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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/12/2024, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
17.12.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1457/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. NASO DOMENICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: Controparte_1
), in persona del l. r. p. t., P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
1. Con ricorso depositato il 31.5.2021, l'istante in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro ed esponeva che: era dipendente del , appartenente al personale del Controparte_1
Comparto Scuola come docente;
con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, veniva destinata all'estero a prestare servizio, presso l'Istituto omnicomprensivo statale italiano di ASMARA a decorrere dall'a.s. 2015/2016, per una durata non superiore a un periodo di cinque anni scolastici e, quindi, fino al 31.08.2020; il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4974/2020 pubblicata il 10.9.2020 riconosceva il suo diritto alla IIS -indennità integrativa speciale- per tutto il periodo all'estero e condannava il alla restituzione delle somme, oltre interessi come per legge dalla CP_1 maturazione del diritto al saldo (doc. 1); sulle somme arretrate venivano illegittimamente operate le trattenute pari a €3.879,68, corrispondenti alla quota di contributi previdenziali posta a carico del lavoratore, come da prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione (doc. 2) e da cedolino stipendiale di aprile 2021 (doc. 3).
La ricorrente sosteneva che tali trattenute fossero state operate in violazione degli articoli 9 e 23 della legge n. 218/52.
In base a tali disposizioni, il datore di lavoro che non provveda tempestivamente al pagamento dei contributi nel termine stabilito, è tenuto al pagamento dei contributi sia per la quota a suo carico sia per la quota a carico dei lavoratori, senza diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi.
La ricorrente pertanto chiedeva che l'amministrazione convenuta fosse condannata alla restituzione della somma di a €3.879,68 corrispondente alle somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione. Chiedeva anche che l'amministrazione fosse condannata a corrispondere all'erario la somma di € a €3.879,68 pari alle trattenute previdenziali illegittimamente operate.
2. Il convenuto, ritualmente citato, rimaneva contumace, CP_1
(notifica del 27.6.2021).
Istruita documentalmente, la causa, all'udienza del 17.12.2024, è stata discussa e decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. La pretesa creditoria vantata dalla ricorrente, avente ad oggetto la restituzione della somma versata a titolo di contributi sul riconosciuto emolumento retributivo con sentenza n. 4974/2020, relativamente alla quota parte gravante sul lavoratore, è fondata.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'indennità integrativa speciale è stata pagata dall'amministrazione convenuta in ritardo rispetto alla data di maturazione.
Pag. 2 di 5 La normativa invocata da parte ricorrente (legge 218/52) è stata interpretata univocamente dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il mancato pagamento- o comunque il pagamento in ritardo- da parte del datore di lavoro della quota contributiva a carico del lavoratore, comporta che l'unico obbligato nei confronti dell'ente previdenziale sia il datore di lavoro, senza possibilità di rivalsa nei confronti del dipendente.
La Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che tale norma si applica anche al rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass.
8.6.2022 n. 18524)
Nella sentenza citata si osserva inoltre che “In particolare, è stato precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 15 luglio 2019 nr. 18897; Cass. nr. 22379/2015) sicchè prive di rilievo sono le deduzioni della parte ricorrente circa la non imputabilità del ritardo nel pagamento dei contributi.
7. Nel citato precedente di questa Corte nr. 22379/2015 si è osservato che qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione l'inadempimento nasce al momento stesso del mancato pagamento della dovuta misura della retribuzione maturata e che il ritardo nel pagamento dei contributi trae origine da tale inadempimento;
il datore di lavoro non può infatti procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga ai fini della trattenuta di cui all'articolo 23 L. nr. 218/1952 “.
La parte ricorrente ha richiamato correttamente le norme di legge e le disposizioni interpretative dell' che regolano i termini di pagamento di CP_2 contributi.
La scadenza è normativamente prevista dall'art. 18 d.lgs. n. 241/97 avente ad oggetto le “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, laddove è stabilito che il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese di scadenza, ossia, come chiarito dalla circolare n. 79/98, e n. CP_2
259/98, entro il 15 del mese successivo a quello di scadenza.
Pag. 3 di 5 Gli arretrati dell'indennità integrativa sono stati versati con il cedolino paga del mese di aprile 2021 con data di valuta al 23/04/2021 solo a seguito della sentenza n. 4974/2020 del Tribunale di Roma e, quindi, ben oltre i termini come sopra delineati dalla legge e dalla prassi amministrativa dell' sicchè CP_2
l'amministrazione non avrebbe potuto detrarre dal complessivo importo dovuto la somma prevista a titolo di contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le somme di cui alla busta paga.
Sulla base di tali principi, il ricorso va accolto e va condannato il alla CP_1 restituzione della somma di euro €3.879,68.
Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
4. Non può invece può condannarsi l'Amministrazione al pagamento all'erario di una somma pari a quella dei contributi tardivamente corrisposti, a titolo di sanzione, attenendo l'eventuale aspetto sanzionatorio, connesso all'accertata violazione, ad altro e diverso giudizio, esultante dalla competenza per materia di questo Giudice.
5. In conclusione, il ricorso pertanto deve essere accolto e il CP_1 convenuto deve essere condannato a pagare la somma corrispondente alle trattenute previdenziali operate sulle somme corrisposte a titolo di arretrati per indennità integrativa speciale;
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e della ridotta entità della fase istruttoria/trattazione e decisionale.
Le spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipo fattane.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 con ricorso depositato il 31/5/2021 e ritualmente notificato, ogni CP_1 contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata, disattesa, reietta e/o assorbita:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate, pari ed € €3.879,68 (eurotremilaottocentosettantanove/68) e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente della predetta somma, oltre alla maggior somma tra gli interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo;
3) Rigetta nel resto il ricorso.
4) Condanna il , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 rifondere le spese di lite che liquida in euro 1.030,00 (euromilletrenta/00) per compensi oltre Iva cpa e rimborso forfettario 15%, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza letta alla udienza del 17.12.2024
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza del
17.12.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1457/2021 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. NASO DOMENICO, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata (indirizzo PEC indicato:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: Controparte_1
), in persona del l. r. p. t., P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
1. Con ricorso depositato il 31.5.2021, l'istante in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro ed esponeva che: era dipendente del , appartenente al personale del Controparte_1
Comparto Scuola come docente;
con decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, veniva destinata all'estero a prestare servizio, presso l'Istituto omnicomprensivo statale italiano di ASMARA a decorrere dall'a.s. 2015/2016, per una durata non superiore a un periodo di cinque anni scolastici e, quindi, fino al 31.08.2020; il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 4974/2020 pubblicata il 10.9.2020 riconosceva il suo diritto alla IIS -indennità integrativa speciale- per tutto il periodo all'estero e condannava il alla restituzione delle somme, oltre interessi come per legge dalla CP_1 maturazione del diritto al saldo (doc. 1); sulle somme arretrate venivano illegittimamente operate le trattenute pari a €3.879,68, corrispondenti alla quota di contributi previdenziali posta a carico del lavoratore, come da prospetto riassuntivo delle trattenute operate dall'Amministrazione (doc. 2) e da cedolino stipendiale di aprile 2021 (doc. 3).
La ricorrente sosteneva che tali trattenute fossero state operate in violazione degli articoli 9 e 23 della legge n. 218/52.
In base a tali disposizioni, il datore di lavoro che non provveda tempestivamente al pagamento dei contributi nel termine stabilito, è tenuto al pagamento dei contributi sia per la quota a suo carico sia per la quota a carico dei lavoratori, senza diritto di rivalsa nei confronti di questi ultimi.
La ricorrente pertanto chiedeva che l'amministrazione convenuta fosse condannata alla restituzione della somma di a €3.879,68 corrispondente alle somme illegittimamente trattenute, oltre interessi e rivalutazione. Chiedeva anche che l'amministrazione fosse condannata a corrispondere all'erario la somma di € a €3.879,68 pari alle trattenute previdenziali illegittimamente operate.
2. Il convenuto, ritualmente citato, rimaneva contumace, CP_1
(notifica del 27.6.2021).
Istruita documentalmente, la causa, all'udienza del 17.12.2024, è stata discussa e decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. La pretesa creditoria vantata dalla ricorrente, avente ad oggetto la restituzione della somma versata a titolo di contributi sul riconosciuto emolumento retributivo con sentenza n. 4974/2020, relativamente alla quota parte gravante sul lavoratore, è fondata.
Dall'esame della documentazione in atti è emerso che l'indennità integrativa speciale è stata pagata dall'amministrazione convenuta in ritardo rispetto alla data di maturazione.
Pag. 2 di 5 La normativa invocata da parte ricorrente (legge 218/52) è stata interpretata univocamente dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il mancato pagamento- o comunque il pagamento in ritardo- da parte del datore di lavoro della quota contributiva a carico del lavoratore, comporta che l'unico obbligato nei confronti dell'ente previdenziale sia il datore di lavoro, senza possibilità di rivalsa nei confronti del dipendente.
La Corte di Cassazione si è pronunciata nel senso che tale norma si applica anche al rapporto di pubblico impiego (cfr. Cass.
8.6.2022 n. 18524)
Nella sentenza citata si osserva inoltre che “In particolare, è stato precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 15 luglio 2019 nr. 18897; Cass. nr. 22379/2015) sicchè prive di rilievo sono le deduzioni della parte ricorrente circa la non imputabilità del ritardo nel pagamento dei contributi.
7. Nel citato precedente di questa Corte nr. 22379/2015 si è osservato che qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione l'inadempimento nasce al momento stesso del mancato pagamento della dovuta misura della retribuzione maturata e che il ritardo nel pagamento dei contributi trae origine da tale inadempimento;
il datore di lavoro non può infatti procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga ai fini della trattenuta di cui all'articolo 23 L. nr. 218/1952 “.
La parte ricorrente ha richiamato correttamente le norme di legge e le disposizioni interpretative dell' che regolano i termini di pagamento di CP_2 contributi.
La scadenza è normativamente prevista dall'art. 18 d.lgs. n. 241/97 avente ad oggetto le “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, laddove è stabilito che il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese di scadenza, ossia, come chiarito dalla circolare n. 79/98, e n. CP_2
259/98, entro il 15 del mese successivo a quello di scadenza.
Pag. 3 di 5 Gli arretrati dell'indennità integrativa sono stati versati con il cedolino paga del mese di aprile 2021 con data di valuta al 23/04/2021 solo a seguito della sentenza n. 4974/2020 del Tribunale di Roma e, quindi, ben oltre i termini come sopra delineati dalla legge e dalla prassi amministrativa dell' sicchè CP_2
l'amministrazione non avrebbe potuto detrarre dal complessivo importo dovuto la somma prevista a titolo di contributi previdenziali, a carico del lavoratore, per le somme di cui alla busta paga.
Sulla base di tali principi, il ricorso va accolto e va condannato il alla CP_1 restituzione della somma di euro €3.879,68.
Sulle differenze retributive dovute andrà riconosciuta la maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo, atteso il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria per i crediti retributivi previsto dall'art. 22, comma 36 della legge 23/12/1994 n. 724, non toccato dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2 novembre 2000 n. 459 per quanto attiene al pubblico impiego.
4. Non può invece può condannarsi l'Amministrazione al pagamento all'erario di una somma pari a quella dei contributi tardivamente corrisposti, a titolo di sanzione, attenendo l'eventuale aspetto sanzionatorio, connesso all'accertata violazione, ad altro e diverso giudizio, esultante dalla competenza per materia di questo Giudice.
5. In conclusione, il ricorso pertanto deve essere accolto e il CP_1 convenuto deve essere condannato a pagare la somma corrispondente alle trattenute previdenziali operate sulle somme corrisposte a titolo di arretrati per indennità integrativa speciale;
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa, della semplicità delle questioni trattate e della ridotta entità della fase istruttoria/trattazione e decisionale.
Le spese devono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipo fattane.
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 con ricorso depositato il 31/5/2021 e ritualmente notificato, ogni CP_1 contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata, disattesa, reietta e/o assorbita:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2) Accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento, da parte dell'Amministrazione, delle trattenute previdenziali illegittimamente operate, pari ed € €3.879,68 (eurotremilaottocentosettantanove/68) e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione in favore della ricorrente della predetta somma, oltre alla maggior somma tra gli interessi e rivalutazione come per legge dalla maturazione del credito sino al saldo;
3) Rigetta nel resto il ricorso.
4) Condanna il , in persona del l.r.p.t., a Controparte_1 rifondere le spese di lite che liquida in euro 1.030,00 (euromilletrenta/00) per compensi oltre Iva cpa e rimborso forfettario 15%, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Sentenza letta alla udienza del 17.12.2024
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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