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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/12/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4514/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4514/2023 R.G., vertente
TRA
in persona del socio accomandatario e Parte_1 legale rappresentante dell'impresa, elettivamente domiciliata in Vico Equense, alla via R. Bosco n. 841, presso lo studio dell'avvocato Pietro Buonocore, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE E
in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Gragnano, alla Via Marinai d'Italia n. 2, presso lo studio dell'avvocato Mario Sabbia, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Notari, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento del danno;
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 09-10-2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate ed hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, conveniva in giudizio,
[...] dinanzi a questo Tribunale la in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato, per sentir accertare la responsabilità di quest'ultima in ordine alla causazione dell'evento lesivo verificatosi il 6 luglio 2023, presso il locale commerciale sito in Sant'Agnello (NA), al Corso Italia n. 374, di cui la società attrice è conduttrice, allorchè improvvisamente si determinavano fenomeni di sbalzi di tensione, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in proprio favore di un importo non superiore a euro 26.000,00, salvo emendatio libelli in corso di causa, a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa del danneggiamento degli oggetti ed elettrodomestici presenti all'interno dell'immobile, nonché per il mancato guadagno dovuto ad inattività lavorativa durante il periodo di interruzione dell'energia elettrica, oltre che per l'avaria dei prodotti alimentari conseguita all'inoperatività degli elettrodomestici;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. A tal fine premetteva che: nel corso dell'anno 2023, all'interno dell'immobile adibito ad attività commerciale, di cui è conduttrice, sito in Sant'Agnello (NA), al Corso Italia n. 374, si verificavano alcuni fenomeni sintomatici di un innalzamento della tensione elettrica che culminavano il 6 luglio 2023 in un guasto del contatore, causativo di un fenomeno di innalzamento della tensione elettrica, dal quale derivavano danni per gli oggetti, le apparecchiature elettriche e per lo stesso contatore presente all'interno dell'immobile. Pertanto, il guasto veniva immediatamente segnalato alla ossia la Controparte_2 società che risultava occuparsi della gestione e distribuzione dei contatori su pubblica strada nell'area di riferimento, che interveniva prontamente confermando la sussistenza del guasto e provvedendo alla riparazione e sostituzione del contatore elettrico- misuratore;
i tecnici intervenuti riscontravano specificamente “la rottura della morsettiera ubicata sulla piastra mediante fusione dei contatti i quali causavano il falso contatto tra la fase ed il neutro”. L'istante, quindi, si doleva di aver ricevuto, nel corso dell'intervento di riparazione, avvenuto durante l'orario di lavoro, un danno causato dall'interruzione dell'energia elettrica, durata per circa un'ora, nonché per la perdita di dolci e prodotti di rosticceria, preparati per l'attività giornaliera, andati a male per il mancato funzionamento dei frigoriferi e delle vetrine riscaldanti destinate alla conservazione degli stessi;
inoltre, subiva danni ad oggetti ed elettrodomestici ubicati all'interno dell'attività commerciale, e meglio precisati in atti, per i quali era costretta a richiedere ulteriore assistenza finalizzata alla riparazione degli stessi. Ebbene, inevasa la richiesta di risarcimento del danno notificata alla controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 18 luglio 2023, ed esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale della controversa, conclusosi con verbale di mancato accordo tra le parti, la in persona Parte_1 del socio accomandatario e legale rappresentante, agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno in proprio favore, da quantificarsi in corso di causa, nei limiti di euro 26.000,00, per i danni subiti ai beni mobili di sua proprietà, nonché per il mancato guadagno dovuto ad inattività lavorativa e per l'avaria dei prodotti alimentari conseguita all'inoperatività degli elettrodomestici. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2023, si costituiva regolarmente in giudizio la in persona dell'Amministratore Delegato, Controparte_1 contestando nel merito tutto quanto eccepito e dichiarato dalla controparte e negando qualsivoglia addebito di responsabilità a proprio carico. In particolare la convenuta sottolineava come incombesse sull'attore la prova del fatto che il guasto si fosse determinato a monte del punto di prelievo dell'utente, su manufatti/reti di proprietà della
[...]
, non mancando di evidenziare la conformità dei propri sistemi di gestione dei CP_2 processi aziendali a standard dettati da norme tecniche, avendo da tempo il Distributore adottato misure conformi alle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti la Progettazione, realizzazione, sviluppo, conduzione e manutenzione delle reti elettriche AT, MT, BT e telecontrollo, nonché sistemi per la rilevazione ed interruzione dei guasti – sistema AIRE – e per la gestione/segnalazione di interventi per guasti – sistema informatico GESI – attivi 24 ore su 24, regolarmente vigilati e monitorati in ordine alla loro autenticità e funzionalità dall'autorità di settore, come provato dalla documentazione versata in atti. In particolare, la convenuta dichiarava che l'evento lesivo, per i motivi meglio dedotti in atti, non trovava origine nella rete del Distributore ma nella stessa rete dell'utente, e perciò contestava il contenuto della relazione tecnica depositata in atti dalla controparte, secondo la quale la responsabilità dell'evento andava ascritta al distributore ai sensi dell'art 2051 c.c., quale custode dei beni, o alternativamente ai sensi dell'art 2043 c.c., gravando viceversa sulla stessa attrice l'obbligo di vigilare adeguatamente sul contatore elettrico, una volta installato all'interno dell'esercizio commerciale. In ogni caso, evidenziava come l'utente alcuna prova avesse offerto di aver dotato i propri locali di un impianto a norma, conforme a tutte le prescrizioni in materia elettrica, tra l'altro alla norma CEI 64-8 del 2012 e successive integrazioni - per ultimo la variante V3 – che impongono oltre ad una specifica sezione di cavo, anche specifiche protezioni delle correnti di guasto, degli interruttori e del differenziale posto a sicurezza della montante;
ciò tanto più in considerazione del fatto che nel caso che ne occupa trattasi di un esercizio commerciale, sito all'interno del “Centro Commerciale Aurora”, e che pertanto l'impianto posto a servizio dello stesso deve essere di livello medio
– altro e connotarsi per un elevato standard di protezione, adeguatamente vigilato e sottoposto a periodiche verifiche, con intervallo temporale di cinque anni. Peraltro, per come dedotto dalla stessa società ricorrente, già nel pregresso mese di giugno (precisamente in data 15.06.2023), prima del distacco causa dei lamentati danni, si erano verificati fenomeni di “sfarfallio” delle lampadine ed il distacco di alcune utenze alimentate a 230V, eventi imputabili con ogni verosimiglianza alla perdita di continuità del conduttore neutro e che avrebbero dovuto indurre l'attrice alla predisposizione delle conseguenziali cautele;
ne conseguiva una chiara corresponsabilità della danneggiata nella produzione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c., avendo quest'ultima omesso di adottare le cautele necessarie ad evitare, o quanto meno a ridurre, le conseguenze dannose dell'evento verificatosi. Infine, la convenuta negava ogni ammissione di responsabilità nelle comunicazioni intercorse con la società istante nella fase stragiudiziale, come invece ex adverso dedotto, ed in via subordinata chiedeva comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, una riduzione del risarcimento per avere quest'ultima erroneamente quantificato i danni riportati ai propri beni. Per queste ragioni, chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite. Il Giudice, all'udienza del 03-07-2025, svolta l'istruttoria e disposta consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 09-10-2025 per la precisazione delle conclusioni, a decorrere dalla quale sono stati computati a ritroso i termini ex art. 189 c.p.c. Quindi con ordinanza del 3 novembre 2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, riportatesi le parti alle rispettive difese ed alle conclusioni rassegnate, la causa veniva rimessa in decisione. In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda, avendo l'attrice correttamente esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, comma 24, lettera b), della L. 481/1995, come risulta dalla documentazione allegata in atti (cfr. verbale accordo non raggiunto del 20.09.2023 prodotto da parte attrice). In diritto, si premette che la responsabilità della società erogatrice di energia elettrica per i danni causati da sbalzi di tensione e/o malfunzionamento del contatore può essere qualificata ora come ipotesi di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.), ora come responsabilità per danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle definite tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, sentenza del 29 luglio 2015, n. 16052). Invero, la distribuzione di energia elettrica può essere annoverata tra le attività pericolose ai sensi e per gli effetti della citata disposizione, in virtù della peculiare natura del bene che ne è oggetto e considerate le potenzialità dannose degli sbalzi di tensione, connaturati all'attività medesima. È stato, altresì, precisato che la società erogatrice di energia elettrica è tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente, essendo responsabile per attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., non potendosi applicare l'esimente del caso fortuito (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza del 15 maggio 2017, n. 11193). Ancora, la Suprema Corte ha, di recente, sottolineato che: “in tema di responsabilità ex art 2050 c.c. la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali si espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione.” (cfr. Cass Civ. sez. III, sentenze del 12 dicembre 2019, n. 32498; Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13518). Invero, laddove il danno patito dall'utente del servizio di erogazione di energia derivi non già da uno sbalzo di tensione dovuto ad un malfunzionamento esterno, bensì da un guasto (ancorché accidentale) del contatore, la giurisprudenza tende ad inquadrare la responsabilità della società erogatrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale proprietaria e, dunque, “custode” dei beni materiali necessari all'attività di erogazione dell'energia, qual è il misuratore elettrico. L'art. 2051 c.c. sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa che egli ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La teoria oggi prevalente definisce la fattispecie in esame come responsabilità oggettiva, al pari delle altre ipotesi di responsabilità speciali codicistiche di cui all'art. 2052 e 2053 c.c. Il soggetto "custode" della cosa, ai sensi del summenzionato articolo, è stato individuato in colui che si ritrovi ad avere una relazione qualificata con la cosa e a detenere un potere d'uso della stessa, che discenda dall'esercizio di un diritto di proprietà o di altro diritto personale o reale di godimento, nonché da uno specifico obbligo di custodia. Ne deriva che potrà essere qualificato come "custode" qualsiasi soggetto, privato o pubblico, che disponga del possesso o della detenzione della res, sia esso proprietario della cosa, concessionario, o mero detentore nell'interesse altrui (Cfr. Cass. Civ., ordinanza 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. Civ., sentenza 20 novembre 2009, n. 24530). In relazione al profilo dell'onere probatorio, affinché possa sorgere la responsabilità del custode, in relazione al danno cagionato dal bene, è necessario che sia provato il nesso eziologico tra res ed evento dannoso. La prova della causalità spetterà al danneggiato che intenda agire per ottenere un risarcimento della lesione subita dalla cosa: in particolare, la vittima sarà tenuta a dare prova della corrispondenza causale tra il bene potenzialmente dannoso e l'evento lesivo e non sarà invece costretto a provare l'intrinseca pericolosità della cosa, nè la condotta commissiva od omissiva dell'agente. A sua difesa il custode, convenuto in giudizio come presunto danneggiante, potrà dimostrare che l'evento sia dipeso dall'intervento di un cd. "caso fortuito”, idoneo a recidere il nesso causale. In buona sostanza, il custode è tenuto a provare che il danno non sia derivato dalla cosa, ma che quest'ultima abbia svolto un ruolo totalmente passivo nel verificarsi dell'evento, altresì addebitabile ad un'autonoma circostanza esterna da lui inevitabile. I suddetti principi sono stati più volte rimarcati dalla Suprema Corte: “ … In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non assume rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici […]” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., sentenza 06 aprile 2004, n. 6753). Deve, inoltre, ricordarsi che “sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso - con onere probatorio a carico del custode - qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno;
a tal fine però non è la prevedibilità, da par te del custode, dell'uso anomalo della cosa che può assumere rilievo, bensì la circostanza che l'evento dannoso si sia verificato all'interno di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8216). Nelle ipotesi di responsabilità della società di erogazione dell'energia elettrica per danni da malfunzionamento del contatore, la giurisprudenza ha ritenuto integrato il caso fortuito non soltanto alla luce “dell'impossibilità del custode di intervenire in tempo reale per provvedere alla riparazione di un guasto già verificatosi della cosa in custodia”, ma anche in virtù della “condotta del danneggiato consistente nella riattivazione del contatore elettrico senza aver preventivamente distaccato dalla rete ogni elettrodomestico” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, sentenza del 22 giugno 2017 n. 15621).
Nel merito, l'attrice ha agito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai beni mobili di sua proprietà, presenti nell'immobile commerciale sito Sant'Agnello (NA), al Corso Italia n. 374, verificatisi a causa dell'improvviso innalzamento della tensione elettrica dovuto ad un malfunzionamento del contatore, nonché al risarcimento del danno dovuto per il mancato guadagno cagionato dall'inattività lavorativa, oltre che per la conseguente avaria dei prodotti alimentari dovuta all'inoperatività degli elettrodomestici. Ebbene, ritiene questo giudice che lamentandosi uno sbalzo di corrente dovuto ad un malfunzionamento o comunque ad un danneggiamento del contatore elettrico/misuratore posto sulla pubblica via ed in custodia alla e, più precisamente, la “rottura Controparte_2 della morsettiera ubicata sulla piastra mediante fusione di contatti i quali causavano il falso contatto tra la fase ed il neutro della linea trifase di alimentazione”, correttamente la fattispecie vada inquadrata nell'alveo dell'art 2051 c.c., quale responsabilità da cose in custodia. Tanto premesso, deve osservarsi come l'attrice abbia offerto prova dell'evento lesivo come dedotto in citazione, producendo copia di una perizia tecnica, redatta dall'Ingegnere
, corredata dalle foto del contatore, del 19-09-2023, e lettera di Persona_1 costituzione in mora inviata alla società convenuta il 18 luglio 2023, nonché comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ricevuta dalla con la Controparte_1 quale si dava avviso della conclusione dell'istruttoria relativa alla pratica avente ad oggetto: richiesta risarcimento danni eventi del 15-06-2023 e 06-07-2023. L'intervento dei tecnici della e l'evento lesivo trovano tra l'altro conferma Controparte_1 nel ticket di intervento depositato dalla stessa società convenuta, n. DN2023D057384 (Doc. 4 allegato comparsa di costituzione e risposta), datato 06-07-2023, ore 8.19, nelle cui note si legge della rilevazione di “sbalzi di tensione, neutro interrotto odore di bruciato dal contatore”. Quando detto risulta, altresì, dal contenuto delle dichiarazioni rese da
[...]
, lavoratore dipendente della , il quale, all'udienza del 30-01- Tes_1 Controparte_1
2025, confermava di essere intervenuto in data 06-07-2023 intorno alle ore 12,00, insieme al collega , presso l'attività commerciale adibita a bar “ , Testimone_2 Parte_1 riferendo specificamente quanto segue: “ci avevano segnalato un guasto al misuratore, sito su pubblica strada;
abbiamo rilevato che l'impianto aveva un problema, in quanto una delle fasi si era staccata dal misuratore e c'era puzza di fumo”. Inoltre, assume rilievo quanto riferito da , capo unità dispacciamento e Controparte_3 servizi della di Torre Annunziata, alla medesima udienza: “confermo che in Controparte_1 data 06 Luglio 2023, il misuratore dell'e-Distribuzione è stato interessato da una bruciatura della morsettiera, determinando l'interruzione di una fase ed il danneggiamento di un neutro di fianco e dell'altra fase di fianco;
preciso che, a mio avviso, la bruciatura è stata dovuta ad un sovraccaricamento del sistema, spalmato nel tempo, ancorché nel rispetto della previsione contrattuale dei 30kW; in quanto ai danni lamentati dalla parte attrice, ritengo che gli stessi siano dovuti a fenomeni di sovratensione, mentre nel caso di specie si è in presenza di una fornitura ad intermittenza e/o stacco della fase;
null'altro so”. La CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha confermato la presenza di un nuovo misuratore elettrico sostituito a seguito dell'evento, come da verbale di intervento della società convenuta;
riguardo all'evento dannoso, tenuto conto della documentazione versata in atti, e dalle testimonianze rese all'udienza del 30-01-2025, il consulente ha confermato la verificazione di fenomeni di sovratensioni sulle fasi attive delle linee monofase dell'impianto elettrico. Le cause dei fenomeni in questione, ed in particolare delle sovratensioni presenti sulle fasi attive sono state prodotte, ad avviso del CTU, da specifici eventi di interruzione del neutro alla morsettiera del misuratore elettrico (vedi considerazioni in Allegato B), ossia nel punto di consegna della fornitura trifase (neutro interrotto), ed in particolare a causa di una perdita di continuità del conduttore di neutro a servizio dell'impianto di alimentazione trifase dell'attività commerciale “ ”, la quale ha “provocato sovratensioni sui Parte_1 carichi monofase presenti nell'attività commerciale tali da giustificare il danneggiamento delle apparecchiature più sensibili a tali sovratensioni” (pag. 8 della ctu). A tal proposito, si leggeva inoltre che: “la causa di tale perdita di continuità è da ascrivere, con tutta probabilità, ad un malfunzionamento del misuratore elettrico stesso e/o della morsettiera con cui lo stesso è collegato alla rete di distribuzione a bassa tensione (anche questa circostanza avvalorata dallo stato del misuratore elettrico al momento dell'evento dannoso); misuratore elettrico che è a tutti gli effetti di proprietà e sotto la responsabilità dell'ente di distribuzione” (pag. 9 della ctu). Il Consulente, inoltre, ha analizzato specificamente le cause del già menzionato malfunzionamento dichiarando che: “la tipologia dell'impianto elettrico utente (alimentato con distribuzione trifase a bassa tensione) ha fatto si, come spiegato in appendice B, che l'interruzione del neutro abbia provocato sovratensioni di fasi, ma non ne è stata la causa delle stesse. Si ricorda, infine, che la società distributrice è contrattualmente tenuta a fornire un valore della tensione entro i limiti contrattuali pari a 400V +/-10% per le tensioni concatenate (tra le fasi) e 230V +/-10% per le tensioni stellate (tra fase e neutro). Pertanto, per quanto sopra esposto, si ritiene che la causa dell'evento sia imputabile alla società di distribuzione in quanto la stessa è tenuta, secondo la norma Controparte_1
CEI-021 art. 5.3.2, a “garantire la continuità del conduttore di neutro, evitando così che gli apparecchi monofase dell'utente possano essere alimentati in serie tra le due fasi”. L'impianto d'utente, per la tipologia dello stesso, pur essendo a norma, non poteva evitare che l'interruzione del neutro causasse le sovratensioni che hanno danneggiato le componenti elettroniche delle apparecchiature dotate di alimentazione monofase” (pag. 10 della ctu). Tutto quanto premesso, la CTU concludeva confermando la fondatezza delle domande riportate nell'atto introduttivo sia in ordine alla verificazione del fatto, che in ordine alla responsabilità della società di distribuzione, essendosi il guasto generato da un malfunzionamento del misuratore elettrico in proprietà, e dunque sotto la custodia, di quest'ultima. Risulta, dunque, raggiunta la prova del nesso causale tra il malfunzionamento del misuratore a servizio dell'impianto di alimentazione trifase dell'attività commerciale “
[...]
”, soggetto alla custodia della società giuridicamente Pt_1 Controparte_1 responsabile della corretta installazione, funzionamento e manutenzione dei misuratori, e i danni verificatisi all'interno dell'immobile concesso in locazione alla Parte_1
[...]
Ciò posto, si rileva come l'onere della prova liberatoria del caso fortuito non risulti assolto dalla che non ha sufficientemente provato l'esclusione del Controparte_1 nesso eziologico tra cosa e danno. Al contempo, non si rinvengono profili di un comportamento incauto da parte del soggetto leso, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come d'altra parte chiarito anche dal c.t.u. che riferiva quanto segue: “In considerazione della tipologia dell'impianto elettrico presente nella struttura commerciale, delle sue caratteristiche costruttive e della tipologia dei carichi presenti (per la maggior parte resistivi) si può certamente escludere che il guasto presente sul misuratore possa essere stato generato dall'impianto stesso. Eventuali sovracorrenti generate dall'impianto, p.e. nel caso di un corto circuito, avrebbero sicuramente innescato i sistemi di protezione magnetotermici e/o differenziali dell'impianto stesso e/o danneggiato l'impianto utente, cosa non riscontata al momento dell'evento da nessuno dei tecnici intervenuti (neanche quelli della controparte) né durante gli accessi peritali”. Non inficiano la attendibilità delle conclusioni cui è giunto il CTU, le osservazioni mosse all'elaborato peritale dal CTP di parte convenuta. La e- distribuzione, infatti, contestava in primo luogo, che l'evento per cui è causa si fosse verificato a causa dell'interruzione del neutro, paventandone viceversa l'origine all'interno dell'impianto della società attrice. Va tuttavia osservato come correttamente il ctu abbia rilevato che la interruzione del neutro veniva individuata dagli stessi operatori intervenuti sul posto quale causa del danneggiamento riscontrato e, del resto, lo sfarfallio delle lampadine, come riferito dall'attrice pochi giorni prima dell'evento, e l'aumento di luminosità delle stesse nell'immediatezza del guasto, seppur non possano ritenersi elementi univocamente collegati a tale fenomeno, sono nondimeno sovente predittivi dello stesso. Parimenti, quanto allo stato dell'impianto elettrico della società, la evidenziava come Controparte_1 non fosse possibile accertarne le condizioni all'epoca del sinistro, atteso che al momento dell'accesso risultava la sostituzione dell'interruttore generale magnetotermico, peraltro potenziato, senza che ne fossero note le ragioni, così come le apparecchiature danneggiate mostrate in sede di accesso del ctu, oltre a presentarsi obsolete, in molti casi mostravano danni in diversi punti che hanno cause diverse (esempio alimentatore e componenti di scheda per lo stesso elemento), di talchè anche in questo caso non era possibile risalire all'origine del guasto. Su tali rilievi, tuttavia, il CTU ha ben evidenziato come, per un verso, nel rapporto di intervento della e-distibuzione alcuna menzione vi fosse di eventuali danni all'impianto e, per altro verso, come il danneggiamento anche di diverse componenti degli apparecchi elettronici ben sia compatibile con l'evento verificatosi, atteso che tali elementi sono i più sensibili alla presenza di tensioni oltre le tolleranze previste. Da ultimo, il ctp di parte convenuta ha lamentato la mancata installazione, da parte dell'attrice, di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni a frequenza di rete “permanente” (P.O.P.) , tanto più opportuno ove, come nel caso che ne occupa, si verifichino degli eventi di tale natura;
l'attrice, infatti, già dal mese di giugno aveva avuto avvisaglie di una problematica possibile al sistema elettrico di talchè avrebbe dovuto, diligentemente, procedere all'adozione delle opportune cautele del caso a tutela degli impianti. Vi è tuttavia da osservare che, in primo luogo, come ampiamente argomentato anche dalla stessa convenuta, lo sfarfallio delle lampadine rappresenta un indice frequente ma non univoco di interruzione del neutro, ragion per cui la società attrice ben poteva non avvedersi del pericolo;
in secondo luogo, ferma la inesistenza di alcun obbligo normativo in tal senso, anche a voler ritenere che l'attrice, secondo canoni di prudenza, avrebbe potuto cautelarsi con l'installazione di tali apparecchi, il lasso di tempo intercorso fra le prime avvisaglie di giugno e l'evento poi verificatosi, non avrebbe consentito in ogni caso di poter utilmente intervenire in tal senso (trattasi, infatti, di un lasso di tempo di appena venti giorni intercorsi fra il 15 giugno ed il 7 luglio).
2.1 Venendo al risarcimento del danno richiesto in conseguenza del descritto evento lesivo, il c.t.u. ha specificamente indicato i prodotti danneggiati precisando che: “la corretta stima dei danni subiti dalla parte attrice risulta complessa in quanto molte delle componenti citate non risultano avere riscontro relativamente ai materiali danneggiati disponibili ne nei preventivi/fatture presentate in produzione;
inoltre le apparecchiature presenti risultano avere specifiche caratteristiche tecniche tali da rendere difficoltoso reperire i valori economici relativi sul mercato consumer. Si provvederà, pertanto, ad effettuare una stima solo per i prodotti per cui vi è presunzione del danno, prendendo in considerazioni, nel caso, prodotti similari in termini di caratteristiche tecniche e prestazioni e a stimare prezzi medi di mercato” (cfr. pagg. 13 e 14 della relazione). Riguardo alle diverse voci di danno, nel giudizio risarcitorio grava sull'attore (danneggiato) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della sua pretesa, ex art. 2697 c.c.. Nel caso concreto, alcunchè si ritiene di poter riconoscere sia in relazione all'ora lavorativa perduta - non avendo l'attrice offerto alcun elemento atto a comprovare e stimare il danno, tanto più se si considera che il distacco ebbe durata di appena un'ora, peraltro in un orario mattutino ed in un giorno feriale -, sia in relazione alla deterioramento di prodotti alimentari presenti nel locale commerciale dovuto al malfunzionamento degli elettrodomestici, atteso che neppure è stata allegata, prima ancora che provata, la tipologia e quantità di alimenti che l'attrice assume essere andati perduti, tanto più considerando, ancora una volta, il limitato periodo di tempo del distacco elettrico e la naturale tendenza, tanto degli apparecchi di raffreddamento quanto di quelli di riscaldamento dei cibi, a conservare la temperatura per un lasso di tempo anche successivo al loro spegnimento. A sostegno di quanto detto, del resto, assume rilievo la circostanza che tali richieste non sono state avanzate al momento della comunicazione del 18 luglio 2023 (cfr. produzione parte attrice) ma sono state introdotte soltanto nel presente giudizio. Pertanto, il c.t.u. ha condivisibilmente quantificato per il risarcimento del danno il costo complessivo di euro 23.095,00, allegando rilievi fotografici relativamente ai prodotti danneggiati messi a disposizione dalla parte attrice. Oltre a tale importo, alla società danneggiata va attribuita la somma di euro 2.084,94 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. In definitiva, la in persona dell'Amministratore Delegato, va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della in Parte_1 persona del socio accomandatario e legale rappresentante dell'impresa, del complessivo importo di euro 24.616,65, oltre IVA se dovuta ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del decisum (v. Cass. n. 28417/2018), (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00). Anche le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla
[...]
in persona del socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante, nei confronti della in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna la
[...]
in persona dell'Amministratore Delegato, al pagamento a titolo Controparte_2 di risarcimento del danno in favore della Parte_1 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante dell'impresa, di
[...] euro 24.616,65 oltre IVA se dovuta ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B) condanna la in persona dell'Amministratore Delegato, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di della Parte_1 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante
[...] dell'impresa, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale ( di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1680,00 per fase di trattazione ed € 1701,00 per fase conclusionale), oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Pietro Buonocore per dichiarato anticipo;
C) pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico della in persona dell'Amministratore Delegato. Controparte_1
Torre Annunziata, così deciso in data 3 dicembre 2025 Il giudice monocratico Dott.ssa Raffaella Cappiello
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato S E N T E N Z A nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4514/2023 R.G., vertente
TRA
in persona del socio accomandatario e Parte_1 legale rappresentante dell'impresa, elettivamente domiciliata in Vico Equense, alla via R. Bosco n. 841, presso lo studio dell'avvocato Pietro Buonocore, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione.
ATTRICE E
in persona dell'Amministratore Delegato, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Gragnano, alla Via Marinai d'Italia n. 2, presso lo studio dell'avvocato Mario Sabbia, rappresentata e difesa dall'avvocato Renato Notari, in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento del danno;
CONCLUSIONI: con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 09-10-2025, le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate ed hanno chiesto assegnarsi la causa in decisione.
MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante, conveniva in giudizio,
[...] dinanzi a questo Tribunale la in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato, per sentir accertare la responsabilità di quest'ultima in ordine alla causazione dell'evento lesivo verificatosi il 6 luglio 2023, presso il locale commerciale sito in Sant'Agnello (NA), al Corso Italia n. 374, di cui la società attrice è conduttrice, allorchè improvvisamente si determinavano fenomeni di sbalzi di tensione, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in proprio favore di un importo non superiore a euro 26.000,00, salvo emendatio libelli in corso di causa, a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa del danneggiamento degli oggetti ed elettrodomestici presenti all'interno dell'immobile, nonché per il mancato guadagno dovuto ad inattività lavorativa durante il periodo di interruzione dell'energia elettrica, oltre che per l'avaria dei prodotti alimentari conseguita all'inoperatività degli elettrodomestici;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario. A tal fine premetteva che: nel corso dell'anno 2023, all'interno dell'immobile adibito ad attività commerciale, di cui è conduttrice, sito in Sant'Agnello (NA), al Corso Italia n. 374, si verificavano alcuni fenomeni sintomatici di un innalzamento della tensione elettrica che culminavano il 6 luglio 2023 in un guasto del contatore, causativo di un fenomeno di innalzamento della tensione elettrica, dal quale derivavano danni per gli oggetti, le apparecchiature elettriche e per lo stesso contatore presente all'interno dell'immobile. Pertanto, il guasto veniva immediatamente segnalato alla ossia la Controparte_2 società che risultava occuparsi della gestione e distribuzione dei contatori su pubblica strada nell'area di riferimento, che interveniva prontamente confermando la sussistenza del guasto e provvedendo alla riparazione e sostituzione del contatore elettrico- misuratore;
i tecnici intervenuti riscontravano specificamente “la rottura della morsettiera ubicata sulla piastra mediante fusione dei contatti i quali causavano il falso contatto tra la fase ed il neutro”. L'istante, quindi, si doleva di aver ricevuto, nel corso dell'intervento di riparazione, avvenuto durante l'orario di lavoro, un danno causato dall'interruzione dell'energia elettrica, durata per circa un'ora, nonché per la perdita di dolci e prodotti di rosticceria, preparati per l'attività giornaliera, andati a male per il mancato funzionamento dei frigoriferi e delle vetrine riscaldanti destinate alla conservazione degli stessi;
inoltre, subiva danni ad oggetti ed elettrodomestici ubicati all'interno dell'attività commerciale, e meglio precisati in atti, per i quali era costretta a richiedere ulteriore assistenza finalizzata alla riparazione degli stessi. Ebbene, inevasa la richiesta di risarcimento del danno notificata alla controparte a mezzo posta elettronica certificata in data 18 luglio 2023, ed esperito tentativo di conciliazione stragiudiziale della controversa, conclusosi con verbale di mancato accordo tra le parti, la in persona Parte_1 del socio accomandatario e legale rappresentante, agiva in giudizio chiedendo il risarcimento del danno in proprio favore, da quantificarsi in corso di causa, nei limiti di euro 26.000,00, per i danni subiti ai beni mobili di sua proprietà, nonché per il mancato guadagno dovuto ad inattività lavorativa e per l'avaria dei prodotti alimentari conseguita all'inoperatività degli elettrodomestici. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.12.2023, si costituiva regolarmente in giudizio la in persona dell'Amministratore Delegato, Controparte_1 contestando nel merito tutto quanto eccepito e dichiarato dalla controparte e negando qualsivoglia addebito di responsabilità a proprio carico. In particolare la convenuta sottolineava come incombesse sull'attore la prova del fatto che il guasto si fosse determinato a monte del punto di prelievo dell'utente, su manufatti/reti di proprietà della
[...]
, non mancando di evidenziare la conformità dei propri sistemi di gestione dei CP_2 processi aziendali a standard dettati da norme tecniche, avendo da tempo il Distributore adottato misure conformi alle prescrizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti la Progettazione, realizzazione, sviluppo, conduzione e manutenzione delle reti elettriche AT, MT, BT e telecontrollo, nonché sistemi per la rilevazione ed interruzione dei guasti – sistema AIRE – e per la gestione/segnalazione di interventi per guasti – sistema informatico GESI – attivi 24 ore su 24, regolarmente vigilati e monitorati in ordine alla loro autenticità e funzionalità dall'autorità di settore, come provato dalla documentazione versata in atti. In particolare, la convenuta dichiarava che l'evento lesivo, per i motivi meglio dedotti in atti, non trovava origine nella rete del Distributore ma nella stessa rete dell'utente, e perciò contestava il contenuto della relazione tecnica depositata in atti dalla controparte, secondo la quale la responsabilità dell'evento andava ascritta al distributore ai sensi dell'art 2051 c.c., quale custode dei beni, o alternativamente ai sensi dell'art 2043 c.c., gravando viceversa sulla stessa attrice l'obbligo di vigilare adeguatamente sul contatore elettrico, una volta installato all'interno dell'esercizio commerciale. In ogni caso, evidenziava come l'utente alcuna prova avesse offerto di aver dotato i propri locali di un impianto a norma, conforme a tutte le prescrizioni in materia elettrica, tra l'altro alla norma CEI 64-8 del 2012 e successive integrazioni - per ultimo la variante V3 – che impongono oltre ad una specifica sezione di cavo, anche specifiche protezioni delle correnti di guasto, degli interruttori e del differenziale posto a sicurezza della montante;
ciò tanto più in considerazione del fatto che nel caso che ne occupa trattasi di un esercizio commerciale, sito all'interno del “Centro Commerciale Aurora”, e che pertanto l'impianto posto a servizio dello stesso deve essere di livello medio
– altro e connotarsi per un elevato standard di protezione, adeguatamente vigilato e sottoposto a periodiche verifiche, con intervallo temporale di cinque anni. Peraltro, per come dedotto dalla stessa società ricorrente, già nel pregresso mese di giugno (precisamente in data 15.06.2023), prima del distacco causa dei lamentati danni, si erano verificati fenomeni di “sfarfallio” delle lampadine ed il distacco di alcune utenze alimentate a 230V, eventi imputabili con ogni verosimiglianza alla perdita di continuità del conduttore neutro e che avrebbero dovuto indurre l'attrice alla predisposizione delle conseguenziali cautele;
ne conseguiva una chiara corresponsabilità della danneggiata nella produzione del danno ai sensi dell'art 1227 c.c., avendo quest'ultima omesso di adottare le cautele necessarie ad evitare, o quanto meno a ridurre, le conseguenze dannose dell'evento verificatosi. Infine, la convenuta negava ogni ammissione di responsabilità nelle comunicazioni intercorse con la società istante nella fase stragiudiziale, come invece ex adverso dedotto, ed in via subordinata chiedeva comunque, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, una riduzione del risarcimento per avere quest'ultima erroneamente quantificato i danni riportati ai propri beni. Per queste ragioni, chiedeva il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di lite. Il Giudice, all'udienza del 03-07-2025, svolta l'istruttoria e disposta consulenza tecnica d'ufficio, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 09-10-2025 per la precisazione delle conclusioni, a decorrere dalla quale sono stati computati a ritroso i termini ex art. 189 c.p.c. Quindi con ordinanza del 3 novembre 2025 resa all'esito del deposito di note di trattazione in sostituzione dell'udienza del 9.10.2025, riportatesi le parti alle rispettive difese ed alle conclusioni rassegnate, la causa veniva rimessa in decisione. In via preliminare, va rilevata la procedibilità della domanda, avendo l'attrice correttamente esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2, comma 24, lettera b), della L. 481/1995, come risulta dalla documentazione allegata in atti (cfr. verbale accordo non raggiunto del 20.09.2023 prodotto da parte attrice). In diritto, si premette che la responsabilità della società erogatrice di energia elettrica per i danni causati da sbalzi di tensione e/o malfunzionamento del contatore può essere qualificata ora come ipotesi di responsabilità per esercizio di attività pericolosa (art. 2050 c.c.), ora come responsabilità per danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, sono da considerarsi attività pericolose non solo quelle definite tali dalla legge di pubblica sicurezza e da altre leggi speciali, ma anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino, in ragione della loro spiccata potenzialità offensiva, una rilevante possibilità del verificarsi di un danno (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, sentenza del 29 luglio 2015, n. 16052). Invero, la distribuzione di energia elettrica può essere annoverata tra le attività pericolose ai sensi e per gli effetti della citata disposizione, in virtù della peculiare natura del bene che ne è oggetto e considerate le potenzialità dannose degli sbalzi di tensione, connaturati all'attività medesima. È stato, altresì, precisato che la società erogatrice di energia elettrica è tenuta a risarcire i danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente, essendo responsabile per attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., non potendosi applicare l'esimente del caso fortuito (cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza del 15 maggio 2017, n. 11193). Ancora, la Suprema Corte ha, di recente, sottolineato che: “in tema di responsabilità ex art 2050 c.c. la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in relazione ai rischi ai quali si espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o di guasti alla distribuzione.” (cfr. Cass Civ. sez. III, sentenze del 12 dicembre 2019, n. 32498; Cass. Civ., sez. III, ordinanza del 29 aprile 2022, n. 13518). Invero, laddove il danno patito dall'utente del servizio di erogazione di energia derivi non già da uno sbalzo di tensione dovuto ad un malfunzionamento esterno, bensì da un guasto (ancorché accidentale) del contatore, la giurisprudenza tende ad inquadrare la responsabilità della società erogatrice ai sensi dell'art. 2051 c.c., quale proprietaria e, dunque, “custode” dei beni materiali necessari all'attività di erogazione dell'energia, qual è il misuratore elettrico. L'art. 2051 c.c. sancisce la responsabilità del custode per i danni cagionati dalla cosa che egli ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La teoria oggi prevalente definisce la fattispecie in esame come responsabilità oggettiva, al pari delle altre ipotesi di responsabilità speciali codicistiche di cui all'art. 2052 e 2053 c.c. Il soggetto "custode" della cosa, ai sensi del summenzionato articolo, è stato individuato in colui che si ritrovi ad avere una relazione qualificata con la cosa e a detenere un potere d'uso della stessa, che discenda dall'esercizio di un diritto di proprietà o di altro diritto personale o reale di godimento, nonché da uno specifico obbligo di custodia. Ne deriva che potrà essere qualificato come "custode" qualsiasi soggetto, privato o pubblico, che disponga del possesso o della detenzione della res, sia esso proprietario della cosa, concessionario, o mero detentore nell'interesse altrui (Cfr. Cass. Civ., ordinanza 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. Civ., sentenza 20 novembre 2009, n. 24530). In relazione al profilo dell'onere probatorio, affinché possa sorgere la responsabilità del custode, in relazione al danno cagionato dal bene, è necessario che sia provato il nesso eziologico tra res ed evento dannoso. La prova della causalità spetterà al danneggiato che intenda agire per ottenere un risarcimento della lesione subita dalla cosa: in particolare, la vittima sarà tenuta a dare prova della corrispondenza causale tra il bene potenzialmente dannoso e l'evento lesivo e non sarà invece costretto a provare l'intrinseca pericolosità della cosa, nè la condotta commissiva od omissiva dell'agente. A sua difesa il custode, convenuto in giudizio come presunto danneggiante, potrà dimostrare che l'evento sia dipeso dall'intervento di un cd. "caso fortuito”, idoneo a recidere il nesso causale. In buona sostanza, il custode è tenuto a provare che il danno non sia derivato dalla cosa, ma che quest'ultima abbia svolto un ruolo totalmente passivo nel verificarsi dell'evento, altresì addebitabile ad un'autonoma circostanza esterna da lui inevitabile. I suddetti principi sono stati più volte rimarcati dalla Suprema Corte: “ … In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto, non assume rilievo in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo sull'attore la prova del nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito. Sia l'accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all'intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici […]” (Cfr. tra le tante Cass. Civ., sentenza 06 aprile 2004, n. 6753). Deve, inoltre, ricordarsi che “sebbene il caso fortuito possa essere integrato dal fatto colposo dello stesso danneggiato, è tuttavia necessario che risulti anche escluso - con onere probatorio a carico del custode - qualunque collegamento fra il modo di essere della cosa e l'evento dannoso, sì da individuarne la causa esclusiva nella condotta del danneggiato e da far recedere la condizione della cosa in custodia a mera occasione o "teatro" della vicenda produttiva di danno;
a tal fine però non è la prevedibilità, da par te del custode, dell'uso anomalo della cosa che può assumere rilievo, bensì la circostanza che l'evento dannoso si sia verificato all'interno di una situazione di macroscopica insidiosità della cosa” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/03/2021, n.8216). Nelle ipotesi di responsabilità della società di erogazione dell'energia elettrica per danni da malfunzionamento del contatore, la giurisprudenza ha ritenuto integrato il caso fortuito non soltanto alla luce “dell'impossibilità del custode di intervenire in tempo reale per provvedere alla riparazione di un guasto già verificatosi della cosa in custodia”, ma anche in virtù della “condotta del danneggiato consistente nella riattivazione del contatore elettrico senza aver preventivamente distaccato dalla rete ogni elettrodomestico” (cfr. Cass. Civ. sez. VI, sentenza del 22 giugno 2017 n. 15621).
Nel merito, l'attrice ha agito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 2043 c.c., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dai beni mobili di sua proprietà, presenti nell'immobile commerciale sito Sant'Agnello (NA), al Corso Italia n. 374, verificatisi a causa dell'improvviso innalzamento della tensione elettrica dovuto ad un malfunzionamento del contatore, nonché al risarcimento del danno dovuto per il mancato guadagno cagionato dall'inattività lavorativa, oltre che per la conseguente avaria dei prodotti alimentari dovuta all'inoperatività degli elettrodomestici. Ebbene, ritiene questo giudice che lamentandosi uno sbalzo di corrente dovuto ad un malfunzionamento o comunque ad un danneggiamento del contatore elettrico/misuratore posto sulla pubblica via ed in custodia alla e, più precisamente, la “rottura Controparte_2 della morsettiera ubicata sulla piastra mediante fusione di contatti i quali causavano il falso contatto tra la fase ed il neutro della linea trifase di alimentazione”, correttamente la fattispecie vada inquadrata nell'alveo dell'art 2051 c.c., quale responsabilità da cose in custodia. Tanto premesso, deve osservarsi come l'attrice abbia offerto prova dell'evento lesivo come dedotto in citazione, producendo copia di una perizia tecnica, redatta dall'Ingegnere
, corredata dalle foto del contatore, del 19-09-2023, e lettera di Persona_1 costituzione in mora inviata alla società convenuta il 18 luglio 2023, nonché comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ricevuta dalla con la Controparte_1 quale si dava avviso della conclusione dell'istruttoria relativa alla pratica avente ad oggetto: richiesta risarcimento danni eventi del 15-06-2023 e 06-07-2023. L'intervento dei tecnici della e l'evento lesivo trovano tra l'altro conferma Controparte_1 nel ticket di intervento depositato dalla stessa società convenuta, n. DN2023D057384 (Doc. 4 allegato comparsa di costituzione e risposta), datato 06-07-2023, ore 8.19, nelle cui note si legge della rilevazione di “sbalzi di tensione, neutro interrotto odore di bruciato dal contatore”. Quando detto risulta, altresì, dal contenuto delle dichiarazioni rese da
[...]
, lavoratore dipendente della , il quale, all'udienza del 30-01- Tes_1 Controparte_1
2025, confermava di essere intervenuto in data 06-07-2023 intorno alle ore 12,00, insieme al collega , presso l'attività commerciale adibita a bar “ , Testimone_2 Parte_1 riferendo specificamente quanto segue: “ci avevano segnalato un guasto al misuratore, sito su pubblica strada;
abbiamo rilevato che l'impianto aveva un problema, in quanto una delle fasi si era staccata dal misuratore e c'era puzza di fumo”. Inoltre, assume rilievo quanto riferito da , capo unità dispacciamento e Controparte_3 servizi della di Torre Annunziata, alla medesima udienza: “confermo che in Controparte_1 data 06 Luglio 2023, il misuratore dell'e-Distribuzione è stato interessato da una bruciatura della morsettiera, determinando l'interruzione di una fase ed il danneggiamento di un neutro di fianco e dell'altra fase di fianco;
preciso che, a mio avviso, la bruciatura è stata dovuta ad un sovraccaricamento del sistema, spalmato nel tempo, ancorché nel rispetto della previsione contrattuale dei 30kW; in quanto ai danni lamentati dalla parte attrice, ritengo che gli stessi siano dovuti a fenomeni di sovratensione, mentre nel caso di specie si è in presenza di una fornitura ad intermittenza e/o stacco della fase;
null'altro so”. La CTU espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, ha confermato la presenza di un nuovo misuratore elettrico sostituito a seguito dell'evento, come da verbale di intervento della società convenuta;
riguardo all'evento dannoso, tenuto conto della documentazione versata in atti, e dalle testimonianze rese all'udienza del 30-01-2025, il consulente ha confermato la verificazione di fenomeni di sovratensioni sulle fasi attive delle linee monofase dell'impianto elettrico. Le cause dei fenomeni in questione, ed in particolare delle sovratensioni presenti sulle fasi attive sono state prodotte, ad avviso del CTU, da specifici eventi di interruzione del neutro alla morsettiera del misuratore elettrico (vedi considerazioni in Allegato B), ossia nel punto di consegna della fornitura trifase (neutro interrotto), ed in particolare a causa di una perdita di continuità del conduttore di neutro a servizio dell'impianto di alimentazione trifase dell'attività commerciale “ ”, la quale ha “provocato sovratensioni sui Parte_1 carichi monofase presenti nell'attività commerciale tali da giustificare il danneggiamento delle apparecchiature più sensibili a tali sovratensioni” (pag. 8 della ctu). A tal proposito, si leggeva inoltre che: “la causa di tale perdita di continuità è da ascrivere, con tutta probabilità, ad un malfunzionamento del misuratore elettrico stesso e/o della morsettiera con cui lo stesso è collegato alla rete di distribuzione a bassa tensione (anche questa circostanza avvalorata dallo stato del misuratore elettrico al momento dell'evento dannoso); misuratore elettrico che è a tutti gli effetti di proprietà e sotto la responsabilità dell'ente di distribuzione” (pag. 9 della ctu). Il Consulente, inoltre, ha analizzato specificamente le cause del già menzionato malfunzionamento dichiarando che: “la tipologia dell'impianto elettrico utente (alimentato con distribuzione trifase a bassa tensione) ha fatto si, come spiegato in appendice B, che l'interruzione del neutro abbia provocato sovratensioni di fasi, ma non ne è stata la causa delle stesse. Si ricorda, infine, che la società distributrice è contrattualmente tenuta a fornire un valore della tensione entro i limiti contrattuali pari a 400V +/-10% per le tensioni concatenate (tra le fasi) e 230V +/-10% per le tensioni stellate (tra fase e neutro). Pertanto, per quanto sopra esposto, si ritiene che la causa dell'evento sia imputabile alla società di distribuzione in quanto la stessa è tenuta, secondo la norma Controparte_1
CEI-021 art. 5.3.2, a “garantire la continuità del conduttore di neutro, evitando così che gli apparecchi monofase dell'utente possano essere alimentati in serie tra le due fasi”. L'impianto d'utente, per la tipologia dello stesso, pur essendo a norma, non poteva evitare che l'interruzione del neutro causasse le sovratensioni che hanno danneggiato le componenti elettroniche delle apparecchiature dotate di alimentazione monofase” (pag. 10 della ctu). Tutto quanto premesso, la CTU concludeva confermando la fondatezza delle domande riportate nell'atto introduttivo sia in ordine alla verificazione del fatto, che in ordine alla responsabilità della società di distribuzione, essendosi il guasto generato da un malfunzionamento del misuratore elettrico in proprietà, e dunque sotto la custodia, di quest'ultima. Risulta, dunque, raggiunta la prova del nesso causale tra il malfunzionamento del misuratore a servizio dell'impianto di alimentazione trifase dell'attività commerciale “
[...]
”, soggetto alla custodia della società giuridicamente Pt_1 Controparte_1 responsabile della corretta installazione, funzionamento e manutenzione dei misuratori, e i danni verificatisi all'interno dell'immobile concesso in locazione alla Parte_1
[...]
Ciò posto, si rileva come l'onere della prova liberatoria del caso fortuito non risulti assolto dalla che non ha sufficientemente provato l'esclusione del Controparte_1 nesso eziologico tra cosa e danno. Al contempo, non si rinvengono profili di un comportamento incauto da parte del soggetto leso, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., come d'altra parte chiarito anche dal c.t.u. che riferiva quanto segue: “In considerazione della tipologia dell'impianto elettrico presente nella struttura commerciale, delle sue caratteristiche costruttive e della tipologia dei carichi presenti (per la maggior parte resistivi) si può certamente escludere che il guasto presente sul misuratore possa essere stato generato dall'impianto stesso. Eventuali sovracorrenti generate dall'impianto, p.e. nel caso di un corto circuito, avrebbero sicuramente innescato i sistemi di protezione magnetotermici e/o differenziali dell'impianto stesso e/o danneggiato l'impianto utente, cosa non riscontata al momento dell'evento da nessuno dei tecnici intervenuti (neanche quelli della controparte) né durante gli accessi peritali”. Non inficiano la attendibilità delle conclusioni cui è giunto il CTU, le osservazioni mosse all'elaborato peritale dal CTP di parte convenuta. La e- distribuzione, infatti, contestava in primo luogo, che l'evento per cui è causa si fosse verificato a causa dell'interruzione del neutro, paventandone viceversa l'origine all'interno dell'impianto della società attrice. Va tuttavia osservato come correttamente il ctu abbia rilevato che la interruzione del neutro veniva individuata dagli stessi operatori intervenuti sul posto quale causa del danneggiamento riscontrato e, del resto, lo sfarfallio delle lampadine, come riferito dall'attrice pochi giorni prima dell'evento, e l'aumento di luminosità delle stesse nell'immediatezza del guasto, seppur non possano ritenersi elementi univocamente collegati a tale fenomeno, sono nondimeno sovente predittivi dello stesso. Parimenti, quanto allo stato dell'impianto elettrico della società, la evidenziava come Controparte_1 non fosse possibile accertarne le condizioni all'epoca del sinistro, atteso che al momento dell'accesso risultava la sostituzione dell'interruttore generale magnetotermico, peraltro potenziato, senza che ne fossero note le ragioni, così come le apparecchiature danneggiate mostrate in sede di accesso del ctu, oltre a presentarsi obsolete, in molti casi mostravano danni in diversi punti che hanno cause diverse (esempio alimentatore e componenti di scheda per lo stesso elemento), di talchè anche in questo caso non era possibile risalire all'origine del guasto. Su tali rilievi, tuttavia, il CTU ha ben evidenziato come, per un verso, nel rapporto di intervento della e-distibuzione alcuna menzione vi fosse di eventuali danni all'impianto e, per altro verso, come il danneggiamento anche di diverse componenti degli apparecchi elettronici ben sia compatibile con l'evento verificatosi, atteso che tali elementi sono i più sensibili alla presenza di tensioni oltre le tolleranze previste. Da ultimo, il ctp di parte convenuta ha lamentato la mancata installazione, da parte dell'attrice, di un dispositivo di protezione contro le sovratensioni a frequenza di rete “permanente” (P.O.P.) , tanto più opportuno ove, come nel caso che ne occupa, si verifichino degli eventi di tale natura;
l'attrice, infatti, già dal mese di giugno aveva avuto avvisaglie di una problematica possibile al sistema elettrico di talchè avrebbe dovuto, diligentemente, procedere all'adozione delle opportune cautele del caso a tutela degli impianti. Vi è tuttavia da osservare che, in primo luogo, come ampiamente argomentato anche dalla stessa convenuta, lo sfarfallio delle lampadine rappresenta un indice frequente ma non univoco di interruzione del neutro, ragion per cui la società attrice ben poteva non avvedersi del pericolo;
in secondo luogo, ferma la inesistenza di alcun obbligo normativo in tal senso, anche a voler ritenere che l'attrice, secondo canoni di prudenza, avrebbe potuto cautelarsi con l'installazione di tali apparecchi, il lasso di tempo intercorso fra le prime avvisaglie di giugno e l'evento poi verificatosi, non avrebbe consentito in ogni caso di poter utilmente intervenire in tal senso (trattasi, infatti, di un lasso di tempo di appena venti giorni intercorsi fra il 15 giugno ed il 7 luglio).
2.1 Venendo al risarcimento del danno richiesto in conseguenza del descritto evento lesivo, il c.t.u. ha specificamente indicato i prodotti danneggiati precisando che: “la corretta stima dei danni subiti dalla parte attrice risulta complessa in quanto molte delle componenti citate non risultano avere riscontro relativamente ai materiali danneggiati disponibili ne nei preventivi/fatture presentate in produzione;
inoltre le apparecchiature presenti risultano avere specifiche caratteristiche tecniche tali da rendere difficoltoso reperire i valori economici relativi sul mercato consumer. Si provvederà, pertanto, ad effettuare una stima solo per i prodotti per cui vi è presunzione del danno, prendendo in considerazioni, nel caso, prodotti similari in termini di caratteristiche tecniche e prestazioni e a stimare prezzi medi di mercato” (cfr. pagg. 13 e 14 della relazione). Riguardo alle diverse voci di danno, nel giudizio risarcitorio grava sull'attore (danneggiato) l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della sua pretesa, ex art. 2697 c.c.. Nel caso concreto, alcunchè si ritiene di poter riconoscere sia in relazione all'ora lavorativa perduta - non avendo l'attrice offerto alcun elemento atto a comprovare e stimare il danno, tanto più se si considera che il distacco ebbe durata di appena un'ora, peraltro in un orario mattutino ed in un giorno feriale -, sia in relazione alla deterioramento di prodotti alimentari presenti nel locale commerciale dovuto al malfunzionamento degli elettrodomestici, atteso che neppure è stata allegata, prima ancora che provata, la tipologia e quantità di alimenti che l'attrice assume essere andati perduti, tanto più considerando, ancora una volta, il limitato periodo di tempo del distacco elettrico e la naturale tendenza, tanto degli apparecchi di raffreddamento quanto di quelli di riscaldamento dei cibi, a conservare la temperatura per un lasso di tempo anche successivo al loro spegnimento. A sostegno di quanto detto, del resto, assume rilievo la circostanza che tali richieste non sono state avanzate al momento della comunicazione del 18 luglio 2023 (cfr. produzione parte attrice) ma sono state introdotte soltanto nel presente giudizio. Pertanto, il c.t.u. ha condivisibilmente quantificato per il risarcimento del danno il costo complessivo di euro 23.095,00, allegando rilievi fotografici relativamente ai prodotti danneggiati messi a disposizione dalla parte attrice. Oltre a tale importo, alla società danneggiata va attribuita la somma di euro 2.084,94 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995, n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato. In definitiva, la in persona dell'Amministratore Delegato, va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore della in Parte_1 persona del socio accomandatario e legale rappresentante dell'impresa, del complessivo importo di euro 24.616,65, oltre IVA se dovuta ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, nella misura prevista dai parametri medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate nonché del valore della causa, secondo il criterio del decisum (v. Cass. n. 28417/2018), (scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00). Anche le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, vanno definitivamente poste a carico del convenuto soccombente.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla
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in persona del socio accomandatario e legale Parte_1 rappresentante, nei confronti della in persona dell'Amministratore Controparte_1
Delegato, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva e per l'effetto condanna la
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in persona dell'Amministratore Delegato, al pagamento a titolo Controparte_2 di risarcimento del danno in favore della Parte_1 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante dell'impresa, di
[...] euro 24.616,65 oltre IVA se dovuta ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
B) condanna la in persona dell'Amministratore Delegato, al Controparte_1 pagamento delle spese processuali in favore di della Parte_1 in persona del socio accomandatario e legale rappresentante
[...] dell'impresa, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale ( di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1680,00 per fase di trattazione ed € 1701,00 per fase conclusionale), oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione in favore dell'avvocato Pietro Buonocore per dichiarato anticipo;
C) pone le spese di c.t.u., come liquidate con separato decreto in atti, definitivamente a carico della in persona dell'Amministratore Delegato. Controparte_1
Torre Annunziata, così deciso in data 3 dicembre 2025 Il giudice monocratico Dott.ssa Raffaella Cappiello