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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/09/2025, n. 4259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4259 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies cpc, allegata al verbale del 16.9.2025
Ruolo Generale n. 5520/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5520/23 RG, vertente
TRA
sito in Napoli alla Via Tommaso Cornelio n. 6 (C.F.: Parte_1
, in persona dell'amm.tore p.t., rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. P.IVA_1
Tullio d'Alessio ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._1
seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 e di in proprio, in Controparte_1 CP_1
persona del curatore p.t., rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Adriana Lauri
( ), con la quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10154/23, pubblicata il 7
Novembre 2023, e notificata il 20 Novembre 2023;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio la società “ , in bonis, Controparte_2
esponeva di essere creditrice nei confronti del sito in Napoli alla Via Tommaso Parte_1
Cornelio n. 6, per complessivi euro 19.426,78.
E questo a titolo di compenso per l'attività di manutenzione dell'ascensore, espletata in esecuzione dei contratti inter partes del Settembre 2004 e del Gennaio 2005 (inerenti alla manutenzione, rispettivamente, dell'ascensore della scala destra e dell'ascensore della scala sinistra).
All'uopo, la sas ricorrente allegava n. 53 fatture.
Pertanto chiedeva di ingiungersi al – sito in Napoli alla Via Controparte_1 Parte_1
Tommaso Cornelio n. 6 – il pagamento, in suo favore, della somma di euro 19.426,78, oltre accessori e spese della procedura.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Napoli, giusta d.i. n. 3793/19, pubblicato il 17
Maggio 2019 e notificato il 4 Giugno 2019, ingiungeva al succitato il pagamento, Parte_1
in favore della sas ricorrente, della somma di euro 19.426,78, oltre accessori e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunto
[...]
, con citazione notificata in data 16 Luglio 2019 nei confronti di Parte_2 [...]
CP_1
Il deduceva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, nonché Parte_1
l'assenza di un reale e concreto dettaglio degli interventi effettuati dalla Controparte_1
2 pertanto, non trovava giustificazione l'emissione delle fatture, né era dato di comprendere come si fosse addivenuti al credito di euro 19.426,78.
Sulla base di queste premesse il ingiunto chiedeva, in accoglimento della Parte_1
proposta opposizione, di revocarsi il d.i. opposto (ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria avanzata in sede monitoria); altresì chiedeva di condannarsi la sas opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 20 Febbraio 2020, si costituiva l'opposta in Controparte_1
bonis, chiedendo di rigettarsi l'opposizione (con la conseguente conferma del d.i. opposto).
All'udienza del 29 Marzo 2021 il processo veniva dichiarato interrotto, stante l'intervenuto fallimento dell'opposta Controparte_1
Il processo veniva riassunto dal ON opponente (nei confronti del Controparte_1
, a mezzo del ricorso in riassunzione depositato il 9 Aprile 2021.
[...]
Il ON riassumente insisteva nella richiesta di revoca del d.i. opposto, ed in definitiva nella richiesta di rigetto della domanda creditoria, originariamente avanzata dalla
[...]
in bonis. CP_1
A mezzo della comparsa depositata il 15 Settembre 2021, si costituiva il Controparte_1
chiedendo di rigettarsi l'opposizione a d.i.; in definitiva il AL insisteva
[...] nella richiesta di accoglimento della domanda creditoria, originariamente formulata a mezzo del ricorso monitorio presentato dalla sas in bonis.
Il G.I., a mezzo dell'ordinanza resa all'udienza del 4 Ottobre 2021, affermava la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio – essendo la causa di natura documentale.
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10154/23, pubblicata il 7 Novembre 2023, e notificata il 20 Novembre 2023.
Il G.M. ha accolto soltanto parzialmente l'eccezione di prescrizione, sollevata dal opponente. Parte_1
Il Tribunale innanzi tutto ha osservato come debba trovare applicazione la prescrizione ordinaria decennale, e non già quella quinquennale. Infatti non si tratta del corrispettivo di prestazioni periodiche;
piuttosto, si è trattato di somme dovute dal in virtù di Parte_1
singoli interventi effettuati dalla sugli impianti di pertinenza del Controparte_1
Parte_1
3 Il rapporto inter partes è regolato dai contratti rispettivamente stipulati nel Settembre 2004 e nel Gennaio 2005. Tali contratti (pur prevedendo il pagamento di un canone periodico) integrano degli accordi-quadro, con funzione di programmazione dei futuri interventi.
In definitiva ognuno dei futuri interventi sarebbe stato compensato per quanto di ragione, previa fatturazione.
In ogni caso, ad avviso del Tribunale il primo valido atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla lettera racc.ta a/r di messa in mora, pervenuta il 12 Ottobre 2018.
Al contrario, le richieste di pagamento antecedenti al 12.10.2018 (pure prodotte da parte opposta) non integrano validi atti interruttivi, essendo prive di data certa.
Dunque, il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal opponente (nonché coltivata anche nei confronti della curatela fallimentare), Parte_1 limitatamente alle fatture emesse prima del 12 Ottobre 2008 (appunto, la prescrizione ordinaria decennale non è maturata, con riferimento alle fatture emesse successivamente al
12.10.2008).
Vale a dire, con riferimento agli importi di cui alle fatture emesse dopo il 12.10.2008, il G.M. di Napoli si è espresso nei seguenti termini:…quanto a quelle successive, il credito azionato risulta invece sussistente, essendo documentalmente comprovato non solo a mezzo delle fatture, ma anche con la produzione dei rapporti di intervento che descrivono i lavori effettuati….
Pedissequamente, il Tribunale ha riconosciuto il credito del Controparte_1 non già nella misura di euro 19.426,78 (portata dal provvedimento monitorio), bensì nella misura di euro 15.964,31.
In definitiva il primo giudicante:
Ha revocato il d.i. opposto;
Ha condannato il al pagamento, in favore del Parte_2
della somma di euro 15.964,31, oltre interessi legali, Controparte_1
decorrenti dalla messa in mora del 12.10.2018;
Ha condannato il al pagamento delle spese del giudizio in favore del AL Parte_1 opposto, liquidate in euro 150,00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Adriana Lauri.
4 Avverso la succitata sentenza ha proposto appello il Parte_2
, giusta citazione notificata in data 11 Dicembre 2023 nei confronti del
[...] Controparte_1
[...]
Il ON appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettarsi integralmente la domanda creditoria originariamente proposta dalla in bonis;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. Controparte_1
Giusta comparsa depositata l'8 Ottobre 2024, si è costituito l'appellato
[...]
in proprio, chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_3
Dunque, è d'uopo fin da ora osservare come la curatela non abbia proposto impugnazione incidentale sul quantum debeatur, per il fatto che il credito per l'attività di manutenzione sia stato riconosciuto soltanto nella misura di euro 15.964,31 (e non già per l'intero importo di euro 19.426,78, originariamente invocato).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 4 Novembre 2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 Ottobre 2024, svoltasi in presenza), ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dal ON appellante. Quindi, con la medesima ordinanza, è stata fissata l'udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
Il AL appellato si è ritualmente avvalso della facoltà di depositare note conclusionali,
a mezzo delle note depositate il 22.7.2025. Invece, debbono ritenersi tardive le note conclusionali depositate da parte appellante in data 12.9.2025 (laddove, in sede di ordinanza pubblicata il 04.11.2024, era stato fissato il termine dei 20 gg. prima, ai fini del deposito delle note conclusionali).
All'odierna udienza collegiale, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Innanzi tutto, osserva il Collegio come il ON opponente, nell'atto di gravame, riproponga l'argomento, circa l'inidoneità delle fatture emesse dall'originaria ricorrente ad integrare (in sede contenziosa) la prova dei crediti ex contractu.
L'argomento è infondato, considerato che la in bonis, già in primo grado, Controparte_1
aveva ritualmente prodotto i due contratti inter partes, e cioè il contratto del Primo Settembre
5 2004, inerente alla scala destra del fabbricato condominiale, nonché il contratto del 3 Gennaio
2005, inerente alla scala sinistra.
Per giunta, in allegato alle fatture sono stati prodotti, già in primo grado, i rapporti di intervento (ritualmente datati), ed altresì sottoscritti dagli “operatori” nonchè dal “cliente”.
Pertanto, non può condividersi l'argomento addotto dal odierno appellante sin Parte_1
dalla opposizione a d.i. in primo grado, e cioè la pretesa assenza di prova, circa gli interventi di volta in volta effettuati.
Peraltro, il nell'atto di impugnazione pone in Parte_2
evidenza un argomento “nuovo” rispetto alle difese di primo grado;
ci si riferisce alla deduzione per cui i due contratti di manutenzione (del Settembre 2004 e del Gennaio 2005) prevedevano un canone mensile predeterminato, senza che fosse stato pattuito alcun compenso ulteriore.
Orbene, è assorbente la considerazione per cui l'opposta in bonis, fin dalla Controparte_1 comparsa di costituzione in primo grado, avesse precisato di agìre sia per i canoni mensili predeterminati, sia per i compensi ulteriori, inerenti ai singoli interventi di riparazione
(appunto, fin dal primo grado la sas creditrice aveva evidenziato di non avere ricevuto alcuna somma dal ON ingiunto, né a titolo di canoni predeterminati, né a titolo di compensi per i singoli interventi, slegati dalla manutenzione ordinaria).
Il carattere articolato della pretesa creditoria (originariamente azionata in sede monitoria) è ben espresso dalle fatture emesse – in molte delle quali, appunto, si indicavano sia i canoni mensili predeterminati, sia gli interventi di riparazione, esulanti dalla manutenzione ordinaria.
Per giunta, i due contratti (del Settembre 2004 e del Gennaio 2005) prevedevano sia il canone mensile predeterminato di euro 46,48 + IVA, sia il compenso per ulteriori interventi di riparazione e sostituzione.
Illuminante è il dettato della clausola di cui all'art. 7 dei due contratti, dal titolo
“Riparazione”; appunto, il comma “b” dell'art. 7 così recitava:…Qualora si riscontrasse la necessità di piccoli lavori, sostituzioni e forniture non comprese nel presente ordine di manutenzione, Voi siete autorizzati a provvedervi, addebitandocene il relativo importo….
Nel descrivere l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, si è accennato alla lettera racc.ta di messa in mora, datata 12.10.2018, inoltrata dal legale di al ON Controparte_1 debitore.
6 Ed effettivamente, fin dal primo grado aveva prodotto il documento, CP_1
ritualmente corredato di ricevuta di recapito.
Ciò premesso, in primo grado il non aveva espresso alcuna doglianza sulla Parte_1
ritualità della messa in mora in oggetto.
Di conseguenza, risultano tardive (ed in ogni caso infondate) le contestazioni mosse dal nell'atto di gravame, relative alla validità della lettera racc.ta di sollecito al Parte_1 pagamento degli importi dovuti, pervenuta il 12 Ottobre 2018.
In definitiva, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono in alcun modo l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza.
Infatti, già in bonis aveva provato la fonte della pretesa creditoria (fino a Controparte_1
concorrenza dell'importo di euro 15.964,31).
A fronte di ciò, il non ha assolto all'onere di provare la sussistenza di circostanze Parte_1
estintive, modificative oppure impeditive della pretesa creditoria azionata.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'impugnante pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo. Parte_1
Debbono trovare applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa va parametrato sull'importo di euro 15.964,31 (così quantificato dal
Tribunale il credito spettante al valutazione che merita di Controparte_1
essere integralmente confermata).
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione di valore, compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Nel contesto dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Dunque, a titolo di compenso professionale si liquida l'importo di euro 2.906,00.
7 In particolare, si è valutato anche il compenso per la fase istruttoria, oltre ai compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria (considerato che, nel presente grado, si è anche svolta attività istruttoria, con riferimento alla delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, come da ordinanza collegiale pubblicata il 4 Novembre 2024).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore dell'avv. Adriana Lauri,
Difensore dell'appellato Controparte_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante in Napoli, dell'ulteriore Parte_2
importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sito in Napoli alla Via Tommaso Cornelio n. 6, in Parte_1
persona dell'amministratore p.t., nei confronti del Controparte_3
in proprio, in persona del curatore p.t., avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Napoli n. 10154/23, pubblicata il 7 Novembre 2023 e notificata il 20 Novembre
2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna il sito in Napoli alla Via Tommaso Cornelio n. 6 al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado in favore del Controparte_1
e di in proprio – spese che liquida in euro 2.906,00
[...] CP_1
(duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Adriana Lauri;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante sito in Parte_1
Napoli alla Via Tommaso Cornelio n. 6) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13
DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
8
Ruolo Generale n. 5520/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Francesco NOTARO Consigliere
dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5520/23 RG, vertente
TRA
sito in Napoli alla Via Tommaso Cornelio n. 6 (C.F.: Parte_1
, in persona dell'amm.tore p.t., rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. P.IVA_1
Tullio d'Alessio ( ), con il quale è elettivamente dom.to presso il C.F._1
seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
1 e di in proprio, in Controparte_1 CP_1
persona del curatore p.t., rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Adriana Lauri
( ), con la quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10154/23, pubblicata il 7
Novembre 2023, e notificata il 20 Novembre 2023;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso monitorio la società “ , in bonis, Controparte_2
esponeva di essere creditrice nei confronti del sito in Napoli alla Via Tommaso Parte_1
Cornelio n. 6, per complessivi euro 19.426,78.
E questo a titolo di compenso per l'attività di manutenzione dell'ascensore, espletata in esecuzione dei contratti inter partes del Settembre 2004 e del Gennaio 2005 (inerenti alla manutenzione, rispettivamente, dell'ascensore della scala destra e dell'ascensore della scala sinistra).
All'uopo, la sas ricorrente allegava n. 53 fatture.
Pertanto chiedeva di ingiungersi al – sito in Napoli alla Via Controparte_1 Parte_1
Tommaso Cornelio n. 6 – il pagamento, in suo favore, della somma di euro 19.426,78, oltre accessori e spese della procedura.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Napoli, giusta d.i. n. 3793/19, pubblicato il 17
Maggio 2019 e notificato il 4 Giugno 2019, ingiungeva al succitato il pagamento, Parte_1
in favore della sas ricorrente, della somma di euro 19.426,78, oltre accessori e spese della procedura.
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione l'ingiunto
[...]
, con citazione notificata in data 16 Luglio 2019 nei confronti di Parte_2 [...]
CP_1
Il deduceva l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, nonché Parte_1
l'assenza di un reale e concreto dettaglio degli interventi effettuati dalla Controparte_1
2 pertanto, non trovava giustificazione l'emissione delle fatture, né era dato di comprendere come si fosse addivenuti al credito di euro 19.426,78.
Sulla base di queste premesse il ingiunto chiedeva, in accoglimento della Parte_1
proposta opposizione, di revocarsi il d.i. opposto (ed in definitiva di rigettarsi la domanda creditoria avanzata in sede monitoria); altresì chiedeva di condannarsi la sas opposta al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, per lite temeraria;
il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Giusta comparsa depositata il 20 Febbraio 2020, si costituiva l'opposta in Controparte_1
bonis, chiedendo di rigettarsi l'opposizione (con la conseguente conferma del d.i. opposto).
All'udienza del 29 Marzo 2021 il processo veniva dichiarato interrotto, stante l'intervenuto fallimento dell'opposta Controparte_1
Il processo veniva riassunto dal ON opponente (nei confronti del Controparte_1
, a mezzo del ricorso in riassunzione depositato il 9 Aprile 2021.
[...]
Il ON riassumente insisteva nella richiesta di revoca del d.i. opposto, ed in definitiva nella richiesta di rigetto della domanda creditoria, originariamente avanzata dalla
[...]
in bonis. CP_1
A mezzo della comparsa depositata il 15 Settembre 2021, si costituiva il Controparte_1
chiedendo di rigettarsi l'opposizione a d.i.; in definitiva il AL insisteva
[...] nella richiesta di accoglimento della domanda creditoria, originariamente formulata a mezzo del ricorso monitorio presentato dalla sas in bonis.
Il G.I., a mezzo dell'ordinanza resa all'udienza del 4 Ottobre 2021, affermava la superfluità di qualsivoglia approfondimento istruttorio – essendo la causa di natura documentale.
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 10154/23, pubblicata il 7 Novembre 2023, e notificata il 20 Novembre 2023.
Il G.M. ha accolto soltanto parzialmente l'eccezione di prescrizione, sollevata dal opponente. Parte_1
Il Tribunale innanzi tutto ha osservato come debba trovare applicazione la prescrizione ordinaria decennale, e non già quella quinquennale. Infatti non si tratta del corrispettivo di prestazioni periodiche;
piuttosto, si è trattato di somme dovute dal in virtù di Parte_1
singoli interventi effettuati dalla sugli impianti di pertinenza del Controparte_1
Parte_1
3 Il rapporto inter partes è regolato dai contratti rispettivamente stipulati nel Settembre 2004 e nel Gennaio 2005. Tali contratti (pur prevedendo il pagamento di un canone periodico) integrano degli accordi-quadro, con funzione di programmazione dei futuri interventi.
In definitiva ognuno dei futuri interventi sarebbe stato compensato per quanto di ragione, previa fatturazione.
In ogni caso, ad avviso del Tribunale il primo valido atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla lettera racc.ta a/r di messa in mora, pervenuta il 12 Ottobre 2018.
Al contrario, le richieste di pagamento antecedenti al 12.10.2018 (pure prodotte da parte opposta) non integrano validi atti interruttivi, essendo prive di data certa.
Dunque, il Tribunale ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal opponente (nonché coltivata anche nei confronti della curatela fallimentare), Parte_1 limitatamente alle fatture emesse prima del 12 Ottobre 2008 (appunto, la prescrizione ordinaria decennale non è maturata, con riferimento alle fatture emesse successivamente al
12.10.2008).
Vale a dire, con riferimento agli importi di cui alle fatture emesse dopo il 12.10.2008, il G.M. di Napoli si è espresso nei seguenti termini:…quanto a quelle successive, il credito azionato risulta invece sussistente, essendo documentalmente comprovato non solo a mezzo delle fatture, ma anche con la produzione dei rapporti di intervento che descrivono i lavori effettuati….
Pedissequamente, il Tribunale ha riconosciuto il credito del Controparte_1 non già nella misura di euro 19.426,78 (portata dal provvedimento monitorio), bensì nella misura di euro 15.964,31.
In definitiva il primo giudicante:
Ha revocato il d.i. opposto;
Ha condannato il al pagamento, in favore del Parte_2
della somma di euro 15.964,31, oltre interessi legali, Controparte_1
decorrenti dalla messa in mora del 12.10.2018;
Ha condannato il al pagamento delle spese del giudizio in favore del AL Parte_1 opposto, liquidate in euro 150,00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Adriana Lauri.
4 Avverso la succitata sentenza ha proposto appello il Parte_2
, giusta citazione notificata in data 11 Dicembre 2023 nei confronti del
[...] Controparte_1
[...]
Il ON appellante chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettarsi integralmente la domanda creditoria originariamente proposta dalla in bonis;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado. Controparte_1
Giusta comparsa depositata l'8 Ottobre 2024, si è costituito l'appellato
[...]
in proprio, chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_3
Dunque, è d'uopo fin da ora osservare come la curatela non abbia proposto impugnazione incidentale sul quantum debeatur, per il fatto che il credito per l'attività di manutenzione sia stato riconosciuto soltanto nella misura di euro 15.964,31 (e non già per l'intero importo di euro 19.426,78, originariamente invocato).
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 4 Novembre 2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29 Ottobre 2024, svoltasi in presenza), ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dal ON appellante. Quindi, con la medesima ordinanza, è stata fissata l'udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc).
Il AL appellato si è ritualmente avvalso della facoltà di depositare note conclusionali,
a mezzo delle note depositate il 22.7.2025. Invece, debbono ritenersi tardive le note conclusionali depositate da parte appellante in data 12.9.2025 (laddove, in sede di ordinanza pubblicata il 04.11.2024, era stato fissato il termine dei 20 gg. prima, ai fini del deposito delle note conclusionali).
All'odierna udienza collegiale, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa e decisa, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Innanzi tutto, osserva il Collegio come il ON opponente, nell'atto di gravame, riproponga l'argomento, circa l'inidoneità delle fatture emesse dall'originaria ricorrente ad integrare (in sede contenziosa) la prova dei crediti ex contractu.
L'argomento è infondato, considerato che la in bonis, già in primo grado, Controparte_1
aveva ritualmente prodotto i due contratti inter partes, e cioè il contratto del Primo Settembre
5 2004, inerente alla scala destra del fabbricato condominiale, nonché il contratto del 3 Gennaio
2005, inerente alla scala sinistra.
Per giunta, in allegato alle fatture sono stati prodotti, già in primo grado, i rapporti di intervento (ritualmente datati), ed altresì sottoscritti dagli “operatori” nonchè dal “cliente”.
Pertanto, non può condividersi l'argomento addotto dal odierno appellante sin Parte_1
dalla opposizione a d.i. in primo grado, e cioè la pretesa assenza di prova, circa gli interventi di volta in volta effettuati.
Peraltro, il nell'atto di impugnazione pone in Parte_2
evidenza un argomento “nuovo” rispetto alle difese di primo grado;
ci si riferisce alla deduzione per cui i due contratti di manutenzione (del Settembre 2004 e del Gennaio 2005) prevedevano un canone mensile predeterminato, senza che fosse stato pattuito alcun compenso ulteriore.
Orbene, è assorbente la considerazione per cui l'opposta in bonis, fin dalla Controparte_1 comparsa di costituzione in primo grado, avesse precisato di agìre sia per i canoni mensili predeterminati, sia per i compensi ulteriori, inerenti ai singoli interventi di riparazione
(appunto, fin dal primo grado la sas creditrice aveva evidenziato di non avere ricevuto alcuna somma dal ON ingiunto, né a titolo di canoni predeterminati, né a titolo di compensi per i singoli interventi, slegati dalla manutenzione ordinaria).
Il carattere articolato della pretesa creditoria (originariamente azionata in sede monitoria) è ben espresso dalle fatture emesse – in molte delle quali, appunto, si indicavano sia i canoni mensili predeterminati, sia gli interventi di riparazione, esulanti dalla manutenzione ordinaria.
Per giunta, i due contratti (del Settembre 2004 e del Gennaio 2005) prevedevano sia il canone mensile predeterminato di euro 46,48 + IVA, sia il compenso per ulteriori interventi di riparazione e sostituzione.
Illuminante è il dettato della clausola di cui all'art. 7 dei due contratti, dal titolo
“Riparazione”; appunto, il comma “b” dell'art. 7 così recitava:…Qualora si riscontrasse la necessità di piccoli lavori, sostituzioni e forniture non comprese nel presente ordine di manutenzione, Voi siete autorizzati a provvedervi, addebitandocene il relativo importo….
Nel descrivere l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza, si è accennato alla lettera racc.ta di messa in mora, datata 12.10.2018, inoltrata dal legale di al ON Controparte_1 debitore.
6 Ed effettivamente, fin dal primo grado aveva prodotto il documento, CP_1
ritualmente corredato di ricevuta di recapito.
Ciò premesso, in primo grado il non aveva espresso alcuna doglianza sulla Parte_1
ritualità della messa in mora in oggetto.
Di conseguenza, risultano tardive (ed in ogni caso infondate) le contestazioni mosse dal nell'atto di gravame, relative alla validità della lettera racc.ta di sollecito al Parte_1 pagamento degli importi dovuti, pervenuta il 12 Ottobre 2018.
In definitiva, gli addotti motivi di gravame non scalfiscono in alcun modo l'iter argomentativo dell'impugnata sentenza.
Infatti, già in bonis aveva provato la fonte della pretesa creditoria (fino a Controparte_1
concorrenza dell'importo di euro 15.964,31).
A fronte di ciò, il non ha assolto all'onere di provare la sussistenza di circostanze Parte_1
estintive, modificative oppure impeditive della pretesa creditoria azionata.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
A questo punto, resta da statuire sul regime delle spese.
Sul governo delle spese del presente grado
Le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'impugnante pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo. Parte_1
Debbono trovare applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa va parametrato sull'importo di euro 15.964,31 (così quantificato dal
Tribunale il credito spettante al valutazione che merita di Controparte_1
essere integralmente confermata).
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione di valore, compreso tra euro 5.200,01 ed euro
26.000,00.
Nel contesto dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi, considerato che siamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Dunque, a titolo di compenso professionale si liquida l'importo di euro 2.906,00.
7 In particolare, si è valutato anche il compenso per la fase istruttoria, oltre ai compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria (considerato che, nel presente grado, si è anche svolta attività istruttoria, con riferimento alla delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, come da ordinanza collegiale pubblicata il 4 Novembre 2024).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore dell'avv. Adriana Lauri,
Difensore dell'appellato Controparte_1
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante in Napoli, dell'ulteriore Parte_2
importo pari al contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal sito in Napoli alla Via Tommaso Cornelio n. 6, in Parte_1
persona dell'amministratore p.t., nei confronti del Controparte_3
in proprio, in persona del curatore p.t., avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Napoli n. 10154/23, pubblicata il 7 Novembre 2023 e notificata il 20 Novembre
2023, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna il sito in Napoli alla Via Tommaso Cornelio n. 6 al Parte_1 pagamento delle spese del presente grado in favore del Controparte_1
e di in proprio – spese che liquida in euro 2.906,00
[...] CP_1
(duemilanovecentosei/00) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Adriana Lauri;
C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante sito in Parte_1
Napoli alla Via Tommaso Cornelio n. 6) dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13
DPR cit..
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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