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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14508/2024 RG
Tribunale di AD
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo IAno
Il Tribunale Ordinario di AD, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N 14508/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
10.12.2024 da
, Parte_1
e da
, entrambi con l'avv. LUPPARI STEFANIA, come da mandato in atti;
Parte_2
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: scioglimento del matrimonio
Per i ricorrenti:
” I coniugi confermano la loro volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto in conformità alle seguenti
CONDIZIONI
1.Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in
AD, in data 17.09.2011, trascritto nei registri di matrimonio dell'anno 2011, n. 206, 2
part 2^, serie A Vol. 1 e per l'effetto procedersi alla trascrizione dell'emananda sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile;
2.Dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti;
3.I figli minori ( ), nato a [...] l'[...] e Persona_1 C.F._1
( ), nato a [...] il [...], resteranno affidati Persona_2 C.F._2
ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale,
eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa.
4.Entrambi i figli resteranno collocati paritariamente presso ciascun genitore, secondo lo schema 2+2+3 alternato, come da schema esemplificativo sotto riportato che deve ritenersi operativo con decorrenza dal 2/12/24.
Giorno Genitore collocatario
Lunedì Madre
Martedì Madre
Mercoledì Padre
Giovedì Padre
Venerdì Madre
Sabato Madre
Domenica Madre 3
Lunedì Padre
Martedì Padre
Mercoledì Madre
Giovedì Madre
Venerdì Padre
Sabato Padre
Domenica Padre
I turni indicati si intendono per giornata intera dalla mattina alle 8:00 fino alle 8:00 della mattina successiva;
il genitore che si occupa dei figli la notte si occupa di accompagnarli a scuola la mattina successiva.
Nel periodo estivo di sospensione della scuola (giugno-settembre) è facoltà di ciascun genitore - previa comunicazione con preavviso entro il giorno 20 del mese precedente e nel limite massimo complessivo per tutto il periodo di sospensione di 15 turni - concordare con l'altro genitore che il turno di propria spettanza termini anticipatamente alle 20:00
anziché alle 8:00 del giorno seguente.
Nel corso delle festività natalizie, i bambini trascorreranno con un genitore i giorni 24/12,
26/12, 27/12, 31/12 e 1/01, con l'altro genitore i giorni 25/12, 28/12, 29/12, 30/12.
Partendo dal 2024, la turnazione sarà la seguente: con la madre i giorni 24/12, 26/12,
27/12, 31/12 e 1/01, con il padre i giorni 25/12, 28/12, 29/12, 30/12 e così alternato negli anni successivi. A partire dal giorno 2/01 compreso riprenderà la turnazione ordinaria suesposta in tabella. 4
Per quanto concerne le festività pasquali i bambini trascorreranno ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore (ad iniziare dalla madre nel 2024), ed il giorno di pasquetta con l'altro genitore (ad iniziare dal padre nel 2024).
Le altre festività (ponti, carnevale ecc…) seguono l'alternanza ordinaria.
Durante i rispettivi compleanni i figli trascorreranno mezza giornata con ciascun genitore.
Durante le vacanze estive, i figli trascorrano due settimane, anche consecutive, con ciascun genitore, previa reciproca comunicazione della calendarizzazione prescelta entro il 15 aprile di ogni anno, con previsione che, qualora non vengano sollevate obiezioni,
venga attuato automaticamente il programma del genitore che ha comunicato e, viceversa,
nel caso di coincidenza del periodo prescelto da entrambi, venga attribuita la precedenza nella scelta ad anni alterni a ciascuno dei genitori;
i restanti giorni, non coinvolti nelle settimane di vacanze calendarizzate, seguiranno l'alternanza ordinaria in vigore che non si interrompe nella sua sequenzialità nelle settimane di affidamento esclusivo ad uno dei due coniugi.
Un'eventuale terza settimana in via esclusiva presso uno dei due genitori – in qualsiasi periodo dell'anno - dovrà essere concordata tra i coniugi e sarà sempre soggetta al regime di mantenimento in via diretta.
5)Ciascun genitore collocatario provvede in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei giorni in cui questi sono collocati presso di lui/lei.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore in misura del 50% e, per la individuazione e regolamentazione delle stesse, si farà
riferimento al Protocollo del Tribunale di AD 17.1.2014 (doc. 16), con la precisazione: 5
-che il costo di eventuali spese di custodia (baby sitter) verrà sopportato in via esclusiva dal genitore che se ne è avvalso;
-che “i viaggi e vacanze” dei figli costituiranno spese straordinarie da suddividere tra i genitori nel solo caso in cui tali trasferte vengano affrontate unicamente dai figli (vacanze-
studio, vacanze con amici, ecc.) mentre, nel caso di vacanze trascorse con ciascun genitore, il singolo genitore collocatario ne sopporterà il costo in via esclusiva.
6)Gli assegni unici familiari devono intendersi spettanti al 50% a favore di ciascun genitore, indipendentemente dal genitore effettivamente percettore, che s'impegna eventualmente a rimborsare all'altro genitore il 50% dell'importo.
7)Quanto alle spese e alla gestione degli animali d'affezione:
° i LL d'IN resteranno affidati in via esclusiva alla sig,ra Il sig. Pt_2 Pt_1
contribuirà al 50% per le spese di alimentazione e veterinarie, nonché al 100% delle spese di pensione durante i periodi di assenza della sig.ra fino ad un massimo di 30 Pt_2
giorni/anno;
° il cane verrà collocato a mesi alterni presso l'uno e l'altro coniuge, con consegna presso il coniuge subentrante nella seconda settimana di ogni mese in data da individuarsi di volta in volta. Le spese per l'alimentazione saranno sostenute direttamente dal coniuge che ne ha in quel momento la custodia, spese di veterinario e tolettatura saranno suddivise al 50% tra i coniugi. Nel periodo delle vacanze estive, durante le settimane di competenza esclusiva di ciascun genitore il cane rimarrà con il genitore presso cui non sono temporaneamente collocati i figli, che provvederà in via esclusiva alle spese di pensione qualora fosse impossibilitato a custodire l'animale in prima persona.
8)A titolo di sistemazione definitiva dei rapporti patrimoniali tra coniugi in conseguenza del divorzio e dello scioglimento della comunione ordinaria, il sig. Parte_1 6
( nato a [...] in data [...] cede alla sig.ra C.F._3 Pt_2
( ), nata a [...] in data [...] (già comproprietaria
[...] C.F._4
dell'altra metà), che accetta e acquista, la proprietà per la quota di ½ dell'unità
immobiliare, in precedenza adibita a casa coniugale, sita a Vigonza (PD), via della
Costituzione n.31 di seguito meglio descritta e comunque ogni diritto pervenutogli con l'atto di compravendita 25.5.2016 Notaio n. 41659 Rep. e n. 14277 Racc. Persona_3
(doc.12).
Trattasi di un'unità abitativa, facente parte del complesso residenziale denominato
“Complesso Residenziale Mirror” (eretto su parte dell'area distinta al Catasto Terreni del
Comune di Vigonza, foglio 27, mapp. 2108), posta al piano terra composta da più vani ed accessori, con annesso cortile esclusivo di pertinenza e due garage posti al piano primo sotto strada, pertinenziali all'abitazione sopra descritta, il tutto così come identificato nelle planimetrie catastali che in copia si allegano (docc.12, 17), e così catastalmente censito al NCEU del Comune di Vigonza (PD) al Foglio 27:
°mapp. 2108 sub 107, Via della Costituzione n.31, piano T – interno 5, cat. A2, cl. 3, vani
8, s.c. 179, RC € 867,65;
°mapp. 2108 sub 134, Via della Costituzione n.31, piano S1, cat. C6, cl. 2, mq 20, s.c. 23,
RC € 37,18;
°mapp. 2108 sub 135, Via della Costituzione n.31, piano S1, cat. C6, cl. 2, mq 17, s.c. 20,
RC € 31,61;
Tra confini: unità immobiliare con cortile di cui al sub 106, parti comuni e unità sub 109
con relativo cortile esclusivo per un lato, mappale n. 2122 per un altro lato (abitazione con cortile), parti comuni per un lato, unità immobiliare di cui al sub 136 per un lato,
unità immobiliare di cui al sub 133 per un lato (i due garage nell'insieme). 7
Nel trasferimento è compresa anche la quota ideale di comproprietà sulle parti comuni del fabbricato a norma dell'art. 1117 e seguenti c.c. o per destinazione fra cui l'area di sedime del fabbricato principale.
Per effetto del succitato trasferimento, la Sig.ra diverrà piena ed esclusiva Pt_2
proprietaria dei mappali sopra precisati.
versa a titolo di conguaglio in favore di la somma Parte_2 Parte_1
complessiva di € 44.100, di cui € 20.000 già corrisposti mediante bonifico in data
26.6.2024 ed € 24.100 (ventiquattromilacento/00) a mezzo di assegno circolare Credit
LE n. 3300536414-06 intestato al sig. . L'assegno viene trattenuto in deposito Pt_1
fiduciario dall'avv. Luppari sino alla declaratoria di definitività della emananda sentenza divorzile e subordinatamente alla avvenuta liberazione dell'immobile e restituzione delle chiavi da parte del sig. . Le parti dichiarano, sotto la propria responsabilità, di non Pt_1
essersi avvalse dell'opera di un mediatore.
L'immobile viene pro quota trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato conosciuto ad accettato dalla sig.ra Pt_2
All'atto della sottoscrizione del presente verbale la proprietà, possesso giuridico e materiale disponibilità delle quote predette passeranno alla sig.ra per tutti gli Pt_2
effetti utili ed onerosi, con tutti gli inerenti diritti reali, accessori e pertinenze, nonché gli oneri e le servitù attive e passive, se ed in quanto esistenti.
Il sig. dichiara che quanto forma oggetto della presente cessione gli è pervenuto Pt_1
per effetto di: atto di compravendita 25.5.2016 Notaio n. 41659 Rep. e n. Persona_3
14277 Racc. (doc.12), registrato in AD il 27.5.2016 al n.8367 S. 1T e in pari data trascritto in AD al n. 17651 R.G., n. 11276 R.P., cui espressamente si richiama per 8
ogni maggior dettaglio.
Si allegano al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, le planimetrie catastali rappresentanti le unità immobiliari urbane compravendute (doc. 17).
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis, Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e del d.l. 31.5.2010, n.78,
convertito con L. 30.7.2010, n. 122, il sig. dichiara e la sig.ra conferma che Pt_1 Pt_2
le unità immobiliari urbane oggetto del presente atto sono correttamente identificate dai predetti dati catastali, corrispondono alle sopra allegate planimetrie depositate in Catasto
e gli stessi dati catastali e planimetrie sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
L'intestazione catastale dei beni con il presente atto trasferiti è conforme a quella risultante dai pubblici registri immobiliari.
Il sig. garantisce la piena titolarità della quota ceduta e che non vi sono iscrizioni Pt_1
e/o trascrizioni pregiudizievoli, eccetto (doc.18):
°per l'ipoteca volontaria concessa a garanzia del finanziamento fondiario (Gran Mutuo n.
053050032649400000 stipulato in data 25.5.2016 tra le parti e AN RE IU
s.p.a. davanti al Notaio - rep. 41.660 – Racc. 14278 sub doc. 13) con garanzia Per_3
ipotecaria iscritta a favore di AN RE IU - società per azioni (ora Credit
LE IA s.p.a.) il 27.5.2016 al numero 17652 Reg. Gen. e 3182 Reg. part. Agenzia
Entrate - Direzione Provinciale di AD (doc. 19);
°per l'atto di asservimento urbanistico 13.12.2017 trascritto al numero Reg. gen 50175 e
Reg. part 32487 Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di AD (doc. 20) da intendersi attualmente decaduto. 9
Ai sensi della L.R. n. 47/28.02.1985 e successive modifiche ed integrazioni le parti dichiarano che l'edificio ceduto è stato edificato in base ai seguenti provvedimenti edilizi
(doc. 12):
-permesso di costruzione rilasciato da Comune di Vigonza n.81/2008 in data 2 luglio 2008
prot. gen. 19594,
-permesso di costruzione rilasciato dal Comune di Vigonza n. 159/2011 prot. gen. 21598,
-D.I.A. presentata al Comune di Vigonza in data 11 marzo 2009.
Parte cedente garantisce la regolarità urbanistica dell'immobile e garantisce che al fabbricato non sono state apportate altre modifiche o cambi di destinazione d'uso per le quali fossero necessarie autorizzazioni, licenze o concessioni edilizie.
Le parti confermano, ai sensi degli artt. 3 e 76 del D.P.R. n.445/2000, di conoscere la normativa sulla responsabilità per il caso di dichiarazioni false o reticenti e in relazione a quanto previsto dalla vigente normativa urbanistica ed edilizia e dichiarano di aver inserito il reddito del suddetto immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Si allega copia dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) relativo all'immobile de quo redatto dall'architetto (doc. 21). Tes_1
Il Sig. rinuncia all'iscrizione di ipoteca legale. Pt_1
Ai sensi dell'art. 19 della Legge 74/1987 (e di ogni sua successiva modifica o diversa ed anche più favorevole disciplina, anche in applicazione di quanto disposto dalla Corte
Costituzionale con sentenza n. 154/1999), si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa, trattandosi di atto relativo a procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. 10
Nel caso di invalidità dell'atto di trasferimento immobiliare sopra individuato e/o nel caso in cui il Conservatore ne rifiutasse la trascrizione, la parti si impegnano ad effettuare la stipula del contratto di vendita della quota entro e non oltre il 31.1.2025 presso un Notaio
da individuarsi a cura della sig.ra Pt_2
Ogni eventuale spesa, imposta, sanzione e compenso inerente il predetto trasferimento e/o conseguente ad esso sarà a carico della sig.ra (così come, qualora, per Parte_2
qualsiasi ipotesi si renda necessario procedere con rogito notarile di trasferimento, il compenso notarile, ogni spesa, imposta, sanzione e tributo sarà comunque a carico della medesima);
9)La sig.ra contestualmente al trasferimento definitivo in suo favore della quota di Pt_2
immobile attualmente intestata al sig. , si obbliga ad accollare a sé per intero le Pt_1
rate future del contratto di finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria 25.5.2016
contratto con AN RE IU s.p.a. (ora Credit LE IA s.p.a.) davanti al Notaio (rep. 41.660 – Racc. 14278), fino all'estinzione (doc.13). Per_3
Solo ed esclusivamente ad avvenuto trasferimento della proprietà della quota da parte del sig. e a condizione che ciò avvenga, la sig.ra rinunzierà al suo diritto Pt_1 Parte_2
di regresso nei confronti del sig. per i ratei del mutuo pagati oltre il 50% e Parte_1
per qualsivoglia ulteriore spesa connessa al predetto contratto di mutuo.
La sig.ra si impegna ad avviare la pratica in AN e a consegnare tutta la Parte_2
documentazione necessaria al fine di ottenere il “pre-assenso” della AN di adesione all'accollo con espressa liberazione di ai sensi dell'art. 1273 II comma c.c. Parte_1
Inoltre, come previsto dall'art. 14 del Capitolato di patti e condizioni generali del finanziamento – allegato A del contratto di finanziamento fondiario con garanzia ipotecaria 25.5.2016 Notaio (rep. 41.660 – Racc. 14278) (doc.13), la sig.ra si Per_3 Pt_2 11
impegna a comunicare alla AN il futuro avvenuto trasferimento a lei stessa della proprietà della quota ora intestata al sig. e del contestuale accollo delle rate Pt_1
residue.
In ogni caso, anche qualora l'accollo da parte della sig.ra non dovesse essere Pt_2
liberatorio per il sig. , quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne da parte della Pt_1
sig.ra da ogni spesa, costo, azione giudiziaria e conseguenza pregiudizievole Pt_2
derivante dal predetto contratto di finanziamento fondiario, dalle pratiche bancarie e dall'eventuale mancato pagamento dei ratei per qualsivoglia ragione da parte dell'accollante e degli eventuali fideiussori.
Per effetto del predetto accollo spetterà per intero alla sig.ra la detrazione di Pt_2
imposta pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori al mutuo.
Ove la sig.ra intendesse rinegoziare il mutuo o trasferirlo presso altra AN o per Pt_2
altre eventuali pratiche inerenti al mutuo suddetto, il sig. si impegna a collaborare Pt_1
prestando il proprio assenso per l'estinzione anticipata o altri eventuali incombenze che dovessero richiedere il suo assenso.
10)I ricorrenti dichiarano di aver con ciò regolato compiutamente e definitivamente ogni reciproco rapporto economico e di non aver nulla a pretendere ad ogni altro titolo,
ragione o causa, l'uno dall'altro.
11)Le parti chiedono l'applicazione dell'art. 19 della legge n. 74 del 1987 sull'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa o imposta, diretta ed indiretta, per tutti gli atti, i documenti, i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
12)Le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza divorzile.
13)Le parti dovranno curare la trascrizione esonerando il Cancelliere. 12
14)Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Tribunale si limita a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà , da intendersi quale condizione per la composizione bonaria della controversia, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito ad eventuali cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica , catastale e impiantistica.”
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario, in regime di separazione dei beni, in data 17.09.2011, in AD (PD), e trascritto nel relativo registro parte 2a, volume 1, n. 206, anno 2011.
Nel giudizio di separazione, a seguito del decreto del Presidente del 07.03.2024 con cui veniva disposto ai sensi degli artt. 473-bis.51 e 127 ter c.p.c. termine per il deposto di note scritte entro il 19.03.2024, i coniugi depositavano le note scritte in data 12.03.2024
contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale, e la separazione veniva pronunciata con la sentenza n. 2868/2024 depositata in data 19.03.2024.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett.
b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al
Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. 13
Le condizioni concordate dai coniugi, con riferimento ai punti dal 2) al 10) e dal 12)
al 14) delle rassegnate conclusioni, sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse.
Con riferimento, invece, ai punti dal 7) al 9) delle rassegnate conclusioni si evidenzia che gli stessi, pur essendo volto alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia. In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato il trasferijmento immobiliare di cui al punto 8 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Le parti sono state informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente delegato e questo collegio si sono limitati a raccogliere i loro accordi in ordine alla cessione della quota di comproprietà dell'unità
immobiliare sita a Vigonza, in via della Costituzione n. 31, da parte di in Parte_1
favore di da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza Parte_2
assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione,
all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica,
catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere.
Attesa la concorde volontà delle parti, e la natura della causa, nulla sulle spese. 14
Va, infine, rilevato che, nonostante la trasmissione degli atti, il P.M. non ha espresso il parere, né formulato le conclusioni.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_2
contratto il 17.09.2011 in PADOVA e trascritto nel relativo registro Parte_1
parte 2a, volume 01, n. 206, anno 2011 del Comune di PADOVA
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Prende atto dei punti dal 2) al 10) e dal 12) al 14) delle rassegnate conclusioni.
4. da atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 8 delle conclusioni sopra riportate;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in AD nella camera di consiglio del 06.02.25
Il giudice rel.
dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente dott.ssa Barbara De Munari