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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 27/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 209/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1
Nitto in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE
E
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato come da costituzione di nuovo difensore del
21/11/2024, in virtù di procura generale ad lites del 22/03/2024 per notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato come da pec;
Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: indebito assistenziale.
Appello avverso la sentenza n. 1582/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovuta la somma di cui all'indebito, con vittoria di spese.
Per l' rigettare l'appello, con rivalsa di spese. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/06/2023 premesso Parte_1
che l' con missiva del 09/02/2023 recapitata il 28/02/2023 CP_1
comunicava di avere corrisposto indebitamente € 10.412,24 a titolo di pensione di invalidità civile per il periodo dal 01/11/2020 al 30/09/2021 a causa della erogazione della prestazione in misura superiore a quella
2 spettante;
che l'atto era illegittimo, in quanto privo di motivazione;
che l'errore nell'erogazione dei ratei era stato commesso unicamente dall' ; che la percezione delle somme era avvenuta in buona fede, e CP_1
comunque l'ente non aveva rispettato il termine annuale inerente le verifiche reddituali di cui all'art. 13, co. 2, legge n. 412/1991; che le somme oggetto di indebito non erano state realmente erogate dall' ; CP_1
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare non ripetibile l'indebito, vinte le spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 15/11/2023 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 28/04/2024.
L'appellante reiterava le deduzioni già formulate in prime cure e ribadiva la irripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
3 L si costituiva con memoria difensiva depositata il 23/10/2024, in CP_1
cui chiedeva il rigetto del gravame. Si costituiva successivamente in data
21/11/2024 il nuovo difensore dell'ente in sostituzione del precedente.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, costituisce circostanza già documentata davanti al Tribunale la percezione da parte della della prestazione di invalidità civile Pt_1
nel periodo dal 01/11/2020 al 30/09/2021 (v. prospetti di pagamento prodotti telematicamente dall' in primo grado). CP_1
Le somme indebite risultano quindi effettivamente erogate alla assistita.
Non risulta inoltre contestata, e risulta comunque documentata, la ragione da cui è scaturito l'indebito, cioè l'avvenuta corresponsione ad opera dell' di un rateo superiore a quello realmente spettante alla CP_1
appellante.
Come emerge dagli atti di causa, la già invalida totale e titolare Pt_1
di pensione di invalidità civile, è stata sottoposta a visita di revisione in data 23/09/2021 ed è stata riconosciuta invalida parziale (67%) a decorrere
4 dal 22/09/2021, con conseguente venire meno del diritto alla maggiorazione sociale (riservata solo agli invalidi totali).
Tale profilo non risulta confutato dalla assistita qui appellante.
Il verbale della revisione medica è stato comunicato alla ed è Pt_1
stato ricevuto dalla stessa in data 15/10/2021.
Con missiva del 09/02/2023, recapitata alla assistita il 28/02/2023, l' CP_1
ha comunicato alla parte la sospensione della prestazione e il venir meno dei relativi benefici, evidenziando l'indebito.
Non risulta che la appellante abbia impugnato in sede giudiziaria (tramite apposito ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc) l'accertamento medico legale espletato dall' in sede di revisione, né la stessa ha tantomeno CP_1
smentito nel presente contenzioso l'esito sfavorevole della revisione e il grado del 67% riscontrato dalla Commissione medica dell'Istituto a partire dal 22/09/2021.
Devono ritenersi pertanto acclarate in via definitiva fra le parti la sussistenza del grado invalidante del 67% a decorrere dal 22/09/2021 e l'esistenza dell'indebito, stante il venire meno dei presupposti per la corresponsione della maggiorazione già versata dall dal CP_1
01/11/2020 al 30/09/2021.
5 E' invece controversa fra le parti la ripetibilità dell'indebito de quo.
Come affermato dalla S.C., “In tema di indebito assistenziale non può
applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52
I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali
disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da
ultimo v. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare
esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto
previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione
analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989,
ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del
carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di
interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni
previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del
2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)”.
Contrariamente a quanto ventilato dalla pertanto, non può Pt_1
applicarsi il meccanismo di cui all'art. 13 legge n. 412/1991.
Quanto al recupero delle somme già corrisposte, la S.C. ha precisato che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del
6 requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione
solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento
sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia
addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo
affidamento” (Cass. n. 24180/2022).
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in
armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che
esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia
addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che
il percipiente non versi in dolo” (Cass. n. 5606/2023, che richiama Cass. n.
28771/2018, n. 13223/2020).
“Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione
la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione
in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque
7 aventi generalmente come minimo comune denominatore la non
addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione
idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito
riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito
sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto
all'indebito riconnesso ai venire meno dei requisiti economici (in tal senso
Cass. 28771 del 2018)” (Cass. n. 13916/2021).
Anche il dettato normativo (art. 37, co. 8, legge n. 448/1998), in caso di indebito connesso al venire meno dei requisiti medico legali, consente la ripetibilità sin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica circa il grado invalidante.
Deve peraltro tenersi conto, secondo i giudici di legittimità, della buona fede dell'assistito e dell'affidamento riposto nella percezione dei ratei già
corrisposti dall' . CP_1
L'assistito va considerato in buona fede fino a quando non abbia avuto conoscenza dell'esito sfavorevole della revisione, non potendo configurarsi la consapevolezza del venir meno del beneficio in data anteriore a detta conoscenza.
8 Ciò posto, nel caso di specie non vi è prova che la fosse a Pt_1
conoscenza dell'indebito nel periodo oggetto di lite (cioè fino al
30/09/2021).
L'esito della visita medica di revisione, infatti, è stato comunicato alla appellante solo in data 15/10/2021, e la missiva inerente l'indebito è stata consegnata solo in data 28/02/2023.
Sono ripetibili, dunque, solo le somme indebitamente erogate dall'ente dopo il 15/10/2021, onde l'indebito oggetto del presente contenzioso
(inerente il solo periodo dal 01/11/2020 al 30/09/2021) non è suscettibile di restituzione.
La sentenza di prime cure va quindi riformata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 209/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1582/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
9 Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non ripetibile l'indebito oggetto di lite;
2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1
doppio grado, liquidate in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 27/01/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 27/01/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 209/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Davide Parte_1
Nitto in virtù di mandato in atti, ed elettivamente domiciliata con pec;
APPELLANTE
E
1
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Amato come da costituzione di nuovo difensore del
21/11/2024, in virtù di procura generale ad lites del 22/03/2024 per notaio in Fiumicino, ed elettivamente domiciliato come da pec;
Persona_1
APPELLATO
OGGETTO: indebito assistenziale.
Appello avverso la sentenza n. 1582/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovuta la somma di cui all'indebito, con vittoria di spese.
Per l' rigettare l'appello, con rivalsa di spese. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/06/2023 premesso Parte_1
che l' con missiva del 09/02/2023 recapitata il 28/02/2023 CP_1
comunicava di avere corrisposto indebitamente € 10.412,24 a titolo di pensione di invalidità civile per il periodo dal 01/11/2020 al 30/09/2021 a causa della erogazione della prestazione in misura superiore a quella
2 spettante;
che l'atto era illegittimo, in quanto privo di motivazione;
che l'errore nell'erogazione dei ratei era stato commesso unicamente dall' ; che la percezione delle somme era avvenuta in buona fede, e CP_1
comunque l'ente non aveva rispettato il termine annuale inerente le verifiche reddituali di cui all'art. 13, co. 2, legge n. 412/1991; che le somme oggetto di indebito non erano state realmente erogate dall' ; CP_1
adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo di dichiarare non ripetibile l'indebito, vinte le spese.
Nel costituirsi in giudizio l' deduceva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1
chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 15/11/2023 il Giudice di primo grado rigettava il ricorso.
Avverso tale pronunzia proponeva appello con Parte_1
ricorso depositato in data 28/04/2024.
L'appellante reiterava le deduzioni già formulate in prime cure e ribadiva la irripetibilità delle somme indebitamente percepite.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
3 L si costituiva con memoria difensiva depositata il 23/10/2024, in CP_1
cui chiedeva il rigetto del gravame. Si costituiva successivamente in data
21/11/2024 il nuovo difensore dell'ente in sostituzione del precedente.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rammenta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla appellante, costituisce circostanza già documentata davanti al Tribunale la percezione da parte della della prestazione di invalidità civile Pt_1
nel periodo dal 01/11/2020 al 30/09/2021 (v. prospetti di pagamento prodotti telematicamente dall' in primo grado). CP_1
Le somme indebite risultano quindi effettivamente erogate alla assistita.
Non risulta inoltre contestata, e risulta comunque documentata, la ragione da cui è scaturito l'indebito, cioè l'avvenuta corresponsione ad opera dell' di un rateo superiore a quello realmente spettante alla CP_1
appellante.
Come emerge dagli atti di causa, la già invalida totale e titolare Pt_1
di pensione di invalidità civile, è stata sottoposta a visita di revisione in data 23/09/2021 ed è stata riconosciuta invalida parziale (67%) a decorrere
4 dal 22/09/2021, con conseguente venire meno del diritto alla maggiorazione sociale (riservata solo agli invalidi totali).
Tale profilo non risulta confutato dalla assistita qui appellante.
Il verbale della revisione medica è stato comunicato alla ed è Pt_1
stato ricevuto dalla stessa in data 15/10/2021.
Con missiva del 09/02/2023, recapitata alla assistita il 28/02/2023, l' CP_1
ha comunicato alla parte la sospensione della prestazione e il venir meno dei relativi benefici, evidenziando l'indebito.
Non risulta che la appellante abbia impugnato in sede giudiziaria (tramite apposito ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc) l'accertamento medico legale espletato dall' in sede di revisione, né la stessa ha tantomeno CP_1
smentito nel presente contenzioso l'esito sfavorevole della revisione e il grado del 67% riscontrato dalla Commissione medica dell'Istituto a partire dal 22/09/2021.
Devono ritenersi pertanto acclarate in via definitiva fra le parti la sussistenza del grado invalidante del 67% a decorrere dal 22/09/2021 e l'esistenza dell'indebito, stante il venire meno dei presupposti per la corresponsione della maggiorazione già versata dall dal CP_1
01/11/2020 al 30/09/2021.
5 E' invece controversa fra le parti la ripetibilità dell'indebito de quo.
Come affermato dalla S.C., “In tema di indebito assistenziale non può
applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52
I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991. Tali
disposizioni, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da
ultimo v. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare
esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto
previdenziale pensionistico, né pare possibile adottare un'interpretazione
analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989,
ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del
carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di
interpretazione analogica ed applicazione ad altre prestazioni
previdenziali (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del
2011) o assistenziali indebite (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del
2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018)”.
Contrariamente a quanto ventilato dalla pertanto, non può Pt_1
applicarsi il meccanismo di cui all'art. 13 legge n. 412/1991.
Quanto al recupero delle somme già corrisposte, la S.C. ha precisato che
“l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del
6 requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione
solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento
sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia
addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo
affidamento” (Cass. n. 24180/2022).
“In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed
incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in
armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che
esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare
affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia
addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei
requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal
provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che
il percipiente non versi in dolo” (Cass. n. 5606/2023, che richiama Cass. n.
28771/2018, n. 13223/2020).
“Si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del
2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione
la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione
in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque
7 aventi generalmente come minimo comune denominatore la non
addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione
idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito
riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L.
448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito
sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto
all'indebito riconnesso ai venire meno dei requisiti economici (in tal senso
Cass. 28771 del 2018)” (Cass. n. 13916/2021).
Anche il dettato normativo (art. 37, co. 8, legge n. 448/1998), in caso di indebito connesso al venire meno dei requisiti medico legali, consente la ripetibilità sin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica circa il grado invalidante.
Deve peraltro tenersi conto, secondo i giudici di legittimità, della buona fede dell'assistito e dell'affidamento riposto nella percezione dei ratei già
corrisposti dall' . CP_1
L'assistito va considerato in buona fede fino a quando non abbia avuto conoscenza dell'esito sfavorevole della revisione, non potendo configurarsi la consapevolezza del venir meno del beneficio in data anteriore a detta conoscenza.
8 Ciò posto, nel caso di specie non vi è prova che la fosse a Pt_1
conoscenza dell'indebito nel periodo oggetto di lite (cioè fino al
30/09/2021).
L'esito della visita medica di revisione, infatti, è stato comunicato alla appellante solo in data 15/10/2021, e la missiva inerente l'indebito è stata consegnata solo in data 28/02/2023.
Sono ripetibili, dunque, solo le somme indebitamente erogate dall'ente dopo il 15/10/2021, onde l'indebito oggetto del presente contenzioso
(inerente il solo periodo dal 01/11/2020 al 30/09/2021) non è suscettibile di restituzione.
La sentenza di prime cure va quindi riformata.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Trattandosi di accoglimento del gravame, deve darsi atto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 209/2024
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell' avverso la Parte_1 CP_1
sentenza n. 1582/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera
9 Inferiore, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1)accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non ripetibile l'indebito oggetto di lite;
2)condanna l' alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese del CP_1
doppio grado, liquidate in € 2.697,00 per il primo grado e in € 2.906,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA
e CNA come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Salerno, 27/01/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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