Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
nella persona del Dott.ssa Teresa Cianciulli,
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3763/2021 avente ad oggetto: “azione di adempimento contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), nella qualità di amministratore Parte_1 C.F._1
di sostegno della sorella, (c.f. ), Parte_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Emiliano Gambone (c.f. ), e C.F._3
con questi elettivamente domiciliato presso il suo studio in Montella (AV), alla via
Gamboni n. 13, giusta procura alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.,
ricorrente
E
(c.f. ), in persona del leg. rapp. p. t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Adelina Bianco (c.f.:
) e dall'avv. Rossana Cataldi (C.F. ), C.F._4 C.F._5
dell'avvocatura interna, elettivamente domiciliate in Benevento (BN), presso la Filiale
di sita alla via Delle Poste n. 2 , giusta procura generale alle liti in Controparte_1
atti,
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno di conveniva, innanzi al Tribunale di Parte_2
Avellino, al fine di ottenere la condanna al pagamento dell'importo Controparte_1
di € 5.085,76, oltre interessi, dovuto per il rimborso del buono fruttifero postale n.
001.943, serie Q/P, di durata trentennale, emesso in data 30.03.1988 per l'importo di lire 500.000, del quale risultava cointestataria con la madre defunta Parte_2
. Controparte_2
A sostegno della domanda, il ricorrente esponeva che: il buono fruttifero postale recava la clausola di pari facoltà di rimborso e la riscossione non era subordinata alla presentazione della dichiarazione di successione da parte del cointestatario superstite;
-
l'importo dovuto doveva essere comprensivo del suo valore nominale, degli interessi calcolati dal primo anno fino al ventesimo anno secondo il contratto e degli ulteriori interessi calcolati ogni bimestre per lire 129.075 dal ventunesimo al trentesimo anno come indicato sul retro del documento;
- di aver già proposto ricorso innanzi all'ABF
Collegio di Napoli, che, con decisione n. 7254/2021, riconosceva la legittimazione attiva del cointestatario superstite ad incassare il buono con la clausola pari facoltà del rimborso e la liquidazione degli interessi dal ventunesimo anno alla scadenza secondo quanto previsto dal titolo in assenza di modifica.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, che,
nell'impugnare l'avversa domanda, eccepiva: -l'inapplicabilità della clausola “PFR”
pag. 2/5 (pari facoltà di rimborso), a seguito della morte di uno dei cointestatari, e la necessità
della dichiarazione di successione per il rimborso dell'importo del titolo;
- l'illegittimità
della pretesa con riferimento alla richiesta di pagamento degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno secondo la disciplina dettata per i buoni della serie P.
La resistente, pertanto, chiedeva l'applicabilità, nella fattispecie, del saggio degli interessi stabiliti nella tabella allegata al D.M. del 13.06.1986, istitutiva della serie Q,
riconoscendo l'importo di € 2.867,73, previa presentazione della denuncia di successione.
La causa veniva istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti e trattenuta in decisione all'udienza del 20.12.2024.
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
In primo luogo, va evidenziato che il ricorrente ha aderito alla quantificazione del credito effettuato dalla resistente in € 2.867,73, rinunciando all'originaria maggiore pretesa azionata. Tanto consente di ritenere non più contestato il credito sotto il profilo del quantum.
Passando all'esame dell'altra questione controversa, dalle risultanze documentali agli atti, risulta che in data 30.03.1988 veniva emesso da Poste Italiane S.p.A. – Ufficio
Fontana - Montella, in favore di e il buono fruttifero Controparte_2 Parte_2
postale n. 001.943 dell'importo di lire 500.000 con scadenza trentennale. Il buono,
emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986, veniva rilasciato su supporto cartaceo della serie P e risultava contraddistinto sulla prima facciata dall'apposizione del timbro serie “Q/P”. Sulla parte posteriore, veniva apposto altro timbro con i saggi di interesse applicati per i primi venti anni. Dal ventunesimo anno pag. 3/5 fino a quello di scadenza, il buono prevedeva l'ulteriore importo di vecchie lire 129.075
per ogni bimestre.
Con riferimento alla legittimazione attiva ed alla titolarità del diritto alla riscossione del buono in lite, giova premettere che i buoni fruttiferi postali vengono annoverati tra i documenti di legittimazione di cui all'art. 2002 c.c., con la funzione di identificare l'avente diritto alla prestazione. Con tale tipo di strumento, si consente all'investitore, dietro versamento di una somma di danaro, di ottenere, dopo un lasso di tempo determinato, il rimborso del capitale maggiorato degli interessi. Il buono postale si differenzia dai titoli di credito, non avendo i caratteri della letteralità, incorporazione ed autonomia in sede di circolazione, propri di quest'ultimi.
Nel caso di intestazione del buono postale a più soggetti e dell'apposizione della clausola “pari facoltà di rimborso”, ciascun titolare può richiedere autonomamente la relativa liquidazione.
In punto di diritto, va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità, nel caso di morte di uno dei cointestatari, ha affermato il principio di diritto, consolidato e condivisibile, secondo cui ciascun cointestatario superstite è legittimato a chiedere il rimborso dell'intera somma portata dal documento.
Dunque, nel caso in esame, va esclusa l'applicazione analogica delle disposizioni dettate dall'art. 187 del D.P.R. n. 256/1989 in tema di libretti postali, per la cui riscossione, anche in presenza della clausola pari facoltà di rimborso, è necessaria la quietanza di tutti gli aventi diritto. La differenza tra i due titoli va individuata nella diversa natura dei buoni fruttiferi postali, i quali circolano a vista, onde la riscossione da parte dell'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito,
rimanendo tenuto quest'ultimo nei rapporti interni con gli altri coeredi per il principio pag. 4/5 della solidarietà attiva ex art. 1295 c.c. (cfr. Cass. Civ. 26276/2024; Cass. Civ.
15655/2024; Cass. Civ. 22577/2023; Cass. Civ. 1278/2023; Cass. Civ. 24639/2021).
Da quanto detto, deriva l'infondatezza dell'eccezione di circa Controparte_1
la necessità della dichiarazione di successione e della quietanza di tutti i legittimi eredi del cointestatario deceduto ai fini del rimborso dell'importo portato dal buono fruttifero postale.
In definitiva, la domanda del ricorrente va accolta e la resistente va condannata al rimborso del buono fruttifero postale n. 001.943, serie Q/P, nella misura sopra indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto della bassa difficoltà della causa con valori minimi dello scaglione in cui rientra la somma oggetto di condanna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
proposto da quale amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
disattesa ogni altra istanza, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, condanna la resistente al pagamento Controparte_1
in favore del ricorrente della somma di € 2.867,73 (pari al valore di emissione del buono e degli interessi maturati), oltre interessi legali;
b) condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 1.352,00 (di cui € 76,00 per esborsi),
oltre accessori di legge, con attribuzione in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 5/5