TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2024, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3488/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile avente ad oggetto la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi ex art. 473-bis.49 c.p.c, promossa con ricorso depositato in data 12/07/2024 iscritto al N. RG 3488/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17/10/2024
DA nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. LETTIERI MATTEO CodiceFiscale_1
FRANCESCO;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. LETTIERI MATTEO C.F._2
FRANCESCO ;
ricorrenti OGGETTO: separazione dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 17/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la propria separazione;
all'uopo rappresentavano di aver contratto matrimonio in Celico
(CS) in data 10/07/2004.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui al verbale d'udienza del 17/10/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, preso atto del venir meno del presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale e che non
è possibile la ripresa della convivenza, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi l'art. 473-bis.49 cpc, invece, non risulta procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni. La causa, pertanto, deve essere rimessa sul ruolo affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi venga acquisita la dichiarazione delle parti non volersi conciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al
N. 3488/2024 V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate nel verbale d'udienza del 17/10/2024
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celico (cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 09/12/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
così composto:
- Dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente Relatore
- Dott.ssa Ermanna Grossi Giudice
- Dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile avente ad oggetto la separazione consensuale e il divorzio congiunto dei coniugi ex art. 473-bis.49 c.p.c, promossa con ricorso depositato in data 12/07/2024 iscritto al N. RG 3488/2024, trattenuta in decisione all'udienza del 17/10/2024
DA nata a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso dall' Avv. LETTIERI MATTEO CodiceFiscale_1
FRANCESCO;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. LETTIERI MATTEO C.F._2
FRANCESCO ;
ricorrenti OGGETTO: separazione dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 17/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto i coniugi chiedevano al Tribunale di Cosenza di dichiarare la propria separazione;
all'uopo rappresentavano di aver contratto matrimonio in Celico
(CS) in data 10/07/2004.
Esperito il tentativo di conciliazione che non ha sortito effetto positivo;
preso atto che i ricorrenti si sono riportati alle condizioni ed ai patti di cui al verbale d'udienza del 17/10/2024, da intendersi qui riportati e trascritti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero.
******************************
La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, preso atto del venir meno del presupposto dell'affectio che caratterizza l'unione coniugale e che non
è possibile la ripresa della convivenza, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
La domanda di cessazione degli effetti civili ai sensi l'art. 473-bis.49 cpc, invece, non risulta procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2 lett. B) della legge 898/70 e successive modificazioni. La causa, pertanto, deve essere rimessa sul ruolo affinché, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi venga acquisita la dichiarazione delle parti non volersi conciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della L. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al
N. 3488/2024 V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate nel verbale d'udienza del 17/10/2024
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Celico (cs) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 09/12/2024.
IL PRESIDENTE RELATORE
Dott.ssa Maria Luisa Mingrone