Articolo 10 della Legge 6 agosto 1966, n. 625
Articolo 9Articolo 11
Versione
3 settembre 1966
Art. 10.
Gli organi collegiali di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalita', un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.
Le Commissioni possono, ove occorra, avvalersi della consulenza di specialisti.
Per gli accertamenti davanti alle Commissioni l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia.
A ciascun componente le Commissioni sanitarie previste dalla presente legge, estraneo all'Amministrazione statale, e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire 3.000 per seduta.
Entrata in vigore il 3 settembre 1966