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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1169/2025 RG promosso da
e Parte_1 Parte_2 con l'avv. Francesco Santagiuliana attori contro
e Controparte_1 Controparte_2 contumaci convenuti
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
MOTIVAZIONE
L'azione revocatoria ordinaria proposta da e contro il contratto Parte_1 Parte_2
21.11.2023 con cui il convenuto contumace ha venduto alla moglie Controparte_1
gli immobili di via Monte Grappa 62 in san Martino di Lupari (PD), Controparte_2 riservandosi il diritto di abitazione, è fondata e può quindi essere accolta.
Il credito di euro 10.868,75 della srl dei confronti di è dimostrato Controparte_1 dal decreto ingiuntivo n. 57/2024 del locale giudice di pace, divenuto esecutivo a causa della mancata opposizione;
lo stesso deve dirsi per il credito di euro 6.637,81 spettante alla srls, derivante da decreto ingiuntivo n. 1114/2024 emesso dallo stesso giudice di pace e divenuto esecutivo per l'identico motivo.
La consapevolezza della convenuta del pregiudizio arrecato dalla Controparte_2 compravendita alle ragioni delle attrici (ex art. 2901 n. 2 c.c.), è dato dal fatto che ella è la moglie del debitore . Controparte_1
A costui spettava infine l'onere di dimostrare l'eventuale sua capienza patrimoniale: onere rimasto inadempiuto a causa della sua cit. contumacia.
1 Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie la domanda principale e revoca la compravendita
21.11.2023 a rogito del notaio di Bassano del Grappa (rep. n. 1345, racc. Persona_1
n. 1063) con cui ha venduto alla moglie la proprietà Controparte_1 Controparte_2 di tutti i suoi immobili siti in San Martino di Lupari (PD), via Monte Grappa 62, riservandosi il diritto di abitazione sull'appartamento e sui garages pertinenziali.
Condanna e , in solido, a rifondere alle attrici Controparte_1 Controparte_2
le spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 869,78 per CP_3 Parte_2 spese ed euro 5.097,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Dopo il passaggio in giudicato, è autorizzata la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità.
Padova, 5 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
2
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1169/2025 RG promosso da
e Parte_1 Parte_2 con l'avv. Francesco Santagiuliana attori contro
e Controparte_1 Controparte_2 contumaci convenuti
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria
MOTIVAZIONE
L'azione revocatoria ordinaria proposta da e contro il contratto Parte_1 Parte_2
21.11.2023 con cui il convenuto contumace ha venduto alla moglie Controparte_1
gli immobili di via Monte Grappa 62 in san Martino di Lupari (PD), Controparte_2 riservandosi il diritto di abitazione, è fondata e può quindi essere accolta.
Il credito di euro 10.868,75 della srl dei confronti di è dimostrato Controparte_1 dal decreto ingiuntivo n. 57/2024 del locale giudice di pace, divenuto esecutivo a causa della mancata opposizione;
lo stesso deve dirsi per il credito di euro 6.637,81 spettante alla srls, derivante da decreto ingiuntivo n. 1114/2024 emesso dallo stesso giudice di pace e divenuto esecutivo per l'identico motivo.
La consapevolezza della convenuta del pregiudizio arrecato dalla Controparte_2 compravendita alle ragioni delle attrici (ex art. 2901 n. 2 c.c.), è dato dal fatto che ella è la moglie del debitore . Controparte_1
A costui spettava infine l'onere di dimostrare l'eventuale sua capienza patrimoniale: onere rimasto inadempiuto a causa della sua cit. contumacia.
1 Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, accoglie la domanda principale e revoca la compravendita
21.11.2023 a rogito del notaio di Bassano del Grappa (rep. n. 1345, racc. Persona_1
n. 1063) con cui ha venduto alla moglie la proprietà Controparte_1 Controparte_2 di tutti i suoi immobili siti in San Martino di Lupari (PD), via Monte Grappa 62, riservandosi il diritto di abitazione sull'appartamento e sui garages pertinenziali.
Condanna e , in solido, a rifondere alle attrici Controparte_1 Controparte_2
le spese di giudizio, liquidate complessivamente in euro 869,78 per CP_3 Parte_2 spese ed euro 5.097,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali.
Dopo il passaggio in giudicato, è autorizzata la trascrizione della presente sentenza con esonero da responsabilità.
Padova, 5 giugno 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini
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