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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.357/2025 promossa da:
(C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia, Via
Enrico Foscato n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Romolotti e dall'Avv. Francesca Caffarri
- RICORRENTE –
c o n t r o
(P. IVA , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante protempore, con sede in Mentana (RM), Via dei
Cannetacci n. 70 - -CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: pagamento spettanze
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società (P. IVA Controparte_1
), in persona della legale rappresentante protempore , per P.IVA_1 sentir accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate: “…all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2 c.p.c., voglia
accertare e dichiarare che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time stipulato tra e la Controparte_1
Signora con decorrenza 26/10/2024 sino al 31/12/2024 Parte_1 non firmato dal Datore di Lavoro è valido ed efficace per tutti i motivi esposti nel ricorso,
accertare e dichiarare che ha svolto la mansione di Parte_1 commessa addetta alla vendita di livello 5 così come previsto dal
CCNL settore commercio
e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
Legale Rappresentante protempore, al pagamento in favore della
Signora di € 2.196,15 quale spettanza dovuta Parte_1 comprensiva di TFR, maggiorazioni per lavoro domenicale, quota ferie e permessi, ratei 13° e 14°, compresa la festività del Patrono non goduta, oltre i contributi previdenziali non versati e gli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
Esponeva di avere lavorato, nel periodo compreso fra il 26/10/2024 ed il 31/12/2024 compresi i sabati, le domeniche e il 24/11/2024 giorno del Patrono di Reggio Emilia e dunque per un totale di ore 137 complessive ad € 9,53 come paga oraria in forza del CCNL
Commercio, in favore di come sopra Controparte_1 identificata, in qualità di commessa alle vendite livello 5 in forza del
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato part- time in Reggio Emilia presso il Centro Commerciale I Petali senza mai essere retribuita.
Pag. 2 di 5 La prestazione d'opera veniva svolta dalla Signora Parte_1 unitamente ai suoi colleghi in uno stand allestito all'interno del Centro
Commerciale I Petali in Reggio Emilia nel periodo di valenza del contratto.
Il rapporto di lavoro nasce da una contrattazione avvenuta tramite contatto su Whatsapp tra la Signora e il Signor Parte_2 di il 19/10/2024, che Controparte_2 Controparte_1 trasmetteva alla lavoratrice le password del registratore di cassa e del
POS in data 22/10/2024.
Il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato part-time veniva poi inviato dal Datore di Lavoro Signor CP_2
legale rappresentante della alla Signora
[...] Controparte_1 via Whatsapp il 26/10/2024 alle ore 10.27, e da qual Parte_1 momento la lavoratrice -rispettando una turnazione con altri colleghi- si occupava della vendita delle merci e della la gestione degli incassi con l'utilizzo del registratore di cassa “SUMUP” (doc. n. 6) e la riscossione di moneta elettronica tramite POS con l'utilizzo dell'applicazione “BILLY”.
Al termine del rapporto, la ricorrente non percepiva le retribuzioni dovute, che ammontano ad € 2.196,15 come risulta dal prospetto di calcolo effettuato dal Patronato FISASCAT CISL Emilia Centrale.
Vani i solleciti di pagamento, la lavoratrice ha dunque intentato il presente ricorso.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
E' stato effettuato libero interrogatorio della ricorrente ed all'udienza del 20/6/2025 è stato sentito un testimone;
All'esito, previa discussione orale, la causa è stata decisa.
Pag. 3 di 5 Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dal ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova sia dell'esistenza del rapporto di lavoro, sia delle specifiche modalità con le quali la prestazione è stata resa, sia della sua brusca ed immotivata cessazione, è stata abbondantemente raggiunta sia mediante documenti versati in atti (soprattutto gli scambi di messaggi via w/a tra la lavoratrice e il LR della società convenuta, ove si accertano i turni di lavoro, le password del registratore di Cassa e del PoS, le modalità dei versamenti quotidiani di quanto incassato eccetera) che mediante l'escussione della teste che ha confermato di aver Testimone_1 visto la lavoratrice allo stand montato in occasione del periodo festivo pre/
e natalizio.
La domanda svolta dalla ricorrente relativa alle retribuzioni spettanti è dunque fondata.
Per tali titoli, la ricorrente risulta creditrice della somma complessiva di €
2.196,15 come risulta dal prospetto di calcolo effettuato dal Patronato
FISASCAT CISL Emilia Centrale (doc. n. 3) che deve in questa sede essere integralmente recepito in quanto coerente e matematicamente esatto, anche in assenza di buste paga.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Pag. 4 di 5 • Accoglie il ricorso e accertata e dichiarata l'esistenza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time stipulato tra e la Signora con Controparte_1 Parte_1 decorrenza 26/10/2024 sino al 31/12/2024 e l'effettivo svolgimento di mansioni di commessa addetta alla vendita di livello 5 da parte della ricorrente, condanna in persona Controparte_1 del Legale Rappresentante protempore, al pagamento in favore della Signora di € 2.196,15 quale spettanza dovuta Parte_1 comprensiva di TFR, maggiorazioni per lavoro domenicale, quota ferie e permessi, ratei 13° e 14°, , oltre i contributi previdenziali non versati e gli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
• Condanna alla rifusione alla Controparte_1 ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e
CU.
Così deciso in Reggio Emilia, 20/6/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG n.357/2025 promossa da:
(C.F. ) residente in Parte_1 C.F._1
Reggio Emilia, Via
Enrico Foscato n. 39, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo
Romolotti e dall'Avv. Francesca Caffarri
- RICORRENTE –
c o n t r o
(P. IVA , in persona della Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante protempore, con sede in Mentana (RM), Via dei
Cannetacci n. 70 - -CONVENUTO CONTUMACE
in punto a: pagamento spettanze
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la ricorrente conveniva dinanzi all'intestato Tribunale la società (P. IVA Controparte_1
), in persona della legale rappresentante protempore , per P.IVA_1 sentir accogliere le proprie conclusioni al seguito riportate: “…all'On.le Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2 c.p.c., voglia
accertare e dichiarare che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time stipulato tra e la Controparte_1
Signora con decorrenza 26/10/2024 sino al 31/12/2024 Parte_1 non firmato dal Datore di Lavoro è valido ed efficace per tutti i motivi esposti nel ricorso,
accertare e dichiarare che ha svolto la mansione di Parte_1 commessa addetta alla vendita di livello 5 così come previsto dal
CCNL settore commercio
e per l'effetto condannare in persona del Controparte_1
Legale Rappresentante protempore, al pagamento in favore della
Signora di € 2.196,15 quale spettanza dovuta Parte_1 comprensiva di TFR, maggiorazioni per lavoro domenicale, quota ferie e permessi, ratei 13° e 14°, compresa la festività del Patrono non goduta, oltre i contributi previdenziali non versati e gli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”
Esponeva di avere lavorato, nel periodo compreso fra il 26/10/2024 ed il 31/12/2024 compresi i sabati, le domeniche e il 24/11/2024 giorno del Patrono di Reggio Emilia e dunque per un totale di ore 137 complessive ad € 9,53 come paga oraria in forza del CCNL
Commercio, in favore di come sopra Controparte_1 identificata, in qualità di commessa alle vendite livello 5 in forza del
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato part- time in Reggio Emilia presso il Centro Commerciale I Petali senza mai essere retribuita.
Pag. 2 di 5 La prestazione d'opera veniva svolta dalla Signora Parte_1 unitamente ai suoi colleghi in uno stand allestito all'interno del Centro
Commerciale I Petali in Reggio Emilia nel periodo di valenza del contratto.
Il rapporto di lavoro nasce da una contrattazione avvenuta tramite contatto su Whatsapp tra la Signora e il Signor Parte_2 di il 19/10/2024, che Controparte_2 Controparte_1 trasmetteva alla lavoratrice le password del registratore di cassa e del
POS in data 22/10/2024.
Il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato part-time veniva poi inviato dal Datore di Lavoro Signor CP_2
legale rappresentante della alla Signora
[...] Controparte_1 via Whatsapp il 26/10/2024 alle ore 10.27, e da qual Parte_1 momento la lavoratrice -rispettando una turnazione con altri colleghi- si occupava della vendita delle merci e della la gestione degli incassi con l'utilizzo del registratore di cassa “SUMUP” (doc. n. 6) e la riscossione di moneta elettronica tramite POS con l'utilizzo dell'applicazione “BILLY”.
Al termine del rapporto, la ricorrente non percepiva le retribuzioni dovute, che ammontano ad € 2.196,15 come risulta dal prospetto di calcolo effettuato dal Patronato FISASCAT CISL Emilia Centrale.
Vani i solleciti di pagamento, la lavoratrice ha dunque intentato il presente ricorso.
Nonostante regolare notifica all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale, la società convenuta non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
E' stato effettuato libero interrogatorio della ricorrente ed all'udienza del 20/6/2025 è stato sentito un testimone;
All'esito, previa discussione orale, la causa è stata decisa.
Pag. 3 di 5 Il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Le circostanze esposte in fatto dal ricorrente non sono contestate da parte convenuta, che nonostante la corretta notifica, non si è costituita in giudizio mostrando completo disinteresse per la presente vicenda processuale.
I fatti non confutati, per il principio di non contestazione oramai consolidato in giurisprudenza, si hanno per ammessi, e tanto basterebbe per vedere accolto il presente ricorso.
Ad abundantiam, si osserva che la prova sia dell'esistenza del rapporto di lavoro, sia delle specifiche modalità con le quali la prestazione è stata resa, sia della sua brusca ed immotivata cessazione, è stata abbondantemente raggiunta sia mediante documenti versati in atti (soprattutto gli scambi di messaggi via w/a tra la lavoratrice e il LR della società convenuta, ove si accertano i turni di lavoro, le password del registratore di Cassa e del PoS, le modalità dei versamenti quotidiani di quanto incassato eccetera) che mediante l'escussione della teste che ha confermato di aver Testimone_1 visto la lavoratrice allo stand montato in occasione del periodo festivo pre/
e natalizio.
La domanda svolta dalla ricorrente relativa alle retribuzioni spettanti è dunque fondata.
Per tali titoli, la ricorrente risulta creditrice della somma complessiva di €
2.196,15 come risulta dal prospetto di calcolo effettuato dal Patronato
FISASCAT CISL Emilia Centrale (doc. n. 3) che deve in questa sede essere integralmente recepito in quanto coerente e matematicamente esatto, anche in assenza di buste paga.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
Pag. 4 di 5 • Accoglie il ricorso e accertata e dichiarata l'esistenza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part-time stipulato tra e la Signora con Controparte_1 Parte_1 decorrenza 26/10/2024 sino al 31/12/2024 e l'effettivo svolgimento di mansioni di commessa addetta alla vendita di livello 5 da parte della ricorrente, condanna in persona Controparte_1 del Legale Rappresentante protempore, al pagamento in favore della Signora di € 2.196,15 quale spettanza dovuta Parte_1 comprensiva di TFR, maggiorazioni per lavoro domenicale, quota ferie e permessi, ratei 13° e 14°, , oltre i contributi previdenziali non versati e gli interessi legali maturati dalla data di cessazione del rapporto stesso a quella dell'effettivo soddisfo.
• Condanna alla rifusione alla Controparte_1 ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2500,00 per compensi, oltre ad accessori di legge e
CU.
Così deciso in Reggio Emilia, 20/6/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Elena Vezzosi
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