Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3403 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dai magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST.
Dott. Niccolò Bencini GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3403 /2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
e residente in [...] elettivamente domiciliato in Novara via dei Tornielli 12/a presso lo studio dell'avv. ORRICO ALESSANDRA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. , e Controparte_1 C.F._2 residente in Novara Largo Balbo n. 5 elettivamente domiciliata in Novara via dei Tornielli 12/a presso lo studio dell'avv. ORRICO ALESSANDRA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. e dalla Parte_1 sig.ra in data 02.02.2002 iscritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di EL UG CP_1 come risulta da atto n. 1 anno 2002 Parte II serie A;
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile competente la trascrizione dell'emananda sentenza e le annotazioni di legge.
Dare atto:
- che i figli restano affidati ad entrambe i genitori con collocazione paritetica e residenza anagrafica fissata presso il padre alla di lui abitazione in Novara via Galileo Galilei;
- che entrambi i genitori hanno il diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
- che entrambi i genitori avranno diritto di trasferire altrove la propria residenza ( il padre anche quella dei figli) a patto che ciò non limiti l'esercizio della collocazione paritetica e il sereno sviluppo degli stessi.
- che i genitori terranno con se i figli a settimane alterne con conseguente pernottamento. In particolare i ragazzi staranno da mercoledì a mercoledì con ciascun genitore a settimane alterne. I genitori si impegnano ad occuparsi direttamente dei propri figli o a delegare la loro cura a persone sulle quale vi sia comune accordo. I ricorrenti si impegnano reciprocamente al rispetto degli orari stabiliti e dei giorni stabiliti. Durante le feste natalizie i genitori terranno con sé i figli l'uno dalle ore 20.00 del giorno 23.12 alle ore 10.00 del giorno 25.12, l'altro dalle ore 10.00 del 25.12 alle ore
10.00 del 30.12 ad anni alterni. Il genitore che non ha passato il giorno di Natale con i figli li terrà con sé dalle ore 20.00 del giorno 30.12 alle ore 20.00 del 06.01. Durante le feste pasquali, i minori trascorreranno ad anni alterni con i genitori dalle ore 20.00 del venerdì precedente la Pasqua alle ore 20.00 del lunedì di pasquetta. Il collocamento dei minori durante le altre festività o ponti sarà preventivamente concordato tra i ricorrenti tenendo conto prevalentemente gli impegni lavorativi di entrambi. Nel periodo estivo i minori trascorreranno con ciascun genitore un periodo fino a tre settimane consecutive. Le vacanze andranno concordate entro il 15.05 di ogni anno sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e degli impegni estivi dei minori. I genitori dovranno indicare con congruo anticipo ed in maniera dettagliata la località dove trascorreranno con i figli il periodo estivo. L'eventuale espatrio dei minori dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore.
Restano comunque salvi diversi accordi dei genitori presi di comune accordo sempre nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi e agli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli.
- che entrambi i ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti.
- che i ricorrenti provvederanno al mantenimento dei figli in maniera diretta nei periodi in cui i minori sono collocati presso ciascuno di loro e comunque le spese ordinarie sono a carico di entrambi in ragione del 50% ciascuno, mentre, in ragione delle differenze reddituali, la sig. CP_1 si farà carico del 70% delle spese straordinarie.
- che i ricorrenti di danno il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti di identità od altri documenti equipollenti anche validi per l'espatrio.
. che le parti dichiarano di aver risolto a suo tempo ogni problematica relativa alla casa coniugale di cui è divenuta unica proprietaria la sig.ra e che nessun onere relativo alla stessa fa capo CP_1 al sig. Parte_1
- che i ricorrenti dichiarano di aver provveduto alla definizione di ogni altra questione patrimoniale e di non aver null'altro a che pretendere uno dall'altro;
- che i ricorrenti si impegnano a mantenere reciprocamente un contegno di reciproco rispetto e a tutelare la figura dell'altro genitore nei confronti dei figli.”
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
Pag. 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
DI e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
EL UG in data 02/02/2002 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.1, Parte II, Serie A, anno 2002.
Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (10/02/2004), (27.05.2005), maggiorenni Per_1 Per_2 ma non economicamente indipendenti e (02.06.2009), (03.07.2011) e Per_3 Per_4 Per_5
(25.08.2014) ancora minorenni.
[...]
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al
Giudice relatore all'udienza fissata per il 05/03/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970.
È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente.
Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole.
L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in EL UG in data
02/02/2002 da e con atto trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del predetto comune al n.1, Parte II, Serie A, anno 2002.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di EL UG di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
29/4/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
Pag. 3 di 4 IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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