TAR Parma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 34
TAR
Ordinanza cautelare 23 luglio 2025
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Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo; Violazione dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione degli auto-vincoli, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta

    La Commissione ha valutato l'attività di ricerca scientifica nell'ambito del curriculum, come previsto dal Regolamento universitario, e non vi è stata alcuna omissione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 D.P.R. n. 497/1994, art. 4 D.P.R. n. 117/2000; Violazione dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere per sviamento di potere

    I criteri di valutazione sono stati predeterminati nel primo verbale, e la specificazione dei sub-punteggi è una legittima attribuzione di punteggio nei limiti del massimo consentito, non una integrazione postuma dei criteri.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 1, lett. a), e dell’art. 24, co. 5, L. n. 240/2010; Violazione dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere per sviamento, illogicità e ingiustizia manifesta

    Il bando ha correttamente specificato le funzioni richieste in coerenza con il Regolamento di Ateneo e la convenzione interistituzionale, senza incorrere in eccessiva specificità o privilegiare indebitamente un'area.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 1, lett. a), dell’art. 5 del bando e dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo; Violazione dell’art. 97 Cost.; Eccesso di potere per sviamento, manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento dei fatti

    Le valutazioni della Commissione sono state effettuate secondo criteri predeterminati e costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, non risultando manifestamente illogiche o irragionevoli. La valutazione complessiva è stata coerente con gli elementi considerati.

  • Rigettato
    Motivi di ricorso I, II, o IV

    Poiché tutte le censure sono state respinte, la richiesta di rinnovazione dell'attività di valutazione è infondata.

  • Rigettato
    Motivo di ricorso III

    La specificazione delle funzioni è legittima e coerente con la normativa e la convenzione interistituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Parma, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
    Numero : 34
    Data del deposito : 26 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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