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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3675/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. , nonché, nella C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi di , c.f. , Persona_1 Parte_4 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), tutti nella qualità di eredi di rappresentati e C.F._6 Persona_2 difesi dall'avv. Marco Onorato;
- parte ricorrente -
e c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Controparte_1 P.IVA_1
Morrico, Antonello Di Rosa, Lorenza Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 aprile 2021 , Parte_1 Parte_2
, nonché, quali eredi di Parte_3 Persona_1 Parte_4 Pt_5
e tutti quanti in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_6 Per_1
1 hanno chiesto che al pagamento di € 850.934,00 a titolo di Pt_4 Controparte_1
risarcimento iure hereditatis del danno biologico differenziale e danno morale soggettivo, di
€ 100.000,00 a titolo di danno cd. catastrofale risarcimento iure hereditatis, di € 250.000,00 a titolo di danno esistenziale risarcimento iure hereditatis e di € 100.000,00 a titolo di danni morali ed esistenziali sofferti iure propri nelle qualità di vedova e figli. A sostegno delle superiori pretese i ricorrenti hanno dedotto che lavorava dal 1956 al 1990 Persona_2
alle dipendenze dirette della società convenuta, svolgendo mansioni di saldatore elettrico e rimanendo esposto a polveri d'amianto; che in conseguenza di tale esposizione avrebbe contratto, con diagnosi del 2013, delle gravi patologie polmonari, le quali nel 2017
l'avrebbero condotto al decesso (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 novembre 2022 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, contestando ogni profilo di responsabilità (anche perché
l'attività lavorativa presso sarebbe iniziata soltanto nel 1967) e, in subordine, CP_1 eccependo la prescrizione di eventuali crediti risarcitori iure hereditatis (cfr. amplius la memoria di costituzione).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le considerazioni che seguono.
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha accertato, da un lato, che a partire dal maggio
2013 il presentava un danno biologico permanente del 4%, per una patologia Per_1
pleurica direttamente riconducibile all'esposizione alle polveri di amianto e quindi all'attività lavorativa;
dall'altro lato, che il decesso avveniva per una patologia cardiologia indipendente dall'esposizione all'amianto (cfr. relazione).
Tali conclusioni vanno necessariamente condivise da questo Tribunale per il rigore logico delle argomentazioni espresse dall'esperto, anche in risposta alle osservazioni delle parti.
Ciò detto, tutte le pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti in relazione al decesso del loro congiunte vanno immediatamente respinte in conseguenza dell'accertata insussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento ferale.
Con riguardo al risarcimento iure hereditatis del danno biologico permanente, invece, vanno svolte le seguenti considerazioni.
2 Il c.t.u. ha accertato che la patologia pleurica riconducibile all'attività lavorativa, comportante un danno biologico del 4%, veniva diagnosticata nel 2013 (cfr. relazione).
L'eccezione di prescrizione (decennale) sollevata dalla convenuta, dunque, va respinta, perché è noto che il termine prescrizionale in materia di danni non decorre dal momento della contrazione della malattia, né dall'insorgenza dei primi sintomi, ma soltanto dall'acquisita consapevolezza della specifica malattia professionale: nel caso di specie è indubbio che tale consapevolezza interveniva con la diagnosi del 2013, con la conseguenza che la notifica del ricorso (certamente antecedente al decennio, visto che si è costituita nel 2022) interrompeva il decorso del termine Controparte_1
prescrizionale.
Per quanto concerne la responsabilità dell'odierna convenuta, poi, non può non valorizzarsi che il lavorava alle dipendenze della medesima (rimanendo esposto Per_1
alle polveri d'amianto) sicuramente dal 1967 al 1990, cioè per ventitré anni: tale considerazione conduce questo giudice a ritenere dimostrata, con probabilità prossima alla certezza, la riconducibilità della malattia al periodo di lavoro svolto presso CP_1
(cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 13814 del 31 maggio 2017, secondo cui “Nell'ipotesi
[...] di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”).
Chiarito quanto precede, può passarsi alla liquidazione del danno.
Com'è noto, in caso di infortunio o malattia professionale il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. del danno cagionato, da liquidarsi nella differenza tra quanto spettante in base alle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare delle prestazioni liquidate dall' (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019: “in tema di danno cd. CP_2 differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del CP_2
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme
3 versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo CP_2 ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_2 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente”). CP_2
Nel caso di specie il non riceveva, né ha diritto ad alcun indennizzo da Per_1
parte dell' visto che il danno biologico accertato è inferiore alla soglia minima del 6% CP_2
(cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 13006 del 13 maggio 2024: “In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, solo se pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore, perché determinerebbe l'accesso alla tutela in difetto dei presupposti di legge”)
Ciò posto, facendo riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel
2024 e considerando l'età d'insorgenza della malattia (79 anni) e la percentuale di danno biologico permanente (4%), va liquidato un danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico, morale ed esistenziale) pari ad € 4.037,00.
In definitiva, dunque, va accordato agli eredi del un risarcimento pari ad € Per_1
4.037,00, oltre accessori interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Le spese di lite, visto l'esito complessivo del giudizio (e, quindi, l'infondatezza delle principali pretese attoree), meritano senz'altro di essere integralmente compensate, mentre le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della società convenuta in considerazione dell'accertata sussistenza del carattere professionale della malattia diagnosticata.
4
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di , , , nonché, Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , e Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti quanti in proprio e nella qualità di eredi di della somma di € Persona_2
4.037,00, oltre accessori interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico di delle spese di ctu liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3675/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (c.f. , nonché, nella C.F._2 Parte_3 C.F._3 qualità di eredi di , c.f. , Persona_1 Parte_4 C.F._4
(c.f. ) e (c.f. Parte_5 C.F._5 Parte_6
), tutti nella qualità di eredi di rappresentati e C.F._6 Persona_2 difesi dall'avv. Marco Onorato;
- parte ricorrente -
e c.f. ), parte rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Controparte_1 P.IVA_1
Morrico, Antonello Di Rosa, Lorenza Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore Infantino;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 aprile 2021 , Parte_1 Parte_2
, nonché, quali eredi di Parte_3 Persona_1 Parte_4 Pt_5
e tutti quanti in proprio e nella qualità di eredi di
[...] Parte_6 Per_1
1 hanno chiesto che al pagamento di € 850.934,00 a titolo di Pt_4 Controparte_1
risarcimento iure hereditatis del danno biologico differenziale e danno morale soggettivo, di
€ 100.000,00 a titolo di danno cd. catastrofale risarcimento iure hereditatis, di € 250.000,00 a titolo di danno esistenziale risarcimento iure hereditatis e di € 100.000,00 a titolo di danni morali ed esistenziali sofferti iure propri nelle qualità di vedova e figli. A sostegno delle superiori pretese i ricorrenti hanno dedotto che lavorava dal 1956 al 1990 Persona_2
alle dipendenze dirette della società convenuta, svolgendo mansioni di saldatore elettrico e rimanendo esposto a polveri d'amianto; che in conseguenza di tale esposizione avrebbe contratto, con diagnosi del 2013, delle gravi patologie polmonari, le quali nel 2017
l'avrebbero condotto al decesso (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 23 novembre 2022 ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso, contestando ogni profilo di responsabilità (anche perché
l'attività lavorativa presso sarebbe iniziata soltanto nel 1967) e, in subordine, CP_1 eccependo la prescrizione di eventuali crediti risarcitori iure hereditatis (cfr. amplius la memoria di costituzione).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, vanno svolte le considerazioni che seguono.
Il c.t.u. nominato in corso di causa ha accertato, da un lato, che a partire dal maggio
2013 il presentava un danno biologico permanente del 4%, per una patologia Per_1
pleurica direttamente riconducibile all'esposizione alle polveri di amianto e quindi all'attività lavorativa;
dall'altro lato, che il decesso avveniva per una patologia cardiologia indipendente dall'esposizione all'amianto (cfr. relazione).
Tali conclusioni vanno necessariamente condivise da questo Tribunale per il rigore logico delle argomentazioni espresse dall'esperto, anche in risposta alle osservazioni delle parti.
Ciò detto, tutte le pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti in relazione al decesso del loro congiunte vanno immediatamente respinte in conseguenza dell'accertata insussistenza del nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento ferale.
Con riguardo al risarcimento iure hereditatis del danno biologico permanente, invece, vanno svolte le seguenti considerazioni.
2 Il c.t.u. ha accertato che la patologia pleurica riconducibile all'attività lavorativa, comportante un danno biologico del 4%, veniva diagnosticata nel 2013 (cfr. relazione).
L'eccezione di prescrizione (decennale) sollevata dalla convenuta, dunque, va respinta, perché è noto che il termine prescrizionale in materia di danni non decorre dal momento della contrazione della malattia, né dall'insorgenza dei primi sintomi, ma soltanto dall'acquisita consapevolezza della specifica malattia professionale: nel caso di specie è indubbio che tale consapevolezza interveniva con la diagnosi del 2013, con la conseguenza che la notifica del ricorso (certamente antecedente al decennio, visto che si è costituita nel 2022) interrompeva il decorso del termine Controparte_1
prescrizionale.
Per quanto concerne la responsabilità dell'odierna convenuta, poi, non può non valorizzarsi che il lavorava alle dipendenze della medesima (rimanendo esposto Per_1
alle polveri d'amianto) sicuramente dal 1967 al 1990, cioè per ventitré anni: tale considerazione conduce questo giudice a ritenere dimostrata, con probabilità prossima alla certezza, la riconducibilità della malattia al periodo di lavoro svolto presso CP_1
(cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 13814 del 31 maggio 2017, secondo cui “Nell'ipotesi
[...] di malattia ad eziologia multifattoriale, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia; è, tuttavia, necessario acquisire il dato della "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi, come ad esempio i dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale”).
Chiarito quanto precede, può passarsi alla liquidazione del danno.
Com'è noto, in caso di infortunio o malattia professionale il datore di lavoro è responsabile ex art. 2087 c.c. del danno cagionato, da liquidarsi nella differenza tra quanto spettante in base alle ordinarie regole civilistiche e l'ammontare delle prestazioni liquidate dall' (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 9112 del 2 aprile 2019: “in tema di danno cd. CP_2 differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del CP_2
2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme
3 versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo CP_2 ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_2 successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale
e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno biologico permanente”). CP_2
Nel caso di specie il non riceveva, né ha diritto ad alcun indennizzo da Per_1
parte dell' visto che il danno biologico accertato è inferiore alla soglia minima del 6% CP_2
(cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 13006 del 13 maggio 2024: “In tema di inabilità permanente, il danno biologico da malattia professionale, o da infortunio sul lavoro, è indennizzabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, solo se pari o superiore al sei per cento, con la conseguenza che un danno percentuale inferiore a tale soglia, sia pure per frazioni di punto, non dà diritto a indennizzo, dovendosi escludere la possibilità di un arrotondamento al punto superiore, perché determinerebbe l'accesso alla tutela in difetto dei presupposti di legge”)
Ciò posto, facendo riferimento alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nel
2024 e considerando l'età d'insorgenza della malattia (79 anni) e la percentuale di danno biologico permanente (4%), va liquidato un danno non patrimoniale (comprensivo del danno biologico, morale ed esistenziale) pari ad € 4.037,00.
In definitiva, dunque, va accordato agli eredi del un risarcimento pari ad € Per_1
4.037,00, oltre accessori interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo.
Le spese di lite, visto l'esito complessivo del giudizio (e, quindi, l'infondatezza delle principali pretese attoree), meritano senz'altro di essere integralmente compensate, mentre le spese di c.t.u. liquidate con separato decreto vanno poste definitivamente a carico della società convenuta in considerazione dell'accertata sussistenza del carattere professionale della malattia diagnosticata.
4
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento in favore di , , , nonché, Parte_1 Per_1 Parte_2 Parte_3
quali eredi di , e Persona_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
tutti quanti in proprio e nella qualità di eredi di della somma di € Persona_2
4.037,00, oltre accessori interessi al tasso legale dall'odierna pronuncia fino al saldo;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali;
pone definitivamente a carico di delle spese di ctu liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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