “ Specifiche funzioni che il Professore dovrà svolgere ”, nonché sulla pretesa fissazione di nuovi criteri da parte della Commissione di valutazione (con candidati già noti) ed, infine, sulla correttezza delle operazioni valutative della stessa.
Il ricorrente rappresenta che alla procedura selettiva partecipavano solo due candidati (-OMISSIS- e -OMISSIS-).
Quanto al bando (doc. n. 1), rileva l’interessato che questo circoscriveva eccessivamente le funzioni da svolgersi da parte del vincitore della procedura selettiva, perché all’art. 1 individuava le “ Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere ”, precisando: “ Attività didattica nell’ambito dei corsi erogati riferiti al Settore Scientifico Disciplinare MEDS-07/B “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”: - attività didattica frontale e di tirocinio per i concorsi di studio incardinati nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia; - attività di docenza e tutoraggio per i Medici in Formazione Specialistica delle Scuole di Specializzazione incardinate nel Dipartimento; Attività di ricerca sulle tematiche del Settore Scientifico-Disciplinare MEDS-07/B e in particolare sulla fisiopatologia, il percorso diagnostico e il trattamento della sindrome coronarica acuta. Attività clinico/assistenziale pertinente al Settore Scientifico-Disciplinare MEDS-07/B con particolare riferimento al percorso diagnostico e al trattamento in cardiologia interventistica dei pazienti con STEMI, in un’ottica di percorso diagnostico-terapeutico assistenziale integrato con il territorio e con gli altri ospedali della rete regionale hub&spoke ”.
Quanto ai lavori della Commissione di valutazione (nominata con atto di cui al doc. n. 5), l’esponente evidenzia:
- nel verbale n. 1 del 26 febbraio 2025 (doc. n. 6), la Commissione definiva i criteri per la valutazione “ dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti ”, “ dell’attività di ricerca scientifica ” e “ delle pubblicazioni scientifiche ”, con la specifica che “ potranno essere oggetto di specifica valutazione la congruità del profilo scientifico con le esigenze di ricerca dell’ateneo … ” nonché che “ La Commissione prende altresì visione degli eventuali ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica, previsti dal bando e ritenuti necessari per il posto in questione, di cui si dovrà tenere conto nella valutazione dei candidati ”;
- nel verbale n. 2 del 17 marzo 2025 (doc. n. 7), la Commissione procedeva alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche (sulla scorta di sub-criteri di valutazione dapprima non individuati) e dell’attività didattica e del curriculum di entrambi i candidati, assegnando n. 52,2 punti al dott. -OMISSIS- (di cui n. 33,2 per le pubblicazioni scientifiche e n. 19 per attività didattica e curriculum ) e n. 51 punti al dott. -OMISSIS- (di cui n. 25 per le pubblicazioni scientifiche e ben n. 26 per attività didattica e curriculum ), con entrambi i candidati infine convocati per la prova didattica del 7 aprile 2025 al cui esito la Commissione provvedeva a redigere la relazione finale del 14 aprile 2025 (doc. n. 8), in cui emerge che il dott. -OMISSIS- conseguiva n. 17,6 punti a fronte dei n. 19,3 punti del dott. -OMISSIS-, conseguendone infine la redazione della graduatoria finale [1) dott. -OMISSIS-: n. 70,3 punti; 2) dott. -OMISSIS-: n. 69,8 punti].
La procedura selettiva si concludeva con l’adozione del decreto rettorale n. -OMISSIS- di cui alla nota prot. n. -OMISSIS- del 16 aprile 2025 (doc. n. 9), con il quale venivano approvati gli atti, che vedevano vincitore il dott. -OMISSIS-.
Di qui la proposizione del ricorso in trattazione.
Il Collegio premette che il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, perché il ricorrente non ha ottenuto il punteggio minimo di 70/100, stabilito dall’articolo 6, comma 4, del Regolamento di Ateneo (“ per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010 ”) quale condizione perché il giudizio finale sia considerato positivo; tuttavia, tale eccezione è infondata perché, come evidenziato dalla difesa attorea, con il ricorso in trattazione il ricorrente pretende un maggiore punteggio a proprio favore, sul quale, quindi, ha pienamente interesse alla decisione.
Con il primo motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010” dell’Università degli Studi di -OMISSIS- di cui al Decreto Rettorale n. -OMISSIS-, nonché dell’art. 4 del D.M. n. 344/2011. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione degli auto-vincoli assunti dalla Commissione nel verbale n. 1 del 26.02.2025, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta ” l’esponente censura che la Commissione ha omesso la valutazione dell’attività di ricerca scientifica del ricorrente, che gli avrebbe garantito un punteggio maggiore, se considerata e giudicata in applicazione di tutti i criteri di valutazione (richiamati nel verbale n. 1) del D.M. n. 344/2011 [art. 4; lett. a) - gruppi di ricerca, lett. b) - brevetti, lett. c) - relatore congressi, lett. d) - premi per ricerca].
Nel merito, l’esponente evidenzia che:
- nel verbale n. 1 la Commissione ha espressamente richiamato i criteri di valutazione previsti dal D.M. n. 344/2011 (art. 4, per la valutazione dell’attività di ricerca scientifica), così autovincolandosi a considerare gli elementi indicati alle lett. a), b), c) e d) e a dare rilievo, dunque, alla organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, al conseguimento della titolarità di brevetti, alla partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per l’attività di ricerca;
- di una simile valutazione non c’è alcuna traccia nei verbali che compendiano i lavori della Commissione, e infatti né nel verbale n. 2 del 17 marzo 2025, né nella relazione finale del 14 aprile 2025, compare il riferimento alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei due candidati partecipanti al concorso;
- il controinteressato non è titolare di brevetti mentre il ricorrente lo è, e ciò avrebbe dovuto comportare l’attribuzione a quest’ultimo di “un qualche punteggio”, tanto più che è la stessa Commissione a riconoscere, a pag. 6 del verbale n. 2, nell’ambito della descrizione del relativo profilo curriculare, il fatto che il dott. -OMISSIS- “ Dichiara di essere inventore di due brevetti nazionali e 2 internazionali ”, senza però poi “tradurre” in punti tale aspetto;
- alla luce della mancata predeterminazione di specifici sub-criteri di valutazione, è impossibile indicare quanti punti in più avrebbe dovuto ottenere il dott. -OMISSIS-, tuttavia, considerato che lo scarto tra il punteggio minimo ex art. 6, co. 4, del Regolamento dell’Ateneo (cfr. doc. n. 11), pari a n. 70 punti, e quello effettivamente conseguito dal ricorrente (pari a n. 69,8 punti) è di soli n. 0,2 punti, è ragionevole ritenere che se l’elemento della titolarità dei brevetti fosse stato doverosamente considerato, il dott. -OMISSIS- avrebbe superato la soglia dei 70 punti ed anche il punteggio del controinteressato (n. 70,3);
- sul criterio della “ c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ”, dal confronto tra i due curricula emerge che il dott. -OMISSIS- dichiara solamente relazioni a convegni nazionali e meramente locali (pagg. 6/15, doc. n. 4), mentre il dott. -OMISSIS- vanta plurime esperienze in qualità di relatore a convegni e congressi di caratura internazionale, che sono almeno quindici (pagg. 28/29, doc. n. 3, alla voce “ Organizzazione - partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero ”), e quindi le esperienze del ricorrente hanno maggior peso, perché svolte in ambito internazionale e non nazionale-locale come quelle del controinteressato;
- quanto al criterio “a ) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi ”, sia il dott. -OMISSIS- (pagg. 3/4, doc. n. 3, alla voce “ Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale ”), che il dott. -OMISSIS- (pagg. 15/16, doc. n. 4), dichiarano n. 13 esperienze in tal senso;
- in ordine al criterio “ d) conseguimento di premi e riconoscimento nazionali e internazionali per attività di ricerca ”, il dott. -OMISSIS- (pagg. 18/19, doc. n. 4) fa riferimento alla relativa partecipazione come membro alle attività di taluni Comitati, che, tuttavia, per espressa previsione della Commissione, non sono valorizzabili a fini concorsuali, e a un premio conseguito nel 2007 per la miglior comunicazione presentata al 28° Congresso Nazionale della Società di Cardiologia Invasiva, che non è in realtà inerente all’attività di ricerca e la cui sola considerazione risulterebbe comunque inidonea a colmare il gap di punti legato all’elemento dei brevetti.
Tutto ciò, quindi, secondo il ricorrente, connoterebbe l’illegittimità del modus operandi seguito dalla Commissione.
L’Amministrazione controdeduce che la Commissione non ha affatto dimenticato di valutare l’attività di ricerca scientifica secondo i criteri previsti dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, bensì, tale elemento valutativo rientrerebbe nel giudizio finale frutto di una valutazione comparativa complessiva tra i candidati (effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati), incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, poiché non risultante da una mera addizione numerica ma da una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum , alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando (con riferimento a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 7622 del 4 maggio 2023).
Il controinteressato evidenzia che:
- l’articolo 4 del D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, richiamato dalla Commissione, definisce gli aspetti che devono essere disciplinati nei regolamenti universitari ai fini della valutazione dell’attività scientifica e delle pubblicazioni scientifiche, senza imporre che tali aspetti costituiscano criteri autonomi di valutazione;
- l’articolo 6 del Regolamento universitario, richiamato dalla Commissione, stabilisce che gli ambiti di valutazione dell’attività scientifica (compresi i brevetti, rientranti nella c.d. Terza Missione come da “ Linee Guida per l’AQ della Ricerca e della Terza Missione/Impatto Sociale per i Dipartimenti ”, versione 05 del 14.12.2022) sono nelle pubblicazioni scientifiche e nel curriculum ;
- la Commissione nella prima seduta ha, coerentemente, attribuito alle pubblicazioni scientifiche 40 punti su 100, come stabilito nel Regolamento, utilizzando i criteri del D.M. n. 344/2011, per ognuno dei quali ha individuato dei sub-criteri e dei sub-punteggi, e per il resto dell’attività di ricerca scientifica la Commissione ha provveduto con la valutazione del curriculum , cui la stessa Commissione, sempre nella prima seduta, ha riservato 16 punti (la titolarità di brevetti in capo al dott. -OMISSIS- è stata inequivocabilmente valutata all’interno del curriculum ).
Illustrate le posizioni delle parti sul primo motivo di ricorso, il Collegio osserva che le doglianze attoree attengono alla presunta completa omissione della valutazione dell’attività di ricerca scientifica dei candidati (con particolare riferimento ai brevetti, che avrebbero consentito asseritamente un netto e decisivo punteggio maggiore per il ricorrente).
Dal verbale n. 2 della Commissione emerge che:
- a pag. 6 del verbale è articolato il “profilo curriculare”, che da contezza degli elementi (sinteticamente esposti) emergenti dai curricula presentati dai due candidati e che la Commissione, in applicazione dei criteri, ha valutato:
a) per il ricorrente sono indicati il conseguimento della laurea, del dottorato e della qualifica di dirigente medico, la durata della titolarità dell’incarico di responsabilità di struttura semplice e struttura semplice dipartimentale, la partecipazione in qualità di docente a corsi di laurea, specializzazioni, come cultore della materia o a contratto e dottorato - come membro del collegio dei docenti - e tutor per tesi di laurea e specializzazione, l’assenza di dichiarazione di titolarità di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale, la qualità di componente di editorial board di riviste a basso impatto, le relazioni a convegni anche internazionali, la partecipazione a studi di ricerca anche internazionali, la titolarità di due brevetti nazionali e due internazionali;
b) per il controinteressato sono indicati il conseguimento della laurea, del dottorato e della qualifica di dirigente medico, la durata della titolarità dell’incarico di responsabilità di struttura semplice e struttura semplice dipartimentale, la qualità di coordinatore e componente di gruppi di lavoro aziendali e di componente di gruppo di coordinamento istituzionale regionale, la partecipazione in qualità di docente a scuole di specializzazione e master universitari e tutor per tesi di laurea e specializzazione, l’assenza di dichiarazione sulla titolarità di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale, la qualità di componente di editorial board di riviste a basso impatto, le relazioni a convegni nazionali, la partecipazione a studi di ricerca clinica anche internazionali, il conseguimento di un premio per attività di ricerca;
- segue la tabella redatta, con richiamo ai criteri di legge, in relazione alla valutazione dell’“ Attività didattica e curriculum ” in cui, alla voce “ curriculum ”, è specificato “ ivi comprese le attività di terza missione nonché le attività di servizio, istituzionali, organizzative, pertinenti al ruolo, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, purché svolte a seguito di conferimento ufficiale da parte degli Organi competenti e l’attività assistenziale, ove rilevante ” (con enfasi in grassetto su “l’attività assistenziale, ove rilevante”), ove sono indicati i rispettivi voti dei commissari, e seguono i motivati giudizi individuali dei commissari ed il motivato giudizio collegiale, ripresi e specificati nella relazione finale.
Emerge, dunque, per tabulas che non vi è stata alcuna omissione della considerazione dell’attività di ricerca scientifica che emerge chiaramente valutata in relazione alla documentazione presentata dai candidati ( profilo curriculare , comprensivo dei brevetti) e nella tabella di giudizio (alla voce curriculum ), attività che rientra, pacificamente, nel curriculum come stabilito dall’art. 6 del Regolamento universitario per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010 (art. 6, «Modalità di svolgimento delle procedure per le chiamate di professori di seconda fascia»: “ 1. Nella prima riunione, la Commissione provvede a definire e a rendere pubblici i criteri da adottare nella valutazione comparativa dei candidati relativamente alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum e all’attività didattica svolta, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale indicati dal bando di selezione. Provvede, altresì, a definire e a rendere pubbliche tre distinte tematiche su cui dovrà vertere la prova didattica di cui al successivo comma 3 ” ).
Quindi, per le illustrate ragioni la pretesa omissione della valutazione dell’attività di ricerca scientifica è censura infondata.
Le doglianze attinenti il merito del giudizio valutativo della Commissione sono affrontate in relazione al motivo quarto.
Il secondo motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. n. 497/1994, dell’art. 4 del D.P.R. n. 117/2000, nonché dell’art. 1 della L. n. 240/2010). Eccesso di potere per violazione della regula juris dell’art. 7 del bando, nonché dell’art. 6, co. 1, del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010” dell’Università degli Studi di -OMISSIS- di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-, nonché dell’art. 4 del D.M. n. 344/2011. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento di potere ” è rivolto a stigmatizzare il vizio di sviamento di potere, perché i criteri di valutazione della produzione scientifica dei candidati non sarebbero mai stati espressamente indicati dalla Commissione, ma si potrebbero ricavare, solo implicitamente e con formule matematiche inverse, nell’ambito del verbale n. 2 del 17 marzo 2025, e con parametri articolati quando i candidati erano ormai noti.
Segnatamente, la difesa attorea evidenzia che:
- la Commissione, per le “Pubblicazioni scientifiche” (già previsto nel minimo di 40 e nel massimo di 60 punti), nel verbale n. 1 del 26 febbraio 2025 ha fatto generale riferimento ai criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche [voci a) - e) previste dall’art. 4, co. 3, del D.M. n. 344/2011], senza specificare i sub-criteri per l’attribuzione, in riferimento a ciascuno di essi, del punteggio, ed ha conferito un peso complessivo di 15 punti ai criteri in parola, prevedendo di assegnare, invece, fino a un massimo di 25 punti al profilo della “ Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale ”, con una scelta che penalizza il dato qualitativo dei risultati della ricerca dei candidati, a tutto vantaggio di quello meramente quantitativo/temporale, di anzianità, mentre i criteri sono individuati in termini generici, generali e astratti, senza sub-punteggi e, quindi, senza indicare quanto ciascun criterio è rilevante;
- la Commissione non ha l’obbligo di dettagliare i sub-criteri, ma quando sceglie di farlo, come nel caso di specie, deve provvedervi nella prima riunione e non nella seconda a candidati e curricula conosciuti, ed infatti, oltre al mero richiamo ai criteri di cui all’art. 4, co. 3, del D.M. n. 344/2011, nel verbale n. 1 del 26 febbraio 2025 non compaiono, in relazione a ciascuno di essi, altre specificazioni, che si ritrovano invece solamente nel verbale n. 2, allorché la Commissione, in riferimento a ognuno dei criteri di cui alle lett. da a) a e) , procede ad attribuire variamente e genericamente i sub-punteggi, senza aver preventivamente chiarito quando, e in rapporto a quali elementi di valutazione, è conseguibile, per ogni singola pubblicazione, un certo punteggio (ad es. 0,2), piuttosto che un altro (ad es. 0,1).
Sul secondo capo di doglianze l’Amministrazione rileva che:
- sulla censura che i criteri di valutazione della produzione scientifica dei candidati non sarebbero mai stati espressamente indicati dalla Commissione, va evidenziato che l’art. 4, co 1, del D.P.R. n. 117/2000 dispone che “ Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati ” perciò, come ammesso dal ricorrente, la predeterminazione di specifici sub-criteri di valutazione inerenti alle pubblicazioni non è un’attività obbligatoria né è stata prevista dal bando che richiama i criteri di massima di cui al citato D.P.R.;
- quanto alla lamentata articolazione dei sub criteri quando i candidati erano già noti, va osservato che la Commissione si è limitata a ripartire internamente i punteggi già predeterminati in occasione del primo verbale in data 26 febbraio 2025 (ovvero i 3 punti stabiliti per ciascuno dei 5 criteri da valutare), assegnando un punteggio massimo di 0.2 per ogni criterio, al fine di poter dare un punteggio massimo di 1 (5 criteri da valutare per 0,2) per ogni singola pubblicazione e consentire di raggiungere il punteggio massimo stabilito di 15 se ogni singola pubblicazione avesse ricevuto 1 punto, quindi per ogni criterio vi erano 3 punti (15 pubblicazioni con 0,2 per pubblicazione porta 3 punti massimo) che moltiplicati per i 5 criteri portavano ad un massimo di 15 punti, trattandosi in tal modo di una specificazione/motivazione di criteri già predeterminati (con riferimento a T.A.R. Toscana, Sez. I, n. 277 del 16 marzo 2023: “ Non è illegittimo l’operato della commissione che specifichi ulteriormente i criteri già prefissati per l’attribuzione dei punteggi, pur sempre nel rispetto di questi e del punteggio massimo attribuibile per ognuno; in tal caso, non si è in presenza di parametri integrativi o di sub–criteri di valutazione, bensì della motivazione, sia pure sintetica, in base alla quale la commissione ha attribuito i punteggi nei limiti del tetto massimo fissato nel verbale n. 1 ”);
- non vi è stata alcuna rielaborazione né integrazione postuma dei criteri di valutazione stabiliti in precedenza, soprattutto ove si consideri che le pubblicazioni scientifiche presentate dal ricorrente hanno ottenuto una valutazione maggiore (13,2 punti) rispetto a quella ottenuta dal controinteressato (12 punti), così come, per il criterio “consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale”, il ricorrente ha ottenuto da ciascuno dei commissari 20 punti mentre al dott. -OMISSIS- ne risultano assegnati 13.
Il controinteressato aggiunge che, come ammesso da parte ricorrente laddove dichiara che i sub-punteggi per i sub-criteri nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche si potrebbero “ricavare peraltro solo implicitamente e con formule matematiche inverse” (pag. 12 del ricorso), si sta discutendo di un procedimento meramente matematico rispetto a sub-criteri e sub-punteggi già preventivamente stabiliti, giacché nella prima riunione la Commissione ha individuato per le pubblicazioni scientifiche 5 sub-criteri cui ha attribuito, per ciascuno, il sub-punteggio di 3, per complessivi 15 punti (le pubblicazioni ammesse erano 15) e per ognuna delle 15 pubblicazioni ha valutato ogni sub-criterio, all’interno dei 3 punti, con un mero calcolo (ove 0,2, che moltiplicato per 15 arriva al punteggio di 3, non poteva che rappresentare il punteggio massimo per quel sub-criterio, e 0,1 il punteggio per una valutazione sufficiente relativa a tale sub-criterio).
Illustrate le posizioni delle parti sul secondo capo di doglianze, il Collegio osserva che le censure attoree attengono alla articolazione di sub-criteri relativi alle pubblicazioni scientifiche che non sarebbero idonei a selezionare qualitativamente i candidati (fino a un massimo di 25 punti per il profilo della “ Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale ”) e sarebbero specificati illegittimamente con l’articolazione di sub-criteri nel verbale n. 2, a candidati ormai noti, con previsione di sub-punteggi privi di specificazione degli elementi di valutazione in forza dei quali è conseguibile, per ogni singola pubblicazione, un certo punteggio (ad es. 0,2, piuttosto che un altro, ad es. 0,1).
Va rilevato che dal verbale n. 1, a candidati pacificamente non noti, per le pubblicazioni scientifiche (pag. 4) sono scanditi dettagliatamente i “criteri di cui al D.M. 344/2011” per un massimo di n. 15 punti (suddivisi in 3 punti per ognuno dei cinque criteri: originalità, congruenza, rilevanza scientifica, determinazione analitica, indicatori) e sono determinati fino a n. 25 punti per la “ Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale ”; nel verbale n. 2, poi, la Commissione riporta esattamente gli stessi criteri elaborati nel verbale n. 1 (originalità, congruenza, rilevanza scientifica, determinazione analitica, indicatori), specificando, per ciascuna delle 15 pubblicazioni esaminate, in relazione ad ognuno dei cinque criteri, il sub punteggio di 0,1 o 0,2 (e ciò per ciascun commissario) e, per la “consistenza complessiva”, il relativo punteggio, per poi indicare il punteggio complessivo.
Orbene, come rilevato dal controinteressato e dall’Amministrazione, nonché indirettamente dal ricorrente, il sub-punteggio di 0,2, ad una semplice operazione, risulta dalla divisione del numero massimo di 15 pubblicazioni valutabili per il punteggio massimo attribuibile per il singolo criterio: ad esempio, per il criterio ‘originalità’, per il quale erano previsti nel verbale n. 1 max 3 punti, sono valutate n. 15 pubblicazioni, di conseguenza il punteggio massimo per ciascuna - per rispettare il tetto dei tre punti precedentemente fissato - è 0,2 (0,2x15=3).
Pertanto, palesemente, non si tratta dell’individuazione “per la prima volta” di sub-criteri solo in fase valutativa (così sintetizzato nella memoria di replica dal ricorrente), né di una criptica motivazione, bensì della legittima attribuzione di un punteggio (che pacificamente tra le parti non abbisogna necessariamente di una spiegazione analitica) nei limiti del massimo consentito (cfr. il principio generale sintetizzato da Consiglio di Stato, Sez. VII, nella sentenza n. 7586 del 7 agosto 2023: “ attribuendo un punteggio numerico ai quattro criteri prescelti (pubblicazioni scientifiche; curriculum; attività didattica; attività assistenziale), la Commissione ha reso evidente con sufficiente chiarezza i parametri di riferimento e l'iter motivazionale seguito nella valutazione concorsuale ” senza necessità di una apposita griglia per ciascun criterio).
Infine, non risulta alcuna allegazione attorea sulla concreta eventuale manifesta irragionevolezza del punteggio attribuito a ciascuna pubblicazione rispetto al criterio valutativo predefinito.
Conseguentemente, risulta integro il rispetto del principio della predeterminazione dei criteri, atteso che i criteri ed i parametri di punteggio sono stati fissati nel verbale n. 1, a candidati incontestatamente non conosciuti, e legittima l’attribuzione del punteggio per singola pubblicazione in relazione a ciascuno di detti criteri.
Quanto alla previsione di un massimo di 25 punti per la “ Consistenza complessiva della produzione scientifica, intensità e continuità temporale ”, parte ricorrente lamenta che tale scelta penalizza il dato qualitativo dei risultati della ricerca scientifica dei candidati, a vantaggio di quello meramente quantitativo/temporale, di anzianità e che i criteri sono individuati in termini generici e astratti, senza sub-punteggi e, quindi, senza indicare quanto ciascun criterio è rilevante.
Tuttavia, sul punto va rilevato che tale parametro di giudizio è letteralmente formulato in ragione di una valutazione della “consistenza complessiva” della produzione scientifica, già analizzata partitamente rispetto ai cinque criteri dettagliatamente definiti, con l’aggiunta della considerazione di aspetti complementari quali l’intensità e la continuità temporale (ossia la distribuzione nel tempo); pertanto, risulta chiaro che la lettura complessiva già tiene conto della valutazione analitica che precede, demandando ad un giudizio finale d’insieme tuttavia scandito da chiari parametri (consistenza, intensità e continuità).
Di conseguenza, emerge l’inconsistenza della tesi attorea sia sulla genericità ed astrattezza dei criteri perché sono puntualmente scanditi (giudizio complessivo su consistenza, intensità e continuità), sia sulla prevalenza di un criterio quantitativo/temporale che, in quanto rivolto ad una considerazione consuntiva, non appare manifestamente incongruente o illogico ai fini di un complessivo apprezzamento della produzione scientifica già qualitativamente e dettagliatamente valutata con i cinque criteri illustrati; infine, nel quarto motivo, come si avrà modo di considerare, il ricorrente contesta ampiamente, con precisi dati, l’apprezzamento dei criteri in esame (consistenza, intensità e continuità), palesando la chiarezza di tali parametri a discapito della genericità prima lamentata.
Pertanto, alla luce degli elementi riferiti (valutazione complessiva, su elementi già analiticamente e qualitativamente apprezzati, compiuta in relazione a parametri non meramente quantitativi) il criterio contestato non risulta manifestamente inidoneo ad individuare il candidato migliore, come invece censurato da parte ricorrente (che, oltretutto, ha ottenuto un punteggio maggiore rispetto al controinteressato per tale criterio).
Pertanto, anche il secondo motivo di ricorso è infondato e va respinto.
Con il terzo motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 1, lett. a), e dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010, nonché dell’art. 2, co. 4, lett. h), del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010” dell’Università degli Studi di -OMISSIS- di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento. Illogicità e ingiustizia manifesta ” l’esponente contesta l’eccessiva specificità del profilo oggetto del concorso, perché l’art. 18, co. 1, lett. a), della L. n. 240/2010 (espressamente richiamato nel bando di concorso come ultima premessa prima del “decreta”) prevede la “ specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari ”, mentre le “specifiche funzioni” cui è chiamato il vincitore della procedura selettiva rilevano solo ai fini informativi e possono essere confuse con il settore scientifico-disciplinare ai fini selettivi, come accaduto nel caso concreto (richiamando la giurisprudenza formatasi sull’art. 24 della citata Legge n. 240/2010 sulla selezione dei ricercatori universitari, ritenuta analoga al caso di specie: TAR Campania, Napoli, sez. VI, 12.09.2023, n. 5054).
Sottolinea la difesa attorea che, in forza della normativa vigente (art. 18, co. 1, L. n. 240/2010), come chiarito dalla giurisprudenza, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato S.S.D., cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza a uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso, mentre nel caso concreto ciò non sarebbe accaduto per le considerazioni che seguono:
- il bando di concorso, contestato in parte qua , circoscrive le specifiche funzioni da svolgersi da parte del vincitore della selezione pubblica (“ Specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere: Attività didattica nell’ambito dei corsi erogati riferiti al Settore Scientifico Disciplinare MEDS-07/B “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”: - attività didattica frontale e di tirocinio per i concorsi di studio incardinati nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia; - attività di docenza e tutoraggio per i Medici in Formazione Specialistica delle Scuole di Specializzazione incardinate nel Dipartimento; Attività di ricerca sulle tematiche del Settore Scientifico-Disciplinare MEDS-07/B e in particolare sulla fisiopatologia, il percorso diagnostico e il trattamento della sindrome coronarica acuta. Attività clinico/assistenziale pertinente al Settore Scientifico-Disciplinare MEDS-07/B con particolare riferimento al percorso diagnostico e al trattamento in cardiologia interventistica dei pazienti con STEMI, in un’ottica di percorso diagnostico-terapeutico assistenziale integrato con il territorio e con gli altri ospedali della rete regionale hub&spoke ”), laddove individua e valorizza le specifiche funzioni che il vincitore sarà chiamato a svolgere, sia sotto il profilo dell’attività di ricerca che dell’attività clinico/assistenziale, conferendo particolare preminenza alla fisiopatologia, al trattamento della sindrome coronarica acuta ed alla cardiologia interventistica (dei pazienti con STEMI), ma la cardiologia interventistica, particolarmente poi valorizzata in relazione all’attività clinico-assistenziale, è solo una sotto-branca meramente ufficiosa della cardiologia, come l’ imaging cardiaco o l’elettrofisiologia, in nessun modo riconosciuta come specifico settore disciplinare universitario e, addirittura, neanche come profilo specifico amministrativo ospedaliero;
- tale previsione ha violato il pertinente Regolamento di Ateneo, che, all’art. 2, co. 4, lett. h), prevede che le richieste per la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia, contenute nelle delibere dei Dipartimenti, debbano recare “ l’indicazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. MIUR n. 344 del 4 agosto 2011, nonché gli ulteriori eventuali elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura, garantendo, in ogni caso, una adeguata ampiezza del profilo delineato ”;
- detta previsione ha avuto un peso evidente nella selezione, perché il vincitore ha un profilo attinente a quello ristretto e peculiare previsto dal bando e, infatti, nella relazione finale del 14 aprile 2025, rispetto al profilo del dott. -OMISSIS- sotto lo specifico profilo della valutazione del curriculum , si riporta che la Commissione ha attribuito solamente n. 9 punti (su 16 conseguibili nel massimo), mentre il Dott. -OMISSIS-, rispetto al curriculum presentato, ne ha conseguiti ben n. 14 (dunque, quasi il massimo);
- il controinteressato, nel proprio curriculum , ha evidenziato prevalentemente l’attività assistenziale, ciò testimoniando che nel punteggio finale è stata valorizzata proprio questa voce;
- la Commissione palesa questo intendimento laddove nella medesima tabella di valutazione, in cui riporta il punteggio curriculare, evidenzia in grassetto le parole “l’attività assistenziale, ove rilevante”;
- la forbice che separa il punteggio del ricorrente (n. 69,8 punti) da quello del controinteressato (n. 70,3 punti) è di soli n. 0,5 punti, perciò lo scarto di n. 5 punti che ha caratterizzato la valutazione dei relativi curricula si giustifica solo alla luce dell’indebita valorizzazione, in termini di punteggio premiale, della specifica attività clinico-assistenziale in cardiologia interventistica indicata nel bando, e, perciò, ha avuto un peso decisivo sulle sorti del concorso, con la di conseguenza che il controinteressato avrebbe dovuto ottenere un punteggio più basso di almento 0,5 punti, e ciò non gli avrebbe consentito di sopravanzare il ricorrente;
- in altro precedente concorso l’attività del ricorrente è stata valutata con punteggio maggiore (7 punti su 10 per “ Attività assistenziale (congruità con il settore scientifico-disciplinare; responsabilità di posizione; eventuali ulteriori parametri che attestino l’esperienza o la qualità) ”.
L’Amministrazione, sul terzo motivo di ricorso, controdeduce che non sussiste nel caso di specie la lamentata eccessiva specificità del profilo messo a bando, poiché in punto di individuazione del ‘profilo’ di interesse per la struttura coinvolta è il Regolamento di Ateneo a prevedere specifici criteri.
In particolare, sottolinea l’Avvocatura dello Stato:
- il Regolamento dell’Università di -OMISSIS- prevede che i Dipartimenti che intendono chiedere la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia “ in relazione alle esigenze di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza ” (art. 2, comma 1 e 4) devono circostanziare dettagliatamente la richiesta (specificando: d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nel caso in cui il settore concorsuale ricomprenda più settori scientifico-disciplinari, al fine dell'individuazione dello specifico profilo; f) le informazioni sulle specifiche funzioni richieste), e ulteriormente, nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale istituzionale, deve essere precisata l’attività clinica/assistenziale pertinente con il Settore Scientifico Disciplinare oggetto della selezione, nonché fatta l’indicazione [lettera g)] degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, cui la Commissione dovrà attenersi nella valutazione, tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, così come indicati nella delibera del Dipartimento che ha proposto l’attivazione della procedura;
- nel rispetto di tali previsioni regolamentari l’Università, per il tramite del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ha delineato tutte le caratteristiche del profilo richiesto, necessarie per legge e per regolamento, nel bando della procedura, sicché le “ specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere ” non sono come preteso “conseguenza della preselezione di un candidato”, bensì sono un elemento utile sia al candidato per conoscere a priori quali saranno le funzioni che dovrà svolgere nel caso risultasse vincitore e poi “chiamato” dal Dipartimento, sia al Dipartimento stesso per valutare, in sede di chiamata del candidato, il risultato “comparativamente migliore”, ovvero se il candidato possiede i requisiti utili, necessari e conformi alle funzioni individuate dallo stesso Dipartimento in sede di formulazione della chiamata;
- astrattamente, il Dipartimento, all’esito della procedura comparativa, potrebbe anche non procedere con la proposta al C.d.A. di chiamata del candidato vincitore della selezione (come contemplato e ammesso dallo stesso Regolamento, all’art. 9, commi 1 e 2), ciò anche perché l’abilitazione scientifica nazionale, requisito per l’accesso a tutte le procedure valutative per conseguire la I e la II fascia, viene conseguita per il settore concorsuale, che può ricomprendere al suo interno anche più settori scientifico disciplinari (SSD), e le funzioni indicate dal Dipartimento delineano il settore nel quale il vincitore dovrà svolgere attività didattica, compiti organizzativi e di gestione connessi, nonché gli ambiti della ricerca a cui, in via principale, e non certo in via assoluta e esclusiva, e quindi nel pieno rispetto della libertà di ricerca, costituzionalmente garantita, il docente “chiamato” dovrà necessariamente dedicarsi;
- il bando in alcun modo contiene “elementi identificativi del candidato”, ma, al contrario, avendo la funzione ineludibile di collegare il vincitore della procedura valutativa alle esigenze di didattica, di ricerca e assistenziali, deve specificare le funzioni che lo stesso sarà chiamato a svolgere, una volta assunto, e rappresentate legittimamente nella Convenzione sottoscritta ai sensi dell’art. 18, co. 3, Legge n. 249/2010 tra UniPr e AOU di -OMISSIS- per il finanziamento totale del posto di -OMISSIS- universitario di seconda fascia di cui si tratta;
- le delibere di approvazione della procedura per il reclutamento di un -OMISSIS- di seconda fascia, infatti, si sono limitate a riportare quanto chiaramente esplicitato nella convenzione stipulata in cui si legge che: “ Il profilo del vincitore/vincitrice dovrà essere congruente con il S.S.D. “MEDS-07/B già MED/11 “Malattie dell’apparato Cardiovascolare” con specifiche competenze documentate da adeguata produzione scientifica. Le attività di ricerca verteranno prioritariamente sul percorso diagnostico e sul trattamento efficace e tempestivo, in cardiologia interventistica, dei pazienti con STEMI. L'ambito di ricerca specificato è rilevante per il miglioramento della qualità dell'assistenza e delle cure dei pazienti con sindrome coronarica acuta e per il consolidamento e sviluppo del percorso diagnostico-terapeutico assistenziale integrato con il territorio e con gli altri ospedali della rete regionale HUB&SPOKE .”;
- “le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere” attengono al profilo cercato mentre, diversamente, il curriculum è il profilo curriculare da valutarsi in sede di selezione che viene delineato dalla commissione giudicatrice in apertura del secondo verbale, prima di procedere alla valutazione dei candidati, sulla base dei dettagliati criteri di valutazione stabiliti in sede di prima riunione, ma in ogni caso si tratta di una specificazione (la funzione da svolgere) che attiene al merito delle scelte amministrative, insindacabile dal G.A., al quale è precluso sostituirsi all’Amministrazione nella individuazione, all’interno di un determinato Settore scientifico disciplinare, degli ambiti di ricerca cui dedicare le risorse disponibili;
- la censura sull’ufficiosità della branca della cardiologia interventistica – specificata da parte attrice (“ al pari di molte altre, come l’imaging cardiaco, l’elettrofisiologia, o terapia intensiva cardiologica, in nessun modo riconosciuta come specifico settore disciplinare universitario o come profilo amministrativo ospedaliero ”) – è infondata e ciò emerge, a mero titolo esemplificativo, dalla formulazione relativa alle specifiche funzioni scientifiche e assistenziali richieste in un analogo bando dell’Università di -OMISSIS- relativo, per l'appunto, al settore scientifico-disciplinare MEDS-07/B - Malattie dell'apparato cardiovascolare (funzioni scientifiche: “ Il Professore sarà chiamato ad organizzare e coordinare l’attività di ricerca, didattica e assistenziale in Cardiologia. In particolare, il Professore dovrà sviluppare e promuovere la ricerca clinica in tema di fisiopatologia delle malattie cardiovascolari, con speciale riferimento a quelle di origine sistemica, e quella dell'imaging cardiaco avanzato ”. Nel contesto assistenziale, coerente con l'attività di ricerca da svolgere, il professore dovrà svolgere attività clinica rivolta alla diagnosi e cura delle varie cardiopatie, anche di origine sistemica, sia in ambito degenziale che ambulatoriale. L'attività assistenziale che riguarderà anche l’area dell’imaging cardiaco avanzato verrà svolta presso l’UOC di Cardiologia ”), sicché la preferenza per un'attività scientifica rientrante nel SSD messo a bando è espressione di una scelta ampiamente discrezionale dell'Ateneo (coordinata con le esigenze della AOU finanziatrice, riassunte nella convenzione) che è immune da vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrio;
- non è stato conferito peso decisivo alle funzioni assistenziali svolte e non è stato dimenticato di considerare l’attività scientifica del ricorrente perché la Commissione ha applicato i criteri normativi (richiamando nel corso della prima riunione i “ Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010, dei ricercatori titolari dei contratti ”, previsti dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011) e, come riportato nel secondo verbale, di tali aspetti la Commissione ha tenuto conto nella valutazione del profilo curriculare dei candidati e nel punteggio assegnato di conseguenza per il curriculum che risultava avere un massimo di 16 punti/100, in tale punteggio confluendo, altresì, la valutazione globale della attività assistenziale, e dunque, sebbene il dott. -OMISSIS- riportasse titolarità di brevetti, egli non dichiarava nel CV premi di ricerca come, invece, riportato dall’altro candidato (il -OMISSIS- è una società scientifica nazionale e, contrariamente a quanto il ricorrente asserisce nel ricorso, si trattava di una comunicazione orale frutto di attività scientifica), inoltre l’attività congressuale globale del candidato dott. -OMISSIS- era molto più consistente in termini numerici su congressi spesso di valenza italiana di talché le relazioni a livello internazionale riportate da parte del dott. -OMISSIS- non sono risultate complessivamente prevalenti, per l’attività assistenziale, mentre il dott. -OMISSIS- è risultato responsabile di UO per 17 anni (11 UO di UOC e 6 UO dipartimentale) rispetto ai 9 anni del dott. -OMISSIS- come responsabile di UO dipartimentale ed, infine, il dott. -OMISSIS- ha riportato nel CV esperienze volte al miglioramento dell’attività assistenziale e parte integrante delle competenze di un responsabile di UO (come riportato in allegato 1), non citate al contrario dal dott. -OMISSIS-;
- le predette allegazioni hanno portato la Commissione ad assegnare punti 9 al dott. -OMISSIS- e punti 14 al dott. -OMISSIS- per il curriculum , quindi, la Commissione non ha affatto dimenticato di valutare l’attività di ricerca scientifica prevista dal D.M. n. 344 del 4 agosto 2011, ed ha compiuto un giudizio finale in esito ad una valutazione comparativa complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, incompatibile non soltanto con l’attribuzione di punteggi globali ma anche di punteggi riferiti ai singoli parametri, perché il giudizio finale della Commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum , alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando (con riferimento a T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 7622 del 4.5.2023 e, nello stesso senso, a T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, n. 2653 del 14.11.2023).
Il controinteressato evidenzia che:
- il bando riporta fedelmente quanto previsto nel regolamento di Ateneo (art. 2, commi 1, 2 e 4, dando a sua volta piena attuazione proprio all’articolo 18, comma 1, lettera a) , della Legge n. 240 del 2010) per le selezioni dei professori nell’ambito medico-chirurgico, prevedendo che la procedura si svolga “ nel rispetto delle norme che regolano i rapporti tra l’Ateneo e il Servizio Sanitario Regionale, ai fini della copertura di posizioni strategiche e necessarie all’assolvimento degli impegni e degli accordi sottoscritti tra l’Università degli Studi di -OMISSIS- e la Regione Emilia-Romagna e tra l’Università degli Studi di -OMISSIS- e le Aziende Sanitarie ”, perciò le funzioni da svolgere sono state indicate per dare evidenza di quello che il Professore dovrà necessariamente essere in grado di svolgere, trattandosi di funzioni strategiche per la stessa sopravvivenza, nell’Ospedale di -OMISSIS-, della unità Hub&Spoke;
- il bando non confonde il settore scientifico-disciplinare con le funzioni da svolgere perché non inserisce il trattamento della sindrome coronarica acuta o la fisiopatologia o il percorso diagnostico nella descrizione del settore scientifico disciplinare, bensì chiarisce, richiamando nelle premesse le esigenze dell’Azienda Ospedaliera suggellate in una convenzione con l’Università, cosa il Professore dovrà essere in grado di insegnare agli studenti e cosa il Professore dovrà essere in grado di fare e coordinare nell’ambito dell’attività assistenziale richiesta, attività comunque rientrante nel SSD MEDS-07/B “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”;
- infatti, il bando, nella descrizione delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, non si sofferma solo sul trattamento della sindrome coronarica acuta, sulla fisiopatologia o sul percorso diagnostico, ma chiarisce che il professore dovrà svolgere: “- attività didattica frontale e di tirocinio per i concorsi di studio incardinati nel Dipartimento di Medicina e Chirurgia; - attività di docenza e tutoraggio per i Medici in Formazione Specialistica delle Scuole di Specializzazione incardinate nel Dipartimento ”;
- si evince dai verbali che la Commissione ha valutato per entrambi i candidati tutte le attività congressuali, di ricerca, di ottenimento di premi di ricerca, di titolarità di brevetti, nel curriculum , e tali attività sono state, contrariamente alla prospettazione attorea, tutte documentate dal controinteressato e la valutazione finale è trasparente nel motivato giudizio collegiale su entrambi i candidati, laddove emerge che, sul piano della attività di ricerca, il giudizio sul dott. -OMISSIS- è molto buono e quello sul dott. -OMISSIS- è buono, mentre sull’attività didattica e seminariale e sull’attività clinico- organizzativa il profilo del dott. -OMISSIS- è nettamente superiore a quello del dott. -OMISSIS-, come del resto la prova didattica ha dimostrato;
- l’attività assistenziale, per le funzioni richieste al Professore, doveva essere valutata all’interno del curriculum , insieme agli altri aspetti che pure sono stati valutati per entrambi i candidati, ed è evidente che il dott. -OMISSIS-, a differenza del dott. -OMISSIS-, vanta una anzianità nell’attività clinico-assistenziale per 17 anni, quale responsabile di Struttura Semplice, dal 2008 al 2019, e responsabile di Struttura Dipartimentale dal 2019 ad oggi, contro i 9 anni del dott. -OMISSIS- dal 2016 ad oggi, in un ambito congruente rispetto al settore scientifico disciplinare della procedura de qua ;
- quanto alla titolarità di brevetti, il Regolamento, approvato dall’Università, così come stabilito all’articolo 1 del D.M. n. 344/2011, colloca la valutazione della titolarità dei brevetti all’interno del curriculum , quale attività di terza missione (qualificazione poi non contestata dal ricorrente), espressamente già menzionata nel primo verbale della Commissione quale elemento valutativo, e nella seconda seduta, in sede di descrizione del profilo curriculare del prof. -OMISSIS-, è citata anche la titolarità dei brevetti, poi confluita nella valutazione con 9 punti finali, sui 16 massimi attribuibili, quindi, sostenere che sia mancata la valutazione dell’attività di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla titolarità dei brevetti, non corrisponde a quanto risulta per tabulas .
Il Collegio, sul terzo motivo di ricorso, osserva che, quanto alle previsioni del bando censurate in punto di eccessiva specificazione del ‘profilo’ messo a concorso ( specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere ), l’invocato riferimento all’art. 18, co. 1, lett. a), della Legge n. 240 del 2010 che, secondo la tesi attorea, consentirebbe di indicare “esclusivamente” il Settore scientifico-disciplinare ai fini selettivi, va letto unitamente alle ulteriori disposizioni normative, segnalate dall’Amministrazione, che riconoscono la potestà regolamentare agli Atenei in materia.
Come condivisibilmente precisato dalla resistente e dal controinteressato, infatti, il bando richiama quanto stabilito dal “ Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi delle disposizioni della Legge n. 240/2010 ” dell’Università degli Studi di -OMISSIS-, il quale all’articolo 2, commi 1 e 2, prevede che “ 1. I Dipartimenti oppure il Rettore, sentito il Dipartimento interessato, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e in coerenza con le risorse assegnate e le procedure definite, richiedono al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia in relazione alle esigenze di sviluppo delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza. 2. Per quanto attiene all’ambito medico-chirurgico, la procedura di cui sopra si applica anche ai settori scientifico-disciplinari coinvolti nell’attività assistenziale, nel rispetto delle norme che regolano i rapporti tra l’Ateneo e il Servizio Sanitario Regionale, ai fini della copertura di posizioni strategiche e necessarie all’assolvimento degli impegni e degli accordi sottoscritti tra l’Università degli Studi di -OMISSIS- e la Regione Emilia Romagna e tra l’Università degli Studi di -OMISSIS- e le Aziende Sanitarie ”; al successivo comma 4 dell’articolo 2 del Regolamento, poi, è disposto che “ La delibera del Dipartimento assunta a maggioranza assoluta dei presenti e mediante volto palese, debitamente motivata, deve contenere: a) il numero dei posti richiesti; b) la fascia per la quale viene richiesto il posto; c) la sede di servizio; d) il settore concorsuale di cui al DM 855/2015 o il gruppo scientifico-disciplinare, di cui all’art. 15 della legge 240/2010, per il quale viene richiesta la procedura; e) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, nel caso in cui il settore concorsuale o il gruppo scientifico-disciplinare ricomprenda più settori scientifico-disciplinari, al fine dell’individuazione dello specifico profilo; f) le informazioni sulle specifiche funzioni richieste, nonché sulla tipologia di impegno didattico e scientifico, in coerenza con quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo; per quanto attiene all’ambito medico-chirurgico, nel caso di professori coinvolti nell’attività assistenziale, la tipologia dell’impegno assistenziale sarà definita, sentita l’Azienda Sanitaria interessata (…)”.
Difatti, il bando medesimo richiama la delibera consiliare (prevista dal Regolamento con le norme surriferite) di approvazione della proposta dipartimentale di attivazione della procedura de qua per la stipula della convenzione interistituzionale universitario-ospedaliera relativa al posto messo a bando (“ vista la delibera -OMISSIS- in data 27.05.2024, con cui detto Consesso ha approvato la proposta avanzata dal Dipartimento di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo per la stipula della convenzione tra l’Università degli Studi di -OMISSIS- e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di -OMISSIS- e la conseguente attivazione di una procedura selettiva di chiamata di n. 1 Professoressa universitaria o Professore universitario di Ruolo di Seconda Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, G.S.D. 06/MEDS-07 “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio”, già S.C. 06/D1 “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio” - S.S.D. MEDS-07/B “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare” già MED/11 “Malattie dell’Apparato Cardiovascolare”, ed il cui finanziamento grava interamente sulla medesima convenzione ”).
Ebbene, in ossequio alle citate disposizioni risulta chiaro che nel bando l’Amministrazione ha correttamente evidenziato il Settore scientifico-disciplinare nonché le funzioni da svolgere (previste dal convenzionamento), senza incorrere, contrariamente alla tesi attorea, in alcuna eccessiva specificazione, come del resto pacificamente ammesso dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5330 del 13 giugno 2024).
Di conseguenza, quanto al primo profilo (specificazione delle funzioni assistenziali), non risulta manifestamente illogico o sproporzionato che nella valutazione curriculare sia valorizzata l’attività assistenziale attinente alle funzioni che concretamente e doverosamente il professore andrà a svolgere.
Ulteriormente, va osservato che il ricorrente lamenta che sia stato dato illegittimamente maggiore peso all’esperienza assistenziale nel campo della cardiologia interventistica, oggetto dell’attività posta in convenzione e, quindi, messa a bando, mentre non sarebbe stata valorizzata la propria esperienza nel campo dell’ imaging cardiologico; tuttavia, non risulta dimostrato né che l’ imaging cardiologico costituisca una “branca” maggiormente attinente alla “ ampiezza del profilo delineato ” (parametro invocato di cui all’art. 2, comma 4, lett. h) , del Regolamento di Ateneo citato), rispetto alla quale l’‘interventistica’ possa eventualmente costituire un settore del tutto limitato e, perciò, non significativo, né che l’ imaging sia maggiormente attinente all’attività dedotta in convenzione. D’altronde, come visto, la “significatività” dell’attività va necessariamente e legittimamente valorizzata ai sensi della surriferita lettera f) del citato art. 2, comma 4, del Regolamento di Ateneo (che menziona le “ specifiche funzioni richieste ”).
Infine, la circostanza addotta dall’esponente a comprova del maggior peso avuto dalla attività assistenziale poggia sul rilievo che nella tabella valutativa riportata nel verbale la voce “ attività assistenziale, ove rilevante ” è evidenziata in grassetto e che la documentazione curriculare del vincitore sarebbe scarna o non significativa quanto agli altri elementi e, perciò, risulterebbe chiara la netta prevalenza data all’attività assistenziale (documentata e scandita invece in modo molto approfondito dal controinteressato); quindi, lo scarto minimo di 0,5 tra il punteggio dei candidati, secondo il ricorrente, si giustificherebbe solo alla luce dell’indebita valorizzazione in termini di punteggio premiale della specifica attività clinico/assistenziale in cardiologia interventistica indicata nel bando.
Osserva il Collegio che, a pag. 6 del verbale n. 2, prima della contestata tabella, è articolato il “profilo curriculare” che da contezza degli elementi (sinteticamente esposti) emergenti dai curricula presentati dai candidati. La tabella contestata, dal canto suo, è redatta, con richiamo ai criteri di legge, in relazione alla valutazione dell’“ Attività didattica e curriculum ” e, nella voce “ curriculum ” è specificato “ ivi comprese le attività di terza missione nonché le attività di servizio, istituzionali, organizzative, pertinenti al ruolo, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, purché svolte a seguito di conferimento ufficiale da parte degli Organi competenti e l’attività assistenziale, ove rilevante ” (con enfasi in grassetto su «l’attività assistenziale, ove rilevante»), con indicazione dei rispettivi punteggi dei commissari; seguono, poi i motivati giudizi individuali dei commissari ed il motivato giudizio collegiale, ripresi e specificati nella relazione finale.
Nel “profilo curriculare”, come accennato, sono menzionati per entrambi i candidati gli elementi emergenti dal curriculum che la Commissione, in applicazione dei criteri, ha valutato:
- per il ricorrente sono indicati il conseguimento della laurea, del dottorato e della qualifica di dirigente medico, la durata della titolarità dell’incarico di responsabilità di struttura semplice e struttura semplice dipartimentale, la partecipazione in qualità di docente a corsi di laurea e specializzazioni nonché come cultore della materia o a contratto e dottorato – quale membro del collegio dei docenti – e tutor per tesi di laurea e specializzazione, l’assenza di dichiarazione sulla titolarità di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale, la qualità di componente di editorial board di riviste a basso impatto, le relazioni a convegni anche internazionali, la partecipazione a studi di ricerca anche internazionali nonché la dichiarazione della titolarità di due brevetti nazionali e due internazionali;
- per il controinteressato sono indicati il conseguimento della laurea, del dottorato e della qualifica di dirigente medico, la durata della titolarità dell’incarico di responsabilità di struttura semplice e struttura semplice dipartimentale, la qualità di coordinatore e componente di gruppi di lavoro aziendali e di componente di gruppo di coordinamento istituzionale regionali, la partecipazione in qualità di docente a scuole di specializzazione e master universitari e tutor per tesi di laurea e specializzazione, l’assenza di dichiarazione sulla titolarità di progetti di ricerca su base nazionale e internazionale, la qualità di componente di editorial board di riviste a basso impatto, le relazioni a convegni nazionali, la partecipazione a studi di ricerca clinica anche internazionali, il conseguimento di un premio per attività di ricerca.
Alla luce di quanto illustrato, appare evidente che gli elementi del controinteressato considerati dalla Commissione (descritti del “profilo curriculare”) non sono né numericamente né tipologicamente diversi da quelli esaminati per il ricorrente, palesandosi una chiara inconsistenza della doglianza attorea in punto di assenza di documentazione (e di valutazione quindi) delle voci ulteriori rispetto all’attività assistenziale del controinteressato; quindi, il profilo relativo alla non significatività delle esperienze del controinteressato (diverse dall’attività assistenziale) attiene al merito tecnico, di cui si duole l’esponente con il quarto motivo di ricorso ed ivi verrà trattato.
In definitiva, la ponderazione dell’attività assistenziale maturata in ambito attinente alle funzioni indicate nel bando risulta coerente con le previsioni normative esaminate e, pertanto, legittima; non vi è alcuna prova, del resto, che l’esperienza assistenziale del ricorrente sia maggiormente attinente alle funzioni da svolgere o al settore scientifico-disciplinare, rispetto a quella del vincitore.
Infine, parte ricorrente omette di considerare la maggiore ampiezza, evidenziata dalle controparti, della titolarità di posizioni apicali di struttura anche dipartimentale a favore del controinteressato, elemento che plausibilmente ha concorso all’apprezzamento complessivo del criterio con ciò palesandosi, ulteriormente, l’inconsistenza della tesi attorea sulla esclusiva rilevanza data all’attività specifica rispetto agli altri parametri.
Per le ragioni illustrate anche il terzo capo di doglianze è infondato.
Il quarto motivo di ricorso “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 1, lett. a), dell’art. 5 del bando e dell’art. 6 del “Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia, ai sensi delle disposizioni della legge n. 240/2010” dell’Università degli Studi di -OMISSIS- di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento dei fatti Illogicità e ingiustizia manifesta ” censura la macroscopica irragionevolezza del giudizio della Commissione, rivolto al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione, e ciò in relazione ai seguenti profili:
- quanto alle pubblicazioni scientifiche (nel verbale n. 2 si legge che la Commissione ha proceduto ad “ Attribuire il punteggio dettagliatamente sulla base dei criteri di cui al D.M. 344/2011 ”), i sub-punteggi di 0,1 e 0,2 attribuiti dai Commissari con riferimento a ciascuno dei predetti criteri non sono stati esplicati da un punto di vista motivazionale da parte dell’Organo di valutazione, i cui giudizi sul punto si rivelano del tutto arbitrari e inconoscibili, facendo difetto la preventiva determinazione degli indicatori necessari a comporre il punteggio sulla produzione scientifica dei due candidati (che avrebbe dovuto risultare dal verbale relativo alla prima riunione), ed è irrilevante il fatto che (tanto rispetto alla qualità delle pubblicazioni presentate, quanto al profilo della consistenza, intensità e continuità temporale della produzione) il ricorrente abbia ottenuto un punteggio maggiore, perché una scala graduata per intervalli avrebbe sicuramente portato ad uno scarto maggiore [ad esempio, sotto il profilo della consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica, non è chiaro perché tra il dott. -OMISSIS-, con n. 20 punti, e il dott. -OMISSIS-, con n. 13 punti, c’è solamente uno scarto di 7 punti, quando i) la consistenza complessiva del ricorrente (176 lavori considerati) è molto più evidente (a fronte delle 108 pubblicazioni del controinteressato), ii) ugualmente per l’intensità della produzione scientifica, se si considera il dato degli 8,8 lavori medi annui (a fronte dei soli 3,5 del dott. -OMISSIS-) e dei 140 lavori editi nell’ultimo decennio (contro i soli 69 del controinteressato), iii) così come pure per la continuità temporale, perché se è vero che la prima pubblicazione del dott. -OMISSIS- è del 1993, è altrettanto vero, curriculum vitae alla mano, che la seconda è di ben 14 anni dopo (del 2007), momento a partire dal quale va, dunque, considerata, visto l’enorme lasso di tempo intercorso tra la prima e la seconda];
- con riguardo al profilo dell’attività di ricerca scientifica, che, pur espressamente indicata nel verbale n. 1 come elemento oggetto di valutazione, non è stata, invece, poi minimamente presa in considerazione allorché, nell’ambito del verbale n. 2, la Commissione è passata alla concreta attribuzione dei punteggi, va evidenziato che nei verbali che certificano i lavori della Commissione non si trova traccia della considerazione dei quattro criteri di valutazione individuati nel corso della prima seduta (ossia della “ a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi ”, del “b ) conseguimento della titolarità di brevetti ”, della “ c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ”, del “ d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”), difettando, così, nella determinazione del punteggio complessivamente assegnato ai candidati la considerazione della relativa attività di ricerca scientifica, e ciò è del tutto irragionevole e irrazionale se si tiene conto che era stata la stessa Commissione ad assumere l’auto-vincolo di considerarla e valutarla;
- sul profilo denominato “ Attività Didattica e curriculum ”, la valutazione è palesemente irragionevole e frutto di un chiaro travisamento dei fatti perché (con rinvio al terzo motivo di ricorso) sull’illegittimità del punteggio specificamente assegnato ai due candidati (in relazione all’elemento del “ Curriculum (ivi comprese le attività di terza missione nonché le attività di servizio, istituzionali, organizzative, pertinenti al ruolo, presso Atenei ed enti di ricerca pubblici e privati, purché svolte a seguito di conferimento ufficiale da parte degli Organi competenti e l’attività assistenziale, ove rilevante ”) ha avuto peso determinante l’attività assistenziale, unico riferimento valutativo della Commissione, atteso che entrambi i concorrenti, infatti, sono Responsabili di una U.O.D. (il ricorrente da ben tre anni prima del dott. -OMISSIS-) e l’unica differenza è che mentre il dott. -OMISSIS- ha svolto “ attività clinico/organizzativa di livello buono nel settore dell’imaging cardiovascolare ” (pag. 10 del verbale n. 2), il dott. -OMISSIS- lo ha fatto “ nel settore della cardiologia interventistica ” (pag. 15 del verbale n. 2), e da qui scaturiscono i 6 punti in più del vincitore;
- sempre in riferimento alla voce “ attività didattica e curriculum ”, il dott. -OMISSIS- ha solamente un’abilitazione di II fascia per il s.c. 06/D1 (“ Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio ”), mentre il dott. -OMISSIS- ha ben tre abilitazioni (1. di II fascia nel s.c. 06/D1 “ Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio ”; 2. di I fascia nel s.c. 06/D1 “ Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio ”; 3. di II fascia nel s.c. 06/B1 “ Medicina interna ”), abilitazioni che stridono enormemente con il giudizio finale non positivo, reso dalla Commissione mediante l’assegnazione al ricorrente di n. 69,8 punti, dunque, di un punteggio inferiore alla soglia minima per l’idoneità richiesta dall’art. 6, co. 4, del Regolamento di Ateneo;
- anche rispetto al criterio della “ quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato ”, per il quale dal verbale n. 2 risulta che il dott. -OMISSIS- ha conseguito n. 5 punti, si tratta di giudizio macroscopicamente irragionevole, perché, a fronte di evidente parità di attività di esercitazioni e tutoraggio degli studenti, inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, il punteggio differenziale è stato attribuito tutto in relazione all’attività seminariale, in cui, tuttavia, compaiono solamente attività di docente, responsabile scientifico o relatore a eventi di stampo meramente nazionale e, in molti casi, addirittura locale, mentre si sarebbe dovuto considerare anche la “qualità” dell’attività seminariale, e perciò non è chiaro come sul punto il dott. -OMISSIS- abbia ottenuto n. 4 punti (un punto in meno del controinteressato), se aveva riportato nel relativo curriculum esperienze come relatore in più di 35 convegni e incontri di studio di caratura internazionale, elemento evidenziato a pag. 6 del verbale n. 2 (riconoscendo che il ricorrente “ ha effettuato relazioni a convegni anche internazionali ”, mentre il dott. -OMISSIS- “ ha effettuato relazioni a convegni nazionali ”), cui non ha fatto seguito congrua attribuzione di punteggio.
L’Amministrazione, sul quarto motivo di ricorso, controdeduce che:
- lo scarto sulla “consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica” (punteggio di 20/25 assegnato al dott. -OMISSIS-, rispetto ai 13/25 punti del dott. -OMISSIS-) si è creato soprattutto negli ultimi 10 anni, come osservato dall’H index degli ultimi 10 anni rispetto all’H index totale, e in modo simile lo scarto nel numero delle pubblicazioni si è accumulato soprattutto negli ultimi dieci anni mentre negli anni precedenti lo scarto è a favore del dott -OMISSIS- sia in termine di H index che di pubblicazioni, inoltre sia H index medio per anno che lavori medi per anno non consentono di attribuire punteggi superiori al dott. -OMISSIS- in termini di consistenza e intensità e, quindi, la Commissione ha considerato lo scarto di sette punti come una misura adeguata a definire globalmente e anche in termini temporali la differenza dei due candidati in relazione a tale criterio, sempre ricordando che le valutazioni delle Commissioni di concorsi universitari costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati;
- quanto, invece, al criterio relativo alla “ quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato ”, come riportato in allegato, la Commissione ha considerato che il dott. -OMISSIS- ha svolto attività per la predisposizione di cinque tesi di laurea mentre il dott. -OMISSIS- di una tesi di laurea e di una tesi di dottorato, inoltre la Commissione ha rilevato che il dott. -OMISSIS- era stato relatore in 116 congressi contro i 39 del dott. -OMISSIS-, risolvendosi durante la seconda riunione ad assegnare un punto aggiuntivo al dott. -OMISSIS- (richiamando la giurisprudenza laddove precisa che “ In relazione ai calcoli fatti dalla parte ricorrente che intenda rivedere in pejus i punteggi assegnati al controinteressato ed in melius i punteggi che le sono stati attribuiti, si tratta con ogni evidenza di uno sconfinamento nel merito delle valutazioni ampiamente discrezionali della commissione, che è del tutto inammissibile, in quanto, oltre che in ordine all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi anche con riguardo alla valutazione dei titoli ”; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, n. 845 del 16.3.2023).
Il controinteressato evidenzia che nel quarto motivo di ricorso sono riproposte sostanzialmente le precedenti censure sotto il profilo della supposta irragionevolezza, ossia pretendendo di sindacare il merito valutativo.
Quanto alle pubblicazioni scientifiche, sottolinea il vincitore, non manca l’indicazione di sub-punteggi, né lo scarto di 7 punti (a vantaggio del ricorrente) quanto alla consistenza, alla intensità ed alla continuità temporale delle pubblicazioni risulta illogico per le seguenti considerazioni:
- la produzione scientifica del ricorrente è costituita prevalentemente dalla partecipazione a numerosi gruppi che condividono lo stesso ambito di ricerca nel contesto dell’ecocardiografia e prevalentemente su Infiammazione ed Ecocardiografia da stress , su pazienti affetti da cardiopatia ischemica stabile, con analisi di dati sovrapponibili per ambito clinico nel cui contesto estrapolare diverse analisi statistiche, e le pubblicazioni scientifiche del dott. -OMISSIS- vertono pressoché tutte su casi clinici di imaging , sempre nel contesto dunque della diagnostica per immagini;
- le pubblicazioni del dott. -OMISSIS- sono diversificate ( interventistica strutturale - PFO, LAAO; TAVI - sindrome coronarica acuta - Medicina di Genere - Stent coronarici - Malattia dei bypass Aorto coronarico - Percorso e network dello STEMI - Organizzazione territoriale della rete dello STEMI - Terapia antiaggregante nel contesto della sindrome coronarica acuta - Patologia coronarica acuta durante covid ), ciò evidenziando ampie ed estese competenze che richiedono tempi e analisi molto più lunghe e capillari, per una più intensa produzione scientifica dovuta in particolare alla raccolta dei dati, della casistica nel tempo e degli esiti a distanza.
Quanto all’attività di ricerca scientifica, oltre alla già contestata mancanza di fondatezza della doglianza attorea relativa alla assenza di valutazione di tale elemento (esaminata col primo motivo), in relazione al curriculum non risulterebbe ingiustificato il maggiore punteggio attribuito al vincitore atteso che, anche in riferimento al solo dato oggettivo della titolarità della responsabilità di struttura, sussiste una netta differenza perché il controinteressato è stato responsabile di struttura semplice dal 2008, con ben 8 anni in più di anzianità nella responsabilità di struttura ospedaliera, afferente il settore scientifico-disciplinare del concorso, e la pretesa mancata valutazione o sottostima delle abilitazioni del ricorrente sarebbe infondata, ad avviso del controinteressato, perché il giudizio sull’attività didattica era previsto attraverso criteri e sub-criteri, tutti apprezzati dalla Commissione.
La concreta attività di esercitazioni e tutoraggio degli studenti non è paritaria, secondo la prospettazione del controinteressato, bensì chiaramente evincibile a favore del vincitore (in riferimento alla differenza consistente negli incarichi di insegnamento dell’uno e dell’altro, come allegati al verbale della seconda riunione della Commissione, e nell’assistenza agli studenti per cui il dott. -OMISSIS- ha seguito 5 tesi di laurea mentre il dott. -OMISSIS- 1 tesi di laurea e 1 tesi di dottorato).
Infine, sull’attività seminariale il dato sarebbe oggettivo, a vantaggio del controinteressato (il dott. -OMISSIS- è stato relatore in 116 congressi ed il dott. -OMISSIS- in 39 congressi).
Il Collegio, sul quarto motivo di ricorso, osserva che il ricorrente, come dallo stesso sintetizzato anche nella memoria finale, contesta la macroscopica irragionevolezza ed il difetto di motivazione sotto diversi profili, che di seguito si esaminano con le relative osservazioni.
Le pubblicazioni scientifiche, come già visto con le considerazioni articolate relativamente al primo motivo di ricorso - cui si rimanda -, sono state apprezzate (a favore del ricorrente) in base a criteri predeterminati con attribuzione per ciascun criterio e relativamente ad ogni pubblicazione di un punteggio (0,2 o 0,1) derivante dalla applicazione degli stessi parametri predefiniti, sì che, come visto, ciò costituisce legittima semplice espressione della motivazione estrinsecata in base al parametro predefinito.
Quanto alla consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica, già esaminata sotto il profilo della adeguatezza e ragionevolezza del criterio con considerazioni cui si rinvia, dovrebbe - secondo la prospettazione attorea - emergere dalle valutazioni della Commissione l’illogicità concreta del punteggio perché la consistenza (il numero dei lavori, 176 contro 108), l’intensità (media dei lavori annui, 8,8 contro 3,5 e 140 lavori contro 69 nell’ultimo decennio) e la continuità (primo lavoro 1993 per il controinteressato ma la successiva produzione scientifica è del 2007) paleserebbero un vantaggio maggiore (rispetto a quello già riconosciuto) a favore del ricorrente, che non sarebbe scalfito da quanto evidenziato dal controinteressato in relazione al più ampio spettro delle materie su cui si è incentrata la produzione scientifica dello stesso (cui il ricorrente contrappone anche la propria variegata produzione, avendo pubblicato studi che spaziano dall’ imaging cardiaco , all’ elettrofisiologia o fibrillazione atriale , e al monitoraggio ritmo cardiaco e arresto cardiaco mediante dispositivi indossabili, i.e. wearables, fino all’ auscultazione cardiaca per la diagnosi di valvulopatie ); il vincitore, evidenzia ancora il ricorrente, ha pubblicato, o meglio partecipato a pubblicazioni, spesso solo come coautore, sostanzialmente solo in relazione all’argomento specificato nel bando, ossia sulle sindromi coronariche e loro trattamento invasivo. Inoltre, le considerazioni dell’Amministrazione sulla sussistenza dello scarto tra i due concorrenti “soprattutto” negli ultimi dieci anni non escludono che non si sia creato anche prima e che, in ogni caso, alla Commissione competeva valutare nel suo complesso la consistenza, intensità e continuità temporale della produzione scientifica. Ancora, il confronto tra il dott. -OMISSIS- e il dott. -OMISSIS-, per come sintetizzato dalla stessa Commissione in allegato al verbale n. 2, paleserebbe numeri (ad esempio il ricorrente citato ben 15.068 volte, a fronte delle sole 2.334 citazioni del vincitore del concorso) incompatibili con un giudizio finale che, ai sensi dell’art. 6, co. 4, del Regolamento di Ateneo, è considerato non positivo (viste anche le tre abilitazioni in I e II fascia).
Di contro, nella memoria di replica, il controinteressato rileva che le abilitazioni reclamate sono scadute senza chiamata e che, comunque, la valutazione della produzione scientifica del ricorrente nella procedura de qua è nettamente positiva a favore dello stesso.
Il Collegio osserva che il preteso maggiore scarto (rispetto a quello già riconosciuto) relativo alla valutazione della produzione scientifica, al netto della incontestata intervenuta scadenza delle abilitazioni (comunque non evidenziate dalla difesa attorea quali criteri di valutazione, dato che, semmai, costituiscono requisiti di accesso alla procedura), dovrebbe vertere, secondo la prospettazione attorea, sulla superiore valorizzazione del dato numerico e consistenza dei lavori nonché dell’ampiezza dello spettro scientifico (che comunque prospetta come equipollente tra i due candidati).
Sul punto (preteso maggiore punteggio in base al dato numerico della produzione scientifica, così come sintetizzato dal ricorrente), va rilevato che le considerazioni dell’Amministrazione sul maggiore scarto nell’ultimo decennio sono efficacemente esaustive del criterio discrezionale e proporzionale dello stesso, dato che rispetto al numero totale delle pubblicazioni (176 contro 108) il differenziale a vantaggio del ricorrente è del 38% circa, mentre relativamente alla media annua (8,8 contro 3,5) il differenziale è del 60% circa, e sul numero dei lavori nell’ultimo decennio (140 lavori contro 69) il differenziale è del 50% circa: il punteggio finale attribuito sulla consistenza complessiva è di 20 per il ricorrente e di 13 per il controinteressato con un differenziale del 35%, così allineandosi tale valore allo scarto numerico totale (38% circa) e differenziandosi, invece, solo “distributivamente” in media nell’ultimo decennio, come evidenziato dall’Amministrazione. Ulteriormente, va osservato che i fattori numerici andavano valutati anche in ragione della continuità temporale dei lavori (ossia da quanto tempo si dedicano alla produzione scientifica), che il ricorrente ritiene comunque a suo netto e maggiore favore (rispetto a quanto già riconosciuto complessivamente in più), perché il controinteressato ha sì iniziato prima la produzione ma ha dimostrato un intervallo di 14 anni tra la prima e le successive pubblicazioni.
Tali considerazioni comportano che non possa ritenersi, come pretende il ricorrente, che l’attribuzione del punteggio (comunque già favorevole per lo stesso) sia manifestamente illogica o irragionevole, attesa la coerenza tra scarto del numero totale delle pubblicazioni (38% circa) e punteggio valutativo (35% circa); ulteriormente, considerato che, come rilevato dall’esponente medesimo, si tratta di giudizio discrezionale complessivo e non prettamente numerico (altrimenti sarebbe stata individuata dal bando una semplice formula matematica), la Commissione doveva considerare anche l’intensità (la media, ossia distribuzione dei lavori nell’anno) e la continuità (ossia la distribuzione dei lavori negli anni).
Pertanto, come condivisibilmente sottolineato dall’Avvocatura dello Stato e in definitiva non contestato dal ricorrente, lo scarto maggiore di intensità/continuità (rispetto a quello del totale complessivo dei lavori) è riscontrabile soprattutto nell’ultimo decennio a favore del ricorrente, a fronte di una più lunga attività del controinteressato (comunque tale, a prescindere dall’intervallo, perché ciò si riscontra nel parametro dell’intensità).
In sostanza, la proporzione tra percentuale di voto in più al ricorrente (35%) rispetto a quella del numero totale dei lavori (38%) è pressoché omogenea, mentre è inferiore al dato relativo alla percentuale della maggiore intensità, tuttavia perimetrata soprattutto all’ultimo decennio.
Orbene, dai riscontri sopraindicati (meramente chiarificatori dei valori in contestazione e non posti quali criteri selettivi, trattandosi di giudizio discrezionale complessivo) appare, ad un giudizio estrinseco proprio del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, che il voto complessivo non sia sproporzionato (35% in più al ricorrente rispetto al vincitore) rispetto a tutti gli elementi predeterminati, considerato che si tratta di una valutazione sì numerica ma complessiva (quando già era stato dato un voto alle singole voci relative alla qualità dei lavori, elemento concorrente alla definizione di un giudizio generale sulla “consistenza” dei lavori) che, senza manifesta irragionevolezza o travisamento del fatto, ha bilanciato il numero totale dei lavori (in percentuale comunque omogenea al punteggio), a fronte della maggiore intensità della produzione del ricorrente soprattutto nel periodo più recente nonché della durata complessiva della produzione stessa (a favore del controinteressato).
Sulla riproposta censura relativa alla omissione della considerazione della attività di ricerca scientifica si fa espresso rinvio a quanto già considerato in sede di trattazione del primo motivo di ricorso, restando da esaminare il profilo, più specificatamente articolato nel quarto capo di doglianze in esame, sul valore attribuito dalla Commissione ai seguenti elementi: a) “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi ”, b) “ conseguimento della titolarità di brevetti ”, c) “ partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali ”, d) “ conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ”.
In particolare, sulla valutazione della “ Attività didattica e curriculum ” il ricorrente ha rimarcato nella memoria finale, in seguito alle controdeduzioni avversarie un duplice ordine di profili di seguito esaminati con le relative osservazioni:
1) assenza dei criteri di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 344/2011 nella voce “ curriculum ” derivandone la asserita illegittima preferenza assegnata alle specifiche funzioni (svolte dal controinteressato) coincidenti con quelle poste a bando, ma sul punto si è già avuto modo di considerare, con osservazioni cui si rinvia, che non vi è stata omissione di criteri né illegittima preferenza per l’attività assistenziale;
2) sul criterio della “ quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato ” le posizioni delle controparti sarebbero ingiustificate laddove sottolineano che il dott. -OMISSIS- ha seguito 5 tesi di laurea mentre il dott. -OMISSIS- 1 tesi di laurea e 1 di dottorato, e che il controinteressato è stato relatore in 116 congressi mentre il dott. -OMISSIS- in 39 conferenze, atteso che il criterio non era solo quantitativo ma anche qualitativo e, pertanto, secondo la prospettazione attorea, il fatto che il dott. -OMISSIS- abbia svolto l’attività di relatore di 1 tesi di dottorato (che sarebbe maggiormente impegnativa) lo colloca in una posizione equivalente a quella del dott. -OMISSIS-, che ha seguito “solamente” 5 tesi di laurea (che sarebbero più “semplici”) e, parimenti - sostiene il ricorrente - per aver svolto attività convegnistica in numero inferiore ma di caratura internazionale.
In estrema sintesi, il ricorrente, con il secondo profilo, chiede di accertare se ha ragionevolmente più valore l’assistenza per più tesi di laurea rispetto ad una sola tesi di dottorato e se andava maggiormente valutata l’attività convegnistica internazionale anche se numericamente inferiore, rispetto a quella nazionale pur numericamente superiore. A ben vedere, tuttavia, tali considerazioni attengono prettamente al merito amministrativo affidato alla professionalità dei commissari, senza palesare profili di manifesta irragionevolezza, non avendo il ricorrente evidenziato nemmeno in base a quali parametri qualitativi (considerato che il medesimo lamenta la pretermissione di una valutazione di questo tipo) la tesi di dottorato nel caso concreto o i convegni internazionali fossero oggettivamente più rilevanti (come le pubblicazioni scientifiche, infatti, anche i lavori scientifici universitari - quali tesi di laurea e di dottorato - possono avere diversa complessità e rilievo così come i convegni nazionali o internazionali, e ciò non è stato circostanziato).
Infine, quanto alle contestazioni relative alle partecipazioni a gruppi di ricerca, alla irrilevanza del conseguimento di premi da parte del controinteressato e alla pretesa omessa considerazione dei brevetti del ricorrente, giova ricordare in via generale che in simili procedure selettive l’Amministrazione non ha l’obbligo di motivare le valutazioni parziali delle singole voci che compongono un criterio specifico ed articolato e che si è chiarito che “ Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di selezioni volte alla chiamata di professori universitari di prima fascia, la valutazione comparativa che la commissione esaminatrice di un concorso è chiamata a svolgere consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei vari candidati. Ne consegue che la valutazione dei titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8525) ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8865 del 12 novembre 2025). Quindi, in sostanza, non è necessaria la specificazione della valutazione delle singole voci che compongono un criterio selettivo già articolato, essendo il giudizio rivolto alla comparazione complessiva delle capacità, in relazione all’interesse pubblico specifico, e risultando sufficiente che, come nel caso in esame, il titolo sia stato considerato.
In ogni caso, atteso che l’espressione della discrezionalità tecnica deve comunque confrontarsi con il criterio della non manifesta irragionevolezza e della corretta comprensione dei fatti, si osserva quanto segue in relazione ai profili delineati da parte attrice.
Quanto ai brevetti, secondo il ricorrente è la stessa Commissione a riconoscere (a pag. 6 del verbale n. 2), nell’ambito della descrizione del relativo profilo curriculare, il fatto che il dott. -OMISSIS- “ Dichiara di essere inventore di due brevetti nazionali e 2 internazionali ”, senza però poi “tradurre” in punti tale aspetto. In realtà, ad avviso del Collegio, come risulta palese dalle affermazioni dell’esponente appena riportate - aspetto che si è già avuto modo di verificare -, i brevetti sono stati considerati (nel profilo curriculare), mentre - per quanto attiene alla mancata valorizzazione di tali titoli - il ricorrente non ha allegato alcun dato in ordine alla loro rilevanza, o ai criteri per apprezzarne l’incidenza, né in relazione al settore scientifico-disciplinare né in relazione alle funzioni poste a bando che, come si è già avuto moto di osservare, definiscono il perimetro dell’interesse pubblico ossia “contestualizzano” il titolo (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1551 del 24 febbraio 2025), avendo unicamente segnalato la difesa attorea che il numero dei brevetti avrebbe dovuto comportare “un qualche punteggio”.
Quanto al criterio “a ) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi ”, è lo stesso esponente a convenire che sia il dott. -OMISSIS- (pagg. 3/4 del curriculum , alla voce “ Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale o internazionale ”), sia il dott. -OMISSIS- (pagg. 15/16 del curriculum ), dichiarano n. 13 esperienze in tal senso “per cui il giudizio non può che essere equivalente”, ciò di per sé escludendo - se non accompagnato da ulteriori concreti elementi palesemente significativi - che tale dato sia rilevante ai fini del riconoscimento di un maggior punteggio al ricorrente.
In ordine al criterio “ d) conseguimento di premi e riconoscimento nazionali e internazionali per attività di ricerca ”, il deducente lamenta che il controinteressato (pagg. 18/19 del curriculum ) fa riferimento alla partecipazione come membro alle attività di taluni Comitati, che, tuttavia, per espressa previsione della Commissione, non sono valorizzabili a fini concorsuali, e a un premio conseguito nel 2007 per la miglior comunicazione presentata al 28° Congresso Nazionale della Società di Cardiologia Invasiva, che non è – a suo dire – in realtà inerente all’attività di ricerca scientifica e la cui sola considerazione risulterebbe comunque inidonea a colmare il gap di punti legato all’elemento dei brevetti; l’Amministrazione ed il controinteressato, dal canto loro, evidenziano che, sebbene il dott. -OMISSIS- riportasse titolarità di brevetti, egli non dichiarava nel curriculum premi di ricerca come, invece, riportato dall’altro candidato, precisando che il GISE è una società scientifica nazionale e che, contrariamente a quanto il ricorrente asserisce, si trattava di una comunicazione orale frutto di attività scientifica. Sul punto va osservato, quindi, che parte ricorrente non ha replicato alle oggettive controdeduzioni avversarie (consistenza del premio) e, soprattutto, l’esponente non ha evidenziato, ai fini del lamentato eccesso di potere, il percorso logico che porterebbe a ritenere manifestamente più rilevanti i brevetti (dei quali, come visto, non ha comunque allegato il valore rispetto all’interesse pubblico sotteso alla procedura selettiva de qua ) rispetto al premio conseguito dal controinteressato, di cui non ha nel prosieguo più contestato la caratura scientifica né la significatività specifica ai fini della selezione de qua .
Quanto detto, unitamente alla generale considerazione di principio surriferita, ossia che la valutazione della Commissione è complessiva (e non puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli) vertendo su tutti gli elementi previsti - da contestualizzarsi nella concreta selezione -, comporta che anche gli aspetti da ultimo considerati (partecipazione a gruppi, brevetti e premi) sono stati apprezzati dalla Commissione che, alla luce delle argomentazioni evidenziate dalle parti in giudizio, risulta aver operato senza palesare un giudizio manifestamente illogico o frutto di un travisamento del fatto.
Per le ragioni illustrate, quindi, anche il quarto capo di doglianze è infondato.
In definitiva, attesa l’infondatezza di tutte le censure, il ricorso va respinto.
Attesa la peculiarità della controversia, sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Italo AS, Presidente
Caterina Luperto, Referendario
PA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA NI | Italo AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.