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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 05/05/2025, n. 118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 118 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1186/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, Parte_1 C.F._1
Via delle Orchidee n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe LATTANZIO che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Controparte_1 C.F._2
Arco dei Ciechi n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Carla AMADEI che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
A)Il sig. continuerà a versare in favore della sig. quale contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento della figlia nata a [...] il 224.2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autonoma, l'importo mensile di euro 426,82, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT a decorrere al mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza definitoria del presente giudizio. I versamenti verranno effettuati, mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese;
pagina 1 di 4 B) Il sign rinuncia a percepire l'assegno unico erogato dall'INPS-SEDE Parte_1
PROVINCIALE DI RIETI in favore della Sign. che ne ha fatto richiesta per la figlia Parte_2
e rinuncia alla domanda di restituzione formulata in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio;
Per_1
C) Le spese universitarie (comprensive di quelle per alloggio, libri di studio e tasse universitarie) della figlia
saranno a carico di entrambi i genitori che provvederanno a sostenerle nella misura del 50% ciascuno, Per_1 mediante versamenti da effettuare con bonifico bancario o con il diverso mezzo di pagamento prescelto entro il 5 di ogni mese, direttamente in favore della figlia Per_1
D) Le ulteriori spese straordinarie, previamente concordate, ad esclusione delle spese mediche urgenti, sostenute per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere Per_1 rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario o con il diverso mezzo di pagamento che verrà prescelto. Ai fini della individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al protocollo in uso al Tribunale di Rieti, datato 05.05.2016;
E) Il sig. si obbliga a versare in favore della Sig. che l'ha anticipato, Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 464,56, pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia (spese assicurazione Per_1 rea e bollo auto in uso alla figlia;
spese acquisto tablet, spese utenze alloggio universitario), come documentate in atti, in uno con la memoria ex art. 473bis.17 co. C.p.c. del 19.1.2025 oltre ad euro 49,90 a titolo di rimborso del 50% delle spese dentistiche e sanitarie anticipate, rispettivamente in data 07.02.2025 e 23.12.2024, come documentate fornita a mezzo whatsapp dalla al in data 05.03.2025, per un Parte_2 Pt_1 totale di euro 514,46.
F) Il Sig. si obbliga a versare in n. 7 rate consecutive, con le seguenti cadenze mensili al Parte_1 giorno 5 del mese in favore della Sig. l'importo di euro 1000,00 a saldo stralcio e Parte_2 transazione delle pretese azionate dalla sign. nell'ambito del proc. n. 985/2024 R.G. Parte_2
GIUD.PACE RIETI, con reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa azionata dalle parti in detto giudizio, che verrà abbandonato, con compensazione delle spese e compensi di lite, la stessa rateizzazione comprenderà anche le spese anticipate di cui al punto E per un totale di euro 1514,46 ed un importo mensile di euro 216,35, a fare tempo dal mese di aprile dell'anno 2025;
G) Il Sig. rilascerà una dichiarazione scritta ove disporrà che i propri beni alla morte saranno ereditati Pt_1 dalla figlia Per_1
H) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
I) Le parti danno atto che, salvo quanto previsto nelle suestese condizioni, hanno definito ogni altro rapporto economico pregresso, ad esclusione della questione relativa all'obbligo assunto in sede di separazione personale dei coniugi in data 21.3.2014 da parte del Sig. ad investire in favore della figlia Controparte_2 [...]
n buoni postali gli assegni familiari dal medesimo percepiti per tale carico familiare dalla domanda Per_1
pagina 2 di 4 inoltrata all'INPS sino al 01.02.2022. Riguardo tale questione la Sig. si riserva di agire Parte_2 in separata sede.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.10.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Rieti, Controparte_1 in data 11.12.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti (atto n. 100, anno
2004, parte II, serie A Uff. 1), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dall'unione matrimoniale è nata in [...] Persona_1
22.04.2005; la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Cittaducale Via F.lli Cervi 2/A, nell'immobile di proprietà di;
tra le parti è intervenuta separazione consensuale Parte_1 il 18.03.2014.
Tutto ciò premesso, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione dal momento della separazione ed essendo decorsi i termini di legge, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata si è costituita la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa.
Alla udienza del 30.1.2025 il ricorrente ha dichiarato di lavorare come meccanico in una società insieme al fratello e di percepire una retribuzione mensile netta di circa 1500 euro e di vivere in una casa pagando un canone di locazione di euro 400 al mese;
mentre la resistente ha dichiarato di vivere in una abitazione gravata da un mutuo di euro 230 e di lavorare come operaia e di avere altri due figli ricevendo un aiuto per il mantenimento dall'attuale compagno.
All'esito della udienza, il giudice ha disposto un rinvio per consentire alle parti di valutare una soluzione conciliativa a fronte della disponibilità manifestata dal ricorrente di corrispondere le somme richieste dalla resistente.
Alla udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno formalizzato l'accordo di cui in epigrafe e il giudice ha riservato la decisione al collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett.
b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel pagina 3 di 4 procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 1186/2024 promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero: Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Rieti, in data 11.12.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti Parte_3
(atto n. 100, anno 2004, parte II, serie A Uff. 1);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- recepisce le condizioni concordate riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte e prende atto delle ulteriori disposizioni patrimoniali concordate;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di RIETI riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Costantino De Robbio - presidente - dott. Roberto Colonnello - giudice - dott.ssa Barbara Vicario - giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1186/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Rieti, Parte_1 C.F._1
Via delle Orchidee n. 9 presso lo studio dell'Avv. Giuseppe LATTANZIO che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso ricorrente contro
(C.F. , elettivamente domiciliata in Rieti, Via Controparte_1 C.F._2
Arco dei Ciechi n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Carla AMADEI che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta resistente con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO interveniente ex lege
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni congiunte:
A)Il sig. continuerà a versare in favore della sig. quale contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento della figlia nata a [...] il 224.2005, maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autonoma, l'importo mensile di euro 426,82, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT a decorrere al mese dell'anno successivo a quello della pronuncia della sentenza definitoria del presente giudizio. I versamenti verranno effettuati, mediante bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese;
pagina 1 di 4 B) Il sign rinuncia a percepire l'assegno unico erogato dall'INPS-SEDE Parte_1
PROVINCIALE DI RIETI in favore della Sign. che ne ha fatto richiesta per la figlia Parte_2
e rinuncia alla domanda di restituzione formulata in sede di ricorso introduttivo del presente giudizio;
Per_1
C) Le spese universitarie (comprensive di quelle per alloggio, libri di studio e tasse universitarie) della figlia
saranno a carico di entrambi i genitori che provvederanno a sostenerle nella misura del 50% ciascuno, Per_1 mediante versamenti da effettuare con bonifico bancario o con il diverso mezzo di pagamento prescelto entro il 5 di ogni mese, direttamente in favore della figlia Per_1
D) Le ulteriori spese straordinarie, previamente concordate, ad esclusione delle spese mediche urgenti, sostenute per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere Per_1 rimborsate al genitore che le ha anticipate dall'altro genitore entro 10 giorni dalla richiesta, a mezzo bonifico bancario o con il diverso mezzo di pagamento che verrà prescelto. Ai fini della individuazione delle spese straordinarie si fa riferimento al protocollo in uso al Tribunale di Rieti, datato 05.05.2016;
E) Il sig. si obbliga a versare in favore della Sig. che l'ha anticipato, Parte_1 Parte_2
l'importo di euro 464,56, pari al 50% delle spese straordinarie sostenute per la figlia (spese assicurazione Per_1 rea e bollo auto in uso alla figlia;
spese acquisto tablet, spese utenze alloggio universitario), come documentate in atti, in uno con la memoria ex art. 473bis.17 co. C.p.c. del 19.1.2025 oltre ad euro 49,90 a titolo di rimborso del 50% delle spese dentistiche e sanitarie anticipate, rispettivamente in data 07.02.2025 e 23.12.2024, come documentate fornita a mezzo whatsapp dalla al in data 05.03.2025, per un Parte_2 Pt_1 totale di euro 514,46.
F) Il Sig. si obbliga a versare in n. 7 rate consecutive, con le seguenti cadenze mensili al Parte_1 giorno 5 del mese in favore della Sig. l'importo di euro 1000,00 a saldo stralcio e Parte_2 transazione delle pretese azionate dalla sign. nell'ambito del proc. n. 985/2024 R.G. Parte_2
GIUD.PACE RIETI, con reciproca rinuncia ad ogni e qualsivoglia ulteriore pretesa azionata dalle parti in detto giudizio, che verrà abbandonato, con compensazione delle spese e compensi di lite, la stessa rateizzazione comprenderà anche le spese anticipate di cui al punto E per un totale di euro 1514,46 ed un importo mensile di euro 216,35, a fare tempo dal mese di aprile dell'anno 2025;
G) Il Sig. rilascerà una dichiarazione scritta ove disporrà che i propri beni alla morte saranno ereditati Pt_1 dalla figlia Per_1
H) I coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti;
I) Le parti danno atto che, salvo quanto previsto nelle suestese condizioni, hanno definito ogni altro rapporto economico pregresso, ad esclusione della questione relativa all'obbligo assunto in sede di separazione personale dei coniugi in data 21.3.2014 da parte del Sig. ad investire in favore della figlia Controparte_2 [...]
n buoni postali gli assegni familiari dal medesimo percepiti per tale carico familiare dalla domanda Per_1
pagina 2 di 4 inoltrata all'INPS sino al 01.02.2022. Riguardo tale questione la Sig. si riserva di agire Parte_2 in separata sede.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25.10.2024 ha adito il Tribunale di Rieti perché fosse Parte_1 pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Rieti, Controparte_1 in data 11.12.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti (atto n. 100, anno
2004, parte II, serie A Uff. 1), optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
A tal fine, il ricorrente ha esposto che: dall'unione matrimoniale è nata in [...] Persona_1
22.04.2005; la famiglia ha fissato la residenza anagrafica in Cittaducale Via F.lli Cervi 2/A, nell'immobile di proprietà di;
tra le parti è intervenuta separazione consensuale Parte_1 il 18.03.2014.
Tutto ciò premesso, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione dal momento della separazione ed essendo decorsi i termini di legge, il ricorrente ha chiesto l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata si è costituita la resistente aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma alle diverse condizioni di cui alla comparsa.
Alla udienza del 30.1.2025 il ricorrente ha dichiarato di lavorare come meccanico in una società insieme al fratello e di percepire una retribuzione mensile netta di circa 1500 euro e di vivere in una casa pagando un canone di locazione di euro 400 al mese;
mentre la resistente ha dichiarato di vivere in una abitazione gravata da un mutuo di euro 230 e di lavorare come operaia e di avere altri due figli ricevendo un aiuto per il mantenimento dall'attuale compagno.
All'esito della udienza, il giudice ha disposto un rinvio per consentire alle parti di valutare una soluzione conciliativa a fronte della disponibilità manifestata dal ricorrente di corrispondere le somme richieste dalla resistente.
Alla udienza del 27.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno formalizzato l'accordo di cui in epigrafe e il giudice ha riservato la decisione al collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti e delle dichiarazioni rese dalle stesse all'udienza presidenziale, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett.
b) l. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel pagina 3 di 4 procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale e non essendo la convivenza da allora mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio ritiene congrue le condizioni concordate.
Visto l'esito del giudizio, le spese di lite si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al ruolo 1186/2024 promossa da Parte_1 nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero: Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] in Rieti, in data 11.12.2005, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rieti Parte_3
(atto n. 100, anno 2004, parte II, serie A Uff. 1);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/1970;
- recepisce le condizioni concordate riportato in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte e prende atto delle ulteriori disposizioni patrimoniali concordate;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Cosi deciso in Rieti, il 28.4.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente dott. Costantino De Robbio
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