Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00482/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00289/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 289 del 2025, proposto da
NZ VE, rappresentato e difeso dagli avvocati Leonida Bianchimano e Annamaria Bianchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Castrovillari, Sezione civile – settore lavoro, n.2128 del 27 dicembre 2023;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. CO CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con memoria depositata il 23 febbraio 2026, la parte ricorrente ha riferito che, nelle more del presente giudizio, l’amministrazione intimata ha provveduto alla ottemperanza del titolo emarginato in oggetto;
Ritenuto che il pagamento operato dalla amministrazione intimata, come dedotto nella citata memoria, sia pienamente satisfattivo e, per tale ragione, possa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che debba disporsi la condanna alle spese di lite a carico della intimata amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo, in considerazione della condotta della medesima, che ha ottemperato alla sentenza in epigrafe solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale, configurandosi, pertanto, l’ipotesi di soccombenza virtuale (cfr . ex plurimis Consiglio di Stato, sez. III, 2 luglio 2021, n. 5083 secondo cui “ la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale ”);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi €828,00, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD EA, Presidente
CO CO, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO CO | RD EA |
IL SEGRETARIO