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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5548/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5548/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Provenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia
(Sa), alla via De Gasperi n. 5;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Alessandro Limatola, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Sirio in Salerno, alla via Francesco Paolo Volpe n. 36.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 25.9.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 18/9/2024; per la convenuta, la nota del 19/9/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2017, la conveniva in giudizio la Parte_1
dinanzi a questo Tribunale. Controparte_1
Ed invero, l'odierna attrice, premettendo di svolgere l'attività di organismo di mediazione, nonché di ente di formazione e che per l'utilizzo dei sistemi di comunicazione e promozione per i clienti si avvaleva dal 2014 dei servizi della , esponeva che in data 21.6.2016, e sino al CP_1 5.10.2016, la linea telefonica “0828211147”, così come la linea internet collegata, ad essa riferibili, non risultavano funzionanti, paralizzando, di fatto, l'attività della società.
Deduceva infatti che, a causa del disservizio, la società non poteva più effettuare o ricevere chiamate e fax e non era inoltre possibile accedere alla linea internet.
Evidenziando che i diversi tentativi di sollecito posti in essere sortivano esito negativo, l'odierna attrice procedeva alla costituzione in mora della e all'inoltro di un reclamo scritto in data CP_1
7.7.2016.
Ancora, rilevava che, nonostante il disservizio, la società continuava a pagare regolarmente le bollette telefoniche inviate da parte della per un totale di € 1.329,82, di cui se ne chiedeva il CP_1
rimborso.
Deduceva, pertanto, il diritto al pagamento dell'indennizzo previsto dalla normativa di settore con riferimento alle ipotesi di interruzione e/o sospensione dei servizi, pari all'importo di € 4.200,00; instava per il pagamento dell'indennizzo pari ad € 8.400,00 in relazione all'inottemperanza alle richieste inoltrate all'avversa società; infine, deduceva il diritto al pagamento dell'indennizzo previsto per la mancata risposta ai reclami, pari ad € 400,00.
Tanto premesso, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione obbligatorio, la Parte_1
concludeva instando per l'accertamento dell'inadempimento della società convenuta e, per
[...]
l'effetto, chiedeva la condanna della al pagamento dell'importo di € 25.129,00 a Controparte_1
titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento dei danni patiti, oltre rivalutazione ed interessi, come indicati in citazione, con vittoria di spese e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.10.2017, si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
domanda.
Nel merito, contestava l'addebitabilità dell'inadempimento, dovendosi rilevare che proprietaria delle linee telefoniche fosse la “Telecom s.p.a.”, nei confronti della quale l'odierna convenuta, una volta ricevuta la segnalazione di malfunzionamento della linea da parte della società attrice, aveva prontamente proceduto all'apertura del “Trouble Ticket in Wholesale”, ai fini della risoluzione della problematica.
In particolare, esponeva che, in data 22.6.2016, l'odierna convenuta inseriva nel sistema Wholesale la segnalazione n. TTM000006856937, e che successivamente, in data 5.8.2016, nel riquadro
“Diario”, veniva inserita la nota con cui veniva dato atto che la “Telecom s.p.a.” aveva risolto con esito negativo il Ticket aperto.
Sicché, l'odierna convenuta deduceva l'insussistenza di un proprio inadempimento contrattuale. Esponeva inoltre che, visto l'esito negativo del mancato intervento di “Telecom s.p.a.”, provvedeva ad inviare un proprio tecnico e a far installare un nuovo link a cui poi associare l'utenza n.
0828.211147, la quale riprendeva a funzionare in data 5.10.2016.
Contestando le avverse pretese nell'an e nel quantum, concludeva instando per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e svolta l'istruttoria orale, veniva formulata una proposta ex art. 185-bis c.p.c.
Riscontrata la mancata adesione alla proposta conciliativa da parte della società convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 25.9.2024.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza dell'8.11.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale, risulta documentato l'adempimento della condizione di proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 1, comma XI l. n. 249/1997: risulta infatti in atti il verbale di mancato accordo del 9.2.2017, con riguardo al tentativo di conciliazione esperito dinanzi al Comitato
Regionale per le Comunicazioni della Regione Campania (cfr. doc. n. 6 della produzione di parte attrice).
Le domande formulate per conto della società attrice vanno accolte entro i limiti di quanto si dirà.
Occorre anzitutto evidenziare che non risulta oggetto di specifica contestazione la circostanza che la società attrice avesse stipulato con la un contratto riconducibile alla Controparte_1
somministrazione, avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici. Si trattava, più in particolare, della linea telefonica fissa, internet e di tre schede telefoniche mobili, con assegnazione del numero telefonico “0828211147”. Risulta altresì in atti la copia del predetto contratto (cfr. all. n. 7) della produzione di parte attrice).
Non risulta peraltro oggetto di specifica contestazione nemmeno la circostanza che, a partire dal
21.6.2016, la predetta linea telefonica era affetta da significativi disservizi, sostanzialmente non risultando più operante: non era infatti possibile né effettuare, né ricevere chiamate e fax. Non risultava funzionante nemmeno la linea internet. Tali criticità perduravano per quasi quattro mesi.
Tra l'altro, tali circostanze risultano adeguatamente riscontrate anche tenuto conto delle risultanze delle prove orali.
Tutti i testi escussi ( , , che a vario titolo avevano avuto Testimone_1 Tes_2 Tes_3
rapporti con la società attrice – il primo nella qualità di avvocato e di mediatore;
il secondo, quale collaboratore a titolo gratuito ed il terzo quale responsabile di una sede secondaria dell'istituto – confermavano i disservizi così descritti. Il malfunzionamento della linea telefonica, tra l'altro, aveva determinato il differimento di taluni corsi di formazione che la società attrice era solita organizzare;
l'annullamento di un corso del corso di formazione in materia di mediazione;
veniva significativamente ostacolata l'attività di pubblicizzazione dei corsi;
non risultava possibile il deposito telematico delle istanze di mediazione.
I disservizi si verificavano, inoltre, tra il 21.6.2016 ed il 5.10.2016.
Si è ancora avuto modo di rilevare come la società attrice aveva inteso richiedere, da un lato, il pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi della normativa di settore;
dall'altro, il risarcimento del maggior danno asseritamente patito in relazione ai disservizi così riscontrati.
Le domande sono anzitutto ammissibili.
In linea del tutto generale, infatti, ai sensi dell'art. 2, XII comma lett. g) l. n. 481/1995, istitutiva delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, è previsto, tra l'altro, che l'Autorità di regolazione per le telecomunicazioni ha il compito di controllare lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, accesso, acquisizione della documentazione e delle notizie utili, “determinando altresì
i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio”.
In attuazione di tale disposizione, con delibera n. 73/11/CONS, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottava, anche ai sensi dell'art. 84 d.lgs. n. 259/2003 ratione temporis vigente, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori.
Nel caso di specie, trova applicazione il regolamento allegato alla predetta delibera, e non già quello allegato alla delibera n. 347/2018/CONS, applicabile ratione temporis soltanto con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore di tale ultima delibera (19.7.2018).
Ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento, “gli operatori corrispondono in maniera automatica gli indennizzi previsti agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 1, mediante accredito nella prima fattura utile decorsi quarantacinque giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva alla segnalazione”.
Ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento, “nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”; ai sensi dell'art. 5 del regolamento,
“in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione”. Ancora, ai sensi dell'art. 11, “Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00”.
Infine, ai sensi dell'art. 12, II comma, della medesima delibera in commento, qualora l'utenza interessata dal disservizio sia di tipo “affari”, nei casi di cui agli artt. da 3 a 6 gli importi liquidati sono computati in misura pari al doppio.
Tali disposizioni, di natura regolamentare (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 6.7.2022, n.
21407), integrano senz'altro la corrispondente previsione di legge, nell'ambito di un più generale sistema di tutele finalizzato a garantire un elevato standard di protezione dell'utente.
Sotto tale profilo, alcun dubbio si pone in merito alla diversità delle tutele così azionate in questa sede.
Se da un lato, infatti, la tutela indennitaria attiene ad una vera e propria obbligazione ex lege che prescinde dalla prova degli elementi costitutivi dell'illecito, diversamente a dirsi con riguardo all'inadempimento contrattuale, che invece presuppone l'allegazione dell'inadempimento, in uno alla prova della riconducibilità eziologica di specifiche conseguenze pregiudizievoli all'illecito oggetto di contestazione.
Ne deriva, quindi, che con riguardo alla tutela indennitaria è automaticamente prevista la liquidazione di un importo in relazione alla tipologia di contestazione addebitata alla controparte: tanto, in ragione, di una presunzione iuris et de iure attinente alla configurabilità di un danno nel caso di specie, tenuto conto della natura del disservizio.
Per contro, la tutela risarcitoria richiede la puntuale allegazione e prova del danno riferibile all'illecito, che pure deve essere oggetto di adeguato riscontro secondo i canoni probatori elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
La ratio sottesa all'istituto della tutela indennitaria è quindi quella di consentire un celere e adeguato soddisfacimento dell'interesse dell'utente, in relazione al disservizio così patito;
tanto, in ragione degli standard di qualità imposti nell'erogazione del servizio.
L'obbligazione ex lege in esame, quindi, prescinde dall'astratta configurabilità di un'ipotesi di illecito nel caso oggetto di contestazione, con la possibilità di cumulo di entrambe le tutele così previste in ragione dei diversi elementi costitutivi delle stesse, laddove sussistenti i relativi presupposti. In altre parole, non è escluso, in caso di riscontro dell'effettivo illecito nel caso oggetto di contestazione, il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno patito da parte dell'utente: ciò sempre che si tratti di un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello forfetariamente liquidato in sede indennitaria, viceversa configurandosi un'ingiustificata locupletazione in favore del danneggiato. Sotto tale profilo, infatti, alcuna specifica previsione di legge limita la tutela indennitaria esclusivamente all'ipotesi del procedimento di conciliazione stragiudiziale.
Ed invero, l'art.
2. XII comma, lett. g) l. n. 481/1995 devolve alla competenza dell'Autorità garante la sola regolazione della disciplina indennitaria, senza prevedere alcuna limitazione con riguardo alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nel caso di specie. Analogamente a dirsi con riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile di cui all'art. 25 d.lgs. n. 259/2003, che anzi teneva ferma la tutela giurisdizionale dei diritti dell'utente. Né dalla mera circostanza che l'art. 2 del Regolamento descritto in precedenza dispone la regolazione dei “criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali, ai sensi dell'art. 14 del regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (del. n. 173/07/CONS.)” può ricavarsi l'inammissibilità dell'esperimento della tutela indennitaria dinanzi all'autorità giudiziaria.
Da un lato, infatti, da tale riferimento non può ricavarsi alcuna competenza esclusiva dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in parte qua; per altro verso, una tale interpretazione non sarebbe consentita nemmeno alla luce della più generale disciplina legislativa volta a regolare la tutela indennitaria, che alcuna puntuale preclusione prevedeva con riferimento alla competenza del giudice ordinario in materia, così non potendosi ammettere l'operatività di un regolamento contra legem nel caso di specie.
A tanto depone, infine, un'ermeneusi costituzionalmente orientata delle disposizioni in commento, tenuto conto del più generale sistema italo-comunitario delle fonti, che impone un'interpretazione senz'altro estensiva delle più generali facoltà difensive dell'utente, nel rispetto del più generale principio di cui all'art. 24 Cost.
Tra l'altro, l'art. 84 d.lgs. n. 259/2003 nella sua versione ratione temporis applicabile, non stabilisce affatto che i regolamenti dell'Autorità garante si applichino esclusivamente dinanzi a tale Autorità, ma prevede piuttosto che l'Autorità è tenuta ad adottare «procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti e servizi». La disposizione si prefigge dunque la finalità di consentire «una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo».
Ne consegue, pertanto, l'ammissibilità della domanda indennitaria così formulata in questa sede da parte dell'odierna società attrice (arg. da Cass. Civ., Sez. III, 21.11.2022, n. 34152); né assumono alcun rilievo i precedenti giurisprudenziali citati da parte convenuta, fondati peraltro su rationes decidendi obiettivamente diverse rispetto alle questioni giuridiche dedotte in questa sede. Anche a voler prescindere dal più recente arresto della Corte di Cassazione sul punto evidenziato in precedenza (Cass. Civ., Sez. III, 21.11.2022, n. 34152), deve invero rilevarsi che nel precedente citato da parte convenuta (Cass. Civ., Sez. III, 10.12.2020, n.28230) non veniva formulato alcuno specifico principio di diritto con riguardo alle questioni oggetto di causa, risultando invero che i motivi di impugnazione articolati in quella sede erano stati dichiarati inammissibili.
Infine, a fronte di tali riscontri, risulta senz'altro infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla in merito all'asserita violazione del termine previsto dalla Carta dei Servizi della Controparte_1
società convenuta per l'inoltro del reclamo.
Aldilà della tardività di tale doglianza, dedotta in sede di comparsa conclusionale, e anche a voler prescindere dal fatto che nemmeno tale Carta dei Servizi veniva tempestivamente prodotta in atti, nonostante la natura contrattuale di tale atto, deve pure rilevarsi che l'odierna attrice aveva inoltrato il reclamo oggetto di contestazione in data 7.7.2016 e cioè senz'altro entro il termine di trenta giorni decorrenti dal verificarsi dell'inadempimento (iniziato il 21.6.2016).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, occorre a questo punto soffermarsi sulla fattispecie concreta in esame.
La domanda di pagamento dell'indennizzo è fondata e va accolta entro i limiti che seguono.
Come prospettato da parte dell'odierna attrice, l'interruzione del servizio internet ADSL e della linea fissa è durato centocinque giorni.
Sicché, avuto riguardo alla natura imprenditoriale dell'attività societaria svolta, deve applicarsi il combinato disposto degli artt. 12 e 5, I comma, del regolamento allegato alla delibera n. 73/11/CONS, così dovendosi riconoscere l'importo di € 10,00 per ogni giorno di ritardo per ciascuno dei servizi interrotti. Ne deriva, pertanto, il complessivo importo pari ad € 2.100,00 (20,00 x 105= 2.100,00).
Non può essere invece riconosciuto il diritto all'indennizzo con riguardo all'inottemperanza contestata in relazione alla riattivazione del servizio, ai sensi dell'art. 3 dell'all. B della delib. N.
124/2010/CONS, come pure invocato da parte dell'odierna attrice.
In via del tutto assorbente, infatti, tale previsione attiene ad un regolamento che non risulta applicabile nel caso di specie, tenuto conto della circostanza che, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, risulta ratione temporis applicabile il regolamento allegato alla delibera n. 73/11/CONS, che non prevedeva alcuna maggiorazione dell'indennizzo in caso di inottemperanza.
Risulta infine documentato l'inoltro a mezzo pec del reclamo da parte della società attrice in data
7.7.2016 (cfr. doc. n. 5 della produzione di parte attrice). Alcuna risposta risulta al riguardo documentata da parte della società convenuta, così dovendosi senz'altro applicare l'indennizzo nella misura massima pari ad € 300,00, come previsto dall'art.11 del regolamento allegato alla delibera n.
73/11/CONS. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento così dedotto, alcuno specifico riscontro veniva offerto da parte dell'odierna convenuta in merito alla non imputabilità dello stesso (Cass. Civ. SS.UU.,
30.10.2001, n. 13533).
Del tutto irrilevante risulta invero la circostanza che la società convenuta avesse provveduto all'apertura di un ticket nel caso di specie, non avendo in alcun modo dato prova che, per contro, tali interruzioni del sistema fossero riconducibili ad impossibilità sopravvenuta in alcun modo imputabile all'odierna società attrice.
Ne consegue, pertanto, che la società convenuta è tenuta al pagamento, in favore della società attrice, del complessivo importo pari ad € 2.400,00 a titolo di indennizzo dovuto in relazione ai disservizi registrati sulle linee in uso alla stessa . Parte_1
Trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, predeterminata ex lege nel suo ammontare, assume natura di valuta (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 20.12.2016, n. 26337; Sez. I, 16.5.2014, n.
10793; Sez. III, 8.11.2019, n. 28811). Ne consegue, pertanto, che sulla scomma così dovuta saranno dovuti gli interessi al tasso legale dal dì della scadenza dell'obbligazione (da individuare nella data del 5.10.2016, data di cessazione del disservizio) e sino al saldo.
Va invece rigettata la domanda risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito da parte della società attrice.
In linea del tutto preliminare, quanto alla somma di € 1.329,82 versata inutilmente a titolo di corrispettivo dell'utenza, trattasi di un importo senz'altro adeguatamente ricompreso nell'alveo della somma riconosciuta a titolo di indennizzo in favore della medesima società attrice.
Sotto tale profilo, infatti, tenuto conto degli importi già corrisposti in favore della stessa, era onere della medesima società attrice dare prova della sussistenza di un maggior danno effettivamente patito rispetto a quello liquidato per legge in via presuntiva.
Ne consegue, pertanto, che tale richiesta risulti senz'altro infondata nel caso di specie.
Non risultano infine in alcun modo allegate, prima ancora che provate, altre e significative conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite da parte della società attrice in ragione dei fatti di causa. Più in particolare, da un lato, non risulta in alcun modo documentata la configurabilità di un lucro cessante nel caso di specie: non v'è prova dei redditi prodotti dalla predetta società in epoca antecedente ai disservizi, né tantomeno della contrazione degli stessi a causa di tali malfunzionamenti.
Ancora, non è in alcun modo riscontrata altra e diversa voce di danno patrimoniale imputabile ai fatti di causa, tenuto conto della genericità degli elementi di prova così dedotti in atti. Né, a fronte di un tale deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova sul punto, risultano sussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez.
III, 29.4.2022, n. 13515). La parziale soccombenza di parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota di un quinto;
la restante quota dei quattro quinti delle spese di lite segue la soccombenza della società convenuta ed è liquidata per intero come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello di causa (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), tenuto conto dell'esito complessivo della lite, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Provenza.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata per conto di parte attrice;
tanto, avuto altresì riguardo alla circostanza che la domanda così formulata da parte attrice è stata accolta in misura minore rispetto a quanto originariamente dedotto in sede di proposta ex art. 185-bis
c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 30.9.2021, n. 26545).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande formulate nel giudizio di cui all'epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento, in favore della società attrice, ed a titolo di Controparte_1 indennizzo, dell'importo di € 2.400,00, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dal
5.10.2016 e sino al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata per conto di parte attrice;
3) compensa per la quota di un quinto le spese di lite e condanna la alla Controparte_1
refusione della restante quota dei quattro quinti delle spese di lite in favore della società attrice, che si liquidano per intero in € 264,00 per spese vive ed in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Provenza;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Così deciso in Salerno, il 28.2.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
II Sezione Civile in persona del Giudice Unico, dott. Giuseppe Barbato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5548/2017 R.G., avente ad oggetto: azione di risarcimento danni, vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta Parte_1 procura alle liti rilasciata su foglio separato, ma congiunto, ex art. 83, III comma c.p.c., all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Provenza, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia
(Sa), alla via De Gasperi n. 5;
ATTRICE
E
“ , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Alessandro Limatola, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano Di Sirio in Salerno, alla via Francesco Paolo Volpe n. 36.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 25.9.2024, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attrice, la nota del 18/9/2024; per la convenuta, la nota del 19/9/2024) qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 5.6.2017, la conveniva in giudizio la Parte_1
dinanzi a questo Tribunale. Controparte_1
Ed invero, l'odierna attrice, premettendo di svolgere l'attività di organismo di mediazione, nonché di ente di formazione e che per l'utilizzo dei sistemi di comunicazione e promozione per i clienti si avvaleva dal 2014 dei servizi della , esponeva che in data 21.6.2016, e sino al CP_1 5.10.2016, la linea telefonica “0828211147”, così come la linea internet collegata, ad essa riferibili, non risultavano funzionanti, paralizzando, di fatto, l'attività della società.
Deduceva infatti che, a causa del disservizio, la società non poteva più effettuare o ricevere chiamate e fax e non era inoltre possibile accedere alla linea internet.
Evidenziando che i diversi tentativi di sollecito posti in essere sortivano esito negativo, l'odierna attrice procedeva alla costituzione in mora della e all'inoltro di un reclamo scritto in data CP_1
7.7.2016.
Ancora, rilevava che, nonostante il disservizio, la società continuava a pagare regolarmente le bollette telefoniche inviate da parte della per un totale di € 1.329,82, di cui se ne chiedeva il CP_1
rimborso.
Deduceva, pertanto, il diritto al pagamento dell'indennizzo previsto dalla normativa di settore con riferimento alle ipotesi di interruzione e/o sospensione dei servizi, pari all'importo di € 4.200,00; instava per il pagamento dell'indennizzo pari ad € 8.400,00 in relazione all'inottemperanza alle richieste inoltrate all'avversa società; infine, deduceva il diritto al pagamento dell'indennizzo previsto per la mancata risposta ai reclami, pari ad € 400,00.
Tanto premesso, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione obbligatorio, la Parte_1
concludeva instando per l'accertamento dell'inadempimento della società convenuta e, per
[...]
l'effetto, chiedeva la condanna della al pagamento dell'importo di € 25.129,00 a Controparte_1
titolo di indennizzo, rimborso e risarcimento dei danni patiti, oltre rivalutazione ed interessi, come indicati in citazione, con vittoria di spese e attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
10.10.2017, si costituiva in giudizio la eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_1
domanda.
Nel merito, contestava l'addebitabilità dell'inadempimento, dovendosi rilevare che proprietaria delle linee telefoniche fosse la “Telecom s.p.a.”, nei confronti della quale l'odierna convenuta, una volta ricevuta la segnalazione di malfunzionamento della linea da parte della società attrice, aveva prontamente proceduto all'apertura del “Trouble Ticket in Wholesale”, ai fini della risoluzione della problematica.
In particolare, esponeva che, in data 22.6.2016, l'odierna convenuta inseriva nel sistema Wholesale la segnalazione n. TTM000006856937, e che successivamente, in data 5.8.2016, nel riquadro
“Diario”, veniva inserita la nota con cui veniva dato atto che la “Telecom s.p.a.” aveva risolto con esito negativo il Ticket aperto.
Sicché, l'odierna convenuta deduceva l'insussistenza di un proprio inadempimento contrattuale. Esponeva inoltre che, visto l'esito negativo del mancato intervento di “Telecom s.p.a.”, provvedeva ad inviare un proprio tecnico e a far installare un nuovo link a cui poi associare l'utenza n.
0828.211147, la quale riprendeva a funzionare in data 5.10.2016.
Contestando le avverse pretese nell'an e nel quantum, concludeva instando per il rigetto dell'avversa domanda, vinte le spese di lite da attribuirsi in favore del procuratore antistatario.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e svolta l'istruttoria orale, veniva formulata una proposta ex art. 185-bis c.p.c.
Riscontrata la mancata adesione alla proposta conciliativa da parte della società convenuta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 25.9.2024.
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza, la causa veniva introitata in decisione con ordinanza dell'8.11.2024, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via pregiudiziale, risulta documentato l'adempimento della condizione di proponibilità della domanda, ai sensi dell'art. 1, comma XI l. n. 249/1997: risulta infatti in atti il verbale di mancato accordo del 9.2.2017, con riguardo al tentativo di conciliazione esperito dinanzi al Comitato
Regionale per le Comunicazioni della Regione Campania (cfr. doc. n. 6 della produzione di parte attrice).
Le domande formulate per conto della società attrice vanno accolte entro i limiti di quanto si dirà.
Occorre anzitutto evidenziare che non risulta oggetto di specifica contestazione la circostanza che la società attrice avesse stipulato con la un contratto riconducibile alla Controparte_1
somministrazione, avente ad oggetto la fornitura di servizi telefonici. Si trattava, più in particolare, della linea telefonica fissa, internet e di tre schede telefoniche mobili, con assegnazione del numero telefonico “0828211147”. Risulta altresì in atti la copia del predetto contratto (cfr. all. n. 7) della produzione di parte attrice).
Non risulta peraltro oggetto di specifica contestazione nemmeno la circostanza che, a partire dal
21.6.2016, la predetta linea telefonica era affetta da significativi disservizi, sostanzialmente non risultando più operante: non era infatti possibile né effettuare, né ricevere chiamate e fax. Non risultava funzionante nemmeno la linea internet. Tali criticità perduravano per quasi quattro mesi.
Tra l'altro, tali circostanze risultano adeguatamente riscontrate anche tenuto conto delle risultanze delle prove orali.
Tutti i testi escussi ( , , che a vario titolo avevano avuto Testimone_1 Tes_2 Tes_3
rapporti con la società attrice – il primo nella qualità di avvocato e di mediatore;
il secondo, quale collaboratore a titolo gratuito ed il terzo quale responsabile di una sede secondaria dell'istituto – confermavano i disservizi così descritti. Il malfunzionamento della linea telefonica, tra l'altro, aveva determinato il differimento di taluni corsi di formazione che la società attrice era solita organizzare;
l'annullamento di un corso del corso di formazione in materia di mediazione;
veniva significativamente ostacolata l'attività di pubblicizzazione dei corsi;
non risultava possibile il deposito telematico delle istanze di mediazione.
I disservizi si verificavano, inoltre, tra il 21.6.2016 ed il 5.10.2016.
Si è ancora avuto modo di rilevare come la società attrice aveva inteso richiedere, da un lato, il pagamento degli indennizzi dovuti ai sensi della normativa di settore;
dall'altro, il risarcimento del maggior danno asseritamente patito in relazione ai disservizi così riscontrati.
Le domande sono anzitutto ammissibili.
In linea del tutto generale, infatti, ai sensi dell'art. 2, XII comma lett. g) l. n. 481/1995, istitutiva delle
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, è previsto, tra l'altro, che l'Autorità di regolazione per le telecomunicazioni ha il compito di controllare lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, accesso, acquisizione della documentazione e delle notizie utili, “determinando altresì
i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio”.
In attuazione di tale disposizione, con delibera n. 73/11/CONS, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottava, anche ai sensi dell'art. 84 d.lgs. n. 259/2003 ratione temporis vigente, il regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori.
Nel caso di specie, trova applicazione il regolamento allegato alla predetta delibera, e non già quello allegato alla delibera n. 347/2018/CONS, applicabile ratione temporis soltanto con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente all'entrata in vigore di tale ultima delibera (19.7.2018).
Ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento, “gli operatori corrispondono in maniera automatica gli indennizzi previsti agli artt. 4, comma 1 e 5, comma 1, mediante accredito nella prima fattura utile decorsi quarantacinque giorni dalla segnalazione del disservizio o dalla risoluzione dello stesso, se successiva alla segnalazione”.
Ai sensi dell'art. 4 del predetto regolamento, “nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”; ai sensi dell'art. 5 del regolamento,
“in caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all'operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 5,00 per ogni giorno d'interruzione”. Ancora, ai sensi dell'art. 11, “Se l'operatore non fornisce risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell'Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di euro 300,00”.
Infine, ai sensi dell'art. 12, II comma, della medesima delibera in commento, qualora l'utenza interessata dal disservizio sia di tipo “affari”, nei casi di cui agli artt. da 3 a 6 gli importi liquidati sono computati in misura pari al doppio.
Tali disposizioni, di natura regolamentare (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 6.7.2022, n.
21407), integrano senz'altro la corrispondente previsione di legge, nell'ambito di un più generale sistema di tutele finalizzato a garantire un elevato standard di protezione dell'utente.
Sotto tale profilo, alcun dubbio si pone in merito alla diversità delle tutele così azionate in questa sede.
Se da un lato, infatti, la tutela indennitaria attiene ad una vera e propria obbligazione ex lege che prescinde dalla prova degli elementi costitutivi dell'illecito, diversamente a dirsi con riguardo all'inadempimento contrattuale, che invece presuppone l'allegazione dell'inadempimento, in uno alla prova della riconducibilità eziologica di specifiche conseguenze pregiudizievoli all'illecito oggetto di contestazione.
Ne deriva, quindi, che con riguardo alla tutela indennitaria è automaticamente prevista la liquidazione di un importo in relazione alla tipologia di contestazione addebitata alla controparte: tanto, in ragione, di una presunzione iuris et de iure attinente alla configurabilità di un danno nel caso di specie, tenuto conto della natura del disservizio.
Per contro, la tutela risarcitoria richiede la puntuale allegazione e prova del danno riferibile all'illecito, che pure deve essere oggetto di adeguato riscontro secondo i canoni probatori elaborati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. Civ., SS.UU., 30.10.2001, n. 13533).
La ratio sottesa all'istituto della tutela indennitaria è quindi quella di consentire un celere e adeguato soddisfacimento dell'interesse dell'utente, in relazione al disservizio così patito;
tanto, in ragione degli standard di qualità imposti nell'erogazione del servizio.
L'obbligazione ex lege in esame, quindi, prescinde dall'astratta configurabilità di un'ipotesi di illecito nel caso oggetto di contestazione, con la possibilità di cumulo di entrambe le tutele così previste in ragione dei diversi elementi costitutivi delle stesse, laddove sussistenti i relativi presupposti. In altre parole, non è escluso, in caso di riscontro dell'effettivo illecito nel caso oggetto di contestazione, il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno patito da parte dell'utente: ciò sempre che si tratti di un pregiudizio diverso ed ulteriore rispetto a quello forfetariamente liquidato in sede indennitaria, viceversa configurandosi un'ingiustificata locupletazione in favore del danneggiato. Sotto tale profilo, infatti, alcuna specifica previsione di legge limita la tutela indennitaria esclusivamente all'ipotesi del procedimento di conciliazione stragiudiziale.
Ed invero, l'art.
2. XII comma, lett. g) l. n. 481/1995 devolve alla competenza dell'Autorità garante la sola regolazione della disciplina indennitaria, senza prevedere alcuna limitazione con riguardo alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria nel caso di specie. Analogamente a dirsi con riguardo alla disciplina ratione temporis applicabile di cui all'art. 25 d.lgs. n. 259/2003, che anzi teneva ferma la tutela giurisdizionale dei diritti dell'utente. Né dalla mera circostanza che l'art. 2 del Regolamento descritto in precedenza dispone la regolazione dei “criteri per il calcolo degli indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra operatori e utenti finali, ai sensi dell'art. 14 del regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (del. n. 173/07/CONS.)” può ricavarsi l'inammissibilità dell'esperimento della tutela indennitaria dinanzi all'autorità giudiziaria.
Da un lato, infatti, da tale riferimento non può ricavarsi alcuna competenza esclusiva dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni in parte qua; per altro verso, una tale interpretazione non sarebbe consentita nemmeno alla luce della più generale disciplina legislativa volta a regolare la tutela indennitaria, che alcuna puntuale preclusione prevedeva con riferimento alla competenza del giudice ordinario in materia, così non potendosi ammettere l'operatività di un regolamento contra legem nel caso di specie.
A tanto depone, infine, un'ermeneusi costituzionalmente orientata delle disposizioni in commento, tenuto conto del più generale sistema italo-comunitario delle fonti, che impone un'interpretazione senz'altro estensiva delle più generali facoltà difensive dell'utente, nel rispetto del più generale principio di cui all'art. 24 Cost.
Tra l'altro, l'art. 84 d.lgs. n. 259/2003 nella sua versione ratione temporis applicabile, non stabilisce affatto che i regolamenti dell'Autorità garante si applichino esclusivamente dinanzi a tale Autorità, ma prevede piuttosto che l'Autorità è tenuta ad adottare «procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco costose per l'esame delle controversie tra i consumatori le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti riguardanti la fornitura di tali reti e servizi». La disposizione si prefigge dunque la finalità di consentire «una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo».
Ne consegue, pertanto, l'ammissibilità della domanda indennitaria così formulata in questa sede da parte dell'odierna società attrice (arg. da Cass. Civ., Sez. III, 21.11.2022, n. 34152); né assumono alcun rilievo i precedenti giurisprudenziali citati da parte convenuta, fondati peraltro su rationes decidendi obiettivamente diverse rispetto alle questioni giuridiche dedotte in questa sede. Anche a voler prescindere dal più recente arresto della Corte di Cassazione sul punto evidenziato in precedenza (Cass. Civ., Sez. III, 21.11.2022, n. 34152), deve invero rilevarsi che nel precedente citato da parte convenuta (Cass. Civ., Sez. III, 10.12.2020, n.28230) non veniva formulato alcuno specifico principio di diritto con riguardo alle questioni oggetto di causa, risultando invero che i motivi di impugnazione articolati in quella sede erano stati dichiarati inammissibili.
Infine, a fronte di tali riscontri, risulta senz'altro infondata l'eccezione di decadenza formulata dalla in merito all'asserita violazione del termine previsto dalla Carta dei Servizi della Controparte_1
società convenuta per l'inoltro del reclamo.
Aldilà della tardività di tale doglianza, dedotta in sede di comparsa conclusionale, e anche a voler prescindere dal fatto che nemmeno tale Carta dei Servizi veniva tempestivamente prodotta in atti, nonostante la natura contrattuale di tale atto, deve pure rilevarsi che l'odierna attrice aveva inoltrato il reclamo oggetto di contestazione in data 7.7.2016 e cioè senz'altro entro il termine di trenta giorni decorrenti dal verificarsi dell'inadempimento (iniziato il 21.6.2016).
Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, occorre a questo punto soffermarsi sulla fattispecie concreta in esame.
La domanda di pagamento dell'indennizzo è fondata e va accolta entro i limiti che seguono.
Come prospettato da parte dell'odierna attrice, l'interruzione del servizio internet ADSL e della linea fissa è durato centocinque giorni.
Sicché, avuto riguardo alla natura imprenditoriale dell'attività societaria svolta, deve applicarsi il combinato disposto degli artt. 12 e 5, I comma, del regolamento allegato alla delibera n. 73/11/CONS, così dovendosi riconoscere l'importo di € 10,00 per ogni giorno di ritardo per ciascuno dei servizi interrotti. Ne deriva, pertanto, il complessivo importo pari ad € 2.100,00 (20,00 x 105= 2.100,00).
Non può essere invece riconosciuto il diritto all'indennizzo con riguardo all'inottemperanza contestata in relazione alla riattivazione del servizio, ai sensi dell'art. 3 dell'all. B della delib. N.
124/2010/CONS, come pure invocato da parte dell'odierna attrice.
In via del tutto assorbente, infatti, tale previsione attiene ad un regolamento che non risulta applicabile nel caso di specie, tenuto conto della circostanza che, come si è avuto modo di rilevare in precedenza, risulta ratione temporis applicabile il regolamento allegato alla delibera n. 73/11/CONS, che non prevedeva alcuna maggiorazione dell'indennizzo in caso di inottemperanza.
Risulta infine documentato l'inoltro a mezzo pec del reclamo da parte della società attrice in data
7.7.2016 (cfr. doc. n. 5 della produzione di parte attrice). Alcuna risposta risulta al riguardo documentata da parte della società convenuta, così dovendosi senz'altro applicare l'indennizzo nella misura massima pari ad € 300,00, come previsto dall'art.11 del regolamento allegato alla delibera n.
73/11/CONS. A fronte dell'allegazione dell'inadempimento così dedotto, alcuno specifico riscontro veniva offerto da parte dell'odierna convenuta in merito alla non imputabilità dello stesso (Cass. Civ. SS.UU.,
30.10.2001, n. 13533).
Del tutto irrilevante risulta invero la circostanza che la società convenuta avesse provveduto all'apertura di un ticket nel caso di specie, non avendo in alcun modo dato prova che, per contro, tali interruzioni del sistema fossero riconducibili ad impossibilità sopravvenuta in alcun modo imputabile all'odierna società attrice.
Ne consegue, pertanto, che la società convenuta è tenuta al pagamento, in favore della società attrice, del complessivo importo pari ad € 2.400,00 a titolo di indennizzo dovuto in relazione ai disservizi registrati sulle linee in uso alla stessa . Parte_1
Trattandosi di obbligazione di natura indennitaria, predeterminata ex lege nel suo ammontare, assume natura di valuta (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. I, 20.12.2016, n. 26337; Sez. I, 16.5.2014, n.
10793; Sez. III, 8.11.2019, n. 28811). Ne consegue, pertanto, che sulla scomma così dovuta saranno dovuti gli interessi al tasso legale dal dì della scadenza dell'obbligazione (da individuare nella data del 5.10.2016, data di cessazione del disservizio) e sino al saldo.
Va invece rigettata la domanda risarcimento del danno patrimoniale asseritamente patito da parte della società attrice.
In linea del tutto preliminare, quanto alla somma di € 1.329,82 versata inutilmente a titolo di corrispettivo dell'utenza, trattasi di un importo senz'altro adeguatamente ricompreso nell'alveo della somma riconosciuta a titolo di indennizzo in favore della medesima società attrice.
Sotto tale profilo, infatti, tenuto conto degli importi già corrisposti in favore della stessa, era onere della medesima società attrice dare prova della sussistenza di un maggior danno effettivamente patito rispetto a quello liquidato per legge in via presuntiva.
Ne consegue, pertanto, che tale richiesta risulti senz'altro infondata nel caso di specie.
Non risultano infine in alcun modo allegate, prima ancora che provate, altre e significative conseguenze pregiudizievoli asseritamente patite da parte della società attrice in ragione dei fatti di causa. Più in particolare, da un lato, non risulta in alcun modo documentata la configurabilità di un lucro cessante nel caso di specie: non v'è prova dei redditi prodotti dalla predetta società in epoca antecedente ai disservizi, né tantomeno della contrazione degli stessi a causa di tali malfunzionamenti.
Ancora, non è in alcun modo riscontrata altra e diversa voce di danno patrimoniale imputabile ai fatti di causa, tenuto conto della genericità degli elementi di prova così dedotti in atti. Né, a fronte di un tale deficit in punto di allegazione, prima ancora che di prova sul punto, risultano sussistenti i presupposti per la liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez.
III, 29.4.2022, n. 13515). La parziale soccombenza di parte attrice giustifica la compensazione delle spese di lite per la quota di un quinto;
la restante quota dei quattro quinti delle spese di lite segue la soccombenza della società convenuta ed è liquidata per intero come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. di valore corrispondente a quello di causa (da € 1.101,00 ad € 5.200,00), tenuto conto dell'esito complessivo della lite, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Provenza.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni giuridiche prospettate dalle parti, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata per conto di parte attrice;
tanto, avuto altresì riguardo alla circostanza che la domanda così formulata da parte attrice è stata accolta in misura minore rispetto a quanto originariamente dedotto in sede di proposta ex art. 185-bis
c.p.c. (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 30.9.2021, n. 26545).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande formulate nel giudizio di cui all'epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1) condanna la al pagamento, in favore della società attrice, ed a titolo di Controparte_1 indennizzo, dell'importo di € 2.400,00, oltre interessi al tasso legale, decorrenti dal
5.10.2016 e sino al saldo;
2) rigetta la domanda di risarcimento danni formulata per conto di parte attrice;
3) compensa per la quota di un quinto le spese di lite e condanna la alla Controparte_1
refusione della restante quota dei quattro quinti delle spese di lite in favore della società attrice, che si liquidano per intero in € 264,00 per spese vive ed in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe Provenza;
4) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Così deciso in Salerno, il 28.2.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Barbato