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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/11/2025, n. 2960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2960 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2987/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Elvira Giannella e Rinaldo Martino (PEC:
, presso il cui studio in AT MI (MI), in Email_1
Via G. Di Vittorio 22, è elettivamente domiciliato.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IU OI (PEC: , presso il cui Email_2
studio sito in Milano via Sant'Antonio Maria Zaccaria 3, è elettivamente domiciliata come da procura in atti.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 22 OGGETTO: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, adita in sede di rinvio in forza dell'Ordinanza n.
25121/2023 della Corte Suprema di Cassazione, contraiis rejectis e per i motivi di fatto
e di diritto esposti in atti: accertare e dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti del convenuto Controparte_1
nel giudizio di R.G. n. 84771/2009 del Tribunale di Milano promosso Parte_1
dai coniugi Persona_1
e conseguentemente condannare a rifondere ad le Controparte_1 Parte_1
spese di lite:
- del giudizio di primo grado concluso con la Sentenza n. 17/2012 del Tribunale di
Milano,
- del giudizio di secondo grado concluso con la Sentenza n. 2494/2014 della Corte
d'Appello di Milano,
- del primo giudizio di legittimità avanti alla Corte Suprema di Cassazione concluso con
l'Ordinanza n. 30944/2018,
- del primo giudizio di rinvio concluso con la Sentenza n. 3440/2020 della Corte
d'Appello di Milano,
- del secondo giudizio di legittimità avanti alla Corte Suprema di Cassazione concluso con l'Ordinanza n. 25121/2023
- e di questo secondo giudizio di rinvio avanti a codesta Corte d'Appello di Milano.” per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
pagina 2 di 22 1) Previe le declaratorie del caso - e, segnatamente, di inammissibilità o come meglio - respingere tutte le domande di , come formulate nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione;
2) In riforma della sentenza n. 3440/2020 della Corte d'Appello di Milano, condannare
al rimborso delle spese e dei compensi - più accessori di legge - relativi Parte_1
a tutti i giudizi anteriormente svolti (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione), oltreché a quello definito con la stessa decisione.
3) Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
4) Stante la responsabilità aggravata di , per l'inutile impiego di risorse Parte_1
nella gestione del processo, condannare lo stesso al risarcimento del Parte_1
danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il sig. - a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. Parte_1
25121/2023 pubblicata in data 23/8/2023, con cui la Suprema Corte, pronunciandosi per la seconda volta su una vicenda processuale ormai per la gran parte definita, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3440/2020 pubblicata in data
21/12/2020 - ha introdotto il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. per conseguire la riforma della sentenza n. 17/2012 del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva omesso di dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da nell'ambito del giudizio, conclusosi con Controparte_1
la predetta sentenza n. 17/2012, che era stato promosso (nei confronti dei convenuti e ) dagli attori e . Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 22 VICENDE PROCESSUALI
1) I signori e , introducendo il giudizio di primo Parte_2 Parte_3
grado, avevano dedotto quanto segue:
- che nel 2002 era loro intenzione acquistare, in regime di comunione legale, un immobile nel Comune di Cesate per trasferirvisi insieme alla figlia e al marito CP_1
di questa;
Parte_1
- che per tale ragione avevano sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto relativamente ad una villa a schiera in Cesate, via Vecchia Comasina 29, al prezzo di €
284.051,00 e messo in vendita la loro casa di Milano per procurarsi il denaro occorrente;
- che, poiché quest'ultimo appartamento non era stato ancora venduto e tuttavia le due famiglie avevano fretta di acquistare la nuova villetta, avevano deciso di procedere alla conclusione della vendita con contratto del 9 ottobre 2002, facendo comparire sul lato degli acquirenti solamente i coniugi per poter fruire delle agevolazioni fiscali Pt_1
previste per l'acquisto della prima casa: l'intesa era che questi ultimi avrebbero successivamente intestato ai signori la quota dell'immobile corrispondente al CP_1
loro contributo economico per il pagamento del prezzo, pari a complessivi € 180.759,85, oppure avrebbero restituito loro tale somma;
- che il venditore, sig. aveva comunicato che per lui era indifferente Persona_2
l'intestazione dell'immobile ma che avrebbe provveduto alla consegna solo a integrale pagamento avvenuto;
- che, di fatto, il saldo del prezzo veniva effettuato il 27 giugno 2003, dopo la vendita dell'appartamento milanese degli attori, e l'immobile veniva consegnato contestualmente, consentendo agli attori di trasferirsi nella villetta in questione con figlia e genero;
- che gli attori si erano fatti interamente carico delle spese di ristrutturazione della villetta per complessivi euro 28.401,85 ed inoltre avevano pagato metà delle spese di pagina 4 di 22 manutenzione ordinaria, ICI, , spese condominiali, bollette delle forniture, mentre Per_3
figlia e genero avevano contribuito per l'altra metà;
- che recentemente i coniugi e avevano intrapreso una Controparte_1 Parte_1
causa di separazione ed il secondo aveva reclamato il rilascio dell'immobile.
Sulla base dei fatti e argomenti sopra sintetizzati, gli attori avevano chiesto:
- di accertare, in primo luogo, l'accordo intercorso con gli attuali convenuti nonché con il venditore dell'appartamento, in base al quale, al di là dell'apparenza, effettivi acquirenti dell'immobile dovevano ritenersi anche gli attori stessi, divenuti pertanto proprietari pro quota dell'immobile e, comunque, accertarsi l'impegno dei convenuti di trasferire la quota di loro spettanza;
- dichiarare gli attori proprietari in ragione di una quota di almeno due terzi dell'immobile;
- in alternativa, di condannare i convenuti a restituire quanto pagato dagli attori per il pagamento del prezzo e la ristrutturazione della villetta, e così complessivi € 209.161,70.
2) La signora , figlia degli attori, si costituiva in giudizio senza opporsi Controparte_1
alle domande degli attori ed evidenziando di aver svolto una proposta conciliativa che veniva incontro alle loro richieste;
chiedeva che di tale proposta si tenesse conto in sede di decisione sulle spese;
chiedeva, inoltre, che fosse rigettata la domanda di restituzione nei suoi confronti formulata dagli attori e, in via subordinata, che il signor Pt_1
fosse condannato a manlevarla per l'ipotesi in cui essa fosse stata costretta a
[...]
pagare anche la quota a carico del medesimo.
3) , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande degli Parte_1
attori osservando quanto segue:
- che non era mai stata intenzione né sua nè della moglie di acquistare Controparte_1
l'immobile in comunione con i suoceri e che, comunque, ciò avrebbe dovuto risultare da atto scritto;
pagina 5 di 22 - che i coniugi avevano effettivamente contribuito finanziariamente all'acquisto CP_1
per aiutare figlia e genero a realizzare il sogno di avere una casa di proprietà, ma, ciò, in conformità a un costume diffuso nell'attuale società;
- che da luglio 2003 gli attori si erano trasferiti nella villetta come semplici ospiti ed avevano contribuito alle spese ordinarie perché fruitori della casa.
Il convenuto contestava, poi, la domanda di manleva proposta nei suoi Parte_1
confronti dalla convenuta sia in rito, perché introdotta in difetto di Controparte_1
notifica o di chiamata in causa ex artt. 267-269 c.p.c., sia nel merito, perchè la circostanza che la convenuta aveva dichiarato di non contestare la Controparte_1
domanda degli attori non avrebbe dato a questa titolo per proporre una domanda di manleva.
4) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 17/2012 pubblicata in data 2 gennaio 2012, così disponeva:
“respinge la domanda principale degli attori;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a restituire agli attori la somma di €
209.161,70, oltre interessi legali dei singoli esborsi fino al pagamento effettivo;
liquida le spese di lite degli attori in € 528,00 per anticipazioni, € 5.783,00 per diritti e
€ 4.900,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e Cpa;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori metà delle spese come Parte_1
sopra liquidate;
compensa le spese tra attori e convenuta ” Controparte_1
In sintesi, secondo il Tribunale:
i) non poteva ritenersi provata la simulazione per interposizione fittizia di persona dedotta dagli attori, con conseguente infondatezza della domanda principale da essi svolta;
ii) doveva, invece, ritenersi provata la domanda subordinata di restituzione somme per mutuo, posto che era pacifico che gli attori avevano pagato al venditore la somma di pagina 6 di 22 euro 180.759,85 e che gli stessi avevano versato altre somme per la ristrutturazione;
che l'assunto del convenuto secondo cui si sarebbe trattato di liberalità d'uso, non Pt_1
era fondato, atteso che gli attori avevano apportato beneficio non solo alla figlia ma anche al genero e che gli attori per contribuire all'acquisto della casa avevano dovuto vendere la propria.
5) Avverso tale pronuncia proponeva appello impugnando la sentenza in Parte_1
questione sia nella parte in cui lo aveva condannato alla restituzione della somma in favore degli attori, sia nella parte in cui non gli aveva riconosciuto le spese di lite nei confronti dell'altra convenuta quantunque questa avesse svolto contro di Controparte_1
lui una domanda di manleva inammissibile e comunque infondata. L'appellante
[...]
impugnava, altresì, il capo di condanna alle spese in favore degli attori per Pt_1
errore nella liquidazione dei diritti di procuratore.
I coniugi proponevano appello incidentale per ottenere la Persona_1
reintestazione della quota di 2/3 dell'immobile, negata dal primo giudice.
chiedeva, invece, il rigetto dell'appello principale proposto da Controparte_1 [...]
nei suoi confronti. Pt_1
6) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2494/14:
- quanto all'appello principale di , respingeva il motivo di appello Parte_1
relativo alla restituzione degli esborsi in favore degli attori;
respingeva il motivo attinente alle spese di lite sulla domanda di manleva svolta nei suoi confronti da CP_1
accoglieva il solo motivo attinente al quantum dei diritti di procuratore;
[...]
- dichiarava inammissibile per tardività l'appello incidentale dei coniugi
Persona_1
- quanto al rapporto tra e disponeva la compensazione delle Parte_1 CP_1
spese di lite tra dette parti per il primo grado e poneva a carico di la Parte_1
quota di 2/3 delle spese di lite di relative al giudizio di secondo grado. Controparte_1
pagina 7 di 22 7) Tale sentenza della Corte d'Appello di Milano veniva impugnata con ricorso per cassazione da sulla base di quattro motivi: Parte_1
1) con il primo veniva censurata l'erronea valutazione delle prove, per non aver rilevato la mancata prova, da parte dei coniugi che ne erano onerati secondo Persona_1
le regole probatorie sui contratti di mutuo, dell'assunzione dell'obbligo di restituzione della somma oggetto di esborso;
2) con il secondo veniva censurata la ritenuta ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa;
3) con il terzo veniva censurata la condanna alle spese in favore dei coniugi
Persona_1
4) con il quarto veniva contestata la statuizione sulle spese nel rapporto processuale tra e in relazione alla domanda di manleva. Parte_1 Controparte_1
8) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30944/18, accoglieva il primo motivo e, dichiarando assorbiti gli altri tre, rinviava alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame.
9) riassumeva, quindi, il giudizio chiedendo la riforma della decisione Parte_1
del Tribunale che lo aveva condannato alla restituzione della somma oggetto di esborso nonché la condanna alle spese di lite anche nei confronti di Controparte_1
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda proposta da Controparte_1
nei suoi confronti. Parte_1
I coniugi si costituivano in giudizio e svolgevano appello incidentale Persona_1
riproponendo la domanda di accertamento dell'interposizione; reiteravano, in subordine, la domanda di condanna al pagamento degli esborsi a titolo di arricchimento senza causa e svolgevano in via preliminare una domanda di accertamento di nullità della donazione.
10) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3440/2020 pubblicata in data
21/12/2020, preso atto dell'intervenuta transazione intervenuta tra e i Controparte_1
pagina 8 di 22 genitori (con la quale aveva trasferito ai genitori la propria quota del 50 Controparte_1
% sull'immobile) provvedeva come segue:
i) in parziale accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, condannava a pagare ai signori e la somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
di euro 52.935,35 oltre rivalutazione ed interessi;
ii) condannava a rimborsare ai signori e Parte_1 Parte_2 [...]
la quota di 1/4 delle spese di lite dei vari gradi di giudizio, dichiarando Parte_3
compensata la restante quota di 3/4;
iii) compensava interamente le spese di lite tra e per Parte_1 Controparte_1
tutti i gradi di giudizio. iv) respingeva ogni altra domanda.
In particolare, quanto al capo attinente alla regolazione delle spese tra e Parte_1
, la Corte d'Appello rilevava quanto segue: Controparte_1
“Il Tribunale, come si è detto, ha condannato e alla Parte_1 Controparte_1
restituzione degli importi in favore dei coniugi senza pronunciarsi Persona_1
sulla domanda di manleva, ed ha compensato le spese di lite interamente tra
e e per la metà tra e Persona_1 Controparte_1 Persona_1 Pt_1
condannando alla residua metà.
[...] Parte_1
ha appellato la sentenza del Tribunale anche sull'omessa pronuncia Parte_1
sulla sua domanda di condanna alle spese di mentre quest'ultima, pur Controparte_1
non avendo impugnato la sentenza per l'omessa pronuncia sulla sua domanda di manleva, ha chiesto che l'appello di fosse respinto e che, nel caso di riforma Pt_1
della sentenza in punto spese, venisse condannato a manlevarla sulle spese. Pt_1
La Corte d'Appello, decidendo il gravame, ha respinto l'impugnazione di sul Pt_1
punto, ritenendo che la domanda di manleva formulata da fosse Controparte_1
ammissibile in rito e assistita dall'interesse ad agire nonostante la proposta conciliativa, potendo il Tribunale condannarla alle spese;
la Corte ha poi regolato le pagina 9 di 22 spese compensandole interamente per il primo grado e per 1/3 per il secondo, condannando ai residui 2/3. Pt_1
ha proposto ricorso per cassazione anche su questi capi della decisione e la Pt_1
S.C., accogliendo l'impugnazione sul primo motivo (relativo all'obbligazione nascente dal mutuo) ha dichiarato assorbiti gli altri (compreso, quindi, il quarto, che riguarda la questione delle spese sulla domanda di manleva).
Il motivo di impugnazione di deve, quindi, essere preso in esame. Pt_1
E' vero che il Tribunale, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di manleva svolta da
ha omesso di pronunciarsi anche sulle spese di lite relative a questa Controparte_1
domanda.
Anche se la domanda di manleva non è stata poi coltivata nei successivi gradi di giudizio da purtuttavia una statuizione sulle spese nella sentenza di Controparte_1
primo grado doveva essere resa, avendo l'una parte formulato la domanda e l'altra resistito alla stessa: la sentenza del Tribunale deve essere, quindi, riformata/integrata con la statuizione sulle spese sulla domanda di manleva per come in primo grado formulata, anche se in questa sede non riproposta.
L'eccezione di inammissibilità sollevata da in relazione a tale domanda, per non Pt_1
essersi instaurato sulla stessa un regolare contraddittorio, deve essere considerata priva di fondamento, posto che le c.d. riconvenzionali improprie, formulate da un convenuto nei confronti di un altro convenuto costituito, possono essere proposte mediante il deposito e lo scambio della comparsa, senza la necessità di notificare l'atto contenente la domanda, essendo garantito anche da tale modalità un corretto esercizio del diritto di difesa.
Anche nel merito di tale domanda le deduzioni del sono prive di fondamento Pt_1
poiché la circostanza che avesse formulato ai genitori una proposta Controparte_1
transattiva non la esimeva dalla soccombenza sulla domanda (che si era infatti
pagina 10 di 22 determinata, avendo il Tribunale condannato sia che e Pt_1 Controparte_1
dall'interesse a chiedere di essere tenuta indenne.
Su tale domanda di manleva formulata in primo grado (e non reiterata nei gradi successivi), pertanto, le spese tra e possono essere interamente Pt_1 Controparte_1
compensate, con statuizione estesa a tutti i gradi del presente giudizio.” (cfr., pp. 23 e
24 sentenza C. Appello Milano n. 3440/2020).
11) Avverso tale sentenza della Corte d'Appello pronunciata in sede di giudizio di rinvio, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi Parte_1
(quattro nei confronti di e e quattro nei confronti Parte_2 Parte_3
di ). Controparte_1
Con distinti controricorsi hanno resistito, da una parte, e Parte_2 [...]
, dall'altra, la quale ha, altresì, proposto ricorso Parte_3 Controparte_1
incidentale sulla base di quattro motivi, al quale ha resistito con Parte_1
controricorso.
12) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25121/2023 pubblicata in data 23/8/2023, così ha disposto:
- Rigetta il ricorso principale proposto nei confronti di e Parte_2 [...]
Parte_3
- accoglie il secondo motivo del ricorso principale proposto nei confronti di
rigettando il primo motivo, con l'assorbimento degli ulteriori Controparte_1
motivi;
- accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da Controparte_1
rigettandolo per il resto, con assorbimento dell'ultimo motivo;
- cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di
Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
pagina 11 di 22 - condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro Parte_3
2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.”
In particolare, con tale ordinanza, la Suprema Corte ha accolto i motivi con cui entrambi i ricorrenti (secondo motivo) e (terzo motivo) avevano Parte_1 Controparte_1
denunciato “la violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.” per essere il provvedimento di compensazione delle spese privo di motivazione.
Ad avviso della Cassazione, infatti “Il motivo è fondato. Ha affermato il giudice di appello che in ordine alla domanda di manleva «formulata in primo grado (e non reiterata nei gradi successivi), pertanto, le spese tra e possono Pt_1 Controparte_1
essere interamente compensate, con statuizione estesa a tutti i gradi del presente giudizio». Trattasi di motivazione apparente in quanto non è assolutamente percepibile la ratio decidendi relativa al provvedimento di compensazione delle spese”.
La Corte di Cassazione, con riguardo, poi, al terzo e al quarto motivo di ricorso di
(con cui erano state riproposte le eccezioni di inammissibilità della Parte_1
domanda di manleva in assenza della chiamata di cui all'art. 269 c.p.c. e di carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda di manleva), ha ritenuto che detti motivi dovevano ritenersi assorbiti dall'accoglimento del predetto motivo: “La corte territoriale non ha pronunciato sulla domanda di manleva, avendo peraltro rilevato che la stessa non era stata riproposta nei gradi successivi, ha solo statuito sul regolamento delle spese processuali, disponendone la compensazione, in carenza di motivazione come si è rilevato sopra. Poiché la compensazione prescinde dalla soccombenza (unico limite essendo che la parte vittoriosa non può essere condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte), assorbente è il profilo della motivazione della
pagina 12 di 22 compensazione, che il giudice di appello ha il dovere costituzionale di adottare.” (cfr., ord. Cassazione, pp. 9 -10)”.
13) Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha introdotto, Parte_1
innanzi a questa Corte, il presente giudizio di rinvio riproponendo i seguenti motivi di impugnazione:
“1) Violazione degli artt. 101, 106, 163 c. 3, nn. 3-4, e 269 c.p.c. (in relazione all'art.
360, c. 1, n. 4, c.p.c.) per irrituale instaurazione del contraddittorio e per improcedibilità ed inammissibilità delle domande proposte” (pag. 12 atto di citazione in riassunzione);
“2) Violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.) per omessa motivazione sull'eccezione dirimente della carenza di legittimazione ad causam e di interesse in capo a (pag. 13 atto di citazione in Controparte_1
riassunzione).
Con il primo motivo, l'attore in riassunzione ha denunciato l'inammissibilità della domanda di manleva proposta in primo grado e in via di subordinata dalla convenuta
, domanda con la quale questa aveva chiesto che il convenuto Controparte_1 [...]
la manlevasse per il caso che, in conseguenza dell'accoglimento della domanda Pt_1
di restituzione avanzata dagli attori, la stessa fosse stata costretta a pagare anche la quota a carico di . Parte_1
Al riguardo, l'attore in riassunzione ha ribadito che detta domanda di manleva sarebbe stata proposta irritualmente ed in violazione delle regole del contraddittorio, per il fatto che la convenuta “nel caso di specie si era limitata a depositare la Controparte_1
propria comparsa di risposta alla citazione dei genitori senza procedere al correlativo scambio e senza darne alcuna comunicazione all'altro convenuto . Pt_1
ha, invero, richiamato che la domanda di manleva risultava essere stata Parte_1
“formulata da nella comparsa di risposta di primo grado, che fu dalla Controparte_1
stessa depositata nel ventunesimo giorno antecedente alla prima udienza di pagina 13 di 22 comparizione a totale insaputa dell'esponente, che pertanto altro non poteva fare nella prima udienza che eccepire la carenza di regolare instaurazione del contraddittorio”.
Con il secondo motivo, l'attore in riassunzione ha, poi, censurato la sentenza di primo grado per non aver rilevato il difetto di legittimazione della a proporre la CP_1
domanda di manleva. Secondo l'attore in riassunzione, infatti, la convenuta CP_1
“non aveva alcuna legitimatio ad causam per assoluto difetto di titolo ad essere
[...]
manlevata dall'esponente e per totale assenza di rapporto diretto e personale rispetto alle domande proposte dagli attori anche nei confronti della stessa”.
Inoltre, secondo l'attore in riassunzione, la convenuta era anche sprovvista di interesse attuale ad agire in manleva, posto che la domanda di manleva era stata proposta per il solo caso in cui “il fosse inadempiente all'obbligo di rifondere le spese”. Pt_1
14) Si è costituita nel presente giudizio di rinvio la convenuta Controparte_1
“contestando tutte le allegazioni, argomentazioni e deduzioni di - frutto Parte_1
di mistificazione e di aggravamento del processo - chiedendo l'integrale rigetto delle conclusioni della citazione in riassunzione, con il favore delle spese di tutti i giudizi svolti”.
La convenuta in riassunzione, in particolare, ha lamentato che, attraverso la riproposizione dei due motivi di impugnazione, avrebbe tentato di Parte_1
rimettere in discussione la decisione della CdA di Milano n. 3440/2020 che sul punto aveva ritenuto: a) ammissibile la domanda di manleva svolta da in Controparte_1
comparsa di costituzione, senza alcuna necessità di notifica e di slittamento di udienza ai sensi dell'art. 269 cpc;
b) sussistente l'interesse ad agire di Controparte_1
Diversamente, il thema decidendum del presente giudizio dovrebbe essere quello di
“ottenere una nuova decisione sulla regolamentazione delle spese legali, secondo l'insegnamento della Corte Suprema che ha ritenuto di censurare solo la statuizione in punto di compensazione”.
pagina 14 di 22 La convenuta in riassunzione ha, quindi, chiesto di “condannare al Parte_1
rimborso delle spese e dei compensi - oltre accessori di legge - relativi a tutti i giudizi anteriormente svolti (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione)”, con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, nonché con la condanna di al Parte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
La convenuta , in particolare, ha dedotto che la Corte d'Appello, con la Controparte_1
sentenza oggetto di cassazione con rinvio, “dopo avere correttamente affermato che: (1) occorreva una statuizione (omessa dal Tribunale) sulla domanda di manleva svolta in primo grado;
(2) la suddetta domanda di manleva non era stata riproposta in secondo grado, ma che in ogni caso, anche nel merito, risultava perdente Parte_1
sull'avanzata eccezione di inammissibilità e infondatezza, anziché procedere - in favore di - alla liquidazione delle spese del primo grado ed alla conferma di Controparte_1
quelle del grado di appello (per aver costretto la stessa a difendersi da CP_1
un'eccezione infondata, sia sul piano processuale, sia su quello sostanziale), ha poi, immotivatamente ed incoerentemente, dichiarato la compensazione delle spese per tutti i gradi del giudizio: provvedimento, questo, totalmente incongruo rispetto alla assoluta e totale soccombenza di in tutti i gradi del processo”. Parte_1
15) Nel presente giudizio sono rimasti contumaci i signori e Parte_2 [...]
. Parte_3
16) Precisate le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
pagina 15 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
17) Ad avviso della Corte le domande svolte dall'attore in riassunzione Parte_1
non sono meritevoli di accoglimento per le seguenti considerazioni.
18) Va, anzitutto, chiarito che la presente causa giunge sostanzialmente in decisione sulla sola questione della regolazione delle spese di lite nel rapporto tra Parte_1
e , dovendosi richiamare, al riguardo, che entrambe dette parti erano Controparte_1
state convenute nel giudizio di primo grado introdotto dai coniugi e Parte_2
che l'unico rapporto processuale che giustifica un Parte_3
provvedimento di regolazione delle spese di lite tra dette parti riguarda la domanda di manleva allora proposta da nei confronti di;
che è Controparte_1 Parte_1
pacifico che il Tribunale, con la sentenza n. 17/2012, non ebbe a pronunciarsi sulle spese di lite in relazione a detta domanda di manleva;
che, peraltro, è altrettanto pacifico che il
Tribunale (prima ancora) aveva anche omesso di pronunciarsi su detta domanda di manleva.
Risulta, infatti, dalla lettura della predetta sentenza che il Tribunale, da un lato, pur avendo condannato entrambi i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 209.161,70 in favore degli attori, non ebbe a pronunciarsi sulla domanda di manleva che era stata svolta da proprio per tale ipotesi;
da un altro lato, Controparte_1
ebbe a rendere una statuizione sulle spese di lite solo nel rapporto tra gli attori e i due convenuti ma non anche nel rapporto (occasionato dalla predetta domanda di manleva) tra i due convenuti.
Va, poi, ulteriormente chiarito che tale domanda di manleva non veniva più riproposta nel successivo grado di appello dalla convenuta , la quale, nel corso del Controparte_1
giudizio, avendo trasferito ai genitori la propria quota di proprietà sull'immobile controverso, aveva definito in via transattiva la controversia in essere con gli attori.
pagina 16 di 22 Va, quindi, richiamato che, avverso la predetta mancata pronuncia (da parte del
Tribunale) sulla domanda di manleva, l'odierno attore in ogni Parte_1
successiva fase del giudizio, ha ritenuto di interporre impugnazione, insistendo perché fosse dichiarata l'inammissibilità della stessa in rito nonché, come sopra testualmente riportato per “omessa motivazione sull'eccezione dirimente della carenza di legittimazione ad causam e di interesse in capo a . Controparte_1
19) Ad avviso della Corte tale ragione di impugnazione deve ritenersi inammissibile per evidente carenza di interesse all'impugnazione.
Invero, la stessa censura svolta dall'attore di “omessa motivazione sull'eccezione dirimente della carenza di legittimazione ad causam e di interesse in capo a CP_1
deve ritenersi inconferente se si considera che, come più volte richiamato, il
[...]
Tribunale non si è nemmeno pronunciato sulla domanda di manleva svolta da CP_1
[...]
Del resto, se la motivazione consiste nell'insieme delle ragioni a fondamento di una certa statuizione, ove detta statuizione manchi del tutto, non può nemmeno porsi il problema della mancanza di motivazione della statuizione insistente.
Tuttavia, pare collegare la propria doglianza non all'omessa pronuncia Parte_1
su una domanda svolta nei suoi confronti dalla sua controparte ma alla mancata motivazione di rigetto di un provvedimento che non è stato nemmeno emesso.
Del resto, chi avrebbe avuto ragione di dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda di manleva è la convenuta che detta domanda aveva svolto nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
Va, a questo punto, chiarito che proprio l'assenza di una pronuncia sulla domanda di manleva svolta da nei confronti di rende inammissibile Controparte_1 Parte_1
il gravame da questi proposto.
Costituisce, infatti, insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che “in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la pagina 17 di 22 soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento” (Cass. 29/5/2018 n. 13395;
Cass. 12/4/2013 n. 8934).
Pertanto, considerato che la parte che intenda proporre impugnazione deve risultare soccombente nel giudizio in cui è resa la pronuncia che si intende impugnare, ciò non pare che possa ricorrere nel caso di specie, ove, per le ragioni prima esposte, il Tribunale nulla ha statuito sulla domanda di manleva svolta nei confronti di : va, Parte_1
quindi, escluso che questi possa avere interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale nella parte in cui, omettendo di pronunciare sulla domanda di manleva contro di esso svolta, non ha (conseguentemente) esaminato le eccezioni che lo stesso aveva sollevato ai fini del rigetto della domanda stessa.
Va, piuttosto, ribadito che l'unica parte che avrebbe potuto dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda di manleva, ossia , ha, poi, ritenuto di non più Controparte_1
coltivare detta domanda successivamente al giudizio di primo grado, circostanza questa di cui, all'evidenza, non pare possa dolersi . Parte_1
Questi, peraltro, pur a fronte dell'implicita rinuncia ad una domanda di condanna contro di esso proposta, ha ritenuto opportuno reitarare un gravame inammissibile per ciascuna delle fasi successive del giudizio.
20) Ciò chiarito quanto all'inammissibilità della domanda proposta da al Parte_1
fine di veder “dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi confronti, va, a tal punto, Controparte_1
esaminata la questione relativa alla regolazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e , rapporto che, come detto, è stato Parte_1 Controparte_1
occasionato dalla domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1 [...]
: tale questione, in assenza di una pronuncia su detta domanda, non può che Pt_1
essere affrontata secondo un criterio di soccombenza virtuale, sì da doversi esaminare, a pagina 18 di 22 questi limitati fini, se detta domanda fosse stata ritualmente proposta e se CP_1
avesse o meno legittimazione ed interesse a svolgere detta domanda.
[...]
Sotto il primo profilo, va rimarcato che l'eccezione di inammissibilità sollevata da in relazione a tale domanda, per il fatto che non sarebbe stato instaurato Parte_1
sulla stessa un regolare contraddittorio (con richiesta di differimento di udienza e con atto di chiamata in causa ex art. 269 c.p.c.), è del tutto infondata, posto che le c.d. riconvenzionali improprie, formulate da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, possono essere proposte mediante il deposito e lo scambio della comparsa, senza la necessità di notificare l'atto contenente la domanda, essendo garantita la possibilità di un corretto esercizio del diritto di difesa anche con una tale modalità; che, peraltro, è pacifico che la domanda di manleva sia stata svolta dalla convenuta CP_1
nei confronti dell'altro convenuto con la comparsa di
[...] Parte_1
costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Sotto il secondo profilo, come dedotto dalla convenuta in riassunzione, deve ritenersi infondata la censura sollevata da in ordine alla carenza di legittimazione Parte_1
di a svolgere la domanda di manleva in questione, posto che questa, Controparte_1
convenuta in giudizio insieme a per rispondere, in solido con questi, Parte_1
della domanda di condanna al pagamento di somme proposta dagli attori, a prescindere dalle difese e dalle eccezioni dalla stessa svolte in via principale nei confronti degli attori, era perfettamente legittimata a chiedere “…in via subordinata nell'ipotesi che vengano accolte le domande attoree di dichiarare il convenuto tenuto a Parte_1
manlevare la signora da ogni conseguenza pregiudizievole la Controparte_1
medesima avesse a patire per effetto del presente giudizio” (cfr., comparsa risposta, fasc. primo grado, . CP_1
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore , la predetta Parte_1
convenurta aveva certamente interesse a proporre la domanda Controparte_1
trasversale di manleva nei confronti dell'altro convenuto , ove si considri CP_2
pagina 19 di 22 che, come detto, la stessa era stata chiamata a rispondere in solido con CP_3
per l'intero ammontare della pretesa restitutoria azionata dagli attori;
che, non a caso, e nonostante la posizione conciliativa manifestata da rispetto alle pretese Controparte_1
degli attori, la stessa è stata poi anche condannata insieme all'altro convenuto e in solido con questi “a restituire agli attori la somma di € 209.161,70”; che, rispetto ad una tale condanna, poi effettivamente pronunciata, ben si sarebbe giustificata la richiesta della sig.ra di emissione di una pronuncia che condannasse l'altro Controparte_1
convenuto a manlevarla per il caso che la stessa (in ragione della solidarietà) fosse stata tenuta a pagare oltre la propria quota.
Alla stregua del criterio della soccombenza virtuale di cui s'è detto, dovendosi ritenere infondate le eccezioni sollevate dall'attore in riassunzione avverso la Parte_1
domanda di manleva svolta nei suoi confronti da , la regolazione delle Controparte_1
spese di lite relative al rapporto tra e non può che Parte_1 Controparte_1
implicare la soccombenza del primo nei confronti della seconda, sì che, in accoglimento della domanda svolta da , va condannato a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio, come liquidate in Controparte_1
dispositivo con applicazione dei valori minimi di tariffa e con esclusione, per il grado di appello e per il giudizio di rinvio, dei compensi riferibili alla fase istruttoria trattazione non tenutasi in detta sede.
21) Infine, la Corte ritiene che non sia meritevole di accoglimento la richiesta di parte convenuta di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non sembrando che siano ravvisabili i presupposti soggettivi per tale condanna, da identificarsi nella malafede e nella colpa grave del soggetto soccombente.
22) Sussistono, per l'attore in riassunzione i presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
pagina 20 di 22
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio ed a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25121/2023 pubblicata in data 23/8/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore in riassunzione
[...]
; Pt_1
2) in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta , condanna Controparte_1
a rimborsare alla convenuta le spese di lite dei vari Parte_1 Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano
n. 17/2012, in complessivi euro 7.052,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al giudizio di appello, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. n. 2494/2014, in complessivi euro 4.758,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
C) quanto al giudizio di legittimità conclusosi con l'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 30944/2018, in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
D) quanto al giudizio di rinvio, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 3440/2020, in complessivi euro 4.997,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
E) quanto al secondo giudizio di legittimità conclusosi con l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 25121/2023, in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
F) quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi euro 4.997,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 21 di 22 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore in riassunzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1
all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel. dott.ssa Elisa Fazzini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2987/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Elvira Giannella e Rinaldo Martino (PEC:
, presso il cui studio in AT MI (MI), in Email_1
Via G. Di Vittorio 22, è elettivamente domiciliato.
ATTORE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IU OI (PEC: , presso il cui Email_2
studio sito in Milano via Sant'Antonio Maria Zaccaria 3, è elettivamente domiciliata come da procura in atti.
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE pagina 1 di 22 OGGETTO: vendita di cose immobili
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, adita in sede di rinvio in forza dell'Ordinanza n.
25121/2023 della Corte Suprema di Cassazione, contraiis rejectis e per i motivi di fatto
e di diritto esposti in atti: accertare e dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti del convenuto Controparte_1
nel giudizio di R.G. n. 84771/2009 del Tribunale di Milano promosso Parte_1
dai coniugi Persona_1
e conseguentemente condannare a rifondere ad le Controparte_1 Parte_1
spese di lite:
- del giudizio di primo grado concluso con la Sentenza n. 17/2012 del Tribunale di
Milano,
- del giudizio di secondo grado concluso con la Sentenza n. 2494/2014 della Corte
d'Appello di Milano,
- del primo giudizio di legittimità avanti alla Corte Suprema di Cassazione concluso con
l'Ordinanza n. 30944/2018,
- del primo giudizio di rinvio concluso con la Sentenza n. 3440/2020 della Corte
d'Appello di Milano,
- del secondo giudizio di legittimità avanti alla Corte Suprema di Cassazione concluso con l'Ordinanza n. 25121/2023
- e di questo secondo giudizio di rinvio avanti a codesta Corte d'Appello di Milano.” per : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, così giudicare:
pagina 2 di 22 1) Previe le declaratorie del caso - e, segnatamente, di inammissibilità o come meglio - respingere tutte le domande di , come formulate nell'atto di citazione in Parte_1
riassunzione;
2) In riforma della sentenza n. 3440/2020 della Corte d'Appello di Milano, condannare
al rimborso delle spese e dei compensi - più accessori di legge - relativi Parte_1
a tutti i giudizi anteriormente svolti (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione), oltreché a quello definito con la stessa decisione.
3) Con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
4) Stante la responsabilità aggravata di , per l'inutile impiego di risorse Parte_1
nella gestione del processo, condannare lo stesso al risarcimento del Parte_1
danno, da liquidarsi in via equitativa ex art. 96 c.p.c., primo e terzo comma.”
IN FATTO ED IN DIRITTO
Il sig. - a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. Parte_1
25121/2023 pubblicata in data 23/8/2023, con cui la Suprema Corte, pronunciandosi per la seconda volta su una vicenda processuale ormai per la gran parte definita, ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 3440/2020 pubblicata in data
21/12/2020 - ha introdotto il presente giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c. per conseguire la riforma della sentenza n. 17/2012 del Tribunale di Milano nella parte in cui aveva omesso di dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda di manleva proposta nei suoi confronti da nell'ambito del giudizio, conclusosi con Controparte_1
la predetta sentenza n. 17/2012, che era stato promosso (nei confronti dei convenuti e ) dagli attori e . Parte_1 Controparte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 22 VICENDE PROCESSUALI
1) I signori e , introducendo il giudizio di primo Parte_2 Parte_3
grado, avevano dedotto quanto segue:
- che nel 2002 era loro intenzione acquistare, in regime di comunione legale, un immobile nel Comune di Cesate per trasferirvisi insieme alla figlia e al marito CP_1
di questa;
Parte_1
- che per tale ragione avevano sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto relativamente ad una villa a schiera in Cesate, via Vecchia Comasina 29, al prezzo di €
284.051,00 e messo in vendita la loro casa di Milano per procurarsi il denaro occorrente;
- che, poiché quest'ultimo appartamento non era stato ancora venduto e tuttavia le due famiglie avevano fretta di acquistare la nuova villetta, avevano deciso di procedere alla conclusione della vendita con contratto del 9 ottobre 2002, facendo comparire sul lato degli acquirenti solamente i coniugi per poter fruire delle agevolazioni fiscali Pt_1
previste per l'acquisto della prima casa: l'intesa era che questi ultimi avrebbero successivamente intestato ai signori la quota dell'immobile corrispondente al CP_1
loro contributo economico per il pagamento del prezzo, pari a complessivi € 180.759,85, oppure avrebbero restituito loro tale somma;
- che il venditore, sig. aveva comunicato che per lui era indifferente Persona_2
l'intestazione dell'immobile ma che avrebbe provveduto alla consegna solo a integrale pagamento avvenuto;
- che, di fatto, il saldo del prezzo veniva effettuato il 27 giugno 2003, dopo la vendita dell'appartamento milanese degli attori, e l'immobile veniva consegnato contestualmente, consentendo agli attori di trasferirsi nella villetta in questione con figlia e genero;
- che gli attori si erano fatti interamente carico delle spese di ristrutturazione della villetta per complessivi euro 28.401,85 ed inoltre avevano pagato metà delle spese di pagina 4 di 22 manutenzione ordinaria, ICI, , spese condominiali, bollette delle forniture, mentre Per_3
figlia e genero avevano contribuito per l'altra metà;
- che recentemente i coniugi e avevano intrapreso una Controparte_1 Parte_1
causa di separazione ed il secondo aveva reclamato il rilascio dell'immobile.
Sulla base dei fatti e argomenti sopra sintetizzati, gli attori avevano chiesto:
- di accertare, in primo luogo, l'accordo intercorso con gli attuali convenuti nonché con il venditore dell'appartamento, in base al quale, al di là dell'apparenza, effettivi acquirenti dell'immobile dovevano ritenersi anche gli attori stessi, divenuti pertanto proprietari pro quota dell'immobile e, comunque, accertarsi l'impegno dei convenuti di trasferire la quota di loro spettanza;
- dichiarare gli attori proprietari in ragione di una quota di almeno due terzi dell'immobile;
- in alternativa, di condannare i convenuti a restituire quanto pagato dagli attori per il pagamento del prezzo e la ristrutturazione della villetta, e così complessivi € 209.161,70.
2) La signora , figlia degli attori, si costituiva in giudizio senza opporsi Controparte_1
alle domande degli attori ed evidenziando di aver svolto una proposta conciliativa che veniva incontro alle loro richieste;
chiedeva che di tale proposta si tenesse conto in sede di decisione sulle spese;
chiedeva, inoltre, che fosse rigettata la domanda di restituzione nei suoi confronti formulata dagli attori e, in via subordinata, che il signor Pt_1
fosse condannato a manlevarla per l'ipotesi in cui essa fosse stata costretta a
[...]
pagare anche la quota a carico del medesimo.
3) , costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto delle domande degli Parte_1
attori osservando quanto segue:
- che non era mai stata intenzione né sua nè della moglie di acquistare Controparte_1
l'immobile in comunione con i suoceri e che, comunque, ciò avrebbe dovuto risultare da atto scritto;
pagina 5 di 22 - che i coniugi avevano effettivamente contribuito finanziariamente all'acquisto CP_1
per aiutare figlia e genero a realizzare il sogno di avere una casa di proprietà, ma, ciò, in conformità a un costume diffuso nell'attuale società;
- che da luglio 2003 gli attori si erano trasferiti nella villetta come semplici ospiti ed avevano contribuito alle spese ordinarie perché fruitori della casa.
Il convenuto contestava, poi, la domanda di manleva proposta nei suoi Parte_1
confronti dalla convenuta sia in rito, perché introdotta in difetto di Controparte_1
notifica o di chiamata in causa ex artt. 267-269 c.p.c., sia nel merito, perchè la circostanza che la convenuta aveva dichiarato di non contestare la Controparte_1
domanda degli attori non avrebbe dato a questa titolo per proporre una domanda di manleva.
4) Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 17/2012 pubblicata in data 2 gennaio 2012, così disponeva:
“respinge la domanda principale degli attori;
condanna i convenuti, in solido tra loro, a restituire agli attori la somma di €
209.161,70, oltre interessi legali dei singoli esborsi fino al pagamento effettivo;
liquida le spese di lite degli attori in € 528,00 per anticipazioni, € 5.783,00 per diritti e
€ 4.900,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali IVA e Cpa;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori metà delle spese come Parte_1
sopra liquidate;
compensa le spese tra attori e convenuta ” Controparte_1
In sintesi, secondo il Tribunale:
i) non poteva ritenersi provata la simulazione per interposizione fittizia di persona dedotta dagli attori, con conseguente infondatezza della domanda principale da essi svolta;
ii) doveva, invece, ritenersi provata la domanda subordinata di restituzione somme per mutuo, posto che era pacifico che gli attori avevano pagato al venditore la somma di pagina 6 di 22 euro 180.759,85 e che gli stessi avevano versato altre somme per la ristrutturazione;
che l'assunto del convenuto secondo cui si sarebbe trattato di liberalità d'uso, non Pt_1
era fondato, atteso che gli attori avevano apportato beneficio non solo alla figlia ma anche al genero e che gli attori per contribuire all'acquisto della casa avevano dovuto vendere la propria.
5) Avverso tale pronuncia proponeva appello impugnando la sentenza in Parte_1
questione sia nella parte in cui lo aveva condannato alla restituzione della somma in favore degli attori, sia nella parte in cui non gli aveva riconosciuto le spese di lite nei confronti dell'altra convenuta quantunque questa avesse svolto contro di Controparte_1
lui una domanda di manleva inammissibile e comunque infondata. L'appellante
[...]
impugnava, altresì, il capo di condanna alle spese in favore degli attori per Pt_1
errore nella liquidazione dei diritti di procuratore.
I coniugi proponevano appello incidentale per ottenere la Persona_1
reintestazione della quota di 2/3 dell'immobile, negata dal primo giudice.
chiedeva, invece, il rigetto dell'appello principale proposto da Controparte_1 [...]
nei suoi confronti. Pt_1
6) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 2494/14:
- quanto all'appello principale di , respingeva il motivo di appello Parte_1
relativo alla restituzione degli esborsi in favore degli attori;
respingeva il motivo attinente alle spese di lite sulla domanda di manleva svolta nei suoi confronti da CP_1
accoglieva il solo motivo attinente al quantum dei diritti di procuratore;
[...]
- dichiarava inammissibile per tardività l'appello incidentale dei coniugi
Persona_1
- quanto al rapporto tra e disponeva la compensazione delle Parte_1 CP_1
spese di lite tra dette parti per il primo grado e poneva a carico di la Parte_1
quota di 2/3 delle spese di lite di relative al giudizio di secondo grado. Controparte_1
pagina 7 di 22 7) Tale sentenza della Corte d'Appello di Milano veniva impugnata con ricorso per cassazione da sulla base di quattro motivi: Parte_1
1) con il primo veniva censurata l'erronea valutazione delle prove, per non aver rilevato la mancata prova, da parte dei coniugi che ne erano onerati secondo Persona_1
le regole probatorie sui contratti di mutuo, dell'assunzione dell'obbligo di restituzione della somma oggetto di esborso;
2) con il secondo veniva censurata la ritenuta ammissibilità dell'azione di arricchimento senza causa;
3) con il terzo veniva censurata la condanna alle spese in favore dei coniugi
Persona_1
4) con il quarto veniva contestata la statuizione sulle spese nel rapporto processuale tra e in relazione alla domanda di manleva. Parte_1 Controparte_1
8) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30944/18, accoglieva il primo motivo e, dichiarando assorbiti gli altri tre, rinviava alla Corte d'Appello di Milano per un nuovo esame.
9) riassumeva, quindi, il giudizio chiedendo la riforma della decisione Parte_1
del Tribunale che lo aveva condannato alla restituzione della somma oggetto di esborso nonché la condanna alle spese di lite anche nei confronti di Controparte_1
si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda proposta da Controparte_1
nei suoi confronti. Parte_1
I coniugi si costituivano in giudizio e svolgevano appello incidentale Persona_1
riproponendo la domanda di accertamento dell'interposizione; reiteravano, in subordine, la domanda di condanna al pagamento degli esborsi a titolo di arricchimento senza causa e svolgevano in via preliminare una domanda di accertamento di nullità della donazione.
10) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 3440/2020 pubblicata in data
21/12/2020, preso atto dell'intervenuta transazione intervenuta tra e i Controparte_1
pagina 8 di 22 genitori (con la quale aveva trasferito ai genitori la propria quota del 50 Controparte_1
% sull'immobile) provvedeva come segue:
i) in parziale accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, condannava a pagare ai signori e la somma Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_3
di euro 52.935,35 oltre rivalutazione ed interessi;
ii) condannava a rimborsare ai signori e Parte_1 Parte_2 [...]
la quota di 1/4 delle spese di lite dei vari gradi di giudizio, dichiarando Parte_3
compensata la restante quota di 3/4;
iii) compensava interamente le spese di lite tra e per Parte_1 Controparte_1
tutti i gradi di giudizio. iv) respingeva ogni altra domanda.
In particolare, quanto al capo attinente alla regolazione delle spese tra e Parte_1
, la Corte d'Appello rilevava quanto segue: Controparte_1
“Il Tribunale, come si è detto, ha condannato e alla Parte_1 Controparte_1
restituzione degli importi in favore dei coniugi senza pronunciarsi Persona_1
sulla domanda di manleva, ed ha compensato le spese di lite interamente tra
e e per la metà tra e Persona_1 Controparte_1 Persona_1 Pt_1
condannando alla residua metà.
[...] Parte_1
ha appellato la sentenza del Tribunale anche sull'omessa pronuncia Parte_1
sulla sua domanda di condanna alle spese di mentre quest'ultima, pur Controparte_1
non avendo impugnato la sentenza per l'omessa pronuncia sulla sua domanda di manleva, ha chiesto che l'appello di fosse respinto e che, nel caso di riforma Pt_1
della sentenza in punto spese, venisse condannato a manlevarla sulle spese. Pt_1
La Corte d'Appello, decidendo il gravame, ha respinto l'impugnazione di sul Pt_1
punto, ritenendo che la domanda di manleva formulata da fosse Controparte_1
ammissibile in rito e assistita dall'interesse ad agire nonostante la proposta conciliativa, potendo il Tribunale condannarla alle spese;
la Corte ha poi regolato le pagina 9 di 22 spese compensandole interamente per il primo grado e per 1/3 per il secondo, condannando ai residui 2/3. Pt_1
ha proposto ricorso per cassazione anche su questi capi della decisione e la Pt_1
S.C., accogliendo l'impugnazione sul primo motivo (relativo all'obbligazione nascente dal mutuo) ha dichiarato assorbiti gli altri (compreso, quindi, il quarto, che riguarda la questione delle spese sulla domanda di manleva).
Il motivo di impugnazione di deve, quindi, essere preso in esame. Pt_1
E' vero che il Tribunale, omettendo di pronunciarsi sulla domanda di manleva svolta da
ha omesso di pronunciarsi anche sulle spese di lite relative a questa Controparte_1
domanda.
Anche se la domanda di manleva non è stata poi coltivata nei successivi gradi di giudizio da purtuttavia una statuizione sulle spese nella sentenza di Controparte_1
primo grado doveva essere resa, avendo l'una parte formulato la domanda e l'altra resistito alla stessa: la sentenza del Tribunale deve essere, quindi, riformata/integrata con la statuizione sulle spese sulla domanda di manleva per come in primo grado formulata, anche se in questa sede non riproposta.
L'eccezione di inammissibilità sollevata da in relazione a tale domanda, per non Pt_1
essersi instaurato sulla stessa un regolare contraddittorio, deve essere considerata priva di fondamento, posto che le c.d. riconvenzionali improprie, formulate da un convenuto nei confronti di un altro convenuto costituito, possono essere proposte mediante il deposito e lo scambio della comparsa, senza la necessità di notificare l'atto contenente la domanda, essendo garantito anche da tale modalità un corretto esercizio del diritto di difesa.
Anche nel merito di tale domanda le deduzioni del sono prive di fondamento Pt_1
poiché la circostanza che avesse formulato ai genitori una proposta Controparte_1
transattiva non la esimeva dalla soccombenza sulla domanda (che si era infatti
pagina 10 di 22 determinata, avendo il Tribunale condannato sia che e Pt_1 Controparte_1
dall'interesse a chiedere di essere tenuta indenne.
Su tale domanda di manleva formulata in primo grado (e non reiterata nei gradi successivi), pertanto, le spese tra e possono essere interamente Pt_1 Controparte_1
compensate, con statuizione estesa a tutti i gradi del presente giudizio.” (cfr., pp. 23 e
24 sentenza C. Appello Milano n. 3440/2020).
11) Avverso tale sentenza della Corte d'Appello pronunciata in sede di giudizio di rinvio, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi Parte_1
(quattro nei confronti di e e quattro nei confronti Parte_2 Parte_3
di ). Controparte_1
Con distinti controricorsi hanno resistito, da una parte, e Parte_2 [...]
, dall'altra, la quale ha, altresì, proposto ricorso Parte_3 Controparte_1
incidentale sulla base di quattro motivi, al quale ha resistito con Parte_1
controricorso.
12) La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25121/2023 pubblicata in data 23/8/2023, così ha disposto:
- Rigetta il ricorso principale proposto nei confronti di e Parte_2 [...]
Parte_3
- accoglie il secondo motivo del ricorso principale proposto nei confronti di
rigettando il primo motivo, con l'assorbimento degli ulteriori Controparte_1
motivi;
- accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale proposto da Controparte_1
rigettandolo per il resto, con assorbimento dell'ultimo motivo;
- cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di
Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
pagina 11 di 22 - condanna al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2 [...]
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro Parte_3
2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.”
In particolare, con tale ordinanza, la Suprema Corte ha accolto i motivi con cui entrambi i ricorrenti (secondo motivo) e (terzo motivo) avevano Parte_1 Controparte_1
denunciato “la violazione degli artt. 132, comma 1, n. 4 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.” per essere il provvedimento di compensazione delle spese privo di motivazione.
Ad avviso della Cassazione, infatti “Il motivo è fondato. Ha affermato il giudice di appello che in ordine alla domanda di manleva «formulata in primo grado (e non reiterata nei gradi successivi), pertanto, le spese tra e possono Pt_1 Controparte_1
essere interamente compensate, con statuizione estesa a tutti i gradi del presente giudizio». Trattasi di motivazione apparente in quanto non è assolutamente percepibile la ratio decidendi relativa al provvedimento di compensazione delle spese”.
La Corte di Cassazione, con riguardo, poi, al terzo e al quarto motivo di ricorso di
(con cui erano state riproposte le eccezioni di inammissibilità della Parte_1
domanda di manleva in assenza della chiamata di cui all'art. 269 c.p.c. e di carenza di interesse ad agire rispetto alla domanda di manleva), ha ritenuto che detti motivi dovevano ritenersi assorbiti dall'accoglimento del predetto motivo: “La corte territoriale non ha pronunciato sulla domanda di manleva, avendo peraltro rilevato che la stessa non era stata riproposta nei gradi successivi, ha solo statuito sul regolamento delle spese processuali, disponendone la compensazione, in carenza di motivazione come si è rilevato sopra. Poiché la compensazione prescinde dalla soccombenza (unico limite essendo che la parte vittoriosa non può essere condannata alla rifusione delle spese in favore della controparte), assorbente è il profilo della motivazione della
pagina 12 di 22 compensazione, che il giudice di appello ha il dovere costituzionale di adottare.” (cfr., ord. Cassazione, pp. 9 -10)”.
13) Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ha introdotto, Parte_1
innanzi a questa Corte, il presente giudizio di rinvio riproponendo i seguenti motivi di impugnazione:
“1) Violazione degli artt. 101, 106, 163 c. 3, nn. 3-4, e 269 c.p.c. (in relazione all'art.
360, c. 1, n. 4, c.p.c.) per irrituale instaurazione del contraddittorio e per improcedibilità ed inammissibilità delle domande proposte” (pag. 12 atto di citazione in riassunzione);
“2) Violazione degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c.) per omessa motivazione sull'eccezione dirimente della carenza di legittimazione ad causam e di interesse in capo a (pag. 13 atto di citazione in Controparte_1
riassunzione).
Con il primo motivo, l'attore in riassunzione ha denunciato l'inammissibilità della domanda di manleva proposta in primo grado e in via di subordinata dalla convenuta
, domanda con la quale questa aveva chiesto che il convenuto Controparte_1 [...]
la manlevasse per il caso che, in conseguenza dell'accoglimento della domanda Pt_1
di restituzione avanzata dagli attori, la stessa fosse stata costretta a pagare anche la quota a carico di . Parte_1
Al riguardo, l'attore in riassunzione ha ribadito che detta domanda di manleva sarebbe stata proposta irritualmente ed in violazione delle regole del contraddittorio, per il fatto che la convenuta “nel caso di specie si era limitata a depositare la Controparte_1
propria comparsa di risposta alla citazione dei genitori senza procedere al correlativo scambio e senza darne alcuna comunicazione all'altro convenuto . Pt_1
ha, invero, richiamato che la domanda di manleva risultava essere stata Parte_1
“formulata da nella comparsa di risposta di primo grado, che fu dalla Controparte_1
stessa depositata nel ventunesimo giorno antecedente alla prima udienza di pagina 13 di 22 comparizione a totale insaputa dell'esponente, che pertanto altro non poteva fare nella prima udienza che eccepire la carenza di regolare instaurazione del contraddittorio”.
Con il secondo motivo, l'attore in riassunzione ha, poi, censurato la sentenza di primo grado per non aver rilevato il difetto di legittimazione della a proporre la CP_1
domanda di manleva. Secondo l'attore in riassunzione, infatti, la convenuta CP_1
“non aveva alcuna legitimatio ad causam per assoluto difetto di titolo ad essere
[...]
manlevata dall'esponente e per totale assenza di rapporto diretto e personale rispetto alle domande proposte dagli attori anche nei confronti della stessa”.
Inoltre, secondo l'attore in riassunzione, la convenuta era anche sprovvista di interesse attuale ad agire in manleva, posto che la domanda di manleva era stata proposta per il solo caso in cui “il fosse inadempiente all'obbligo di rifondere le spese”. Pt_1
14) Si è costituita nel presente giudizio di rinvio la convenuta Controparte_1
“contestando tutte le allegazioni, argomentazioni e deduzioni di - frutto Parte_1
di mistificazione e di aggravamento del processo - chiedendo l'integrale rigetto delle conclusioni della citazione in riassunzione, con il favore delle spese di tutti i giudizi svolti”.
La convenuta in riassunzione, in particolare, ha lamentato che, attraverso la riproposizione dei due motivi di impugnazione, avrebbe tentato di Parte_1
rimettere in discussione la decisione della CdA di Milano n. 3440/2020 che sul punto aveva ritenuto: a) ammissibile la domanda di manleva svolta da in Controparte_1
comparsa di costituzione, senza alcuna necessità di notifica e di slittamento di udienza ai sensi dell'art. 269 cpc;
b) sussistente l'interesse ad agire di Controparte_1
Diversamente, il thema decidendum del presente giudizio dovrebbe essere quello di
“ottenere una nuova decisione sulla regolamentazione delle spese legali, secondo l'insegnamento della Corte Suprema che ha ritenuto di censurare solo la statuizione in punto di compensazione”.
pagina 14 di 22 La convenuta in riassunzione ha, quindi, chiesto di “condannare al Parte_1
rimborso delle spese e dei compensi - oltre accessori di legge - relativi a tutti i giudizi anteriormente svolti (Tribunale, Corte d'Appello e Corte di Cassazione)”, con il favore delle spese e dei compensi del presente giudizio di riassunzione, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, nonché con la condanna di al Parte_1
risarcimento dei danni ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.
La convenuta , in particolare, ha dedotto che la Corte d'Appello, con la Controparte_1
sentenza oggetto di cassazione con rinvio, “dopo avere correttamente affermato che: (1) occorreva una statuizione (omessa dal Tribunale) sulla domanda di manleva svolta in primo grado;
(2) la suddetta domanda di manleva non era stata riproposta in secondo grado, ma che in ogni caso, anche nel merito, risultava perdente Parte_1
sull'avanzata eccezione di inammissibilità e infondatezza, anziché procedere - in favore di - alla liquidazione delle spese del primo grado ed alla conferma di Controparte_1
quelle del grado di appello (per aver costretto la stessa a difendersi da CP_1
un'eccezione infondata, sia sul piano processuale, sia su quello sostanziale), ha poi, immotivatamente ed incoerentemente, dichiarato la compensazione delle spese per tutti i gradi del giudizio: provvedimento, questo, totalmente incongruo rispetto alla assoluta e totale soccombenza di in tutti i gradi del processo”. Parte_1
15) Nel presente giudizio sono rimasti contumaci i signori e Parte_2 [...]
. Parte_3
16) Precisate le conclusioni, come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
pagina 15 di 22 MOTIVI DELLA DECISIONE
17) Ad avviso della Corte le domande svolte dall'attore in riassunzione Parte_1
non sono meritevoli di accoglimento per le seguenti considerazioni.
18) Va, anzitutto, chiarito che la presente causa giunge sostanzialmente in decisione sulla sola questione della regolazione delle spese di lite nel rapporto tra Parte_1
e , dovendosi richiamare, al riguardo, che entrambe dette parti erano Controparte_1
state convenute nel giudizio di primo grado introdotto dai coniugi e Parte_2
che l'unico rapporto processuale che giustifica un Parte_3
provvedimento di regolazione delle spese di lite tra dette parti riguarda la domanda di manleva allora proposta da nei confronti di;
che è Controparte_1 Parte_1
pacifico che il Tribunale, con la sentenza n. 17/2012, non ebbe a pronunciarsi sulle spese di lite in relazione a detta domanda di manleva;
che, peraltro, è altrettanto pacifico che il
Tribunale (prima ancora) aveva anche omesso di pronunciarsi su detta domanda di manleva.
Risulta, infatti, dalla lettura della predetta sentenza che il Tribunale, da un lato, pur avendo condannato entrambi i convenuti in solido tra loro al pagamento della somma di euro 209.161,70 in favore degli attori, non ebbe a pronunciarsi sulla domanda di manleva che era stata svolta da proprio per tale ipotesi;
da un altro lato, Controparte_1
ebbe a rendere una statuizione sulle spese di lite solo nel rapporto tra gli attori e i due convenuti ma non anche nel rapporto (occasionato dalla predetta domanda di manleva) tra i due convenuti.
Va, poi, ulteriormente chiarito che tale domanda di manleva non veniva più riproposta nel successivo grado di appello dalla convenuta , la quale, nel corso del Controparte_1
giudizio, avendo trasferito ai genitori la propria quota di proprietà sull'immobile controverso, aveva definito in via transattiva la controversia in essere con gli attori.
pagina 16 di 22 Va, quindi, richiamato che, avverso la predetta mancata pronuncia (da parte del
Tribunale) sulla domanda di manleva, l'odierno attore in ogni Parte_1
successiva fase del giudizio, ha ritenuto di interporre impugnazione, insistendo perché fosse dichiarata l'inammissibilità della stessa in rito nonché, come sopra testualmente riportato per “omessa motivazione sull'eccezione dirimente della carenza di legittimazione ad causam e di interesse in capo a . Controparte_1
19) Ad avviso della Corte tale ragione di impugnazione deve ritenersi inammissibile per evidente carenza di interesse all'impugnazione.
Invero, la stessa censura svolta dall'attore di “omessa motivazione sull'eccezione dirimente della carenza di legittimazione ad causam e di interesse in capo a CP_1
deve ritenersi inconferente se si considera che, come più volte richiamato, il
[...]
Tribunale non si è nemmeno pronunciato sulla domanda di manleva svolta da CP_1
[...]
Del resto, se la motivazione consiste nell'insieme delle ragioni a fondamento di una certa statuizione, ove detta statuizione manchi del tutto, non può nemmeno porsi il problema della mancanza di motivazione della statuizione insistente.
Tuttavia, pare collegare la propria doglianza non all'omessa pronuncia Parte_1
su una domanda svolta nei suoi confronti dalla sua controparte ma alla mancata motivazione di rigetto di un provvedimento che non è stato nemmeno emesso.
Del resto, chi avrebbe avuto ragione di dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda di manleva è la convenuta che detta domanda aveva svolto nei confronti di Controparte_1
. Parte_1
Va, a questo punto, chiarito che proprio l'assenza di una pronuncia sulla domanda di manleva svolta da nei confronti di rende inammissibile Controparte_1 Parte_1
il gravame da questi proposto.
Costituisce, infatti, insegnamento pacifico della giurisprudenza di legittimità che “in tema di impugnazioni, l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. postula la pagina 17 di 22 soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione da apprezzarsi in relazione all'utilità giuridica che può derivare al proponente il gravame dall'eventuale suo accoglimento” (Cass. 29/5/2018 n. 13395;
Cass. 12/4/2013 n. 8934).
Pertanto, considerato che la parte che intenda proporre impugnazione deve risultare soccombente nel giudizio in cui è resa la pronuncia che si intende impugnare, ciò non pare che possa ricorrere nel caso di specie, ove, per le ragioni prima esposte, il Tribunale nulla ha statuito sulla domanda di manleva svolta nei confronti di : va, Parte_1
quindi, escluso che questi possa avere interesse ad impugnare la sentenza del Tribunale nella parte in cui, omettendo di pronunciare sulla domanda di manleva contro di esso svolta, non ha (conseguentemente) esaminato le eccezioni che lo stesso aveva sollevato ai fini del rigetto della domanda stessa.
Va, piuttosto, ribadito che l'unica parte che avrebbe potuto dolersi dell'omessa pronuncia sulla domanda di manleva, ossia , ha, poi, ritenuto di non più Controparte_1
coltivare detta domanda successivamente al giudizio di primo grado, circostanza questa di cui, all'evidenza, non pare possa dolersi . Parte_1
Questi, peraltro, pur a fronte dell'implicita rinuncia ad una domanda di condanna contro di esso proposta, ha ritenuto opportuno reitarare un gravame inammissibile per ciascuna delle fasi successive del giudizio.
20) Ciò chiarito quanto all'inammissibilità della domanda proposta da al Parte_1
fine di veder “dichiarare improcedibile, inammissibile ed infondata la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei suoi confronti, va, a tal punto, Controparte_1
esaminata la questione relativa alla regolazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra e , rapporto che, come detto, è stato Parte_1 Controparte_1
occasionato dalla domanda di manleva svolta da nei confronti di Controparte_1 [...]
: tale questione, in assenza di una pronuncia su detta domanda, non può che Pt_1
essere affrontata secondo un criterio di soccombenza virtuale, sì da doversi esaminare, a pagina 18 di 22 questi limitati fini, se detta domanda fosse stata ritualmente proposta e se CP_1
avesse o meno legittimazione ed interesse a svolgere detta domanda.
[...]
Sotto il primo profilo, va rimarcato che l'eccezione di inammissibilità sollevata da in relazione a tale domanda, per il fatto che non sarebbe stato instaurato Parte_1
sulla stessa un regolare contraddittorio (con richiesta di differimento di udienza e con atto di chiamata in causa ex art. 269 c.p.c.), è del tutto infondata, posto che le c.d. riconvenzionali improprie, formulate da un convenuto nei confronti di un altro convenuto, possono essere proposte mediante il deposito e lo scambio della comparsa, senza la necessità di notificare l'atto contenente la domanda, essendo garantita la possibilità di un corretto esercizio del diritto di difesa anche con una tale modalità; che, peraltro, è pacifico che la domanda di manleva sia stata svolta dalla convenuta CP_1
nei confronti dell'altro convenuto con la comparsa di
[...] Parte_1
costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Sotto il secondo profilo, come dedotto dalla convenuta in riassunzione, deve ritenersi infondata la censura sollevata da in ordine alla carenza di legittimazione Parte_1
di a svolgere la domanda di manleva in questione, posto che questa, Controparte_1
convenuta in giudizio insieme a per rispondere, in solido con questi, Parte_1
della domanda di condanna al pagamento di somme proposta dagli attori, a prescindere dalle difese e dalle eccezioni dalla stessa svolte in via principale nei confronti degli attori, era perfettamente legittimata a chiedere “…in via subordinata nell'ipotesi che vengano accolte le domande attoree di dichiarare il convenuto tenuto a Parte_1
manlevare la signora da ogni conseguenza pregiudizievole la Controparte_1
medesima avesse a patire per effetto del presente giudizio” (cfr., comparsa risposta, fasc. primo grado, . CP_1
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore , la predetta Parte_1
convenurta aveva certamente interesse a proporre la domanda Controparte_1
trasversale di manleva nei confronti dell'altro convenuto , ove si considri CP_2
pagina 19 di 22 che, come detto, la stessa era stata chiamata a rispondere in solido con CP_3
per l'intero ammontare della pretesa restitutoria azionata dagli attori;
che, non a caso, e nonostante la posizione conciliativa manifestata da rispetto alle pretese Controparte_1
degli attori, la stessa è stata poi anche condannata insieme all'altro convenuto e in solido con questi “a restituire agli attori la somma di € 209.161,70”; che, rispetto ad una tale condanna, poi effettivamente pronunciata, ben si sarebbe giustificata la richiesta della sig.ra di emissione di una pronuncia che condannasse l'altro Controparte_1
convenuto a manlevarla per il caso che la stessa (in ragione della solidarietà) fosse stata tenuta a pagare oltre la propria quota.
Alla stregua del criterio della soccombenza virtuale di cui s'è detto, dovendosi ritenere infondate le eccezioni sollevate dall'attore in riassunzione avverso la Parte_1
domanda di manleva svolta nei suoi confronti da , la regolazione delle Controparte_1
spese di lite relative al rapporto tra e non può che Parte_1 Controparte_1
implicare la soccombenza del primo nei confronti della seconda, sì che, in accoglimento della domanda svolta da , va condannato a rimborsare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite relative a tutti i gradi del giudizio, come liquidate in Controparte_1
dispositivo con applicazione dei valori minimi di tariffa e con esclusione, per il grado di appello e per il giudizio di rinvio, dei compensi riferibili alla fase istruttoria trattazione non tenutasi in detta sede.
21) Infine, la Corte ritiene che non sia meritevole di accoglimento la richiesta di parte convenuta di condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non sembrando che siano ravvisabili i presupposti soggettivi per tale condanna, da identificarsi nella malafede e nella colpa grave del soggetto soccombente.
22) Sussistono, per l'attore in riassunzione i presupposti di cui all'art. Parte_1
13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
pagina 20 di 22
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, in sede di giudizio di rinvio ed a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 25121/2023 pubblicata in data 23/8/2023, così provvede:
1) dichiara inammissibili le domande proposte dall'attore in riassunzione
[...]
; Pt_1
2) in accoglimento della domanda proposta dalla convenuta , condanna Controparte_1
a rimborsare alla convenuta le spese di lite dei vari Parte_1 Controparte_1
gradi di giudizio, liquidate:
A) quanto al giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza del Tribunale di Milano
n. 17/2012, in complessivi euro 7.052,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre
IVA e C.P.A. come per legge;
B) quanto al giudizio di appello, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. n. 2494/2014, in complessivi euro 4.758,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
C) quanto al giudizio di legittimità conclusosi con l'ordinanza della Corte di Cassazione
n. 30944/2018, in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
D) quanto al giudizio di rinvio, conclusosi con la sentenza della Corte d'Appello di
Milano n. 3440/2020, in complessivi euro 4.997,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
E) quanto al secondo giudizio di legittimità conclusosi con l'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 25121/2023, in complessivi euro 2.800,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
F) quanto al presente giudizio di rinvio in complessivi euro 4.997,00 per compensi, oltre
15% per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
pagina 21 di 22 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'attore in riassunzione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui Parte_1
all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma
17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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