Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. V.g. n. 772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 772 del Ruolo Generale di Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2025, vertente sulla separazione consensuale su ricorso congiunto
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in Mugnano (Na), alla Via Martiri di Ungheria n. 5, presso lo studio dell'avvocato
Ida Bove, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Napoli alla via Della Chiesa n.35, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Pagano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
1
Conclusioni: con le note depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 20.05.2025 per la comparizione figurata delle parti all'udienza del 22.05.2025, le stesse hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e dunque di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto del 25.02.2025, sulla premessa di aver contratto matrimonio in data
30.10.1995, le parti hanno introdotto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo, ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
Con note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 20.05.2025, i ricorrenti hanno prodotto dichiarazioni sottoscritte con le quali hanno dichiarato di confermare la volontà di non riconciliarsi e di confermare la volontà di ottenere l'omologa della separazione alle condizioni indicate nel ricorso. Dunque, con provvedimento del 20.06.2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni del PM che nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, il ricorso dà conto dell'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.
3. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, qui integralmente riportate:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto;
2. Nella casa familiare, sita in Mugnano di Napoli (Na), alla Via Quattro
Martiri 101 e condotta in locazione dal sig. , continuerà a risiedere sino Parte_2
alla scadenza contrattuale, salvo rinnovo e/o voltura del contratto di locazione , la
IG.ra unitamente a tutti i figli: economicamente auto Parte_1 Parte_3
sufficiente, maggiorenne non ancora auto sufficiente economicamente Parte_4
2 R.g. V.g. n. 772/2025
e la figlia minore studentessa;
Persona_1
3. Il sig. si impegna a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il Parte_2
31.03.2025;
4. Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore per la Persona_1
quale nell'esercizio della responsabilità genitoriale i coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti
l'educazione, la salute e lo studio e pertanto le conseguenziali decisioni e/o questioni attinenti alla figlia minore verranno concordate da entrambi i genitori Per_1
nell'interesse superiore della stessa;
5. La figlia minore sarà collocata prevalentemente presso la madre ed Per_1
il padre, in considerazione dell'età della stessa, eserciterà il diritto di visita e avrà la figlia con sé previo semplice accordo telefonico con la figlia medesima, con la possibilità di ospitarla anche per il pernottamento presso la sua nuova residenza, nei fine settimana alternati dal venerdì e/o sabato pomeriggio alla domenica e/o lunedì;
6. Nel periodo delle festività natalizie e/o pasquali, in applicazione del principio di reciprocità la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza settimanale, tutte le festività;
7. Nel periodo estivo, in ossequio al principio di reciprocità, la figlia minore trascorrerà con ciascun genitore, in modo alternato, un periodo continuativo di 15 giorni –anche non consecutivi -da concordare entro fine maggio e/o giugno, salvo diversi accordi tra i coniugi e comunque tenendo, sempre, in debita considerazione le esigenze della figlia;
8. In considerazione della assenza di fonti reddituali del coniuge Parte_1
–come dedotto in premessa -il IG. verserà al coniuge , a Parte_2 Parte_1
titolo di assegno di mantenimento per la medesima, la complessiva somma di euro
300,00 mensile (euro 300,00) ed il versamento sarà effettuato a mezzo di bonifico alle seguenti coordinate IBAN: [...] (carta postepay evolution n. 5333171229415613). Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
3 R.g. V.g. n. 772/2025
9. Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento delle figlie (non autosufficiente economicamente) e la figlia Pt_4
minore il complessivo importo di € 600,00 mensili (300,00 euro per ciascuna Per_1
figlia) da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge.
Detta somma sarà corrisposta alla sig. ra entro il giorno 5di ciascun Parte_1
mese a decorrere dal deposito del presente ricorso per separazione ed il versamento sarà effettuato a mezzo di accredito su carta prepagata intestata a di Parte_1
cui al punto 8);
10. Il coniuge percepirà il 100 % dell'assegno unico;
Parte_3
11. Per le spese straordinarie delle figlie e , ciascun genitore, Pt_4 Per_1
sosterrà nella misura del 50%, le necessarie spese mediche non coperte dal S.S.N.; le spese scolastiche;
le spese sportive e ludiche e comunque tutte quelle previste nell'interesse delle figlie secondo i criteri di cui al protocollo del Tribunale di Napoli
Nord.
12. I coniugi prestano reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
13. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
4. Ai sensi dell'art. 191, comma 2, cc si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
5. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a Parte_1
Napoli il 23/5/1975 e nato a [...] il [...] ai sensi dell'art. 151 Parte_2
co. 1 c.c. e omologa le condizioni di cui al ricorso;
4 R.g. V.g. n. 772/2025
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n.
103, P. II, Serie A, sez. Y Anno 1995);
c) Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
d) nulla dispone per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Maria Grazia Lamonica dott.ssa Anna Scognamiglio
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