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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 358/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da
, nato a [...] l'[...] e residente in [...] dei Cedri 22 (c.f. ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso C.F._1 Ferrucci 97 presso l'avv. Carlo Bosticco il quale lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
con sede in Caramagna Piemonte in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Renata Rambozzi CP_2 ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in C.F._2 Bra, via Principi di Piemonte 41 pec: , Email_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società per Controparte_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare tenuta e condannarsi la ditta convenuta al pagamento della somma di €. 37.796,05 a titolo di danno biologico differenziale a seguito dell'infortunio sul lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Pag. 1 a 6 CP Dichiarare altresì tenuta e condannarsi la in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 21.496,29 lorde per differenze retributive, e lavoro straordinario, il tutto come specificato nel conteggio in premessa indicato.
Con la rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Col favore dei compensi ed esposti di causa, oltre spese generali, c.p.a ed iva se dovuta.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere le domande avverse.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver svolto l'attività di autotrasportatore dal 4.6.2018 al 20.4.2021, data della cessazione del rapporto di lavoro;
di essere precipitato il 22.10.2020, durante le operazioni di copertura di un semirimorchio, da un'altezza di metri 3 circa, mentre si trovava presso la Centro Cereali di Carmagnola dove aveva effettuato un trasporto;
che le operazioni di copertura dovevano essere fatte manualmente in quanto il meccanismo elettronico non era funzionante;
che il mancato funzionamento della copertura dei rimorchi era già stato inutilmente segnalato più volte al datore di lavoro, e che solo dopo il sinistro il meccanismo di chiusura e apertura dei teloni era stato fatto riparare;
che l'apertura dei semirimorchi si rendeva obbligatoria ogni qualvolta veniva trasportata della soia, perché era necessaria la pulitura dei cassoni;
che la caduta fu la conseguenza della instabilità e parziale mancanza di appoggio alla base della scala utilizzata per poter svolgere le necessarie operazioni ad una di altezza di circa tre metri ove erano posizionati i teloni del semirimorchio;
di aver avvertito forti dolori ai calcagni di entrambi i piedi a causa della caduta;
che al momento della caduta aveva indossato le scarpe infortunistiche, rimosse solo dopo la caduta a causa del gonfiore dei piedi;
che dopo un primo controllo ospedaliero, era stato trasportato in autoambulanza presso l'Ospedale di Carmagnola, ed in seguito, trasferito presso l'ospedale di Moncalieri per le cure del caso. Da Moncalieri veniva nuovamente trasferito all'ospedale di Carmagnola per la consulenza e visita ortopedica;
che all'ospedale, persistendo forti dolori ai calcagni ed impotenza alla flessoplantare di entrambi i piedi, venivano eseguite le necessarie radiografie all'esito delle quali veniva diagnosticata la frattura scomposta del calcagno sia destro che sinistro;
che al Pronto Soccorso veniva praticata una valva gessata per un periodo di 30 giorni, e per i successivi 60 giorni veniva consentita una deambulazione con carico protetto sul piede sinistro, oltre al fatto che avrebbe dovuto tenere in scarico il piede destro;
che il medico dell gli aveva riconosciuto la CP_4 sussistenza della malattia professionale emettendo il relativo certificato;
che l' gli CP_4 aveva riconosciuto l'invalidità quale conseguenza delle lesioni patite dal per infortunio sul lavoro, liquidandogli un importo di euro 7.495,81; che il danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere quantificato come segue: una I.T.P. al 75% di gg. 45; una I.T.P. al
Pag. 2 a 6
50% di giorni 45; una I.T.M. al 25%, nonché il danno biologico quantificato in una percentuale del 14 %.
La parte resistente ha invece allegato: che l'istituto risarcitorio in a cui parte ricorrente fa riferimento è quello del “danno differenziale”, che presuppone l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro circa la differenza tra l'indennizzo corrisposto dall e quanto spettante all'infortunato secondo le tabelle risarcitorie civili;
che il CP_4 regime risarcitorio del danno differenziale impone al lavoratore di provare la fonte negoziale del diritto, il danno patito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la prestazione eseguita;
che grava sul prestatore di lavoro che agisce in giudizio al fine di vedersi corrispondere il risarcimento per il danno asseritamente subito, l'onere di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno subito e del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo, mentre sul datore di lavoro incombe il diverso e consequenziale onere di provare che il danno sia derivato da causa a sé non imputabile, offrendo cioè prova di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c., nonché di aver predisposto tutte le misure, dirette e indirette, idonee ad evitare l'evento dannoso;
che la parte ricorrente non ha mai svolto ore di lavoro straordinario non pagate.
Le questioni giuridiche controverse
Il presente giudizio ha ad oggetto la rivendicazione del lavoratore al risarcimento del danno differenziale, nonché a differenze retributive per orario di lavoro straordinario asseritamente svolto alle dipendenze della parte resistente.
Sul danno differenziale
Con il termine danno differenziale si identifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto CP_ dalla differenza tra quanto versato dall' a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.
Infatti, le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo. Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita CP_
dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall'ente previdenziale.
CP_ Sussistono infatti sostanziali divergenze tra l'indennizzo erogato dall ed il risarcimento del danno differenziale. Mentre quest'ultimo trova il proprio riconoscimento, tra l'altro anche nell'articolo 32 della Costituzione (tutela del diritto alla salute) ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella CP_ stessa misura in cui si è verificato, l'indennizzo risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore oggetto di infortunio o malattia professionale.
L'evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra tali due mezzi di ristoro, CP_ consente pertanto di escludere che le somme versate dall possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo all'infortunato.
Pag. 3 a 6 Orbene, le voci di danno pertanto risarcibili che in concreto rientrano nella nozione di danno differenziale possono così riassumersi:
• danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%: tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell'integrità psico –fisica del lavoratore;
• danno patrimoniale: in tale categoria rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (si pensi alle spese mediche, ecc…) ma anche il mancato guadagno cagionato dall'infortunio occorso;
• danno morale: danno non patrimoniale, qualificato come ogni turbamento dello stato d'animo.
• danno esistenziale: inteso quale pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, inducendolo a concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546).
Occorre tuttavia evidenziare al riguardo che “Alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni motivo per cui il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14.7.2023, n.20327).
Tanto premesso, applicando le coordinate ermeneutiche delineate al caso di specie si evince il mancato assolvimento a carico del ricorrente dell' “an debeatur” del danno differenziale lamentato, in quanto nessuno dei testi escusso è stato in grado di riferire alcunchè circa inadempimenti da parte del datore di lavoro relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro (nello specifico, la violazione degli obblighi antiinfortunistici) (cfr. al riguardo testimonianza di , teste di parte ricorrente, che ha così dichiarato: “… so Testimone_1 dell'infortunio del mio collega, ma non c'ero quando lui si è fatto male;
…”; testimonianza di , altro teste di parte ricorrente, che ha così riferito: Testimone_2 Testi lo conosco perché è stato mio collega;
io non ero presente al momento dell'infortunio; … non so riferire con riguardo al malfunzionamento della copertura del semirimorchio perché io sono entrato praticamente due anni dopo da quando lui è entrato lì, ma ognuno di noi aveva il proprio camion.”).
Stante la mancanza di prova dell'”an debeatur”, risulta pertanto del tutto superfluo l'esame della CTU, poiché attinente al “quantum debeatur”.
Sulle differenze retributive da orario di lavoro straordinario
È necessario a questo punto evidenziare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Pag. 4 a 6
Grava, quindi, sull'odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione di una diversa durata del rapporto di lavoro, di un orario di lavoro diverso nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti "Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi" (Cass. civ. Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, "il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova" (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Occorre al riguardo rilevare che in sede di prova testimoniale non sono emersi elementi probatori sufficienti a ritenere fondata la domanda giudiziale prospettata sul punto dalla parte ricorrente. Più nello specifico, solo il teste ha genericamente riferito Testimone_1 che si lavorava anche 13 o 15 ore al giorno, senza però precisare alcunchè (“… si facevano dalle 13 alle 15 ore al giorno;
non so riferire sul cap. 6), preciso però che qualche volta poteva capitare che uno non riusciva a rientrare;
sul cap.7) qualche volta poteva succedere, anche se non so il numero esatto delle notti;
non avevamo un orario fisso di partenza, perché dipendeva dalla distanza che uno doveva fare in base al carico e allo scarico.”). Né tantomeno il teste ha riferito Testimone_2 circostanze di fatto utili a fondamento dell'asserito orario di lavoro straordinario svolto dalla parte ricorrente (“… io faccio dal lunedì al venerdì, il sabato può capitare, ma è raro;
il sig. lavorava dal lunedì al venerdì, il sabato non lo so perché noi ci Pt_1 siamo visti uno o due mesi, perché poi lui si è fatto male;
non so riferire sul cap.6), perché sono entrato a lavoro dopo di lui;
non so riferire con riguardo al cap.7); non so riferire sul cap. 8); non so riferire con riguardo al cap.9);…).
Conclusioni
Pag. 5 a 6 In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché del valore delle domande giudiziali prospettate dalla parte ricorrente (pari ad euro 37.796,05 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria per il risarcimento del danno biologico differenziale e pari ad euro 21.496,29 per differenze retributive da lavoro straordinario), considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Parimenti, le spese della CTU devono essere poste a carico della parte ricorrente soccombente, in quanto disposta a fronte del suo interesse processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 7.333 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) spese della CTU integralmente a carico della parte ricorrente soccombente.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g. 358/2024 promossa da
, nato a [...] l'[...] e residente in [...] dei Cedri 22 (c.f. ed elettivamente domiciliato in Torino, Corso C.F._1 Ferrucci 97 presso l'avv. Carlo Bosticco il quale lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
con sede in Caramagna Piemonte in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Renata Rambozzi CP_2 ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in C.F._2 Bra, via Principi di Piemonte 41 pec: , Email_1
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale civile Parte_1 di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società per Controparte_1 chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Dichiarare tenuta e condannarsi la ditta convenuta al pagamento della somma di €. 37.796,05 a titolo di danno biologico differenziale a seguito dell'infortunio sul lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Pag. 1 a 6 CP Dichiarare altresì tenuta e condannarsi la in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore, al pagamento della somma di € 21.496,29 lorde per differenze retributive, e lavoro straordinario, il tutto come specificato nel conteggio in premessa indicato.
Con la rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo.
Col favore dei compensi ed esposti di causa, oltre spese generali, c.p.a ed iva se dovuta.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingere le domande avverse.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di aver svolto l'attività di autotrasportatore dal 4.6.2018 al 20.4.2021, data della cessazione del rapporto di lavoro;
di essere precipitato il 22.10.2020, durante le operazioni di copertura di un semirimorchio, da un'altezza di metri 3 circa, mentre si trovava presso la Centro Cereali di Carmagnola dove aveva effettuato un trasporto;
che le operazioni di copertura dovevano essere fatte manualmente in quanto il meccanismo elettronico non era funzionante;
che il mancato funzionamento della copertura dei rimorchi era già stato inutilmente segnalato più volte al datore di lavoro, e che solo dopo il sinistro il meccanismo di chiusura e apertura dei teloni era stato fatto riparare;
che l'apertura dei semirimorchi si rendeva obbligatoria ogni qualvolta veniva trasportata della soia, perché era necessaria la pulitura dei cassoni;
che la caduta fu la conseguenza della instabilità e parziale mancanza di appoggio alla base della scala utilizzata per poter svolgere le necessarie operazioni ad una di altezza di circa tre metri ove erano posizionati i teloni del semirimorchio;
di aver avvertito forti dolori ai calcagni di entrambi i piedi a causa della caduta;
che al momento della caduta aveva indossato le scarpe infortunistiche, rimosse solo dopo la caduta a causa del gonfiore dei piedi;
che dopo un primo controllo ospedaliero, era stato trasportato in autoambulanza presso l'Ospedale di Carmagnola, ed in seguito, trasferito presso l'ospedale di Moncalieri per le cure del caso. Da Moncalieri veniva nuovamente trasferito all'ospedale di Carmagnola per la consulenza e visita ortopedica;
che all'ospedale, persistendo forti dolori ai calcagni ed impotenza alla flessoplantare di entrambi i piedi, venivano eseguite le necessarie radiografie all'esito delle quali veniva diagnosticata la frattura scomposta del calcagno sia destro che sinistro;
che al Pronto Soccorso veniva praticata una valva gessata per un periodo di 30 giorni, e per i successivi 60 giorni veniva consentita una deambulazione con carico protetto sul piede sinistro, oltre al fatto che avrebbe dovuto tenere in scarico il piede destro;
che il medico dell gli aveva riconosciuto la CP_4 sussistenza della malattia professionale emettendo il relativo certificato;
che l' gli CP_4 aveva riconosciuto l'invalidità quale conseguenza delle lesioni patite dal per infortunio sul lavoro, liquidandogli un importo di euro 7.495,81; che il danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere quantificato come segue: una I.T.P. al 75% di gg. 45; una I.T.P. al
Pag. 2 a 6
50% di giorni 45; una I.T.M. al 25%, nonché il danno biologico quantificato in una percentuale del 14 %.
La parte resistente ha invece allegato: che l'istituto risarcitorio in a cui parte ricorrente fa riferimento è quello del “danno differenziale”, che presuppone l'accertamento della responsabilità del datore di lavoro circa la differenza tra l'indennizzo corrisposto dall e quanto spettante all'infortunato secondo le tabelle risarcitorie civili;
che il CP_4 regime risarcitorio del danno differenziale impone al lavoratore di provare la fonte negoziale del diritto, il danno patito e il nesso di causalità tra quest'ultimo e la prestazione eseguita;
che grava sul prestatore di lavoro che agisce in giudizio al fine di vedersi corrispondere il risarcimento per il danno asseritamente subito, l'onere di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno subito e del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo, mentre sul datore di lavoro incombe il diverso e consequenziale onere di provare che il danno sia derivato da causa a sé non imputabile, offrendo cioè prova di aver adempiuto interamente all'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 c.c., nonché di aver predisposto tutte le misure, dirette e indirette, idonee ad evitare l'evento dannoso;
che la parte ricorrente non ha mai svolto ore di lavoro straordinario non pagate.
Le questioni giuridiche controverse
Il presente giudizio ha ad oggetto la rivendicazione del lavoratore al risarcimento del danno differenziale, nonché a differenze retributive per orario di lavoro straordinario asseritamente svolto alle dipendenze della parte resistente.
Sul danno differenziale
Con il termine danno differenziale si identifica il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto CP_ dalla differenza tra quanto versato dall' a titolo di indennizzo per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e quanto è possibile richiedere al datore di lavoro a titolo appunto, di risarcimento del danno in sede civilistica.
Infatti, le prestazioni erogate dall'assicuratore sociale sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell'infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell'evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo. Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita CP_
dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall'ente previdenziale.
CP_ Sussistono infatti sostanziali divergenze tra l'indennizzo erogato dall ed il risarcimento del danno differenziale. Mentre quest'ultimo trova il proprio riconoscimento, tra l'altro anche nell'articolo 32 della Costituzione (tutela del diritto alla salute) ed è tuttora finalizzato a risarcire il danno nella CP_ stessa misura in cui si è verificato, l'indennizzo risponde alla funzione sociale di garantire mezzi adeguati al lavoratore oggetto di infortunio o malattia professionale.
L'evidente diversità strutturale e funzionale, sussistente tra tali due mezzi di ristoro, CP_ consente pertanto di escludere che le somme versate dall possano considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno in capo all'infortunato.
Pag. 3 a 6 Orbene, le voci di danno pertanto risarcibili che in concreto rientrano nella nozione di danno differenziale possono così riassumersi:
• danno biologico (anche temporaneo) inferiore al 6%: tale tipologia di risarcimento del danno tutela ogni lesione dell'integrità psico –fisica del lavoratore;
• danno patrimoniale: in tale categoria rientrano non solo le spese “vive” sostenute dal lavoratore (si pensi alle spese mediche, ecc…) ma anche il mancato guadagno cagionato dall'infortunio occorso;
• danno morale: danno non patrimoniale, qualificato come ogni turbamento dello stato d'animo.
• danno esistenziale: inteso quale pregiudizio che alteri le abitudini e gli assetti relazionali di una persona, inducendolo a concreti cambiamenti in senso peggiorativo nella qualità della vita (Cass. S.U. 12/06/06 n. 13546).
Occorre tuttavia evidenziare al riguardo che “Alla domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si applica la disciplina sul riparto degli oneri probatori prevista nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni motivo per cui il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.” (cfr. Cassazione civile sez. lav., 14.7.2023, n.20327).
Tanto premesso, applicando le coordinate ermeneutiche delineate al caso di specie si evince il mancato assolvimento a carico del ricorrente dell' “an debeatur” del danno differenziale lamentato, in quanto nessuno dei testi escusso è stato in grado di riferire alcunchè circa inadempimenti da parte del datore di lavoro relativamente alla sicurezza sul luogo di lavoro (nello specifico, la violazione degli obblighi antiinfortunistici) (cfr. al riguardo testimonianza di , teste di parte ricorrente, che ha così dichiarato: “… so Testimone_1 dell'infortunio del mio collega, ma non c'ero quando lui si è fatto male;
…”; testimonianza di , altro teste di parte ricorrente, che ha così riferito: Testimone_2 Testi lo conosco perché è stato mio collega;
io non ero presente al momento dell'infortunio; … non so riferire con riguardo al malfunzionamento della copertura del semirimorchio perché io sono entrato praticamente due anni dopo da quando lui è entrato lì, ma ognuno di noi aveva il proprio camion.”).
Stante la mancanza di prova dell'”an debeatur”, risulta pertanto del tutto superfluo l'esame della CTU, poiché attinente al “quantum debeatur”.
Sulle differenze retributive da orario di lavoro straordinario
È necessario a questo punto evidenziare che secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Pag. 4 a 6
Grava, quindi, sull'odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione di una diversa durata del rapporto di lavoro, di un orario di lavoro diverso nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti "Nel rapporto di lavoro subordinato, l'onere di provare la durata della prestazione, nonché, al suo interno, la misura dell'effettivo impegno lavorativo in termini di giorni e ore, grava sul lavoratore che agisca per il riconoscimento del diritto al pagamento delle retribuzioni o di differenze di retribuzione, salvo che, in presenza di una misura predeterminata e normale delle prestazioni, sia il datore di lavoro ad eccepire il mancato adempimento dei corrispondenti obblighi" (Cass. civ. Sez. lavoro, del 7/11/2000, n. 14468; conforme Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08/02/2013, n. 3046); inoltre, "il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova" (Cass. civ. Sez. lavoro, 16-02-2009, n. 3714).
Occorre al riguardo rilevare che in sede di prova testimoniale non sono emersi elementi probatori sufficienti a ritenere fondata la domanda giudiziale prospettata sul punto dalla parte ricorrente. Più nello specifico, solo il teste ha genericamente riferito Testimone_1 che si lavorava anche 13 o 15 ore al giorno, senza però precisare alcunchè (“… si facevano dalle 13 alle 15 ore al giorno;
non so riferire sul cap. 6), preciso però che qualche volta poteva capitare che uno non riusciva a rientrare;
sul cap.7) qualche volta poteva succedere, anche se non so il numero esatto delle notti;
non avevamo un orario fisso di partenza, perché dipendeva dalla distanza che uno doveva fare in base al carico e allo scarico.”). Né tantomeno il teste ha riferito Testimone_2 circostanze di fatto utili a fondamento dell'asserito orario di lavoro straordinario svolto dalla parte ricorrente (“… io faccio dal lunedì al venerdì, il sabato può capitare, ma è raro;
il sig. lavorava dal lunedì al venerdì, il sabato non lo so perché noi ci Pt_1 siamo visti uno o due mesi, perché poi lui si è fatto male;
non so riferire sul cap.6), perché sono entrato a lavoro dopo di lui;
non so riferire con riguardo al cap.7); non so riferire sul cap. 8); non so riferire con riguardo al cap.9);…).
Conclusioni
Pag. 5 a 6 In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince l'infondatezza del ricorso, che deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, nonché del valore delle domande giudiziali prospettate dalla parte ricorrente (pari ad euro 37.796,05 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria per il risarcimento del danno biologico differenziale e pari ad euro 21.496,29 per differenze retributive da lavoro straordinario), considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi processuali: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Parimenti, le spese della CTU devono essere poste a carico della parte ricorrente soccombente, in quanto disposta a fronte del suo interesse processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente a pagare in favore della parte resistente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 7.333 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) spese della CTU integralmente a carico della parte ricorrente soccombente.
IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 7.10.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
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